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Art. 2 Ammontare dell appalto

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Academic year: 2022

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CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE L’UTILIZZO DEI BUONI PASTO PER IL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

DELL’UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA

Art. 1 - Oggetto e durata dell’appalto.

1) Il presente Capitolato disciplina l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante l’utilizzo dei buoni pasto a favore del personale tecnico-amministrativo dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria (di seguito denominata Università). Il servizio dovrà essere erogato dagli esercizi appositamente convenzionati che svolgono le attività previste dall’art. 4 del D.P.C.M. 18/11/2005, tutti necessariamente provvisti delle prescritte autorizzazioni di legge vigenti.

La Ditta aggiudicataria dovrà assicurare, pertanto, la consumazione dei pasti in punti di ristoro, siti nelle vicinanze dei centri operativi dell’Università (Facoltà, Dipartimenti, Centri di Servizi, uffici amministrativi) esistenti nel Comune di Reggio Calabria e negli altri Comuni della provincia di Reggio Calabria.

2) La durata del contratto è fissata in anni quattro dalla data di stipula e alla scadenza naturale si intenderà cessato senza bisogno di alcuna disdetta di una delle parti.

L’Università, a suo insindacabile giudizio, potrà ordinare alla Ditta aggiudicataria- la quale sarà obbligata a darvi corso- di dare inizio al servizio, dopo la notifica dell’avvenuta aggiudicazione, anche prima della stipula del contratto, previa acquisizione della certificazione antimafia.

La Ditta si impegna ad assicurare, dopo la scadenza contrattuale, il servizio, per un periodo massimo di 180 giorni, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto in essere e comunque sino alla stipula di un nuovo contratto salvo richiesta di riduzione di tale termine da parte dell’Università.

Art. 2 – Ammontare dell’appalto

L’importo presunto complessivo annuo, decurtato del ribasso del 13,69% applicato dalla convenzione Consip per il lotto 6 per il servizio analogo, per un numero stimato medio annuo di 19.847 buoni pasto, è pari a € 197.279,18 oltre IVA (€ 789.116,72 oltre IVA per l’intero quadriennio).

Il predetto numero stimato dei buoni pasto da utilizzare nel corso dell’anno è meramente indicativo;

pertanto l’entità della somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno dell’Università e comunque potrà aumentare o diminuire fino alla concorrenza del “quinto d’obbligo” dell’importo netto di aggiudicazione, senza che la Ditta aggiudicatrice possa pretendere rimborsi o compensi di sorta.

ART. 3 – Valore del buono pasto

Il valore facciale del buono pasto è determinato in € 12,00 I.V.A. compresa.

Nel costo del servizio sostitutivo di mensa di cui al presente appalto, si considerano interamente comprese tutte le attività connesse allo svolgimento del servizio e tutte le spese ed ogni altro onere, espresso e non, comunque inerente al servizio.

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L’Università si riserva in qualsiasi momento di modificare il valore facciale del buono pasto. La Ditta aggiudicataria si impegna a rendere esecutiva tale modifica entro i successivi 15 giorni, con l’erogazione di buoni pasto alle stesse condizioni previste dal presente capitolato, applicando la stessa percentuale di sconto offerta in fase di gara.

Il valore facciale dei buoni pasto rappresenta l’importo massimo spendibile dai dipendenti presso gli esercizi convenzionati con la Ditta aggiudicataria, la quale applicherà all’Università per ogni buono pasto lo sconto offerto sul prezzo unitario del buono pasto posto a base d’asta, che dovrà comunque essere maggiore del ribasso applicato dalla Consip di cui all’art. 2 del presente Capitolato.

ART. 4 –Caratteristiche dei buoni pasto e modalità d’uso.

a) La stampa e la fornitura dei buoni pasto sarà effettuata a cura e spese della Ditta aggiudicataria.

