• Non ci sono risultati.

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI CAPITOLATO TECNICO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI CAPITOLATO TECNICO"

Copied!
23
0
0

Testo completo

(1)

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PUGLIA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

CAPITOLATO TECNICO

Procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 60 del DLgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., da espletarsi sul portale EmPULIA, per l’affidamento della fornitura triennale di “Protesi, espansori mammari e matrici tissutali”, occorrenti all’U.O.C.

Chirurgia plastica e Centro Ustioni del P.O. Perrino Brindisi, suddivisa in nn. 10 lotti, unici ed indivisibili, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co. 2 del DLgs n.

50/2016 ss.mm.ii., con eventuale opzione del 40%, ai sensi dell’art. 106 co 1 lett.a) DLgs 50/2016 ss.mm.ii., rinnovo di ulteriori mesi 12, proroga tecnica di mesi 6 ai sensi dell’art. 106 co 11 DLgs 50/2016 ss.mm.ii. ed opzione di estensione nella misura massima del 40 % in favore di altre Aziende del S.S.R. ai sensi dell’art. 28 L.R.

1/2004.

N. GARA ANAC: 8027726 LOTTO 1 CIG 86070011EB LOTTO 2 CIG 860708031C LOTTO 3 CIG 860708680E LOTTO 4 CIG 8607091C2D LOTTO 5 CIG 8607094EA6 LOTTO 6 CIG 8607175182 LOTTO 7 CIG 8607189D0C LOTTO 8 CIG 86072027C8 LOTTO 9 CIG 860721742A LOTTO 10 CIG 8607235305

ALLEGATO 1 - Stralcio dell’allegato Deliberazione n. 694 del 31/03/2020 “Manuale delle procedure amministrativo - contabili per il SSR – ASL Brindisi: Versione 1.0”;

RUP: Dr.ssa Elisabetta Esposito

(2)

PREMESSA

Il presente Capitolato tecnico, allegato al disciplinare di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, ha per oggetto la fornitura a carattere continuativo, per la durata di n. 3 (tre) anni di

“PROTESI, ESPANSORI MAMMARI E MATRICI TISSUTALI” occorrenti all’U.O.C. Chirurgia plastica e Centro Ustioni del P.O. Perrino Brindisi, secondo la specifica tipologia e le quantità annue indicate, per ciascun lotto di gara, all’art. 1 del presente Capitolato.

Il fabbisogno annuo riportato è indicativo e pertanto potrà variare nel corso della fornitura, nei limiti previsti dal disciplinare di gara.

I prodotti dovranno rispondere alle caratteristiche tecniche di cui ai successivi artt. 1, 2 e 3.

La fornitura comprende n. 10 Lotti, ciascuno dei quali sarà aggiudicato per l’intero.

La fornitura prevede la consegna in conto deposito, da effettuarsi secondo le modalità di cui al successivo art.6.

Art. 1. ELENCO LOTTI E CARATTERISTICHE TECNICHE

CIG Lotto Descrizione Quantità 1

anno

Quantità 3 anni

Base asta

unitaria Base d'asta Lotto

lotto 1 voce 1

Protesi in gel di silicone di grado medicale, profilo rotondo, con superficie testurizzata Riduzione del gel bleeding mediante barriera anti-trasudamento a 360°, patch compreso

Microtesturizzazione secondo standard ISO 14607:2018-04

Elastomero in silicone medicale con almeno tre strati

Assenza di gradienti osmotici

Range di dimensioni da 140 cc a 700 cc circa

10 30 € 500,00

€ 16.800,00

lotto 1 voce 2

Sizer risterilizzabile in gel di silicone disponibile su tutta la gamma di protesi rotonde

10 30 € 60,00

lotto 2 voce 1

Protesi in gel di silicone di grado medicale, a profilo anatomico con superficie testurizzata

Punti di orientamento a supporto del posizionamento nella tasca chirurgica Riduzione del gel bleeding mediante barriera anti-trasudamento a 360°, patch compreso

Testurizzazione micro secondo standard ISO 14607:2018-04

Elastomero in silicone medicale con almeno tre strati

Assenza di gradienti osmotici

Range di dimensioni da 140 cc a 700 cc circa

80 240 € 600,00

€ 291.600,00

lotto 2 voce 2

Sizer risterilizzabile in gel di silicone disponibile su tutta la gamma di protesi anatomiche

20 60 € 60,00

(3)

lotto 2 voce 3

Espansori mammari in gel di silicone di grado medicale, a profilo anatomico, dedicati alle protesi di cui alla voce 1 Disponibilità di almeno tre diverse altezze Valvola a reperimento magnetico

Presenza di sistema di orientamento anteriore per un corretto posizionamento dell’impianto

Elastomero in silicone medicale con almeno tre strati

Testurizzazione micro secondo standard ISO 14607:2018-04

Superficie testurizzata Dimensioni da 200 cc a 700 cc

80 240 € 600,00

lotto 3 voce 1

Protesi anatomiche in gel di silicone di grado medicale, con superficie testurizzata e con base e altezza variabili

Punti di orientamento a supporto del posizionamento nella tasca chirurgica Riduzione del gel bleeding mediante barriera anti-trasudamento a 360°, patch compreso

Testurizzazione micro secondo standard ISO 14607:2018-04

Elastomero in silicone medicale con almeno tre strati

Assenza di gradienti osmotici

Range di dimensioni da 140 cc a 700 cc circa

80 240 € 600,00

€ 256.500,00

lotto 3 voce 2

Sizer risterilizzabile in gel di silicone disponibile su tutta la gamma di protesi anatomiche

25 75 € 60,00

lotto 3 voce 3

Espansori mammari in gel di silicone di grado medicale, a profilo anatomico, dedicati alle protesi di cui alla voce 1 Disponibilità di almeno tre diverse altezze Valvola a reperimento magnetico

Presenza di sistema di orientamento anteriore per un corretto posizionamento dell’impianto

Elastomero in silicone medicale con almeno tre strati

Testurizzazione micro secondo standard ISO 14607:2018-04

Superficie testurizzata Dimensioni da 200 cc a 700 cc

60 180 € 600,00

(4)

lotto 4 voce 1

Protesi mammarie anatomiche rivestite in poliuretano a volume fisso riempite con gel di silicone. Massima disponibilità di gamma (larghezza, proiezione, forma e volume). Il poliuretano deve essere presente sulla maggior superficie possibile, onde minimizzare l’incidenza di contrattura capsulare periprotesica e ridurre in modo ancora più sostanziale i rischi di contrattura capsulare, grazie alla compenetrazione del tessuto umano che si integra all’interno del reticolo del poliuretano rendendo la protesi stabile e la capsula peri-protesica morbida. Queste protesi sono indicate soprattutto per le chirurgie secondarie in seguito a capsulectomia, ma anche per taluni casi di chirurgia primaria.

