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SANZIONI GIURIDICHE DELLE MACRO LESIONI (RICERCARE PARAMETRI UNIFORMI DI RISARCIMENTO) di Guido Alpa

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Academic year: 2022

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SANZIONI GIURIDICHE DELLE MACRO LESIONI (RICERCARE PARAMETRI UNIFORMI DI RISARCIMENTO)

di Guido Alpa*

Il livello di questo congresso è molto alto e questa è una ragione in più di soddisfazione ed il fatto che sia stata progettata questa sessione, tenendo conto dei diversi apporti che scienze così diverse possono dare su questo punto, mi consola anche del fatto che le scelte che abbiamo effettuato alla Sapienza di Roma per l'attuazione di un corso di perfezionamento sulla responsabilità civile, che comincerà l'anno prossimo, sono state fatte sulla stessa linea.

Il mio intervento sarà solamente di testimonianza delle difficoltà in cui si dibatte oggi la dottrina, rispetto al tema che stiamo discutendo. La dottrina non ha solo il compito di sollevare questioni, ma dovrebbe anche offrire gli strumenti per cercare di risolverle. E in questo settore, la dottrina non è ancora in grado di offrire soluzioni uniformi, e lo si è riscontrato da quanto ci ha detto il Dr. Miniello. E da un punto di vista è interessante notare come difficoltà ed incertezze emergono anche dagli altri ordinamenti in ordine alle voci di danno, e alla quantificazione del danno. Si riscontra, non so che cosa accade nell'esperienza inglese, nell'esperienza francese che ci è molto vicina anche dal punto di vista della circolazione dei modelli giuridici, che ci sono risposte diverse a seconda delle giurisdizioni e delle diverse corti sparse per il paese.

Quali sono oggi i temi sui quali la dottrina si sta arrovellando. Innanzi tutto il problema delle differenze di valutazione all'interno della comunità apre la questione dell'utilità dell'intervento comunitario in materia.

Si sarebbe potuto pensare che la comunità, non avesse specificatamente competenza a questo riguardo, ma vi sono almeno tre ragioni concorrenti per poter richiedere quanto meno una direttiva.

La prima, di squisito contenuto economico, e cioè il fatto che valutazioni diverse dei danni alla persona comportano costi diversi a carico degli assicuratori e quindi potrebbero esserci differenziazioni all'interno della operatività del mercato dei singoli paesi membri.

La seconda ragione è che oggi non si parla più di comunità economica europea, ma di comunità europea, e questo significa che la comunità non ha più solo competenza ad intervenire nei settori di competenza specifica introdotti dal trattato di Roma ma ha competenze anche per assicurare ai singoli cittadini che diventeranno cittadini europei, una garanzia di tutela dei diritti fondamentali che deve essere riconosciuta a tutti gli appartenenti alla comunità.

La terza ragione è data dal fatto che oggi la differenza di trattamento dei danni alla persona legittima e forse invita il cosiddetto forum shopping, perché è chiaro che nel momento in cui apprendiamo che in un altro paese i danni sono valutati in modo elevato, il poter scegliere fra più leggi, potrebbe speculare sulla sede della compagnia di assicurazione, la nazionalità dell'investitore, etc. Il forum shopping si fa normalmente in materia contrattuale, diventa più difficile ammetterlo, quando si tratta di valutazione del danno alla persona posto che vi sia un apprezzamento di questo interesse come interesse non solo economico, ma che fittiziamente si traduce in termini economici, non potendo fare diversamente.

* Ordinario di Istituzioni di Diritto Privato all’Università la Sapienza di Roma

Collana Medico Giuridica IL PREZZO DELL'UOMO

ed. Acomep, 1995

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Altro problema è quello della valutazione equitativa. Molto opportunamente suggeriva il relatore italiano di non insistere sulla espressione equitativa perché a secondo dei diversi ordinamenti, nel nostro in particolare, il danno alla persona è sempre valutato in via equitativa secondo la dizione di codice all'art. 2056. Qualunque metodo che si applichi corrisponde sempre ad una valutazione equitativa, essendo il giudice libero di scegliere tra i diversi metodi, o di fare una valutazione discutibile purché fondata su ragionevolezza, altrimenti sarebbe arbitraria, passibile di sanzione di legittimità.

Questo significa che, a mio modo di vedere non è corretto quell'orientamento della Suprema Corte che distingue metodo da metodo e ritiene che uno sia applicabile ed un altro no, perché se si tratta di valutazione equitativa il giudice è libero di scegliere un metodo qualsiasi purché ragionevole.

