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ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

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(1)

NOTIZIE IN POSSESSO DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA NON PUBBLICATE

NELL'« ANNUARIO DI STATISTICHE GIUDIZIARIE 1968,

l'Istituto Centrale di Statistica fornisce, dietro richiesta, i dati non pubblicati, contro il semplice rimborso delle spese vive e cioè: di copiatura, collazionatura, eventuale elaborazione e posta.

N.

Tav. NOTIZIE

Parte Il

MATERIA CIVILE

A) Statistica processoale civile e statistiche giuridko·amministrative

Cap. Pro:edimenti civili dì cognizione

?7 Movilncnto dei procedimenti presso gli Uffici dì CorKili0z:one, le Preture ed i Tribun,di con sede nei capoluouhi dei distretti di Corte di <lppcllo . 28 Uffici di Conciliazione - Procedimenti esauriti pr"sso gli Uffici del capoluo;JO

44

82

99

102

103

105

106

del distretto di Corte di appello .

Cap. 2 ... Pro<;edimentl esecutivi e cautelari

Vendite giudiziarie di beni mobili e-d immobili; u~""'911aJ.ioni di beni; sfratti, ob- b!igftz:ioni di f<ue o non fare; conseyno dì boni

Assel)nilzioni di beni; sfratti; obblin~tioni di fare o non fam; consegne di beni secondo la qualità del dehitore e do! creditore

C~f.>.. 4 ... Prote•ti e procedure concorsuali

Fallìtnent'l dichi;~rati u chiusi, j,f·!(~(Hl(.fo i! f:i.lfùt!.en:! urbano o rurale del Cotnuni e l'i:ltt!vitè e:conorn;cn dc:i faHiti .

13) Litigiosità

C~p ··- Doti per il complellso dello Stato

Procedimenti di cognL-:ione esauriti con ~entenzd dcfinil'ivrt, secondo l'istituto giuridico, l'esito ed il valore della domanda c la durata del procedimento (durata media in giorni)

Parte 111

MATERIA PENALE

B) Statistica della Criminalità Cap. ? Giudicati

Condannoti secondo L1 provinr.ia e la re9ione in cui il delitto fu comme-;so. Per 09ni cl(1sse d'eUt è di!;ponibilc l'et~ rnocl1a

Condannati secondo il delitto, la pena inflitta e In regione del commesso delit- to. Per ogni cl,%se eli pena detentiva è disponibile la pena media per de- lit~o; sono disponibili inoltre i (bti provinciali e regioni'lli secondo la clas- sificazione adottata per il totale « ltal:a ~

Condannoti secondo la regione del commesso delitto, lo stato civile, l'età e il sesso. Per ogni classe di età è disponibile l'età media.

Condannati secondo il delitto, il sesso, lo stato civile e la regione del commesso delitto. Per ogni classe eli età, è disponibile l'età media per delitto: sono disponibili inoltre i dati re9ionali secondo la classificazione adottata per il totale « Italia»

Conchmnati secondo il delitto, l'istruzione, il sesso e la regione del commesso delitto. Sono disponibili dati regionali secondo la classificazione adottata per il totale « Italia»

Movimento dei procedimenti in materia civile e penale

Circo~.crizionl tcrritoricdì cui si riferiscond i dati indicati

Cilpnluouhi dei di~tretti di Cortf: di ~ppello CilpOIUO(lhi dei distretti di

Cori' e di appello

Uffici giudiziari di ciascun distrNto di Corte di ap·

pdlo Regioni

Rt-,gioni

Italia

Provincie Rer;ioni l tali M Provincie Re(! ioni Italia Regioni Italia

Regioni Italia

Regioni

Singoli Uffici giudiziari

(2)

REPUBBLICA ITALIANA

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

ANNUARIO DI STATISTICHE GIUDIZIARIE

ROMA-1971

Vol. XVIII .1968

\i§it:Jt. PA~ERMO

~ SlSLIOTECA - l

···--

l~

""\) -

COLL ·-

(3)

All'Onorevole

Dott. Elv1.ILIO COLOMBO

PRES.fl)FNTH DEL CONSEGUO DEI .MI.N1STRf

ROJ\'{A

llo l'onore di prcsentarLe il ·volume XV/11 dell'« A.nmwrio Statistiche Git~dizJarie ,, che

co11tiene

i dati relativi all'attività degli uffici giudiziari

ed

a vari importanti fenomeni che interessano la vita sociale della Nazione (litigiosità, crinzùzalità, attività notarile, protesti

cambiari,

ecc.).

ll

volwne è stato

hnpostato

in

tnodo

analogo a quello delle

edidord

precedenti, salvo alcune modifiche introdotte per rnigliorarc la presen- tazione dei dati sulla crùninalità.

l principali ferwJneni sono stati

illuslratì

anche da opportw1e rap·

presentazioni p,rafìdw.

Roma, dicembre 1971

IL PRESlDENTE

DET,L']STITlJ'l'O CENTRALE DI STATISTICA

Giuseppe de Meo

(4)

INDICE

Premessa

Avvenenze alle Tavol1!

PARTE

DATI RIASSlJNTlVl E CONFRONTI

C.\P. l - MATElHI\ CIVlLH

Movimento generale dei procedimenti di cogmzmnc

Procedimenti di cognizione esauriti con sentenza definitiva, secondo H modo di costituzione delle parti

Procedimenti di cognizione esauriti senza sentenza, secondo i motivi di esaurim.ento PJ:ocedirnenti di esecuzione c cautelari - Provvedimenti in materia speciale . Litigiosità - l1.r<Kedimenti di ~'samiti con sentenza ddinitivn, secondo la

materia delle controvt,n:it~

Proti:sti se{~ondo la spt~de dd titoli di credito e la qualitt1 dei protestati Protesti S<)COndo il taglio e la specie d.eì titoli di credito .

Amm.inistrazion:i controllate e concordati prev,:nHvi proposti

Fallimenti di.chian,!i, secondo la qualità e l'alt:ività ecorwmica dd fHllitì Fallimenti dichia.rati, secondo nonni e classi di attività economica . Fallimenti chiusi, secondo classi di valore {!ell'attìvo e del passivo . Fallimenti chiusi, secondo l'anno di dìchìan.tzionc ed il modo <li çhìu~ura

Atti notarili e convenzioni in essi contenute . Ptincipali convenzioni contenute negli aHi no!arili .

CAP .. 2 - .MAU'.RIA PHNM.t:

Movimento dei procedimenti

Procedimenti esauriti. dalla Corte di Cassazione Provvedimenti vari emessi dall'Autorità giudiziaria . Ddittì denunciati alle Preture c .Procure .

Condannati St~condo la specie del delitto ed i! Sìé~sso . Con.dannatì secondo lo stato civile ed il sesso .

Minorenni giudicati con provvedimento irrevocabile secondo la specie del prov- vedimento

lViìnorenni condannati con provvedim.ento irrevocabile secondo alcuni caratteri , Movimento dei detenuti, intemati e ricoverati per tipo di stabilimento ,

Detenuti e ìntemati presenti al 31 dicembre secondo la posizione giuridica c il tipo di stabilimento

Minorenni detenuti, internati e ricoverati, presenti al 31 dicembre, secondo la posizione giuridica .

Gion1atc di presenza, disciplina e altre notizie per tipo di stabilimento .

XL! l

Tav. Pag.

