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al quale sarà allegato il modello di pagamento precompilato dall'Ente impositore

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Organo: INAIL - DIREZIONE CENTRALE RISCHI Documento: Circolare n. 38 del 28 maggio 1998

Oggetto: Soppressione dei servizi di cassa degli uffici dell'Amministrazione finanziaria. Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237. Avvio del regime definitivo.

Con nota del 16 febbraio u.s., DOC. OV/MVS: Decreto legislativo 237/97, trasmessa in office- vision, sono state diramate istruzioni in ordine alle modalità da valere, nel periodo dal 1°

gennaio al 28 febbraio 1998, per il versamento delle somme dovute dai datori di lavoro a titolo di sanzioni amministrative formali, precedentemente effettuato presso l'Ufficio del registro.

Con la presente si forniscono istruzioni per le procedure valide, a regime, per gli atti emessi e notificati dal 1° marzo 1998, secondo quanto disciplinato con circolare n. 327/E del Ministero delle Finanze, e con riferimento alle modalità di versamento e alla modulistica, già definiti dal decreto dirigenziale 9 dicembre 1997 del predetto Dicastero.

A tale proposito, la richiesta di pagamento delle sanzioni in argomento avverrà tramite l'emissione di un atto (processo verbale, contestazione di violazione, ... ), al quale sarà allegato il modello di pagamento precompilato dall'Ente impositore.

Nel modello in parola saranno riportati i seguenti dati:

* concessionario competente all'esecuzione della riscossione

* dati anagrafici del soggetto versante;

* codice fiscale del soggetto versante;

* codice alfanumerico che contraddistingue l'Istituto (riportato nel riquadro "cod. Uff." previsto nel modello di pagamento);

il codice identificativo dell'INAIL è FXX, i caratteri XX saranno sostituiti dalla sigla

automobilistica della provincia nel cui ambito territoriale opera la Sede che ha emesso la contestazione;

* causale del versamento identificata dalla sigla P.A. (Pubblica Amministrazione) e riportata nell'apposito riquadro "causale";

* estremi dell'atto di riferimento (anno e numero di posizione assicurativa), riportati nell'apposito riquadro;

* il codice del tributo, comprensivo delle spese di notifica, corrispondente al numero 907T;

* l'importo da pagare per ciascun tributo;

* il totale dell'importo da pagare.

In caso di versamento presso gli uffici postali, le informazioni così fornite dovranno essere riportate, dal destinatario della contestazione, nel bollettino di C/C postale (come da fac-simiie allegato al citato decreto dirigenziale) reperibile presso gli uffici postali.

All'atto di pagamento, il concessionario o la banca tratterranno una copia del modello di pagamento e rilasceranno le altre due al versante.

L'ufficio postale rilascerà, invece, i primi due tagliandi del bollettino.

Resta in ogni caso sottinteso che, così come previsto nel passato, copia della ricevuta

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comprovante l'avvenuto pagamento, dovrà essere esibita, entro sessanta giorni dalla data di notifica, alla Sede dell'Istituto che ha emesso la contestazione.

Per quanto concerne la restituzione delle spese di notifica, si fa riserva di comunicare le determinazioni che saranno assunte al riguardo, sentiti i competenti Dicasteri.

Ciò premesso, si precisa che, in attesa della definizione della modulistica e delle procedure informatiche necessarie per l'avvio del regime definitivo, sono in corso di realizzazione alcune implementazioni alle attuali procedure, finalizzate a fornire ai datori di lavoro i dati necessari per il versamento delle sanzioni amministrative in parola tramite la stampa degli stessi in calce alle contestazioni di violazione.

I dati potranno così essere riportati dai destinatari delle contestazioni stesse sui modelli di pagamento da reperire presso le banche o gli uffici postali.

Le modifiche in parola opereranno sia per le contestazioni riferite alla tardiva e/o incompleta denuncia delle retribuzioni, sia per quelle elaborate dalle procedure di nuova emessa o variazione per le quali è stata prevista una specifica funzione di stampa.

Si fa riserva di fornire ulteriori precisazioni al riguardo, all'atto del rilascio delle specifiche procedure.

Relativamente alle contestazioni da elevare a seguito di accertamenti ispettivi, sarà cura delle Unità territoriali competenti provvedere affinché i funzionari addetti alla vigilanza siano forniti della modulistica prevista per i versamenti in parola, da reperire presso gli istituti bancari convenzionati.

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