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Considerazioni finali

Nel documento Volume 7 • 2020 SIDIBlog (pagine 138-142)

L’effettività delle risposte normative dell’OMS alla diffusione del COVID-19 durante la prima ondata del

4. Considerazioni finali

COVAX. Si tratta di una piattaforma per favorire la distribuzione secondo equità dei vaccini anti COVID-19 autorizzati per la commercializzazione.

Queste attività contemplano il coinvolgimento di attori privati, quali orga-nizzazioni non governative, fondazioni, come la Bill and Melinda Gates Foundation, e imprese multinazionali.

Tali attività, per lo più operative, richiamano il modello della costitu-zione di partnerships tra attori pubblici – rappresentanti di Stati beneficiari, organizzazioni internazionali e Stati terzi – e attori privati, quali rappresen-tanti di imprese multinazionali e organizzazioni non governative, per la rea-lizzazione di attività di assistenza tecnica. Si tratta di un modello utilizzato anche dall’OMS a favore dell’assistenza a Stati membri economicamente meno avanzati tanto per il potenziamento dei sistemi sanitari nazionali di tali Stati quanto, negli anni più recenti, per la lotta alla povertà nella logica prima dei Millennium Development Goals del 2000 e oggi dei Sustainable Deve-lopment Goals approvati nel quadro dell’Agenda delle Nazioni Unite per lo sviluppo post-201520.

circostanza avrebbe dovuto agevolarne l’effettività. L’OMS ha sottolineato la fondatezza di tali regole anche mediante video dimostrativi e dichiara-zioni, al fine di orientare i comportamenti, tanto degli Stati quanto delle per-sone, senza raggiungere tuttavia omogeneità dei suddetti comportamenti.

Un altro risultato dell’attività normativa dell’OMS è apparso inadeguato nel corso della prima ondata dell’epidemia COVID-19, come durante crisi sanitarie precedenti. Mi riferisco all’osservanza delle misure provvisorie in-dicate dal Direttore generale dell’OMS.

La loro natura non vincolante ha minato la garanzia dell’effettività del regolamento sanitario internazionale pure in quest’occasione. Tale garanzia è ancorata a un dato formale, ossia l’ammissibilità, a norma dell’art. 22 della Costituzione dell’OMS, dell’entrata in vigore automatica del regolamento per tutti gli Stati membri che non vi si oppongano espressamente. L’Orga-nizzazione non dispone però della competenza a decidere sanzioni contro gli Stati membri che adottino provvedimenti nazionali quarantenari più re-strittivi di quelli indicati dal Direttore generale21. Questa carenza strutturale contribuisce alla dipendenza dell’OMS dagli Stati membri e quindi alla sua inidoneità ad agire come l’organizzazione internazionale guida in condizioni di crisi sanitarie22.

La percezione dell’OMS come organizzazione internazionale tesa alla salvaguardia degli interessi degli Stati economicamente meno avanzati po-trebbe essere stato un motivo dell’effettività limitata della sua azione in oc-casione di crisi sanitarie precedenti. In effetti, prima del COVID-19, le emergenze suscettibili di essere il presupposto per l’adozione eventuale di misure provvisorie, in quanto «public health emergency of international

21 Cfr. T.L.LEE, Making International Health Regulations Work: Lessons from the 2014 Ebola Outbreak, in Vanderbilt Journal of Transnational Law, 2016, p. 931 ss.; A. SPAGNOLO, Con-tromisure dell’Organizzazione Mondiale della Sanità come conseguenza di violazioni dei Rego-lamenti sanitari internazionali in contesti epidemici, in L.PINESCHI (a cura di), La tutela della salute nel diritto internazionale ed europeo tra interessi globali e interessi particolari, Napoli, 2017, specialmente pp. 405-408, 411-415; F.ROMANIN JACUR, Diritto internazionale e risposta alla pandemia da COVID-19, in M.FRIGESSI DI RATTALMA (a cura di), La pandemia da CO-VID-19, Torino, 2020, in particolare pp. 169-171.

22 Relativamente alle difficoltà dell’OMS di atteggiarsi come organizzazione internazionale di guida nel corso della pandemia da COVID-19, si vedano, tra gli altri, P.ACCONCI, Editoriale sull’Organizzazione mondiale della sanità alla prova dell’emergenza sanitaria COVID-19, in DPCE online, 2020/2, p. XV ss.; J.E.ALVAREZ, The WHO in the Age of the Coronavirus, in American Journal of International Law, 2020, p. 578 ss.; E.BENVENISTI, The WHO – Destined to Fail?: Political Cooperation and the COVID-19 Pandemic, in American Journal of Interna-tional Law, 2020, p. 588 ss.; D.GRECO, Diritto internazionale e salute pubblica: l’Organizza-zione mondiale della sanità alla prova della pandemia di COVID-19, in La Comunità interna-zionale, 2020, p. 203 ss.; S.IZZO, Brevi considerazioni sul ruolo dell’OMS nel contrasto alla pandemia di COVID-19, in DPCE online, 2020, p. 2247 ss.

concern», si verificavano per lo più in Stati siffatti, in virtù non solo delle condizioni igienico-sanitarie e sociopolitiche deteriorate spesso ivi esistenti, ma anche della complessità della realtà della vita di relazione internazionale.

