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COMUNE DI PIANEZZA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

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ESTRATTO

COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA.

L’anno duemiladiciassette addì dodici del mese di maggio alle ore 21:15 nella Sala delle adunanze Consiliari, convocata dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, di cui sono membri i Signori:

N. Cognome e nome Presente Assente

1. ROMEO Enzo Presidente X

2. CASTELLO Antonio Sindaco X

3. SCAFIDI Rosario Consigliere X

4. ZAMBAIA Sara Consigliere X

5. FRANCO Anna Consigliere X

6. CASTRALE Monica Carla Consigliere X

7. VIRANO Virgilio Consigliere X

8. GOBBO Cristiano Consigliere X

9. BRACCO Silvia Consigliere X

10. BLANDINO Roberto Consigliere X

11. PENSATO Piero Consigliere X

12. CAPRARO Michele Massimo Consigliere X

13. AIRES Emiliano Consigliere X

14. STEILA Daniela Consigliere X

15. TOTARO Alfonso Consigliere X

16. FASSINO Marco Consigliere X

17. BRANCATI Ilaria Emilia Consigliere X

Assume la presidenza l'Arch. ROMEO Enzo .

Assiste il Segretario Comunale: D.ssa BONITO Michelina.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta.

(2)

Su proposta dell'Assessore al Patrimonio, Virano Virgilio Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 19/12/2008 veniva approvato il Regolamento di Polizia Mortuaria;

- al CAPO X “Sepolture Private” - artt. 74 – 87 – del predetto regolamento sono disciplinate le tipologie di sepoltura ( art. 74), la concessione di aree ( art. 77), le modalità di costruzione, nonché di rinuncia delle tombe di famiglia ( artt. 78,79 e 80), le sepolture in tombe di famiglia ( art. 81) e la concessione di loculi e cellette ( art. 82), la retrocessione delle stesse ( art. 83), le tumulazioni provvisorie e le sepolture congiunte ( art.85).

Rilevata la necessità, a seguito di valutazione nell'applicazione del regolamento in questione e di alcune problematiche interpretative emerse, di modificare e/o integrare la suddetta disciplina, stabilendo, da un lato, misure più restrittive nel caso di rinuncia alla costruzione di tombe di famiglia e di retrocessione di loculi o cellette e, dall'altro, ampliando il diritto di sepoltura a favore dei parenti più stretti di persone residenti ( ascendenti/ discendenti in linea retta).

Ritenuto, altresì, contemporaneamente alla suddetta modifica del Capo X del regolamento, di revisionare lo stesso adeguando la normativa, colmando alcune lacune e normando più dettagliatamente le modalità di iscrizione delle lapidi di loculi e cellette al fine di garantire uniformità e maggiore decoro dei singoli blocchi.

Valutato, pertanto, di apportare le modifiche, riportate di seguito negli articoli più incisivamente variati in grassetto e con carattere barrato le parti soppresse e rimandando al testo coordinato, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale le restanti di minor rilevanza:

“Art. 72 – Fiori ed aiuole

...omissis. Sulle tombe ad inumazione sono ammessi arbusti di altezza non superiore a m. 1,10, salvo che le radici possano scalzare le tombe vicine o essere d'ostacolo al libero passaggio nei vialetti tra le tombe vicine. omissis

Art. 73 – Lapidi

Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci o monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni determinate dall’Amministrazione Comunale.

Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune.

E’ concesso il diritto di rinnovazione per altri dieci anni.Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, dall’anno, mese e giorno della morte e del cognome e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Comunale di autorizzare altre iscrizioni integrative.

Art. 74 – Sepolture private

Il Comune può porre a disposizione dei privati:

a) aree per la costruzione di tombe di famiglia, individuali, monumentali o per collettività o per campi di inumazione;

b) loculi individuali;

c) cellette ossario per la raccolta di resti mortali, individuali;

d) cellette per deposizione di urne cinerarie.

Art. 75 – Operazioni di tumulazione – Tariffe

Tutte le operazioni relative alle tumulazioni sono assicurate dal Comune.

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Sono comunque sempre a carico degli interessati gli oneri delle operazioni secondo le vigenti tariffe comunali.

I diritti di concessione riguardanti le sepolture private di cui all’art. 74 sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale, nel rispetto dei criteri previsti dal presente regolamento.

….Omissis...

Art. 77 – Aree per tombe ...omissis...

