SIDIBlog
il blog della Società italiana di Diritto internazionale e di Diritto dell’Unione europea
Volume 7 • 2020
ISSN 2465-0927
COVID-19 e tutela dei diritti umani •
COVID-19 e risposte di Stati e organizzazioni internazionali • COVID-19 e diritto dell’Unione europea •
Diritti dei migranti • Obblighi collettivi e responsabilità internazionale • Sfide al processo di integrazione europea •
Stato di diritto nell’Unione europea
CONSIGLIOSCIENTIFICO GIOVANNA ADINOLFI (UNIVERSITÀ DI MILANO) MAURIZIO ARCARI (UNIVERSITÀ DI MILANO -BICOCCA) MARIANO AZNAR GÓMEZ (UNIVERSITAT JAUME I,CASTELLÓN) FRANCESCO BESTAGNO (UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE)
MARINA CASTELLANETA (UNIVERSITÀ DI BARI) EMANUEL CASTELLARIN (UNIVERSITÀ DI STRASBURGO) GIUSEPPE CATALDI (UNIVERSITÀ DI NAPOLI “L’ORIENTALE”)
ANGELA DI STASI (UNIVERSITÀ DI SALERNO) SERENA FORLATI (UNIVERSITÀ DI FERRARA)
MARCO GESTRI (UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA) LORENZO GRADONI (MAX PLANCK INSTITUT LUXEMBOURG)
ALESSANDRA GIANELLI (UNIVERSITÀ DI TERAMO) EDOARDO GREPPI (UNIVERSITÀ DI TORINO) PETER HILPOLD (UNIVERSITÀ DI INNSBRUCK)
IVAN INGRAVALLO (UNIVERSITÀ DI BARI) FRANCESCO MUNARI (UNIVERSITÀ DI GENOVA)
GIUSEPPE NESI (UNIVERSITÀ DI TRENTO) PAOLO PALCHETTI (UNIVERSITÀ PARIS I) GIUSEPPE PALMISANO (UNIVERSITÀ DI ROMA TRE)
MARCO PEDRAZZI (UNIVERSITÀ DI MILANO) LAURA PINESCHI (UNIVERSITÀ DI PARMA) RICCARDO PISILLO MAZZESCHI (UNIVERSITÀ DI SIENA)
PIETRO PUSTORINO (LUISS)
ILARIA QUEIROLO (UNIVERSITÀ DI GENOVA)
MARCO ROSCINI (UNIVERSITÀ DI WESTMINSTER,REGNO UNITO) LUCIA SERENA ROSSI (UNIVERSITÀ DI BOLOGNA)
GIULIA ROSSOLILLO (UNIVERSITÀ DI PAVIA) CARLO SANTULLI (UNIVERSITÀ PARIS II) ROSARIO SAPIENZA (UNIVERSITÀ DI CATANIA) MASSIMO STARITA (UNIVERSITÀ DI PALERMO) ANTONELLO TANCREDI (UNIVERSITÀ DI MILANO -BICOCCA)
ATTILA TANZI (UNIVERSITÀ DI BOLOGNA) SELINE TREVISANUT (UNIVERSITÀ DI UTRECHT)
INGO VENTZKE (AMSTERDAM CENTER FOR INTERNATIONAL LAW) ILARIA VIARENGO (UNIVERSITÀ DI MILANO)
FRANCESCA CLARA VILLATA (UNIVERSITÀ DI MILANO) SALVO ZAPPALÀ (UNIVERSITÀ DI CATANIA) GIOVANNI ZARRA (UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II)
GIACOMO BIAGIONI (UNIVERSITÀ DI CAGLIARI) GIUSEPPE BIANCO (BANCA D’ITALIA) MARTINA BUSCEMI (UNIVERSITÀ DI MILANO) FEDERICO CASOLARI (UNIVERSITÀ DI BOLOGNA) FRANCESCO COSTAMAGNA (UNIVERSITÀ DI TORINO)
FILIPPO CROCI (UNIVERSITÀ DI MILANO) ESTER DI NAPOLI (UNIVERSITÀ LUMSA) ORNELLA FERACI (UNIVERSITÀ DI SIENA) MAURO GATTI (UNIVERSITÀ DI BOLOGNA) NICOLE LAZZERINI (UNIVERSITÀ DI FIRENZE) OLIVIA LOPES PEGNA (UNIVERSITÀ DI FIRENZE)
DIEGO MAURI (UNIVERSITÀ DI FIRENZE) ALICE OLLINO (UNIVERSITÀ DI MILANO -BICOCCA)
GIUSEPPE PASCALE (UNIVERSITÀ DI TRIESTE) LUCA PASQUET (UNIVERSITÀ DI UTRECHT)
CESARE PITEA (UNIVERSITÀ DI MILANO) ALICE RICCARDI (UNIVERSITÀ DI ROMA TRE)
PIERFRANCESCO ROSSI (LUISS) ANDREA SPAGNOLO (UNIVERSITÀ DI TORINO) ENZA TRAMONTANA (UNIVERSITÀ DI PALERMO)
SUSANNA VILLANI (UNIVERSITÀ DI BOLOGNA) DANIELA VITIELLO (UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA)
REFEREES
DANIELE AMOROSO (UNIVERSITÀ DI CAGLIARI);ALESSANDRA ANNONI (UNIVERSITÀ DI FERRARA);GIULIO BARTOLINI (UNIVERSITÀ DI ROMA TRE);BEATRICE BONAFÈ
(UNIVERSITÀ DI ROMA LA SAPIENZA);LEONARDO BORLINI (UNIVERSITÀ BOCCONI, MILANO);ALESSANDRO BUFALINI (UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA);ANDREA CALIGIURI
(UNIVERSITÀ DI MACERATA);ANDREA CARCANO (UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO
EMILIA);EMANUELE CIMIOTTA (UNIVERSITÀ DI ROMA LA SAPIENZA);ADELE DEL
GUERCIO (UNIVERSITÀ “L’ORIENTALE”, NAPOLI); CLAUDIO DORDI (UNIVERSITÀ
BOCCONI,MILANO);ZENO CRESPI REGHIZZI (UNIVERSITÀ DI MILANO);SARA DE
VIDO (UNIVERSITÀ CA’FOSCARI,VENEZIA);FRANCESCA DE VITTOR (UNIVERSITÀ
CATTOLICA DEL SACRO CUORE);GABRIELE DELLA MORTE (UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE);SAVERIO DI BENEDETTO (UNIVERSITÀ DEL SALENTO);ADRIANA
DI STEFANO (UNIVERSITÀ DI CATANIA);CHIARA FAVILLI (UNIVERSITÀ DI FIRENZE);
MICAELA FRULLI (UNIVERSITÀ DI FIRENZE);MARIA GIULIA GIUFFRÈ (UNIVERSITÀ DI
EDGE HILL, REGNO UNITO); VALENTINA GRADO (UNIVERSITÀ “L’ORIENTALE”, NAPOLI); ANNA LIGUORI (UNIVERSITÀ “L’ORIENTALE”, NAPOLI); MARCO
LONGOBARDO (UNIVERSITÀ DI WESTMINSTER, REGNO UNITO); LAURA MAGI
(UNIVERSITÀ DI FIRENZE); MARINA MANCINI (UNIVERSITÀ MEDITERRANEA DI
REGGIO CALABRIA); LORIS MAROTTI (UNIVERSITÀ DI MILANO); MARIA ROSARIA
MAURO (UNIVERSITÀ DEL MOLISE); LORENZA MOLA (UNIVERSITÀ DI TORINO);
STEFANO MONTALDO (UNIVERSITÀ DI TORINO); EGERIA NALIN (UNIVERSITÀ DI
BARI, “ALDO MORO”); NICOLA NAPOLETANO (“UNITELMA” SAPIENZA, ROMA);
RAFFAELLA NIGRO (UNIVERSITÀ DELLA MAGNA GRECIA,CATANZARO);MICHELE
NINO (UNIVERSITÀ DI SALERNO); CRISEIDE NOVI (UNIVERSITÀ DI FOGGIA);
ALBERTO ODDENINO (UNIVERSITÀ DI TORINO);MARIA IRENE PAPA (UNIVERSITÀ DI
ROMA, “LA SAPIENZA”); FRANCESCO PESCE (UNIVERSITÀ DI GENOVA); MARCO