80 240 € 800,00 € 192.000,00

lotto 5 voce 1

Protesi con profilo anatomico,testurizzata in gel di silicone medicale coesivo crosslinkato con microsfere di borosilicato Riduzione del peso dell’impianto a parità di volume rispetto ad altre protesi

“standard”

50 150 € 890,00 € 133.500,00

lotto 6 voce 1

Sostituto tissutale rigenerativo costituito da una matrice di collagene puro

Mono e doppio strato di origine animale, degradabile, con copertura esterna in silicone

Misure e formati vari inclusi i formati fenestrati per migliorare la gestione delle lesioni particolarmente essudanti (Impianto tipo 10x12 cm circa doppio strato fenestrato con tolleranza del 25%) Indicato per le lesioni croniche o traumatiche a spessore parziale o totale e post escissioni oncologiche

2 6 € 1.500,00 € 9.000,00

lotto 7 voce 1

Matrice rigenerativa biologica di collagene da Derma Porcino, non Crosslinkata Idonea per supporto protesico alla ricostruzione mammaria pre e subpettorale con spessore 1 mm e misure varie (Impianto tipo 16x20 cm circa con tolleranza del 25%)

Materiale biocompatibile e inerte dal punto di vista chimico-fisico

Rete non immunogena e dotata di buona stabilita’

6 18 € 3.000,00 € 54.000,00

(5)

lotto 8 voce 1

Matrice rigenerativa biologica di collagene di Pericardio Bovino, non Crosslinkata, deidratata, sottoposta a procedimento validato per l’inibizione di Virus, Prioni e Batteri

Idonea per supporto protesico alla ricostruzione mammaria, ovale, misure varie con spessore 0,5mm (Impianto tipo 10x16 cm circa con tolleranza del 25%) Materiale biocompatibile e inerte dal punto di vista chimico-fisico

Rete non immunogena e dotata di buona stabilità

6 18 € 2.800,00 € 50.400,00

lotto 9 voce 1

Impianto presagomato o Pocket di matrice rigenerativa biologica di collagene di origine animale, non Crosslinkata, deidrata Idonea per ricostruzione mammaria prepettorale, misure varie da 30x20cm a 34 per 22cm circa, con spessore 0,5 mm Impianto presagomato o pocket per rivestimento totale della protesi

Materiale biocompatibile e inerte dal punto di vista chimico-fisico

Rete non immunogena e dotata di buona stabilità

5 15 € 3.000,00 € 45.000,00

lotto 10 voce 1

Matrice sintetica in polipropilene

Idonea per ricostruzione primaria o secondaria della mammella

Nessuna influenza ai raggi X, ultrasuoni e RMN

2 6 € 1.000,00 € 6.000,00

ART. 2. CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI

Tutti i prodotti, oggetto del presente Capitolato tecnico, dovranno soddisfare le esigenze di manualità, di tecniche in uso, di indirizzi terapeutici degli operatori dell’U.O.C. Chirurgia plastica e Centro Ustioni del P.O. Perrino Brindisi e possedere i requisiti prescritti dalla vigente normativa in materia (anche se intervenuta successivamente all’aggiudicazione), in particolare:

Direttiva 93/42 CEE recepita con il. D Lgs.vo 24 febbraio 1997, n. 46 e s.m.i. relativamente ai dispositivi medici, nonché della Farmacopea Ufficiale XII Edizione.

I prodotti oggetto del presente capitolato dovranno obbligatoriamente e a pena di esclusione:

- essere monouso, sterile;

- essere latex free compreso il confezionamento;

- possedere il marchio CE, indelebilmente riportato su ogni confezione, ai sensi della Direttiva CE 93/42.

Le caratteristiche dei prodotti sono elencate in dettaglio all’art. 1 del presente Capitolato tecnico e devono intendersi quali caratteristiche minime ai fini della ammissibilità delle offerte alle varie fasi del procedimento, rimanendo salvo il disposto di cui all’art. 68 del D.Lgs n.

50/2016 e ss.mm.ii. “Specifiche tecniche” (Equivalenza).

(6)

L’operatore economico che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche è obbligato a segnalarlo con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica.

N.B. La non osservanza dei requisiti sopra indicati comporta l’esclusione dalla gara.

Il fabbricante, allo scopo d’assicurare una utilizzazione sicura del dispositivo proposto dovrà garantire che le informazioni necessarie, in lingua italiana, figurino sul dispositivo stesso e/o sull’imballaggio unitario o, eventualmente, sull’imballaggio commerciale.

I contenitori dei prodotti, oggetto della fornitura, devono essere conformi a quanto previsto dalla Direttiva 93/42/CEE.

I prodotti offerti devono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto e fino alla fase della consegna presso la U.O.C.

Farmacia del P.O. Perrino di Brindisi.

Confezionamento ed etichettatura: i prodotti aggiudicati dovranno essere forniti in doppie confezioni sterili, imballaggio esterno rigido per protezione meccanica, sigillato che ne garantiscano la buona conservazione durante il trasporto, il facile immagazzinamento e riportare a caratteri ben leggibili la descrizione quali-quantitativa del contenuto, il nome e la ragione sociale del produttore ed ogni altra informazione utile al loro riconoscimento. La confezione deve contenere gli sticker adesivi riportanti i dati dell’etichetta per la rintracciabilità Sia il confezionamento che l’etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente. Dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario sia sull’imballaggio esterno.

L’etichettatura deve essere in lingua italiana, in conformità alle disposizioni della Direttiva 93/42 CEE.

