Conto Corrente con la
Posta)
GAZZETTA W UFFICIALE
PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA
Anno 68° Roam
-Lunedl, 4 luglio 1927
-Ano V Numero 152
Aboonarnenti.
In Roma, sia presso l'Arnministrazione che a
Anno Sem. Trim, domicilio ed in tutto il Itegno (Parte Ie II) L. 100 SO 40 All'estero (PaeBi dell'Unione postale) , , , , . 200 120 70 I In Iloma, sia presso l'Amministrazione che a
domicilio ed in tutto il llegno (cola Parte I). • 90 40 25 All'estero (Paesi dell'Unione postalc) , , , , m 120 80 50 Gli aÛhonamenti decorrono dal primo del niese in cui ne viene fatta richiesta.
Il prezzo di vontlita di egni puntata, anche se arretrata, della «Gaz- zetta Umciale» (Parte I e II complessivamente) 6 fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE allEstero.
Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari 6 fissato in ra•
gione di cent. 5 per ogni pagina.
Gli abbonarnenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta Umciale» -- Ministaro delle Finanze (Telefono 33-686) - ovvero presso le librerio concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbo- namenti doman<lati per corrispontlenza deve essere versato negli UfBci po•
stali a favore del conto corrente N. 1;3640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi Por 11 prez=o degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Wfacialea straordinari sono fuori abbonamento, veggansi le nor.no riportate nella testata della parte seconda.
I.a «Gazzetta Ufficiales e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sonoin vendita presso la I.ibreria dello Stato al Ministero deue finanze e
presso le seguenti I.ibrerie depositarie: Alessandria: A. Boffl. - Ancona: G. Fogola, - Aosta: Libreria sorello Da Giorgia. - Aquila: F, Agnellt.
- Arezzos A. l'ellcorint. - Avellino: C. Leprino. - Bari: Fratelli Favia. - Belluno: 8. Hencita. - Benevento: 8. Tomaselli. - Bergamo: Librerra Internaziortale <lciflatituto Italiano Arti Grafiche dell'A. T,, 1. - Bolognar 14. Cappellf; Alessaggerio Italiana. - Brescia: E. Castoirli. - Brindisis Ditta Litigi Carlucci. - Cagliari: Libreria Internazionale (Lias): It. Carta-Raspi. - Caltanissetta: l'. hiilia ßusso. - Carrara: Libreria Barni. - Ca.
serta: Ditta D', Croca e Figlio. - Catania: G. Giannotta, Societò Editrice Internasfonale.- Catanzaro: V. Scaglione.- Chieti: P. Piccirilli. - Comos C. Nani e C. - Cremona: Libreria ßontaano. - Cuneo: G. Salomone, - Ferrara: Lungitini e Biancitini. - Firenze: Armanelo llossini: via Pan- zani. 36e via degli Alfani, 57, - Fiume: .Dante Alighieri. di G, Dolcettf. - Voggia: G. Pilor:o. - Forli: G. Arclietti. - Genova: Librerta Interna.
sinnale Treves dell'Anonima Libraria Italiana, Societa E<!(trice Intertrazionale, via Petrarca, 23: Aleµaggerio Italianc. - Grosseto: D'. Signovellt. ...
Imperia: B. Benedust; G. Cavilotti e ilolio. - Lecce: Librerm Fratelli Spacciante. - Livorno: 8. Delinstee 0. - Lucca: 8. Belforto e c, - Mace.
rata: Libreria Editrice P. Af. Ilicci. - Mantova: Arturo blondovi. - Matera: Iliccardi Ifrancesco. - Messin2: G. Principato; V. Ferrara; Giacomo d'Anna. - hiilano: Libreria PratelN Treves, in Gañerin: Sociata Editrica Internazionale: G. Pirola; A. Vallar<1i; lifessengerie Italiano. - Modenas 0. T. Vincenzi e nipote. - Napoli: Libreria Internationata Parama-Treves; it. Alaioloe figlio; Alessaggerio Italiane. - Novara: II. Gunglio. - Nuo.
ro: Ditta otalgaroli (ifulio. - PaeJova: A. l>raalti. - Palerrno: O. Fiorenea. - Parma: 11. Viannini. - Pavia: Nuce. BruntMarelli. - Perugta· St•
monelli. - Pesaro: I;odope Gennari. - Piacenza: V. Porta. - Pisa: Libraria Bemporad <Ielle Librerie italiano riunite. - Pistoin: Ditta Alberto Pa.
ctnotti. - l'ala: 8. Nchmidt. - Itavenna: E. Lavafwa e 12. - Reggio Calabrist it. D'Angelo. - Reggio Eulili::: L. Ilonvici:n. - Rieti: d. Tommax•
setti. - ilotua• Anonima Libraria italiana; Stamperia Reale: Maglione a Strini; Libreria Mantegarra, degli eredi Cremonesi; a. Signorelli¢
Ditta De Agostiraf; Messapperie italiane. - Rovigo: G. Ifarin. - Sansevero (Foggia): Venttitti Luigt. - Sassaris G, Letida, - Savonas P. Lottola, - Siena: L2brerta San Bernardino. - Siracusa: G. Greco, - Son<lriot V. ZeruccItt. - Spezia:A. Zacutti. - Taranto: laratelli Filippi.