PERTILE (UNIVERSITÀ DI TRENTO);PASQUALE PIRRONE (UNIVERSITÀ DI CATANIA);
LUDOVICA POLI (UNIVERSITÀ DI TORINO); CONCETTA MARIA PONTECORVO
(UNIVERSITÀ DI NAPOLI “FEDERICO II”);GIUSEPPE PUMA (UNIVERSITÀ “LUMSA”, PALERMO);CHIARA RAGNI (UNIVERSITÀ DI MILANO);FRANCESCA ROMANIN JACUR
(UNIVERSITÀ DI BRESCIA); DEBORAH RUSSO (UNIVERSITÀ DI FIRENZE); ANDREA
SACCUCCI (UNIVERSITÀ DELLA CAMPANIA “LUIGI VANVITELLI”); LAURA
SALVADEGO (UNIVERSITÀ DI MACERATA); EMANUELE GIUSEPPE SOMMARIO
(SCUOLA SUPERIORE S. ANNA, PISA); MIRKO SOSSAI (UNIVERSITÀ DI ROMA 3);
LORENZO SCHIANO DI PEPE (UNIVERSITÀ DI GENOVA); ALFREDO TERRASI
(UNIVERSITÀ DI PALERMO);ENZA MARIA TRAMONTANA (UNIVERSITÀ DI PALERMO);
PAOLO VENTURI (UNIVERSITÀ DI SIENA); FEDERICA VIOLI (UNIVERSITÀ DI
ROTTERDAM);ANNA VITERBO (UNIVERSITÀ DI TORINO);MARIA CHIARA VITUCCI
(UNIVERSITÀ DELLA CAMPANIA “LUIGI VANVITELLI”); ENRICO ZAMUNER
(UNIVERSITÀ DI PADOVA);FLAVIA ZORZI GIUSTINIANI (UNIVERSITÀ TELEMATICA
INTERNAZIONALE UNINETTUNO).
COMITATOEDITORIALEEDIZIONE2020 LORENZO ACCONCIAMESSA
GIACOMO BIAGIONI
GIUSEPPE BIANCO
MARTINA BUSCEMI
FEDERICO CASOLARI
FRANCESCO COSTAMAGNA
FILIPPO CROCI
MAURO GATTI
NICOLE LAZZERINI
ALICE OLLINO
GIUSEPPE PASCALE
ALICE RICCARDI
SUSANNA VILLANI
DANIELA VITIELLO
GRUPPODICOORDINAMENTOEDIZIONE2020 LORENZO ACCONCIAMESSA
MARTINA BUSCEMI
SUSANNA VILLANI
DANIELA VITIELLO
Prefazione vii
Introduzione ix
SEZIONE I
La tutela internazionale dei diritti umani alla prova della
pandemia da COVID-19 1
DIVARIO DIGITALE E DEROGHE AL DIRITTO
ALL’ISTRUZIONE DURANTE L’EMERGENZA SANITARIA Sara De Vido
3
I DATI IN ALTO MARE: COVID-19, DEROGHE ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ED ESIGENZE DI SORVEGLIANZA DI MASSA
Gabriele Della Morte
15
L’EMERGENZA COVID-19 E L’ATTUAZIONE DELLA
RESPONSABILITÀ DELLE IMPRESE DI RISPETTARE I DIRITTI UMANI NEL DIRITTO INTERNAZIONALE
Marco Fasciglione
25
CARCERI AL TEMPO DEL CORONAVIRUS: LE
SOLLECITAZIONI DEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI Patrizio Gonnella
45
55
69 LE APP DI TRACCIAMENTO ALLA LUCE DEL DIRITTO DELL’OMC: ALCUNE CONSIDERAZIONI SU IMMUNI Gianpaolo Maria Ruotolo
RESTRIZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE AI DIRITTI UMANI ADOTTATE PER FAR FRONTE AL COVID-19 E LA LORO LEGITTIMITÀ ALLA LUCE DEI PARAMETRI DELLA CEDU
Emanuele Sommario
COVID-19 E DISEGUAGLIANZE DI GENERE:
L’IMPATTO DELLA PANDEMIA SULLE DONNE Fulvia Staiano
79
«NOUS SOMMES EN GUERRE»: IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEL QUADRO DEL PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI
Francesca Tammone
89
SEZIONE II
La risposta degli Stati e delle organizzazioni internazionali alla
pandemia 103
L’EFFETTIVITÀ DELLE RISPOSTE NORMATIVE DELL’OMS ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 DURANTE LA PRIMA ONDATA DEL CONTAGIO
Pia Acconci
105
RISPOSTA ALLA PANDEMIA E POLITICA COMMERCIALE:
RIFLESSIONI A MARGINE DEL DIRITTO DELL’OMC Giovanna Adinolfi
119
OBBLIGHI DI NOTIFICA E DUE DILIGENCE IN MATERIA SANITARIA: IPOTESI DI RESPONSABILITÀ PER ILLECITO INTERNAZIONALE NELLE PRIME SETTIMANE DELLA PANDEMIA DI COVID-19
Giulia Baj
131
ITALIA E COVID-19: QUESTIONI SCELTE NELL’OTTICA DELL’INTERNATIONAL DISASTER LAW
Giulio Bartolini
149
MOLTO RUMORE PER NULLA? L’APP ITALIANA DI CONTACT TRACING TRA PROFILI DI LEGITTIMITÀ GIURIDICA E CAUSE DI INEFFICIENZA
Enza Cirone
171
COVID-19, STATO DI DIRITTO E CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI: IL CASO UNGHERESE
Pasquale De Sena
191
SEZIONE III
La crisi sanitaria nel diritto dell’Unione europea: sviluppi e
opportunità 203
CONTRASTO ALLA DISOCCUPAZIONE E IL PRINCIPIO DI SOLIDARIETÀ NELL’UNIONE EUROPEA
Roberto Baratta
205
L’APPROCCIO “PANDEMICO” ALLA POLITICA DI
CONCORRENZA Luca Calzolari
211
L’IMPATTO DEL COVID-19 SULLA MOBILITÀ
TRANSFRONTALIERA DEI PAZIENTI ALLA LUCE DEI NUOVI STRUMENTI ADOTTATI DALLA COMMISSIONE Marco Inglese
227
UN PRIMO BILANCIO SULL’OPERATO DELLA BCE NELLA GESTIONE DELLA CRISI ECONOMICA PANDEMICA
Luca Lionello
237
APPALTI DI AGGIUDICAZIONE CONGIUNTA
NELL’EMERGENZA COVID-19 E SISTEMA OMC: UN ESPERIMENTO REGIONALE PER UNA RISPOSTA GLOBALE Sara Pugliese
251
SEZIONE IV
I diritti dei migranti durante e oltre la pandemia 283 DELVING INTO EXTRATERRITORIAL JURISDICTION IN THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS’ DECISION ON HUMANITARIAN VISAS
Carmelo Danisi
285
IL CASO TEITIOTA C. NUOVA ZELANDA: LE NUOVE FRONTIERE DEL PRINCIPIO DEL NON-REFOULEMENT IN RELAZIONE AL CAMBIAMENTO CLIMATICO
Francesco Maletto
301
COVID-19 E DETENZIONE AMMINISTRATIVA DEI
MIGRANTI Antonio Marchesi
313
L’ITALIA NON È PIÙ UN PLACE OF SAFETY PER I MIGRANTI DURANTE LA PANDEMIA DI COVID-19: ANALISI CRITICA DI UN PROVVEDIMENTO DISCUTIBILE
Francesco Munari
319
RESPINGIMENTI SOMMARI DI MIGRANTI ALLA
FRONTIERA TERRESTRE DI MELILLA: LA SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI NEL CASO N.D. E N.T.
