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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI CAPITOLATO SPECIALE

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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PUGLIA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER LE NECESSITA’ DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISI

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Articolo 1 – Oggetto dell’appalto e condizioni generali

Il presente Capitolato ha per oggetto l’affidamento della gestione del Servizio di Tesoreria e Cassa dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi (in seguito, per brevità, denominata anche Azienda o Amministrazione Contraente) da intendersi come il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Azienda e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dalla stessa ordinate, la gestione dei rapporti in conto corrente postale nonché la gestione dei conto correnti bancari delle diverse casse economali aziendali, oltre alla custodia dei titoli e dei valori, con l’osservanza delle norme tempo per tempo vigenti.

Il servizio di tesoreria comprende altresì le attività di introito delle entrate e pagamento delle uscite riferite alla contabilità delle sei gestioni liquidatorie ancora in essere, da tenere ciascuna separata dalla contabilità della gestione corrente.

La procedura di gara in oggetto è rivolta alle Istituzioni Creditizie disciplinate dal T.U.

Bancario di cui al D. Lgs. n. 385 dell’1.09.1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Dette Istituzioni dovranno possedere idonea struttura organizzativa, adeguata potenzialità economico-finanziaria, nonché capacità operativa e funzionale in materia, tali da garantire perfetta efficienza nello svolgimento del Servizio.

Gli Istituti bancari dovranno avere almeno una filiale/agenzia nel Comune di Brindisi.

L’ambito territoriale dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi è costituito dai 20 comuni della Provincia di Brindisi, per un totale di n. 383.288.

Il Servizio di Tesoreria comprende, in particolare, l'esecuzione di tutti i pagamenti e le riscossioni a carico/favore dell'Amministrazione Contraente, la custodia dei titoli e valori anche in apposite cassette di sicurezza, nonché di tutti gli adempimenti previsti in accordo e nel rispetto della disciplina contenuta nella normativa nazionale e regionale vigente in materia, nonché nelle disposizioni di Legge emanate dalla Regione Puglia in materia di contabilità degli Enti del Servizio Sanitario Regionale.

Rientrano nel servizio anche eventuali servizi bancari non specificatamente indicati a priori ma comunque necessari al corretto funzionamento del medesimo.

Il servizio dovrà essere svolto in conformità al presente capitolato speciale, allo schema di contratto ed al contenuto dell'offerta tecnica ed economica dell'aggiudicatario, ed in osservanza di tutta la normativa nazionale e regionale in materia, in vigore tempo per tempo durante l'esecuzione del servizio.

Durante il periodo di vigenza del servizio, d'accordo tra le parti e in qualsiasi momento, potranno essere effettuate integrazioni del contratto, al fine di assicurare tutti i perfezionamenti delle modalità di espletamento del servizio che consentono, nel tempo, il costante mantenimento del miglior livello di efficienza dello stesso, nonché eventuali modificazioni conseguenti a successive disposizioni di legge.

L'impresa aggiudicataria s'impegna, in particolare, ad adeguare l'organizzazione del servizio alle eventuali modifiche che il legislatore decidesse di apportare alle norme di

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contabilità nazionale e regionale. L'impresa aggiudicataria (in seguito denominata:

Istituto Tesoriere o Tesoriere o Banca), nel periodo di esecuzione del servizio, avrà la facoltà di proporre eventuali convenzioni aggiuntive e ulteriori servizi a favore dei dipendenti (conto corrente, cessione del quinto dello stipendio, mutui, prestiti personali, etc.). L'Amministrazione Contraente si renderà inoltre disponibile, nei termini e nelle modalità consentite dalla legge, alla promozione di tali iniziative.

Il predetto servizio sarà espletato in osservanza delle norme che disciplinano il Servizio di Tesoreria/Cassa delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale (Legge n. 720/1984 e s.m.i.), incluse quelle a valenza regionale, ed in osservanza delle disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale.

Resta inteso l’obbligo del Tesoriere di far fronte a tutti gli adempimenti, aggiuntivi rispetto a quanto indicato nel presente Capitolato, che siano richiesti da norme intervenute nel periodo di vigenza del contratto.

Articolo 2 – Durata del servizio

L’affidamento della gestione del servizio in oggetto avrà una durata complessiva di cinque anni decorrenti dalla data di effettivo inizio, che in ogni caso dovrà coincidere con il primo giorno del mese, risultante dall’apposito verbale di avvio dell’Esecuzione del contratto sottoscritto tra l’Istituto di credito aggiudicatario della procedura ed il Rappresentante Legale dell’Amministrazione Contraente.

Qualora, allo scadere del termine previsto dal contratto, l’Azienda non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo, l’Istituto affidatario resterà obbligato a proseguire la gestione del servizio, a semplice richiesta dell’Azienda, alle stesse condizioni previste dal contratto scaduto, per il tempo strettamente necessario alla stipula del nuovo contratto e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

Articolo 3 – Canone omnicomprensivo

L'Amministrazione Contraente corrisponderà in favore dell'Istituto Tesoriere aggiudicatario un canone fisso annuo omnicomprensivo, così come proposto nell'offerta economica presentata in sede di gara. Il Tesoriere a fronte del pagamento del predetto canone rimarrà obbligato a gestire tutti i servizi di cui al presente capitolato, nonché a fornire tutte le prestazioni e condizioni migliorative incluse nella Offerta Tecnica presentata in sede di gara.

Il canone di cui al precedente comma dovrà essere fatturato dall'Istituto Tesoriere con cadenza ed importo mensile (= canone annuo/12) secondo le vigenti disposizioni di legge.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Istituto Tesoriere dall'esecuzione del presente capitolato e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel canone

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omnicomprensivo de quo, incluse le commissioni di cui all’art. “Riscossioni” e all’art.

“Pagamenti”.

L’Istituto aggiudicatario dovrà assicurare, a titolo gratuito, senza alcun compenso e/o commissione aggiuntiva rispetto al canone in parola, l’installazione, l’attivazione e la manutenzione, con oneri economici a proprio completo carico:

1. di n. 70 apparecchiature POS (fissi/cordless/GSM) idonei a ricevere pagamenti a mezzo bancomat e carte di credito dei circuiti nazionali ed internazionali più diffusi, presso i punti di riscossione (Casse Tickets/CUP/ALPI) dell’ASL BR;

2. di n. 2 postazioni Bancomat da installare presso il Presidio Ospedaliero di Brindisi e di Francavilla Fontana;

3. di n. 3 carte di credito prepagate da assegnare ai funzionari designati dall’ASL BR;

4. di n. 11 conti correnti bancari necessari a garantire il funzionamento delle casse economali aziendali, dotati di tutti gli strumenti di pagamento tipici di un contratto di conto corrente e fruibili anche on line (carta bancomat, libretto degli assegni).

In sede di offerta dovrà essere specificato, per ogni strumento di pagamento/incasso di cui ai precedenti punti da 1. a 4., il prezzo unitario che verrà eventualmente applicato in caso di ulteriori attivazioni aggiuntive che verranno richieste dall’Amministrazione contraente.

Il suddetto canone è determinato a proprio rischio dall'Istituto Tesoriere in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Istituto Tesoriere di ogni relativo rischio e/o alea.

Al Tesoriere non compete altresì alcun indennizzo e/o compenso per le eventuali maggiori spese che dovesse sostenere nel prosieguo del tempo in relazione ad eventuali accresciute esigenze del servizio, né per maggiori spese di qualunque natura che il Tesoriere dovrà sostenere per eventuali nuovi o maggiori servizi derivanti da modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni legislative.