- Teramot L, d'lanasto, - Ternit Stabilimento Polførafico Alterocen. -Torino: V. Casanm>a e 0.; Societ Editrice Internazionaln. Fratells Treves deUA,L,1,: Alessagaerie Italiane. - Trapani• 0, Bancf. - Trento: 11. I)iaertori, ... Treviso: Longo e Zoppelli. - Trieste: L. Cappelli. - Udines P. Affante C. - Varese: Alas e Alainati. - Vercelli: 8, Carnale.- Venezia: LibreriaSormani (già Pttaa G.). - Verona: If, Gabianca. - Vicenzas (f. Galla. - Viterho: Fratelli Buffettf. - Znfat B. de Schonfeld. - Bengasi: Librería P. Altteso. - Tripoli: Libraria Ficliera. - Asmaras A, o P.
Cicero. - AII'Estero presso gli Uf6ci slaggi a turismo dell'E.N.1.T., aParigi anche presso la Líbreria Italiana, Ibie du 4 septembre.
N.B. - Nelle provincia dove non c'è rappresentante a incaricata riel servizio di rendita dette pnbblicazioni uffleiali la intendenza di Onanza.
DIREZIONE F| lijdBAZIONE PRESSO IL MINISTERO Di LT.A GIUSTIZIA B DI;GLI AFFARI Ol CUI,TO - UFFICIOPUBBI=ICAZIONE DELLE I»EGGl
SOMMARIO
oft»SÎaÎ<>$e
LEGGI EDECRETl
1338. --- LEGGE 16
giugno 1927,
n. 1007.Conversionein
legge
del R.decreto-legge
1luglio 1926,
n.
1207,
cheabroga
il R.decreto=legge
n.1995,
del 23 ot=tobre 1924, concernente la esenzione dalle tasse
postali
adenti, corpi
ed istituti non a totale carico dell'erario.Pag.
2814 1339. - LEGGE 16giugno 1927,
n. 1009.Conversione in
legge
del R.decreto-legge
1°luglio 192G,
n.
1209,
relativoall'assegnazione
straordinaria per la co.struzione e l'adattamento di edifici
postali
etelegrafici.
Pag.
28141340. --- LEGGE 16
giugno
1927. n. 1010.Conversione in legge del R.
decreto=legge
3 settembre1926,
n. 1623, contenente modificazioni alle tariffe per il servizio delle riscossioni per conto di terzi .Pag.
2814 1341. -- LEGGE 16giugno
1927, n. 1011.Conversione in
legge
del R.decreto.legge
11 novembre1926,
n. 2007, relativo allaprescrizione
di sommedeposi=
tate a titolo cauzionale o di
garanzia
per abbonamento al casellariopostale, spedizione
diperiodici,
francatura inconto corrente od altro . . . . . . . . .
Pag.
2814 1342. -- fÆGGE 16giugno
1927, n. 1012.Conversione in
legge
del R.decreto=legge
13gennaio 1927,
n. 31, che dà facoltà all'Amministrazione delle po=ste e dei
telegrafi
di renderecontinuativa
laprestazione
orariasupplementare
nel limite di un'ora algiorno
pergli impiegati
di ruolo addettiagli
utlici esecutivi.Pag.
28151343.
- LEGGE 16giugno
1927, n. 1061.Conversione
inlegge
del R.decreto=legge
12 dicembre1926,
n. 2175, concernente alienazione diprestazioni
per- petue dal Fondo di beneficenza ereligione
nella città diRoma
al Fondo per il culto . . . . . . .Pag.
28151344. - REGIO DECRETO 12
maggio 1927,
n. 824.Approvazione
del regolamento per l'esecuzione del Re.gio decreto-legge
9luglio 1926,
n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo sulla combu.stione . . . . . . . . .
Pag.
28151345. - REGIO DECRETO 2
giugno
1927. n. 1026.Riunione dell'«
Opera
di San Vincenzo de' Paoli» edella «Società
degli
asili d'infanzia », inRoma,
sotto un'unica amministrazione con la denominazione di « Isti=tuti
raggruppati
per l'assistenza dell'infanzia,Opera
di San Vincenzo de' Paoli e Societàdegli
asili d'infanzia».Pag.
2829 1346. - REGIO DECRETO 12maggio 1927,
n. 1024.Autorizzazione all'Accademia Reale dellescienze di To•
rino ad accettare un'eredità
disposta
in suo favore.Pag.
2829 1347. - REGIO DECRETO 12maggio
1927, n. 1051.Erezione in ente morale dell'Ente «Villa Carlotta ».
Pag.
2829 DEORETO MINISTERIALE 20giugno
1927.Proroga
del termine per ilcompimento
delleoperazioni
di li.quidazione
delle Associazioniregionali
fragli
utenti di caldaie avapore
...Pag.2829
PRESENTAZIONE DI
DECRETI=LEGGE
AL PARLAMENTOMinistero delle finanze: R.
decreto-legge
17 marzo1927,
n. 899, che da facoltà di anportare modificazioni alledisposizioni
sulleimportazioni
edesportazioni
temporanee .Pag.
2830Ministero dei lavori
pubblici:
R. decreto 12maggio
1927 u. 922,con 1
quale
sono stati istituitipremi
a favore delle ditteesercenti
autoservizi di gran turismo . . . . .Pag.
2830DISPOSIZIONI E COMUNICATl Ministero delle finanze:
Rettifiche d'intestazione . . . . . , , . . .