C. SPAGNA TRA (POCHE) LUCI E (MOLTE) OMBRE Francesca Mussi
335
LA CRISI MIGRATORIA DI INIZIO 2020 AL CONFINE GRECO TURCO. BREVI CONSIDERAZIONI ALLA LUCE DELLE PRESE DI POSIZIONE DEGLI ATTORI COINVOLTI
Andrea Spagnolo
353
SEZIONE V
Tutela dei diritti umani, obblighi collettivi e responsabilità
internazionale 367
CONSIDERAZIONI CRITICHE E DI PROSPETTIVA SULLE MISURE PROVVISORIE DELLA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA NEL CASO GAMBIA C. MYANMAR
Lorenzo Acconciamessa e Francesca Sironi De Gregorio
369
HATE SPEECH E MESSAGGI DISCRIMINATORI: RIFLESSIONI INTERNAZIONALISTICHE SUL CASO CASAPOUND C.
Pasquale De Sena e Marina Castellaneta
391
L’EDUCAZIONE INCLUSIVA TRA MITO E REALTÀ:
CONSIDERAZIONI A MARGINE ALLA SENTENZA G.L. C.
ITALIA
Maura Marchegiani
407
RICONOSCIMENTO DI GOVERNO E CONTROLLO
EFFETTIVO. QUALE DESTINO PER LE RISERVE AUREE VENEZUELANE DEPOSITATE PRESSO LA BANK OF ENGLAND?
Luca Pasquet
419
SULLA GIUSTIZIABILTÀ DELL’OBBLIGO DI NON RICONOSCIMENTO: A MARGINE DI ALCUNI CASI DI RICONOSCIMENTO CONCERNENTI ISRAELE
Agnese Vitale
431
SEZIONE VI
La sentenza della Corte costituzionale tedesca del 5 maggio 2020 e il futuro dell’integrazione europea 449 LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE TEDESCA DEL 5 MAGGIO 2020: CONSEGUENZE GIURIDICHE E (SOPRATTUTTO) POLITICHE
Susanna Cafaro
451
IL GOVERNO TECNOCRATICO DELLA MONETA E I CROCEVIA DEL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA.
RIFLESSIONI ALLA LUCE DELLA SENTENZA WEISS Pasquale De Sena e Salvatore D’Acunto
463
LA CORTE COSTITUZIONALE TEDESCA E IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA: IDENTITÀ COSTITUZIONALE, TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI E CONTROLIMITI STRUTTURALI
Giulia Rossolillo
477
SEZIONE VII
Stato di diritto, equilibrio istituzionale e tutela dei diritti
fondamentali nell’Unione europea 499
LA DISCIPLINA DELL’INVIOLABILITÀ DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO ALLA LUCE DELLA DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA
Riccardo Centenari
501
LA LEGGE UNGHERESE SULLA TRASPARENZA
ASSOCIATIVA DAVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA: LA TUTELA DELLA RULE OF LAW CHE C’È MA NON SI VEDE?
Martina Coli
513
RALLENTAMENTI SULLA TRATTA “CIPRO-PAESI BASSI”:
NOTE SUL POSSIBILE CONTRIBUTO DELLA SENTENZA AFMB PER UNA FUTURA REGOLAMENTAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA IN EUROPA Andrea Iossa
531
THE IMPACT OF THE SCHREMS II JUDGMENT ON INTERNATIONAL DATA TRANSFERS
Isabella Oldani
547
Prefazione
La pubblicazione dell’edizione 2020 dei “Quaderni di SIDIBlog” segna una novità degna di essere sottolineata: quella del riconoscimento, da parte dell’ANVUR, del carattere scientifico della Rivista, e della sua in- clusione nel relativo elenco.
Questa circostanza ha, come effetto rilevante, la “spendibilità” degli scritti inclusi nei “Quaderni” a fini di valutazione. Si tratta, com’è ovvio, di un risultato significativo, ancorché amministrativo, il cui raggiungi- mento si deve allo sforzo continuo di tutta la Redazione del Blog, in particolare a quello del Comitato editoriale.
Tale risultato non poteva non implicare alcuni cambiamenti, concer- nenti l’organigramma della Rivista e la procedura di pubblicazione dei contributi. I “Quaderni” si sono dotati infatti di un Consiglio scientifico (nel quale sono ampiamente presenti studiosi italiani operanti all’estero) e di un comitato di referees, che si sono aggiunti al gruppo dei redattori.
Al giudizio di questi ultimi sono sottoposti, sin dall’edizione 2020, tutti gli scritti destinati alla pubblicazione, indipendentemente dal fatto che essi siano già apparsi nel Blog.
È bene precisare inoltre che i “Quaderni”, nella loro versione “rin- novata”, non sono intesi in alcun modo a sostituire il Blog della SIDI, che resta uno spazio a sé stante (di grande successo) per interventi im- mediati su temi di stringente attualità, ovvero uno strumento rapido per la diffusione di riflessioni più approfondite su argomenti diversi. Essi intendono semplicemente affiancarsi al Blog, sia allo scopo di offrire agli Autori che se ne siano serviti un’occasione di pubblicazione dei loro contributi, sia al fine di permettere l’afflusso di altri studi.
È ancora il caso di aggiungere, infine, che, al pari del Blog, i “Qua- derni” continueranno a restare indipendenti dalla SIDI e dal suo Con- siglio direttivo, pur costituendo una delle manifestazioni più evidenti della vitalità dell’ampia e plurale comunità di studiosi che si ricono- scono nella Società.
Pasquale De Sena
18 agosto 2021Introduzione
1. L’edizione 2020 dei “Quaderni di SIDIBlog” segna un passaggio sto- rico, sia per la Rivista che – come sottolineato in Prefazione – cambia
“pelle”, mutando veste editoriale e struttura organizzativa, sia per i con- tributi e le riflessioni che esso accoglie, che tratteggiano i principali snodi giuridici di un mondo che cambia.
In questa fase interstiziale, in cui tutto è rimesso in discussione dalla pandemia e dalle sue conseguenze, il decisore politico è chiamato ad articolare soluzioni innovative a nuovi problemi sociali ed etico-giuri- dici di portata globale. Il giurista, dal canto suo, può offrire il proprio contributo a una riflessione corale e trasversale sulle sfide del tempo presente. Sono questi lo spirito e l’approccio che permeano il Volume, con l’intento di rendere questa edizione un laboratorio sperimentale di un nuovo modello di Rivista aperta e “dialogante” e, al medesimo tempo, un “contenitore” di esperienze per il futuro sviluppo dei “Qua- derni di SIDIBlog”.
