ESTRATTO
COMUNE DI PIANEZZA
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 282
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE NELLA CAUSA CIVILE DAVANTI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PROMOSSA DAL COMUNE DI PIANEZZA NEI CONFRONTI
DELL'ARCHITETTO WALTER GAJ TRIPIANO E A3 ENGENEERING SRL L’anno duemilaquindici addì diciassette del mese di novembre alle ore 10:00 nella residenza municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
Sono Presenti i Signori:
N. Cognome e nome Presente Assente
1. CASTELLO Antonio Sindaco X
2. VIRANO Virgilio Vice Sindaco X
3. CASTRALE Monica Assessore X
4. ROMEO Enzo Assessore X
5. SCAFIDI Rosario Assessore X
6. ZAMBAIA Sara Assessore X
Assiste alla Seduta il Segretario Comunale: D.ssa BONITO Michelina.
Il Presidente Dr. CASTELLO Antonio nella qualità di Sindaco, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Su proposta del Sindaco, Antonio Castello Premesso che:
-con deliberazione della Giunta Comunale n. 273 del 21.12.2012, è stata autorizzata l'azione in giudizio davanti al Tribunale Ordinario di Torino contro l’Arch. Walter Gaj Tripiano e A3 Engineering Srl, quali soggetti incaricati della progettazione dell’opera di ampliamento e ristrutturazione della scuola Nino Costa, per il risarcimento di tutti i danni subiti dall'Ente, a causa degli errori di progettazione da questi cagionati all'amministrazione stessa, nominando, quale difensore di fiducia l’Avvocato Luca Verrienti, con studio legale in Torino;
- a seguito dell'ordinanza di rimessione istruttoria il giudice del Tribunale di Torino ha stabilito di integrare le risultanze dell’accertamento tecnico preventivo già espletato in contraddittorio tra le parti, conferendo ad altro professionista l' incarico di valutare se la soluzione proposta da A3 Engineering e dall’arch. Gaj Tripiano per ovviare all’errore progettuale indicato dalle parti fosse idonea a consentire la realizzazione dell’opera.
Rilevato che con la predetta ordinanza è stato nominato C.T.U., l'Ing. Livio Moricca ed è stata fissata per il conferimento dell’incarico l’udienza il 12.11.2015, successivamente differita al 26/11/2015.
Ravvisata l'urgenza di provvedere a nominare un professionista particolarmente qualificato in merito all'oggetto della causa, quale CTP del Comune per la comparizione nell'udienza del 26 novembre 2015 in contradditorio, al fine di assistere alle operazioni del C.T.U., svolgendo le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche nell'interesse del Comune, che si individua, in mancanza delle idonee professionalità all'interno dell'Ente, nell' Ing. Adriano Borello, quale tecnico con idonea abilitazione e professionalità per l' incarico di che trattasi.
Ritenuto che il suddetto incarico rientri nella fattispecie di cui all' art. 7 comma 6 del D.Lgs 165/2001, il quale prevede che: "Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria”.
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 180 del 09/09/2009 con la quale, ai sensi dell’art. 3, commi da 54 a 57 della legge 244/2007, veniva approvato il disciplinare delle modalità di conferimento di incarichi ad esperti di comprovata esperienza esterni all’Amministrazione, il quale, in particolare, all' art. 7 comma 4, stabilisce, che qualora l'importo della prestazione risulti inferiore ad € 10.000,00, Iva esclusa, è possibile procedere all'affidamento diretto, ai sensi degli artt.
90 comma 6 e 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, nel rispetto di un'adeguata rotazione dei medesimi.
Preso atto che l' Ing. Adriano Borello, opportunamente interpellato, con nota del 16 novembre 2015, ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico quale consulente tecnico di parte del Comune di Pianezza nella controversia contro l’Arch. Walter Gaj Tripiano e A3 Engeneering, ed ha quantificato in € 4.700,00 oltre oneri di legge, per un importo complessivo di € 5.964,00, il relativo preventivo di spesa.
Si propone che la Giunta Comunale DELIBERI
1. Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di dare atto di indirizzo, per le motivazioni meglio specificate in narrativa ed al fine di tutelare maggiormente gli interessi dell’ente, di nominare un consulente tecnico di parte nel giudizio promosso davanti al Tribunale Ordinario di Torino contro l’Arch. Walter Gaj Tripiano e A3 Engineering Srl, quali soggetti incaricati della progettazione dell’opera di ampliamento e ristrutturazione della scuola Nino Costa, per il risarcimento di tutti i danni subiti dall'Ente, a causa degli errori di progettazione da questi cagionati all'amministrazione stessa, di cui alla propria deliberazione n. 273 del 21.12.2012.
3. Di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali il conferimento, ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001, dell’incarico di consulente tecnico di parte nel suddetto giudizio all'Ing. Adriano Borello, con studio in Via C. Battisti, 6 - 10098 Rivoli (TO), assumendo il relativo impegno di spesa per far fronte al corrispettivo dovuto al professionista incaricato, quantificato in complessivi € 4.700,00, oltre oneri di legge, per un totale di € 5.964,00 , nonché ogni altra incombenza di carattere gestionale derivante dal presente provvedimento, ivi compresa la sottoscrizione del disciplinare d'incarico.
4. Di pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Amministrazione Trasparente - il presente provvedimento, in ottemperanza all'art. 15 del D. Lgs. 33/2013.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 15/07/2015;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore Affari Generali e dal Responsabile del Settore Finanziario-Informatico espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000 e riportati in calce alla presente;
AD UNANIMITÀ dei voti favorevoli, resi in forma palese,
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto come sopra trascritta.
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Successivamente, la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. Approvato con D.Lgs.
n.267/2000.
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Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità amministrativa della sopra trascritta proposta di deliberazione.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to GUIFFRE Dott.ssa Stefania Pianezza, lì 17/11/2015
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Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO-INFORMATICO F.to Rag. Favarato Luca
Pianezza, lì 17/11/2015
IL SINDACO
F.to Dr. CASTELLO Antonio
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa BONITO Michelina
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 9 dicembre 2015 , come prescritto (art.124, comma 1, D.Lgs. n.267/2000) e viene
contestualmente comunicata:
□ Ai Signori Capigruppo consiliari (art. 125 T.U. D.Lgs. n.267/2000)
IL SEGRETARIO COMUNALE F.to D.ssa BONITO Michelina Pianezza, lì 9 dicembre 2015
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE F.to D.ssa BONITO Michelina
Pianezza, lì 9 dicembre 2015
Divenuta esecutiva in data
□ Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3 D.Lgs.
n.267/2000)
Pianezza, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE D.ssa BONITO Michelina