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4 luglio Por 11 prez=o degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Wfaciale a veggansi le nor.no riportate nella testata della parte seconda.

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Conto Corrente con la

Posta)

GAZZETTA W UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 68° Roam

-

Lunedl, 4 luglio 1927

-

Ano V Numero 152

Aboonarnenti.

In Roma, sia presso l'Arnministrazione che a

Anno Sem. Trim, domicilio ed in tutto il Itegno (Parte Ie II) L. 100 SO 40 All'estero (PaeBi dell'Unione postale) , , , , . 200 120 70 I In Iloma, sia presso l'Amministrazione che a

domicilio ed in tutto il llegno (cola Parte I). 90 40 25 All'estero (Paesi dell'Unione postalc) , , , , m 120 80 50 Gli aÛhonamenti decorrono dal primo del niese in cui ne viene fatta richiesta.

Il prezzo di vontlita di egni puntata, anche se arretrata, della «Gaz- zetta Umciale» (Parte I e II complessivamente) 6 fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE allEstero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari 6 fissato in ra•

gione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonarnenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta Umciale» -- Ministaro delle Finanze (Telefono 33-686) - ovvero presso le librerio concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbo- namenti doman<lati per corrispontlenza deve essere versato negli UfBci po•

stali a favore del conto corrente N. 1;3640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi Por 11 prez=o degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Wfacialea straordinari sono fuori abbonamento, veggansi le nor.no riportate nella testata della parte seconda.

I.a «Gazzetta Ufficiales e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sonoin vendita presso la I.ibreria dello Stato al Ministero deue finanze e

presso le seguenti I.ibrerie depositarie: Alessandria: A. Boffl. - Ancona: G. Fogola, - Aosta: Libreria sorello Da Giorgia. - Aquila: F, Agnellt.

- Arezzos A. l'ellcorint. - Avellino: C. Leprino. - Bari: Fratelli Favia. - Belluno: 8. Hencita. - Benevento: 8. Tomaselli. - Bergamo: Librerra Internaziortale <lciflatituto Italiano Arti Grafiche dell'A. T,, 1. - Bolognar 14. Cappellf; Alessaggerio Italiana. - Brescia: E. Castoirli. - Brindisis Ditta Litigi Carlucci. - Cagliari: Libreria Internazionale (Lias): It. Carta-Raspi. - Caltanissetta: l'. hiilia ßusso. - Carrara: Libreria Barni. - Ca.

serta: Ditta D', Croca e Figlio. - Catania: G. Giannotta, Societò Editrice Internasfonale.- Catanzaro: V. Scaglione.- Chieti: P. Piccirilli. - Comos C. Nani e C. - Cremona: Libreria ßontaano. - Cuneo: G. Salomone, - Ferrara: Lungitini e Biancitini. - Firenze: Armanelo llossini: via Pan- zani. 36e via degli Alfani, 57, - Fiume: .Dante Alighieri. di G, Dolcettf. - Voggia: G. Pilor:o. - Forli: G. Arclietti. - Genova: Librerta Interna.

sinnale Treves dell'Anonima Libraria Italiana, Societa E<!(trice Intertrazionale, via Petrarca, 23: Aleµaggerio Italianc. - Grosseto: D'. Signovellt. ...

Imperia: B. Benedust; G. Cavilotti e ilolio. - Lecce: Librerm Fratelli Spacciante. - Livorno: 8. Delinstee 0. - Lucca: 8. Belforto e c, - Mace.

rata: Libreria Editrice P. Af. Ilicci. - Mantova: Arturo blondovi. - Matera: Iliccardi Ifrancesco. - Messin2: G. Principato; V. Ferrara; Giacomo d'Anna. - hiilano: Libreria PratelN Treves, in Gañerin: Sociata Editrica Internazionale: G. Pirola; A. Vallar<1i; lifessengerie Italiano. - Modenas 0. T. Vincenzi e nipote. - Napoli: Libreria Internationata Parama-Treves; it. Alaioloe figlio; Alessaggerio Italiane. - Novara: II. Gunglio. - Nuo.

ro: Ditta otalgaroli (ifulio. - PaeJova: A. l>raalti. - Palerrno: O. Fiorenea. - Parma: 11. Viannini. - Pavia: Nuce. BruntMarelli. - Perugta· St•

monelli. - Pesaro: I;odope Gennari. - Piacenza: V. Porta. - Pisa: Libraria Bemporad <Ielle Librerie italiano riunite. - Pistoin: Ditta Alberto Pa.

ctnotti. - l'ala: 8. Nchmidt. - Itavenna: E. Lavafwa e 12. - Reggio Calabrist it. D'Angelo. - Reggio Eulili::: L. Ilonvici:n. - Rieti: d. Tommax•

setti. - ilotua• Anonima Libraria italiana; Stamperia Reale: Maglione a Strini; Libreria Mantegarra, degli eredi Cremonesi; a. Signorelli¢

Ditta De Agostiraf; Messapperie italiane. - Rovigo: G. Ifarin. - Sansevero (Foggia): Venttitti Luigt. - Sassaris G, Letida, - Savonas P. Lottola, - Siena: L2brerta San Bernardino. - Siracusa: G. Greco, - Son<lriot V. ZeruccItt. - Spezia:A. Zacutti. - Taranto: laratelli Filippi.

