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L’EQUA RIPARAZIONE DEL DANNO: ASPETTI MEDICO-LEGALI

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L’EQUA RIPARAZIONE DEL DANNO: ASPETTI MEDICO-LEGALI

G. Cannavò

*

, D. Luchini

**

L’estate appena trascorsa è stata foriera di importanti novità nel campo del danno alla persona.

Ha iniziato la III Sezione della Corte di Cassazione che con la sentenza n.12408/2011 ha consacrato le tabelle del Tribunale di Milano come riferimento

«equo» riguardo alla liquidazione del danno biologico per menomazioni c.d macropermanenti, comprese dal 10 al 100%, derivate da sinistro stradale e non, indicando la loro applicazione a tutti i Tribunali nazionali.

A giustificazione della sua decisione, la Corte ha ritenuto suo specifico compito fornire ai giudici di merito l’indicazione di un unico valore medio di riferimento da porre a base del risarcimento del danno alla persona, quale che sia la latitudine in cui si radica la controversia, in risposta all’esigenza costituzionale di parità di trattamento.

Tale decisione voleva quindi porre fine alla prassi non codificata in base alla quale i vari tribunali dislocati sul territorio nazionale quantificavano i danni non patrimoniali ciascuno utilizzando una propria tabella di valutazione, costituita ad hoc sulla base dei più disparati criteri: taluni uffici, infatti, si avvalevano del criterio equitativo puro, altri liquidavano il danno col sistema “a punto”, di regola ricavato dalla media delle precedenti decisioni pronunciate in materia; alcuni liquidavano unitariamente il

* Presidente Ass. Melchiorre Gioia, Amministratore Medexpert Srl

** Specialista in Medicina Legale

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danno patrimoniale ed altri distinguevano più voci; alcuni ponevano un tetto minimo e massimo alla personalizzazione del risarcimento e così via.

In secondo luogo, la Corte, componendo un annoso contrasto giurisprudenziale, stabiliva la possibilità dell’applicazione delle tabelle milanesi anche per le menomazioni c.d. micro permanenti quando non derivate da sinistri stradali.

Nel frattempo però, mentre già alcuni tribunali di merito prendevano posizione riguardo alla pronuncia della Cassazione†, hanno fatto la loro (ri)-comparsa le tabelle di legge per le menomazioni “macropermanenti” con il DPR del 3 agosto 2011 che stabilisce infatti l’entrata in vigore delle tabelle per la valutazione medico legale del danno biologico da 10% al 100% e per il calcolo del valore del punto.

Pertanto le tabelle per la valutazione delle menomazioni “macropermanenti”, frutto del lavoro della commissione ministeriale, che dal 2005 ad oggi sono state utilizzate dagli addetti ai lavori soltanto come una “guida orientativa”, potrebbero divenire tassative.

Testo consultabile sul sito www.sole24ore.com (06/09/2011) Nel caso della decisione assunta dal tribunale di Macerata, sezione distaccata di Civitanova, il giudice si trova a decidere il risarcimento equitativo per un danno da responsabilità sanitaria e, quindi, a valutare l'impatto pratico del passaggio della decisione dell'alta Corte sulla non applicazione analogica dell’articolo 139 del Codice delle Assicurazioni a eventi lesivi conseguenti a fatti illeciti non determinati da sinistro stradale. Seppure tale presa di posizione avvenga nel contesto particolare di un obiter dictum, il tribunale di Macerata ritiene di dovere articolare un motivato dissenso, sulla scorta di alcune considerazioni.

A detta del giudice, ad avere applicazione analogica non sarebbe tanto l’articolo 139 Codice delle Assicurazioni in quanto tale, quanto, più semplicemente, l’assunzione, quale parametro di commisurazione equitativa del danno non patrimoniale, delle griglie e dei barème offerti dalla citata norma (come del resto ricorre anche nel caso di applicazione delle tabelle milanesi, che vengono appunto adottate quali criteri di liquidazione equitativa.