I buoni pasto dovranno indicare ai sensi dell’art. 5 del D.P.C.M. 18/11/2005:

- l’intestazione dell’Università degli Studi Mediterranea ;

- la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;

- il valore facciale espresso in valuta corrente;

- il periodo di validità (30 aprile dell’anno successivo a quello di emissione);

- uno spazio riservato all’apposizione della data di utilizzo, della firma dell’utilizzatore e del timbro dell’esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;

- la dicitura “Il buono pasto non è cumulabile, né cedibile né commerciabile, né convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall’utilizzatore”.

Inoltre i buoni devono essere forniti in blocchetti di numero variabile (anche con singolo buono). Su ogni buono devono essere riportati matricola e nominativo del dipendente e l’Ente di appartenenza (Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria).

b) I buoni pasto potranno essere utilizzati secondo le modalità di cui all’art. 4 della legge 77/97.

In particolare il buono pasto potrà essere utilizzato come buono valore (per l’acquisto di prodotti di gastronomia fino al raggiungimento del valore nominale del buono) o come buono pasto parametrale (per l’acquisto di un pasto tipo, completo presso uno specifico esercizio convenzionato).

Il buono è personale ed incedibile, non può essere convertito in denaro o dare diritto a ricevere alcuna somma di denaro, comporta l'obbligo da parte del fruitore di regolare in contanti ogni prestazione in aggiunta al pasto base, non dà diritto a ricevere beni o prestazioni diverse da quelle indicate nel presente capitolato ed in locali diversi da quelli convenzionati.

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto.

Il buono deve essere utilizzato esclusivamente presso gli esercizi convenzionati aventi i requisiti di cui all’art. 4 del D.P.C.M. 18/11/2005.

Art. 5 – Requisiti degli esercizi convenzionati

Il servizio sostitutivo di mensa a mezzo dei buoni pasto oggetto del presente appalto dovrà essere erogato da esercizi convenzionati che svolgono le seguenti attività:

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a) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991 n. 287 ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché da mense aziendali ed interaziendali;

b) cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all’albo di cui all’art. 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985 n. 443, nonché dagli esercizi di vendita di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

Resta fermo il possesso dell’autorizzazione sanitaria di cui all’art. 2 della legge 30 aprile 1962 n.

283, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all’interno dell’esercizio.

La Ditta aggiudicataria, ove non disponga di esercizi propri, dovrà stipulare apposite convenzioni con esercizi di qualità e numero in maniera tale che questi possano offrire il servizio nel corso dell’anno negli orari stabiliti e in tutti i giorni considerati lavorativi.

In particolare l'Università, in caso di apertura di nuove sedi decentrate, avrà la facoltà di richiedere un incremento del servizio mediante altre convenzioni con locali siti nei pressi delle nuove sedi.

La Ditta aggiudicataria si impegna infine a chiedere la preventiva autorizzazione dell’Università per la eventuale risoluzione di contratti con gli esercizi convenzionati, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione con altri esercizi disponibili nelle vicinanze delle sedi onde assicurare la regolarità e la continuità del servizio.

L’Università non assume nessun impegno con la Ditta aggiudicataria in ordine alla fruizione del servizio da parte dei propri dipendenti. I dipendenti dell’Università sono infatti liberi di utilizzare oppure no il servizio messo a disposizione dalla Ditta aggiudicataria senza che questa possa pretendere alcunché dall’Università.

Resta inteso che i rapporti con i ristoratori saranno tenuti esclusivamente dalla Ditta aggiudicataria, o dalla ditta capogruppo, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, restando sollevata l'Università da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 6- Esercizi convenzionati

La Ditta aggiudicataria è tenuta a provare, prima della sottoscrizione del contratto, l’attivazione delle convenzioni con gli esercizi commerciali indicati al momento dell’offerta. Tale indicazione dovrà contenere:

- la dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale della Ditta, di aver adempiuto agli obblighi assunti in sede di gara, indicando l’elenco degli esercizi convenzionati, i termini di pagamento delle fatture e la percentuale di commissione che si è impegnato a pagare a ciascun esercizio convenzionato;