- Teramot L, d'lanasto, - Ternit Stabilimento Polførafico Alterocen. -Torino: V. Casanm>a e 0.; Societ Editrice Internazionaln. Fratells Treves deUA,L,1,: Alessagaerie Italiane. - Trapani• 0, Bancf. - Trento: 11. I)iaertori, ... Treviso: Longo e Zoppelli. - Trieste: L. Cappelli. - Udines P. Affante C. - Varese: Alas e Alainati. - Vercelli: 8, Carnale.- Venezia: LibreriaSormani (già Pttaa G.). - Verona: If, Gabianca. - Vicenzas (f. Galla. - Viterho: Fratelli Buffettf. - Znfat B. de Schonfeld. - Bengasi: Librería P. Altteso. - Tripoli: Libraria Ficliera. - Asmaras A, o P.

Cicero. - AII'Estero presso gli Uf6ci slaggi a turismo dell'E.N.1.T., aParigi anche presso la Líbreria Italiana, Ibie du 4 septembre.

N.B. - Nelle provincia dove non c'è rappresentante a incaricata riel servizio di rendita dette pnbblicazioni uffleiali la intendenza di Onanza.

DIREZIONE F| lijdBAZIONE PRESSO IL MINISTERO Di LT.A GIUSTIZIA B DI;GLI AFFARI Ol CUI,TO - UFFICIOPUBBI=ICAZIONE DELLE I»EGGl

SOMMARIO

oft»SÎaÎ<>$e

LEGGI E

DECRETl

1338. --- LEGGE 16

giugno 1927,

n. 1007.

Conversionein

legge

del R.

decreto-legge

1

luglio 1926,

n.

1207,

che

abroga

il R.

decreto=legge

n.

1995,

del 23 ot=

tobre 1924, concernente la esenzione dalle tasse

postali

ad

enti, corpi

ed istituti non a totale carico dell'erario.

Pag.

2814 1339. - LEGGE 16

giugno 1927,

n. 1009.

Conversione in

legge

del R.

decreto-legge

luglio 192G,

n.

1209,

relativo

all'assegnazione

straordinaria per la co.

struzione e l'adattamento di edifici

postali

e

telegrafici.

Pag.

2814

1340. --- LEGGE 16

giugno

1927. n. 1010.

Conversione in legge del R.

decreto=legge

3 settembre

1926,

n. 1623, contenente modificazioni alle tariffe per il servizio delle riscossioni per conto di terzi .

Pag.

2814 1341. -- LEGGE 16

giugno

1927, n. 1011.

Conversione in

legge

del R.

decreto.legge

11 novembre

1926,

n. 2007, relativo alla

prescrizione

di somme

deposi=

tate a titolo cauzionale o di

garanzia

per abbonamento al casellario

postale, spedizione

di

periodici,

francatura in

conto corrente od altro . . . . . . . . .

Pag.

2814 1342. -- fÆGGE 16

giugno

1927, n. 1012.

Conversione in

legge

del R.

decreto=legge

13

gennaio 1927,

n. 31, che facoltà all'Amministrazione delle po=

ste e dei

telegrafi

di rendere

continuativa

la

prestazione

oraria

supplementare

nel limite di un'ora al

giorno

per

gli impiegati

di ruolo addetti

agli

utlici esecutivi.

Pag.

2815

1343.

- LEGGE 16

giugno

1927, n. 1061.

Conversione

in

legge

del R.

decreto=legge

12 dicembre

1926,

n. 2175, concernente alienazione di

prestazioni

per- petue dal Fondo di beneficenza e

religione

nella città di

Roma

al Fondo per il culto . . . . . . .

Pag.

2815

1344. - REGIO DECRETO 12

maggio 1927,

n. 824.

Approvazione

del regolamento per l'esecuzione del Re.

gio decreto-legge

9

luglio 1926,

n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo sulla combu.

stione . . . . . . . . .

Pag.

2815

1345. - REGIO DECRETO 2

giugno

1927. n. 1026.

Riunione dell'«

Opera

di San Vincenzo de' Paoli» e

della «Società

degli

asili d'infanzia », in

Roma,

sotto un'unica amministrazione con la denominazione di « Isti=

tuti

raggruppati

per l'assistenza dell'infanzia,

Opera

di San Vincenzo de' Paoli e Società

degli

asili d'infanzia».

Pag.

2829 1346. - REGIO DECRETO 12

maggio 1927,

n. 1024.

Autorizzazione all'Accademia Reale dellescienze di To•

rino ad accettare un'eredità

disposta

in suo favore.

Pag.

2829 1347. - REGIO DECRETO 12

maggio

1927, n. 1051.

Erezione in ente morale dell'Ente «Villa Carlotta ».

Pag.

2829 DEORETO MINISTERIALE 20

giugno

1927.

Proroga

del termine per il

compimento

delle

operazioni

di li.

quidazione

delle Associazioni

regionali

fra

gli

utenti di caldaie a

vapore

...Pag.2829

PRESENTAZIONE DI

DECRETI=LEGGE

AL PARLAMENTO

Ministero delle finanze: R.

decreto-legge

17 marzo

1927,

n. 899, che da facoltà di anportare modificazioni alle

disposizioni

sulle

importazioni

ed

esportazioni

temporanee .

Pag.

2830

Ministero dei lavori

pubblici:

R. decreto 12

maggio

1927 u. 922,

con 1

quale

sono stati istituiti

premi

a favore delle ditte

esercenti

autoservizi di gran turismo . . . . .

Pag.

2830

DISPOSIZIONI E COMUNICATl Ministero delle finanze:

Rettifiche d'intestazione . . . . . , , . . .

Pag

2830 Smarrimento di ricevuta . . . . . . . . . .

Pag.

2832 Smarrimento di certificato

provvisorio

. , , . .

Pag.