Pag
2830 Smarrimento di ricevuta . . . . . . . . . .Pag.
2832 Smarrimento di certificatoprovvisorio
. , , . .Pag.
28322814 4-VII-1997
-GAZZETTA UFFICIALE
DELREGNO D'ITALIA
--N. 152LEGGI E DECRETI
Numero di pubblicazione 1338,
LEGGE 16giugno 1927,
n. 1007.Conversione in
legge
del R.'decreto-legge
1•luglio 1926,
n.
1207,
cheabroga
il R.decreto-legge
n. 1995 del 23 ottobre1924,
concernente l'esenzione dalle tassepostali
ad enti,corpi ad
istituti non a totale carico dell'erario,WITTORIO EMANUELE
III REE GRAZIA DI DIOE PER VOIßNTÀ DELLA NAZIONERE
D'ITALIE
11
Senato e la Camera deideputati
hannoapprovaté;
Noi
abbiamo sanzionato epromulghiamo quanto
segue:Articolo unico.
E'
convertito inlegge
il R.decreto-legge
1•luglio 1926,
n.
1207,
cheabroga
il R.decreto-legge
n.1995 del 23
otto- bre1924,
concernente l'esenzione dalle tassepostali ad enti, corpi
edistituti
non a totalecarico
dell'erario.Ordiniamo
che lapresente,
munita delsigillo dello Sta.
to,
siainserta
nellaraccolta ufficiale delle leggi
edel decreti glel Regno d'Italia,
mandandoachiunque spetti
di osservarla edi farla
osservare comelegge dello
Stato.pata
aSan Rossore,
addì 16giugno 1927
·Ann¾ ya
ITTORIO EMANUELE.
CIANo
=Yowl, IVisto,
ilGuardasigilli:
Rocœ.Numero di
pubblicazione 1339.
LEGGE
16giugno 1927,
n. 1000.Conversione
inlegge
delR. tiecreto-legge
I•Inglio 1926,
n.
1209,
relativoall'assegnazione
straordinaria per lacostruzione
e
l'adattamento
di edincipostali
etelegraSci.
TITTORIO EMANUELE III
PER GRAWIA DIDIOE PERVOLONTÀ DELLANAZIONE RE
D'ITALIE
Il
Senato e lãCamera
deideputati
hannõäpprövätä;
Noi
abbiamo sanzionato epromulghiamo _quanto segue:
Articolo unico.
E'
nouvertitö inlegge
il R.decreto-legge
1•luglio 1926,
II. 1209, relativo all'assegnazione straordinaria
per la co-htruzione
el'adattamento
diedifici postali
etelegrafici.
Ordiniamo
che lapresente, munita del sigillo dello
Sta-to,
sia inserta nella raccolta ufficiale delleleggi
e deidecreti
'del
Regno d'Italia,
mandandoachiunque spetti
di osservarla e difarla
osservare comelegge
dello Stato.Data a
San Rossore, addì
16giugno 1927
-'Anna y
XITTORIO EMANUELE.
CIANO
-ŸOLPI.
Nistoa
itQuardasigilli:
Rocco.Numero di
pubblicazione
1340.LEGGE
16giugno 1927,
n. 1010.Conversione in
legge
delR. decreto-legge
3 settembre1926,
n.
1623,
contenente modißcazioni alle tariffe per ilservizio
delle riscossioni per conto di terzi.VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIADI DIO E PER VOIßNTÃDELLA NAZIONEl RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera del
deputati
hannoapprovato;
Noi abbiamo sanzionato e
promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
E' convertito in
legge
il R.decreto-legge
3 settembre1926,
n.
1623,
contenentemodificazioni
alle tarife per il serviziodelle
riscossioni per conto di terzi.Ordiniamo che
lapresente, munita
delsigillo dello
Sta-to, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi
edei decreti
delItegno d'Italia,
mandandoachiunque spetti di osservarld
e
di farla
osservare comelegge dello
Stato.Data
afian Rossore, addì 16 giugno 1927
•Anno 2 XITTORIO EMANUELE.
CIAso
ayotpr.
Visto, ti
Guard¢sigmi:
Roco.Numero
di pubblicazione
1341.LEGGE
16giugno 192%
n. 1011.Conversione in
legge
delR. decreto-legge
11 novembre 1926, n,2007,
relativo allaprescrizione
di sommedepositato
a titolo cauzionale o digaranzia
per abbonamento al casellariopostale, spedizione
diperiodici, francatura
in conto corrente ed altro.VITTORIO EMANUELE
IIIPER GllAZIA DI DIO E PER
VOLONTÄ
DELLA NAZIONERE D'ITALIA
Il Senato
e la Camera deideputati
hannoapprovatö,
Noi abbiamo sanzionato
epromulghiamo quanto
segue:Articolo unico.
E' bonvertito
inlegge il R, decreto.legge
11novembre 1926,
n.2007, relativo alla prescrizione di
sommedepositate
a
titolo.cauzionale
odi garanzia
perabbonamento
al casel- lariopostale, spedizione
diperiodici, fraucatura in
coutd correnteed altro,
con lasostituzione delle parole
« al 31 di- cembre1927
»alle altre
« al30 giugno
1927 » nel 1° comma'dell'art.