1 .) 4

2 3

3 4 4 4

s

5

6 6 7 (.l 8 _, 9

w

8

11 8

:12 9

B lO

14

w

15 H

16 H 17 1l 18 12 19 12 20 p 21

n

22 13 23 14 24 14 25 15 26 15

(5)

VI INDICE

PARTE Il

MATERIA CIVILE

STATISTICA PROCESSUALE Cl.\r'TLE E GH.iRlDICO-AJVL'vLlNlSTHATIVA

CAP. l - PROCEDIMENTI CIVILI Df COGNIZIO'IiE

A - CoMPLESSO DE!.LE ,\L\GISTJV\TURI.ò - Movim.ento generale dei procedimenti Ji cogni- zione

1 - Uffici eli conciliazione - Movimento dci procedimenti di cognizione Movimento dei procedimenti speciali

Conciliazione secondo iJ valon:

2- Preture, Tribunali c Corti di appello-MoviH;ent<; dei .proc.edin;entì. di .:ognizionc Procedimenti di cognizione esauriti, secondo i motivi di esaurimento

Gratuito patrocinio - Lavoro delle commissioni . . . . .

B -Cornn DI CI.SSAZIOI\E -MovimL·nto generale dei pro:.~çdìrnc·nti ordinari e rnodalitù di esaurimento per distretto di Corte di appello

Procedimenti esauriti. secondo le Autorità giudiziarie le cui sentenze furono im- pugnate con ricorso in Cassazione . . .

Procedimenti esauriti con sentenza che pron:mciò sul merito dl'l ricorso, secondo i distretti di Corte di appello in cui furono emes;;e le sentenze impugnate e il motivo del ricorso . . .

Procedimenti per regolamenlo di

con~pet;nza

.e pc:l. C(;nflit-ti di.

giu~·isdi~.ion~·, se~

condo i distrel.tì di Corte di appello in cui sorse la questione di competenza o il conflitto

CAP. 2 PIHJCHH!IIU\CT.! ES.ECt!l'l\'I E CAI}TEL\RI

Decreti di ingiunzione · Convalide di sfratto • Sequestri . Pignorarnenti mobiliari, secondo il valore del debito . .

Vendite giudiziarie, sfratti e altrì provvedimenti, secondo la qm1litù dd creditore, del debitore ed il titolo esecutivo .

Vendite giuctizìarie e al!ri provvedime11ti di esecuzione attuati in cmnuni capoluo- ghi c altri comuni, per regione .

Vendite giudiziarie secondo la qualìtù del cn:diton:, dd tl<::bitore ed il titolo

esecutivo . ,_.

. .

Vendite giudiziarie secondo iJ valore del debito, la durata del procedimento di ese- cuzione ed il titolo esecutivo.

Vendite giudiziarie per regione, secondo la qualità del debitore e del creditore Vendite giudiziarie di beni mob.il.i, per distretto di Corte di appello secondo il va-

lore del debito (Preture) . · '

Vendite giudiziarie di beni imrnobili, per distretto di Corte di appello, secondo il valore del debito

C\P. 3 - PROCFIHMENTI E PROVVEOIJ'vl!JNTI JN l\1!\TERIE SPECIALI

Procedimenti dì separazione personale dei coniugi Tutele e curatele

Altri provvedimenti in materia di stato delle persone

Tav. Pag.

27 19 28 20 29 20 30 21 31 22 32 23 33 27 34 28 35 28

36 29

37 29

38 30 39 30 40 31 41 33 42 34 43 36 44 39 45 39 46 40

47 41 48 42 49 43

INDICE

CAP. 4 - PROTESTI F PROCEDURE CONCORSUALI

Protesti secondo la dci titoli di cn~dito, per distretto di Corte di appello . Protesti secondo la qualità dei protestati e la spcc·ie dci titoli di credito, per regione Protesti levati nei capoluoghi di. provincia e negli altò comuni secondo la specie

dei titoli dì credito, per provincia .

Protesti secondo il 1:<1glio e la specie dei tito.li di credito, per regione . Concordati pn;·ve!llùi, jx:r distretto dì Cort.e eli appello .

Concordati preventivi omologati, secondo alcuni caratteri giurid.id ed economici Concordati preventivi ornologati, secondo il valore de.ll'attìvo e dd. passivo Fallimenti dichiarati secondo l'anno di. costituzione della ditta .

Fallimenti dichiarati, secondo alcuni caratteri giuridici ed econornici e classi di cornuni

Fallimenti did1i:Jrali per distretto di Corte di appello, secondo la qualità dei falli ti c l'iniziativa per la dichiarazione di faHimcr1to

Fallimenti dichia.mti per regione, secondo .l'altività ccono.mìca e la sede ddl'irn- pre::;a

Fallimenti dichiarati per regione, secondo rarni e dassi di attivjtà econon.lica Falli.menti dichiarati, per provincia c regione, secondo rarni '~ classi di attivitf1

economica

Fallimenti chiusi per distretto di Corte di appdlo, secondo il .modo di chiusura, il rito, il numero dei creditori ammessi e la durata della procedura

Fallimenti chiusi per regione, secondo il modo di chiusura c l'attività econorn.ica dei falli ti

Fallimenti chiusi per provincia e regione, secondo la qualità e l'attività economica dci falliti

Fa.IJ.imenti chiusi per regione, secondo il v::~lorc del passivo e dell'attivo e il valore dei crediti privilegiati

Falli.menti chiusi con cred.ili prÌ\'ÌI.egiati per r~:gione, secondo il modo di chiusHra e l'attività econo.mica dei falliti .

Fall.imcnti chiusi per concordato. secondo la percentuale. accettata dal creditori chirografari, per regione

Fallimenti chiusi per liquidazione <: ripartizione dell'attivo per regione . Fallimenti chiusi per regione, secondo i.l valore della perdita subita dai creditori

CAP. 5 - STAI'lSTlCA NOT.\RlLE

Atti notarili c convenzioni m essi conlt~nutc, per archivio notarile c distretto di Corte:' di appello

AHi c convenzioni, esclusi i protesti, secondo la sede dd notai, per regione Notizie particolari sulle convenzioni contenute negli atti notarili, per regione

CAP. 6 - DATI Rli\SSU.l>i:T.l\/1 PER DISTRETTO DI CmnE Ili APPELLO

Procedimenti, provvedimenti, protesti, fallimentì e attività notarile .

LITIGIOSITÀ

CAP. l - DATI PER IL C01lPLESSO DELLO STATO

Procedimenti di cognizione esauriti con sentenza definitiva, secondo l'istituto giu- ridico, l'oggetto, il motivo e l'esito della domanda .

Procedimenti di cognizione esauriti senza sentenza, secondo la qualità delle parti per categorie di istituti giuridici .

VI!

Tav. Pag.

50 44 51 44 52 45 53 47 54 J.l ~, :'iS 51 56 51 57 52 58 53 59 54 60 54 61 55 62 57 63 59

64 62

65 64 66 72 67 74 68 75 69 75 70 77

71 79 72 81 73 82

74 86

75 91 76 lJ l

(6)

v m !NDICB

Procedimenti di cognizione esnuriti con sentenza definitiva, secondo la qualità delle parti, l'istituto giuridico ed il valore della domanda dell'attore .

Procedimenti di cognizione esauriti senza sentt:nza, secondo l'istituto giuridico e i motivi di esaurimt!nto

Procedimenti di cognizione esauriti con sentenza definitiva, secondo l'Istituto giu·

ridico ed il valore della domanda

Procedimenti di cognizione esauriti con sen lenza definitiva, secondo l'istituto giuridico, il valore della domanda e la durata del procedimento .