2832

(2)

2814 4-VII-1997

-

GAZZETTA UFFICIALE

DEL

REGNO D'ITALIA

--N. 152

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1338,

LEGGE 16

giugno 1927,

n. 1007.

Conversione in

legge

del R.

'decreto-legge

1•

luglio 1926,

n.

1207,

che

abroga

il R.

decreto-legge

n. 1995 del 23 ottobre

1924,

concernente l'esenzione dalle tasse

postali

ad enti,

corpi ad

istituti non a totale carico dell'erario,

WITTORIO EMANUELE

III REE GRAZIA DI DIOE PER VOIßNTÀ DELLA NAZIONE

RE

D'ITALIE

11

Senato e la Camera dei

deputati

hanno

approvaté;

Noi

abbiamo sanzionato e

promulghiamo quanto

segue:

Articolo unico.

E'

convertito in

legge

il R.

decreto-legge

1•

luglio 1926,

n.

1207,

che

abroga

il R.

decreto-legge

n.

1995 del 23

otto- bre

1924,

concernente l'esenzione dalle tasse

postali ad enti, corpi

ed

istituti

non a totale

carico

dell'erario.

Ordiniamo

che la

presente,

munita del

sigillo dello Sta.

to,

sia

inserta

nella

raccolta ufficiale delle leggi

e

del decreti glel Regno d'Italia,

mandandoa

chiunque spetti

di osservarla e

di farla

osservare come

legge dello

Stato.

pata

a

San Rossore,

addì 16

giugno 1927

·

Ann¾ ya

ITTORIO EMANUELE.

CIANo

=

Yowl, IVisto,

il

Guardasigilli:

Rocœ.

Numero di

pubblicazione 1339.

LEGGE

16

giugno 1927,

n. 1000.

Conversione

in

legge

del

R. tiecreto-legge

I•

Inglio 1926,

n.

1209,

relativo

all'assegnazione

straordinaria per la

costruzione

e

l'adattamento

di edinci

postali

e

telegraSci.

TITTORIO EMANUELE III

PER GRAWIA DIDIOE PERVOLONTÀ DELLANAZIONE RE

D'ITALIE

Il

Senato e

Camera

dei

deputati

hannõ

äpprövätä;

Noi

abbiamo sanzionato e

promulghiamo _quanto segue:

Articolo unico.

E'

nouvertitö in

legge

il R.

decreto-legge

1•

luglio 1926,

II. 1209, relativo all'assegnazione straordinaria

per la co-

htruzione

e

l'adattamento

di

edifici postali

e

telegrafici.

Ordiniamo

che la

presente, munita del sigillo dello

Sta-

to,

sia inserta nella raccolta ufficiale delle

leggi

e dei

decreti

'del

Regno d'Italia,

mandandoa

chiunque spetti

di osservarla e di

farla

osservare come

legge

dello Stato.

Data a

San Rossore, addì

16

giugno 1927

-

'Anna y

XITTORIO EMANUELE.

CIANO

-

ŸOLPI.

Nistoa

it

Quardasigilli:

Rocco.

Numero di

pubblicazione

1340.

LEGGE

16

giugno 1927,

n. 1010.

Conversione in

legge

del

R. decreto-legge

3 settembre

1926,

n.

1623,

contenente modißcazioni alle tariffe per il

servizio

delle riscossioni per conto di terzi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIADI DIO E PER VOIßNTÃDELLA NAZIONEl RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera del

deputati

hanno

approvato;

Noi abbiamo sanzionato e

promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in

legge

il R.

decreto-legge

3 settembre

1926,

n.

1623,

contenente

modificazioni

alle tarife per il servizio

delle

riscossioni per conto di terzi.

Ordiniamo che

la

presente, munita

del

sigillo dello

Sta-

to, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi

e

dei decreti

del

Itegno d'Italia,

mandandoa

chiunque spetti di osservarld

e

di farla

osservare come

legge dello

Stato.

Data

a

fian Rossore, addì 16 giugno 1927

Anno 2 XITTORIO EMANUELE.

CIAso

a

yotpr.

Visto, ti

Guard¢sigmi:

Roco.

Numero

di pubblicazione

1341.

LEGGE

16

giugno 192%

n. 1011.

Conversione in

legge

del

R. decreto-legge

11 novembre 1926, n,

2007,

relativo alla

prescrizione

di somme

depositato

a titolo cauzionale o di

garanzia

per abbonamento al casellario

postale, spedizione

di

periodici, francatura

in conto corrente ed altro.

VITTORIO EMANUELE

III

PER GllAZIA DI DIO E PER

VOLONTÄ

DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato

e la Camera dei

deputati

hanno

approvatö,

Noi abbiamo sanzionato

e

promulghiamo quanto

segue:

Articolo unico.

E' bonvertito

in

legge il R, decreto.legge

11

novembre 1926,

n.

2007, relativo alla prescrizione di

somme

depositate

a

titolo.cauzionale

o

di garanzia

per

abbonamento

al casel- lario

postale, spedizione

di

periodici, fraucatura in

coutd corrente

ed altro,

con la

sostituzione delle parole

« al 31 di- cembre

1927

»

alle altre

« al

30 giugno

1927 » nel 1° comma'

dell'art.

3.

Ordinfamo

che la

presente, munita

del

sigillo dello

Stä,

to,

sia

inserta

nella

raccolta ufficiale delle leggi

e dei

decreti

del Regno d'Italia, mandando

a

chiunque spetti di

osservarli

e di

farla

osservare come

legge dello Stato.

Data

a San

Rossore, addì 16 giugno 1927

-

Anno y IITTORIO EMANUELE.