Il filo rosso che unisce le diverse sezioni di cui si compone il Volume è dato dal rapporto tra emergenza ed eccezione, che si riarticola e si rinnova in conseguenza di fattori esogeni, come la pandemia, il cambia- mento climatico e la trasformazione tecnologica, ma anche in risposta a una crisi istituzionale profonda, che attraversa tanto gli Stati quanto le organizzazioni internazionali. Il chiaroscuro che ne emerge è quello di un diritto dell’emergenza che trasforma l’eccezione in regola, condu- cendo all’affievolimento di posizioni giuridiche consolidate e alla crisi dello stato di diritto. L’incidenza di tali fenomeni sulla tenuta delle mo- derne democrazie si materializza in scenari distopici di controllo perva- sivo e diffuso, che attentano al godimento delle libertà fondamentali. Al contempo, dalla crisi dei diritti “in emergenza” emergono rivendica- zioni politiche che orientano le opinioni pubbliche e le istituzioni, na- zionali e internazionali, nel ripensamento dei patti fondativi e nel rilan- cio di processi integrativi e cooperativi.
Le prime tre sezioni del Volume adottano la prospettiva dell’emer-
genza sanitaria, scandagliandone l’impatto sui diritti e sulle libertà fon-
damentali (sez. I), nonché sulla legittimità delle scelte sovrane degli Stati
e delle soluzioni istituzionali adottate dalle organizzazioni internazionali (sez. II), con un focus specifico dedicato all’Unione europea (sez. III).
Da questa prima parte del Volume emerge tutta la complessità del rapporto tra emergenza sanitaria e confinamento, nonché del suo im- patto sulla giustizia sociale, che si traduce (tra l’altro) in fenomeni di forte sperequazione – a livello locale e globale – nella distribuzione e nell’accesso alle cure, nonché nell’incremento del c.d. digital divide, con conseguenze assai deleterie, ad esempio, sul diritto all’istruzione. I con- tributi accolti in questa parte del Volume offrono, inoltre, un’interes- sante retrospettiva degli effetti della pandemia su obiettivi programma- tici fondamentali delle costituzioni democratico-liberali, che si tradu- cono in obblighi giuridici precisi nel diritto internazionale dei diritti umani, come l’eguaglianza di genere e la tutela degli individui vulnera- bili.
La sez. IV approfondisce tale discorso, estendendolo a un caso di studio specifico, che riguarda l’impatto della pandemia sui diritti dei migranti e dei rifugiati. Al contempo, tale sezione ospita contributi che trascendono l’analisi della situazione contingente e investigano la con- dizione giuridica dello straniero migrante e il suo evolversi, che va di pari passo con la trasformazione degli strumenti di cooperazione tran- sfrontaliera nella gestione dei flussi migratori. La sez. V ribalta la pro- spettiva adottata nelle sezioni precedenti e guarda alla “crisi dei diritti”
dal punto di vista delle relazioni internazionali, considerando altresì l’impatto della giurisprudenza interna e internazionale in tema di obbli- ghi collettivi e responsabilità internazionale.
Infine, le ultime due sezioni (VI e VII) riflettono sull’impatto della crisi dello stato di diritto nell’ordinamento dell’Unione europea e negli ordinamenti degli Stati membri, delineando i contorni di possibili ri- sposte al cambiamento, che non possono prescindere dalla valorizza- zione dei principi di solidarietà e di equilibrio istituzionale. Nei para- grafi che seguono, dedicati alle diverse sezioni, questi snodi vengono ulteriormente precisati, al fine di offrire al Lettore una guida sicura nell’esplorazione del Volume.
2. Il Volume si apre con un’ampia analisi relativa alla compatibilità delle
misure adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da CO-
VID-19, con il diritto internazionale dei diritti umani. La sezione “La
tutela internazionale dei diritti umani alla prova della pandemia daCOVID-19” raccoglie contributi che affrontano la questione tanto da
un punto di vista generale quanto da prospettive più specifiche.
Da un punto di vista generale, viene trattato il tema della inquadra- bilità delle misure di contrasto alla diffusione del virus nell’ambito delle ordinarie clausole di limitazione dei diritti umani contenute nei trattati internazionali rilevanti ovvero della opportunità e legittimità di specifi- che dichiarazioni di deroga formulate ai sensi dei medesimi trattati. Tale questione viene così esaminata sia alla luce del principale strumento uni- versale di tutela dei diritti umani e, quindi, delle possibili deroghe for- mulate ai sensi dell’art. 4 del Patto internazionale sui diritti civili e poli- tici (F. Tammone), sia con riferimento al più rilevante strumento adot- tato in ambito europeo e, dunque, delle deroghe ai sensi dell’art. 15 della CEDU (E. Sommario).
Quanto alla tutela di specifici diritti, l’analisi si concentra sul rispetto del diritto internazionale nell’ambito della elaborazione, dell’imple- mentazione e del funzionamento concreto delle app di contact tracing.
Si esplorano tanto i profili di compatibilità con il diritto internazionale dei diritti umani e con la normativa dell’Unione europea in materia di tutela dei dati personali (G. Della Morte) quanto, con riferimento all’esperienza italiana dell’app “Immuni”, quelli di compatibilità con il diritto dell’OMC in materia di aggiudicazione di appalti pubblici (G.M.
Ruotolo).
Ma le misure di contenimento del virus rilevano anche in ragione
della loro capacità di incidere su, e amplificare, strutturali situazioni di
diseguaglianza e vulnerabilità. Da questo punto di vista, diversi contri-
buti presenti nella sezione in oggetto analizzano il modo in cui la pan-
demia da COVID-19 ha inciso sui diritti di categorie di individui di per
sé vulnerabili. In primo luogo, con uno sguardo in gran parte (ma non
solo) riferito ai minori, si esaminano il ruolo che la pandemia ha avuto
nella compressione del diritto all’istruzione e le discriminazioni di fatto
derivanti dall’impossibilità, per alcune categorie di soggetti, di accedere
all’istruzione impartita da remoto (S. De Vido). In secondo luogo, og-
getto di analisi è l’effetto della pandemia sui diritti dei detenuti, in ra-
gione del sovraffollamento carcerario e della conseguente necessità di
adottare misure volte a ridurre la presenza nelle carceri, e a garantire
alla popolazione detenuta i contatti con l’esterno e l’accesso ai vaccini
(P. Gonnella). In terzo luogo, a partire dall’analisi critica del Policy Brief
adottato dal Segretario generale delle Nazioni Unite in materia di im- patto del COVID-19 sulle donne e sulle diseguaglianze di genere, si ri- flette sugli effetti differenziati della pandemia su alcune categorie di donne e sull’incidenza negativa che le misure di contrasto al virus hanno prodotto sul fenomeno della violenza di genere (F. Staiano).
Preso atto del ruolo primario degli Stati nel fronteggiare l’emergenza pandemica, la sezione si chiude con una riflessione sulle responsabilità (giuridiche e non) che, in tale contesto, gravano sul settore privato. Alla luce dei Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, dunque, si esaminano gli obblighi delle imprese in materia di preven- zione e mitigazione dell’impatto del COVID-19 sui diritti umani dei la- voratori (M. Fasciglione).
3. L’emergenza sanitaria da COVID-19 è anche al centro dell’analisi svolta nella sezione dedicata a “La risposta degli Stati e delle organizza-
zione alla pandemia”, i cui contributi si concentrano su aspetti diversi eulteriori rispetto alla questione della tutela dei diritti umani.
Vengono esaminate, in primo luogo, le misure adottate dalle orga- nizzazioni internazionali, al fine di verificarne l’efficacia nel contrastare la diffusione del virus e la compatibilità con il diritto dell’organizzazione o con altri obblighi internazionali. Oggetto di analisi sono, in partico- lare, i poteri normativi dell’OMS e le misure in concreto adottate per far fronte alla pandemia (P. Acconci), così come le politiche commer- ciali dell’Unione europea, consistenti nelle restrizioni alle esportazioni e delle facilitazioni alle importazioni, alla luce del diritto dell’OMC (G.
Adinolfi).