CAP. 2 -- DAn PF.n mslRETTr Dl CoRTE DJ \PPHI.Lo

Procedimenti di cognizione esauriti con sentenza definitiva, secondo !'istituto gìu·

ridico, il grado del giudizio e l'esito della domanda .

Procedimenti di cognizione esauriti con sentenza definitiva, secondo categorie di isthuti giuridici, valore dcib domanda e la durata rnedia .

PARTE

III

MATERIA PENALE

STATISTICA PROCESSUALE j>ENALE

Cw. 1 ···- PROCEDIME.:-.iTI

Movìrnento dei procedimenti in cornplcsso

Movin1ento dei procedimenti negli Uffici con ;:,ede nei capoluoghi dei distretti di Corte di appello

Corte di Cassazione • Movimento dei procedimenti ordinari scwndo i distretti nei quali furono emessi i provn'>dimenti impugnati

Corte di Cassazione · Movimento dei procedimenti speciali secondo ì distretU nei quali furono emessi i provvedimenti impug.nati

Corte di Cassazione - ProcedirneHti esanriti secondo il provvedirncnlo emesso

Liberazioni condizionali Estradizioni

Grazie concesse

CAP. 2 ... P1WV\'ISDL\1ENTI

STATISTICA DELLA CRl.MJNALITì\

CAP. 1 - REATI

Delitti denunciati c accertati per i quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale, per provincie e regioni .

Denuncie di delitti classificati secondo la prima fonte informativa .

Delitti demmciati e accertati per i quali è stata iniziata l'azione penale. Delitti commessi isolatamente o in concorso con altri delitti ,

Tav. Pag.

77 112 78 126 79 128 80 132

81 144 82 150

83 16.5 84 166 85 168 86 .168 87 169

88 170 89 170 90 171

91 172 92 191 93 192

INDICE

C\P. 2 -- GHJ[}ICATJ

Imputati giudkati secondo il delitto c il provvedimento

Prosciolti o assolti di età superiore agli anni 18, secondo il motivo di proscìogH- mento e il delìtto, per distretto dì Corte eH appello .

Condannati secondo il delitto, l'età e il sesso

Condarumti secondo la provincia e Ja regione in. cui il dclirto fu conlmt~sso, l'età e il sesso .

Con.dannati secondo i! delitto. !'età c il sesso (classificazione abbreviata dei delitti) Condannati secondo alcuni delitti, la n~gione in cui fnrono commessi c l'età . Condannati. secondo il delitto, la pena inl'litta c la regione del commesso delitto Condannati secondo la regione del commesso delitto,. lo stato civile, l'età c il sesso Condannati secondo il delitto c il conmne del commesso delìtto

Condannati secondo il delitto, il sesso, lo stato civile e la regione. del comlllesso delitto

Condannati secondo il delitto, l'istruzione, il sesso e la regione del com1nesso delitto Condarulati st:'eondo il de.litto, la condizione professionale, la professione ~~ ìi sesso Conrhlnnati S{'Condo H delitto, i precedenti penali, la rccid.ività e

n

sesso

Condann:rti senza precedenti penali, secondo il delitto, l'età ç il sesso .

CRJJ\liNALITÀ MlNORlLE

Movi.rncnto dei procedinwnti

Minorenni dt:nund<lti secondo il deUtto e il dbtretto di Cork dJ appello in cui il deJi tto fu COJTlll1CSSO .

Minorenni giudicati secondo Ja regiont' di nascita, la e il delitto

del comn.1.esso delitto Minorenni giudicati secondo il luogo del dclìf:lo, il dcli!to, il sesso e la

del provvedimento .

. Minorenni giudicati secondo la provincia e la regione del cornmesso delitto, l'eHr, il sesso c la specie del provvedimento

Mino.nmni. giudicati secondo il delitto, l'età, il s·esso e la specie del provvedimento Minorenni non. imputabili perchè di. età inferiore ai 14 anni, secondo il delitto,

l'età e il sesso .

Minorenni condanna t i secondo il delìtto, l'istruzione c il sesso

Minorenni condannati secondo il delitto, la condizione professionale e il sesso . Minorenni condannati secondo .i.l delitto, i precedenti penali, Ia recidività e il sesso .Minorenni condannati seçondo il delitto t: la pena inflitta .

JSTITIJTI DI PHEVENZIONE E lll PENA

CAP. l - DEIE~UTl INTERNATI E RICOVERATI

Movimento e motivi dell'entrata e dcll'usdta secondo il sesso Entrati dallo stato di libertà .

ne

Tav. Pag.

94 194 95 195 96 204 97 210 98 214 99 216 100 219 lO l 227 102 233 10.3 234 104 242

105 250 Hl6 254 107 2S5

109 25'7 110 258 111 259

ll2 261 ll3 265

114 269 115 270 116 271 117 272 1.18 27:1

119 274 120 278

(7)

x INDICE

Entrati dallo stato di libertà secondo la regione regione di nascita e la regione di residenza Entrati dallo stato di libertà secondo la regione

regione di nascita e il reato .

in cui in cui

il reato fu commesso, la il reato fu commesso, la Entrati dallo stato di libertà secondo la regione in cui il reato fu commessr>, l'età,

il sesso e alcuni gruppi eli delitti .

Entrati dallo stato di libertà secondo la regione in cui il reato fu commesso, Io stato civile, l'istruzione, il sesso e alcuni gruppi di delitti .

Condannati secondo la pena inflitta, la detenzione preventiva c il rcdto .

Condannati alla n~clusione o all'arresto in conversione della pena pecuniaria, se- condo la pena inflitta, l'occupazione c il reato .

Condannati al solo arresto secondo la pena inflitta, l'età c la contravvenzione Presenti al 31 dicembre secondo la posizione giu:·idica .

CAr. 2 - H.EGIME m DFTE~zroxt: • Gnmrci nr soRV!'Gl.IA:'JZ,\ -

CoNsiGLl m PATRONxro

Giornate di presenza, istruzione, disciplina, condizioni igicTJico-.~anitarie e capienza degli slabilirnenti

Principali attività dei Giudic.i di sorve.g!ianza Principali attività dci Consigli di Patronato

Cw. 3 - MINORENNI nr:n:Ntrl [, lNH'l1NATI E IUCOVERi\TI NEGLJ J STlTPT! Pl!R c\liNORJ

Movimento e motivi dell'entrata c dell'uscita

Giornate di presenza, istruzione. disc~iplina e condizioni igienico-sanitarie Ricoverati nelle Case di rieducazìone e negli !stilu!.i di osservazione secondo alcuni

G\rattcri

APPENDICE

Dm. !l TI DENU;>:JCJA'll Au:Alr10!1lTÀ G.tLDIZlAIU.~ DALLE FORZE DELL "OiWH\E

Delitti denunciati nll'.AutoritiJ Giudiziaria dalla Pubblica Sicun:zza <: dai Carabinieri Fatti delittuosi, delitti che li integrano e persone, denunciati all'Autorità Giudiziaria

dalla Pubblica Sicurezza e dai Carabinieri, per mese e per regione

Fatti delittuosi, delitti che li integrano e persone, denunciati all'Autorità GiudizLI- ria dalla Pubblica Sicurezza c dai Carabinieri, per prSvincia

Delitti denunciati all'Autorità Giudiziar.ia da.lla Puhblic<t Sicurezza c dai Carabi·

nieri, per n:gione

Organi della giustizia civile . Organi della giustizia penale

GRAFICI

Sedi di Tribunale per distretto di Corte di appello Sedi di Prctura per distretto di Corte di appello Procedimenti civili. di cognizione .

