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Considerazioni introduttive

Nel documento Volume 7 • 2020 SIDIBlog (pagine 129-132)

L’effettività delle risposte normative dell’OMS alla diffusione del COVID-19 durante la prima ondata del

1. Considerazioni introduttive

Dopo alcune considerazioni introduttive in questo paragrafo, esaminerò nei paragrafi successivi le attività poste in essere dall’OMS durante la prima fase della pandemia COVID-19, concentrandomi sulle sue risposte normative.

Proporrò altresì alcuni spunti di riflessione sul suo ruolo di guida, come af-fermato all’art. 2 del suo trattato istitutivo, denominato Costituzione1, là dove l’emergenza sanitaria provocata dal COVID-19 su scala pressoché mondiale si è manifestata, sin da principio, come un rischio collettivo suscet-tibile di minare il benessere degli Stati e delle persone non solo nel presente ma anche nel medio-lungo periodo.

L’11 marzo 2020 il Direttore generale dell’OMS ha dichiarato che la dif-fusione del COVID-19 aveva ormai raggiunto il livello di una pandemia e ha raccomandato pertanto il rafforzamento della cooperazione per il conteni-mento del contagio2.

Poiché la propagazione del COVID-19 risultava incontrollabile per la mancanza di un vaccino e trattamenti farmacologici specifici, nei giorni pre-cedenti alcuni Stati, tra cui l’Italia, com’è noto, avevano adottato misure li-mitative della libertà di circolazione delle persone dapprima in alcune aree e poi nell’intero territorio nazionale, chiuso scuole, università e infine tutti gli esercizi commerciali non essenziali.

Pochi giorni dopo la dichiarazione dell’esistenza di una pandemia, nu-merosi altri Stati hanno adottato provvedimenti normativi con effetti analo-ghi circa la limitazione della circolazione di persone e talvolta del libero scambio, relativamente in particolare all’esportazione di prodotti disinfet-tanti, mascherine, guanti, tute protettive, dispositivi medici e tecnologici ap-propriati per l’assistenza sanitaria ai contagiati sia a domicilio sia in strutture ospedaliere specializzate. La circostanza che il ricovero presso reparti di te-rapia intensiva fosse l’unico rimedio possibile per l’assistenza a un numero significativo di contagiati rendeva l’accesso ai reparti di respirazione assistita un presupposto per la tutela della salute pubblica, nonché per la garanzia della vita di tali persone.

In virtù della combinazione tra l’urgenza della garanzia di siffatto ac-cesso e la natura insidiosa del virus, alcuni Stati economicamente avanzati colpiti dalla pandemia hanno ammesso la propria vulnerabilità, sotto il pro-filo vuoi tecnico-sanitario vuoi economico-finanziario, e accettato offerte di assistenza da parte di organismi internazionali e altri Stati. L’Italia e altri

1 Il testo della Costituzione è consultabile al sito wwwwho.int.

2 Si veda www.who.int.

Stati membri dell’Unione europea hanno richiesto soluzioni finanziarie spe-cifiche per poter disporre di risorse ingenti e pianificare piani adeguati di risposta alla situazione di crisi straordinaria dei propri sistemi economici na-zionali e delle proprie popolazioni3.

In questo quadro di emergenza senza precedenti, principi consolidati della vita di relazione internazionale, quali cooperazione e solidarietà, e fi-nanche trasparenza nella condivisione di dati scientifici e altre informazioni rilevanti, sono risultati cruciali. L’Assemblea generale e il Segretario gene-rale delle Nazioni Unite hanno evidenziato l’esigenza di cooperazione e so-lidarietà tra gli Stati da subito4.

Cooperazione e solidarietà sul piano internazionale sono funzionali all’individuazione, progettazione e realizzazione di risposte comuni a pro-blemi comuni grazie in particolare ad attività di organizzazioni internazio-nali.

Alla luce della Carta nelle Nazioni Unite, nonché di numerosi altri trat-tati internazionali conclusi relativamente a settori disparati della vita di rela-zione internazionale, l’obbligo di cooperarela-zione sottintende l’istiturela-zione di meccanismi e piani di azione comuni e il coordinamento delle azioni statali per la soluzione di problemi altrimenti non gestibili unilateralmente. Pre-supposto della cooperazione internazionale è inoltre la definizione di obiet-tivi comuni.