Conservazione e scadenza: eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei prodotti, devono essere chiaramente leggibili, come pure la data di scadenza.

Tutti i prodotti al momento della consegna dovranno avere una scadenza non inferiore ai 2/3 della durata complessiva.

Le iscrizioni indicanti la data di sterilizzazione, la relativa scadenza, e il numero di lotto, dovranno sempre apparire immediatamente decifrabili sia sulla confezione che sul singolo pezzo.

Non saranno ammesse offerte alternative, né dal punto di vista tecnico/qualitativo, né da quello economico.

Non saranno prese in considerazione le offerte che non rispettino le indicazioni tassativamente descritte nel presente capitolato o che risultino equivoche o condizionate da clausole non previste.

ART. 3. GARANZIE DI PRODUZIONE

Tutti i prodotti offerti dovranno essere realizzati in idonei impianti produttivi atti ad assicurare un livello qualitativo idoneo e costante, relativamente alla destinazione d’uso del prodotto.

In particolare gli impianti, il processo produttivo e distributivo dovranno essere conformi alle norme ISO 9000.

(7)

Qualsiasi variazione nella composizione, confezionamento e in qualsiasi altro aspetto della fornitura dovrà esser comunicato tempestivamente a questa Stazione Appaltante.

In caso di provvedimento di sequestro o di altre disposizioni regionali o ministeriali che prevedano la sospensione dell’utilizzo di alcuni lotti e della commercializzazione dei prodotti stessi, la ditta aggiudicataria dovrà segnalare tempestivamente tale situazione e provvedere alla sostituzione entro i termini fissati dalla Stazione Appaltante. In caso contrario questa Azienda è autorizzata ad approvvigionarsi presso altra ditta addebitando l’eventuale maggiore spesa sostenuta all’aggiudicatario inadempiente.

ART. 4. CAMPIONATURA

Ai sensi dell’art. 16.1 del Disciplinare di Gara, le offerte devono essere corredate, a pena di esclusione, di almeno 1 campione per ciascun prodotto offerto, contenuto in un apposito plico, debitamente sigillato, riportante la seguente dicitura:“Campionatura relativa alla PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “PROTESI, ESPANSORI MAMMARI E MATRICI TISSUTALI IN CONTO DEPOSITO, occorrenti alla U.O.C. di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva del P.O. Perrino, Gara N. _____Campione/i lotto/i ______ CIG _____”, DA INVIARE ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA PREVISTO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.

Il plico potrà contenere anche più campioni. I campioni si intendono gratuiti e senza obbligo di restituzione.

Il plico dovrà essere consegnato presso l’Ufficio Protocollo ASL BR, sito al piano terra, via Napoli, 8 – 72100 Brindisi, dalle ore 09,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì, ed indirizzato all’AREA GESTIONE PATRIMONIO ASL BRINDISI.

La Commissione Giudicatrice si riserva di richiedere alle ditte partecipanti, qualora ne ravvisi la necessità, ulteriore campionatura.

Il plico contenente la campionatura dovrà riportare:

a) il numero del lotto /i - Voce /i - CIG di riferimento corrispondente all’elenco dei prodotti di cui all’art. 1 del presente Capitolato tecnico;

b) la ragione sociale della Ditta concorrente che presenta la campionatura.

L'etichetta sulla confezione, il confezionamento e la sterilità dovranno essere uguali a quelli dei prodotti offerti in gara.

ART. 5. CONTRATTO ESTIMATORIO E CONTO DEPOSITO

Le ditte aggiudicatarie dovranno fornire i prodotti mediante Contratto Estimatorio, ai sensi dell’art. 1556 e sgg del Codice Civile, intendendosi per tale un quantitativo di ciascun prodotto depositato stabilmente presso la Stazione Appaltante, l’emissione di ordinativi di acquisto ad avvenuto utilizzo dei prodotti e la costituzione ed il reintegro del deposito. I dettagli sono di seguito specificati:

Costituzione del Conto Deposito

La fornitura sarà assicurata mediante costituzione di conto deposito, disciplinato dall’ASL Brindisi all’Art. 2, punto 2.3.5 “Gestione di beni sanitari in conto deposito” e seguenti, dell’allegato alla Deliberazione n. 694 del 31/03/2020, avente ad oggetto “Manuale delle

(8)

procedure amministrativo – contabili per il Sistema Sanitario Regionale – Azienda Sanitaria Locale Brindisi: Versione 1.0”, in allegato quale parte integrante del presente Capitolato (Allegato 1).

Le Ditte aggiudicatarie, entro e non oltre sette giorni dalla stipula del Contratto, dovranno costituire immediatamente il conto deposito, comprendente tutte le protesi, gli espansori mammari e le matrici tissutali necessari a garantire l’attività operatoria.

La consegna dei DM verrà effettuata presso la U.O.C. Farmacia del P.O. Perrino di Brindisi, il cui personale verificherà la corrispondenza di quanto ricevuto rispetto alla richiesta definita dal responsabile della U.O.C. di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva del P.O. Perrino Brindisi.

Successivamente i DM, costituendi il conto deposito, saranno trasferiti, a cura della U.O.C.

Farmacia, presso appositi locali asserviti all’U.O.C. di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva.

I dispositivi costituiti in conto deposito diverranno vera e propria fornitura all’atto dell’impianto al paziente e conseguente emissione di relativo ordine.

Gestione del Conto Deposito

A seguito della comunicazione del clinico utilizzatore, la Farmacia emette l’ordine corrispondente e contestualmente ne chiede, se il clinico utilizzatore lo ha espressamente indicato, il reintegro.

Le consegne saranno effettuate esclusivamente presso il magazzino U.O.C. Farmacia del P.O.

Perrino. In nessun caso le aziende aggiudicatarie potranno procedere alla fatturazione e al reintegro in assenza di un ordine della predetta U.O.C. Farmacia.

I dispositivi in conto deposito restano di proprietà della Ditta fornitrice sino al momento dell’impianto. La Ditta non potrà in ogni caso disporne fino a quando la Stazione Appaltante non ne stabilisca la restituzione.