3.Ordinfamo
che lapresente, munita
delsigillo dello
Stä,to,
siainserta
nellaraccolta ufficiale delle leggi
e deidecreti
del Regno d'Italia, mandando
achiunque spetti di
osservarlie di
farla
osservare comelegge dello Stato.
Data
a SanRossore, addì 16 giugno 1927
-Anno y IITTORIO EMANUELE.
QIANO
eVOLPI,
Visto, ilGuardasigtili:
Rocco.4-vn-1927
--GAZZETTA UFFICIAT.E
DEL REGNO D'ITALIX --N. 1522815
Numero di
pubblicazione
1342.LEGGE 16
giugno
1927, n. 1012.Conversione in
legge
del R.decreto-legge
13gennaio 1927,
n. 31, che dà facoltà all'Amministrazione delle
poste
e del tele.grafi
di renderecontinuativa
laprestazione
orariasupplementare
nel limite di un'ora al
giorno
pergli impiegati
di ruolo addettiagli
utlici esecutivi.VITTORIO EMANUELE
IIIPER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei
deputati
hannoapprovato;
Noi abbiamo
sanzionato
epromulghiamo quanto
segue:Articolo unico.
E' convertito in
legge
il R.decreto-legge
13gennaio 1927,
v.
31,
che dà facoltàalPAmministrazione
delleposte
e deitelegrafi
di renderecontinuativa
laprestazione oraria
sup-plementare
nel limite di un'ora algiorno
pergli impiegati
di rualo addetti
agli
ufficiesecutivi.
Ordiniamo che la
presente,
munita delsigillo
dello Sta-fo,
sia inserta nella raccolta ufficiale delleleggi
e deidecreti
del
Regno d'Italia,
mandando achiunque spetti
di osservarlae di farla osservare come
legge
dello Stato.Data a San
Rossore,
addì 16giugno
1927 - Anno VVITTORIO
EMANUELE.CIANo - VOLPI.
Visto, il
Guardasig¿lli:
Rocco.Numero di
pubblicazione
1343.LEGGE 16
giugno
1927, n. 1061.Conversione in
legge
del R.decreto=legge
12 dicembre1926,
n.
2175,
concernentealienazione diprestazioni perpetue
dal Fondodi beneficenza e
religione
nella città di Roma al Fondo per il culto,VITTORIO EMANUELE
IIIPER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA
11 Senato e la Camera dei
deputati
hannoapprovato;
Noi
abbiamo sanzionato
epromulghiamo quanto
segue:Articolo unico.
E'
convertito
inlegge
il R.decreto-legge
12dicembre 1926,
n.2175,
colquale
siautorizza
ilFondo
dibeneficenza
e
religione
nella città di Roma adalienare
a favore del Fondo per ilculto
leprestazioni perpetue affrancabili
ai sensi dell'art. 1 dellalegge
11giugno 1925,
n.998,
con ladeterminazione del
prezzo
diacquisto
inrispondenza
alcapitale
di affranco secondogli articoli 3, 8,
10 e 11 dellalegge
medesima e l'art. 7 del R. decreto 7febbraio 1926,
n. 426.
Gli atti che tra le due
Amministrazioni
dovranno esserestipulati
per l'attuazione dellapresente legge
saranno eso- nerati dalle tasse dibollo,
diregistro, ipotecarie,
di volturacatastale e dai
diritti
disegreteria.
Sarannoperò
corri-sposti gli emolumenti ipotecari
ai conservatoridelle ipo-
teche.
Nel caso si dovesse
ricorrere al
ministero di unnotaio,
saa
applicato
l'ultimo commadell'art. 19 della legge
11giu-
gno
1925,
n. 998.Ordiniamo
che lapresente,
munita delsigillo
delloStato,
sia inserta nella
raccolta
ufficiale delleleggi
e deidecreti
del
Regno d'Italia,
mandando achiunque spetti
di osserevarla e di farla osservare come
legge
dello Stato.Data a San
Rossore,
addì 16giugno
192T - AnnoX
VITTORIO EMANUELE.
ROCCO - OLPI.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Numero di
pubblicazione
1344.REGIO DECRETO 12
maggio 1927,
n. 824.Approvazione
delregolamento
per l'esecuzione delR.
de.creto=legge
9luglio
1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione.VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PElt VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA
Visto il R.
decreto-legge
9luglio 1926,
n.1331,
checosti,
tuisce FAssociazione nazionale per il controllo sulla combu- stione;
Sentito il parere del
Consiglio
diStato;
Udito il
Consiglio
deiMinistri;
Sulla
proposta
del Nostro MinistroSegretario
diStatn
per l'economia nazionale ;
Abbiamo decretato e
decretiamo:
Articolo unico.
E'
approvato
ilregolamento
per l'esecuzione del R. decrë-to-legge
9luglio 1926,
n.1331,
che costituiscel'Associaziond
nazionale per il controllo sullacombustione,
annesso al pre- sentedecreto,
visto esottoscritto,
d'ordineNostro,
dalMinistro
proponente.
Ordiniamo
che ilpresente decreto,
munito delsigillo
delloStato,
sia inserto nellaraccolta
ulliciale delleleggi
e deidecreti del
Regno d'Italia,
mandando achiunque spetti
diosservarlo
e di farlo osservare.Dato a
Roma,
addl 12maggio
1927 - AnnoT.
VITTORIO
EMANUELE.MUSSOLINI - BELLUZËÖ.
Visto, il Guardasigilti: Rocco.