- la denominazione del locale;

- l’indirizzo completo;

- il giorno di chiusura settimanale e gli orari di apertura al pubblico;

- la tipologia del locale (ristorante, trattoria, self-service, tavole calde, pizzerie, bar, etc.) La sottoscrizione del contratto è subordinata alla circostanza che la Ditta aggiudicataria fornisca prova di aver stipulato entro il termine di quindici giorni solari consecutivi decorrenti dal ricevimento della comunicazione dell’aggiudicazione, il numero di convenzioni indicate in sede di offerta, depositandone copia presso l’Università. Tali convenzioni dovranno essere attive a tutti gli effetti a decorrere dalla data di stipulazione del contratto, per consentire ai dipendenti la fruizione del buono pasto.

Le convenzioni stipulate tra la società di emissione dei buoni pasto cartacei ed i titolari degli esercizi convenzionati dovranno contenere tutte le indicazioni previste dall’art. 8 del D.P.C.M.

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18/11/2005. Le stesse dovranno essere stipulate, con specifica accettazione delle parti, esclusivamente in forma scritta. La Ditta dovrà garantire, per tutta la durata dell’appalto, il numero degli esercizi convenzionati, come indicati in sede di offerta, comunicando tempestivamente all’Università eventuali possibili variazioni che possano verificarsi nel corso della durata contrattuale.

In fase di esecuzione dell’appalto la Ditta potrà sostituire alcuni esercizi con altri, purchè dotati dei requisiti previsti nel predetto capitolato e si presentino ubicati in prossimità delle sedi universitarie. La Ditta aggiudicataria dovrà altresì impegnarsi a stipulare tempestivamente, nuove convenzioni con altri esercizi, qualora l’Università segnali disservizi dei locali convenzionati.

In caso di ampliamento o sostituzione degli esercizi convenzionati la Ditta aggiudicataria dovrà informare tempestivamente l’Università e fornire l’elenco aggiornato degli esercizi convenzionati e i correlativi atti di convenzione.

Art. 7 - Modalità di preparazione e di consegna dei buoni pasto

Il buono pasto, dovrà essere stampato secondo le prescrizioni di cui all’art.4 del presente capitolato.

I buoni stampati anche in modulo continuo, saranno consegnati all'Università entro 10 giorni naturali e continuativi dalla richiesta scritta di fornitura che verrà effettuata dalla Macro Area Risorse Umane, inviata a mezzo fax o in forma elettronica. Con ogni richiesta sarà indicata dettagliatamente la quantità dei buoni.

La Ditta aggiudicataria per la gestione elettronica della richiesta predetta, è tenuta a mettere a disposizione dell’Università, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto, una casella di posta elettronica per l’invio dei files relativi all’ordinativo.

I buoni dovranno essere consegnati presso gli uffici della Macro Area Risorse Umane e dovranno essere accompagnati da liste di riscontro contenenti il numero dei buoni consegnati e l’indicazione dei numeri di serie e lo spazio per il timbro dell’ufficio e firma di ricevuta.

Art. 8 - Obblighi della ditta aggiudicataria La Ditta aggiudicataria dovrà:

1. esonerare l’Università da ogni responsabilità in merito ai rapporti intercorrenti tra la Ditta aggiudicataria ed i pubblici esercizi convenzionati;

2. risolvere entro 48 ore i problemi segnalati dall’Università che si fossero verificati con gli esercizi convenzionati;

3. in caso di furto o perdita dei buoni pasto, dovrà bloccare gli stessi ed avvisare entro 24 ore dal ricevimento della denuncia tutti gli esercizi convenzionati;

4. rimborsare i buoni non utilizzati in possesso dell’Università purchè resi entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di emissione e comunque alla scadenza del contratto;

5. consegnare secondo le modalità ed entro i termini indicati nel precedente art. 7 le quantità di buoni pasto ordinate dall’Università;