Pertanto, il servizio di cui al presente capitolato, la tenuta del conto e tutte le singole operazioni, compresa l’emissione di bonifici, nonché spese e/o commissioni conseguenti, ivi comprese la custodia e l'amministrazione dei titoli e dei valori di proprietà dell'Amministrazione Contraente, si intendono, senza eccezioni, integralmente remunerati con il canone mensile corrisposto in favore del Tesoriere.

Restano escluse dal suddetto canone le spese vive sostenute per spese postali e bolli, che saranno rimborsate, previo rendiconto analitico delle stesse, con cadenza trimestrale.

Articolo 4 – Riscossioni

L’Azienda delega il Tesoriere ad incassare tutte le somme ad essa spettanti sotto qualsiasi titolo e causa, demandando allo stesso la facoltà di rilasciare, in suo luogo e vece, apposita quietanza liberatoria. All’uopo, l’Amministrazione Contraente si impegna a svolgere tutte le pratiche necessarie presso le competenti Amministrazioni affinché gli

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ordinativi da emettere a suo favore vengano veicolati sul conto di tesoreria acceso presso l’Istituto Tesoriere.

Tale mandato è irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 1723 Codice Civile.

Le somme incassate saranno regolarizzate con ordinativi di riscossione (reversali), singoli o cumulativi, numerati progressivamente per esercizio, emessi dall’Azienda esclusivamente attraverso ordinativi informatici, contenenti i dati e le indicazioni necessarie per la corretta effettuazione delle riscossioni, secondo lo standard OPI emanato dall’Agenzia per l’Italia Digitale, per il tramite dell’infrastruttura della banca dati SIOPE+. Le reversali d’incasso saranno firmate dal Direttore dell’Area Gestione Risorse Economico Finanziarie o suo delegato, ovvero, in caso di assenza o impedimento, dai loro sostituti. Sempre in maniera informatica, il Tesoriere dovrà restituire all'Azienda l'informazione circa la ricezione degli ordinativi ed il successivo incasso.

Con riguardo alle entrate affluite direttamente in contabilità speciale di Tesoreria, il Tesoriere, appena in possesso dell'apposito tabulato consegnatogli dalla competente Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, provvederà a registrare la riscossione nel rispetto della normativa vigente in materia, in attesa che l’Azienda emetta i relativi ordini di riscossione definitivi.

In relazione agli incassi ricevuti, il Tesoriere provvederà a rilasciare quietanza liberatoria, contenente la causale del versamento, i dati del versante, la data, il numero progressivo per esercizio finanziario, la quale sarà compilata con procedure e moduli automatizzati, in nome e per conto dell’Azienda.

L'Istituto Tesoriere si impegna a consentire di automatizzare in modo completo, la trasmissione e l'acquisizione degli ordinativi di incasso, validati con firma digitale: dette transazioni sono effettuate con modalità atte ad assicurare la provenienza, l'intangibilità e la sicurezza dei dati. L'Istituto Tesoriere è tenuto ad incassare, salvo che l'Amministrazione Contraente non abbia diffidato a rifiutarle, le somme che i terzi ed il personale dipendente intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore dell'Amministrazione medesima, rilasciandone ricevuta contenente l'indicazione della causale del versamento e con la clausola "salvo conferma di accettazione da parte dell'A.S.L..". Tali incassi, da accreditare in conto sospeso, a disposizione dell'Amministrazione Contraente, saranno immediatamente segnalati all'Amministrazione stessa a cui l'Istituto Tesoriere richiederà l'emissione dei relativi ordini di riscossione che l'A.S.L. è tenuta ad emettere. Le somme non di competenza dell’ASL sono restituite, anche parzialmente, dal Tesoriere al soggetto versante a seguito di specifica comunicazione dell’ASL, effettuata da una delle persone autorizzate a sottoscrivere gli ordinativi.

Gli assegni emessi da terzi a favore dell’ASL sono presentati per l’incasso dal personale autorizzato e si intendono “salvo buon fine”.

I conti correnti postali sono intestati all’ASL e la firma di traenza è riservata al Tesoriere.

I prelevamenti sono disposti dall’ASL mediante emissione di ordinativi di riscossione

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contenenti l’indicazione del conto corrente postale da cui prelevare. L’Istituto Tesoriere preleva, emettendo appositi assegni postali e accredita i relativi importi sui conti correnti bancari dell’ASL.

Le somme incassate per specifiche destinazioni dovranno risultare da apposita annotazione dell'Amministrazione Contraente sugli ordini di riscossione. Gli ordinativi d'incasso non eseguiti entro il 31 dicembre dell'esercizio in cui sono stati emessi, sono restituiti all'Amministrazione Contraente (Area Gestione Risorse Finanziarie) entro il 10 gennaio dell'anno successivo.

Inoltre, tutte le Agenzie dislocate sul territorio (Provincia di Brindisi) dovranno consentire il versamento gratuito da parte degli operatori aziendali di tutti i proventi aziendali sul Conto Corrente Ordinario bancario dell'Amministrazione Contraente.

Non sono previsti pagamenti o competenze a favore dell'Istituto Bancario derivanti dai versamenti degli incassi dei Tickets e delle altre somme introitate dalle casse CUP, così come già specificato nell’art. 3 “Canone omnicomprensivo” del presente capitolato.

Le commissioni per la gestione/utilizzo delle apparecchiature POS sono incluse nel canone di cui all’art. 3 del presente Capitolato, ivi compresa la commissione su transato su carte di debito e di credito.

Il Tesoriere dovrà assicurare, altresì:

- il sistema di riscossione automatica telematica dei tickets sanitari sui canali internet e dispositivi bancomat con interfacciamento, a carico del Tesoriere, dei sistemi informativi e contabili sui canali supportati dagli ATM e da internet web- site, di proprietà dell'ASL BR (senza costi per l'Azienda);

- l'integrazione del Servizio di Tesoreria con i sistemi applicativi (software di gestione) utilizzati per il versamento dei tickets e/o per la riscossione degli altri ricavi dal CUP Aziendale;

- la conservazione, in fase di incasso delle somme, dei dettagli specificati nella causale di versamento senza operare alcun troncamento;

- la possibilità per l'Azienda di verificare in ogni momento, secondo le modalità di cui al successivo articolo 11 “Scritture contabili del Tesoriere”, l'elenco dei provvisori di entrata da regolarizzare o già regolarizzati, dettagliato con gli estremi dell’incasso (importo, nominativo del soggetto versante, causale) oltre che la Macrostruttura aziendale presso cui sono stati effettuati gli incassi. Tale possibilità deve essere prevista anche con riferimento ai movimenti transitati sulla contabilità speciale della Tesoreria dello Stato;

- la possibilità di conoscere, anche per gli incassi effettuati con Bancomat o POS, il dettaglio dell’incasso (importo, nominativo, causale per intero e senza troncamenti, Macrostruttura aziendale di competenza).

La contabilizzazione dell’ordinativo e relativo incasso devono essere disposti, salvo i casi di urgenza o eccezionali motivi, entro il terzo giorno lavorativo a quello di ricezione

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dell’ordinativo stesso. Gli incassi dovranno avere valuta pari a quella del giorno del versamento.