Laddove, prosegue il giudice, la Suprema Corte sostiene la tesi che esclude la possibilità di applicazione analogica dell’art. 139 Codice delle Assicurazioni, sulla considerazione che la ratio legis è volta a dare una risposta settoriale al problema della liquidazione del danno biologico al fine del contenimento dei premi assicurativi, appare opportuno, su di un piano sistematico, sottolineare che esigenze di politica economica (che pure ispirano l'articolo 139) non possono comunque obliterare i diritti fondamentali della persona umana espressi dagli articoli 3 e 32 della Costituzione.

Appare dunque "manifestamente irragionevole e violativo del principio di uguaglianza applicare un trattamento risarcitorio differenziato al cospetto della medesima lesione all’integrità psico-fisica causata da un fatto illecito e fondare tale diversità su di un elemento esterno alla fattispecie dell’illecito ed ai suoi elementi essenziali e caratterizzanti, quale il contesto circostanziale ove il fatto è accaduto, che, al più, rappresenta mera occasione della sua verificazione".

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Questo ci offre quindi lo spunto per una riflessione sulle tabelle di legge e sul ruolo del medico legale nell’utilizzo delle stesse.

I criteri applicativi delle tabelle delle menomazioni (sia micro che macropermanenti) rimarcavano due aspetti fondamentali delle tabelle stesse: da un lato la necessità di rispettare la variabilità individuale (da cui range di valutazione spesso molto ampi per alcune voci tabellari) ma dall’altra anche la necessità di perseguire la “massima omogeneità scientifica e riproducibilità del giudizio medico legale” armonizzando le valutazioni che troppo spesso invece risultano aleatorie e non motivate da solide basi scientifiche.

La relazione illustrativa del DPR del 3 agosto 2011 ricorda la differenza fondamentale tra le due tabelle, ovvero nell’ambito delle macropermanenti il fine è quello di “tutelare la salute del danneggiato e fornirgli un adeguato ristoro”, mentre la tabella delle micropermanenti è stata creata per un contenimento della ricaduta dei costi sulla collettività.

Proprio per “rispettare le esigenze e i criteri di giustizia per ogni persona” scaturisce la necessità di personalizzare il danno ed è per questo scopo che sono stati previsti gli ampi range valutativi per alcune menomazioni, range che deve consentire ai medici valutatori di compiere quella personalizzazione che può derivare dalle particolari condizioni del soggetto anche a parità delle stesse menomazioni.

La novità che ci sembra di cogliere nella relazione illustrativa del DPR rispetto ai criteri applicativi delle tabelle del DM 2003 e del D.Lgs del 2005, è il fatto che questa volta si specifica come le condizioni soggettive del danneggiato devono influenzare direttamente una diversa valutazione percentuale del danno biologico e non più, come invece testualmente specificato nei criteri applicativi, essere semplicemente oggetto di

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apprezzamento come specifici aspetti dinamico relazionali da aggettivare con indicazioni aggiuntive attraverso equo e motivato apprezzamento.

Quindi il DPR sembra enfatizzare il ruolo del medico legale, forse più di quanto non aveva già fatto il Dlgs 209/2005, conferendogli il delicato compito di una prima personalizzazione del danno biologico già nella valutazione percentuale, senza escludere, così per lo meno sembra di poter interpretare, le motivate indicazioni aggiuntive sulle particolari condizioni dinamico-relazionali che andranno dallo stesso valutatore aggettivate per poi essere giudicate in via equitativa.

Il compito del medico legale quindi, lungi dall’essere facilitato dall’introduzione di nuove tabelle di Legge, viene ad essere ancora più delicato, dovendo integrare due esigenze solo apparentemente contrastanti ovvero da una parte garantire una uniformità valutativa, presupposto di una equità di trattamento e, dall’altra, fornire una giusta personalizzazione del postumo con il fine di un integrale ristoro del danneggiato.