QIANO

e

VOLPI,

Visto, il

Guardasigtili:

Rocco.

(3)

4-vn-1927

--

GAZZETTA UFFICIAT.E

DEL REGNO D'ITALIX --N. 152

2815

Numero di

pubblicazione

1342.

LEGGE 16

giugno

1927, n. 1012.

Conversione in

legge

del R.

decreto-legge

13

gennaio 1927,

n. 31, che dà facoltà all'Amministrazione delle

poste

e del tele.

grafi

di rendere

continuativa

la

prestazione

oraria

supplementare

nel limite di un'ora al

giorno

per

gli impiegati

di ruolo addetti

agli

utlici esecutivi.

VITTORIO EMANUELE

III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei

deputati

hanno

approvato;

Noi abbiamo

sanzionato

e

promulghiamo quanto

segue:

Articolo unico.

E' convertito in

legge

il R.

decreto-legge

13

gennaio 1927,

v.

31,

che dà facoltà

alPAmministrazione

delle

poste

e dei

telegrafi

di rendere

continuativa

la

prestazione oraria

sup-

plementare

nel limite di un'ora al

giorno

per

gli impiegati

di rualo addetti

agli

uffici

esecutivi.

Ordiniamo che la

presente,

munita del

sigillo

dello Sta-

fo,

sia inserta nella raccolta ufficiale delle

leggi

e dei

decreti

del

Regno d'Italia,

mandando a

chiunque spetti

di osservarla

e di farla osservare come

legge

dello Stato.

Data a San

Rossore,

addì 16

giugno

1927 - Anno V

VITTORIO

EMANUELE.

CIANo - VOLPI.

Visto, il

Guardasig¿lli:

Rocco.

Numero di

pubblicazione

1343.

LEGGE 16

giugno

1927, n. 1061.

Conversione in

legge

del R.

decreto=legge

12 dicembre

1926,

n.

2175,

concernentealienazione di

prestazioni perpetue

dal Fondo

di beneficenza e

religione

nella città di Roma al Fondo per il culto,

VITTORIO EMANUELE

III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

11 Senato e la Camera dei

deputati

hanno

approvato;

Noi

abbiamo sanzionato

e

promulghiamo quanto

segue:

Articolo unico.

E'

convertito

in

legge

il R.

decreto-legge

12

dicembre 1926,

n.

2175,

col

quale

si

autorizza

il

Fondo

di

beneficenza

e

religione

nella città di Roma ad

alienare

a favore del Fondo per il

culto

le

prestazioni perpetue affrancabili

ai sensi dell'art. 1 della

legge

11

giugno 1925,

n.

998,

con la

determinazione del

prezzo

di

acquisto

in

rispondenza

al

capitale

di affranco secondo

gli articoli 3, 8,

10 e 11 della

legge

medesima e l'art. 7 del R. decreto 7

febbraio 1926,

n. 426.

Gli atti che tra le due

Amministrazioni

dovranno essere

stipulati

per l'attuazione della

presente legge

saranno eso- nerati dalle tasse di

bollo,

di

registro, ipotecarie,

di voltura

catastale e dai

diritti

di

segreteria.

Saranno

però

corri-

sposti gli emolumenti ipotecari

ai conservatori

delle ipo-

teche.

Nel caso si dovesse

ricorrere al

ministero di un

notaio,

saa

applicato

l'ultimo comma

dell'art. 19 della legge

11

giu-

gno

1925,

n. 998.

Ordiniamo

che la

presente,

munita del

sigillo

dello

Stato,

sia inserta nella

raccolta

ufficiale delle

leggi

e dei

decreti

del

Regno d'Italia,

mandando a

chiunque spetti

di ossere

varla e di farla osservare come

legge

dello Stato.

Data a San

Rossore,

addì 16

giugno

192T - Anno

X

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO - OLPI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Numero di

pubblicazione

1344.

REGIO DECRETO 12

maggio 1927,

n. 824.

Approvazione

del

regolamento

per l'esecuzione del

R.

de.

creto=legge

9

luglio

1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PElt VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto il R.

decreto-legge

9

luglio 1926,

n.

1331,

che

costi,

tuisce FAssociazione nazionale per il controllo sulla combu- stione;

Sentito il parere del

Consiglio

di

Stato;

Udito il

Consiglio

dei

Ministri;

Sulla

proposta

del Nostro Ministro

Segretario

di

Statn

per l'economia nazionale ;

Abbiamo decretato e

decretiamo:

Articolo unico.

E'

approvato

il

regolamento

per l'esecuzione del R. decrë-

to-legge

9

luglio 1926,

n.

1331,

che costituisce

l'Associaziond

nazionale per il controllo sulla

combustione,

annesso al pre- sente

decreto,

visto e

sottoscritto,

d'ordine

Nostro,

dal

Ministro

proponente.

Ordiniamo

che il

presente decreto,

munito del

sigillo

dello

Stato,

sia inserto nella

raccolta

ulliciale delle

leggi

e dei

decreti del

Regno d'Italia,

mandando a

chiunque spetti

di

osservarlo

e di farlo osservare.

Dato a

Roma,

addl 12

maggio

1927 - Anno

T.

VITTORIO

EMANUELE.

MUSSOLINI - BELLUZËÖ.

Visto, il Guardasigilti: Rocco.

Registrato

alla Corte detconti, addì 2

giugno

1927 - Anno y

Atti del Governo, registro 261, logito 13. - FERRErn,

Regolamento

per l'esecuzione del R.

decreto=legge

9

luglio 1926,

n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il con•

trollo sulla combustione.

