Assemblea Legislativa
[email protected]
INVIATO TRAMITE PEC
Oggetto: Iscrizione argomenti all ’O.D.G. dell’Assemblea Legislativa
S i richiede l’iscrizione all’ordine del giorno dell’Assemblea Legislativa dei seguenti Progetti di legge:
Delibera di Giunta Regionale n. 1909 del 15 novembre 2021
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITA' PER IL 2022 Delibera di Giunta Regionale n. 1910 del 15 novembre 2021
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 (LEGGE DI STABILITA' REGIONALE 2022)
Delibera di Giunta Regionale n. 1911 del 15 novembre 2021
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2022-2024
I testi dei provvedimenti in oggetto sono disponibili sui supplementi del Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico numeri 62, 63 e 64 del 22 novembre 2021
Distinti saluti
Roberta Bianchedi
Firmato digitalmenteTIPO ANNO NUMERO
R
EG.
DEL
r_emiro.Assemblea Legislativa - Prot. 22/11/2021.0026185.E
Regione Emilia-Romagna Assemblea legislativa Fascicolo: 2021.2.2.1.34 PG/2021/26229 del 22/11/2021
OGGETTO 4278 Comm. referente I
Comm. consultiva II,III,IV,V,VI,PAR
1) Bonaccini Stefano Presidente
2) Schlein Elena Ethel Vicepresidente
3) Calvano Paolo Assessore
4) Colla Vincenzo Assessore
5) Corsini Andrea Assessore
6) Donini Raffaele Assessore
7) Felicori Mauro Assessore
8) Lori Barbara Assessore
9) Mammi Alessio Assessore
10) Priolo Irene Assessore
11) Salomoni Paola Assessore
dell' anno 2021 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2022-2024 Oggetto:
si è riunita in
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
Corsini Andrea
Struttura proponente:
GPG/2021/2011 del 12/11/2021 Proposta:
SERVIZIO BILANCIO E FINANZE
DIREZIONE GENERALE POLITICHE FINANZIARIE
Assessorato proponente: ASSESSORE AL BILANCIO, PERSONALE, PATRIMONIO, RIORDINO ISTITUZIONALE
Funge da Segretario l'Assessore:
Iter di approvazione previsto: Progetto di legge
Responsabile del procedimento: Antonella Soldati
Visto Capo Gabinetto: Andrea Orlando
Visti:
- lo Statuto regionale;
- il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna” per quanto applicabile;
- l’art. 3 della Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18 (Istituzione, ai sensi dell’art. 14, co. 1, lett. e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) – convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 - del Collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell’ente) che prevede il parere del Collegio regionale dei revisori dei conti sulle proposte di legge di approvazione del bilancio di previsione;
- la propria deliberazione con la quale è stata approvata, nella presente seduta, il progetto di legge regionale
"Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)”;
Ritenuta l’opportunità di approvare e presentare all’Assemblea legislativa la presente proposta di legge del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022- 2024;
Dato atto che la relazione è illustrata alla Giunta dall’Assessore al bilancio, personale, patrimonio, riordino istituzionale e viene approvata unitamente al progetto di legge ed allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
Vista la propria deliberazione n. 2416/2008 ad oggetto
“Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008.
Testo dell'atto
patrimonio, riordino istituzionale;
A voti unanimi e palesi d e l i b e r a
a. di approvare il progetto di legge "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024", composto dal progetto di legge, dai relativi allegati e dalla Relazione che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
b. di presentare all’Assemblea legislativa il progetto di legge, i relativi allegati e la relazione, richiedendone l'approvazione a norma di legge;
c. di trasmettere al Collegio dei revisori dei conti il
progetto di legge di cui al punto a) per l’espressione
del parere obbligatorio, a norma di legge.
RELAZIONE
Il Bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2022-2024 Premessa
Il progetto di legge di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 è stato costruito in coerenza con gli indirizzi indicati nel Documento di economia e finanza regionale 2022 approvato a giugno e nella Nota di aggiornamento al DEFR, approvato dalla Giunta regionale il 25 ottobre 2021.