Tale complessità appare tuttora inestricabile, malgrado l’istituzione nel si-stema delle Nazioni Unite di molteplici forme e meccanismi di cooperazione e coordinamento tra attori eterogenei per la gestione di problemi comuni nella logica sia della reazione a emergenze sia della loro prevenzione23.

Cooperazione e solidarietà tra gli Stati sono determinanti per questi obiettivi. Eterogeneità e unilateralismo hanno caratterizzato invece le rispo-ste degli Stati all’emergenza COVID-19. Alcuni di essi, in particolare gli Stati Uniti, hanno criticato aspramente l’operato dell’OMS, evidenziando aspettative disattese e sfiducia, nonché contestando l’attività del Direttore generale per il presunto favoreggiamento sia della Cina sia di attori privati.

D’altra parte, sin dalla prima ondata della pandemia, si è assistito alla marginalizzazione della rilevanza del regolamento sanitario internazionale ad opera sia dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite sia del Direttore generale dell’OMS. Nelle proprie risoluzioni l’Assemblea generale né lo menziona né richiama gli Stati all’osservanza delle misure provvisorie racco-mandate dal Direttore generale dell’OMS su indicazione del Comitato di esperti ad hoc per il COVID-19.

Il Direttore generale dell’OMS ha istituito il Review Committee on the Functioning of the International Health Regulations (2005) during the CO-VID-19 Response, come richiesto dall’Assemblea della medesima Organiz-zazione nella sua risoluzione WHA 73.1 del 19 maggio 202024. La riforma della portata normativa delle misure provvisorie non appare tra le finalità di tale Comitato25. Sotto questo profilo, esso ha incentrato l’agenda dei propri lavori sulla questione della compliance prospettando l’istituzione di un mec-canismo ad hoc a tal fine. Il regolamento sanitario internazionale potrebbe

23 Mi limito a segnalare: J.FOMERAND,D.DIJKZEUL, Coordinating Economic and Social Af-fairs, in T.G.WEISS,S.DAWS (eds), The Oxford Handbook on the United Nations, Oxford, 2007, p. 561 ss.; S.F.MUSUNGU, Developing Countries and the Promotion of the Right to Health in Multilateral Institutions: A Review of Developments in Trade and Health Institu-tions, in A.CLAPHAM,M.ROBINSON (eds), Realizing the Right to Health, Berne, 2009, p. 368 ss.; M.C.PONTECORVO, La gestione internazionale delle emergenze sanitarie globali alla luce del caso Ebola: quid novi?, in Diritti umani e diritto internazionale, 2017, p. 587 ss.; L.VIERCK, P.A.VILLAREAL,A.K.WEILERT (eds), The Governance of Disease Outbreaks, Baden-Baden, 2017.

24 Sulla base della risoluzione A.73 dell’Assemblea dell’OMS il Direttore generale ha istituito altresì l’Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response (www.who.int) e un In-ternational Team on the Origins of the SARS-Cov-2- Virus (www.who.int).

25Per approfondimenti, www.who.int.

essere riformato per rendere vincolanti le misure provvisorie del Direttore generale dell’OMS in caso di una «public health emergency of international concern». Questa scelta rafforzerebbe l’Organizzazione, ma dipende dalla volontà politica dei suoi Stati membri sia di negoziare una riforma siffatta sia di investire risorse finanziarie considerevoli nel potenziamento dei rispet-tivi sistemi sanitari nazionali e nell’assistenza tecnica a favore degli Stati sprovvisti di risorse siffatte in misura adeguata a tal fine. Lo stesso ruolo di guida dell’OMS dipende dalla volontà degli Stati membri di investire in tal senso, a causa della sua ridotta autonomia tecnica e finanziaria26.

26 Per approfondimenti, segnalo, tra gli altri, L.GOSTIN,D.SRIDHAR,D.HOUGENDOBLER, The Normative Authority of the World Health Organization, in Georgetown Law Faculty Pub-lications and Other Works, 2015, Georgetown, p. 1 ss.; T.HANRIEDER,A.KAMRADT-SCOTT (eds), Reform of theWorld Health Organization, in Global Health Governance, 2017, vol. XI, No. 1, p. 4 ss.; P.ACCONCI, The Reaction to the Ebola Epidemic within the United Nations Framework: What Next for the World Health Organization?, in Max Planck Yearbook of United Nations Law, 2014, p. 405 ss.

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