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- Tribunale di Roma -

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Academic year: 2022

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- Tribunale di Roma -

***

Tabella di riferimento

per la liquidazione del danno da compromissione dell’integrità

psicofisica

***

- Anno 1998

1

-

Dr. Marco Rossetti

*

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Liquidazione del danno da inabilità temporanea

- Assoluta: £ 66.000 al giorno

- Relativa al 50%: £ 33.000 al giorno

Liquidazione del danno morale

Da 1/4 ad un 1/2 della somma liquidata a titolo di

risarcimento del danno biologico

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La tabella di riferimento 1998

Anche quest’anno i giudici delle sezioni V e VI del Tribunale di Roma, ovvero delle sezioni cui sono devoluti i giudizi in materia di responsabilità aquiliana, ritengono di dovere continuare ad usare, come parametro generale di riferimento per la liquidazione del danno alla persona, la tabella messa a punto nel 1996, ed annualmente aggiornata previo

adeguamento del valore base del punto di invalidità in base all’indice ISTAT del costo della vita.

Anche quest’anno, quindi, si è avuta una leggera crescita (pari all’1,0143%) della curva dei risarcimenti. E’ rimasta, invece, ovviamente invariata la curva del valore di punto, vale a dire la funzione algebrica rappresentativa della crescita del valore monetario del punto di invalidità in base al grado di invalidità permanente ed all’età del danneggiato.

La scelta di conservare inalterati sia la funzione di crescita del valore di punto, sia il valore stesso, e di procedere unicamente all’adeguamento di quest’ultimo in base all’indice ISTAT del costo della vita, si fonda su due motivi precisi: uno di carattere scientifico, l’altro di carattere pratico.

Sotto il profilo scientifico, si osserva come ogni tentativo di costruire un tabella fondata sul calcul au point per la liquidazione del danno alla persona non può oggi prescindere dalle più recenti acquisizioni scientifiche, ed in particolare dai risultati raggiunti dal gruppo di ricerca C.N.R. sul danno alla salute.

Questo gruppo di ricerca, per l’autorevolezza e la terzietà dei componenti, per la scientificità dei presupposti da cui ha mosso l’indagine, per il rigore metodologico adottato, costituisce senza dubbio un imprescindibile punto di riferimento per lo studioso e l’operatore del diritto, e si distingue - sotto i profili ora cennati -dalle multiformi e solo apparentemente simili altre proposte di tabelle, promananti da soggetti talora non qualificati, e

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Orbene, i risultati pubblicati dal suddetto gruppo di ricerca, hanno confermato, in modo scientificamente inappuntabile, come la costruzione di qualsivoglia tabella per la liquidazione del danno alla persona non possa - allo stato della umana scienza ed esperienza - prescindere da due variabili indipendenti, cioè l’età del danneggiato ed il grado di invalidità permanente causato dalla lesione.

Queste due variabili indipendenti, a loro volta, sono legate all’andamento del valore del punto da un rapporto di proporzionalità rispettivamente inversa (il valore di punto decresce col crescere dell’età) e diretta (il valore di punto cresce col crescere del grado di invalidità permanente).

Differente è però l’andamento di queste due funzioni matematiche:

mentre il valore di punto decresce proporzionalmente al crescere dell’età del danneggiato, lo stesso valore di punto cresce più che proporzionalmente con l’aumentare del grado di invalidità, e ciò in quanto la sofferenza causata dalla lesioni è (idealmente) funzione geometrica del grado di invalidità.

Ne consegue che l’andamento di una curva raffigurante la crescita dei risarcimenti al crescere dei postumi, quale che sia l’entità del valore di punto posto a base della curva, dovrebbe comunque avere l’andamento di un “sigmoide”: cioè crescere lentamente nel primo tratto (micropermanenti); crescere rapidamente nel tratto centrale (medie e medio-gravi invalidità); tornare a crescere lentamente nel tratto finale (gravissime invalidità).

Comparando dunque questi principi, condivisibili perché scientificamente fondati e non solipsisticamente intuiti, con l’andamento delle curve dei risarcimenti come risultante dalla tabella adottata dal tribunale di Roma, è stata riscontrata una sostanziale conformità tra gli uni e le altre. E’ parso pertanto opportuno conservare una tabella strutturata secondo criteri ora confermati da una fonte autorevole per scientificità e rigore.

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Vi è tuttavia, come si accennava, un secondo motivo, di ordine pratico, il quale sconsiglia ogni modificazione della tabella, diversa dall’adeguamento in base all’indice ISTAT.

E’ stata registrata infatti, nel distretto di Corte d’Appello di Roma, una larga diffusione della tabella stessa, utilizzata spesso come parametro di riferimento non solo dal tribunale, ma anche dai Giudici di Pace, dalla Pretura, dalla Corte d’Appello, dalle compagnie di assicurazione. Si è per questa via realizzata, pur faticosamente, una sorta di “nomofilachia eterodiretta”, per adesione dal basso e non per imposizione dall’alto, la quale ha a sua volta prodotto due benèfici risultati, tra loro strettamente connessi: a) da un lato, l’uniformità delle decisioni; b) dall’altro, la prevedibilità delle decisioni stesse, con la conseguente superfluità in molti casi del ricorso alla lite giudiziaria, e con conseguente riduzione dei tempi e dei costi per ottenere il risarcimento.

Questa uniformità va senz’altro considerata un valore in sé, in quanto utile sia all’amministrazione della giustizia (la quale evita sperequazioni e disparità di trattamenti); sia al cittadino (il quale è in grado di conoscere ex ante, con buona approssimazione, l’entità del risarcimento a lui

spettante).

Tuttavia l’uniformità di cui è parola deve fondarsi non solo su una tabella razionalmente accettabile, ma anche su una costante stabilità dei criteri posti a fondamento delle decisioni giudiziarie. Fermo restando infatti che la tabella non è che un parametro di riferimento, e che il giudice - ogni giudice - conserva intatto il potere di adeguare equitativamente l’entità del risarcimento alle circostanze del caso concreto, è tuttavia evidente che un continuo adeguamento, un perenne ritoccare, od un periodico sovvertire, i criteri tradizionalmente accettati e condivisi, non solo impedisce il formarsi di quell’uniformità di cui si è detto, ma può verosimilmente ingenerare negli operatori del diritto uno stimolo alla lite giudiziaria, nella

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degli standards risarcitori possa recare vantaggio alle proprie ragioni creditorie o debitorie.

La sostanziale conferma della tabella anche per l’anno 1998, salvo l’adeguamento ISTAT, nasce giustappunto da quest’esigenza, e mira a consentire una sempre più diffusa - non foss’altro che a livello di distretto - uniformità delle decisioni giudiziarie, nell’attesa di quella modifica normativa che, sola, potrà assicurare l’uniformità di trattamento a livello nazionale.

I giudici delle sezioni V e VI civili

Riferimenti

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