I concessionari sono tenuti alla ultimazione delle opere comunque entro trenta ventiquattro mesi.

dalla stipulazione dell'atto di concessione. Tale periodo rimane inalterato anche in caso di presentazione di varianti in corso d'opera. Durante tale periodo e' facolta' del Servizio cimiteriale promuovere ispezioni circa la rispondenza delle realizzazioni in corso con le indicazioni progettuali approvate dall'Amministrazione; a motivata richiesta del concessionario il Comune si riserva la facolta' di concedere una sola proroga proroghe, sino ad un massimo di un anno dalla scadenza originaria.

…..Omissis...

Art. 80 – Rinuncia alla costruzione

Il concessionario o suoi aventi causa che non abbiano più legami familiari, secondo i criteri di composizione del nucleo stesso di cui al successivo art. 81 , nel territorio di Pianezza, possono rinunciare volontariamente alla concessione dell'area per costruzione di tomba di famiglia. In tal caso spetterà al concessionario ed agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma calcolata sulla base della tariffa pagata al momento dell’acquisto dell’area con l’abbattimento del 10% 20%.

La costruzione eventualmente edificata e mai usata per sepolture potrà essere acquisita dal Comune per il valore residuo della stessa, che subirà in ogni caso un abbattimento del 10% - 20%.

….omissis

Art. 81 – Sepolture in tombe di famiglia

….omissis.

Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo e di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione o concessione a chiunque.

Il diritto di uso delle sepolture di cui al punto a) del precedente art. 74 è riservato alla/e persona/e del/i concessionario/i e, nel caso di tombe familiari, a quella della/e propria/e famiglia/e, fino al completamento della capienza del sepolcro.

Compongono la/e famiglia/e del/i concessionario/i:

I) gli ascendenti e i discendenti in linea diretta in qualunque grado;

II) i fratelli e le sorelle, anche consanguinei.

III) i coniugi degli aventi diritto;

IV) gli affini in linea retta di primo grado;

V) il convivente o la convivente quando la convivenza può essere dimostrata con la presentazione del certificato anagrafico dello stato di famiglia e quando la stessa sussiste al momento del decesso;

….omissis...

Le tombe di famiglia non trasferiscono altro diritto che quello dell’uso temporaneo di massimo anni 99 a seconda delle concessioni, per cui né le tombe costituite, né le aree, non potranno dai concessionari essere venduti, ipotecati, donati, né lasciati ad altri salvo eredi autorizzati dalla famiglia ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. n. 803, per disposizione di ultima

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volontà; né tombe, né aree, potranno essere pignorati. E’ ammessa la retrocessione al Comune di aree o di tombe, quando le salme ed i resti che vi erano deposti siano stati in precedenza trasferiti altrove. In tal caso le tombe rientrate nel pieno possesso del Comune possono essere concesse ai cittadini residenti o assegnate, con motivata deliberazione della Giunta Comunale, anche gratuitamente a congregazioni, Enti o istituzioni religiose.

Le domande di retrocessione devono essere presentate dal concessionario o suo erede, con le formalità dovute e saranno concesse sulla base dei criteri sotto riportati a cura del responsabile del settore competente.

I cedenti avranno diritto ai seguenti rimborsi con riferimento al prezzo pagato al momento della concessione, non soggetto a rivalutazione monetaria ed escluse tasse e diritti:

a) per tombe concesse con scheletrato:

50% se la retrocessione avverrà entro i primi quindici anni 25% se la retrocessione avverrà entro i cinquantacinque anni b) per aree concesse e successiva realizzazione di tomba di famiglia:

50% dell'area e 50% del valore del costruito, come accertato dall'ufficio tecnico comunale, se la retrocessione avverrà entro i primi quindici anni

25% dell'area e 25% del valore del costruito, come accertato dall'ufficio tecnico comunale, se la retrocessione avverrà entro i cinquantacinque anni

mentre nulla è rimborsato se la retrocessione avverrà oltre i cinquantacinque anni;

Dopo l'estumulazione di tutte le salme, la tomba ritorna in piena disponibilità del Comune.

Art. 82 – Diritto di sepoltura e concessione loculi e cellette

Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona alla quale viene destinata la sepoltura nell’atto di concessione: non può perciò essere ceduto ad altri in alcun modo né per qualsiasi titolo. I loculi e le cellette non trasferiscono altro diritto che quello dell’uso temporaneo di massimo anni 50 a seconda delle concessioni, per cui né i loculi, né le cellette, potranno dai concessionari essere venduti, ipotecati, donati, né lasciati ad altri salvo eredi autorizzati dalla famiglia ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. n. 803, per disposizione di ultima volontà; né potranno essere pignorati.

Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 50, salvo rinnovo, dalla data di stipulazione del contratto di concessione. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà nella disponibilità di tale loculo o celletta, facendo porre i resti mortali nell’ossario comune e le ceneri nel cinerario comune, è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione per eguale periodo di tempo, dietro pagamento dell’intero diritto di concessione in vigore all’epoca della scadenza.

La concessione di loculi o cellette potrà essere effettuata unicamente a fronte dei seguenti casi:

a) per la tumulazione di persone decedute residenti nel Comune al momento del decesso;

b) per la tumulazione di persone che, ricoverate in case di cura o di riposo, abbiano dovuto variare la propria residenza dal Comune di Pianezza a quello ove è ubicata la struttura ospitante al fine di poter usufruire dell’assistenza sanitaria, equiparandole ai residenti. Tale fattispecie è applicabile anche nei casi di inumazione;

c) per la tumulazione del coniuge e parenti di 1° grado ascendente, discendente o collaterali ( fratelli o sorelle) purchè afferenti a persone residenti nel Comune e ivi sepolti;

c) per la tumulazione del coniuge, dei parenti in linea retta di primo grado, ascendenti o discendenti ( genitori/figli), di persone residenti nel Comune.

d) per la tumulazione di persone che siano state residenti in Pianezza negli ultimi 30 anni;

e) per la tumulazione di persone non residenti nel Comune di Pianezza e/o non rientranti nei casi sopra indicati, in questo caso è concesso l’acquisto di un loculo solo in 4° fila del blocco in vendita o di loculi situati in blocchi diversi da quelli di nuova costruzione e disponibili a seguito di retrocessione;

e) per la tumulazione di salme non rientranti nei casi sopra indicati, è possibile la concessione di un loculo esclusivamente in 4° fila o di una celletta dalla 5° fila, del blocco aperto alla

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concessione o di loculi/cellette situati in blocchi diversi da quelli di nuova costruzione e disponibili a seguito di retrocessione;

f) per la tumulazione di salme aventi diritto con riferimento a quanto in precedenza indicato (a, b, d) purchè abbiano il coniuge, parenti di 1° grado ascendenti, discendenti o collaterali di 2° grado (fratelli o sorelle), in quest’ultimo caso solo se unici parenti viventi (da comprovare con idonea documentazione), con invalidità riconosciuta dall’autorità sanitaria competente compresa tra l’80%

e il 100% ovvero invalidi di guerra, con gravi e conclamate malattie, è concesso un loculo o celletta i 1° e 2° fila;

g) per la tumulazione del/la convivente, quando vi è la presenza nello stato di famiglia del concessionario dimostrata con la presentazione del certificato anagrafico dello stato di famiglia e quando la stessa sussiste al momento del decesso.

Nel caso di persone viventi la concessione di loculi o cellette potrà essere fatta solamente:

a) contemporaneamente alla istanza di concessione per la tumulazione del coniuge o del/la convivente dimostrata come sopra indicato;

b) a residenti che non abbiano parenti entro il terzo grado in linea retta o collaterale (requisito da comprovare con idonea documentazione);

c) agli inabili ricoverati in via definitiva in istituti di cura nel Comune; tale concessione sarà fatta indipendentemente dalla residenza nel Comune, comprovando il requisito di non avere parenti, come specificato al punto c) del precedente comma, nonché producendo copia autenticata del provvedimento emesso dall’autorità sanitaria competente da cui risulti la loro invalidità permanente al 100%;

Il loculo o celletta possono essere scelti solo fra i disponibili nell’ambito del blocco in concessione. Si apre alla concessione un blocco per volta. Qualora non ci fosse disponibilità nel blocco di concessione, solo nel caso di richieste di cui al comma 3 lettera f) , si può concedere di occupare i loculi/cellette nella 1° e 2° fila del blocco successivo. L’apertura del blocco successivo avverrà solo quando siano rimasti disponibili alla concessione n. 3 loculi/cellette del blocco corrente.

La Concessione per le cellette ossario non è soggetta a criteri restrittivi. Può essere effettuata su richiesta degli interessati. La celletta può essere scelta solo fra le disponibili nell’ambito del blocco in concessione. Si apre alla concessione un blocco per volta e l’apertura del blocco successivo avverrà solo quando siano rimasti disponibili alla vendita n. 3 Cellette del blocco corrente.