1. Situazione economica generale
La Banca d’Italia, nel suo aggiornamento congiunturale sull’economia della Regione Emilia-Romagna pubblicato a novembre, rileva che nel primo semestre del 2021 si è registrata una crescita dell’economia regionale favorita dall’accelerazione della campagna di vaccinazione e dal graduale allentamento delle restrizioni e l’aumento risulta leggermente superiore a quello medio nazionale.
Gli indicatori disponibili suggeriscono che la crescita sia proseguita nel terzo trimestre. Anche le aspettative per i mesi finali dell’anno e gli inizi del 2022 appaiono favorevoli, sostenute dalle prospettive della domanda e dall’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). I rischi al ribasso sono legati soprattutto al permanere delle tensioni nell’approvvigionamento di materie prime e di input intermedi; rimangono le incertezze relative agli sviluppi della pandemia, seppur attenuate dai progressi della campagna vaccinale.
La presentazione della manovra di bilancio si pone quindi come argine alle difficoltà e tensioni possibili, puntando al sostegno dei settori o degli ambiti che in alcuni casi appaiono più vulnerabili e che in altri possono rappresentare un elemento di potenziamento e sviluppo ulteriore dell’economia regionale.
2. Rapporti finanziari tra i diversi livelli di governo: manovre di finanza pubblica.
L’11 novembre è stato approvato l’accordo in Conferenza Stato-Regioni in base all’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone, al comma 1, che Governo, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, possono concludere accordi al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.
Anche quest’anno quindi è stato approvato l’accordo connesso alla legge di bilancio dello Stato 2022 prima della sua presentazione in Parlamento.
I punti qualificanti dell’accordo sono:
potenziamento dell’assistenza territoriale, abbattimento delle liste di attesa, aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, aggiornamento del tetto di spesa farmaceutica (ospedaliera), aggiornamento dei LEA, assistenza psicologica , indennità per il personale dei servizi di Pronto Soccorso, funzionamento delle Unità speciali di continuità assistenziale (USCA)).
Ad integrazione del Fondo:
- incremento di 100 milioni di euro per l’anno 2022, di 200 milioni di euro per l’anno 2023 e di 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024 del fondo per il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di farmaci innovativi, già previsto a legislazione vigente nell’importo di 1 miliardo di euro annui;
- incremento di 194 milioni di euro per l’anno 2022, 319 milioni di euro per l’anno 2023, 347 milioni di euro per l’anno 2024, 425 milioni di euro per l’anno 2025, 517 milioni di euro per l’anno 2026 e 543 milioni di euro a decorrere dall’anno 2027 per aumentare e stabilizzare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici.
Edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico
L’attuale fondo (32 miliardi di euro) è incrementato di 2 miliardi di euro.
L’accesso alle risorse aggiuntive è destinato prioritariamente alle Regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità a valere sul fondo vigente. E’ autorizzato l’utilizzo del fondo:
- per costituire una scorta nazionale di dispositivi di protezione individuale (DPI), di mascherine chirurgiche, di reagenti e di kit di genotipizzazione per una spesa di 860 milioni di euro;
- per lo sviluppo di sistemi informativi utili per la sorveglianza epidemiologica e virologica e l’acquisizione di strumentazioni utili a sostenere l’attività di ricerca e sviluppo correlata ad una fase di allerta pandemica per una spesa di 42 milioni di euro
Versamento ristori minori entrate da lotta all’evasione
Semplificazione delle procedure per il versamento annuale dei ristori ricevuti dalle Regioni a statuto ordinario nel 2020 per le minori entrate derivanti dalla lotta all’evasione connesse all’emergenza Covid-19,
Rinegoziazione anticipazioni di liquidità Regioni
E’ prevista la possibilità per le Regioni di richiedere la rinegoziazione dei piani di ammortamento relativi alle anticipazioni di liquidità dello Stato ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 per far fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012.
Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS) per la non autosufficienza Il Fondo per le non autosufficienze è integrato per un ammontare di 100 milioni di euro nel 2022, di 200 milioni di euro nel 2023, di 250 milioni di euro nell’anno 2024 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2025 per il finanziamento:
- dei servizi socioassistenziali volti a promuovere la continuità e la qualità di vita a domicilio e nel contesto sociale di appartenenza delle persone anziane non autosufficienti, comprese le nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane (assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari, servizi sociali di sollievo e di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie)
- dell’accesso ai servizi sociali e ai servizi sociosanitari da parte delle persone in condizioni di non autosufficienza attraverso Punti Unici di Accesso (PUA) presso i quali operano equipe integrate per la valutazione multidimensionale dei bisogni assistenziali e composte da personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente
Trasporto pubblico locale
Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale è integrato per un ammontare di 100 milioni di euro nel 2022, di 200 milioni di euro nel 2023, di 300 milioni di euro nell’anno 2024, di 350 milioni di euro nell’anno 2025 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.
Si auspica che la sottoscrizione dell’accordo Stato-Regioni sulla Legge di Bilancio 2022 recepisca anche alcuni punti fondamentali, quali:
- l’incremento delle risorse per il Fondo investimenti RSO di cui 70% ai comuni del proprio territorio (c. 134 – 135 legge 148/2018;
- il cofinanziamento dell’onere sostenuto dalle regioni per l’esercizio della funzione di concessione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112. per gli Indennizzi emotrasfusi.
Le Regioni inoltre chiedono il rifinanziamento del fondo per l’esercizio delle
funzioni delle Regioni e delle Province autonome di cui all’articolo 111, comma 1,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Il fondo, ancorché utilizzabile nel biennio
2020 e 2021, è risultato incapiente per alcune regioni già per l’esercizio 2020 e
non è sufficiente a coprire le minori entrate 2021 soprattutto a fronte del crollo
degli accertamenti derivanti dall’attività di controllo. I rendiconti 2020 approvati, e
nella maggior parte dei casi anche parificati dalla Corte dei Conti, evidenziano
- l’importanza di rafforzare ulteriormente la flessibilità nell’utilizzo delle risorse emergenziali messe a disposizione di ogni singola Regione e Provincia autonoma superando i vincoli, le priorità e le limitazioni poste della normativa emergenziale stante il perdurare nel 2021 di una fase eccezionale e non di una gestione ordinaria della “Sanità”;
- la necessità di un finanziamento eccezionale per l’anno 2021 per salvaguardare gli equilibri del sistema sanitario nazionale per garantire un livello di finanziamento corrispondente alla tipologia ed al volume degli interventi emergenziali e di ripresa delle attività ordinarie.
2.1 Disegno di legge delega al governo per la revisione del sistema fiscale
Le Commissioni Finanze di Camera e Senato hanno, inoltre, svolto un’indagine conoscitiva sulle caratteristiche di una riforma fiscale finalizzata a rivedere il sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche ed in generale la struttura del sistema tributario, in ottica di sostegno alla crescita economica. Le Commissioni hanno approvato un documento conclusivo (30 giugno 2021) che ha analizzato le criticità dell’attuale sistema tributario italiano e delineato i principali obiettivi della riforma, proponendo gli strumenti per conseguirli.
A seguito del lavoro parlamentare, il 5 ottobre 2021 il Governo ha approvato un disegno di legge delega per la revisione del sistema fiscale che risponde alla necessità di semplificare l’architettura e la nomenclatura del sistema tributario nazionale. L’attuale sistema fiscale italiano fonda le sue basi nella riforma del 1973 e nel “ritocco” del 1997. Appare pienamente condivisibile intervenire per rendere moderna la fiscalità italiana in un contesto di appartenenza all’Unione Europea. I principi cardine della riforma sono:
• stimolo alla crescita economica attraverso una maggiore efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui fattori di produzione;
• razionalizzazione e semplificazione del sistema fiscale, anche attraverso la riduzione degli adempimenti e l’eliminazione dei micro-tributi;
• preservazione della progressività del sistema fiscale;
• contrasto all’evasione e all’elusione fiscale.