TITOLO

L

NoRME ËEB IÁ ËREVENZIONE CONTRO GI I INFORTUNI.

CAro I. - Limiti della

prevenzione

y disposizioni riguardanti gli esoneri.

Art.

1.

Per la

tutela dell'incolumità

dei

lavoratori

e per la

pië-

venzione

degli

infortuni debbono

applicarsi

a

tutti

i

gend-

(4)

2816

4-VII-1927 --- GAZZETTA

UFFICIAT4E

DEL REGNO

D'ITALIA

---N. 152

ratori di vapore,

recipienti

di vapore, e

recipienti

per gas

compressi, liquefatti

o disciolti le

disposizioni

stabilite dal

presente titolo,

fatta eccezione delle

deroghe

in esso

previste.

Art. 2.

Agli

effetti del

presente regolamento

si intendono:

a) per

generatori

di vapore, i

recipienti

nei

quali

si

trasformano i

liquidi

in sapore a pressione

più

elevata di

quella

della

atmosfera,

allo scopo di

impiegarlo

fuori del

recipiente

stesso ;

b)

per

recipienti

di vapore,

gli apparecchi

che ricevono racchiudono vapore

proveniente

da

generatori separati,

nonchè i

recipienti sottoposti

all'azione di gas o di

vapori,

o

degli

uni e

degli

altri

insieme, sviluppantisi

nell'interno di essi per l'azione del calore e per effetto di azioni chimi-

che, semprechè

nella camera di

elaborazione

o sulle

pareti

che la

circondano

si eserciti una

pressione superiore

all'at-

mosferica ;

c)

per

recipienti

per gas

compressi, liquefatti

o disciol

ti, gli apparecchi

che

contengono

gas

compressi, liquefatti

o soluzioni di gas dei

quali

sia

impedita

od ostacolata la 3ibera

evaporazione

nella atmosfera. Tali

recipienti

si di-

stinguono

in

recipienti

per il

trasporto

del gas ed in reci-

pienti

fissi.

Art. 3.

Non sono

soggetti

alle

prescrizioni

del

presente

titolo in

quanto siasi provveduto agli

stessi

scopi

da

regolamenti

spe-

ciali:

1° i

generatori

di vapore

collocati

a bordo dei

galleg- gianti muniti

di licenza

dell'autorità marittima, qualunque

sia l'uso cui sono

destinati;

i

generatori

di vapore collocati a

terra,

nei

porti,

nelle

darsene,

nei

canali, fossi,

seni e nelle

spinggie,

dentro

i limiti del territorio

marittimo,

per i servizi

riguardanti

direttamente l'industria della

navigazione

ed il commercio

marittimo;

.

1

generatori

ed i

recipienti

di vapore in servizio delle

Regie navi, degli

stabilimenti della

Guerra,

della Marina e

dell'Aeronautica;

4• i

generatori

di vapore dei

piroscati

destinati alla na-

vigazione

lacuale in servizio cumulativo con le strade fer-

rate;

5° i

generatori

ed i

recipienti

di vapore del

naviglio

tiella

Regia guardia

di finanza ;

6• i

generatori

ed i

recipienti

di vapore delle Ferrovie dello Stato;

7° i

generatori

di vapore in

servizio esellusivo

delle fer- revie concesse

all'industria privata,

delle

tramvie,

delle fu-

nivie per il

trasporto

delle persone, e delle

ferrovie private

di seconda

categoria;

8• i veicoli a trazione

meccanica destinati

a circolare

senza

guida

di rotaie sulle strade

pubbliche

e sulle auto

strade

per

trasporto

di persone o di cose, fatta eccezione delle

locomobili

a velocità non

superiore

a 10 km. alPora.

delle trattrici agricole

e dei

compressori stradali;

9• i

recipienti

da

impiegarsi

per il

trasporto

su ferrovie

e linee

assimilabili

di gas

compressi, liquefatti

o disciolti.

Art. 4.

Non sonö

soggetti

alle

prescrizioni

del

presente

titölo i

seguenti apparecchi:

1• le valvole in

genere,

i cilindri di

motrici

termiche

ed

i

mantelli

di turbinea vapore ed a

gas;

26 i

tubi

di

condotta

del vapore, i

disoliatori

e

gli

sea

14catori;

3* i

barilotti raccoglitori

e

distributori

del vapore. 11

ytnistro per l'economia nazionale,

con

decreto

da

pubbli

carsi nella Gazzetta

Ufficiale, può

tuttavia

prescrivere

per determinati

tipi

di barilotti e distributori le norme necessa-

rie per la tutela dell'incolumità dei

lavoratori;

4° i tubicon o senza

nervature,

i

gruppi

di

tubi,

di ele-

menti o stufe che servono per

riscaldamento;

56 i receivcrs o

recipienti

intermediari delle motrici ad

espansione multipla;

6 i

serpentini

ad afflusso libero nell'atmosfera o in

liquidi·

gli

alimentatori

automatici;

8° i

generatori

di

capacità

totale non superiore a cm- que

litri;

W i

recipienti

di vapore di

capacità

totale non supe«

riore a

venticinque litri;

- 10° i

recipienti

contenenti gas

compressi

o

liquefatti

di

capneità

non

superiore

a

cinque

litri.

1 data facoltà al Ministero dell'econonia

nazionale,

in,

teso il parere del

Consiglio

tecnico dell'Associazione nazio.

nale per il controllo sulla

combustione,

di escludere altri

tipi

di

apparecchi dall'applicazione

del

presente regola-

mento.