Registrato
alla Corte detconti, addì 2giugno
1927 - Anno yAtti del Governo, registro 261, logito 13. - FERRErn,
Regolamento
per l'esecuzione del R.decreto=legge
9luglio 1926,
n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il con•
trollo sulla combustione.
TITOLO
L
NoRME ËEB IÁ ËREVENZIONE CONTRO GI I INFORTUNI.
CAro I. - Limiti della
prevenzione
y disposizioni riguardanti gli esoneri.
Art.
1.
Per la
tutela dell'incolumità
deilavoratori
e per lapië-
venzione
degli
infortuni debbonoapplicarsi
atutti
igend-
2816
4-VII-1927 --- GAZZETTAUFFICIAT4E
DEL REGNOD'ITALIA
---N. 152ratori di vapore,
recipienti
di vapore, erecipienti
per gascompressi, liquefatti
o disciolti ledisposizioni
stabilite dalpresente titolo,
fatta eccezione dellederoghe
in essopreviste.
Art. 2.
Agli
effetti delpresente regolamento
si intendono:a) per
generatori
di vapore, irecipienti
neiquali
sitrasformano i
liquidi
in sapore a pressionepiù
elevata diquella
dellaatmosfera,
allo scopo diimpiegarlo
fuori delrecipiente
stesso ;b)
perrecipienti
di vapore,gli apparecchi
che ricevono racchiudono vaporeproveniente
dageneratori separati,
nonchè i
recipienti sottoposti
all'azione di gas o divapori,
o
degli
uni edegli
altriinsieme, sviluppantisi
nell'interno di essi per l'azione del calore e per effetto di azioni chimi-che, semprechè
nella camera dielaborazione
o sullepareti
che la
circondano
si eserciti unapressione superiore
all'at-mosferica ;
c)
perrecipienti
per gascompressi, liquefatti
o disciolti, gli apparecchi
checontengono
gascompressi, liquefatti
o soluzioni di gas dei
quali
siaimpedita
od ostacolata la 3iberaevaporazione
nella atmosfera. Talirecipienti
si di-stinguono
inrecipienti
per iltrasporto
del gas ed in reci-pienti
fissi.Art. 3.
Non sono
soggetti
alleprescrizioni
delpresente
titolo inquanto siasi provveduto agli
stessiscopi
daregolamenti
spe-ciali:
1° i
generatori
di vaporecollocati
a bordo deigalleg- gianti muniti
di licenzadell'autorità marittima, qualunque
sia l'uso cui sono
destinati;
2° i
generatori
di vapore collocati aterra,
neiporti,
nelle
darsene,
neicanali, fossi,
seni e nellespinggie,
dentroi limiti del territorio
marittimo,
per i serviziriguardanti
direttamente l'industria della
navigazione
ed il commerciomarittimo;
.3° 1
generatori
ed irecipienti
di vapore in servizio delleRegie navi, degli
stabilimenti dellaGuerra,
della Marina edell'Aeronautica;
4• i
generatori
di vapore deipiroscati
destinati alla na-vigazione
lacuale in servizio cumulativo con le strade fer-rate;
5° i
generatori
ed irecipienti
di vapore delnaviglio
tiella
Regia guardia
di finanza ;6• i
generatori
ed irecipienti
di vapore delle Ferrovie dello Stato;7° i
generatori
di vapore inservizio esellusivo
delle fer- revie concesseall'industria privata,
delletramvie,
delle fu-nivie per il
trasporto
delle persone, e delleferrovie private
di seconda
categoria;
8• i veicoli a trazione
meccanica destinati
a circolaresenza
guida
di rotaie sulle stradepubbliche
e sulle autostrade
pertrasporto
di persone o di cose, fatta eccezione dellelocomobili
a velocità nonsuperiore
a 10 km. alPora.delle trattrici agricole
e deicompressori stradali;
9• i
recipienti
daimpiegarsi
per iltrasporto
su ferroviee linee
assimilabili
di gascompressi, liquefatti
o disciolti.Art. 4.
Non sonö
soggetti
alleprescrizioni
delpresente
titölo iseguenti apparecchi:
1• le valvole in
genere,
i cilindri dimotrici
termicheed
imantelli
di turbinea vapore ed agas;
26 i
tubi
dicondotta
del vapore, idisoliatori
egli
sea14catori;
3* i
barilotti raccoglitori
edistributori
del vapore. 11ytnistro per l'economia nazionale,
condecreto
dapubbli
carsi nella Gazzetta
Ufficiale, può
tuttaviaprescrivere
per determinatitipi
di barilotti e distributori le norme necessa-rie per la tutela dell'incolumità dei
lavoratori;
4° i tubicon o senza
nervature,
igruppi
ditubi,
di ele-menti o stufe che servono per
riscaldamento;
56 i receivcrs o
recipienti
intermediari delle motrici adespansione multipla;
6 i
serpentini
ad afflusso libero nell'atmosfera o inliquidi·
7°
gli
alimentatoriautomatici;
8° i
generatori
dicapacità
totale non superiore a cm- quelitri;
W i
recipienti
di vapore dicapacità
totale non supe«riore a
venticinque litri;
- 10° i
recipienti
contenenti gascompressi
oliquefatti
dicapneità
nonsuperiore
acinque
litri.1 data facoltà al Ministero dell'econonia
nazionale,
in,teso il parere del
Consiglio
tecnico dell'Associazione nazio.nale per il controllo sulla
combustione,
di escludere altritipi
diapparecchi dall'applicazione
delpresente regola-
mento.