In secondo luogo, sono analizzate le misure adottate dagli Stati nel
contesto dell’emergenza sanitaria, saggiandone la legittimità in base agli
obblighi internazionali in materia di diritti umani, protezione dei dati,
diritto del mare, diritto dei disastri e diritto dell’OMS. Le analisi pro-
poste discutono, in chiave critica, l’ipotesi di illeciti internazionali sca-
turenti da diversi scenari: dalle condotte della Cina compiute nelle
prime settimane della pandemia, da cui emerge, tra l’altro, la comples-
sità delle prove a supporto della violazione degli obblighi di notifica e
due diligence (G. Baj), alle misure d’urgenza adottate dall’Ungheria, lacui compatibilità con gli aspetti fondamentali dello stato di diritto, in
particolare quelli sanciti nella CEDU, risulta dubbia e la cui natura ap-
pare discriminatoria, non necessaria e sproporzionata (P. De Sena).
Quindi vengono illustrati i limiti e le potenzialità dell’app italiana di
contact tracing (E. Cirone), al fine di valutarne la legittimità in base allefonti europee e italiane in materia di protezione dei dati e le cause della sua debole efficacia applicativa, da ricercarsi non solo in un sentimento generalizzato di sfiducia nei confronti dell’autorità pubblica, ma anche e soprattutto nella mancata interazione dell’app con il sistema sanitario nazionale e regionale; segue, infine, una disamina delle misure adottate (e non adottate) dall’Italia, parametrata sugli strumenti del c.d. diritto internazionale dei disastri (G. Bartolini).
4. Nel quadro del focus relativo alla risposta internazionale alla pande- mia da COVID-19, la sezione “La crisi sanitaria nel diritto dell’Unione
europea: sviluppi e opportunità” si occupa specificamente della compa-tibilità dell’azione intrapresa dall’Unione europea e dai suoi Stati mem- bri con il diritto dell’Unione. Intendendo stimolare una riflessione sui limiti e sulle opportunità di rinnovamento derivanti da tale crisi, i con- tributi di questa sezione offrono una panoramica degli strumenti di so- lidarietà adottati a livello sovranazionale.
Partendo dalla dimensione economico-fiscale, le istituzioni dell’Unione hanno cercato di fronteggiare gli effetti economici della crisi pandemica intervenendo su molteplici fronti. In questa sezione si analizzano alcuni tra i più significativi, quali il sostegno alla spesa pub- blica degli Stati membri, necesssariamente adeguato al rispetto della po- litica di concorrenza (L. Calzolari); la costituzione di un fondo europeo permanente contro la disoccupazione (R. Baratta); e, infine, il sostegno alla stabilità dell’euro attraverso un nuovo piano di alleggerimento quantitativo, il Pandemic Emergency Purchase Programme (L. Lionello).
Allo stesso tempo, l’Unione è intervenuta direttamente tramite
l’adozione di molteplici misure di carattere sanitario, alcune delle quali
sono analizzate in questa sezione. Tra queste, figurano, da una parte,
l’adozione di orientamenti volti a facilitare, sul piano amministrativo, il
trasferimento dei pazienti da uno Stato membro all’altro (M. Inglese) e,
dall’altra, l’adozione di procedure di aggiudicazione congiunta per l’ac-
quisizione di prodotti sanitari, inclusi i vaccini (S. Pugliese). Pur analiz-
zando strumenti per loro natura diversi e con differenti obiettivi speci-
fici, questi interventi pongono l’accento sull’opportunità che la pande-
mia offre all’Unione di mostrarsi realmente prossima ai suoi cittadini e
basata su un progetto solidale di nuova generazione che contempli, tra
le altre cose, la costituzione di un’Unione europea della salute come strategia di lungo periodo.
5. Andando (in parte) al di là dell’emergenza sanitaria, la sezione dedi- cata a “I diritti dei migranti durante e oltre la pandemia” si sofferma sugli sviluppi più rilevanti, tanto in senso positivo quanto negativo, relativi alla tutela dei migranti, dei richiedenti asilo e dei rifugiati.
A tal riguardo, sono ampiamente esaminate, e criticate, due impor- tanti pronunce rese nel 2020 dalla Grande Camera della Corte EDU. In primo luogo, la decisione di inammissibilità nel caso M.N. e altri c. Bel-
gio, in cui la Corte ha ritenuto che la richiesta di un visto umanitariopresentata presso l’ambasciata di uno Stato membro in un Paese terzo, allo scopo di entrare nel territorio di tale Stato europeo per proporre domanda d’asilo, non fosse idonea a radicarne la giurisdizione ai sensi dell’art. 1 CEDU. Il caso viene letto alla luce dell’approccio “funzio- nale”, più flessibile e meno formalista, dei Comitati ONU istituiti ai sensi dei trattati sui diritti umani e dalla Corte interamericana dei diritti umani, in materia di esercizio extraterritoriale della giurisdizione statale (C. Danisi). In secondo luogo, l’analisi della pronuncia N.D. e N.T. c.
Spagna, in cui la Corte ha introdotto il test della condotta colposa del
migrante che attraversi consapevolmente e in modo non autorizzato la frontiera, in presenza di mezzi legali di accesso, come circostanza ido- nea a escludere una violazione del divieto di espulsioni collettive. Que- ste decisioni inducono a ritenere che, in materia di diritti dei migranti, la Corte EDU si stia discostando dal proprio consolidato orientamento secondo cui la CEDU è volta a garantire diritti pratici ed effettivi, e non teorici ed illusori (F. Mussi).
Un quadro più ottimista emerge, invece, dall’esame delle considera- zioni rese dal Comitato ONU dei diritti umani nel caso Teitiota c. Nuova
Zelanda in relazione all’applicabilità del principio di non-refoulement ai“rifugiati climatici” e, dunque, ai rischi per la vita derivanti da disastri ambientali che costituiscono conseguenza dei cambiamenti climatici. Il Comitato ha, infatti, chiarito che il diritto internazionale dei diritti umani può fornire, rispetto a tali situazioni individuate in ottica restrit- tiva, tutela complementare rispetto al diritto internazionale dei rifugiati (F. Maletto).
In relazione alla recente crisi migratoria al confine greco-turco, ven-
gono poi esaminate le posizioni dei diversi attori coinvolti allo scopo di
trarne delle conclusioni in merito alla eventuale qualificabilità dello EU-
Turkey Statement del 18 marzo 2016 come trattato internazionale e inmerito ai possibili profili di responsabilità internazionale della Turchia, per aver consapevolmente permesso il transito verso i confini greci dei potenziali richiedenti asilo stanziati sul proprio territorio, e della Gre- cia, in ragione delle violente azioni di polizia e militari nei confronti de- gli individui in tal modo affluiti alle proprie frontiere (A. Spagnolo).
Per quanto concerne, poi, le misure adottate dagli Stati membri per fronteggiare l’emergenza pandemica, l’attenzione viene rivolta, anzi- tutto, alla problematica della detenzione amministrativa volta al rimpa- trio dei migranti, mettendo in luce come nel bilanciamento tra il diritto alla libertà personale e il legittimo interesse statale ad allontanare chi non abbia titolo per restare nel territorio dello Stato, debba rientrare anche l’interesse collettivo a contenere i contagi e quello individuale, degli stessi migranti, alla tutela della propria salute e a non subire trat- tamenti inumani e degradanti (A. Marchesi). In secondo luogo, l’analisi si sofferma sul decreto ministeriale nel quale si dichiara che l’Italia non è un luogo sicuro per lo sbarco di migranti recuperati al di fuori dalla zona SAR italiana da navi straniere, mettendo in luce le criticità di me- todo e di merito di tale atto rispetto al diritto del mare e agli obblighi internazionali ed europei in materia di ricerca e soccorso (F. Munari).
