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Decreti di variazione tabellare nn

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EX SUB § 12.4, ora art 36 IV c. Nuova Circolare

OGGETTO: Pratica num. 2106/FT/2014. Decreti di variazione tabellare nn. 36 e 38, rispettivamente, del 28 luglio 2014 e 1 settembre 2014, del Presidente del Tribunale di

………...

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 4 febbraio 2015, ha adottato la delibera di cui il seguente estratto del verbale:

OMISSIS

"Premesso che con decreti di variazione tabellare nn.36 e 38, rispettivamente, del 28 luglio 2014 e 1 settembre 2014, il Presidente del Tribunale di ... ha autorizzato la revoca delle ferie comunicata dai dottori ……….., entrambi giudici del Tribunale di ...;

Rilevato che il Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di ..., nella seduta del 23 settembre 2014, ha espresso parere contrario all’unanimità, sulle predette variazioni tabellari, rilevando che “alla luce del paragrafo 12.4 della circolare sulle Tabelle non sussistono nel caso di specie imprescindibili esigenze dell’ufficio non altrimenti fronteggiabili che possano giustificare la variazione delle tabelle in periodo feriale”,

osserva quanto segue:

il Consiglio Giudiziario di ... ha espresso parere contrario all’unanimità sui provvedimenti di variazione tabellare che il Presidente del Tribunale di ... ha adottato al fine di autorizzare i giudici ...e... a rientrare in servizio per il deposito di due sentenze in scadenza; in particolare, i due magistrati avevano comunicato la revoca delle ferie per il giorno in cui si sarebbero recati in Tribunale per il deposito di sentenze in scadenza.

Secondo il Consiglio Giudiziario, le variazioni tabellari non sarebbero conformi al paragrafo 12.4 della circolare sulla formazione delle tabelle, in quanto non ricorrerebbero le “imprescindibili esigenze dell’ufficio non altrimenti fronteggiabili” richieste per giustificare la variazione tabellare nel periodo feriale.

Il parere espresso dal Consiglio Giudiziario non è condivisibile.

Il paragrafo 12.4 della citata circolare stabilisce, infatti, che “Salvi i casi di imprescindibili esigenze di ufficio, non altrimenti fronteggiabili, è vietato il richiamo in servizio di magistrati non compresi nel prospetto feriale, né indicati ai sensi del par.12.2, lett.d)”.1

Si tratta, com’è evidente, di una norma posta a tutela del periodo di riposo dei magistrati che può essere interrotto dal Capo dell’Ufficio soltanto nei “casi di imprescindibili esigenze di ufficio, non altrimenti fronteggiabili”; in altri termini, la previsione di circolare ha riguardo all’ipotesi in cui un magistrato in ferie debba essere richiamato in servizio per esigenze dell’ufficio: in questo caso, il richiamo è consentito soltanto per imprescindibili esigenze di servizio non altrimenti fronteggiabili.

1Il par.12.2., lett.d) stabilisce: “Nella redazione del prospetto devono essere osservati i seguenti criteri:

a. va evitata una ripartizione del periodo feriale con turni inferiori ad una settimana;

b. la scelta dei magistrati in servizio nel periodo feriale va operata assicurando una equa rotazione, avuto riguardo anche ai turni previsti per le annualità precedenti, tra tutti i magistrati ed assicurando la presenza in servizio per ciascun settore di magistrati ordinariamente destinati allo svolgimento delle stesse funzioni che devono espletare nel periodo feriale; per lo svolgimento di funzioni monocratiche penali restano fermi i limiti stabiliti dal paragrafo 39.4, 39.5 e 39.6;

c. il numero dei magistrati in servizio nel periodo feriale va determinato in misura tale da assicurare la funzionalità dell'ufficio;

d. i prospetti devono indicare, altresì, i magistrati che, in caso di astensione, ricusazione o impedimento di quelli destinati ad espletare servizio nel periodo feriale, sono chiamati a sostituirli.

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Nel caso di specie, invece, i due giudici, dovendo interrompere le ferie per il deposito di sentenze, hanno correttamente comunicato la revoca delle ferie per il giorno in cui si sono recati in ufficio per il deposito dei provvedimenti giudiziari.

In questo caso, infatti, non opera la disposizione richiamata dal Consiglio Giudiziario in quanto non si dispone il rientro in servizio di magistrati in ferie, ma sono gli stessi magistrati che chiedono di rientrare in ufficio per esigenze di servizio: appare evidente, pertanto, che il provvedimento di variazione tabellare adottato dal Capo dell’Ufficio non si pone in alcun modo in contrasto con la disposizione di circolare, ma si limita a registrare che nel giorno del deposito delle sentenze i due giudici non hanno goduto del riposo ma si sono recati in ufficio per esigenze di servizio.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

di approvare i decreti di variazione tabellare nn. 36 e 38, rispettivamente, del 28 luglio 2014 e 1 settembre 2014, del Presidente del Tribunale di ..."

SUB § 12.4

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