Art. 83 – Retrocessione loculo o cellette

Nei casi di rinuncia volontaria alla concessione di loculi o cellette, e conseguente retrocessione recepita con apposita determinazione del responsabile del settore competente, in base ai criteri stabiliti dalla Giunta Comunale, all’avente diritto verranno rimborsate le seguenti quote:

- per le concessioni perpetue: il 50% del prezzo pagato al momento della concessione fino a 30 anni dalla concessione, successivamente più nulla sarà rimborsato;

- per le concessioni a tempo determinato, entro 10 anni dalla concessione: il 50% del prezzo pagato al momento della concessione della minore tariffa in vigore;

- per le concessioni a tempo determinato, dopo 10 anni dalla concessione, il 30% del prezzo pagato al momento della concessione della minore tariffa in vigore.

mentre nulla è rimborsato se la retrocessione avverrà negli ultimi 5 anni.

Non danno diritto ad alcun rimborso le retrocessioni richieste negli ultimi 5 anni di validità della concessione.

Omissis....

Art. 85 – Tumulazioni provvisorie e sepolture congiunte

E' consentita l'introduzione di cassette metalliche, con l’obbligatoria indicazione delle generalità dei defunti, contenenti resti mortali o ceneri nelle sepolture private, nei loculi o nelle cellette, se ciò

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viene richiesto per consentire l'abbinamento di resti mortali a salme di congiunti in linea retta e collaterale fino al secondo grado, o di coniugi, ivi tumulate, fino all'esaurimento della capienza, e per la durata della concessione originaria. Con atto della giunta comunale saranno determinate le relative tariffe.

L'introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione comunale.

Non sono consentite tumulazioni provvisorie di salme o resti in loculi o cellette destinate alla sepoltura di altre salme o resti mortali, salvo nei casi in cui rendendosi necessario procedere alla sepoltura della salma o dei resti di un cittadino e vi sia l’impossibilità da parte del Comune di concedere loculi o cellette, oppure sia già stata presentata la domanda per la concessione di tomba di famiglia e siano ancora in corso la costruzione o le relative pratiche. La sistemazione provvisoria, sulla base di tariffe che saranno determinate con apposita deliberazione della Giunta Comunale, alternativa delle salme e/o dei resti può essere autorizzata come segue:

a) collocazione temporanea, con durata massima di 36 24 mesi, del feretro in loculo o tomba di famiglia di terzi purchè il richiedente presenti autorizzazione scritta, con firma autenticata, del titolare della concessione per la tumulazione provvisoria, fotocopia del contratto del titolare e l’atto scritto contenga esplicitamente la clausola che tale accordo non è a titolo oneroso;

…...omissis

Art. 88 – Stipula del contratto

La concessione delle tombe, cellette o loculi individuali, deve risultare da apposito contratto stipulato nelle forme di legge a spese del concessionario.

Art. 106 – Iscrizioni su lapidi di loculi e cellette

Il concessionario dovrà far eseguire i lavori iscrizione a proprie spese da ditta specializzata nel settore entro 20 giorni dalla data di tumulazione.

Sui blocchi di nuova costruzione, le dimensioni e le caratteristiche delle scritte, del portafoto e del vaso/portafiori, nonchè la collocazione degli stessi sulla lapide saranno definiti in apposita scheda predisposta dall'ufficio tecnico comunale, garantendo l'uniformità nel medesimo blocco.

Sui blocchi esistenti, le iscrizioni, i portafoto e i vasi/portafiori dovranno essere uniformi nello stesso blocco, mantenendo le stesse caratteristiche di quelle già presenti, così come specificate nella apposita scheda tecnica.

L'inosservanza delle suddette prescrizioni stabilite nelle sopracitate schede tecniche comporterà la rimozione da parte del Comune di quanto eseguito in difformità a spese del concessionario, che sarà, altresì obbligato, ove necessario, alla sostituzione della lapide.

Art. 112 - Lavori privati nei cimiteri

….omissis. L'ingresso al Cimitero da parte di privati per l'esecuzione di lavori all'interno del Cimitero su tombe di famiglia deve essere registrata in apposito registro custodito presso l'apposito ufficio situato all'esterno del Cimitero.

Considerato che la disciplina della materia oggetto della presente deliberazione si rinviene nell’art.