6. I contributi ospitati nella sezione dedicata alla “Tutela dei diritti
umani, obblighi collettivi e responsabilità internazionale” si interroganosulla liceità delle condotte statali poste in essere in contesti diversi da quello dell’emergenza sanitaria, accomunati dalla rilevanza di interessi fondamentali per l’ordinamento internazionale.
Alcune delle analisi proposte discutono, dalla prospettiva delle norme internazionali sui diritti umani, recenti sviluppi giurisprudenziali registratesi sia a livello nazionale, come nel caso dell’ordinanza cautelare adottata dal Tribunale civile di Roma nella controversia CasaPound c.
Facebook riguardante il fenomeno dell’hate speech e dei messaggi discri-
minatori (P. De Sena, M. Castellaneta), sia a livello regionale, come nel
caso G.L. c. Italia deciso dalla Corte EDU in tema di educazione inclu-
siva (M. Marchegiani), nonché a livello internazionale, come nel caso
dell’ordinanza sulle misure cautelari adottata dalla CIG nella controver-
sia Gambia c. Myanmar, concernente l’applicazione e l’interpretazione
della Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di
genocidio, ampiamente analizzata sotto i profili procedurali e sostan- ziali (L. Acconciamessa, F. Sironi De Gregorio).
Chiudono la sezione due scritti che, sebbene in un’ottica diversa, riflettono attorno al tema del (non) riconoscimento nel diritto interna- zionale. La questione viene declinata, da un lato, dalla prospettiva della responsabilità internazionale per inottemperanza all’obbligo di non ri- conoscimento di gravi violazioni di norme cogenti, e sulla relativa giu- stiziabilità davanti alla Corte internazionale di giustizia, a partire da al- cuni casi di riconoscimento concernenti Israele (A. Vitale); dall’altro lato, dalla prospettiva del riconoscimento di governi, con particolare ri- ferimento alla crisi venezuelana, esaminando la liceità del riconosci- mento da parte del Regno Unito a favore di Guaidó, avallato da una recente decisione della High Court of Justice of England and Wales, alla luce del diritto internazionale pubblico, ed in particolare del principio di non intervento (L. Pasquet).
7. Il Volume si chiude con due sezioni che tornano a focalizzarsi sulla dimensione dell’UE e, in particolare, sulle sfide poste al processo di in- tegrazione europea. I contributi inclusi nella sezione “La sentenza della
Corte costituzionale tedesca del 5 maggio 2020 e il futuro dell’integra- zione europea” mettono in luce una serie di aspetti cruciali derivantidalla sentenza del 5 maggio 2020 da parte della Corte costituzionale fe- derale tedesca.
Come noto, infatti, a conclusione del caso Weiss questa ha dichia- rato ultra vires la decisione resa dalla Corte di giustizia su rinvio pregiu- diziale del BVerfG in merito all’adozione da parte della Banca centrale europea del Public Sector Purchase Programme. Da una parte, si offre la possibilità di riflettere ancora una volta sul dialogo tra le Corti, nonché sulla nozione di identità costituzionale, sia nel suo carattere convergente con la nozione di identità nazionale fatta propria dalla Corte di giustizia e dall’art. 4, par. 2, TUE, sia come limite strutturale al processo di inte- grazione europea (G. Rossolillo). Dall’altra, ci si sofferma sulle conse- guenze di carattere politico-istituzionale che possono derivare per l’or- dinamento dell’Unione dalla lettura data, in particolare, al principio di proporzionalità (S. Cafaro).
Oltre a determinare reazioni estremamente negative, le obiezioni di
carattere strutturale mosse dalla Corte tedesca mettono in luce la con-
dizione di “ambiguità istituzionale” che deriva dall’asimmetria tra
politica monetaria e politica economico-fiscale nel diritto primario dell’Unione, e che ancora oggi limita il processo di integrazione (P. De Sena, S. D’Acunto).
8. La sezione dedicata a “Stato di diritto, equilibrio istituzionale e tutela
dei diritti fondamentali nell’Unione europea” esamina questioni di varianatura che emergono dalla più recente giurisprudenza della Corte di giustizia.
Viene affrontato il tema dell’inviolabilità dei membri del Parlamento europeo, che si è posto all’attenzione della Corte di giustizia nel caso C- 502/2019, relativo all’allora vicepresidente del Governo autonomo della Catalogna, Oriol Junqueras Vies (R. Centenari). Inoltre, in relazione allo spinoso tema dello stato di diritto, viene in commento la pronuncia della Corte di giustizia nel ricorso per inadempimento avviato dalla Commissione europea nei confronti dell’Ungheria con riguardo alla nuova legge sulla trasparenza associativa (C-78/18), pronuncia che con- tribuisce, nonostante manchi l’esplicito riferimento ai valori fondanti dell’Unione, all’azione di contrasto al deterioramento della rule of law europea (M. Coli).
La sentenza nel caso AFMB contiene, poi, nuove indicazioni per l’ef- fettiva applicazione ed esecuzione del diritto dell’Unione in materia di mobilità dei lavoratori sul territorio dell’Unione e per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale all’interno dell’Unione, con speciale ri- guardo all’intermediazione nella somministrazione di manodopera e del lavoro interinale (A. Iossa). Infine, la pronuncia della Corte di giustizia nel noto caso Schrems II permette di continuare a riflettere sulla neces- sità di garantire la protezione dei dati personali a livello interno e di promuovere il ruolo dell’Unione europea quale motore per lo sviluppo di norme internazionali sulla protezione dei dati accrescendo, tra le altre cose, le responsabilità degli esportatori di dati nel rispetto degli stan- dard europei (I. Oldani).
L. Acconciamessa, M. Buscemi, S. Villani, D. Vitiello
20 agosto 2021S EZIONE I
La tutela internazionale dei diritti umani alla prova
della pandemia da COVID-19
Divario digitale e deroghe al diritto all’istruzione durante l’emergenza sanitaria S
ARAD
EV
IDO*SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il diritto all’istruzione negli strumenti giuridici internazionali e regionali. – 3. Sulle deroghe al diritto di istruzione. – 4. Il problema dell’accessibilità all’istruzione. – 5. Conclusioni per il post pandemia.
ABSTRACT: Il diritto all’istruzione, o all’educazione nell’accezione più ampia del termine, ha subìto in tutto il mondo numerose restrizioni in risposta alla pandemia da COVID-19.
L’analisi di questo breve commento concerne due (dei molteplici possibili) profili legati al diritto all’educazione: il primo consiste nel definire il nocciolo duro del diritto all’istru- zione che non può essere limitato neppure in situazioni di emergenza; il secondo si con- centra sulle discriminazioni de facto nel passaggio dalle aule fisiche delle scuole alle aule virtuali in termini di capacità di accesso ad Internet e sugli obblighi in capo agli Stati di rimuoverle.
PAROLE CHIAVE: Istruzione – accesso a internet – deroghe – proporzionalità – pandemia – COVID-19.
1. Introduzione
Secondo i dati forniti dall’UNESCO, la chiusura delle scuole ha coinvolto, a inizio pandemia, nel marzo-aprile 2020, 191 Paesi al mondo, la quasi tota- lità, con una popolazione scolastica interessata di oltre 1 miliardo e mezzo di studenti, circa il 91.3 percento del totale delle persone iscritte1. A un anno di distanza, i dati del monitoraggio mondiale fornito dall’UNESCO mo- strano che la chiusura totale delle scuole interessa – all’11 aprile 2021 – un minor numero di Stati (27) e coinvolge il 10.1 percento del totale delle per- sone iscritte2. L’organizzazione ha altresì fornito la mappa delle settimane di chiusura suddivise per Paese: l’Italia ha registrato 35 settimane di chiusura, a fronte, per proporre qualche esempio, le 27 del Regno Unito, le 15 della Spagna, le 10 della Francia, le 47 degli Stati Uniti, le 40 del Canada e le 27 della Cina. Le variazioni sono molto significative e dimostrano un diverso approccio all’emergenza che non ha mancato di suscitare critiche e rifles- sioni sull’opportunità di chiudere le scuole e di non sospendere o
* Professoressa associata di Diritto internazionale, Università Ca’ Foscari di Venezia, [email protected].