6. verificare che detti buoni pasto diano luogo, presso i ristoratori convenzionati, alle prestazioni pattuite;

7. garantire la permanenza delle condizioni igieniche e di sicurezza nei locali convenzionati, nel rispetto delle vigenti leggi e disposizioni in materia di igiene e sanità, oltre a quanto stabilito dall’ASL competente e garantire il rispetto del sistema H.A.C.C.P. La preparazione e la cottura degli alimenti dovranno essere condotte secondo le norme vigenti in materia;

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8. fornire a richiesta dell’Università l’elenco aggiornato dei locali/esercizi convenzionati e a mantenere, per tutta la durata del contratto, il numero degli esercizi convenzionati presentati in sede di gara;

9. contrassegnare i singoli locali della rete dedicata con appositi adesivi, da apporre sulle vetrine così da consentire immediatamente l’individuazione da parte del personale universitario, fra quelli complessivamente convenzionati con l'appaltatore;

10.porre in essere tutti gli adempimenti necessari ad impedire che i buoni pasto vengano comunque spesi o incassati in locali fuori da quelli convenzionati.

Inoltre la Ditta aggiudicataria è tenuta:

a) a garantire l’accettazione dei buoni pasto in tutti i locali convenzionati che dovranno essere in regola con le prescritte autorizzazioni sanitarie e commerciali;

b) a segnalare tempestivamente le variazioni all’elenco dei locali convenzionati e a convenzionare ulteriori esercizi su richiesta o segnalazione dell’Università, qualora quelli già convenzionati non fossero in grado di assolvere in maniera soddisfacente alle esigenze dei dipendenti, anche in riferimento alla distanza dalla sede di lavoro;

c) a comunicare immediatamente all’Università l’eventuale venir meno in capo ai locali/esercizi convenzionati delle prescritte autorizzazioni (ad es. provvedimenti di revoca, decadenza etc.). In tal caso è fatto carico alla Ditta aggiudicataria di disporre la sostituzione del locale/esercizio convenzionato con altro che si trovi, comunque, sempre all’interno del comune di riferimento;

d) a garantire che da parte dei locali/esercizi convenzionati il valore nominale del buono non subisca alcuna decurtazione;

e) a stipulare polizza assicurativa, per tutta la durata del contratto, secondo le prescrizioni di cui al successivo art. 14.

Art. 9- Controlli

L’Università per tutta la durata del contratto, si riserva di effettuare controlli sulla esecuzione del rapporto, richiedendo l’esibizione di idonea documentazione e verificando anche l’adempimento degli impegni assunti in sede di gara sulla convenzione degli esercizi commerciali.

Art. 10- Soggetti ammessi a partecipare

E’ ammessa la partecipazione dei soggetti individuati all’art. 34 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. nei termini e secondo le modalità indicate ai successivi artt. 35, 36, 37 del predetto decreto, in parte richiamate ed integrate come segue, fermo restando il possesso dei requisiti di carattere generale in capo a tutti i concorrenti ancorché costituiti o costituendi in forma di raggruppamento o consorzio, nonché quello dei requisiti specifici previsti per le imprese che svolgono l’attività di emissione di buoni pasto di cui all’art. 3 del D.P.C.M. 18/11/2005.

a) Raggruppamenti Temporanei di Imprese.

Le imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., anche se non ancora costituite dovranno:

a) indicare in sede di offerta l’impegno che, in caso di aggiudicazione si conformeranno alla disciplina prevista dal predetto art. 37;

b) indicare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici, fermo restando l’obbligo di eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento;

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c) presentare offerta sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento e contenente l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse conferiranno mandato con rappresentanza ad una di esse in qualità di mandataria, da indicare in sede di offerta, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti. In caso di raggruppamento temporaneo i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale dovranno essere soddisfatti da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento, mentre i requisiti speciali dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso;

d) nelle ipotesi di raggruppamento di imprese che si aggiudichi l’appalto, è necessario presentare “mandato collettivo speciale irrevocabile” conferito all’impresa capogruppo con atto pubblico o scrittura privata autenticata corredata dalla procura speciale rilasciata al legale rappresentante dell’impresa capogruppo.