Le Ditte aggiudicatarie, in quanto proprietarie del conto deposito, avranno l’onere del controllo delle scadenze e del reintegro dei dispositivi impiantati che dovrà avvenire entro e non oltre le 48 ore dalla ricezione della comunicazione a cura dell’U.O.C. Farmacia.

I prodotti forniti dovranno avere al momento della consegna una validità residua non inferiore ai 2/3 della durata complessiva. La ditta è peraltro impegnata ed obbligata a procedere alla sostituzione del materiale, eventualmente in corso di scadenza, senza che ciò determini alcun onere per questa Amministrazione.

La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a fornire i prodotti della stessa casa produttrice indicata in offerta per tutta la durata della fornitura.

La Stazione Appaltante non risponde del perimento e deterioramento (ad es. per danni, incendio, furto, manomissioni) di tutti i beni concessi in “conto contratto estimatorio” / ”conto deposito”, con la sola esclusione del dolo e colpa grave.

Le Ditte aggiudicatarie non possono disporre dei beni concessi in conto deposito, fino a che questa Amministrazione non provveda ad effettuare la restituzione.

(9)

Al termine del contratto, entro 10 gg. dalla comunicazione da parte di questa Amministrazione, le Ditte provvederanno al ritiro di tutto il materiale giacente in conto deposito.

Tutte le spese relative alla consegna ed al ritiro del materiale medesimo sono a carico delle Ditte aggiudicatarie.

ART. 6. SOSTITUZIONE DI PRODOTTI E AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Nel corso dell’esecuzione contrattuale, la Ditta aggiudicataria, laddove il prodotto fornito esca di produzione, sia temporaneamente indisponibile o soggetto ad aggiornamento tecnologico, potrà proporre alla Stazione appaltante la sostituzione della fornitura aggiudicata con prodotti di pari funzionalità, alle stesse condizioni economiche.

La proposta di sostituzione / aggiornamento tecnologico sarà valutata dal clinico utilizzatore dell’U.O.C. di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva del P.O. Perrino Brindisi.

La Stazione appaltante procederà ad autorizzare la proposta di sostituzione / aggiornamento tecnologico, previo parere tecnico favorevole da parte del clinico utilizzatore.

In caso di contestazione per non rispondenza del materiale fornito in aggiornamento rispetto alla funzionalità richiesta, la Ditta sarà tenuta al ritiro ed alla sostituzione immediata dello stesso.

ART. 7. CONTROLLO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DELLE FORNITURE

Le consegne saranno effettuate presso il Magazzino Farmaceutico del P.O. Perrino di Brindisi e solo il personale del magazzino stesso è autorizzato al ricevimento della merce ed alla firma per ricevuta dei Documenti di Trasporto.

La presa in consegna dei dispositivi forniti avverrà secondo quanto disciplinato dall’Art. 2, punto 2.3.5 “Gestione di beni sanitari in conto deposito” e seguenti, dell’allegato alla Deliberazione n.

694 del 31/03/2020, avente ad oggetto “Manuale delle procedure amministrativo – contabili per il Sistema Sanitario Regionale – Azienda Sanitaria Locale Brindisi: Versione 1.0”, in allegato quale parte integrante del presente Capitolato (Allegato 1).

L’accettazione della merce non solleva la Ditta aggiudicataria dalle responsabilità in ordine a vizi apparenti ed occulti delle merci fornite e non immediatamente rilevabili. I prodotti che presentassero difetti o discordanze rispetto a quanto offerto e campionato in sede di gara, in tempi successivi alla consegna o in sede di utilizzo, saranno tenuti a disposizione per la restituzione alla Ditta aggiudicataria anche se estratti dal loro originario confezionamento. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla sostituzione di tali prodotti entro 24 ore.

Nel caso che l'Aggiudicatario non provveda alla sostituzione nei termini indicati, questa Amministrazione non è tenuta a rispondere di eventuali danni subiti dai prodotti in conseguenza della giacenza.

Ogni volta che l’Amministrazione lo riterrà opportuno, saranno prelevati campioni, anche successivamente alla consegna, da sottoporre a verifiche e controlli. Ove la merce risultasse non

(10)

conforme alle specifiche tecniche dichiarate dall’operatore economico, lo stesso dovrà sostituire i prodotti entro tre giorni con altri aventi i requisiti richiesti.

Le consegne, salvo diverso termine concordato e indicato nell'ordine, dovranno essere effettuate entro tre giorni lavorativi dalla data dell'ordine stesso, salvo casi di dichiarata urgenza, per i quali l'Aggiudicatario è tenuto alla consegna nel termine di 48 ore.

Qualora le merci non venissero comunque consegnate entro i termini stabiliti e nelle quantità richieste o quelle consegnate risultassero inaccettabili o l'Aggiudicatario, invitato a sostituirle, non vi provvedesse entro il termine predetto, questa Amministrazione ha il diritto di provvedere direttamente da altro fornitore, anche a prezzo maggiore, a rischio e spese dell'Aggiudicatario, il quale sarà tenuto a rimborsare all’ ASL Brindisi il maggiore prezzo pagato e le spese sostenute, salvo sempre il risarcimento di tutti gli altri eventuali oneri, spese e pregiudizi che per tali fatti potessero derivare a questa Amministrazione.

ART.8. OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE

Sono a carico dell’impresa, oltre agli altri adempimenti previsti nel presente capitolato:

• gestire e presidiare gli spazi, messi a disposizione presso la ASL BR, garantendo il rispetto di tutte le normative relative alla sicurezza sul lavoro;

• provvedere, qualora motivato dall’Azienda Sanitaria, all’allontanamento dai luoghi oggetto dell’appalto del personale ritenuto non idoneo per la tipologia degli interventi svolti (anche se in possesso dei requisiti di qualifica richiesti) ed alla sua successiva sostituzione;

• attenersi alle eventuali direttive che verranno impartite dall’Azienda Sanitaria al fine di non recare intralcio alle attività sanitarie;

• assumere completa responsabilità per lo svolgimento dell’appalto che deve essere eseguito a perfetta regola d’arte e secondo le procedure dichiarate, in modo che corrispondano perfettamente a tutte le condizioni del contratto;

• essere responsabile per incidenti o danni che si verificassero, per fatto proprio e/o dei propri dipendenti e/o dei propri collaboratori, a terzi, a dipendenti e/o collaboratori in genere, nonché per danni agli immobili, alle attrezzature ed agli impianti dell’Azienda o che l’Azienda ha comunque in gestione per attività oggetto dell’appalto, stipulando idonea polizza assicurativa;

• rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, di assistenza e previdenza, antinfortunistica, di orario di lavoro, di imposte e tasse.