1 UNESCO, Education: from disruption to recovery, www.en.unesco.org.
2 Ibidem.
sospendere solo parzialmente, invece, altri servizi. L’UNESCO, fin dagli esordi della pandemia, aveva definito l’emergenza una «seria crisi in materia di istruzione»3 e si deve ritenere che tale crisi non solo prosegua, ma si sia acuita in particolare a cavallo tra 2020 e 2021.
Il diritto all’istruzione – o meglio all’educazione, nell’accezione più am- pia del termine, intesa come acquisizione di competenze di base e sviluppo intellettuale, spirituale e relazionale, volta alla promozione di pace, dialogo interculturale, solidarietà e integrazione4 – è un diritto umano fondamentale, riconosciuto dai principali strumenti giuridici internazionali e regionali, ol- tre che, naturalmente, dalle costituzioni nazionali. Secondo Fredman, si tratta di un diritto “moltiplicatore”, in quanto la realizzazione di questo di- ritto è condizione per il godimento di altri diritti, quali la libertà di espres- sione, il diritto alla partecipazione democratica e i diritti legati all’accesso al lavoro5. Esso, tuttavia, non deve essere concepito meramente come diritto
“strumentale”, ma va apprezzato nelle sue molteplici dimensioni: è un diritto sociale, una libertà fondamentale e un “equality right”6. Con la pandemia ancora in corso, dichiarata dall’OMS l’11 marzo 20207, non solo i diritti civili e politici, ma anche i diritti economici, sociali e culturali sono inevitabil- mente toccati dalle misure in risposta all’emergenza, come ha affermato Luís Leite Ramos, Presidente del Comitato dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (CoE) sugli affari sociali, la salute e lo sviluppo sosteni- bile8.
L’analisi di questo breve commento concerne due (dei molteplici possi- bili) profili legati al diritto all’educazione: il primo consiste nel definire il nocciolo duro del diritto all’istruzione che non può essere limitato neppure in situazioni di emergenza; il secondo si concentra sulle discriminazioni de facto nel passaggio dalle aule fisiche delle scuole alle aule virtuali in termini di capacità di accesso ad Internet e sugli obblighi in capo agli Stati di
3 UNESCO, Global Education Coalition, COVID-19 Education Response, www.en.unesco.org. Sul significato di «educational emergency» si veda: M.SINCLAIR, Educa- tion in emergencies, UNHCR, 2002.
4S.MARCHISIO,Diritto all’istruzione e integrazione dei rifugiati, in Ordine internazionale e diritti umani, 2018, p. 268 ss.
5S.FREDMAN, Comparative human rights law, Oxford, 2018, p. 355.
6 Ibidem. Sulla dimensione «civile e politica» del diritto all’istruzione, v. P.DE SENA, Banca mondiale, diritto all’istruzione e Patto sui diritti economici, sociali e culturali, in N.BOSCHIERO, R.LUZZATTO (a cura di), I rapporti economici internazionali e l’evoluzione del loro regime giuridico, Napoli, 2008, pp. 125 e 127.
7 OMS, WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19, 11 marzo 2020, www.who.it.
8 Consiglio d’Europa, Assemblea parlamentare, COVID-19: We must face the pandemic while respecting economic and social rights, 1 aprile 2020, www.pace.coe.int.
rimuoverle. Una riflessione sull’aspetto tecnologico dell’istruzione muove invero dalla consapevolezza, accertata dalla letteratura specialistica9, dell’esi- stenza di un duplice digital divide, definito dalla Organizzazione per la coo- perazione e lo sviluppo economico come «gap between individuals, house- holds, businesses and geographic areas at different socio-economic levels with regard both to their opportunities to access ICT and to their use of the Internet for a wide variety of activities»10. Non si tratta “solo” di accesso fisico ad Internet – problema che persiste in molti Paesi al mondo, anche in Europa, dove si rilevano significative differenze tra gli Stati membri e negli stessi Stati membri11 – ma anche del distacco socioeconomico e della capa- cità di beneficiare appieno della c.d. tecnologia dell’informazione della co- municazione (ICT).
2. Il diritto all’istruzione negli strumenti giuridici internazionali e regionali
Nel diritto internazionale dei diritti umani, il diritto all’istruzione è garantito dalla Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, così come dal Patto sui diritti economici, sociali e culturali del 1966 che, al suo art. 13, riconosce il diritto di ogni individuo ad un’istruzione volta a garantire il pieno sviluppo della personalità umana e del senso di dignità. L’art. 13 richiede agli Stati di assicurare la piena attuazione di questo diritto attraverso, tra gli altri, un’istruzione primaria obbligatoria ed accessibile a tutti/e ed una istruzione secondaria accessibile su un piano di uguaglianza. A livello internazionale, si ricordano altresì le disposizioni rilevanti in materia di diritto all’istruzione nella Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (art. 7), nella Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (art. 10), nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (in particolare, agli art. 28 e 29), nonché nella più datata Convenzione UNESCO contro la discriminazione nel settore dell’istruzione.
Il Comitato sui diritti economici sociali e culturali delle Nazioni Unite ha interpretato l’art. 13 del Patto sui diritti economici sociali e culturali in due
9 Si veda, ad esempio, S.FOX, An equitable education in the digital age: providing internet access to students of poverty, in Journal of Education and Social Policy, 2016, p. 12 ss.
10 Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, Understanding the digital divide, 2001, www.oecd.org.
11 Si veda al riguardo F.CRUZ-JESUS,T.OLIVIERA,F.BACAO, Digital divide across the Euro- pean Union, in Information & Management, 2012, p. 278, ss.
Commenti generali, il n. 11 sull’istruzione primaria12 e il n. 13 sul diritto all’istruzione13. Quest’ultimo, nello specifico, identifica il contenuto del di- ritto all’istruzione secondo i seguenti parametri: disponibilità (in termini di aule ed altri servizi, incluso biblioteche, aule informatiche e tecnologia dell’informazione); accessibilità intesa come accessibilità fisica – il Com- mento generale contempla anche l’accesso attraverso le moderne tecnologie;
– economica e non discriminatoria; accettabilità dei curricula e delle tecni- che di insegnamento; adattabilità, che rileva in particolare nell’emergenza pandemica in quanto contempla una flessibilità atta a rispondere alle esi- genze di una società in evoluzione14. Gli Stati parte hanno l’obbligo di ga- rantire ognuna delle caratteristiche essenziali del diritto all’istruzione15. Il divieto di discriminazione in base a sesso, genere, etnia, condizione econo- mica e sociale, di cui all’art. 2 del Patto internazionale sui diritti economici sociali e culturali, si applica «fully and immediately» a tutti gli aspetti del diritto all’istruzione. Gli Stati possono adottare delle misure speciali di na- tura temporanea per raggiungere l’uguaglianza di fatto tra uomini e donne e per i gruppi svantaggiati.
All’istruzione, o meglio all’educazione, ha dedicato il primo Commento generale il Comitato sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nel 200116, che riconosce la necessità di rispondere con un approccio basato sui diritti umani ai cambiamenti fondamentali dettati dalla globalizzazione e dalle nuove tecnologie17. Interessante il riferimento che il Commento generale propone con riguardo all’applicazione dell’art. 29 della Convenzione sui di- ritti dell’infanzia e dell’adolescenza alle situazioni di emergenza: «i valori dell’art. 29 sono […] persino più importanti per coloro che vivono in situa- zioni di conflitto o emergenza […] è importante nel caso di sistemi educativi affetti da conflitti, calamità naturali ed instabilità che i programmi educativi siano condotti in modo da promuovere la comprensione reciproca, la pace e la tolleranza, che aiutino a prevenire violenza e conflitti»18.