Art. 5.
Il Ministro per Peconomia
nazionale,
sentito 11 parere delConsiglio
tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo sullacombustione, può
stabilire per determinatitipi
di ap-parecchi:
a) l'esonero
dall'applicazione
di taluneprescrizioni
stasbilite dal presente titolo e da tutte le verifiche di cui
agli
articoli 55 e
seguenti (esonero totale);
b)
l'esonerodall'applicazione
di taluneprescrizioni
sta-bilite dal
presente
titolo e di alcune delle verifiche di cuiagli
articoli 55 eseguenti (esonero parziale).
Il decreto Ministeriale
prescriverà
legaranzie
e le con-dizioni necessarie per il
rilascio,
daparte dell'Associaziond
nazionale per il controllo sullacombustione,
della dichiara-zione di esoneroai sensi
degli
articoliseguenti.
Art. 6.
Il possessore di un
apparecchio
che intenda ottenerë la;dichiarazione di esonero deve
presentare domanda
alla se- zioneregionale dell'Associazione,
nella cuicircoscrizione
trovasil'apparecchio.
Se si tratta di
più apparecchi
situati in un medesimo sta- bilimentopuò
esserepresentata
domandacumulativa.
Art. 7.
Ricevuta la
domanda,
l'Associazionedisporrà gli
accer-tamenti,
daeseguirsi
da un suoagente tecnico,
sulla sussi- stenza delle condizioni per il rilascio della dichiarazione di esonero.Per le
domande
di esoneroparziale, l'agente
tecnicodevd.
eseguire
le verificheprescritte dagli
articoli 55 eseguenti.
Per le
domande
di esonerototale, l'agente, pur
non es- sendoobbligato
adeseguire
provedeterminate,
deveperò compiere indagini occorrenti
per stabilire lo statodell'ap.
parecchio
in relazione alle condizionipreviste
per l'esonero.Quando però
si tratti diapparecchi
dighisa
oaventi parti
di
ghisa, l'agente
tecnico deve inogni
casoeseguire
almenouna prova idraulica
dopo
la messa aposto dell'apparecchio.
Dei
risultati dell'accertamento l'agente
tecnicoredigerà
verhale.
Art. 8.
Esaurita l'istruttöria, PAssociazione
sipronunciera
sulládomanda con
provvedimento
motivato.4-vu-1927
-- GAZZETTA UFFICIAIE DEL REGNO D'ITALIA --- E.152 2817
Quando
si tratti ditipi
diapparecchi
nonregolati
dal¢leereto Ministeriale, PAssociazione,
fattieseguire gli
ac-certamenti di cui al
precedente articolo,
deve trasmettere ladomanda,
insieme al verbale divisita,
al Ministero del- Peconomia nazionale pergli
eventualiprossedimenti
di suapompetenza,
ai sensi delfart. 5.Art. 9.
Ogni apparecchio esonerato,
che siatrasportato
altroveo che subisca variazioni nelle condizioni
prescritte
per l'eso-nero, deve essere
soggetto
a nuove verifiche per la confermao per la revoca, da
parte dell'Associazione,
della dichiara- zione di esonero.CAro II. -
Costruzione, impianto
cdcsercizio,
ßccione 1. - Generatori di vapore.Materiali.
Art. 10.
Non possono essere
ceduti, posti
o mantenuti in eserciziogeneratori
costruitidopo
Pentrata invigore
delpresente
re-golamento
per iquali
il costruttore non abbiaprovveduto
a' sensi
degli articoli 12,
13e14,
e, perquelli
costruitidopo
un anno dalla data
suddetta,
che noncorrispondano
anchealle
prescrizioni
di cui all'art. 11.Salvo
quanto
èdisposto
dall'art.76,
è vietato porre o mantenere inesercizio
igeneratori,
anche se costruitiprima
della entrata in
vigore
delpresente regolamento,
iquali
nonrispondano
alle condizioniprescritte dagli
altri articoli.del presente
capo.Art. 11.
Dopo
un anno dall'entrata invigore
delpresente regola- mento,
nella fabbricazione deigeneratori
di vapore debbonoessere
impiegati
materiali aventi irequisiti prescritti,
condecreto da
pubblicarsi
nella GazzettaUfficiale,
dal Ministrö per l'economianazionale,
sentito il parere delConsiglio
tec-nico dell'Associazione nazionale per il controllo sulla com-
bustione,
equello
dellaConfederazione generale fascista
del- l'industria.I materiali
prodotti
nelRegno
daimpiegarsi
nella fab-bricazione dei
generatori
di cui alprecedente
comma deb- bono esseresottoposti
a provapreventiva
daeseguirsi
allapresenza di un
agente
tecnicodell'Associazione,
ilquale
cer-tificherà i risultati della prova.
Detti risultati saranno, a cura
delPAssociazione,
successi-Yamente inseriti nel verbale di
prima
visita interna.Relativamente ai materiali ed ai
generatori
di vapore pro- Venienti dall'estero i certificatidegli
enti collaudatori rico-nosciuti
dairispettivi
Stati ed indicati inapposito elenco,
da
approvarrei
con decreto Ministeriale a norma delprimo alinea
delpresente articolo,
sonoequipollenti
della prova sud- detta sempre che si riferiscano a materiali che abbiano i re-quisiti prescritti.