È a carico del Fornitore l'onere di acquisire e conservare per tutta la durata del rapporto contrattuale ogni tipo di autorizzazione, permesso, nulla osta, visto, concessione e quant'altro sia di occorrenza per la corretta fornitura dei beni messi a gara. Sono inoltre a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle forniture, dei servizi connessi e delle attività oggetto del rapporto contrattuale, nonché di ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, quelle in materia di trattamento dei dati sensibili, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula del contratto assumendone il medesimo Fornitore ogni relativa alea, impegnandosi espressamente a manlevare e

(11)

tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;

- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel presente Capitolato, pena la risoluzione di diritto del contratto.

Ai fini degli adempimenti contrattuali, il Fornitore si obbliga a:

- fornire i beni ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente Capitolato e negli atti di gara;

- manlevare e tenere indenne la stazione appaltante dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni contrattuali ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla stazione appaltante di monitorare la conformità delle forniture e dei servizi alle norme previste dal presente Capitolato;

- comunicare tempestivamente entro un termine massimo di 5 (cinque) giorni le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei luoghi di esecuzione contrattuale nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali della stazione appaltante dovranno essere eseguite:

- senza interferire nel normale lavoro definendo preventivamente le modalità ed i tempi di intervento;

- nella consapevolezza che i locali della stazione appaltante continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati;

- salvaguardando le esigenze della stazione appaltante, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto.

Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla stazione appaltante.

Il Fornitore si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l’accertamento della conformità dei Prodotti consegnati con i requisiti tecnici richiesti nel presente Capitolato, nonché alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Al di fuori delle ipotesi già previste nelle parti che precedono, qualora il Fornitore si trovi in una breve temporanea condizione di indisponibilità a fornire anche solo uno dei beni aggiudicati, dovrà darne tempestiva comunicazione alla stazione appaltante. In tal caso la fornitura verrà richiesta d’ufficio al secondo aggiudicatario, ai prezzi e condizioni riportati nell’offerta presentata in sede di partecipazione alla gara. La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore la differenza fra la spesa sostenuta per l'approvvigionamento dal

(12)

secondo aggiudicatario ed il valore totale equivalente calcolato applicando i prezzi unitari di aggiudicazione degli stessi beni.

ART. 9. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contrato.

Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto di gara.

ART. 10. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Il Fornitore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare a quello della redazione del documento valutazione dei rischi inerenti l’attività da svolgere.

In tale documento devono essere accuratamente analizzati ed evidenziati i rischi relativi alla fornitura in oggetto, introdotti nel ciclo lavorativo di questa Amministrazione, definite ed applicate le conseguenti misure di prevenzione e protezione.

Il Fornitore è ritenuto interamente responsabile dell’applicazione delle misure di sicurezza previste dal

documento di valutazione dei rischi suddetto e provvederà inoltre, a proprie spese a:

a) formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della fornitura oggetto della presente gara ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi;

b) controllare e pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza e di igiene,

nonché le disposizioni che questa Azienda ha definito e definiranno in materia;

c) disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuali e collettivi previsti ed adottati dal Fornitore stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;

(13)

d) curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi di opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;

e) informare immediatamente l’Amministrazione in caso di infortunio/incidente e a ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze previste dalla legge.

Il Fornitore, oltre alla sicurezza dei propri dipendenti è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a trovare nell’area di lavoro;

in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi nell’area di lavoro di propria competenza.

ART 11. OBBLIGHI A CARICO DELL’AZIENDA

L’Amministrazione si obbliga a:

- fornire alla Ditta aggiudicataria tutte le informazioni inerenti la valutazione dei rischi e la sicurezza delle singole strutture sanitarie, nel rispetto degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n.

81/2008 e dalla normativa vigente;

- fornire alla Ditta aggiudicataria ogni altra informazione e supporto istituzionale necessari o utile all’espletamento corretto delle attività, nonché qualsiasi altra notizia inerente al servizio oggetto del contratto per quanto in suo possesso.

ART. 12. ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Si evidenzia che in caso di particolare urgenza, l’Amministrazione può disporre, prima della stipula del contratto, l'anticipata esecuzione dello stesso, ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, commi 8, del D.Lgs. n.50/2016. Resta inteso che l’esecuzione anticipata non potrà eccedere i limiti di un quinto dell'importo contrattuale.

Il Fornitore è tenuto all’esecuzione a regola d’arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei beni/prodotti oggetto del presente Capitolato. Nella esecuzione il Fornitore è tenuto alla diligenza e ad una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dal D.M. 6/7/1999.

Il Fornitore garantisce, altresì, che i prodotti oggetto della contrattazione, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto delle norme in materia di:

- igiene sulla produzione e sul commercio;

- igiene sui contenitori, garantendo il trasporto fino alla consegna mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione, dove applicabile, al fine di garantire la catena del freddo. I prodotti da conservare a temperatura diversa da quella ambientale dovranno essere evidenziati mediante apposite etichette.

La prestazione a carico del Fornitore avviene sulla base del corrispondente ordinativo emesso dal Centro ordinante U.O.C. Farmacia del P.O. Perrino e nel rispetto dei termini, delle modalità e dei luoghi ivi indicati, come previsto dall’art. 7 del presente Capitolato. Il Centro ordinante ha la facoltà, da esercitarsi entro 24 ore dall’invio dell’ordine, di annullare quest’ultimo, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l’invio dell’ordine medesimo.

(14)

ART. 13. PREZZI

Il fornitore si obbliga a consegnare i quantitativi richiesti mantenendo fissi ed invariati i prezzi e le altre condizioni di fornitura per l’intera durata del contratto.