Protesti e fallimenti

Atti notarili e convenzioni di particolare interesse

Tav.

121 122 123 124 .!2S 126 127 128

129

no

131

132 133

.134

us

136 1"'"7 :H

138 Pag.

292 294

::w o

.)01 302 303 304 305

310 3l3

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:H4 .314 3l"i

-~l')

32P 32!

<"P

... u .... J

Pag.

XII XIII XXVIII 1 6 6 7

JNDICE

Procedimenti ciYili di cognizione sopravvenuti, per distretto di Corte di appello Anno 1968 ,

Provvedimenti in mat(Ti:l civile - Anuo .1968 . Protesti c fallimenti chiusi per regione - Anno 1968 Convenzioni notarili, per regione - Anno 1968 .

Procedimenti civiJl eli cognizione t~sauriti con senknza ddinitiva, secondo la ma- teria delle conlrover;,ic e l'esito della clornanda dell'attcH·e . l\nno 1968 . Procedimenti civili di cognizione esauriti con scnknza definitiva, secondo la ma·

tcria delle controversie, per dis1rett.o di Corte di appello · Anno 1968 . Delitti denunciati c ac·ccrr.ati per i quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione

penale, per Regione . Ann.o .1968 .

CondannaLi secondo il delitto, l'età e il sesso - Anno 1968 .

Condannati secondo il dditlo e h rct~ione in cui fu cmnmesso Anno 1968 lrnputati giudicali scxundo il delitto e l't~sito del giudizio - Anno 1968 .

Condannati secondo l'eti1, lo stato civile, l'ntliv.itil economica, il delitto c il sesso - An11o l96S .

Minurcnni giudic;d i sccurH.to il delitto e hl re~~ ione in cui tu COITlmcssu - Anno 1968 Minorenni giudicati A.rn1o J968 .

.F.ntr::Jti daLlo sla1o eli l.ihcrtit c lhCÌti in lìhcrti1 · Anno 1968

Entr;Hi dallo stato dì liberti1 secundo l'clit e lo stato ciYi.lc (imputati, condannrtti.

sottoposti a rni.~urc di .':icnrezz:J) · Anno 1968

Detenuti, intcma1i r.icovcrati pre~enti al :~.l diccmbn: 1968 .

Xl

Pag.

28 29 78 79 126 127 190 218 21() 250 251 258 25') .30·1 304 30S

(8)

l

APPELLO

ORGANI DELLA GIUSTIZIA CIVILE

TRIBUNALE

CORTE DI CASSAZIONE

l

CORTE DI APPELLO

l

APPELLO

l

i

l l l l

l

l

l l

COGNIZIONE DIRETTA

l

GRADO 1° GRADO

PRETURA

l

APPELLO

'

L _____________________ J

l

ISTITVTO CENTRALE 01 STATISTICA

UFFICIO DI

CONCILIAZIONE

RICORSO PER CASSAZIONE

l l l l l l l l l 1--- -- - -- - -J

- - -- - APPELLO

(9)
(10)
(11)

PROCURA GENERALE

:

ORGANI DELLA GIUSTIZIA PENALE

CORTE

DI 4-- -- - - ···-- CASSAZIONE

l

l l

i

CORTE DI ASSISI CORTE

~ APPELLO

f+

DI APPELLO DI

[sEZIONE ISTRUTTORIA[

_ , ____ __ _ w

ISTRUZIONE:

Il

APPELLO -

' l

:

L------···· .. ~---- -

-

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-- -- -

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_j l

1

PROCURA DELLA

-·----··--

- - ..

DI ASSISE CORTE

'

l'GRADO

TR IB G~A l

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---

[UFFICIO DI ISTRUZIONEÌ_ l

--- ISTRUZIONE:

I l

APPELLO l

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~,.-:>?_

---____

.,.

PRETURA

.

--··---

...

ISTRUZIONE:

Appello da sentenze istruttone

Sentenze di rinvio a giudizio del giudice istruttore e della sez.ione istruttoria . Avocazione di procedimeni.i da par·\e della procura gsnerale

Richieste di decreti di citazione a giudizio dei pubblico ministero avanti al tribunale o alla Corte di assise e richieste di procedimento al pretore Richieste di istru;::one fonntde (al giudice ifAruttore o alla sezi(H1e istruttoria) o sommaria (al pr·etore)

Appello da sentenze emesse a dibattimento

~-------···-- r~?icorso per cassazione av~·Brso sentonze appellate

PR EME SSA

L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA IN ITALIA

A - OnGANI

La giustizia è arnrmmstrata dai seguenti organi: ufficio di conciliazione; p re tura; tribuna- le e corte di assise; corte di appello e corte di ::tssise eh ::tppello; corte di cassazione; ufficio del pubblico ministero.

l. UFFICIO DI coNCILIAZW">:E - rn ogni Comune ha sede un ufficio di conciliazione. Il giudice conciliatore (giudice singolo) ha competenza solo in materia civile per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 50.000 lire (L. 25 luglio 1966, n. 571), quando dalla legge non siano attribuite alla competenza di altro giudice, e per le cause di sfratto per finita locazione o relative a contratti di locnionc eli immobili di valore non superiore a 25.000 lire.

In tutte le cause, il cui valore non superi le 20.000 lire, il conciliatore può decidere se- condo equità (art. 113 c.p.c.). Il conciliatore svolge la sua attività anche in sede conciliativa, oltre che contenziosa.

2. PRETUllA - La pretura ha sede in ogni capoluogo di mandamcnto, che comprende, di solito, un gruppo d.i Comuni. Il preìore (giudice singolo) provvede direttamente all'istruttoria della e<tusa ed al giudizio. Jn a.lcune sedi più importanti (Rorna, Napoli, Milano, ccc.) la pre·

tura è articolata in più. sezioni.

Il pretore è corn.petente in m~ttcria civile e penale:

a) per la materia. civile, in primo grado, per le cause eli valore non superiore a 750.000 lire (L. 25 luglio 1966, n. 571), in quanto non siano di competenza del conciliatore e, qualun- que ne sia il valore, per le azioni possessorìe, pcr le denuncie di nuova opera c eli danno te- muto, per i provvedimenti di urgenza, per le cause relative ad apposizione di termini e osser- vanza delle distanze, per le cause di sfratto per finita mezzadria e affitto a coltivatore diretto, per quelle per finita locazione, non di competenza del conciliatore, per quelle relative alle tni·

sure e modalità eli uso dei servizi del condominio eli case, ecc. Il pretore ha, inoltre, numerose attribuzioni di carattere non giurisdizionale, fra le quali quella eli sorveglianza sulla tutela dei minorenni e degli incapaci (giudice tutelare). In secondo grado, è giudice eli appello rispetto al giudice conciliatore;

b) per fu materia penale, è giudice di prirno grado per i reati per i quali la .legge sta- bilisce una pena detentiva (reclusione o arresto) non superiore nel massimo a tre anni, ovvero una pena pecuniaria (multa o ammenda), qualunque ne sia .l'ammontare, sola o congiunta al- la predetta pena detentiva.

I procedimenti decisori davanti al pretore sono preceduti da una istruttoria, che è sem- pre sommaria.

3. TiUllUNALE - Ha sede in ogni capoluogo di circondario, che comprende più manda-

menti; è organo collegiale, costituito da un magistrato di appello (presidente) c due magistra- ti di tribunale (giudici). E' articolalo, di regola, in sezioni (civili e penali) .