In difetto dei
legali
certificati attestanti lequalità
delmateriale
impiegato,
nelle verifiche daeseguirsi
a norma del-Particolo
52 eseguenti gli agenti tecnici dell'Associazione debbono prendere
per base i coefficientipiù
favorevoli allasicurezza,
inferiori a non meno di unquarto
dei valori mi- ni'mi stabiliti nel decretoMinisteriale
di cui al comma1°,
se si tratti di
apparecchi completamente
nuovi e di notaprovenienza,
e a non meno di un terzodei valori predetti
per
gli
usati o diignota provenienza.
Art. 12.
Per i
generatori
destinati aprodurre
vapore ad una pres- sionesuperiore
akg. 0,5
per emg. non ò ammesso per nesssana
parte
di essil'impiego
dellaghisa.
Per i
generatori
esistenti alPentrata invigore
del rego- lamento e denunciati entro un annoall'Associazione,
chesiano destinati a
produrre
vapore ad unapressione
supe- riore dikg. 0,5
per cmq., è vietatoPimpiego
dellaghisa
solo per le
parti esposte
al fuoco e ne è tolleratoPimpiego
per le
cupole
di presa del vapore per le teste deibollitori,
per i
coperchi
di passo d'uomo edegli
orifici di spurgo per i collettori difango
ed altreparti
diapparecchi consimili, quando però
non siano circondati dalla muratura nè con-tenuti nel
primo giro
di fumo ed il lorodiametr'o
non su-peri
i 70 mm.La stessa
disposizione
di cui alprecedente
comma è ap,plicabile
anche ai generatori in corso di costruzioneprima
della eutrata in
vigore
delpresente regolamento, purché
denunciati all'Associazione entro il termine stabilito dal- l'art. 75.
Art. 13.
Per il calcolo delle varie
parti
di ungeneratore
di va-pore debbono
applicarsi
lenorme stabilite dal Ministro per Peconomianazionale,
sentito il parere delConsiglio
tecnicodell'Associazione per il controllo sulla combustione. Tali
norme
disengono obbligatorie
dalla data della loropubbli-
cazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Targhetta.
'Art. 14.
Su
ogni generatore
di vapore, anche seproveniente
dal,Pestero,
deve essereapposta
dal costruttore unatarghetta
visibile durante il funzionamento
delPapparecchio
ed indi-cante:
a)
11 nome del costruttore ;b)
illuogo
e Panno dellacostruzione;
c)
il numero difabbrica;
d)
lapressione
per laquale Papparecchio
è stato costruito.
La
targhetta
deve avere in mezzo unapposito spazio
cir-colare libero del diametro di 52 mm. per
Fapposizione
delbollo e deve essere inchiodata su di una
parte
essenzialedel
generatore
; due chiodi di attacco debbono essere di rame,a testa
piatta,
del diametro di almeno 16 mm. e non spor-genti
sulpiano
dellatarghetta.
Per i
generatori
apareti
di spessore inferiore ai 3mm. latarghetta può
essereassicurata
allepareti
mediante salda- turapurchè presenti
ai due estremi duecapocchie
di sta-gno del diametro di 16 mm. destinate alla
punzonatura,
cia-scuna delle
quali
metà deve esseresulPapparecchio
e metà sullatarghetta.
In
sostituzione
di taletarghetta
il costruttore ha facoltà di punzonare tutte le indicazioni di cui al comma 1° diret-tamente
su di unaparte essenziale visibile de1Papparecchio,
ßnperßcie
di riscaldamento.Art. 15.
Per
superficie
di riscaldamento si intende lasuperficie
metallica lambita da una
parte
daiprodotti
della combu- stione e dalPaltrabagnata
dalliquido.
La
misurazione
deve farsi dallaparte
lambita dai pro- dotti dellacombustione.
2818 4-VII-1927
--GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA
--N.152
Nelle caldaie elettriche la
superficie
di riscaldamento in metriquadrati
è considerataequivalente
ad un ventesimodella potenza
massimaassorbita,
espressa inKw,
Talvole
di sicurezza.Art. 16.
Ogni generatore
di vapore deve essere munito di almeno due vaalvole dirieurezza,
a sedepiana,
ciascuna dellequali
sia capace e caricata in modo da dare
sfogo
al vapore quan- do è stataraggiunta
lapressione
massima effettiva di la- yoro.Sono considerate
rispondenti
aquesta
condizione le valvo- le la cui sezionecomplessiva (A)
espressa in cmq.corri-
pgonda
allaseguente
formula:11
ß p‡0.6
nella
quale
8 è lasuperficie
di riscaldamento delgeneratore
in metri
quadrati
ep è lapressione
del bollo inkg.
per cmq.E' consentita la riduzione di tale sezione al 40
%
del va·lore dato dalla
formula, quando
le due valvole siano deltiipo
agrande
alzata.Il calcolo della forza
(peso
omolla)
facenteequilibrio
alla
pressione
esercitata dal vapore sullavalvola,
deve es-sere
eseguito
in base aldiametro
del foro della valvola au- mentato di duemillimetri.