Qualora l’impresa aggiudicataria non mantenesse i prezzi fissi ed invariati per tutta la durata della fornitura, sarà considerata inadempiente, pertanto, si procederà a passare alla seconda impresa aggiudicataria. All’aggiudicatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Amministrazione rispetto a quelle previste dal rapporto risolto, oltre che l’applicazione di una penale di € 500,00 (cinquecento).

I prezzi potranno subire variazioni solo in diminuzione a seguito di determinazioni dell’AIFA o di riduzioni unilaterali da parte della ditta aggiudicataria.

I prezzi di fornitura si intendono comprensivi di tutti gli oneri accessori.

ART. 14. DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.)

La vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto è attribuita al Direttore dell’esecuzione del contratto che provvede, ai sensi dell’art.101 del D. Lgs.n.50/2016, al coordinamento, alla direzione, al controllo tecnico dell’esecuzione del contratto e assicura la regolare esecuzione del medesimo, inoltre verifica che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità a quanto previsto nel presente Capitolato.

A tal fine il Direttore dell’esecuzione svolge tutte le attività che si rendano opportune e necessarie per assicurare il perseguimento dei compiti sopra indicati.

ART. 15. CAUZIONE DEFINITIVA

Ai fini della stipula del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà prestare, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale in favore della stazione appaltante. Tuttavia, l’importo della garanzia fideiussoria come sopra determinato, è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci percento) nel caso in cui il ribasso rispetto al valore stimato sia superiore al 10%

(dieci percento) della medesima, mentre l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti percento), ove il ribasso rispetto al valore stimato sia superiore al 20% (venti percento) della medesima.

La predetta garanzia potrà essere prestata, a scelta dell’appaltatore, mediante fideiussione bancaria od assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti all'apposito albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n.385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione contabile iscritta all'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. n. 58/1998.

A pena di decadenza dall'affidamento, la garanzia deve:

- essere prestata a favore della stazione appaltante, che deve pertanto espressamente risultare quale beneficiaria della stessa;

- essere incondizionata ed irrevocabile;

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

(15)

- prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 co. 2 Cod. Civ.;

- prevedere espressamente la operatività entro quindici giorni su semplice richiesta dalla stazione appaltante;

- prevedere espressamente la copertura per gli oneri per inesatto o mancato adempimento delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto di fornitura;

- avere una durata pari alla durata del contratto di fornitura, eventuali rinnovi e proroghe compresi.

A norma dell'articolo 93 del D.Lgs. n. 50/2016 l’importo della cauzione definitiva può essere ridotto del cinquanta percento (50%) qualora il fornitore aggiudicatario produca, tra i documenti propedeutici alla stipula del contratto, l'originale o la copia autenticata ai sensi di legge della certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000 rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi delle norme europee delle serie UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN ISO/TEC 17000. In caso di A.T.I. o di consorzio ordinario la certificazione di qualità deve essere posseduta da tutte le imprese che vi partecipano, da attestarsi secondo le modalità di cui al precedente capoverso.

La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso.

Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere all'immediato reintegro entro i successivi quindici giorni dal ricevimento della richiesta di incameramento della cauzione.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione ed in misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque percento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 16. STIPULA DEL CONTRATTO

Entro il termine previsto nella comunicazione di aggiudicazione, la Ditta Aggiudicataria, pena decadenza e l’eventuale incameramento della cauzione, dovrà presentare la certificazione comprovante la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate in sede di partecipazione alla gara secondo le indicazioni dell’Azienda.

La stipulazione del contratto deve avvenire, entro il termine previsto dall’Azienda e previa acquisizione delle autorizzazioni della documentazione sull’avvenuta costituzione del deposito cauzionale.

Sarà stipulato un contratto tra il legale rappresentante dell’Azienda ed il rappresentante delegato alla firma da parte dell’impresa aggiudicataria ovvero dell’Impresa mandataria dell’ATI aggiudicataria dell’appalto.

Ove il termine per la stipulazione fissato dall’Azienda non sia stato rispettato senza giustificati motivi, l’Amministrazione può unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell’aggiudicazione affidando la fornitura alla seconda ditta risultata non aggiudicataria in danno della prima.

Il contratto sarà stipulato secondo lo schema allegato agli atti di gara nella forma della scrittura privata e sarà registrato solo in caso d’uso con relativo onere economico a carico dell’aggiudicatario.

(16)

Art. 17. RESPONSABILITA’ E COPERTURA ASSICURATIVA

Con la stipula dei singoli Contratti di fornitura, l’aggiudicatario di ciascun lotto assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell’Amministrazione e/o di terzi, cagionati dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione, anche se eseguite da parte di terzi.

Anche a tal fine, per la stipula del contratto è richiesto in capo all’aggiudicatario il possesso di una adeguata copertura assicurativa, a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita da polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza del contratto, pena la risoluzione del contratto stesso.

In particolare detta polizza deve tenere indenne l’Amministrazione, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare all’Amministrazione, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui ai singoli contratti.

Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per questa Amministrazione e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolve di diritto con conseguente ritenzione del rateo della cauzione non ancora svincolata dall’avanzamento dell’esecuzione, prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ART. 18. FATTURAZIONE ELETTRONICA E PAGAMENTI

Le fatture dovranno essere redatte in formato elettronico in conformità alla normativa vigente in materia.

Le fatture, in formato esclusivamente elettronico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 209, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, dovranno essere intestate a questa Azienda, specificando la sede e la struttura ordinante, il Codice Identificativo di Gara (CIG), con indicazione del numero e della data dell’ordine, gli estremi della bolla di accompagnamento e dovranno essere indirizzate all'Area Gestione Risorse Econ. Finanz. di questa A.S.L. Le fatture dovranno essere inviate all’indirizzo indicato nel medesimo ordine.

La liquidazione delle relative fatture verrà effettuata dalla struttura a cui afferisce il Centro ordinante.

In considerazione del fatto che l’ASL rientra nel regime di cui all’art. 17-ter del D.P.R. n.

633/1972, così come modificato dalla L. n. 190/2014 (tranne per le ipotesi espressamente previste dalla legge iva per le quali si rende applicabile il regime di inversione contabile), le fatture emesse per la fornitura di beni e servizi rientranti nel predetto regime dovranno riportare in calce l’annotazione “SCISSIONE DEI PAGAMENTI” così come disposto dall’art. 2 del D.M. 23/01/2015.