Per quanto riguarda la finanza regionale, le prospettate modifiche ai
principali tributi regionali portano quindi con sé alcune criticità:
• la riduzione dell’autonomia finanziaria regionale, come delineata dalla legislazione attuativa dell’art. 119 Cost. (L. 42/2009 e D. Lgs. 68/2011) per due motivi: 1) la sostituzione dell’addizionale regionale IRPEF con relativa sovrimposta, il cui gettito risentirebbe maggiormente degli interventi dello Stato sui tributi oggetto di compartecipazione (le regioni risentirebbero delle decisioni centrali su base imponibile, aliquote e detrazioni dell’IRPEF nazionale, mentre con l’attuale addizionale non risentono delle scelte statali su aliquote e detrazioni); 2) la sostituzione graduale dell’IRAP senza specificare le modalità alternative di finanziamento, potrebbe aumentare il carattere di finanza derivata delle regioni qualora non sia attribuito un nuovo tributo;
• la mancata esplicitazione nel disegno di legge delega della garanzia, anche con le nuove sovraimposte, degli attuali livelli massimi di flessibilità fiscale aggiuntiva delle regioni (che andrebbe emendato in tal senso) e che possono risultare fondamentali per l’adeguamento dei fabbisogni di risorse o per gli equilibri di bilancio;
• la redistribuzione di carico fiscale tra gli attuali soggetti passivi e quelli dei tributi sostitutivi, in particolare per l’ipotizzato passaggio da IRAP a sovraimposta IRES, la quale presenta una platea di contribuenti molto differente.
L’IRAP, infatti, interessa tutte le attività produttive private e tutti gli enti pubblici, mentre l’IRES solo le società di capitali e una limitata quota di enti pubblici;
• l’introduzione di nuove normative regionali che permettano di conseguire un gettito corrispondente a quello derivante dall’applicazione delle manovre vigenti, in un contesto in cui, soprattutto nell’ipotesi di passaggio da IRAP a sovraimposta IRES, la struttura della nuova base imponibile si presenta molto diversa;
• l’impatto sui gettiti potenzialmente ottenibili dall’applicazione di ulteriori manovre da parte delle regioni, con perdite o guadagni per i vari enti nel passaggio alle nuove forme di imposizione, in ragione della differente distribuzione territoriale del gettito tra i tributi vigenti e le sovraimposte sostitutive.
Le Regioni hanno quindi presentato alcuni emendamenti allo scopo di coordinare il sistema impositivo con il rispetto dell’autonomia finanziaria degli enti territoriali ed in particolare con i principi previsti dalla L. 42/2009 e dal d.lgs.
68/2011, auspicando l’applicazione dell’art 119 Cost. e non il ritorno alla finanza derivata (sistema dei trasferimenti).
3. Il pareggio di bilancio
Dal 2015, anticipando il principio di pareggio di bilancio previsto dalla Legge
243/2012 in applicazione della Legge Costituzionale che ha introdotto tale obbligo
in Costituzione, le regioni a statuto ordinario sono assoggettate ad un nuovo
sistema di vincoli del patto di stabilità interno. Sono state abrogate le precedenti
norme basate sul solo controllo dei tetti di spesa per introdurre norme basate
sull’equilibrio del bilancio.
chiamate a conseguire sia nella fase di previsione che di rendiconto un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Il successivo comma 1-bis specifica che:
• le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1,2,3,4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal Decreto Legislativo n. 118/2011;
• le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1,2 e 3 del medesimo schema di bilancio.
Il citato art. 9 stabilisce altresì che per gli anni dal 2017 al 2019, con la Legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, l’introduzione del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa tra le entrate e le spese finali. Dal 2020, in via definitiva, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.