Articolo 5 – Pagamenti

Il Tesoriere effettua i pagamenti in base a mandati, individuali, collettivi o con ruoli, emessi dall’Azienda, con numerazione progressiva per esercizio, su supporti informatici contenenti i dati e le indicazioni necessarie per la corretta effettuazione dei pagamenti ed inviati al Tesoriere con modalità on line e firmati digitalmente dalle stesse persone di cui all’art. 4. Il tutto avverrà esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia Digitale, per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE+.

Sempre in maniera informatica, il Tesoriere deve restituire all'Azienda l'informazione circa il ricevimento degli ordinativi ed il successivo loro pagamento.

Il Tesoriere provvederà al pagamento degli stipendi del personale dipendente ed assimilato (personale convenzionato ed altro personale i cui emolumenti vengono calcolati e disposti in base all’utilizzo dei software gestionali in uso dall’Amministrazione Contraente), al versamento di contributi previdenziali assistenziali ed assicurativi, ai versamenti all’erario per imposte e tasse con i modelli F23/F24 o similari mediante utilizzo dei sistemi on banking la cui piattaforma digitale verrà messa a disposizione dall’Istituto Tesoriere. Il Tesoriere dovrà altresì provvedere al pagamento dei compensi alle farmacie e alle case di cura, convenzionate ed accreditate, con valuta predeterminata. Il giorno di esecuzione dei pagamenti e di contestuale addebito all’Azienda deve coincidere con il giorno di valuta del beneficiario.

In caso di pagamento delle utenze mediante il servizio di domiciliazione bancaria, i pagamenti saranno addebitati in conto sospeso nel giorno di scadenza delle utenze.

L’Azienda provvederà, nel più breve tempo, a regolarizzare le operazioni di cui ai commi precedenti, mediante emissione dei relativi mandati di pagamento.

In caso di urgenza, potranno essere emessi ordinativi di pagamento provvisori, salva successiva regolarizzazione con definitivi mandati di pagamento.

Il Tesoriere non dovrà dare corso al pagamento di titoli non completi in ogni loro parte.

Il Tesoriere è inoltre tenuto a dare avviso all’Azienda tempestivamente, anche in via breve, del mancato pagamento dei titoli, precisandone i motivi.

Il Tesoriere non dovrà, altresì, dare corso ai pagamenti disposti in favore di un beneficiario che non risulti essere il titolare del conto corrente su cui è stato disposto il pagamento.

I beneficiari saranno avvisati direttamente dal Tesoriere dell'avvenuta emissione dei titoli di pagamento mediante invio di moduli, documenti e buste paga, predisposti dall’Azienda. Gli avvisi dovranno essere trasmessi ai beneficiari a cura ed a spese del Tesoriere, non oltre tre giorni lavorativi, successivi a quello della relativa ricezione. Sono fatte salve diverse modalità organizzative da concordare.

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Articolo 5.1 – Modalità e termini di pagamento

Il Tesoriere è tenuto a dare corso ai pagamenti, in conformità alla vigente normativa in materia di tesoreria delle Aziende sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale.

L’estinzione di titoli di spesa e l’accredito degli stessi a favore dei beneficiari, da eseguirsi con la modalità indicata dall'Azienda sul titolo, dovrà essere eseguito entro due giorni lavorativi dalla data di ricezione dei titoli stessi (pagamenti su piazza), fatta salva diversa indicazione di scadenza espressa sul titolo stesso.

In particolare le modalità previste sono:

- quietanza del beneficiario, in contanti, ove consentito per legge, presso qualsiasi sportello dell’Istituto Tesoriere;

- accreditamento su conto corrente bancario o postale;

- commutazione in assegno circolare o bancario non trasferibile da spedire al beneficiario a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure in vaglia postale ordinario o telegrafico oppure in assegno postale localizzato;

- girofondi in caso di mandati in favore di Enti sottoposti al sistema di tesoreria unica, qualora la normativa in vigore lo preveda;

- altre future modalità non attualmente previste.

Le eventuali spese relative alle suddette operazioni di estinzione dei mandati di pagamento con qualsiasi modalità sono a completo carico del Tesoriere, con esclusione di rivalsa a qualsiasi titolo sia sull’Azienda che sul beneficiario.

L'Istituto Tesoriere ha l'obbligo di provvedere, a sue spese, affinché gli emolumenti da pagarsi in favore del personale dipendente e di tutti gli operatori convenzionati, nonché degli assistiti vari, vengano riscossi nel giorno stabilito e senza alcun onere economico a carico del beneficiario e dell’Amministrazione Contraente, non solo presso lo sportello della filiale individuata come tesoreria ma anche presso lo sportello di una qualsiasi banca.

L’estinzione dei mandati da parte del Tesoriere deve avvenire nel rispetto della legge e secondo quanto indicato dall’Azienda nel titolo di spesa, con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere, che ne risponde con tutto il proprio patrimonio sia nei confronti dell’Azienda ordinante, sia dei terzi creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. Il Tesoriere dovrà fornire tutte le informazioni necessarie ad attestare l’avvenuto pagamento (numero di CRO, data valuta, ecc.)

Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare, il Tesoriere è tenuto, a richiesta dell’Azienda, a fornire tutte le informazioni necessarie ad attestare l’avvenuto pagamento degli assegni medesimi.

Il Tesoriere sarà obbligato a riaccreditare all’Azienda l’importo degli assegni circolari per l’irreperibilità degli intestatari, appena avutane notizia, nonché a fornire, a richiesta degli interessati, da inoltrarsi per tramite dell’Azienda, informazioni sull’esito degli assegni circolari emessi in commutazione dei titoli di spesa.

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Il pagamento diretto in contanti a favore dei beneficiari, entro i limiti e con le modalità previste dalla normativa di riferimento in vigore, può avvenire presso gli sportelli dell’Istituto Tesoriere. Sarà cura dell'Amministrazione Contraente fornire alla Banca le informazioni utili per tale pagamento.

Il Tesoriere è tenuto ad estinguere gli ordinativi di pagamento fuori piazza entro quattro giorni dalla consegna del titolo.

L'Istituto Tesoriere non è tenuto a dar corso al pagamento dei mandati se non conformi ai tracciati record e agli standard richiesti per l'Ordinativo Informatico.

Gli ordinativi di pagamento dovranno recare l'indicazione circa l'eventuale utilizzo di somme con vincolo di destinazione qualora si tratti di somme destinate ad investimenti in conto capitale. Nessun mandato può essere estinto dall'Istituto Tesoriere se privo dell'indicazione dei codici gestionali SIOPE previsti dalla normativa vigente.

I mandati si intendono ammessi al pagamento con l'avvenuto esito positivo della loro trasmissione con flusso informatico.

La contabilizzazione dell’ordinativo e relativo pagamento devono essere disposti, salvo i casi di urgenza o particolari motivi, entro il terzo giorno lavorativo a quello di ricezione dell’ordinativo stesso.

I mandati di pagamento individuali e collettivi totalmente o parzialmente inestinti entro il 31 dicembre dell'esercizio in cui sono stati emessi, considerati di riscossione certa, su disposizione dell'Amministrazione Contraente sono commutati in assegni bancari, circolari o postali (ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale) a favore del beneficiario nel rispetto e nei limiti della normativa vigente. Tali titoli di spesa, muniti della dichiarazione di commutazione in sostituzione della quietanza del beneficiario, si considerano titoli pagati agli effetti del conto consuntivo. I titoli per i quali non sia stata disposta la commutazione di cui sopra devono essere restituiti dall'Istituto Tesoriere all'Amministrazione Contraente entro il 10 gennaio successivo.