Il principio di cooperazione si è affermato in quanto obiettivo delle Na-zioni Unite secondo l’art. 1, par. 3, della Carta di San Francisco e si è con-solidato con l’intensificazione dei rapporti tra Stati dopo la Seconda guerra mondiale. Preme segnalare che la Carta non definisce l’obbligo di coopera-zione. Come altri strumenti normativi internazionali, la Carta lo contempla

3 Relativamente alle risposte della Banca centrale europea (BCE), mi limito a segnalare il sito della medesima Banca (www.ecb.europa.eu) e L.LIONELLO,“La BCE nella tempesta della crisi sanitaria”,SIDIBlog, 28 marzo 2020.

4 Nel marzo 2020 il Segretario generale delle Nazioni Unite ha pubblicato il rapporto Shared Responsibility, Global Solidarity. Durante un incontro virtuale in New York, il 25 marzo 2020,il Segretario generale, il Direttore generale dell’OMS, il Direttore esecutivo dell’UNI-CEF e il Sottosegretario generale per gli Affari umanitari hanno avviato ilGlobal Humanita-rian Response Plan for COVID-19, quale strumento di promozione di cooperazione e solida-rietà sul piano internazionale (www.un.org). Il 2 aprile 2020, l’Assemblea generale delle Na-zioni Unite, riunendosi in modalità virtuale, ha adottato una risoluzione su Global Solidarity to Fight the Coronavirus Disease 2019, sottolineando l’importanza della cooperazione inter-statale nella situazione di emergenza in atto (UN Doc. A/RES/74/270 del 3 aprile 2020). Il 15 aprile la medesima Assemblea –riunitasi di nuovo in modalità virtuale – ha adottato una risoluzione specifica su International cooperation to ensure global access to medicines, vaccines and medical equipment to face COVID-19, UN Doc. A/74/L.56 del 15 aprile 2020 (www.un.org).

quale obbligo di condotta di ogni Stato membro nei rapporti con gli altri Stati membri e con la medesima organizzazione. La stessa Dichiarazione dell’Assemblea generale del 1970 relativa ai principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati, in confor-mità con la Carta delle Nazioni Unite, lo presuppone senza precisarne le modalità di attuazione5. La Dichiarazione chiarisce che la Carta è il parame-tro normativo di riferimento di tale principio «in campo economico, sociale, culturale, tecnico e commerciale in conformità con i principi dell’ugua-glianza sovrana e del non intervento». La Dichiarazione precisa altresì che l’obbligo di cooperazione dovrebbe perseguire i fini della Carta, quali man-tenimento della pace e della sicurezza internazionali, rispetto dei diritti dell’uomo e non discriminazione. Il principio di cooperazione è previsto an-che all’art. 4 del Trattato sull’Unione europea quale obbligo di condotta di ogni Stato membro nei rapporti con le istituzioni dell’Unione e quale ob-bligo nei rapporti tra le stesse istituzioni. Questo principio era così contem-plato già nel Trattato di Roma del 1957 istitutivo della Comunità economica europea.

La solidarietà può considerarsi il contenuto di un principio della vita di relazione internazionale emerso con la ricerca di soluzioni comuni al pro-blema dello sviluppo nella forma di azioni di assistenza – sul piano sia tec-nico sia finanziario – agli Stati di nuova indipendenza sorti dal processo di decolonizzazione. Questi Stati si sono caratterizzati sin dall’origine per il di-vario economico e quindi sociale considerevole rispetto agli Stati esistenti.

A fronte della diffusione del modello neoliberista per l’impostazione dei rap-porti economici internazionali, tale divario ha generato un dibattito compo-sito nel sistema dell’Organizzazione delle Nazioni Unite sin dagli anni set-tanta del secolo scorso. La questione dello sviluppo è divenuta un tema cen-trale dei lavori della medesima Organizzazione. È emersa così l’opportunità del riferimento a equità, responsabilità comune ma differenziata e sostenibi-lità nelle relazioni internazionali relative a questioni non solo economiche, ma anche sociali inclusa la tutela della salute oltre quanto previsto nella Co-stituzione dell’OMS del 1946.

5 Si veda la risoluzione n. 2625 (XXV) del 24 ottobre 1970. Sulla portata normativa di questa Dichiarazione, cfr. G.ARANGIO-RUIZ, The Normative Role of the General Assembly of the United Nations and the Declaration of Principles of Friendly Relations, in Collected Courses of the Hague Academy of International Law, vol. 137, 1972-III.

2. La sorveglianza e la prevenzione delle epidemie ad opera

Nel documento Volume 7 • 2020 SIDIBlog (pagine 129-132)

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