Altro problema, di carattere generale, che non riguarda solo il danno derivante dalla circolazione di autoveicoli, tema sul quale maggiormente si è soffermata la dottrina, ma che riguarda la responsabilità civile.

Abbiamo preso consapevolezza del fatto che il legislatore italiano è informato, nel disciplinare il settore della responsabilità civile ad introdurre un sistema di responsabilità speciali.

Ci sono responsabilità derivanti dal codice civile, ci sono regimi speciali di responsabilità riguardanti la produzione di beni di consumo, la produzione di servizi, la responsabilità per il danno ambientale, da tener presente che negli altri ordinamenti con questo si intende il danno alla salute derivante da inquinamento ambientale. E' il caso dell'esperienza tedesca, in cui è stata introdotta una legge che afferma la responsabilità oggettiva di colui che ha creato un danno alla salute derivante da inquinamento ambientale. Comunque preso atto di questo e cioè che il sistema della responsabilità civile non può essere un sistema unitario, ma uniformato a regimi speciali e diversificati, il problema su cui oggi si arrovella la dottrina è se sia possibile trovare criteri uniformi al risarcimento del danno, indifferentemente rispetto al modo nel quale il danno si è verificato.

Altro problema che riguarda l'esperienza italiana, ma qualche connessione si può fare anche con le esperienze straniere, è la definizione del danno biologico. Debbo precisare che l'idea del danno biologico che era stata a suo tempo formata a Genova ha poi preso la sua strada. E come avviene per le disposizioni di diritto avviene anche per i concetti, le disposizioni di diritto si sono create in un certo momento e poi si arricchiscono di interessi successivi. Per fare un omaggio al nostro collega francese, tra il codice civile del 1804, così come inteso all'epoca di Napoleone ed il codice civile di oggi, così come inteso 200 anni dopo, non c'è più somiglianza. E così è avvenuto per il danno biologico che a Genova alcuni magistrati, anche con la collaborazione del nostro istituto avevano provveduto a definire. La finalità, era allora, di eliminare le discriminazioni di carattere sociale che venivano riflesse nelle diverse valutazioni del danno alla persona. Oggi invece il danno biologico significa una cosa diversa, il danno biologico secondo un certo indirizzo, ora provato anche dalla Corte di Cassazione, è un tertium genus, è la lesione del semplice interesse alla salute. Si discute la sua natura, si discute se sia un danno con riflessi patrimoniali, o se sia un danno direttamente patrimoniale, in ogni caso il danno biologico ha assunto una nuova fisionomia. Questo però non significa che chi era favorevole alla introduzione di questo nuovo metodo di valutazione del danno alla persona sia favorevole a tutti i modi nei quali l'espressione danno biologico viene poi utilizzata. Per esempio io ho molte perplessità sul fatto che si possa dare ingresso concettualmente, oltre che praticamente, al danno biologico da morte. Da un lato perché il danno biologico, come lesione del diritto alla salute è un danno personalissimo, non

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trasmissibile e quindi non si può valutare l'effetto della lesione del danno di un diritto di una persona che più non è, dall'altro per il fatto che il danno biologico significa lesione della salute mentre in caso di sopraggiunta morte si potrebbe avere al massimo danno biologico per il periodo tra il sinistro e l'evento morte, diventa molto difficile pensare ad un danno biologico per l'evento morte, E lo stesso per il diritto dei superstiti. Non potrebbero intervenire e pretendere il risarcimento del danno iure proprio perché tale danno è personalissimo ed è stato sofferto dalla vittima e neppure iure successionis, perché è un danno che non si può creare nel momento in cui la persona non esiste più.

Mi preme far sapere agli ascoltatori che ci sono differenze e anche chi ha contribuito alla nascita della nozione di danno biologico, può essere d'accordo su come questa nozione venga utilizzata, estesa e talvolta anche alterata nelle nuove situazioni.

Infine, il discorso delle fasce di valutazione. Abbiamo sentito che negli altri ordinamenti c'è qualche oscillazione, e qualche volta le somme liquidate sono molto alte rispetto a quelle italiane. I casi della vita familiare, altro interesse che non ha trovato l'apprezzamento da parte della dottrina prevalente; creato in via giurisprudenziale. E, secondo me, anche con fondatezza perché si tratta di un danno morale che viene rivestito di una nuova fisionomia, ma che non ha ragione di esistere se si ammette il danno biologico.

Ebbene in questo caso forse proprio la dimensione europea del fenomeno dovrebbe consentire di individuare parametri il più possibile uniformi. Al che è da evitare che il sistema di risarcimento del danno alla persona continui ad essere una sorta di lotteria forense.

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