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Annanzi giudiziari a.. ...,,

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(1)

GAZZETTA UFFICIALE

PATE PMMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXIV Roma

-

Mercoledl, 31 ottobre 1928

'

Numero 256

menonamnensa. Inmex•mtona.

Anno Sem. Trim.

In Roma, sia presso l'Amministrazione che a

dom1cilioedin tutto ilRegno (Parte IeII) L. 100 60 40 Atrestoro (Paesi dell'Unione postale) 200 120 TO Im Roma, ela presso PAmministrazione che a

domicillo ed intutto il Regno (sola Parte I) TO 40 25

Annanzi giudiziari a

. . . . , , L.2.00 i per ogni linea di colorna e

Altri avvisi . . . . .

. , , . . . , e 3.00 ( spazio di linea.

Le pagine destinate per lo inserzioni, agli effetti del compato delle lineee degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redattisu carta da bollo da Lire DER edaccompagnatidaandeposito presentivo in ragione di lire CENTOVENTI (L.120)

perogni pagina di manoscritto.

All'estero (Paesi dell'Unione postale) . 120 80 50 Gli abbonamentisiprendono presso FAmministrazione e gli Ufici postati a de- correre dal d'ogni mese. - Le richieste per le insersioni debbono essere dirette En numero separato Eno a 32 pagine cent. 80 - Arretrato cent. 80: all'estero eselssinamente sNa Amministrazione della «Gazzetta UfŒaialea presso 11 E. 2.80-Se u giornale si compone di oltre 32pagineaumenta di cent. 60ogni32 pa• Wrovveditorato Generale dello Stato-Ministero deHe Finanze (Tel. 91-86).

gine o trazioni - Ogni toglio dele inserzioni, di o pagine, cent. 30 - Arretrato -Alfimpoftodi ciascun vagifa postale ordinarioe telegrafico siaggitmaa sempre la

cesf. 40. fassa di hollo di centesimi cinqueo dieci.

DIREEIONBB REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO Art.1.

LEGGI E

DECRETI

A decorrere

dal

1* ottobre

1923,

la

Regia;

scuola tecnica ed il

Regio

istituto tecnico con annessi corsi

ginnasiali

di Idria

REGIO

DEURETO27 settembre

1923,

n. 2245. sono

soppressi.

Soppressione

de11a

Regia

scuola tecnica e del

Regio

istituto

tecnico,

con annessi corsi

ginnasiali,

di Idria . . .

Pag.

6593 Art. 2.

REGIO DEORETO 27 settembre

1983,

n. 2243. Dalla medesima

data

è

aggiunto

per le classi inferiori al Trasformazione della

Regia

scuola tecnica e dell'istituto

Regio

istituto tecnico Antonio Zanon di Udine un corso coli tecnico di Aferano

rispettivamente

in

ginnasio

e liceo scientifico.

insegnamento

in

lingua

slovena.

--

Pag.

6594

REGIO DEORETO 27 settembre

1923,

n. 2244. Art. 3.

Regilicazione

del

ginnasio

comunale di Ala . . .

Pag.

6594

Con altrö

provvedimento

saranno

apportate agli organici

RELAZIONE e REGIO DECRETO26 ottobre 1923, n. 2275. dei

Regi

istituti

d'istruzione media

le variazioni rese new

Riforma

della tariffa di bollo ed altre

disposizioni

concernenti cessarie dal

presente

decreto.

la stessa materia , . . . . . . . . , , . . .

Pag.

6594

DEORETO MINISTERIALE 29 ottabre 1923.

Provvedimenti per l'attuazione del R. decreto 26 ottobre 1923,

n.

2275,

relativo alla riforma della tariffa di bollo ed altre

dispo=

sizioni concernenti la stessa materia . . . . . .

Pag.

6610

REGIO DECRETO 7 ottobre 1923, n. 2274.

Esenzione dalla

imposta

di fabbricazione

pei prodotti esplo=

denti destinati ad uso

agricolo

od industriale e

riordinamento, þer gli altri,

nei

riguardi

del

regime

tributario . .

Pag.

6610

Art. 4.

Le cattedre del corso costituito a mente delPart. 2 del pre.

sente decreto saranno

a.ssegnate

ad

insegnanti effettivi, pieu

namente

abilitati,

del soppresso Istituto tecnico di Idria.

Gli

insegnanti

di

quest'ultimo

Istituto che resteranno senz za

assegnazione

fruiranno del trattamento di cui al R. de.

creto 11 marzo

1923,

n. 683. :.,a RELAZIONE e REGIO DECRETO 31 ottobre 1923, n. 2278.

Disposiziofri

transitörie.

Amnistia e indulto per reati comuni e militari. .

Pag.

6611

Art. 5.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 27 settembre

1923,

n. 2245.

Soppressione

della

llegia

scuola tecnica e del

Itegio

istituto

tecnico,

con annessi corsi

ginnasiali,

di Idria.