(17)

Il pagamento del materiale regolarmente ritirato e per il quale non siano sorte contestazioni sarà effettuato tramite il Tesoriere dell’ASL - entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della fattura, così come previsto dal D.Lgs. n. 231/2002, sul conto corrente dedicato indicato dalla ditta.

Resta inteso che, per data di pagamento si intende quella di consegna del mandato al suindicato tesoriere.

All’atto del pagamento l’Azienda procederà all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva del fornitore aggiudicatario. Qualora tale documento segnali un’inadempienza contributiva, all’atto del pagamento sarà trattenuta una somma corrispondente all’inadempienza segnalata.

Gli interessi moratori per ritardato pagamento previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, ai sensi dell’art. 4 del medesimo decreto, come sostituito dal D.Lgs. n. 192/2012, decorreranno automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, ma potranno essere corrisposti solo a seguito di formale richiesta scritta da parte del fornitore ex art. 1219 c.c., inviata con Raccomandata AR, ovvero tramite PEC.

La richiesta sarà considerata valida agli effetti del pagamento solo se riferita ad un’obbligazione già giuridicamente esistente e, quindi, solo se inviata in data successiva alla scadenza del termine di pagamento di cui al presente articolo. Le richieste inviate in data antecedente alla scadenza del termine, pertanto, non saranno considerate titolo idoneo per procedere al pagamento degli interessi moratori.

Il tasso convenzionale concordato per gli interessi è determinato nella misura definita dalla normativa vigente (art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 231/2002 e successive modificazioni ed integrazioni). Si specifica che non sarà possibile rivalersi su eventuali interessi moratori qualora nel documento di trasporto e/o in fattura non siano riportati gli estremi dell’ordine (numero e data ordine) dell’ASL. Qualsiasi pagamento inerente il contratto oggetto della presente procedura di gara rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori ai sensi della Legge n. 136/2010. I pagamenti saranno subordinati alla regolarità contributiva e fiscale del fornitore (Inps, Inail, Cassa edile e Amministrazione fiscale), secondo la normativa vigente.

L’Aggiudicatario assume gli obblighi di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come specificato nell’articolo che segue.

I tempi di pagamento saranno quelli previsti dalla normativa vigente in materia di forniture e servizi. Resta inteso che la disciplina dei termini di pagamento così delineata si intenderà valida ed efficace solo nel caso di accertata regolarità nella fornitura da parte del responsabile dell’esecuzione del contratto. Qualora venissero accertate irregolarità nell'esecuzione della fornitura e nell'adempimento degli obblighi assunti, i termini di pagamento resteranno sospesi e riprenderanno a decorrere solo quando la ditta aggiudicataria avrà provveduto a rimuovere le irregolarità.

ART. 19. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È fatto divieto all’impresa aggiudicataria di cedere il contratto a pena di nullità della cessione, come stabilito dall’art. 105, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106, comma 1, lettera d), punto 2), del D. Lgs. n.

(18)

50/2016. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitrice.

In caso di violazione di tali divieti, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare il contratto risolto di diritto. Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, come previsto dall’art. 105, comma 2, del Codice a seguito della modifica introdotta dal Decreto c.d. sblocca cantieri; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del Codice. L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

ART. 20. INADEMPIMENTI E PENALI

L’Azienda, in caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, denunciando per iscritto gli eventuali vizi o mancanza di qualità, entro 30 giorni dalla consegna, potrà a propria scelta:

- restituire la merce contestata al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che si impegna, altresì, a sostituirla con spese a suo totale carico entro 5 (cinque) giorni naturali, consecutivi e continui dalla richiesta di sostituzione inviata per via telematica.

- restituire la merce al fornitore, che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, senza chiederne la sostituzione e procedere all’acquisto in danno, salvo l’esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni. Il fornitore deve ritirare la merce ritenuta non accettabile e in pendenza o in mancanza del ritiro, detta merce rimarrà a rischio e a disposizione del fornitore stesso, senza alcuna responsabilità da parte dell’Amministrazione per ulteriori degradamenti o deprezzamenti che la merce possa subire.

- risolvere il contratto.

Fatti salvi i casi fortuiti o di forza maggiore - intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e alla specificità delle prestazioni e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione all’Amministrazione o che siano imputabili all’Amministrazione, qualora non vengano rispettati i tempi previsti nella documentazione di gara, questa Azienda potrà applicare, a seguito di debita motivazione, penalità secondo quanto di seguito riportato:

 in caso di ritardo nella consegna della fornitura di prodotto conforme rispetto al termine massimo stabilito dal presente Capitolato, ovvero rispetto ai diversi termini pattuiti espressamente dalle parti, per ogni giorno di ritardo applicherà una penale pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale; in questo caso l’Amministrazione potrà rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla ditta aggiudicataria anche l’eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle;

 in caso di mancata consegna parziale o totale dei prodotti, entro l’ulteriore termine massimo concesso oltre gli ordinari termini contrattuali, applicherà una penale massima pari al 10% del valore della mancata fornitura; in questo caso l’Amministrazione potrà rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla ditta aggiudicataria anche l’eventuale

(19)

maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle;

 in caso di ripetuti ritardi nella consegna, potrà procedere alla risoluzione del contratto, all’incameramento della quota del deposito cauzionale definitivo, proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall’avanzamento dell’esecuzione della fornitura, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, il cui valore economico ecceda l’importo incamerato;

 in caso di fornitura di prodotto non conforme, applicherà una penale del 3% del valore dell’ordine per l’importo della merce non conforme;

 in caso di ritardo nel ritiro e sostituzione del prodotto qualitativamente difforme contestato, per ogni giorno di ritardo dalla scadenza del termine concesso applicherà una penale pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

 in caso di mancata tempestiva comunicazione relativa all’indisponibilità temporanea dei prodotti, applicherà una penale pari al 0,5% del valore contrattuale, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore;

 in caso di inadempimento o ritardo nella consegna della fornitura a seguito di indisponibilità temporanea del prodotto rispetto ai termini massimi stabiliti (10 giorni dalla comunicazione), per ogni giorno di ritardo dalla scadenza del termine concesso applicherà una penale pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

 in caso di consegna di prodotto fornito con scadenza inferiore ai due terzi della validità complessiva, il prodotto sarà respinto e si applicherà una penale del 10% del valore dell’ordine, salvo diverso accordo con la struttura richiedente;

In ogni caso le penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali non potranno superare, complessivamente, il 10% dell’ammontare netto contrattuale ai sensi dell’art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016, fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute negli atti di gara; in tali casi l’Amministrazione applica al fornitore le penali di cui ai punti precedenti sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai punti precedenti, vengono contestati per iscritto al fornitore da parte di questa Amministrazione.