Le voci tabellari presenti costituiscono delle categorie oggettivamente valide che risultano per lo più corrispondenti ai rilievi clinici riscontratati, talvolta però possono rivelarsi eccedenti, riduttive o francamente carenti.

Le tabelle delle cosiddette micro-invalidità è costituita da 107 voci, quelle delle cosiddette macro-invalidità da 155 voci, è ovvio come anche queste siano troppo poche per contemplare tutte le eventualità menomative cui purtroppo ci si può trovare di fronte nell’attività valutativa.

Per le voci di danno contenute nella tabella delle macropermanenti vengono espresse tre diversi tipi di valutazioni ovvero “percentuali singole” (55), “superiori a” (7) e “fasce di valutazione” (93).

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TABELLA MACRODANNO

VOCI TOTALE 155

VOCI FISSE 55

VOCI > 7

VOCI FORCHETTA 93

SISTEMA NERVOSO ED APPARATO PSICHICO

VOCI TOTALE 30

VOCI FISSE 3

VOCI > 1

VOCI FORCHETTA 26

Patologie psichiatriche 10 voci tutte a forchetta

ORGANI DI SENSO ED APP. MASTICATORIO

VOCI TOTALE 12

VOCI FISSE 8

VOCI > 0

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VOCI FORCHETTA 4

APPARATO OSTEOARTICOLARE

VOCI TOTALE 58

VOCI FISSE 37 VOCI > 0 VOCI FORCHETTA 21 Rachide 13 voci tutte a forchetta

DANNO ESTETICO

VOCI TOTALE 2

VOCI FORCHETTA 2

ORGANI VISCERALI

VOCI TOTALE 53

VOCI FISSE 7

VOCI > 6

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VOCI FORCHETTA 40

Scendiamo adesso nel dettaglio per focalizzare l’attenzione su ciascuna indicazione.

Il numero unico o percentuale singola è associato ad una lesione anatomica o condizione funzionale ben precisa. Come si può evincere dalla stessa denominazione, la percentuale singola esprime un parametro numerico fisso in relazione al danno teorico, passibile, tuttavia, di essere modificato con l’ausilio di criteri analogici, qualora dietro l’eventuale menomazione si celi un quadro clinico-funzionale più grave.

L’indicazione “superiore a” è invece prevista per condizioni di notevole gravità che possono degenerare in danni permanenti biologici, stimabili nella misura massima del 100%.

Infine le fasce o range di valutazione presuppongono un intervallo di valori vincolati a menomazioni arrecanti di per se un danno permanente, danno che tuttavia è misurabile in base alle ripercussioni sulla persona lesa. Si concretizzano attraverso una banda di oscillazione segmentata da due estremi: un minimo e un massimo, a seconda delle caratteristiche del quadro clinico e laboratoristico-strumentale derivante dalla menomazione.

Proprio questa ultima tipologia di valutazione è quella maggiormente soggetta a critiche, infatti la stessa relazione illustrativa del DPR non nega che gli ampi range valutativi indicati per alcune voci di danno possano comportare una troppo ampia discrezionalità e contribuire ad alimentare il contenzioso sulla determinazione del danno risarcibile ma per questo ribadisce anche che la valutazione del danno biologico deve

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essere motivata con dati scientifici oggettivi, forniti da professionisti esperti (“il processo valutativo deve essere condotto secondo criteri strettamente scientifici e da professionisti esperti nel settore della medicina legale”).

Pertanto sembra che il DPR, ancor più forse del Dlgs 509/2005, abbia percepito il rischio delle voci tabellari con forchette molto ampie, aspetto peraltro già ampiamente dibattuto da chi lavora nel settore, rischio di valutazioni troppo difformi non tanto per la auspicata personalizzazione quanto per metodologie di indagine differenti o comunque non basate su criteri strettamente scientifici.