Articolo 5.2 Pagamenti a seguito di contenziosi

L'Istituto Tesoriere deve consegnare in copia, per ogni pagamento effettuato a seguito di assegnazione giudiziaria, tutta la documentazione a supporto, all'Amministrazione Contraente (Area Gestione Risorse Finanziarie) al fine di consentire la regolarizzazione dei provvisori di uscita.

In caso di pignoramento, l'Istituto Tesoriere è tenuto a comunicare all'Amministrazione Contraente (Area Gestione Risorse Finanziarie) la somma vincolata, consegnando a quest'ultima in copia tutta la documentazione a supporto.

Le suddette consegne dovranno avvenire con modalità telematiche e con invio di e-mail PEC.

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Articolo 5.3 - Limiti di pagamento

L'Istituto Tesoriere è tenuto a dar corso ai pagamenti esclusivamente avvalendosi delle disponibilità giacenti sul conto corrente intestato all’Amministrazione Contraente esistente presso il medesimo Tesoriere ed eventualmente mediante l’utilizzo delle anticipazioni di cassa, se autorizzate e secondo le modalità ed i limiti di cui al successivo articolo 7 “Anticipazione di cassa” del presente Capitolato.

Articolo 6 - Condizioni per le operazioni di conto corrente:

I rapporti di conto corrente saranno regolati come segue:

a) VALUTE: per i pagamenti su piazza, stesso giorno del pagamento; per i pagamenti fuori piazza, quella di effettivo pagamento al beneficiario; per le riscossioni: stesso giorno dell’incasso; per le partite di giro: compensate.

Salvo diversa indicazione dell'Amministrazione Contraente, ai pagamenti a favore del personale dipendente e convenzionato si applica la valuta del beneficiario: entro le ore 8:00 del giorno 27 del mese (o primo giorno lavorativo utile antecedente, nel caso in cui il 27 sia festivo ovvero pre-festivo non lavorativo), indipendentemente dall'Istituto di Credito del beneficiario.

b) TASSO DEBITORE per utilizzo anticipazione ordinaria e straordinaria di cassa:

EURIBOR 3 mesi (base 365 gg.), rilevato il mese precedente e da applicarsi a quello successivo, aumentato di punti percentuali (spread) non superiori a + 1,60, con liquidazione trimestrale e senza l’applicazione della commissione di massimo scoperto.

L'Amministrazione Contraente deve procedere alla liquidazione annuale degli interessi passivi e in seguito al riscontro dei dati risultanti dall'apposito riassunto scalare fornito dall’Istituto Tesoriere. Non si dà luogo all’applicazione di commissioni sul massimo scoperto comunque denominate. La valuta da prendere a base della liquidazione degli interessi coincide con la giornata dell'effettuazione delle operazioni.

c) TASSO CREDITORE per le giacenze attive di cassa: EURIBOR 3 mesi (base 365 gg.), rilevato il mese precedente e da applicarsi a quello successivo, aumentato di punti percentuali (spread) almeno pari a + 1,60, senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante.

L'Istituto Tesoriere accredita gli interessi attivi in favore della Amministrazione Contraente con capitalizzazione trimestrale.

Le condizioni contrattuali innanzi riportate sono da considerarsi fisse, impegnative ed invariabili, fatto salvo che i tassi praticati potranno modificarsi sulla base delle variazioni dell’EURIBOR.

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Articolo 7 – Anticipazione di cassa

A richiesta dell’Azienda, il Tesoriere sarà tenuto a concedere anticipazioni di cassa nei limiti e secondo le procedure stabilite dalla normativa vigente tempo per tempo.

Ogni erogazione ed ogni reintegro dell'anticipazione, dovranno risultare da specifica scrittura sul registro di cassa del Tesoriere, cui dovranno corrispondere apposite carte contabili in conto sospeso in entrata ed in uscita.

Entro un mese dalla chiusura del trimestre, il Tesoriere dovrà far pervenire all’Azienda l’estratto conto, anche in maniera elettronica (in formato .xls o .mdb o .txt), delle anticipazioni di cassa realizzate nel periodo, con il conteggio degli interessi maturati al tasso vigente tempo per tempo.

L'Istituto Tesoriere si impegna a concedere, su richiesta dell'Amministrazione Contraente previamente autorizzata dalla Regione Puglia, ulteriori anticipazioni straordinarie di cassa. Le anticipazioni ordinarie e straordinarie di cassa saranno regolate dalle condizioni riportate all'art. 6 “Condizioni per le operazioni di conto corrente” del presente capitolato.

L'Istituto Tesoriere è obbligato a procedere di propria iniziativa per l'immediato rientro totale o parziale delle anticipazioni, non appena si verifichino entrate libere da vincoli, anche in assenza di ordinativo per l'incasso.

L'Amministrazione Contraente si impegna alla gestione dinamica di tale anticipazione, fino all'estinzione, in funzione degli effettivi trasferimenti disposti dalla Regione Puglia a copertura dell'autorizzazione concessa.

Le anticipazioni di cui trattasi dovranno comunque essere ripianate con la erogazione delle quote mensili del Fondo Sanitario Regionale.

L'Istituto Tesoriere è tenuto ad estinguere le eventuali anticipazioni ordinarie e straordinarie di cassa esistenti alla data di assunzione del servizio, succedendo al Tesoriere cessante in tutti i diritti e gli oneri connessi.

Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall’effettivo utilizzo e saranno calcolati sulle somme di effettiva utilizzazione e per il relativo periodo, con comunicazione trimestrale, ma con addebito e liquidazione annuale.

Articolo 8 – Titoli e valori in deposito

L’Istituto Tesoriere assume in custodia ed amministrazione eventuali titoli e valori di proprietà dell’Azienda gratuitamente.

Alle medesime condizioni, ovvero a titolo gratuito, saranno altresì custoditi ed amministrati i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell’Azienda, con obbligo per la Banca di non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolari ordini dell’Azienda comunicati formalmente per iscritto.

L’Istituto Tesoriere risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dalla stessa trattenuti in deposito e in consegna per conto

dell’Azienda, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria.

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Articolo 9 – Firme autorizzate

L’Azienda si impegna a fornire al Tesoriere preventiva comunicazione scritta delle generalità, della qualifica e delle firme autografe delle persone autorizzate a sottoscrivere gli ordini di riscossione, i titoli di pagamento ed eventuale ulteriore documentazione e modulistica, trasmettendo gli estratti degli atti attributivi di tali poteri di firma, nonché delle variazioni che potranno intervenire per decadenza, revoca, assenza, sostituzione, nuova nomina.

L’aggiudicatario si impegna a dare attuazione a quanto occorra per la completa funzionalità delle procedure connesse alla firma digitale, compresa la fornitura dei relativi dispositivi elettronici.

Articolo 10 – Adempimenti fiscali

Il Tesoriere sarà tenuto a provvedere tempestivamente al regolare assolvimento degli adempimenti di natura fiscale cui sono soggetti i titoli di spesa e di riscossione, secondo le leggi in vigore e a consentire all’Azienda l’agevole controllo dell’assolvimento di detti obblighi fiscali.

Articolo 11 – Adempimenti e prestazioni di garanzia per l’ammortamento di mutui Il Tesoriere, se richiesto, interviene nella stipula dei mutui o di altre forme di finanziamento, ove la normativa ne preveda la possibilità, facendosi carico di tutti gli adempimenti per l’estinzione dei mutui stessi.