42 del D.lgs. 267/2000 il quale attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in ordine all’approvazione dei regolamenti comunali, salva l’ipotesi prevista dell’art. 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi.

Si propone che il Consiglio Comunale DELIBERI

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1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2. Di integrare e/o modificare, per le ragioni e finalità sopradette, il vigente regolamento di Polizia Mortuaria, nelle parti dettagliatamente specificate in premessa e nel testo coordinato, che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, ed in particolare nel Capo X "Sepolture Private" - artt. 74 – 87 – dove sono disciplinate le tipologie di sepoltura ( art. 74), la concessione di aree ( art. 77), le modalità di costruzione, nonché di rinuncia alla medesima, delle tombe di famiglia ( artt. 78,79 e 80), le sepolture in tombe di famiglia ( art. 81) e la concessione di loculi e cellette ( art. 82), la retrocessione delle stesse ( art. 83), le tumulazioni provvisorie e le sepolture congiunte ( art.85).

3. Di allegare alla presente, per esigenze di certezza amministrativa, il testo del regolamento, formato da n. 123 articoli, contenente le modifiche, evidenziate in grassetto, apportate dal presente provvedimento.

4. Di dare atto che il Consiglio comunale agisce per competenza propria ai sensi del combinato disposto dell'art. 42, comma 2, lettera a) del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Di assicurare la opportuna pubblicità al presente regolamento sul sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. 33/2013 modificato con D.Lgs 97/2016, dopo l'intervenuta esecutività della deliberazione di adozione e la pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio Informatico per quindici giorni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra.

VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 15/07/2015.

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Affari Generali ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000 e riportato in calce alla presente.

Sentiti gli interventi dei consiglieri e del Sindaco come riportati nel'allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Con votazione espressa in forma palese con il seguente esito:

Presenti n. 15 Votanti n. 15 Voti contrari n.4

(gruppo cons. Pianezza Democratica:

Aires - Fassino -Totaro – Steila) Voti a favore n. 11

gruppo cons. Insieme per Pianezza:

Romeo-Castello-Virano_Blandino Gobbo-Capraro-Castrale-Zambaia Franco-Pensato;

gruppo cons.Movimento 5Stelle: Brancati)

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DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: “Modifica Regolamento di Polizia Mortuaria", come sopra trascritta.

**************

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità amministrativa della sopra trascritta proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to GUIFFRE STEFANIA Pianezza, lì 03/05/201

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ALLEGATO INTERVENTI

VICESINDACO VIRANO

La presente proposta è relativa alla modifica del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria in vigore dal 19/12/2008. Nel corso della sua vigenza alcune normative sono cambiate, ad esempio in materia di cremazione, altre esigenze sono state rilevate e si è ritenuto di introdurre opportune variazioni lasciando, tuttavia, inalterata la struttura del regolamento del 2008. La proposta è stata discussa anche nella Commissione Comunale Regolamenti. Crediamo che il nuovo regolamento sia più rispondente alla realtà attuale, e le modifiche apportate lo rendono di più facile comprensione ed ossevanza, senza negare che la materia trattata è intrinsecamente complessa.

CONSIGLIERE FASSINO

Ho letto attentamente la proposta di modifica del regolamento, anche se su Facebook, sul sito di Castello Sindaco, che la si dà già per approvata. Leggo testualmente che “E’ stato avviato lo studio per la sistemazione della nuova viabilità e del parcheggio di fronte al cimitero. L’obiettivo è importante e, una volta avuto il progetto, i lavori verranno già realizzati entro l’anno. Sarà possibile la sepoltura dei propri cari, è stata approvata una delibera importante che permette ai pianezzesi di portare senza spese aggiuntive…”.

SINDACO CASTELLO

Si tratta di una delibera approvata in Giunta più di un mese fa, non di quella sottoposta all'esame del Consiglio nella odierna seduta.

CONSIGLIERE FASSINO

Io leggo "delibera", senza alcuna specificazione.

PRESIDENTE ROMEO

Va bene, adesso si è chiarito. Prego, Fassino.