Gli esempi sarebbero tanti e se per qualche voce di danno l’ampissimo range valutativo è però accompagnato dalla metodologia di valutazione che consente di orientarsi all’interno della forchetta (per esempio nell’insufficienza renale cronica 36-60%

vengono elencati quali elementi considerare e quindi: clearence della creatinina fra 20 e 40 ml/min, e poi livelli di creatininemia, azotemia, proteinuria e pressione arteriosa o anche artrodesi lombare 15-25% a seconda del numero dei metameri interessati, quindi abbastanza immediato) per altre voci di danno il rischio di sconfinare nell’arbitrarietà è davvero notevole: limitazione apertura della bocca con distanza interincisiva inferiore a 10 mm, non trattabile chirurgicamente con della turbe fonazione 21-35%, disfonia di media entità 10-25%, istero-annessectomia bilaterale e impossibilità al coito (coeundi e generandi) in epoca post-pubere a seconda delle ripercussioni sui tratti somatici e sulla psiche 17-35%.

Discorso a se meritano poi i danni di natura psichica e neurologica dove delle integrazioni valutative o quanto meno metodologiche sembrano quanto mai necessarie:

sindrome prefrontale psico-organica medio-grave: 21-50%, deterioramento mentale generale fino alla demenza totale > 50%, postumi soggettivi di trauma cranico in esiti di trauma con lesioni encefaliche accertate 5-15%, disturbo depressivo maggiore cronico

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forma da moderata o lieve complicata a grave con melanconia fino a sintomi psicotici e agiti suicidiari 31-75%, per citare solo gli esempi più eclatanti.

Per cercare di far fronte a questi limiti, ricalcando quanto auspicato dal DLgs prima e dalla relazione illustrativa del DPR poi circa i criteri scientifici che devono ispirare le valutazioni medico legali, sono più che mai lodevoli gli interventi di società scientifiche che cercano di supplire alle carenze tabellari.

Infatti non sarà superfluo per i medici valutatori disporre di guide orientative ad integrare le tabelle di legge, integrazioni che potranno riguardare sia l’arricchimento delle voci di danno, sia delle classificazioni all’interno dei range tabellari, sia l’adozione di strumenti operativi e di indagine medico legale.

Eventuali integrazioni alle tabelle non dovranno essere viste come uno strumento di appiattimento del compito del medico legale con ricadute in svilenti automatismi valutativi, ma al contrario degli strumenti utili a perseguire quanto richiesto dal DPR e dal DLgs ovvero quelli auspicati criteri di valutazione strettamente scientifici.

Ovvio che anche le guide orientative recentemente redatte o che saranno approntate in un prossimo futuro forniranno, per quanto riguarda le valutazioni, niente altro che valori indicativi da sottoporre ai già ricordati processi di personalizzazione.

Più che mai quindi si avverte l’esigenza di studi, pubblicazioni, guide orientative che siano di aiuto al medico legale, ma anche a tutti gli altri operatori del settore, nel delicato compito della valutazione del danno, degli strumenti, dei supporti tecnico- scientifici che forniscano prima metodologie di diagnostica medico legale e poi anche indicazioni tabellari ulteriori alle voci già presenti.

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Una volta giunti quindi alla corretta valutazione del danno con la dovuta personalizzazione e l’adeguata motivazione tecnico-scientifica, nell’ottica di verificare l’effettivo “integrale risarcimento del danno”, possiamo provare a paragonare a grandi linee i risarcimenti economici che derivano dall’utilizzo delle tabelle di Milano con quelli che scaturiscono invece adoperando le tabelle per le macropermanenti e poi con altre realtà europee.

Abbiamo così preparato 2 casi di macrodanno e abbiamo calcolato i valori economici nei diversi casi.