Il Tesoriere è tenuto a prestare, a richiesta dell’Azienda e alle condizioni previste nel contratto da sottoscrivere, le garanzie fidejussorie principali o suppletive che si rendessero necessarie per la sottoscrizione di mutui o per altre forme di finanziamento che l’Azienda può contrarre nei limiti previsti dalla normativa vigente nel tempo.

Il Tesoriere è tenuto ad accantonare, in tempo utile, le somme occorrenti per il pagamento delle singole rate di ammortamento dei mutui o delle altre forme di finanziamento, nei casi in cui tale obbligo sia stato assunto in sede di stipula del contratto o se formalmente richiesto dall’Azienda.

Articolo 12 – Scritture contabili del tesoriere Il Tesoriere ha l’obbligo di tenere aggiornati:

1. il conto riassuntivo dei movimenti di cassa, da tenere nelle forme del conto corrente ordinario (estratto conto);

2. lo schedario delle riscossioni e dei pagamenti effettuati (comprese le partite pendenti d’incasso e di pagamento) per ciascuno dei conti e precisamente: gestione corrente; gestione in conto capitale, gestione SIOPE, gestioni liquidatorie, gestione delle movimentazioni intercorse con la Tesoreria dello Stato/Banca d’Italia;

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3. il conto riassuntivo dei titoli e dei valori ricevuti in amministrazione, custodia e/o deposito;

4. il partitario dei conti correnti ordinari accesi ai funzionari delegati dell’Azienda;

5. i documenti meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze rilasciate;

6. il conto dei movimenti transitati sulle carte di credito e sui pos attivati dall’amministrazione contraente;

7. ogni ulteriore documento richiesto dalla normativa vigente in materia.

Con riferimento ai punti da 1. a 7. sopra specificati, il Tesoriere è obbligato ad uniformare le proprie scritture inerenti il Servizio di Tesoreria, alla modulistica ed ai sistemi contabili che l’Azienda metterà in atto o modificherà, anche nel corso della gestione del contratto (senza costi a carico della stazione appaltante).

Sempre con riferimento ai punti da 1. a 7. sopra specificati, il Tesoriere deve garantire, in ogni momento ed in modo analitico (anche con riferimento ai movimenti transitati sul conto della Banca d’Italia) l’estrazione dal proprio sistema informativo di tutti i dati afferenti ad ogni tipologia d’incasso o pagamento (data operazione, tipo operazione, importo, causale, codice SIOPE, oggetto, versante, data valuta, codice CRO, ecc…) sia in pdf sia secondo i formati .xls oppure .mdb oppure .txt o altro formato equivalente.

L’estrazione deve essere consentita in tempo reale sui dati aggiornati.

Articolo 13 - Comunicazioni periodiche, estratti conto e chiusura dei conti

Oltre agli adempimenti previsti nei precedenti articoli, il Tesoriere dovrà consegnare giornalmente al Dirigente dell’Area Gestione Risorse Economico-Finanziarie (A.G.R.E.F), con onere a proprio carico, il giornale di cassa riportante le registrazioni delle operazioni di riscossione e pagamento eseguite, compreso il saldo, per ciascuna delle gestioni contabili in essere, unitamente alla relativa documentazione di supporto.

Il Tesoriere dovrà consentire all’Azienda di accedere alle informazioni di cui ai punti da 1. a 7. dell’articolo 12 riguardante le scritture contabili del Tesoriere nonché alle seguenti informazioni:

a. l’elenco delle reversali non eseguite e dei mandati non estinti;

b. l’estratto dello schedario di cui al punto 2 del precedente art. 12 “Scritture contabili del tesoriere”, redatto in modo da consentire la verifica di cassa ed il raccordo delle rispettive contabilità;

c. l’elenco dei pagamenti e delle riscossioni in conto sospeso;

d. l’elenco dei bolli applicati alle quietanze dei mandati con la relativa richiesta di rimborso;

e. l’elenco delle partite d’incasso emesse dal Tesoriere a fronte di mandati di pagamento non andati a buon fine. In tal caso, per ogni partita d’incasso generata, il Tesoriere dovrà specificare il relativo mandato di pagamento.

I suddetti dati dovranno essere resi disponibili anche secondo le modalità informatiche riportate nel precedente articolo 12 recante "Scritture contabili del tesoriere".

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Alla fine di ciascun trimestre, entro il mese successivo, il Tesoriere trasmetterà all’Azienda l’estratto del conto corrente di tesoreria, con contestuale comunicazione dell’ammontare degli interessi a debito, la cui capitalizzazione e addebito sarà effettuata il 31 dicembre di ogni anno, e degli interessi a credito, la cui capitalizzazione e accredito sarà effettuata trimestralmente.

Il Tesoriere dovrà provvedere, ove occorra, in concorso con l’Azienda, alla compilazione e trasmissione dei prospetti/moduli e dei flussi informativi previsti dalle disposizioni normative vigenti tempo per tempo (compresa la verifica trimestrale di cassa) in base agli schemi predisposti dalle medesime norme. La trasmissione dovrà avvenire a mezzo PEC.

Il Tesoriere, alla fine dell’esercizio è tenuto a restituire all’Azienda, per la loro riduzione o annullamento, i titoli parzialmente o totalmente inestinti, salvo quanto previsto dal precedente art. 5 “Modalità e termini di pagamento”.

Alla cessazione del contratto, il Tesoriere dovrà consegnare alla stazione appaltante tutti i dati riferiti alle operazioni effettuate. Tali dati dovranno essere in completa quadratura con i valori risultanti dal verbale di passaggio di consegna e dovranno essere forniti in formato .xls oppure .mdb oppure .txt o altro formato equivalente che possa rendere agevole la lettura degli stessi alla stazione appaltante.

Articolo 14 - Conto di cassa

Il conto di cassa annuale sarà sottoscritto e presentato dall'Istituto Tesoriere all'Amministrazione Contraente, in conformità alle relative disposizioni di legge, entro il 31 marzo e non oltre la data del 30 aprile (data di adozione del Bilancio d’esercizio) dell’anno successivo a quello in cui il conto stesso si riferisce e, comunque, entro due mesi dalla data di cessazione del servizio di cui al presente capitolato.

Unitamente al conto di cassa l'Istituto Tesoriere consegnerà all'Amministrazione Contraente (Area Gestione Risorse Finanziarie) gli ordinativi d'incasso ed i mandati di pagamento eseguiti, questi ultimi corredati dalle relative quietanze o dai documenti sostitutivi di esse, nonché le matrici delle ricevute rilasciate dall'Istituto Tesoriere a fronte di versamenti ricevuti; ovvero metterà a disposizione dell'Amministrazione Contraente tutti gli strumenti informatici in sostituzione della consegna cartacea, così come previsto dallo standard dell'Ordinativo Informatico.

Articolo 15 – Raccordo reciproco della contabilità

L’Azienda ed il Tesoriere procedono, alla fine di ciascun trimestre, ovvero, quando lo ritengano opportuno, più frequentemente, al raccordo delle risultanze delle rispettive contabilità.

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Articolo 16 - Gestione informatizzata del servizio di tesoreria

L'Istituto dovrà garantire la compatibilità ed integrazione dei propri strumenti informatici dedicati alla gestione del servizio con il sistema informativo contabile che l'Amministrazione Contraente utilizza, senza ulteriori oneri a carico della medesima Amministrazione.