CONSIGLIERE FASSINO

Detto ciò, ci sono due punti che il gruppo di appartenenza considera con perplessità. Il primo riguarda l’art. 81 relativo alla gestione delle tombe di famiglia, e alla previsione di poter concedere gratuitamente a Enti o istituzioni religiose le eventuali tombe di famiglia retrocesse. Il secondo, e di più rilevante importanza, riguarda l’art. 82 che al punto c) consente "la tumulazione del coniuge, dei parenti in linea retta e di primo grado, ascendenti e discendenti di persone residenti nel Comune”. Questo sostanzialmente significa - e l’avete confermato in Commissione Regolamenti - che in caso di morte di genitori che vivano in un altro Comune, questi possono essere tumulati a Pianezza pagando le stesse cifre dei residenti di Pianezza e potendo scegliere qualsiasi fila. Nel vecchio regolamento era indicato che chi non era residente doveva pagare il doppio rispetto ai pianezzesi e poteva scegliere solamente la quarta e la quinta fila. Questo punto è la vera grossa modifica che si vuole apportare al regolamento e, a nostro avvisto, espone il Comune a una difficoltà di pianificazione, perché noi non siamo in grado di stabilire quanti utilizzeranno questa opportunità. Fino a ora nessuno l’ha utilizzata perché, di fatto, c’era un disincentivo costituito dal prezzo maggiorato e dalla limitazione della fila. Il rischio è che nel cimitero di Pianezza possono arrivare defunti di Comuni che hanno tariffe molto più elevate, come a dire " è inutile spendere i soldi là, venite qua a Pianezza”. Siccome i nostri loculi non sono infiniti, ma sono definiti, il rischio è che Pianezza vada indifficoltà.

Poi che cosa si può fare? Si fa un nuovo ampliamento spendendo magari 3.000.000 di euro . Io

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non so se avete valutato attentamente l'introduzione di questa norma. Sicuramente sì, avrete fatto le vostre valutazioni pensando che non abbia impatto, ma io dal mio punto di vista penso, al contrario, che possa avere un grosso impatto negativo nella gestione delle disponibilità dei loculi, perché effettivamente c’è il rischio che ci sia un abuso. La gente di fatto va dove costa di meno.

Io posso capire che ci sia il desiderio del singolo cittadino di avere i parenti più prossimi sepolti tutti vicino. Posso capirlo dal punto di vista umano, ma quando uno amministra deve anche tener conto di altre valutazioni, perché non possiamo avere un cimitero che cresce all’infinito.

Su questo punto noi abbiamo fortissime perplessità.

VICESINDACO VIRANO

Su questo punto ti debbo dire che le valutazioni le abbiamo fatte, però abbiamo ritenuto che ci sia la necessità, specialmente quando succede il contrario, quando dei genitori che magari sono anziani e hanno dei figli sepolti lontano e per loro diventa un problema andare a visitarli, ed è proprio una delle ragioni che ci ha fatto decidere in questo senso.

Per quanto riguarda il discorso della programmazione, adesso che ci sarà questa nuova casistica la monitoreremo e vedremo come andrà a finire.

CONSIGLIERE GOBBO

Mi dovete permettere di fare una battuta. Marco ti faccio una battuta e prendila come tale, non è un’offesa. Però, stante ai ragionamenti di prima, mi pare che qui ci sia da parte tua una sorta di necrofobia. Perchè da quello che dici sembreresti contrario a ricongiungimenti familiari degli avi, dei cari dei nostri cittadini pianezzesi. Quindi, non so, magari ho colto male, mi sembra di notare questo aspetto, però ti invito a riflettere perché, davvero, adesso a parte la battuta, mettiamoci nei panni di questi nostri concittadini che avrebbero piacere di avere i propri cari, i propri genitori sepolti nel cimitero di Pianezza anche se, in vita. erano residenti altrove. Se voi siete d’accordo con il ricongiungimento dei vivi perché avete perplessità rispetto ai morti?

PRESIDENTE ROMEO

No, no, credo che era chiaro, ne ha fatta una questione di gestione, non c’erano altri intenti.

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IL PRESIDENTE F.to Arch. ROMEO Enzo

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to D.ssa BONITO Michelina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 21 giugno 2017 , come prescritto (art.124, comma 1, D.Lgs. n.267/2000) e viene

contestualmente comunicata:

□ Ai Signori Capigruppo consiliari (art. 125 T.U. D.Lgs. n.267/2000)

Pianezza, lì 21 giugno 2017 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa BONITO Michelina

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to D.ssa BONITO Michelina

Pianezza, lì 21 giugno 2017

Divenuta esecutiva in data

□ Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3 D.Lgs.

n.267/2000)

Pianezza, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE D.ssa BONITO Michelina

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