L’INFORTUNIO SCOLASTICO E
L’INFORTUNIO SPORTIVO NEL MINORENNE
Dr. Giorgio Marcelli*
L’infortunio - scolastico o sportivo che sia - con lesioni a carico dell’apparato stomatognatico comporta peculiari e talora controverse valutazioni medico legali del danno.
Quest’ultimo, infatti, può configurarsi nell’ambito della responsabilità civile, della polizza infortuni, ovvero per entrambe i profili.
Il danno dentario a carico dei tessuti mineralizzati e/o endodonto-parodontali del dente è espressione simultanea dell’azione di fattori lesivi e della presenza di fattori predisponenti e concorrenti.
La traumatologia dell’apparato stomatognatico è tuttora uno dei capitoli più controversi della medicina legale per diversi motivi.
Conflitti tra leso e compagnie assicurative in merito al valore economico derivante dal trauma.
Controversa interpretazione giurisprudenziale delle problematiche in oggetto.
Difficoltà maggiori – rispetto ad altri organi ed apparati – di apprezzamento e determinazione dell’invalidità permanente in polizza infortuni privata.
Il trauma diretto si verifica quando la noxa patogena agisce direttamente sulle strutture che saranno sede di lesione.
Il trauma indiretto si verifica quando la noxa patogena determina un impatto violento dell’arcata mandibolare contro l’arcata superiore.
Evenienza, quest’ultima, in cui sono più probabili le lesioni scheletriche e/o dei denti posteriori. Il trauma indiretto si può verificare anche per la presenza di un oggetto in bocca, es. penna, pipa etc...
Circa il 10% dei traumi dentari sono imputabili alla pratica sportiva.
* Specialista e docente di Medicina Legale Università “La Sapienza” di Roma, Dirigente medico legale ASL Rm/B
In particolare nel trauma stomatognatico patito da un minore non possono non essere tenuti presenti i tempi di eruzione dentaria, cui si riferisce la seguente tabella
Il trauma dentario, infatti, specialmente se importante, nel minore trova una situazione in divenire e pertanto le lesioni potrebbero essere li per lì poco apparenti e manifestarsi invece in futuro.
Nondimeno, nel minore possono essere presenti concause per anomalie dell’eruzione dentaria; per le quali è indicato un trattamento ortopedico ed ortodontico con tempi e modalità compendiate nel seguente schema.
Lesioni e postumi dell’apparato stomatognatico possono assumere rilevanza in ambito penale, civile e dell’infortunistica privata.
L’infortunio con lesioni dentali comporta dunque prima cure odontoiatriche e successivamente valutazioni medico-legali in relazione alla fatispecie del caso.
Scuole e società sportive generalmente ricorrono a copertura assicurativa.
Nell’ambito della polizza infortuni privata tuttavia l’infortunio con lesioni e danni permanenti odontoiatrici deve avere connotati peculiari per essere indennizato.
Le diverse clausole – generali e/o accessorie - poi del contratto della polizza infortuni stipulata ammettono, ovvero escludono, tutta una serie di garanzie.
In estrema sintesi le conseguenze obiettivabili della lesione debbono comportare una invalidità permanente cui riferimento di base è la “capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla professione dell’assicurato”.
La perdita anatomica e quella funzionale sono equiparate. La misura di quest’ultima è valutata proporzionalmente alla perdita anatomica.
L’ipotesi d’invalidità permanente si configura solo quando il danno stomatognatico comporti una sensibile riduzione della funzione masticatoria.
Vale a dire che nella polizza infortuni privata il mero danno biologico (lesione parziale o totale di uno o più elementi dentali, danno estetico, ecc.) non è di per se garantito negli stessi termini valutativi apprezzabili nella responsabilità civile.
Tutt’al più specifiche clausole accessorie della polizza infortuni possono riguardare la refusione delle spese sostenute ma solo per determinate cure odontoiatriche ed estetiche che siano state conseguenza diretta ed esclusiva dell’infortunio patito.
Onde, si potrebbe verificare la circostanza per cui esiti delle stesse lesioni stomatognatiche trovino in responsabilità civile apprezzamento come danno biologico – nella sua più ampia accezione - mentre non lo trovino affatto, ovvero lo trovino in misura assai diversa, in termini di polizza infortuni.
Nondimeno, anche laddove il danno stomatognatico - stante un apprezzabile danno funzionale - configurasse una invalidità permanente, l’eventuale presenza nella polizza infortuni di franchigie - che il più delle volte variano tra il 3% ed il 5% - in pratica escluderebbe dall’indennizzo la maggior parte dei danni, anche di un certo rilievo, di interesse odontoiatrico.
Come indennizzare dunque un danno stomatognatico quando ciò, ancorchè abbia pure comportato avulsione dentaria, non costituisce una sensibile riduzione:
1. della funzione masticatoria
2. della “capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo”.
In altri termini quando esiti di lesioni stomatognatiche non costituiscono, strictu senso, una Invalidità Permanente come valutare il danno?
Si potrebbe ragionevolmente ricorrere alla “biologizzazione” dell’invalidità permanente usando - con criteri comparativi e proporzionali - i valori delle tabelle esistenti - comprese quelle di legge cui all’All. I del Decreto Interministeriale 3 luglio 2003 per danni da 0 a 9% - inerenti il danno biologico a carico dell’apparato stomatognatico;
fermo restando il rispetto delle clausole contrattuali contemplate nella polizza infortuni privata.
A questo punto riassumendo:
1. In polizza infortuni privata, l’indennizabilità del danno stomatognatico permanente e la refusione delle spese odontotiatriche sostenute a seguito di infortunio sono determinate dai termini contrattuali con i quali è stata stipulata la polizza;
2. In Polizza Infortuni la valutazione dell’invalidità permanente da lesione dentaria nella prassi guarda alla “biologizzazione” del danno;
3. Nei bambini e negli adolescenti le conseguenze lesive dirette del trauma possono non essere sempre d’immediato apprezzamento.