Il fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

(20)

Il fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di questa Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

In caso di reiterati inadempimenti del fornitore, l’Amministrazione, salvo il diritto alla risoluzione del contratto, in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.

Il ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all’importo sopra previsto del 10% dell’ammontare netto contrattuale comporta la risoluzione di diritto del contratto per grave ritardo. In tal caso, l’Amministrazione ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del fornitore per il risarcimento del danno.

ART. 21. RISOLUZIONE E RECESSO

A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, questa Amministrazione può risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore a mezzo pec, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e negli atti e documenti in esso richiamati.

In caso di inadempimento del fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 (dieci) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata pec da questa Amministrazione, per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, questa Amministrazione ha la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolto di diritto il relativo contratto e, di applicare una penale equivalente o ritenere definitivamente la cauzione, proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall’avanzamento dell’esecuzione, nonché di procedere nei confronti del fornitore per il risarcimento del danno.

In ogni caso questa Amministrazione può risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore a mezzo pec, nei seguenti casi:

a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara;

b) ripetute inosservanze dei termini di consegna dei prodotti, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;

c) reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;

d) gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto;

e) sospensione delle forniture per causa imputabile all’aggiudicatario;

f) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;

g) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto, ai sensi dell’articolo

“Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;

h) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e quanto dichiarato in sede di gara;

i) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”;

(21)

j) nei casi previsti dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

k) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;

l) nei casi previsti dall’art. 3 commi 8, 9 e 9-bis della Legge n. 136/2010;

m) in caso di cessione dell’impresa, di cessazione di attività, di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo dell’impresa aggiudicataria.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’Amministrazione ha diritto di escutere la cauzione prestata per la propria quota-parte di fornitura.

Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al fornitore con nota pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione al risarcimento dell’ulteriore danno.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell’aggiudicatario, l’Azienda ha diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa. L’affidamento a terzi viene notificato all’aggiudicatario inadempiente nelle forme innanzi prescritte con l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi.

All’aggiudicatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda rispetto a quelle previste dal rapporto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale o da eventuali crediti dell’aggiudicatario senza pregiudizio dei diritti dell’Azienda sui beni medesimi. Nel caso di minore spesa nulla compete all’aggiudicatario inadempiente.

L’Azienda Sanitaria esercita il recesso nelle seguenti ipotesi:

 sulla base delle attività di rilevazione effettuate dall'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture o dalle Centrali regionali per gli acquisti, si dovessero registrare delle significative differenze dei prezzi unitari di aggiudicazione – nella misura superiore al venti per cento del prezzo di riferimento – l’Azienda appaltante procederà con il Fornitore aggiudicatario alla rinegoziazione del contratto al fine di ricondurre i prezzi unitari di fornitura a quelli di riferimento, senza che ciò possa determinare modifiche della durata del contratto stesso. Qualora la rinegoziazione non si concluda entro trenta giorni dalla trasmissione della proposta di rinegoziazione, la stazione appaltante potrà recedere dal contratto senza alcun onere a carico;

 in caso di mutamenti di carattere istituzionale, organizzativo o logistico che abbiano incidenza sull'esecuzione dell'appalto. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si intende fare riferimento a ipotesi quali l'aggregazione di più Aziende Sanitarie Locali preesistenti in una territorialmente più ampia, qualora le condizioni contrattuali in tutto od in parte vigenti nella Aziende Sanitarie aggregate risultino maggiormente convenienti rispetto a quelle praticate alla stazione appaltante ovvero all'ipotesi in cui in costanza di contratto sopraggiunga l'aggiudicazione ed il conseguente affidamento di una fornitura per prodotti comparabili a seguito dell'espletamento di una gara unica regionale, ovvero qualora sopravvengano disposizioni regionali che disciplinino la materia dei contratti di fornitura in maniera diversa.

Nelle ipotesi di cui al precedente comma il Fornitore avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni fissate nel contratto, con esplicita rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso od indennizzo o rimborso, e ciò anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c..

Al di fuori delle ipotesi precedenti, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della Legge Regionale n. 20/2002 è sempre fatto salvo per la stazione appaltante il diritto di recedere dal contratto,

Riferimenti

Documenti correlati

163/06 per l’acquisizione di attrezzature elettromedicali specialistiche a servizio del Centro Grandi Ustioni del PO Perrino di Brindisi suddivisa in 16 LOTTI

b) inottemperanza, anche parziale, degli obblighi impartiti dall'Amministrazione entro il termine assegnato: per ogni contestazione, penale da un minimo di €

L’aspirante dovrà, inoltre, indicare obbligatoriamente, pena esclusione, l’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) presso il quale deve, ad ogni effetto,

Amministrativi e Medico del Presidio Ospedaliero di Francavilla , Dr Gabriele Argentieri e Dr, Antonio MONTANILE , giusta atto di delega del Direttore Generale di cui

Procedura Concorsuale Straordinaria, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 14 unità di “Ausiliario Specializzato” cat. A, riservata ex art. 14 unità

• con la stessa Deliberazione n. 784/GC/2018 si è altresì preso atto delle proposte, prodotte dagli anzidetti Dirigenti Responsabili contestualmente alle relazioni riferite ai

- 1) Ai nefropatici sottoposti a trattamento di emodialisi presso le strutture sanitarie delle Unità sanitarie locali, presso le strutture sanitarie

Per opere edili: Affidamento diretto in urgenza in favore di imprese individuate sul portale Empulia (Edilpiù srl e Metal Infissi Srl) e impresa già contrattualizzate