Art. 5.

Il Ministro per Peconomia

nazionale,

sentito 11 parere del

Consiglio

tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo sulla

combustione, può

stabilire per determinati

tipi

di ap-

parecchi:

a) l'esonero

dall'applicazione

di talune

prescrizioni

stas

bilite dal presente titolo e da tutte le verifiche di cui

agli

articoli 55 e

seguenti (esonero totale);

b)

l'esonero

dall'applicazione

di talune

prescrizioni

sta-

bilite dal

presente

titolo e di alcune delle verifiche di cui

agli

articoli 55 e

seguenti (esonero parziale).

Il decreto Ministeriale

prescriverà

le

garanzie

e le con-

dizioni necessarie per il

rilascio,

da

parte dell'Associaziond

nazionale per il controllo sulla

combustione,

della dichiara-

zione di esoneroai sensi

degli

articoli

seguenti.

Art. 6.

Il possessore di un

apparecchio

che intenda ottenerë la;

dichiarazione di esonero deve

presentare domanda

alla se- zione

regionale dell'Associazione,

nella cui

circoscrizione

trovasi

l'apparecchio.

Se si tratta di

più apparecchi

situati in un medesimo sta- bilimento

può

essere

presentata

domanda

cumulativa.

Art. 7.

Ricevuta la

domanda,

l'Associazione

disporrà gli

accer-

tamenti,

da

eseguirsi

da un suo

agente tecnico,

sulla sussi- stenza delle condizioni per il rilascio della dichiarazione di esonero.

Per le

domande

di esonero

parziale, l'agente

tecnico

devd.

eseguire

le verifiche

prescritte dagli

articoli 55 e

seguenti.

Per le

domande

di esonero

totale, l'agente, pur

non es- sendo

obbligato

ad

eseguire

prove

determinate,

deve

però compiere indagini occorrenti

per stabilire lo stato

dell'ap.

parecchio

in relazione alle condizioni

previste

per l'esonero.

Quando però

si tratti di

apparecchi

di

ghisa

o

aventi parti

di

ghisa, l'agente

tecnico deve in

ogni

caso

eseguire

almeno

una prova idraulica

dopo

la messa a

posto dell'apparecchio.

Dei

risultati dell'accertamento l'agente

tecnico

redigerà

verhale.

Art. 8.

Esaurita l'istruttöria, PAssociazione

si

pronunciera

sullá

domanda con

provvedimento

motivato.

(5)

4-vu-1927

-- GAZZETTA UFFICIAIE DEL REGNO D'ITALIA --- E.

152 2817

Quando

si tratti di

tipi

di

apparecchi

non

regolati

dal

¢leereto Ministeriale, PAssociazione,

fatti

eseguire gli

ac-

certamenti di cui al

precedente articolo,

deve trasmettere la

domanda,

insieme al verbale di

visita,

al Ministero del- Peconomia nazionale per

gli

eventuali

prossedimenti

di sua

pompetenza,

ai sensi delfart. 5.

Art. 9.

Ogni apparecchio esonerato,

che sia

trasportato

altrove

o che subisca variazioni nelle condizioni

prescritte

per l'eso-

nero, deve essere

soggetto

a nuove verifiche per la conferma

o per la revoca, da

parte dell'Associazione,

della dichiara- zione di esonero.

CAro II. -

Costruzione, impianto

cd

csercizio,

ßccione 1. - Generatori di vapore.

Materiali.

Art. 10.

Non possono essere

ceduti, posti

o mantenuti in esercizio

generatori

costruiti

dopo

Pentrata in

vigore

del

presente

re-

golamento

per i

quali

il costruttore non abbia

provveduto

a' sensi

degli articoli 12,

13e

14,

e, per

quelli

costruiti

dopo

un anno dalla data

suddetta,

che non

corrispondano

anche

alle

prescrizioni

di cui all'art. 11.

Salvo

quanto

è

disposto

dall'art.

76,

è vietato porre o mantenere in

esercizio

i

generatori,

anche se costruiti

prima

della entrata in

vigore

del

presente regolamento,

i

quali

non

rispondano

alle condizioni

prescritte dagli

altri articoli

.del presente

capo.

Art. 11.

Dopo

un anno dall'entrata in

vigore

del

presente regola- mento,

nella fabbricazione dei

generatori

di vapore debbono

essere

impiegati

materiali aventi i

requisiti prescritti,

con

decreto da

pubblicarsi

nella Gazzetta

Ufficiale,

dal Ministrö per l'economia

nazionale,

sentito il parere del

Consiglio

tec-

nico dell'Associazione nazionale per il controllo sulla com-

bustione,

e

quello

della

Confederazione generale fascista

del- l'industria.

I materiali

prodotti

nel

Regno

da

impiegarsi

nella fab-

bricazione dei

generatori

di cui al

precedente

comma deb- bono essere

sottoposti

a prova

preventiva

da

eseguirsi

alla

presenza di un

agente

tecnico

dell'Associazione,

il

quale

cer-

tificherà i risultati della prova.

Detti risultati saranno, a cura

delPAssociazione,

successi-

Yamente inseriti nel verbale di

prima

visita interna.

Relativamente ai materiali ed ai

generatori

di vapore pro- Venienti dall'estero i certificati

degli

enti collaudatori rico-

nosciuti

dai

rispettivi

Stati ed indicati in

apposito elenco,

da

approvarrei

con decreto Ministeriale a norma del

primo alinea

del

presente articolo,

sono

equipollenti

della prova sud- detta sempre che si riferiscano a materiali che abbiano i re-

quisiti prescritti.