Consorzi.

-I consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (consorzi di cooperative, produzione e lavoro) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre;

- i consorzi di cui all’art. 2602 del codice civile (consorzi ordinari costituiti anche in forma societaria) si qualificano, ai sensi dell’art. 34 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., con i medesimi limiti previsti per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. ed agli stessi si applicano le medesime disposizioni di cui al citato articolo;

- i consorzi stabili di cui all’art. 34 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. si qualificano sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate alle quali può altresì essere demandata l’esecuzione delle prestazioni.

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Sono esclusi i concorrenti tra i quali intercorrano rapporti di collegamento o controllo comunque definiti ai sensi dell’art. 2359 C.C. . Sono esclusi altresì i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Art. 11- Avvalimento

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. il concorrente singolo, o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

Il ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi del predetto art. 49 è subordinato alla presentazione da parte dell’impresa concorrente della seguente documentazione:

a) dichiarazione verificabile ai sensi dell’articolo 48, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;

b) dichiarazione da rendere a cura del concorrente nelle forme prescritte dal D.P.R. 445/00 circa il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38;

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c) dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38;

d) dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 né si trova in una situazione di controllo di cui all’articolo 34, comma 2 con una delle altre imprese che partecipano alla gara;

f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto;

g) nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5.

Non è altresì consentito, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 49 comma 8 del predetto decreto, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Art. 12- Tutela dei lavoratori dipendenti

Nell’esecuzione del servizio la Ditta aggiudicataria è tenuta ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nell’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto, le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi, regolamenti e disposizioni normative in materia di lavoro, assicurative, previdenziali, di assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro e ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo dei lavoratori, stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriale del settore.

Art. 13 - Responsabilità La Ditta aggiudicataria deve garantire:

1. che presso i punti di ristoro i locali o il materiale per la somministrazione dei pasti siano di buona qualità e igienicamente ineccepibili;

2. che il servizio abbia regolare esecuzione con particolare riferimento alla composizione del pasto ed alle altre condizioni di fornitura previste; dovrà differenziare i buoni destinati all'Università dalla totalità dei propri buoni e garantire che nell'ambito degli esercizi con essa convenzionati non si verifichi alcuno scambio di buoni fra esercizi che fanno parte della rete dedicata all'Università ed esercizi che di tale rete non fanno parte;

3. che siano eliminate entro 10 ( dieci ) giorni dalla contestazione, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio per la correttezza del servizio appaltato, che si dovessero verificare nel corso del contratto.

La Ditta aggiudicataria è responsabile di eventuali danni che, direttamente o indirettamente, potrà provocare all'Università, ai suoi dipendenti ed a terzi durante l’espletamento del servizio o come conseguenza di esso, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

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Art. 14- Copertura assicurativa

La Ditta aggiudicataria è tenuta a presentare una polizza, stipulata con primaria compagnia di assicurazione, per la copertura assicurativa della responsabilità civile per tutti i danni che possono essere arrecati a terzi, compresa l’Università.

La tutela assicurativa dovrà essere estesa agli esercizi convenzionati a copertura dei danni che dovessero subire gli utilizzatori del servizio con riferimento alla somministrazione di cibi e bevande da parte degli stessi , e dovrà essere di durata corrispondente a quella dell’appalto, con i seguenti massimali:

- € 5.000.000,00 per sinistro;

- € 2.500.000,00 per persona;;

- € 1.000.000,00 per danni a cose o animali;

- una polizza per infortuni in itinere non inferiore ad un capitole Morte ed I.p. di € 250.000,00 e senza applicazione di franchigia.

L’esistenza di tale polizza non libera la Ditta aggiudicataria dalle proprie responsabilità, avendo essa soltanto lo scopo di ulteriore garanzia.