Il primo caso è quello di un soggetto di 40 anni con frattura scomposta dell’astragalo destro trattata con osteosintesi, frattura del I e del V dito del piede controlaterale e contusioni multiple. La valutazione medico legale dei postumi era stata del 20% con 90 giorni di temporanea assoluta e 30 giorni di temporanea parziale al 50%. In termini economici il risarcimento in Italia sarebbe da un minimo di 70.000 ad un massimo di 96.000 rifacendosi alle tabelle di Milano e da un minimo di 45.000 ad un massimo di 58.000 con le tabelle delle macropermanenti, in Francia invece è stato calcolato un risarcimento intorno a 41.300 euro (danno non patrimoniale), in Spagna 34.700 e fino a 41.700 considerando anche il fattore di correzione legato al reddito.

Il secondo caso è molto più complesso, si tratta di un soggetto di 30 anni con una frattura di due vertebre toraciche ed una lombare con scomposizione dei frammenti ossei e conseguente danno midollare con attuale deambulazione con due bastoni

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canadesi, insufficienza sfinterica con necessità di cateterismi e sonda rettale, impotenza sessuale e depressione reattiva.

La valutazione medico legale dei postumi era stata dell’80% con 300 giorni di temporanea assoluta. In termini economici il risarcimento italiano si attesta sui valori di 800.000 – 900.000 per le tabelle di Milano e 500.000 – 600.000 per le tabelle delle macropermanenti, mentre quello francese è stato calcolato intorno ai 515.000 euro per il danno non patrimoniale (danno biologico temporaneo e permanente, + pretium doloris, danno estetico, danno esistenziale, pregiudizio sessuale e pregiudizio nella vita di relazione e familiare), quello spagnolo 468.000 (già compresi di fattore di correzione legato al reddito e delle spese per l’assistenza e l’adattamento di veicoli, abitazioni).

Discorso a parte meritano i sistemi risarcitori tedesco ed inglese, che presentano sostanziali differenze con l’Italia.

In Germania per esempio non si procede alla quantificazione percentuale del danno biologico ma il danno non patrimoniale, che tiene conto della gravità delle lesioni, dell’età del danneggiato, della durata della malattia e delle perdite (intese in senso di relazioni, hobbies, attività quotidiane) viene liquidato sulla base delle precedenti sentenze (sono tutte raccolte e quindi per ogni caso ne viene ricercato un analogo, procedendo poi ad una personalizzazione a seconda delle peculiarità del caso in questione).

In sintesi comunque, un caso di una seria compromissione dell’anca con dolore alla deambulazione e nella stazione seduta ed eretta prolungata con impossibilità a praticare sport, quindi assimilabile al nostro caso del 20% (forse anche lievemente più grave), viene liquidato in Germania intorno ai 40.000 euro.

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Al contrario un caso che potrebbe essere considerato vicino al nostro esempio del danno biologico dell’80% in quanto valuta ad un ragazzo di 20 anni con lesioni tali da impedirne la deambulazione autonoma, considera un risarcimento intorno ai 150.000 euro.

In Gran Bretagna il risarcimento per il PSLA (Pain, Suffering and Loss of Amenity) viene stimato da consulenze mediche che tengono conto di una serie di parametri abbastanza simili ai nostri come sofferenza e durata della malattia ed esiti funzionali delle menomazioni, ma i risarcimenti vengono poi ad essere molto difformi dai nostri e molto più simili a quelli tedeschi, infatti per il caso della caviglia si stima una liquidazione in circa 25.000 euro, mentre per il danno dell’80% intorno a 120.000.