La legge di bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021 (L. 145/2018), ha disposto che, a partire dal 2020 le disposizioni dell’articolo 1, comma 820 si applicano anche alle regioni a statuto ordinario
La legge di bilancio 2019 prevede inoltre che a decorrere dall’esercizio 2021 per le Regioni cessino di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502, da 505 a 508 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l’articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, con il conseguente utilizzo dei prospetti e delle aggregazioni di entrata/spesa previsti dal d.lgs 118/2011 come anche esplicitato nella circolare n.5 del 9 marzo 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze concernente chiarimenti sulle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali di cui agli articoli 9 e 10 della legge 243/2012.
4. Il bilancio regionale
Il Bilancio è stato predisposto a legislazione vigente (ovvero sulla legge di bilancio dello Stato per il 2021).
La manovra di bilancio 2022-2024, si pone un duplice obiettivo: da un lato
fronteggiare l’emergenza ancora in corso, dall’altro creare le condizioni per la
ripartenza economica e sociale della regione. Per questo i principi ispiratori della
manovra possono essere così sintetizzati: attuazione delle scelte fondamentali del
programma di mandato, priorità alla programmazione dei fondi europei 2021-2027,
promozione di politiche di investimento da realizzare prevalentemente in autofinanziamento, mantenimento della spesa sociale e consolidamento nel prossimo triennio le iniziative intraprese nel 2021 a tutela delle categorie e delle fasce maggiormente colpite dalla crisi, consolidamento del livello dei servizi, utilizzo delle risorse del PNRR messe a disposizione delle regioni. Il tutto in invarianza della pressione fiscale e con il contenimento delle spese di funzionamento.
Per il 2022 infatti la Regione Emilia-Romagna manterrà invariata la propria leva fiscale autonoma, quindi non aumenterà la pressione fiscale, pur garantendo l’obiettivo prioritario di consolidare il livello dei servizi da assicurare alla comunità regionale. Contribuirà a tale obiettivo il contenimento delle spese di funzionamento della macchina amministrativa, attraverso l’innalzamento dell’efficienza, l’implementazione dei processi di digitalizzazione e la semplificazione amministrativa.
L’incremento della spesa del personale nel bilancio 2022-2024 è dovuto alla necessità di assicurare la copertura delle spese derivanti dall’applicazione del rinnovo contrattuale 2019-2021 del comparto, dal completamento del piano dei fabbisogni 2021/2023, in particolare per quanto attiene alla necessità di prevedere la copertura delle posizioni dirigenziali di servizi regionali vacanti causa pensionamenti, ed infine per garantire le assunzioni con spese coperte da entrate legate al PNRR per il dissesto idrogeologico, la gestione del RUNTS, la gestione dei fondi comunitari ed infine per la gestione in convenzione della proroga dello stato d’emergenza per la conclusione degli interventi di ricostruzione.
Le spese per il funzionamento dell’ente sono state definite tenendo conto di alcuni possibili aumenti dovuti al rincaro del costo dell’energia e delle materie prime mentre, in particolare, le spese per la manutenzione delle sedi di lavoro e dei beni patrimoniali regionali sono state modulate in linea con gli obiettivi messa in sicurezza e avvio di azioni “green”, di razionalizzazione degli spazi di lavoro, di riduzione della molteplicità delle sedi di lavoro regionali e di contenimento della spesa pubblica legata al pagamento dei canoni per le sedi in locazione, attraverso strategie logistiche che soddisfino i fabbisogni dell’Ente massimizzando lo sfruttamento degli spazi delle sedi di lavoro.
L’attuazione degli obiettivi del programma di mandato prevede innanzitutto la definizione del nuovo Patto per il Lavoro e per il Clima, che nella passata legislatura ha già prodotto un forte impatto in termini di riduzione della disoccupazione e che potrà quindi dare un impulso importante al rilancio sociale ed economico della regione e al miglioramento climatico ed ambientale dell’Emilia- Romagna.