Art. 15 – Penalità

La Ditta aggiudicataria in caso di contravvenzione alle disposizioni del presente Capitolato o in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali sarà sottoposta a penale che sarà graduata in rapporto alla gravità dell’infrazione, fatta salva la risoluzione contrattuale.

La misura della penale può variare, in relazione alla entità e alla frequenza delle inadempienze riscontrate e contestate. L'esatta misura della penale sarà determinata dall'Università con provvedimento motivato.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali saranno contestati per iscritto alla Ditta aggiudicataria la quale avrà facoltà di comunicare le proprie contro deduzioni e giustificazioni entro il termine di dieci giorni dal ricevimento delle note di contestazione.

L’Università, valutata la natura e la gravità dell’inadempimento e alla luce delle contro deduzioni e delle giustificazioni eventualmente comunicate dalla Ditta potrà graduare l’entità della penalità da applicare o se del caso non applicare la sanzione.

L’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Università di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 16 – Stipulazione del contratto Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa.

Sono a totale carico dell’impresa aggiudicataria le spese di bollo, i diritti e le spese di contratto, nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell’appaltante.

La Ditta aggiudicataria dovrà presentare la seguente documentazione:

a) certificato d’iscrizione per la categoria cui si riferisce l’appalto, alla C.C.I.A.A. in originale e di data non anteriore a sei mesi dalla data di aggiudicazione con il prescritto nulla osta ai fini dell’art. 10 della Legge 31/05/1965 n. 575 e successive modifiche.

b) cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, nelle forme e secondo le modalità di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;

c) certificato della cancelleria del Tribunale- Sez. Fallimentare, di data non anteriore a sei mesi;

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d) polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile di cui all’art. 14 del presente Capitolato;

e) documentazione di cui all’art. 6 del presente capitolato.

L’Università si riserva in ogni caso di chiedere la produzione di ulteriori documenti ad integrazione di quelli sopraelencati, ove necessari.

Ove nel termine di 10 giorni dalla data indicata nell’invito alla presentazione dei documenti necessari per la stipula del contratto l’aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto o non si presenti alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito, l’Università annulla con atto motivato l’aggiudicazione, con riserva di risarcimento ed aggiudica l’appalto all’impresa seconda classificata.

Art. 17- Risoluzione del contratto

In caso d’inosservanza delle norme contrattuali, l'Università diffiderà la Ditta aggiudicataria a mezzo raccomandata A.R. ad eliminare l’inosservanza contestata entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della diffida.

Qualora nonostante la diffida, l'inosservanza dovesse permanere, resta in facoltà dell'Università di considerare risoluto di diritto il contratto e di procedere senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo all'incameramento del deposito cauzionale, alla esecuzione del servizio in danno della inadempiente, a carico della quale resterà l'onere del maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto e salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e ogni altra azione che l’Università ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri' interessi.

Saranno inoltre a carico dell'inadempiente tutte le spese che l’Università dovesse sostenere per esperire una nuova gara ai fini della prosecuzione del servizio.

Art. 18- Pagamento fatture

L’Università, accertata la regolarità del servizio svolto, in conformità a quanto previsto dall’art. 9 del D.P.C.M. 18/11/2005, provvederà al pagamento del corrispettivo entro e non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’Università corrisponderà alla Ditta aggiudicataria l’importo corrispondente ai buoni ordinati, con riferimento al prezzo del buono pasto offerto in sede di gara secondo la percentuale di ribasso offerta.

Qualsiasi irregolarità riscontrata nella qualità o quantità della prestazione del servizio e nell’emissione della fattura, interromperà il termine sopra indicato.

Sugli importi fatturati sarà operata la detrazione delle somme eventualmente dovute all’Università a titolo di penale per inadempienze contrattuali ovvero per ogni altro eventuale indennizzo o rimborso dovuti.