La sede delle valvole non deve avere
larghezza maggiore
di 2
millimetri;
ognunadelle
valvole nonpuò
avere undiametro inferiore a 25 mm.
quando
lasuperficie
riscaldata dalgeneratore
non sia inferiore a mezzo metroquadrato,
nè avere un diametro tale che la
pressione
totale del va- pore sulla valvolasuperi
800kg. Quando
lasuperficie
ri-scaldata sia inferiore a mezzo metro
quadrato,
il diametro deve essere di almeno dieci millimetri.Nei
generatori
fissi le valvole di sicurezza devono essere caricate con un peso di un solo pezzoapplicato
o diretta-mente o mediante leva. In
quest'ultimo
casoall'estremità
del bracciomaggiore
di leva deve essere un arresto tale daimpedire
Puscita del peso della leva.Il peso e le
lunghezze
dei bracci dileva, determinati
dal-l'agente
tecnicodell'Associazione,
nondebbono per
nessun motivoessere aumentati.Per i
generatori funzionanti
a non oltre unkg.
per cmq.una delle valvole di
sicurezza
deve essere, diregola, cari-
¢ata
con un peso diretto.Quando
il numero dellevalvole,
calcolate a norma del 2°e 3°
alinea,
siamaggiore
diquattro,
possono essereappli-
cate valvole a molla
diretta
in sostituzione diquelle
a peso alle condizioniseguenti:
1° che le valvole a molla siano del
tipo approvato
dalConsiglio
tecnicodell'Associazione,
e che ciascunavalvola
siaprovvista
deldispositivo
då arresto che limiti la reazione elastica della molla in relazione allapressione
delbollo;
2° che delle valvole
complessivamente occorrenti,
alme-nö due siano a peso a
leva;
3· che sia
applicato
undispositivo
aportata
di manodel
conduttore,
atto a consentire unosfogo
emeace del va-pore, in eccesso, attraverso un tubo scaricante all'esterno del locale della caldaia e
possibilmente provveduto
di silenziatore.
Negli
altrigeneratori
il caricamento dellevalvole
di si curezzapuò
farsi con molleagenti
direttamente oapplicate
alla estremità della leva. La tensione della molla. stabilita alPatto della prova, deve essere resa invariabile mediante
apposito dispositivo.
Monometro,
Art.
17.
Ogni generatore
deve essere munito di un manometrocon.Venientemente
collocato egraduato
inkg.
per cmq. sulquald
sia
indicata,
con segno facilmentevisibile,
lapressione
efet- tiva che il vapore non deveoltrepassare.
La
graduazione
del manometro devespingersi
almeno fino ad una volta e mezza ma non oltre ildoppio
dellapressione
massima di lavoro ed essere di facile lettura.
Qualora
lesegnalazioni
del manometro di ungeneratore diferiscano
daquelle
del manometrocampione
perpiù
diun
quinto
dellapressione
delbollo,
con una massima dife-renza di un
chilogrammo
inpiù
o di mezzochilogrammo
inmeno, il manometro stesso deveessere
riparato
osostituito.
Per
pressioni inferiori
a due atmosfere è ammessa la tol- Jeranza di unquinto
di atmosfera.Per
ogni generatore
o gruppo digeneratori
in batteriai l'utente deve avere un manometro diriserva.
Art. 18.
Ogni generatore
deve essere munito di unaapposita
ap-pendice,
comunicantecon Pinterno diesso eterminata da uli disco di 40 mm. di diametro e di 4mm. di spessore perl'ap- plicazione
del manometrocampione.
Art. 19.
Per i
generatori
costruitidopo
Pentrata invigore
del pre- senteregolamento,
lla presa di vapore per il manometrodeve
essere munita di
apposito
rubinetto diintercettazione.
ßostitutivi delle valvole di sicurezza e del manometro.
Art. 20.
Nei
generatori
destinati aprodurre
vapore ad una pres- sione effettiva nonsuperiore
a mezzokg.
per cmq.può
fare le veci della valvola di sicurezza e del manometro un tubo ad arialibera,
il cui tratto verticale determinante la pres- sione nonsuperi cinque
metri di altezzaquando
lapressione
sia data da una colonna
di
acqua, e nonsuperi
i 370 milli- metriquando
sia data da una colonna di mercurio. Il dia- metro diquesto
tubo deve essere tale dacorrispondere
aduna sezione di 350 mmq. per
ogni
metroquadrato
di su-perficie
di riscaldamento. Inogni
casoperò
detto diametronon deve essere minore di 30 mm. e
può
esserelimitato
al massimo di 80 mm.Apparecclei
di alimentazione.Art. 21.
Ogni generatore
deve essereprovveduto
di dueapparecchi
di
alimentazione, capaci
ciasenno di fornire almeno ildop- pio dell'acqua
necessaria edindipendenti
in modo che inqualsiasi
caso sia assicurato il funzionamento di uno di essi.Ai
generatori
aventimenodi 5 mq. disuperficie riscaldata,
nonchè a
quelli,
diqualunque superficie,
che funzionino a non oltre unkg.
per cmq. e che sianodirettamente
alimen- tatidall'acqua
diritorno, può
essereapplicato
un solo ap-parecchio
dialimentazione.
La derivazione di una condotta di acqua forzata
può
es.sere
utilizzata
come mezzo dialimentazione, quando
la pres.sione mmima di essa
superi
sempre di almeno mezzokg.
percmq.
quello
del bollo di prova delgeneratore.
Le pompe a mano sonoammesse solo come
apparecchi
au-siliari e per i