Nell’ottica del rilancio e dell’accelerazione degli investimenti pubblici, per
favorire la crescita dell’occupazione e del reddito, la manovra di bilancio 2022-
2024 recepisce quanto previsto nell’accordo del 15 ottobre 2018 con il Governo e
recepito nella legge di bilancio dello Stato per il 2019 (L. 145/2019). Prevede
inoltre la pianificazione e l’attuazione degli investimenti pubblici previsti
dal 2010 a fronte della riduzione delle risorse statali, confermando gli interventi già introdotti per l’azzeramento o la riduzione delle rette degli asili nido e per il sostegno al pagamento degli affitti e sostenendo, in relazione agli effetti della pandemia da Covid-19, le gestioni pubbliche dei servizi alla persona;
completamento dei programmi dei fondi strutturali della programmazione 2014-2020 e avvio della programmazione europea 2021-2027.
L’approvazione e la conseguente attuazione dei POR-FESR ed FSE e l’attuazione del FEASR, determineranno nel prossimo triennio interventi, dal sostegno alle imprese e agli investimenti pubblici fino alle politiche formative, per oltre 1 miliardo di euro;
strumenti utili a stimolare la ripresa economica e la salvaguardia della coesione sociale anche attraverso misure per la competitività del sistema produttivo, (attrattività ed internazionalizzazione, sistema fieristico e della formazione oltre che sviluppo delle aree a vocazione turistica);
salvaguardia e potenziamento del livello e della qualità di offerta dei servizi di trasporto pubblico locale sia per il settore autofiloviario che ferroviario, anche attraverso interventi volti all’elettrificazione delle ferrovie e gli incentivi all’intermodalità ferro+bus;
investimenti, in particolare attraverso contributi agli enti locali, contro il dissesto idrogeologico a favore delle infrastrutture viarie e del trasporto pubblico locale, per la valorizzazione e la tutela del patrimonio pubblico, per la qualificazione delle aree montane e delle aree interne;
incentivi alle politiche culturali, per i giovani e per lo sport.
Le politiche per la sanità e per l’area dell’integrazione socio-sanitaria possono contare sul finanziamento sanitario ordinario corrente definito a livello nazionale (il cosiddetto fabbisogno standard) e su risorse aggiuntive a carico direttamente della Regione.
A livello nazionale nell’ambito della legge di Bilancio 2022, in corso di
predisposizione, dovrebbe trovare conferma un incremento di risorse pari a
complessivi due miliardi, con misure tuttavia che hanno già una precisa
finalizzazione. Pertanto, non si conosce allo stato attuale il livello di finanziamento
che verrà ripartito alle Regioni a titolo di fabbisogno indistinto, in quanto manca la
proposta di riparto delle risorse, inclusa la mobilità interregionale e internazionale,
da approvarsi in sede di Conferenza Stato-Regioni. In attesa che si completi il
quadro finanziario nazionale di riferimento vengono, pertanto, previsti per il 2022 e per i successivi esercizi 2023 e 2024, gli stanziamenti sulla base di quanto segue:
del riparto del FSN 2021 approvato con Intesa Stato-Regioni Rep. Atti n.
152/CSR del 4 agosto 2021;
delle risorse aggiuntive assegnate alla Regione Emilia-Romagna con il decreto-legge n. 34/2020 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, legato all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (tabelle allegati B e C) con decorrenza dal 2021.
Per quanto concerne le risorse correnti per la sanità, il livello di finanziamento del Fondo Sanitario regionale di parte corrente, tenendo conto delle risorse aggiuntive da decreti emergenziali e incluso il saldo presunto da trasferire alle Aziende sanitarie a titolo di mobilità interregionale e internazionale, viene quantificato in 9.029 milioni di euro per il triennio 2022-2024.