In difetto dei

legali

certificati attestanti le

qualità

del

materiale

impiegato,

nelle verifiche da

eseguirsi

a norma del-

Particolo

52 e

seguenti gli agenti tecnici dell'Associazione debbono prendere

per base i coefficienti

più

favorevoli alla

sicurezza,

inferiori a non meno di un

quarto

dei valori mi- ni'mi stabiliti nel decreto

Ministeriale

di cui al comma

1°,

se si tratti di

apparecchi completamente

nuovi e di nota

provenienza,

e a non meno di un terzo

dei valori predetti

per

gli

usati o di

ignota provenienza.

Art. 12.

Per i

generatori

destinati a

produrre

vapore ad una pres- sione

superiore

a

kg. 0,5

per emg. non ò ammesso per ness

sana

parte

di essi

l'impiego

della

ghisa.

Per i

generatori

esistenti alPentrata in

vigore

del rego- lamento e denunciati entro un anno

all'Associazione,

che

siano destinati a

produrre

vapore ad una

pressione

supe- riore di

kg. 0,5

per cmq., è vietato

Pimpiego

della

ghisa

solo per le

parti esposte

al fuoco e ne è tollerato

Pimpiego

per le

cupole

di presa del vapore per le teste dei

bollitori,

per i

coperchi

di passo d'uomo e

degli

orifici di spurgo per i collettori di

fango

ed altre

parti

di

apparecchi consimili, quando però

non siano circondati dalla muratura nè con-

tenuti nel

primo giro

di fumo ed il loro

diametr'o

non su-

peri

i 70 mm.

La stessa

disposizione

di cui al

precedente

comma è ap,

plicabile

anche ai generatori in corso di costruzione

prima

della eutrata in

vigore

del

presente regolamento, purché

denunciati all'Associazione entro il termine stabilito dal- l'art. 75.

Art. 13.

Per il calcolo delle varie

parti

di un

generatore

di va-

pore debbono

applicarsi

lenorme stabilite dal Ministro per Peconomia

nazionale,

sentito il parere del

Consiglio

tecnico

dell'Associazione per il controllo sulla combustione. Tali

norme

disengono obbligatorie

dalla data della loro

pubbli-

cazione nella Gazzetta

Ufficiale.

Targhetta.

'Art. 14.

Su

ogni generatore

di vapore, anche se

proveniente

dal,

Pestero,

deve essere

apposta

dal costruttore una

targhetta

visibile durante il funzionamento

delPapparecchio

ed indi-

cante:

a)

11 nome del costruttore ;

b)

il

luogo

e Panno della

costruzione;

c)

il numero di

fabbrica;

d)

la

pressione

per la

quale Papparecchio

è stato co

struito.

La

targhetta

deve avere in mezzo un

apposito spazio

cir-

colare libero del diametro di 52 mm. per

Fapposizione

del

bollo e deve essere inchiodata su di una

parte

essenziale

del

generatore

; due chiodi di attacco debbono essere di rame,

a testa

piatta,

del diametro di almeno 16 mm. e non spor-

genti

sul

piano

della

targhetta.

Per i

generatori

a

pareti

di spessore inferiore ai 3mm. la

targhetta può

essere

assicurata

alle

pareti

mediante salda- tura

purchè presenti

ai due estremi due

capocchie

di sta-

gno del diametro di 16 mm. destinate alla

punzonatura,

cia-

scuna delle

quali

metà deve essere

sulPapparecchio

e metà sulla

targhetta.

In

sostituzione

di tale

targhetta

il costruttore ha facoltà di punzonare tutte le indicazioni di cui al comma 1° diret-

tamente

su di una

parte essenziale visibile de1Papparecchio,

ßnperßcie

di riscaldamento.

Art. 15.

Per

superficie

di riscaldamento si intende la

superficie

metallica lambita da una

parte

dai

prodotti

della combu- stione e dalPaltra

bagnata

dal

liquido.

La

misurazione

deve farsi dalla

parte

lambita dai pro- dotti della

combustione.

(6)

2818 4-VII-1927

--

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

--N.

152

Nelle caldaie elettriche la

superficie

di riscaldamento in metri

quadrati

è considerata

equivalente

ad un ventesimo

della potenza

massima

assorbita,

espressa in

Kw,

Talvole

di sicurezza.

Art. 16.

Ogni generatore

di vapore deve essere munito di almeno due vaalvole di

rieurezza,

a sede

piana,

ciascuna delle

quali

sia capace e caricata in modo da dare

sfogo

al vapore quan- do è stata

raggiunta

la

pressione

massima effettiva di la- yoro.

Sono considerate

rispondenti

a

questa

condizione le valvo- le la cui sezione

complessiva (A)

espressa in cmq.

corri-

pgonda

alla

seguente

formula:

11

ß p‡0.6

nella

quale

8 è la

superficie

di riscaldamento del

generatore

in metri

quadrati

ep è la

pressione

del bollo in

kg.

per cmq.

E' consentita la riduzione di tale sezione al 40

%

del va·

lore dato dalla

formula, quando

le due valvole siano del

tiipo

a

grande

alzata.

Il calcolo della forza

(peso

o

molla)

facente

equilibrio

alla

pressione

esercitata dal vapore sulla

valvola,

deve es-

sere

eseguito

in base al

diametro

del foro della valvola au- mentato di due

millimetri.