Il tribunale ha competenza in materia civile e penale:

a) per la materia civile, in primo grado, per tutte le cause che non rientrano nella com- petenza del pretore o del conciliatore; per le cause inerenti alle imposte e tasse, per quelle relative allo stato, alla capacità delle persone, alle adozioni ordinarie e per alcuni casi in materia eli contenzioso elettorale amministrativo in applicazione della legge 23-12-1966, n. 1147.

In secondo grado è organo di appello de !le sentenze pronunciate in primo grado dal pretore; b) per la materia penale, è competente, in primo grado, per le cause non cii compe-

(12)

XIV PREMESSA

tenza del pretore e della corte di assise e, in secondo grado, per l'esame delle impugnazioni contro le sentenze del pretore soggette ad appello (cioè quelle relative a delitti o contrav- venzioni punibili con pena detentiva o con pena pecuniaria non ammessa ad ohlazione).

Una sezione speciale del tribunale costituisce la corte di assise, a cui è attribuita una specifica competenza per i reati più gravi e precisamente per quelli di cui all'art. 29 c.p.p.

E' composta da un magistrato dì appello (presidente), da un magistrato tribunale e da sei giudici popolarì.

Presso ogni tribunale è costituito un ufficio dì istruzione, i cui componenti sono incari- cati delia istruzione dei procedimenti penali di competenza sia del tribuna!<: che della corte di. assise.

Circa i reati di competenza della corte di assise, è da ricordare d.le il giudice istruttore presso il tribunale è anche giudice dei risu!tuti deil'istiuttoria per I reati di competenz:t della corte di assise, su requisitoria del procuratore della Repubblica. Il giudice istruttore giudica delle sentenze istmttode di proscioglimcnto prm1unciatc dal pretore ed {~ competente ad emet- tere, su richiesta del pubblico ministero, H decreto di impromovibilità dell'azione penale.

In ogni capoluogo d.i distretto di corte dì appello è infine costituito un tribunale per i minorenni con competenza specifica. Esso funziona comù organo collegiale (di cui fa par1e un membro onorario scelto .fra gli esperti .in psicologia t~ psichiatria) ~c~d ha competenza per tutti i reati commessi da minori degli anni 18 che, secondo le leggi vigenti, siano di compe·

tenza dell'autorità giudiziaria. Inoltre, in tnatt~ria civile, ha competenza esclusiva nell'adozione di minorenni CL. 5-6-1967 n. 431).

4. CoRTE DI APPELLO - Ha sede in ogni capoluogo di distretto, che conlprcnde piì.t circcm-

dari; è organo coìlegialc, composto da un rnagistrato di cassazione, che Io presiede. c da quattro consiglieri di. appello in funzione di giudici; si artko!a in sezioni civili e JX~nali.

In .linea di massima, ha competenza in nuJteria civile e penale negli appelli avverso le sen- tenze del tribunale, pronunciate per delitti o contravvenzioni, per i quali la legge sancisce una pena detentiva o una pena pecuniaria non ammessa ad oblazionc. Però ha anche competenza diretta in alcune materie, quali riconoscimento di sentenze straniere, riabilitazioni, ecc.

La competenza per territorio, in ordine alle materie di competenza diretta, è prevista dì volta in volta dalla legge (ad es. per il riconoscimento di sentenze straniere).

In ogni corte di appello è costituita una sezione speciale per i minorenni, che giudica in secondo grado sui reati commessi dai minori degli anni 18. Un'altra sezione speciale funziona da corte di assise tli appello e giudica sugli appelli avverso le sentenze della corte di assise;

è composta da un magistmt.o di cassazione, che la presiede, da un magistrato di appello e da sei giudici pupolm·ì.

Presso Ia corte di appeUo è infine costituita la sezione istrultoria .. che gilHliC~l con un pre·

sidente e dut~ consiglìeri ed è competente a COllosccre gli appelli presentati avver~o k se?·

tenze dì proscioglimento dei giudici istruttori. Essa in p.rimo grado può condurre ì'J.stnttiOr.la penale neì casi in cui questa le sia stata rimessa dal procuratore generale ed ha anche una cornpeteim:ì sua specifica deliberativa (ad es. per l'estradizione).

5. ConTE m CASSAZJO;>;H - E' organo co1leghlle, ha sede in Rorna ed è unico per tutta l'lta·

l.ia. Funziona a sezioni semplici con un prt:sldente e 6 magistrati di cassazione ed a sezioni unite con un presidente e 14 magistrati di cassazione. Ha competenza in materia civile e pe- nale c giudica, in generale, sui ricorsi avverso sentenze pronunéiatc in grado di appello ovve- ro sentenze inappellabili emesse i.n prinw grado.

La corte dì cassazione, come org:1no supn~rno della giustizia, assicura ì'esatta osservanza e la tmifonue il1terpretazione della .legge, l'tmitLt del diritto oggettivo nazionale, H rìspctto dei limiti delle diverse giurisdizioni c regola i conflitti di competenza e di giurisdizione.

Le sentenze della corte di cassazlone non sono soggette ad alcun gravame.

6. UFFICIO !>EL I'U!1BLICO !VUNlsTmo - Presso !e corti ed i tribunali è costituito l'uffi.cio del pubhlico ministero rappresentato, rispettivamente, dal procuratore generale e dal procuratore della Repubblica. Tale organo non esiste presso le preture, in quanto il pretore in materia penale, nel periodo istruttor.io e nella h1se ili esecuzione dci suoi. provvedimenti, partecipa contemporaneamente della qualità dì giudice e di pubblico ministero, mentre nel dibattimen- to esplica esclusivamente funzioni giurisdizionali ed il P.M. è rappresentato da tm altro organo (di regola un avvocato incaricato per ogni singola udienza o dibattimento).

Il procuratore della Repubblica è capo della polizia ,giudiziaria del circondarìo e quindi può procedere ad atti di polizia giudiziaria; in ogni caso, ricevuta la notizia del reato, ove que·

sta sia fondata, promuove l'azione penale, altrimenti richiede al giudice istruttore presso il

PREMESSA xv

tribunale decreto di i.mpromovibilità dell'azione penale (salvo contrario avviso del giudice stes- so). In materia civile, il procuratore esercita l'azione civile o interviene in causa nei casi sta- biliti dalla legge (ad es. cause matrimoniali, cause riguardanO lo stato o la ca!XIcità delle persone, ecc.).

Il procuratore generale ddia Repubblica è capo della polizia giudiziaria dd distretto e normalm.entc svolge, in grado di appello, l'attivitfl spettante in primo grado al pron1ra.tonò della Repubblica.

B ··- OmHNA:MJìN'ro PROCBSSG:\Lr::

L AniVlTÀ PJ!Ol.TiSSUALE CIVILE --- li procedimento civJJe italiano, n.el quale l.'autonornia del·

Ie parti privatt~ si concilia armonicamente: con i poteri d~:e'l giudice, assmne tn: figure fonda·

mentali cbe sono in larga parte indipç:udenti l'una daU'altra: il procct.lìmcnto di cogniz.ionc, H procedimento di t•secuzlone ed H proced:irnento i.'autclan:.

a) Il procedimento di serv<' e.ssenzialrnente ad ;;lcC<'I.tare se la situazione sot·

toposta al giudice sia o no all'interesse pubblic(); esso ;>i svolge dinanzi al concilia-·

tore, al pretore c, in maniera prevalente, davanti al tribunale. E' per tale n1oth:o che la t.;:,:t·

ge detta la maggior parte delle sue in riferimento a tt.1le uJtirno giudizio, distingumJd(~.

lo in tre fasi: l'introduzione della causa, l'istruzione, la decisione.