12 Comitato sui diritti economici, sociali e culturali delle Nazioni Unite, General Comment No. 11: Plans of Action for primary education (Art. 14), UN Doc. E/C.12/1999/4 del 10 mag- gio 1999.
13 Comitato sui diritti economici, sociali e culturali delle Nazioni Unite, General Comment No. 13: The right to education (Art. 13), E/C.12/1999/10 dell’8 dicembre 1999.
14 Ivi, par. 6.
15 Ivi, par. 50.
16 Comitato sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza delle Nazioni Unite, General Comment No. 1 (2001), Article 29(1), The aims of education, CRC/GC/2001/1 del 17 aprile 2001.
17 Ivi, par. 3.
18 Ivi, par. 16.
A livello regionale, gli strumenti giuridici che si possono citare in materia di diritto all’istruzione sono numerosi: l’art. 2 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali; l’art. 7 della Carta sociale europea del 1996; l’art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 2000; l’art. 17 della Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli del 1981; l’art. 11 della Carta africana sui diritti e il benessere del minore del 1990; l’art. 13 del Protocollo di San Salvador addizionale alla Convenzione americana dei diritti umani nel campo economico, sociale e culturale del 1988; l’art. 34 della Carta araba sui diritti umani del 1994; l’art. 31 della Dichiarazione (non vincolante) sui diritti umani dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico del 2012.
3. Sulle deroghe al diritto all’istruzione
Il diritto all’istruzione, come è noto, è un diritto derogabile in tempi di emer- genza. Sul punto, ovvero sulla limitazione del diritto all’istruzione in tempi di emergenza, la giurisprudenza è pressoché inesistente. La Corte EDU, ad esempio, si è concentrata perlopiù sull’accesso non discriminatorio all’istru- zione, sugli abusi negli ambienti scolastici19, la violenza tra studenti nelle scuole20, l’esclusione dei bambini e delle bambine di una determinata etnia dalle scuole tradizionali21, l’uso della lingua nelle scuole22, l’insegnamento della religione.23 In termini di deroga, l’articolo 4 del Patto sui diritti econo- mici sociali e culturali, che non prevede un meccanismo di deroga in tempi di pericolo pubblico eccezionale, a differenza del Patto sui diritti civili e po- litici, è permissivo – consente che gli Stati limitino i diritti stabiliti nel Patto
19 Corte EDU, sentenza del 28 gennaio 2014, ric. n. 35810/09, O’Keeffe c. Irlanda.
20 Corte EDU, sentenza del 10 luglio 2012, ric. n. 60444/08, Kayak c. Turchia, in cui la Corte europea non applica l’art. 2 protocollo 1, ma gli articoli 2 e 6, par. 1, CEDU. La violenza si era conclusa con la morte di un quindicenne, aggredito all’uscita dalla scuola.
21 Con riferimento alla minoranza rom, si veda, ad esempio, Corte EDU, sentenza del 13 novembre 2007, ric. n. 57325/00, D.H. e altri c. Repubblica ceca; sentenza del 16 marzo 2010, ric. n. 15766/03, Oršuš e altri c. Croatia; sentenza del 5 giugno 2008, sentenza del 5 giugno 2008, ric. n. 32526/05, Sampanis e altri c. Grecia; sentenza del 29 gennaio 2013, ric. n.
11146/11, Horváth e Kiss c. Ungheria; sentenza del 30 maggio 2012, ric. n. 7973/10, Lavida e altri c. Grecia.
22 Corte EDU, sentenza del 23 luglio 1968, Caso relativo a certi aspetti di diritto sull’uso delle lingue nell’educazione in Belgio; sentenza del 19 ottobre 2012, ric. n. 43370/04, 8252/05, 18454/06, Catan e altri c. Repubblica di Moldova.
23 Corte EDU, sentenza del 29 giugno 2007, ric. n. 15472/02, Folgerø e altri c. Norvegia; sen- tenza del 9 ottobre 2007, ric. n. 1448/04, Hasan e Eylem Zengin c. Turchia. Si veda altresì il diritto all’istruzione come garantito dal Comitato europeo dei diritti sociali, Digest of the case law, 2018, p. 173.
– e protettivo – nel senso che siffatti limiti possono essere esclusivamente stabiliti per legge, nella misura in cui siano compatibili con la natura di tali diritti e allo scopo di promuovere il benessere in una società democratica24. La legge deve essere chiara e accessibile, non arbitraria, irragionevole o di- scriminatoria. Le misure restrittive devono rispondere ad un criterio di ra- gionevolezza: da un lato, perseguire il «benessere in una società democra- tica» (in base ai principi di Limburg, significa il benessere della «popola- zione intesa nella sua totalità»25) e dall’altro lato rispettare il principio di proporzionalità.
Nel contesto europeo, il Protocollo addizionale CEDU, all’art. 2, pre- vede un diritto all’istruzione sottoposto alle medesime disposizioni della Convenzione di cui il Protocollo è completamento, incluso dunque il diritto di deroga in caso di pericolo pubblico che «minacci la vita della nazione», previa formalenotificaal Segretario generale del Consiglio d’Europa (art. 15 CEDU)26. Si potrebbe sostenere che la pandemia costituisca un siffatto pe- ricolo? In base alla definizione fornita dalla Commissione europea dei diritti umani nel caso Greco27 e alla prassi degli Stati (inclusa la Georgia, che ha invocato l’art. 15 CEDU per sospendere il diritto di proprietà e la libertà di circolazione durante l’influenza aviaria), la risposta deve essere positiva. Si può ritenere invero che la pandemia costituisca un pericolo reale o immi- nente; che i suoi effetti coinvolgano l’intera nazione; che la continuazione della vita organizzata della comunità sia minacciata; che rappresenti altresì una crisi o pericolo eccezionale, per cui le normali misure o restrizioni, per- messe dalla Convenzione per il mantenimento della sicurezza pubblica, della salute e dell’ordine, risultano inadeguate28. Solo alcuni Stati del Consiglio d’Europa29 hanno comunicato le misure adottate in risposta alla pandemia
24 K. DIETER BEITER, The Protection of the right to education by international law, Leiden/Bos- ton, 2005, p. 453.
25 International Network for Economic, Social and Cultural Rights, Limburg Principles on the implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1986, par. 52.
26 Sull’art. 15 CEDU si vedano G.CATALDI, Art. 15, in S.BARTOLE,P.DE SENA,V.ZAGRE- BELSKY (a cura di), Commentario breve alla convenzione europea dei diritti dell’uomo, Padova, 2012, p. 555 ss.; W.A.SCHABAS,The European Convention on human rights: A commentary, Oxford, 2015, p. 587 ss.
27 Commissione EDU, rapporto del 15 aprile 1970, ric. n. 3321/67, 3322/67, 3323/67, 3344/67, Danimarca, Norvegia, Svezia, Paesi Bassi c. Grecia (caso “Greco”).
28 Utilizzando i parametri del caso Greco; ivi, par. 113. Si veda altresì E.SOMMARIO,“Misure di contrasto all’epidemia e diritti umani, fra limitazioni ordinarie e deroghe”, SIDIBlog, 27 marzo 2020.
29 Dieci Stati hanno prima presentato e successivamente ritirato la deroga (Albania, Armenia, Estonia, Georgia, Lettonia, Nord Macedonia, Repubblica di Moldova, Romania, San Marino,