SOGGETTO 40 ANNI IP 20%, ITA e ITP

Italia ex tabelle di Milano 70.000-96.000 euro Italia ex tabelle Macropermanente 45.000-58.000 euro

Francia 41.300

Spagna 34.700-41.700

Regno Unito 25.000

Germania 40.000

SOGGETTO 30 ANNI IP 80%, ITA e ITP

Italia ex tabelle di Milano 800.000-900.000 Italia ex tabelle Macropermanente 500.000-600.000

Francia 515.000 Spagna 468.000

Regno Unito 120.000

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Germania 150.000

Ovviamente a queste cifre deve essere aggiunto il danno patrimoniale (a parte in Spagna dove gli importi ne sono già comprensivi):

in Italia questo, nel caso del danno vertebrale con incontinenza, impotenza e difficoltà deambulatoria, sarà individuato in una grave riduzione della capacità lavorativa specifica (il soggetto stava laureandosi in archeologia), spese di assistenza che, valutate secondo le tabelle ad oggi in uso per calcolare le ore di assistenza necessarie, possono essere stimate intorno agli 800.000 euro, spese per l’eliminazione della barriere architettoniche, spese per le cure fisiche e farmacologiche future.

Più o meno le stesse voci sono state individuate dal consulente francese e con importi molto simili (800.000 euro per le spese di assistenza, 200.000 per le barriere architettoniche, non ancora quantificate le spese per le cure fisiche e farmacologiche).

Per quanto riguarda la Gran Bretagna, non sono state fornite precisazioni sugli importi ma viene specificato che le richieste per “special damages” sono solitamente molto maggiori dell’importo del danno biologico (per “special damages” si intendono spese per assistenza, futuri trattamenti sanitari, perdita di guadagno subita nel periodo di malattia e futura).

Tutto ciò a nostro avviso mostra come il medico legale al momento in cui giunge ad una valutazione del danno biologico (seguendo il processo sopra ricordato), non ha concluso il suo compito. Infatti egli dovrà assistere il danneggiato o la compagnia nell’individuare tutte quelle ulteriori voci di danno (patrimoniale) che come abbiamo visto incidono in maniera rilevante sull’importo definitivo del risarcimento, tanto da essere superiore al valore del danno biologico sia in Italia che in Europa.

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Per cui diventerà dirimente prestare attenzione alla necessità di assistenza continua da calcolare con specifiche tabelle, facendo ovviamente presente che in alcuni casi una quota parte verrà comunque fornita dallo stato (la Legge 11 febbraio 1980, n. 18, prevede la corresponsione dell’indennità di accompagnamento, diritto che spetta ai soggetti invalidi civili che non siano in grado di deambulare autonomamente senza l’aiuto permanente di un accompagnatore e/o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita. L’importo economico spettante per l’indennità di accompagnamento è ad oggi valutato in euro 487, 39 al mese per 12 mensilità. Da tener ben presente, che l’indennità di accompagnamento, proprio per la definizione fornita dalla legge sopracitata su quali siano gli aventi diritto, non è prevista per soggetti che abbiano necessità di assistenza solo per alcune ore al giorno e che pertanto in quei casi, la spesa per l’assistenza sarà a totale carico del responsabile civile.

A tale proposito, un adeguato riferimento nella letteratura di merito risulta uno studio italiano‡ che individua una tabella di bisogni per i soggetti lesi riuscendo a fornire una certa gradazione, prevedendo sei attività elementari della vita quotidiana.

Per ognuna di tali voci sono stati previsti tre diversi gradi di compromissione delle attività della vita quotidiana: nessuna (0), parziale (5 punti), completa (10 punti).

Il punteggio massimo di compromissione delle attività quotidiane è pari a 60 (10 punti per ciascuna delle sei attività elementari).

Rostagno C. “Long Term Care, criteri assuntivi e di valutazione del sinistro. Ruolo del medico di compagnia”. Atti del 19° Congresso Associazione Italiana di Medicina della Assicurazione Vita, Malattia e dei danni alle persone,

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Attività Grado di compromissione Punteggio Farsi il bagno o la doccia

Vestirsi e svertirsi

Igiene del corpo Bere e mangiare

Mobilità Continenza sfinterica

Punteggio totale

A tale punteggio deve essere applicata la apposita tavola di conversione§ proposta in uno studio di recentissima pubblicazione: al punteggio di 60 viene attribuito un numero di diciotto ore di assistenza generica necessarie, pari al numero di ore quotidiane (24) cui vanno detratte le sole ore necessarie per il sonno notturno (6). Al punteggio medio del grado di compromissione delle attività quotidiane (30), si attribuisce un numero di nove ore di assistenza generica necessarie, pari alla metà di quelle massime (18:2).