Per quanto concerne la mobilità sanitaria interregionale, si prevede per il 2022, in continuità con l’esercizio 2021 definitivo, un saldo presunto da trasferire alle Aziende sanitarie pari a 315,028 milioni di euro, a fronte di un accredito per mobilità attiva di 534,933 milioni di euro e di un addebito per mobilità passiva di 219,905 milioni di euro; tale stima viene mantenuta anche per i successivi esercizi 2023 e 2024.
Relativamente alla mobilità sanitaria internazionale, si prevede per il 2022, un saldo presunto pari a 7,079 milioni di euro, a fronte di un credito per mobilità attiva pari a 15,541 milioni di euro e di un addebito per mobilità passiva di 8,462 milioni di euro; tale stima viene mantenuta anche per i successivi esercizi 2023 e 2024.
Come pay-back ‘ordinario’ delle aziende farmaceutiche, in relazione ai presunti incassi a tale titolo, si prevede per ogni esercizio del triennio 2021-2023 un importo di 15,241 milioni di euro per lo sfondamento del tetto di spesa.
L’importo iscritto è parzialmente compensato da un accantonamento (di 241 mila euro) a titolo di “Fondo per crediti di dubbia esigibilità”. Sono inoltre previsti ulteriori 10 milioni di euro a titolo di payback farmaceutico per lo sfondamento del tetto di prodotto.
Non sono previsti al momento stanziamenti per il versamento delle somme a ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti anche in considerazione dei numerosi contenziosi sulle somme oggetto del bilancio 2021.
Non sono compresi nella cifra stanziata a bilancio la cosiddetta quota vincolata di Fondo sanitario nazionale (riferibili anche ai Fondi per il rimborso alle regioni del costo per i farmaci innovativi e oncologici innovativi e agli Obiettivi prioritari di piano sanitario) che verrà iscritta con atto amministrativo in concomitanza con i riparti alle Regioni.
Per quanto concerne le risorse regionali, l’impegno finanziario della
Regione riguarda:
delle Aziende sanitarie per 20 milioni di euro; tale stima viene mantenuta anche per i successivi esercizi 2023 e 2024;
la copertura dei contributi alle ASP e altre forme pubbliche di gestione dei servizi alla persona di cui alla L.R. 11/2021 per euro 4 milioni;
l’iscrizione al SSN dei senza fissa dimora per euro 100 mila;
il sostegno ai progetti per l’autismo per un importo di euro 700 mila.
Viene inoltre assicurato per l’anno 2022 il finanziamento di 1,425 milioni di euro alla Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER, soggetto aggregatore per gli acquisti in sanità. Per i successivi esercizi 2023 e 2024 lo stesso finanziamento è previsto per un importo rispettivamente di 2,65 e 3,4 milioni di euro, in aumento rispetto al 2022 in relazione alla normativa in materia di Codice dei Contratti che prevede la corresponsione di corrispettivi ai commissari di gara nominati obbligatoriamente attingendo dall’albo ANAC (attualmente sospesa fino a giugno 2023 dal decreto semplificazioni).
A sostegno delle farmacie rurali di cui alla L.R. n. 2/2016, si conferma la previsione per gli anni 2022-2024 di 400 mila euro.
Sono inoltre stanziati sull’esercizio 2022 euro 238 mila per lo svolgimento del concorso regionale per il conferimento di sedi farmaceutiche, a fronte di una entrata per la partecipazione al concorso di 125 mila euro.
Con riferimento agli investimenti in ambito sanitario, sono state stanziate, sia per la quota di finanziamento statale sia per il cofinanziamento regionale (5%), le risorse relative all’Accordo di Programma V fase 1° e 2° stralcio, come aggiornato dall’Intesa Rep. Atti n. 157/CSR del 14 settembre 2020, che ha assegnato ulteriori 21 milioni di euro al finanziamento di due interventi già previsti nell’Accordo stesso, secondo la seguente articolazione:
anno 2022 - quota statale euro104.307.964,22 e quota regionale euro 5.489.892,85
anno 2023 - quota statale euro 185.300.000,00 e quota regionale euro 9.752.631,58