L'Istituto Tesoriere si impegna ad utilizzare tracciati standard preventivamente concordati con l'Amministrazione Contraente. Eventuali modifiche dei suddetti tracciati dovranno essere preventivamente concordate tra le Parti.

L'interscambio dei flussi informativi dovrà avvenire nel pieno rispetto dei tracciati record compatibili tra Istituto ed Amministrazione Contraente nel rispetto delle disposizioni di cui al Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005 e decreti attuativi).

L'Istituto Tesoriere si impegna a garantire il rispetto della normativa relativa all'Ordinativo Informatico e ad adeguarsi alle specifiche tecniche imposte; tanto al fine di rispettare l'operatività e le funzionalità della procedura automatizzata. Dette specifiche tecniche riguardano in particolare le modalità, gli standard e i protocolli di comunicazione in essere presso il sistema informativo dell'Amministrazione Contraente, le tipologie e le caratteristiche dei dati scambiati, i tempi di risposta in relazione ai dati trasmessi, gli aspetti connessi alla sicurezza.

L'Istituto Tesoriere si impegna ad adeguare, a proprie spese, le proprie dotazioni tecnico- organizzative in conseguenza delle innovazioni normative che dovessero intervenire durante la vigenza del contratto.

Ogni onere connesso alle attività derivanti dall'adeguamento del sistema informatico dell'Istituto Tesoriere con quello dell'Amministrazione Contraente è a carico dell'Istituto Tesoriere stesso. In ogni caso gli strumenti informatici dedicati dell'Istituto Tesoriere dovranno garantire la interoperabilità e la compatibilità con la procedura informatizzata in uso presso l'Amministrazione Contraente. In alcun modo l'Istituto Tesoriere potrà modificare o sostituire le procedure sopra descritte senza il preventivo assenso dell'Amministrazione Contraente.

Inoltre, al fine di consentire l’esercizio dei diritto del cittadino previsto dal D.Lgs. n.

82/2005, il Tesoriere si impegna ad assicurare l’effettuazione di pagamenti on line, con spese a proprio carico.

L'Istituto Tesoriere è tenuto a rendere disponibile, senza alcun onere per l'Amministrazione Contraente, un servizio di internet banking che consenta a quest'ultima l'accesso diretto, in tempo reale, agli archivi contabili dello Istituto Tesoriere, di richiedere la movimentazione ed i saldi del conto e di tutte le informazioni che caratterizzano il servizio stesso.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il sistema "internet banking" dovrà fornire le seguenti informazioni: situazione contabile di tutti i conti che l'Istituto Tesoriere intrattiene a nome dell'Amministrazione Contraente, posizioni relative ai funzionari

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delegati, dossier dei titoli a custodia ed amministrazione. I dati visualizzati in tempo reale attengono a: saldo di fatto, saldo di diritto, saldo Banca d'Italia (alla sera precedente), ordinativi d'incasso (reversali) e di pagamento (mandati), situazione sintetica ed analitica delle riscossioni e dei pagamenti effettuati dal Tesoriere (IBAN - CONTO - CRO per i bonifici e numero di assegno per gli assegni circolari, ecc.).

Articolo 17 - Tesoreria Unica

Il Tesoriere ha l’obbligo di osservare tutte le disposizioni stabilite dalla normativa sulla Tesoreria Unica (Legge n. 720/1984 e s.m.i.), senza alcun onere economico per l’Azienda.

I giorni di valuta relativi ai trasferimenti in Banca d’Italia, in uscita per l’Azienda, vengono stabiliti al massimo in giorni tre con la possibilità, in caso di eccezionale necessità, di riduzione fino alla disponibilità immediata, senza al cun onere economico a carico dell’Azienda.

I trasferimenti in entrata per l’Azienda vengono garantiti con disponibilità immediata.

Articolo 18 - Obblighi specifici dell'Istituto Tesoriere

L'Istituto Tesoriere si obbliga ad eseguire i servizi oggetto di affidamento in conformità alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente capitolato, nonché nelle Offerte Tecnica ed Economica. In ogni caso, l'Istituto Tesoriere si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

L’Istituto tesoriere si impegna a garantire che il personale addetto al servizio cassa sia costantemente adeguato rispetto alle esigenze del servizio, in modo da non creare disagi all’utenza o disservizi all’ASL.

L'Istituto Tesoriere è tenuto a subentrare nella gestione dei servizi al precedente affidatario, ponendo in essere i comportamenti necessari e/o utili al fine di consentire la continuità dei servizi stessi e, in particolare, ad eseguire i pagamenti in corso nonché ad estinguere, nei limiti dell'importo delle anticipazioni di cassa di cui al presente capitolato, l'eventuale debito dell'Amministrazione Contraente nei confronti del precedente affidatario del servizio.

L'Istituto Tesoriere si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Contraente nei confronti di terzi da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Al termine del rapporto con l'Amministrazione Contraente, l'Istituto Tesoriere è tenuto a porre in essere ogni azione per favorire il subentro del nuovo affidatario dei servizi, senza soluzione di continuità.

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Articolo 19 – Verifiche, controlli e vigilanza sulla gestione

Lo svolgimento delle attività prestazionali oggetto del presente appalto devono essere assicurate in conformità al contenuto delle norme legislative, regolamentari e tecniche vigenti in materia, nonché del presente capitolato e dello schema di contratto. L'Istituto aggiudicatario garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nello schema di contratto, nonché nel progetto tecnico presentato in sede di gara dall'Istituto aggiudicatario.

L'Amministrazione Contraente, per mezzo del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, si riserva ampia ed insindacabile facoltà di effettuare verifiche e controlli, in qualsiasi momento e senza preavviso, circa la perfetta osservanza da parte dell'impresa aggiudicataria delle prescrizioni contrattuali del presente capitolato, dello schema di contratto e della normativa vigente in materia. A tal fine potranno essere utilizzate le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio.

I risultati dei controlli hanno lo scopo di valutare la conformità delle procedure e delle tecniche rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato e nel Contratto ed integrato con quanto dichiarato in sede di offerta tecnica, oltre a valutare la qualità del servizio e correggere le inadempienze che costituiscono elemento per l'applicazione delle penalità e della risoluzione del contratto.

Qualora il Direttore dell'Esecuzione del Contratto rilevi delle carenze nell'esecuzione del servizio, dalle quali derivi una non conformità del medesimo a quanto prescritto nel capitolato e schema di contratto e nell'offerta tecnica, ne darà comunicazione scritta all'aggiudicatario, che dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le carenze rilevate.

Verificandosi abusi e/o deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio, nel modo che ritiene più opportuno ed a spese dell'aggiudicatario, le prestazioni necessarie per il regolare andamento del servizio qualora l'Istituto, dopo diffida per iscritto ad adempiere, non ottemperi agli obblighi assunti.

Gli organi dell’Azienda possono disporre in qualsiasi momento verifiche straordinarie di cassa.

Il Tesoriere dovrà all’uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari, le carte contabili e tutta la documentazione relativa alla gestione del Servizio di Tesoreria dell’Azienda.

Articolo 20 - Referente dell'aggiudicatario

L'Istituto Tesoriere aggiudicatario s'impegna a designare, a suo totale carico ed onere, un proprio rappresentante od incaricato responsabile della esecuzione del contratto (Responsabile della fornitura per conto dell'appaltatore), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato alla Amministrazione Contraente per iscritto all'atto della firma

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del contratto. Il responsabile della fornitura provvederà, per conto dell'appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'esecuzione del contratto.