Procedendo in tal senso si crea quindi una tavola di conversione del punteggio del grado di dipendenza, in ore di assistenza generica necessarie per ogni giorno:

Tabella di conversione

§ Cannavò G., Liguori M. “Il Risarcimento per le Macrolesioni. Aspetti Giuridici, Medici e Assicurativi” Maggioli 2010 pag 202.

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Punteggio Ore di assistenza necessarie

0 0

5 – 10 1,5 - 3

15 – 20 4,5 - 6

25 – 30 7,5 - 9

35 – 40 10,5 - 12

45 – 50 13,5 - 15

55 – 60 16,5 - 18

E’ opportuno quindi evidenziare come tale necessità di assistenza risulti una componente rilevante del danno subito e debba essere debitamente computata nell’ambito del danno patrimoniale.

A tal fine si può utilizzare il sopracitato lavoro scientifico che individua il costo annuale dell’assistenza giornaliera, in riferimento al Contratto collettivo nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico attualmente in vigore, nella necessità di individuare una corretta quantificazione del danno patrimoniale da risarcire al macroleso che necessita di assistenza generica.

Stesso discorso quindi per la necessità di spese di cure future, spesa per la quale andrà sempre tenuto presente se sarà possibile fruire in toto od almeno in parte delle prestazioni erogate dal SSN, per esempio le forniture di protesi, ortesi e ausili tecnici (ausili per prevenzione e trattamento lesioni cutanee, per il raccoglimento dell’urina, per la cura e protezione personale, per lo spostamento etcc..) ma anche delle cure fisiche e

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riabilitative; a tale scopo risulta di estrema utilità del “Life Care Planning” **, un documento da compilare a cura della struttura sanitaria al momento delle dimissioni del leso che diviene uno strumento fondamentale per la identificazione delle reali necessità del paziente al domicilio e quindi dei prevedibili costi nel lungo termine.

Altrettanto utile, come già evidenziato per gli altri paesi europei, è il problema dell’eliminazione delle barriere architettoniche. Infatti sarà necessaria una dettagliata conoscenza della normativa in materia per poter individuare l’esatta entità della spesa che viene garantita dallo stato. Questa infatti, stabilita dalla legge n 13 del 9 gennaio 1989 appare comunque coprire solo una parte del costo effettivamente necessario per l’adeguamento di una appartamento a misura di disabile secondo i concetti di

“accessibilità”, “visitabilità”, “adattabilità”. Infatti la stessa legge precisa che sono concessi contribuiti a fondo perduto per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento ed all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti e questi contributi sono concessi “in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a lire 5 milioni (lire): aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta per costi da lire 5 milioni a lire 25 milioni e altresì di ulteriori 5% per costi da lire 25 milioni a lire 100 milioni”.

Facciamo un esempio pratico un soggetto non deambulante che ha la necessità di far installare un ascensore nello stabile nel quale abita dovrà sostenere un costo variabile tra i 20.000 ed i 30.000 euro, di questi quindi di questi 7500 euro saranno a carico dello stato ma 12.500 resteranno a carico del soggetto (nel caso di una spesa di 20.000 euro). Tra l’altro dato che per i contribuiti è stato istituito un fondo alimentato con vari stanziamenti, non è raro il caso in cui i contributi non vengono erogati per mancanza dei fondi. Per i montascale poi, ai sensi della L. 27 agosto 1999, n. 332, questi possono essere acquistati dalle azienda sanitarie e assegnati in uso agli invalidi.

** Saltarelli F. “I Costi Socio Sanitari delle Macrolesioni”, Tagete 4-2008.

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