L> causa si introduce con la domanda, che deve essere proposta con lu citazione. Qu;;:sta c u.n atto del soggetto (l'attore) che ha assunto l'iniziativa processua!e; attraverso tale atto si specificano le cose oggetto della domanda stessa, si espongono le ragioni dt.e la motivano ç sì i.nvHa. 1'<\ltra parte {il convenuto) a costituirsi.

La notificazione della òtazion~: determina la litisperuìenza.

La costitnzione delle P<lrti in giudizio m:viene mediante il deposito in c;:;ncellc.ria d~:·g!i atli e dci documenti indkati dalle leggi.

ll con\·.:·nuto, C:051Huendosi, propone Ia sua dift~sa e le evc:nttwli dornar~~:!e rkonver11ionalì.

Interviene a questo punto la designazione dd istruttore, ii quale (:; investito d.;H'istru·- z.ìone e ddla rd.azione ~\l. c:olìegio nt:l mornento ì.n çuì rin1ette: la causa nllo stessu.

_ Nel sisle1na vigentt~ vi ~) infatti. una difì'erenziazlone tra fase istruttoria ,., tase dedsoria, m quanto mentre l'istruttoria è affidata ad un solo giudice, .la dé:cisiom' è affidata a pii:1 per- sone riunite (collegio).

. Il collegio può Ull.l ~,t~r,t,mza definitiva quando d.'cidc tuìto il meriìo; L!Ha (lf·

dmauza quando sospende la dec1stom· su tll!ia la causa; una sent\'UZa (e < cmtempo1

neamente una separata ordinanza con ì provvedimenti oppor!.uni per l'uHeriore istruzione) quando decide una parte della causa.

b) Il procedimento dì esecuzione tende a!la real.izza::d.t.me forzata deH':intere>,,c di cui è certa la tutela ed è dominato dallo scopo di attuare, nd rninot tempo e nella massin1a .m.isura possibile, le pretese la cui conformità aH'iJHere~se pubblico è · .garanlìta da! ti.tolo esecutivo.

, c) Ilt.n'ocedin~ento cau_telare tende ad otknere dal gìudkx~ nna misura, la quale possa nss1cnrare 1l mantcnunento d1 uno stato di fatto t~ cti diritto in attesa d~c:ll'accertmnento e della realizz~t;done.

'!'ate

J?rocedime~1to è disciplinato nel capo III, tito.to I del Libro lV c.p.c., riguar·

dante 1 proced1mcnt1 :mmman che hanno caratteristiche di brevità in confronto al processo or·

dinario e sorw previsti in particolari situazioni dinanzi a speciali posizioni delle parti, a causa di ragioni var.ie (carattere indisponibile degli interessi; necessità di formalità particolari; non uiHitù di una cognizione completa).

Oltre alle tre fondanwntali forme di cui è detto sopra, occorre poi considerarne una quar·

ta in certo senso div(:rsa e disti.nta comprendente i procedimenti speciali disciplinati nel libro IV del c.p.c., e il procedimento di ingitt.'1Zione ed il procedimento per convalida dì sfratto dci quali è detto sopra, i procedimenti in materia eli famiglia e di stato cleìle persone, ecc.

_ . Cont,ro i provvedimet:tì giurisdizionali sono ammesse, nell'ordinamento vigente, speciali form.:: d1 controllo, che st. sos1anzwno nelle impugnazioni. Di queste il mezzo più generali'! è l'appello, che rappresenta un secondo giudizio c che, come si è già accennato, viene proposto, avverso le sentenze del concl!ìatore, del pretore e del tribunale, rispettivamente al pretore, al tribunale e alla corte di appello.

(13)

XVI PREMESSA

Altro mezzo cii impugnazione è H ricorso per cas~;uzione: al vertice dell'organizzazione giu- tiiziaria, anche nel giudizio civile, è I~t corte di cassazione, che interviene però con poteri li·

mitati per controllare unicamente gli errori eventualmente verificat.isi ne.ll'attiv.itil processua- le e quelli commessi nelle valutazioni di diritto.

2. ATTIVITÀ PROCESSUA!.E PENAUl · - Figure principali sono: il giudizio dirctt.issìmo, il giudi·

zio per decreto,

n

giudizio ordinario.

a) Gùuiiz.io direttissimo -- Quando una persona è stata arrestata in flagranza dì un reato di competenza deHa pretura o del tribunale, il magistrato competente, se ritiene di do- ver procedere c se .non sono necessarie speciali indagini, pu<':l farla condurre in 5tato di arre- sto, dopo nn sommario interrogatorio, davanti alla pretura o al tribunale, entro ì.l quinto giorno dall'arresto. Se non è possibile provvedere i.n tal n:wdo, il pn:~tore o .il procuratore della Repubblica procede con le form.e ordinarie. Se sì tratta di reato di competenza delta corte di assise, si può procedere a giudizio direttissimo soltanto nel caso che .la corte sì tro- vi com·ocata in sessione ovvero se debba essere convocata entro 5 giorni da quello dell'ar- resto.

h) Giudizio per decreto - Il pretore rhe, nei. procedirne.nt.i per reati perseguibìli d'uffi cio. ritenga di dover infliggere soltanto b multa o Lmmwnda. può pronunciare la condanna con decreto senza proc.~dere al dibattirncnto.

Contro i.l decreto penaJe dì condanna può t).•;sere prop(>Sta opposizione; se l'oppo1wnte non sì presenta al dibatthnent:o, senza giustificare un legittirno ìmpedimenw, il pretore promlrJCi:;

sentenza con Ja quale ordina l'esecuzì.one del decrt~to; se inwce si prt>senta, il decrr~to è re·

vocato e il pretore procede con le nonnali forme.

e) Giudizio ordìnarìo - L'azione penale, al di fumi dei cas.i sopra acc,ennatì, dt~vc essere condotta dal giudice istruttore presso il tribuna1e (rito formale) o dallo stes;;o procuratore della Repubblica (rito sommario), a seconda della complessità o meno delle indagini.

A chiusura dell'istruttoria sommaria, il procuratore della Repubblica, ove ritenga che l'im- pulaio debba essere prosciolto, chiede al giudice istruttore di pronunciare la relativa st.~ntcn.

z:.1; altrhnenti tichiede al presidente del tribunale di emettere decreto di citazione a giudizio.

Nei procedimenti a carico dei minori provvede il procuratore della Repubblica presso ii tribunale dei minorenni, il quale promuove l'azione penale e svolge le funzioni istruttorie col rito sommario.

Il giudice istruttore, a chiusura dell'istruttoria, cme!te scntenzn tii proscioglirne.nto dd·

l'imputato o di rinvio a giudizio dello stesso davanti al prt~tore (nel tcaso che vi sia degrmla·

rnento di competenza, aliriruenLi il pretore ìstruìsçe con rito somnmrìo .i procedirnenli di. sua cognizione), al tribunale o alla corte di assise.

Jl procuratore generale può rimettere alla sez.ìone istruttoria le islrmdonl pe:r delitti di compctemr.a della corte di assise t~ del trihtnmk c, in t<l1 caso, svolge le rdatìve rcquisitorìe.

n

giudizio si svolge. in puhbl.ico dibattiwcnlo, presso ì singoli uffici giudiziari, secondo la competenza.