L'Istituto Tesoriere aggiudicatario dovrà comunicare all'Amministrazione Contraente il nome e cognome del suo incaricato, il recapito telefonico, il numero di fax, l'indirizzo mail, per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria nelle ore di servizio od al di fuori di esse.

Il citato rappresentante od incaricato dovrà inoltre garantire la sua presenza in loco su chiamata dell'Amministrazione Contraente.

Tutte le contestazioni per inadempienze fatte in contraddittorio con detto incaricato, si intendono fatte direttamente all'Appaltatore.

Articolo 21 - Responsabilità dell'aggiudicatario

L'Istituto Tesoriere aggiudicatario risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'Amministrazione Contraente, nonché per tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di Tesoreria.

L'Istituto Tesoriere risponde direttamente ed indirettamente di ogni danno (a persone o cose) che, per colpa imputabile ad essa od al personale addetto, possa derivare all'Amministrazione Contraente ed a terzi nell'espletamento del servizio assunto con il presente capitolato.

L'Amministrazione medesima è completamente sollevata da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Articolo 22 – Penali pecuniarie

Fermo restando quanto disposto nel successivo articolo, in caso di ritardato e/o mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile all'Amministrazione Contraente, si applicheranno le seguenti penali:

a) mancato o inadeguato o inesatto svolgimento del sei-vizio secondo le modalità ed i termini previsti dal presente Capitolato, dal Contratto e dal progetto tecnico dell'aggiudicatario: per ogni contestazione, penale da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00;

b) inottemperanza, anche parziale, degli obblighi impartiti dall'Amministrazione entro il termine assegnato: per ogni contestazione, penale da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00.

Gli eventuali ritardati e/o mancati adempimenti delle obbligazioni contrattuali e l'applicazione delle penali di cui alle precedenti lett. a), b) verranno contestati all'appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto. L'appaltatore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore de quo nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla ricezione della detta contestazione. Qualora

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dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Direttore di cui sopra ovvero non vi sia stata risposta o la medesima non sia pervenuta nel termine indicato, egli segnalerà tempestivamente i ritardi e/o le disfunzioni e/o gli inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali al Responsabile del Procedimento, trasmettendo a quest'ultimo la corrispondente documentazione, il quale applicherà all'appaltatore le penali come sopra indicate.

Le penali sono applicate mediante ritenute sui crediti dell'aggiudicatario oppure, in mancanza di crediti o loro insufficienza, l'Amministrazione Contraente si rivarrà sulla garanzia fideiussoria. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l'affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non pregiudica il diritto dell'Amministrazione Contraente di promuovere eventuali azioni di risarcimento per maggior danno subito derivante dall'inadempimento contrattuale.

Articolo 23 - Risoluzione contrattuale

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 Cod. Civ., senza necessità di assegnare ulteriori termini per l'adempimento, nelle seguenti ipotesi:

- qualora il Tesoriere non dia inizio all’esecuzione del servizio entro i termini contrattualmente definiti;

- sospensione protratta nel tempo, abbandono o mancata effettuazione - anche saltuaria – del servizio da parte del Tesoriere;

- gravissime inadempienze rispetto alle obbligazioni di contratto, di rilevanza tale da interrompere irrimediabilmente il rapporto di fiducia con il Tesoriere e non consentire la prosecuzione neppure temporanea del contratto;

- qualora il Tesoriere sia privato delle autorizzazioni, visti, concessioni, nulla osta e quant'altro sia di occorrenza per eseguire correttamente il servizio e, comunque, venga a trovarsi in una situazione di incapacità giuridica che non consenta l’esecuzione del contratto;

- nei casi previsti al comma 1 dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- qualora, al di fuori dei casi già espressamente previsti e disciplinati dalla legge, dal Codice dei Contratti Pubblici, il Tesoriere non osservi il principio secondo cui i requisiti partecipativi, sia generali che speciali, devono essere posseduti non solo al momento di scadenza del termine di presentazione delle domande ma anche in ogni fase successiva del procedimento di evidenza pubblica e per tutta la durata dell’appalto;

- cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, stati di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Tesoriere o prosecuzione dell'attività sotto la direzione di un curatore, di un fiduciario o di un

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commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure laddove l'aggiudicatario entri in liquidazione.

In questi casi la stazione appaltante comunica al Tesoriere la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva e la risoluzione si verifica di diritto trascorso il termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione o quello eventualmente più ampio che la stazione appaltante può stabilire tenuto conto delle peculiari esigenze dell’appalto.

Il contratto è altresì sottoposto a condizione risolutiva al solo verificarsi delle seguenti ipotesi:

- qualora gli accertamenti antimafia eseguiti presso la Prefettura territorialmente competente diano risultato negativo;

- in caso di irrogazione di sanzioni interdittive di cui al D.Lgs. n. 231/2001 od altre sanzioni che impediscano al Tesoriere di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

- qualora venga accertata, a seguito dei controlli ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.P.R.

n. 445/2000, la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dall'aggiudicatario nel corso della procedura di gara;

- cessione del contratto da parte dell’Istituto Tesoriere;

- subappalto non preventivamente autorizzato dalla stazione appaltante;

- emanazione nei confronti dell’Istituto Tesoriere di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione l’art. 3 della Legge n.

1423/1957 ed agli artt. 2 e segg. della Legge n. 575/1965, (art. 108, comma 2, D.

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

- intervenuta sentenza di condanna dell’Istituto Tesoriere passata in giudicato per delitti che incidono sul comportamento professionale nonché per i delitti di cui agli artt. 51, commi 3bis e 3quater del codice di procedura penale, agli artt. 314, primo comma, 316, 316bis, 317, 318, 319, 319ter, 319quater e 320 del codice penale, nonché per i reati di usura, riciclaggio, nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle prestazioni oggetto del contratto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, (art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);

- ottenimento di un documento unico di regolarità contributiva dell’affidatario del contratto negativo per due volte consecutive ai sensi dell’art. 6 comma 8 del D.P.R.

n. 207/2010,

In questi casi la stazione appaltante comunica all’Istituto Tesoriere, con atto meramente dichiarativo, l’avverarsi della condizione risolutiva e fissa un termine, non inferiore a quindici giorni, trascorso il quale la risoluzione si verifica di diritto.

La stazione appaltante ha, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei Contratti Pubblici, nelle seguenti ipotesi:

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- qualora il Direttore dell’Esecuzione accerti che l’Istituto Tesoriere pone in essere comportamenti che concretizzano un grave inadempimento rispetto alle obbligazioni di contratto, tale da compromettere la buona riuscita del servizio. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, rientrano in questa fattispecie le ipotesi di comportamenti consistenti nella frode e nella negligenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali; nel mancato adempimento delle obbligazioni di contratto che, prese singolarmente, non sono di gravità tale da determinare l’immediata risoluzione dello stesso ma che assurgono ad un tale livello di gravità in quanto reiterate nel tempo; nella sospensione dell’esecuzione del contratto per motivi imputabili all’operatore economico; nella violazione degli obblighi di riservatezza cui l’Istituto Tesoriere si vincola con la stipula del contratto; nel raggiungimento di un importo complessivo di penali erogate a carico dell’Istituto Tesoriere superiore al 10% del valore del contratto (art. 113-bis del D. Lgs. n.