Per il pagamento delle fatture agli esercizi convenzionati da parte delle società di emissione, dovrà essere rispettato il termine indicato in sede di offerta, che in ogni caso non potrà essere superiore a 45 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Art. 19- Divieto di cessione e subappalto del servizio

L’azienda appaltatrice non potrà a qualsiasi titolo cedere a terzi in tutto o in parte il servizio. Nel caso di contravvenzione al divieto, la cessione si intenderà nulla e priva di effetti nei riguardi dell’Università.

E’ altresì vietato il subappalto.

Nel caso di contravvenzione ai presenti divieti, l’Università potrà risolvere di diritto il contratto e chiedere il risarcimento di ogni eventuale danno.

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Art. 20– Cauzione definitiva

La Ditta aggiudicataria dovrà costituire, al momento della stipula del contratto, idonea garanzia di importo pari al 10% dell’importo contrattuale dell’appalto, nelle forme e secondo le modalità di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria.

Detta cauzione potrà essere svincolata, a cura e spese della Ditta aggiudicataria, a chiusura del rapporto, sempre che non sussistono pretese di credito dell’ Università per fatti addebitabili alla Ditta aggiudicataria, accertata la completa e regolare esecuzione dell’appalto.

La predetta cauzione è costituita a garanzia dell’esatto adempimento, da parte dell’appaltatore di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che l’Università avesse eventualmente corrisposto senza titolo nel corso del contratto.

E’ fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione, qualora la cauzione fosse insufficiente.

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta in ogni momento ad integrare detto deposito cauzionale qualora esso venisse in tutto o in parte utilizzato a titolo di rimborso di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali.

Art. 21 - Spese contrattuali

Sono a totale carico della Ditta appaltatrice le spese di bollo, i diritti e le spese di contratto, nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell’appaltante,

Art. 22 - Sede operativa e domicilio

La Ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà costituire una sede operativa nell'ambito territoriale del Comune di Reggio Calabria. La stessa sede verrà eletta dalla Ditta aggiudicataria quale domicilio per tutte le comunicazioni attinenti il presente contratto.

Art. 23- Revisione

La Ditta aggiudicataria potrà chiedere la revisione dei prezzi secondo quanto disposto dall’ art. 115 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Art. 24- Tutela dei dati personali

Ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 196/2003, in ordine al procedimento di gara si informa che:

1) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono esclusivamente all'espletamento della procedura medesima;

2) il conferimento dei dati ha natura facoltativa, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi un appalto, deve rendere la documentazione richiesta dall'Università in base alla vigente normativa;

3) l’eventuale rifiuto di conferire i dati richiesti preclude all’Università la possibilità di disporre l’aggiudicazione in favore dell’interessato;

(11)

4) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: a) il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento; b) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; c) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241;

5) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art.7 del D. Lgs. 196/2003 medesima, cui si rinvia;

6) titolare della raccolta dei dati è l'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria con sede in Reggio Calabria – Salita Melissari Complesso Torri, cui l'interessato si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Art. 25 – Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere circa l’interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Reggio Calabria.

Art. 26 - Composizione capitolato Il presente capitolato è composto da n. 26 articoli redatti in 11 pagine.

Si dichiara di aver letto attentamente e di accettare espressamente le prescrizioni contenute nei 26 articoli del presente capitolato, che si intendono tutte singolarmente sottoscritte ed accettate.

La Ditta

_____________________1)

1)Timbro della Ditta e firma del legale rappresentante.

PA/

(12)

ALLEGATO A

Numero dipendenti: 240 Settimane lavorative: 48 Rientri settimanali: 2

Valore facciale buono pasto: € 12,00 IVA inclusa Costo presuntivo buono pasto: € 11,52 IVA esclusa Costo Consip buono pasto (ribasso pari a 13,69%): € 9,94 Buoni pasto consumati nell’anno 2008: 19.847

Buoni pasto approssimativi per straordinario e rientri stimati per l’anno 2009: 19.847 Importo a base d’asta annuo: € 9,94 x 19.847= € 197.279,18 oltre IVA

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