C-·· CHH:>ANlZZAZlONE D.EGLl lSTrrtiTI DI PREVJ?-NZIONE E DJ PENA

Gli istituti di prevenzione c di pena si distinguono in: stahilimcnti di custodia preven·

tiva; stabilimenti di pena ordinati e speciali; slabil.irnenti per misure amministrative di si·

çurezza detentive; istituti per minori.

l. STA!l!LIMENTJ fll CUSTODIA l'lUNI.iXJ'lV:\ _,_ Si dist.ìnguono in:

a) Carceri giudiziarie centrali, istituite in ogni capoluogo di tribunale, e succursali isti- tuite nello stesso capoluogo di trìbuna.le o in altro Comune del circondario.

b) Cm·cerì giudiziarie marulame11tulì, istituite normalmente nel Comune sede della pre- tura.

Negli stabilimenti di custodia preventiva sono ristretti, di regola, gli imputati in stato dì carcerazione preventiva, i detenuti a disposizione dell'autorità di P.S. o di altra autorità diversa da quella giudiziaria ordinaria e, infine, i detenuti di transito o di passaggio.

PREMESSA XVII

Eccezionalmente, alle carceri giudiziarie centrali possono essere assegnati i condannati al·

la reclusione per un tempo non superiore a due anni, nonchè i condmmatì aUa pena ddl'ar·

resto; alle carceri giudìziarie mandamentali possono essere assegnati i condannati a pena de·

tcntiva (reclusione o arresto) non superiore a 6 mesi.

I detenuti sottoposti a procedimento penale devono essere tenuti separati dai condannati.

Gli imputati dello stesso reato devono essere hmuti separati fra loro, se l'autodtà ziarìa abbia così ordinato; in mancanza di tale ordine, la separazione deve e~sere disposta dal direttore deHo stabilirncnto, sempre che lo consentano le esigenze dello stabilimento stesso.

Alle carceri giudiziark non possono essere assegnati i condannati che siano stati did.I.ia- rati delinquenti abituali, professionali o per tendenza e i contravventori abituali o sionali.

2. STARILI1\mN'n bl PD\A - Si disting1wno in:

a) Stabilimetlti di pena ordinari, con"ispondcnti ai tre tipi di pena detentiva prt~visti

dal codice penale, c ci.oè ergastoli, case di reclusione e case dì arresto (che possorw esscrf·

costituite da sçzioni speciali delle ca.<;e di reclusione).

b) Stabilimenti dì pena speciali, ordinati in relazione ai precedenti dei o .. mdannato, al- l'età, al sesso ed alle condizioni fisiche e psichkhe dei detenuti, e dot\ stabilirnenti per de linquenti abituali, prof<::ssionali e per tendenza e pe1· i contmvventm.i. abiluaH e professionali;

stabilimenti per minorati fisici e psichici (cioè per condannati a pena d.ì.mlnuita per infen:nità psichica o per sordomutismo o per cronica intossicazione da alcool. o da sostanz.e

centi, per gli ubriachi abituali e per le persone dedite all'uso di sostanze stupefaet•ntl); sta·

bilimenti per i minori di anni 18, il cui trattamento è diretto soprattutlo alla ricdlJC.m:io:ne morale; stabilimenti a criteri: disciplinari (case di punizione e di rigore), sanitari

giudiziari), lavoratori (case di lavoro all'aperto), nonchè, in considerazione del progressivo

riadaHanH~nto dd condannato alla vita sociale, stabilimenti di riadattamento sociale, ove sono trasferiti i conda.nnatì a pena detentiva per un periodo superiore a 5 anni, i quali si trovino ndle condizi.oni. previste dall'art. 277 del regolamento carcerario.

La sped~tlìzzazione~ degli stabilimenti vi~:·ne integrata daJla ripartizione dei cond:.mnaiì, Iwll'ambito dello stesso stahìlirnento o de.Ua stessa sezione di esso, in gmppi affirri, in H!Od<l

da a:>skurare l'omogeneità f:iska e morale di ciascun gruppo allo seopo principale dell::A rie·

ducm:iorw dei singoli detenut.i.

Le donne scontano la pena dt~t,;ntiva in stahilil:nenti distinti da quelli destinati agH uo·

mini; le donne di fndlì costumi sono sepan.'lte dalle altre.

3. STAlliLIMHNTI I'ER rvUSUR!i Al\.IMJNlSTRA1TVH Jll SICGRBZZA llll'I'Il.NTlVR --- Le m.isure di sicu- rezza costituìscono mezzi di prevenzione individuale della delinquenza. stx:ondo la

dettata dal codice pennle.

I relativi stabilimenti sono ordinnti in n1pporto alle div~~rs0 categorie di persone sodal mente pericolose e precisamente:

a) Colonie agricole e case di lavoro: sono due organizzazioni penitenz.iark di un'unica rnisura di sienrt~zza, destinate a red.ìmere çon il lavoro i delinquenti sani e maggiori degli anni 18, i qualì vengono assegnati all'tUla o all'altra organizzazione dal giudice di sorveglian·

zu, in considerazione dcllt1 Iom attitudini e contiizioni, delle precedenti occupazioni e dd- l'ambiente in cui dovranno to:rnan~ a vivt're. Vi sono assegnati: coloro che sono stati dichia- rati delinquenti abituali, professionali o per tendenza; coloro che, essendo stati dichiarati delinquenti abituali, protessionali o per tendenza e non essendo più sottoposti a misura di si·

curezza, commettono un nuovo delitto, non colposo, che sia nuova manifestazione dell'abitua- lità, delìa profcssionalitlil o della tendenza a delinquere; le persone condannate o prosciolte, nei casi i.ndicati espressmnente nella legge {artt. 223 e 226 c.p.).

b) ,\ifanicomi giudiziari: vi sono sempre assegnati, ove trattisi di delitti dolosi. pnnibilì con la reclusione per un periodo supt:riore a due anni, gli imputati prosciolti per inft:rmità psichica, ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero P'•~r sordomutismo.

c) Case di cura e di custodia: vi sono assegnati i condannati, per delitto non colposo, a una pena diminuita per ragione di infermità psichiea o di cronica intossicazione da alcool o da ;;osl:anze stupefacenti, ovvero per ragione di sordomutismo.

(14)

XVIII PREMESSA

Per questi stabilimenti è da rilevare che, in conformità al principio generale dell'art. 211 c.p., il ricovero in essi viene eseguito dopo che la pena inflitta sia stata scontata o t'stinta, sal- vo che le condizi.oni dell'infermità siano tali da non consentire la immediata eS('cuzione della pena: in tal caso, il giudice può disporre che il ricovero venga eseguito prirna che sia iniziata o abbia termine l'esecuzione della pena.

d) Sanatori gizulìziarì: vi sono assegnati gli intel1lati affetti da tubercolosi o JH edisposti a tale malattia.

e) Case di rigore: vi sono tn:tsft:dti, con provvcdirnento del giudict~ d.i internati nelle case di lavoro t' nelle colonie agrìeolc, che siano ostinatmnentc di.ne c al1a disciplina.