50/2016); nella mancata ottemperanza, da parte dell’Istituto di credito aggiudicatario, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a trenta giorni dal suo ricevimento, all’ingiunzione del Direttore dell’Esecuzione di porre rimedio alle negligenze ed inadempienze che compromettono la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali nei termini prescritti;

- qualora, anche al di fuori dei casi precedenti, il Direttore dell’Esecuzione comunichi che l’erogazione delle prestazioni oggetto del contratto subisce ritardi imputabili a negligenza dell’Istituto Tesoriere rispetto alle previsioni del programma o comunque agli obblighi assunti in sede contrattuale.

In ogni caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale per le cause previste nel presente articolo, l'Azienda si riserva di rivalersi sulle competenze spettanti a qualsiasi titolo all’Istituto Tesoriere, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi del servizio.

Nessun indennizzo è dovuto all'aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno, in ogni caso, non esime l’Istituto Tesoriere dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere, a norma di legge, per i fatti e/o le circostanze che hanno motivato la risoluzione del contratto o, comunque, la sua anticipata conclusione.

In caso di eventuali aggiudicazioni di servizi comparabili da parte di centrali di committenza CONSIP o regionali, successive all’aggiudicazione da parte della stazione appaltante, l’Istituto Tesoriere sarà tenuto, sotto pena di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 Cod. Civ., ad adeguare il prezzo alle condizioni di maggior favore eventualmente ottenute da CONSIP o dal soggetto aggregatore regionale.

Articolo 24 – Recesso

L’Azienda Sanitaria si riserva di esercitare il diritto di recesso nelle seguenti ipotesi:

sulla base delle attività di rilevazione effettuate dall'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture o dalle Centrali regionali per gli

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acquisti, si dovessero registrare delle significative differenze dei prezzi unitari di aggiudicazione – nella misura superiore al venti per cento del prezzo di riferimento – l’Azienda appaltante procederà con l’aggiudicatario alla rinegoziazione del contratto al fine di ricondurre i prezzi unitari del servizio a quelli di riferimento, senza che ciò possa determinare modifiche della durata del contratto stesso.

Qualora la rinegoziazione non si concluda entro trenta giorni dalla trasmissione della proposta di rinegoziazione, la stazione appaltante potrà recedere dal contratto senza alcun onere a carico;

in caso di mutamenti di carattere istituzionale, organizzativo o logistico che abbiano incidenza sull'esecuzione dell'appalto. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si intende fare riferimento a ipotesi quali l'aggregazione di più Aziende Sanitarie Locali preesistenti in una territorialmente più ampia, qualora le condizioni contrattuali in tutto od in parte vigenti nella Aziende Sanitarie aggregate risultino maggiormente convenienti rispetto a quelle praticate alla stazione appaltante ovvero all'ipotesi in cui in costanza di contratto sopraggiunga l'aggiudicazione ed il conseguente affidamento di un servizio comparabili a seguito dell'espletamento di una gara unica regionale, ovvero qualora sopravvengano disposizioni regionali che disciplinino la materia dei contratti di servizi in maniera diversa.

Nelle ipotesi di cui al precedente comma l’Istituto Tesoriere avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni fissate nel contratto, con esplicita rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso od indennizzo o rimborso, e ciò anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c..

Al di fuori delle ipotesi precedenti, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della Legge Regionale n. 20/2002 è sempre fatto salvo per la stazione appaltante il diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 90 giorni liberi e consecutivi, a suo insindacabile giudizio, ai sensi dell'articolo 1373 commi 1 e 2 del codice civile, con espressa esclusione di quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo.

Il recesso non avrà effetto per le prestazioni già eseguite od in corso di esecuzione. In caso di esercizio del diritto di recesso, l’operatore economico avrà diritto soltanto, a titolo di indennizzo e ristoro, al pagamento delle prestazioni già eseguite fino al momento della ricezione della comunicazione di recesso oltre al decimo dell'importo del servizio non ancora eseguito, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara depurato del ribasso d'asta e l'ammontare delle prestazioni già eseguite.

Rimane in ogni caso facoltà della stazione appaltante recedente di richiedere all’aggiudicatario una proroga del contratto della durata massima di centottanta giorni al fine di consentire il regolare espletamento di una nuova gara. L’aggiudicatario è tenuto a concedere la proroga agli stessi patti e condizioni del contratto oggetto di recesso.

 Clausola di riserva di recesso

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L’Azienda si riserva la facoltà di recedere dal contratto sottoscritto con l’Istituto aggiudicatario, in qualsiasi tempo dal contratto, anche antecedentemente alla data di scadenza dello stesso, qualora nel frattempo il Soggetto Aggregatore abbia provveduto ad espletare la gara aggregata per l’affidamento del servizio in argomento, come previsto dalle clausole di riserva contenute nell’art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012, come convertito in Legge n. 135/2012 e nell’art. 21, comma 5, della L.R. n. 37/2014. Non si farà luogo al recesso ove l’appaltare acconsenta alla rinegoziazione del contratto al fine di allinearlo con le condizioni previste dalle convenzioni o dagli accordi quadro stipulati dal Soggetto aggregatore.

Articolo 25 – Riserve

L’Istituto Tesoriere non può opporre, ai sensi dell'articolo 1462 Cod. Civ., eccezioni di sorta al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta.

Tutte le riserve che l’Istituto Tesoriere intende avanzare a qualsivoglia titolo devono essere formulate mediante comunicazione scritta e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene di avere diritto.

Detta comunicazione deve essere effettuata entro il termine perentorio di 15 giorni dall'emissione del documento contabile relativo al periodo cui si riferisce la riserva.

Decorso inutilmente tale termine, l’Istituto Tesoriere decade dal diritto di fare valere le riserve.

Articolo 26 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Le modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal Responsabile del Procedimento con le modalità previste dall'ordinamento della Amministrazione Contraente cui il Responsabile de quo dipende.

Il contratto di appalto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall'art. 106 comma 1 lett. a), b), c), d), e) del Codice. La Amministrazione Contraente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Articolo 27 – Provvedimenti a seguito della cessazione anticipata del contratto Al fine di garantire la continuità del servizio e nel rispetto del termine di durata del contratto, in tutte le ipotesi di cessazione anticipata del rapporto contrattuale l’Azienda si riserva la facoltà di procedere, secondo quanto previsto dall’art. 110 del codice dei contratti, all’interpello progressivo dei soggetti che hanno partecipato alla procedura di

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gara risultanti dalla relativa graduatoria onde stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del servizio alle medesime condizioni previste dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.

Articolo 28 – Divieto di subappalto, di cessione dei crediti e del contratto

In considerazione del peculiare tipo di attività richiesta, per il Servizio di Tesoreria oggetto del presente Capitolato non è ammesso il subappalto.

È fatto divieto all’impresa aggiudicataria di cedere il contratto a pena di nullità della cessione, come stabilito dall’art. 105, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106, comma 1, lettera d), punto 2), del D. Lgs. n. 50/2016.

È fatto assoluto divieto all’Istituto Tesoriere aggiudicatario di cedere a terzi i crediti del servizio senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitrice, ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di violazione di tali divieti, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare il contratto risolto di diritto.

Articolo 29 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e in materia di sicurezza Il Tesoriere si obbliga all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e, nello specifico, si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008.

In generale, l'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia fiscale, previdenziale, assicurativa, assistenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'appaltatore si obbliga, inoltre, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L’Istituto Tesoriere si impegna ad esibire su richiesta dell’Azienda Sanitaria la documentazione attestante l’osservanza degli obblighi suddetti.

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