La sede delle valvole non deve avere

larghezza maggiore

di 2

millimetri;

ognuna

delle

valvole non

può

avere un

diametro inferiore a 25 mm.

quando

la

superficie

riscaldata dal

generatore

non sia inferiore a mezzo metro

quadrato,

avere un diametro tale che la

pressione

totale del va- pore sulla valvola

superi

800

kg. Quando

la

superficie

ri-

scaldata sia inferiore a mezzo metro

quadrato,

il diametro deve essere di almeno dieci millimetri.

Nei

generatori

fissi le valvole di sicurezza devono essere caricate con un peso di un solo pezzo

applicato

o diretta-

mente o mediante leva. In

quest'ultimo

caso

all'estremità

del braccio

maggiore

di leva deve essere un arresto tale da

impedire

Puscita del peso della leva.

Il peso e le

lunghezze

dei bracci di

leva, determinati

dal-

l'agente

tecnico

dell'Associazione,

non

debbono per

nessun motivoessere aumentati.

Per i

generatori funzionanti

a non oltre un

kg.

per cmq.

una delle valvole di

sicurezza

deve essere, di

regola, cari-

¢ata

con un peso diretto.

Quando

il numero delle

valvole,

calcolate a norma del 2°

e 3°

alinea,

sia

maggiore

di

quattro,

possono essere

appli-

cate valvole a molla

diretta

in sostituzione di

quelle

a peso alle condizioni

seguenti:

1° che le valvole a molla siano del

tipo approvato

dal

Consiglio

tecnico

dell'Associazione,

e che ciascuna

valvola

sia

provvista

del

dispositivo

då arresto che limiti la reazione elastica della molla in relazione alla

pressione

del

bollo;

2° che delle valvole

complessivamente occorrenti,

alme-

nö due siano a peso a

leva;

3· che sia

applicato

un

dispositivo

a

portata

di mano

del

conduttore,

atto a consentire uno

sfogo

emeace del va-

pore, in eccesso, attraverso un tubo scaricante all'esterno del locale della caldaia e

possibilmente provveduto

di silen

ziatore.

Negli

altri

generatori

il caricamento delle

valvole

di si curezza

può

farsi con molle

agenti

direttamente o

applicate

alla estremità della leva. La tensione della molla. stabilita alPatto della prova, deve essere resa invariabile mediante

apposito dispositivo.

Monometro,

Art.

17.

Ogni generatore

deve essere munito di un manometrocon.

Venientemente

collocato e

graduato

in

kg.

per cmq. sul

quald

sia

indicata,

con segno facilmente

visibile,

la

pressione

efet- tiva che il vapore non deve

oltrepassare.

La

graduazione

del manometro deve

spingersi

almeno fino ad una volta e mezza ma non oltre il

doppio

della

pressione

massima di lavoro ed essere di facile lettura.

Qualora

le

segnalazioni

del manometro di un

generatore diferiscano

da

quelle

del manometro

campione

per

più

di

un

quinto

della

pressione

del

bollo,

con una massima dife-

renza di un

chilogrammo

in

più

o di mezzo

chilogrammo

in

meno, il manometro stesso deveessere

riparato

o

sostituito.

Per

pressioni inferiori

a due atmosfere è ammessa la tol- Jeranza di un

quinto

di atmosfera.

Per

ogni generatore

o gruppo di

generatori

in batteriai l'utente deve avere un manometro di

riserva.

Art. 18.

Ogni generatore

deve essere munito di una

apposita

ap-

pendice,

comunicantecon Pinterno diesso eterminata da uli disco di 40 mm. di diametro e di 4mm. di spessore per

l'ap- plicazione

del manometro

campione.

Art. 19.

Per i

generatori

costruiti

dopo

Pentrata in

vigore

del pre- sente

regolamento,

lla presa di vapore per il manometro

deve

essere munita di

apposito

rubinetto di

intercettazione.

ßostitutivi delle valvole di sicurezza e del manometro.

Art. 20.

Nei

generatori

destinati a

produrre

vapore ad una pres- sione effettiva non

superiore

a mezzo

kg.

per cmq.

può

fare le veci della valvola di sicurezza e del manometro un tubo ad aria

libera,

il cui tratto verticale determinante la pres- sione non

superi cinque

metri di altezza

quando

la

pressione

sia data da una colonna

di

acqua, e non

superi

i 370 milli- metri

quando

sia data da una colonna di mercurio. Il dia- metro di

questo

tubo deve essere tale da

corrispondere

ad

una sezione di 350 mmq. per

ogni

metro

quadrato

di su-

perficie

di riscaldamento. In

ogni

caso

però

detto diametro

non deve essere minore di 30 mm. e

può

essere

limitato

al massimo di 80 mm.

Apparecclei

di alimentazione.

Art. 21.

Ogni generatore

deve essere

provveduto

di due

apparecchi

di

alimentazione, capaci

ciasenno di fornire almeno il

dop- pio dell'acqua

necessaria ed

indipendenti

in modo che in

qualsiasi

caso sia assicurato il funzionamento di uno di essi.

Ai

generatori

aventimenodi 5 mq. di

superficie riscaldata,

nonchè a

quelli,

di

qualunque superficie,

che funzionino a non oltre un

kg.

per cmq. e che siano

direttamente

alimen- tati

dall'acqua

di

ritorno, può

essere

applicato

un solo ap-

parecchio

di

alimentazione.

La derivazione di una condotta di acqua forzata

può

es.

sere

utilizzata

come mezzo di

alimentazione, quando

la pres.

sione mmima di essa

superi

sempre di almeno mezzo

kg.

per

cmq.

quello

del bollo di prova del

generatore.

Le pompe a mano sonoammesse solo come

apparecchi

au-

siliari e per i

generatori

fissi e

semifissi soltanto quando la

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