4. IsTITUTI PER •,rJNOt:l - Si distingur,no in: istitutì di riedt.lCilZi.om::;

maiori giudiziari; rìfurmét!ol'Ì speciali.

a) Istituti di rieducazione: per J'ese..:·uzìone di .Pl'OiiVl'dimelltl dw r:mtorit~1 b chi:unaia ad adottare nell'a.mbito delia competenza amministrativa dd tribunale per i mmo·

rennì, in ordine ::ti m.ìnori di irregolare condotta o di determinai~) can;.Uere, c.he nun l«aHlO perù commesso fatti prevcdutl dalla legge com~; reat.i, sono istituiti ( 1:\-7-1956, n. 888) i s,~gucnti .istituti e servizi rìeducatìvi: istituti dì osservazione; case dì c i:,ii!c:i rncdici psico-pcdagogìci; gabinetti rnedico-psko-pedngogici; uffici di servizio M.Jciak: focola.n di semi.-li.bertà e pens1mwti giovnnìli; scuole, laboratori c ricn:atori

b) Prigioni-scuola: per i provvediruenti <·messi dall'autorità gindìzim·ìa neJJ.'ambìto d1c:Ha sua competenza penak:, sono previsti: un'apposl!a St)zionc negli istituti di osservazione, de·

stìnata ad accogliere i minori in stato d! custodia preventiva; le ovc ven- gono assegnati i minori in espiazione di pena. Tali istituti hanno sostìtui!(J le carceri pei Hli-

norenni, destinate ad accogliere i minori giudicabili e quelli ìn espiazione di pi.cn.a.

c) Riformatori giudiziari: vi sono assegnati i minori nei casi previsti dal codice pe- nale. L'asscg11azionc è obbligatoria per i delitti commessi da minori degli anni 14, ovvew mag- giori di tale età ma minori degii anni 18, riconosciuti non imputabili e che siano punibill con la rcdusionc non inferiore a 3 anni. L'assegnazione stessa può invece essere ordinata dal dice quando il fatto sia preveduto dalla Jegge come delitto, ma non risdti fra

con k pene d.ianzi richiamate.

H provvedimento di asscgnazionc è altresì. o:)bligatorio qumulo il m;nore si:ì s1~.:!n con·

dannato per delitto dn,·ar\te l'esecuzione di uua misura di sì.c..trezza, a Jui applicala per difetto di imputabilità, nonchè~ per i nt.inori degli nnni 11:1 che professionali, abì.tual.i o peT tendenza.

d) Riformatori speciali: vi sono i mìnorì, per i quali la S\)f..'.J<:lic t~ presunta dalla. legge per la gravità dei reati commessi, e quelli che dunmtc il rkovc:ro lliè.l rì[ornmtorio ordinario si sono rivdati particolarmente pt,rko!O!'·'"

Al fine di una pil1 stretta lndl\'.iduazioue del trattamento, nei singoli stabilimenti :.::sistorK)

o possono essere istituite sezioni ~pedali dl colonie a1~t icole e di case di. la v oro dc:ìin.,

t~ eU ,r.,!editi quenti. abituali, professionali e per tendenza; sczionì speci<ìli di manicomiu

case dì cura c di custodia per i sordomuti, per ubriachi abJtuaH e per gli

all'uso di sostanze stupcfac.::nti; sezioni separate nei riformatori ordinari e speciali Jk't i mì, nori dc~gli anni l 4.

Iu tutti gli stabilimt·.nti, poi, vi sono sezioni separate per le donne.

AVVERTENZE ALLE TAVOLE

l - I dati riportati negli Annuari di stalistidw giudiziarie costituiscono il ri.sultato dd!e rilevazioni eseguite dagli organi preposti alle statistiche stesse nei periodi cui !e rilevazioni si riferis<:ono e cioè dal Ministero di Grazia e Gì.usti.zia per gli <Hmi dal 1862 al 187') e dal 1907 al 1935, dalla Direzione Generale della Statistica per gli anni dal l8l:l0 al 1906, dall'Istituto Centrak dì Statistica per gli anni dal 1.936 ìn poi.

Le rilt'vazioni concernenti le c~u·ceri ed i ri.fo.nnatori nel r~'.riodo dal 1862 al 1918 venne- ro eseguite dal Ministem deii'Intcrno.

2 - I dati vengono trasmessi dlmttarnente all'Ist.ituto C..:.ntrale dì Statistica pcl' mezzo di appositi mork~lli. distinti per ciascuna di ufficio giudiziario e pt:I· cbJsCL!ll ran1o dì stati- stica.

L'Istituto Centrale di Statistica provvede alla revisione, e.laborazione e pnhblk:azione del materiale. I principali dati riassuntivi sono riportati nel Bollettino mensìle di statistica e nelle altre pubblicazioni generali dell'Istituto.

Nel periodo postbellico tali modelli hanno formato oggetto di accurata revisione al linc di adeguare la materia rilevata alle finalità generali delle statistiche giudiziarie; Ja rcvlsione è stata effettuata, d'intesa col Ministero di Grazia e Giustizia, dall'apposita Commissione per le statistiche giudiziarie contemplata nel decreto di trasferimento all'Istituto C<?ntra.le dì Sta·

tistka di tale branca di rikvazionì.

Nd presr.mtt! volunw i:~ stato introdotto un nuovo critedo dì inquadrartwnto delb materia lrattatu, in .rt::.lazione alle di. nn a più .immediata utilizzazione de.t !.iati rìp11ttai 1.

In luogo ddle espressioni • giustìz!::t dvi!e ,,, «giustizia penale "• sono state usate quelle di " materia civile» t' di "materia penale,, dato che con esse viene designato quel corn·

plesso di rilevazi.oni che riguardano non soltanto l'attiv.i.tà degli organi della gi.11st.izia cmHe organi giudicanti, ma anche l'attività che gli stessi od altri organi pt~r assicurar<':

un ordinato funzionamento degli ist.itu!i giuridici nd quadro ddl'ordinan1enio giuridko dello Stato.

Nella materia civiJ.e sì sono fatte così. rientram le rilevazìoni com:~~rnenti l'amministra- zione della giustizia, raggn1ppate sotto la denomir1azione di "statistica proeessu::de civih: "•

quelie concernenti i protesti c k procedure concorsuali, quelle riguardanti l'attività dd notai e quelle riguardanti l'aspetto socìolog.ico deH'appHcaziom~ c della lute.la del diritto sotto la denominazione di "statistica ddla Jit.igiosilà "· Analogamente, nella materia penale, si sono

f~ltte rieut.rare k rilevazioni concernenti l'atlività ddla magistratura ordìnaria volta a repri., m\C're o prcwnin: l'attivìtit antisociale d.cì singoli, raggruppate sotto la denominazione di

« slatistìca processualc penale», c le rìkvazionì riguardanti l'aspdto sociologico del fenomeno c1imìnoso, ì1 quale prende in cousiderazionc non solo g.li individui condannati ma anche i fatti di cui gli individui si sono resi responsabili, considerando cioè la criminalità sia dal punto di vista subiettivo che dal punto di vista obi.cuivo.

L'espressione «statistica della criminalità» che fino ad ora è stata usata per designare le sole rilevazioni desunte dallo spoglio delle schede del casellario giudiziale, e quindi i soli individui condannati, viene così ad assumere il suo significato effettivo, quello cioè di un insicrne eli rilevazioni che riguardano la condotta antisociale degli individui, includendo un'ampia analisi dei delitti commessi fin dalla fase dell'accertamento dei delitti stessi, in modo da cogliere il fenomeno criminoso nelle sue manifestazioni.

3 - I dati relativi al vari anni riflettono l'attività dei vari organi nel quadro degli ordì·

munenti e dei codici e leggi vigenti negli anni cui Ic statistiche si riferiscono.

In particolare è da tener presente che con legge 25 luglio 1966, n. 571, è stato ulterior- mente aumentato il limite della competenza per valore dei conciliatori e dei pretori, rispettiva·

mente da 25.000 a 50.000 lire e da 250.000 a 750.000 lire.

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