VITTORIO EMANUELE

III

PER GRAZIA DI DIO E PER

VOLONTÀ

DELLA NAZIONE

Del

Regio

istituto

tecnico

di Idria resteranno tuttavia

aperte

nell'anno

scolastico

1923-924 le tre ultime

classi, nel

1924-925 la terza e la

quarta

e nel 1925-926 soltanto lui

quarta.

Ordiniamo che il

presente decreto,

munito del

sigillo

dello

Stato,

sia inserto nella raccolta

ufficiale

delle

leggi

e

dei

decreti

del

Regno d'Italia,

mandando a

chiunque spetti

dios-

servarloe di farloosservare.

RE

D'ITALIA

Dato

a

Racconigi,

addi 27 settembre 1923.

Visto 11 R. decreto

11marzo

1923,

n.

685;

sVITTORIO EMANUELE.

Udito il Consiglio

dei.

Ministri;

Sulla proposta

del

Nostro Ministro Segretariö di Stato

Mussous1 - GENTILE - DE' STEFANI•

per1a

pubblica

istruzione di concerto con 11

Ministro

per le

visto, il

cuardasigilii:

ovio1ao.

finanzej Ilegistrato alla Corte dei conti, addi 23 ottobre 1923.

Abbiamo decretato e

decretiamo:

Atti det Governo, registro 217, foglio 53. - GR.tN.tTA.

(2)

594

31--1--1923 ---

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIÄ--- N. 958

REGIO DEORETO-27 settembre 1923, n. 2243. del Comune

che,

a sensi dell'art.

3,

comma

secondo,

del Re-

Trastormazione della

Regia

scuola tecnica e dell'intituto «io decreto 11 norzo

1923,

n.

685,

è

fisento,

frno a contraria tecnico di Merano

rispettivamente

in

gianasio

e liceo scientifico. "

dipposizione,

in L.

15,000.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 6

maggio 1923,

n.

1051;

Veduto il R. decreto 18 febbraio

1923,

n.

512;

Veduto il R. decreto.

Sulla

proposta

del Nostro Ministro

Segretario

di Stato per la

pubblica istruzione,

di concerto con

quello

per le

finanze;

Udito il

Consiglio

dei

Ministri;

Abbiamo

decretato e decretiamo:

Art. 2.

Con

provvedimento

dei Nostri 3finistri della

pubblica istruzione

edelle

fina.nze,

sarà

provveduto

alla modificazione delle tabelle

organiche

delle cattedre delle scuole

medie

gos vernative in esecuzione del

presente

decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la

registrazione.

Ordiniamo che il

presente decreto,

munito del

sigillo

dello

Stato,

sia inserto nella

raccolta

ufficiale delle

leggi

e dei

decreti del

Regno d'Italia,

mandando a

chiunque spetti

di os-

servarloe di farlo osservare.

Art. 1. Dato a

Racconigi,

addl 27 settembre 1923.

La

scuola tecnica

ed istituto tecnico istituiti a Merano col VITTORIO EMANUELE.

R. decreto 18

febbraio 1921,

n.

512,

sono

trasformati,

a de- MUSSOLINI -ÜBNTILE - DE' STEFANI.

correre dal 1° ottobre

1923,

in

ginnasio

la

prima,

in liceo

scientifico

il secondo.

Vist°,.

fi

Guardasigitil:

oVIGLIO.

Registrato alla corte dei conti, addi 25 ottobre 1923.

Art. 2. Atti del Governo, registro 217, foglio 244. -- Gunn.

Le spese per il

mantenimento

dei due istituti sono, fino a

contraria

disposizione,

a carico dello Stato e gravano per l'anno

scolaitico 1923-2‡,

sul

capitolo 158-bis

del

bilancio

del

Ministero

per la

pubblica

istruzione.

Art. 3.

Con

alfro

decreto saranno

portate agli organici

delle Re-

gie

sduole medie le

variazioni

occorrenti in

dipendenza

del

presente

decreto.

Ordiniamo che il

presente decreto,

munito del

sigillo

dello

Stato,

sia inserto nella raccolta ufficiale delle

leggi

e dei

decreti del

Regno d'Italia,

mandando a

chiunque spetti

di os-

servarloe di farloosservare.

Dato a

Racconigi,

addì 27 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI- ÛBNTILE - O STEFANI.

Visto, il Guardasigilii: OVIGLIO.

Registrato alla Corte del conti, addi 25 ottobre 1923.

».itti del Governo, registro 21"¡, foglio 243. - GRANATA.

REGIO DECRETO27 settembre 1923, n. 2244.

Itegilicazione

del

ginnasio

comunale di Ala.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAEIA DI DIO E PERVOLONTÀ DELLA NAZlONE

RE D'ITALIA

Veduto

il R. decreto 6

maggio 1923,

n.

10M;

Veduto il R. decreto 11 marzo

1923,

n.

G85;

Udito il

Consiglio

dei

Ministri;

Sulla

proposta

del Nostro Ministro

Segretario

di Stato per la

pubblica istruzione,

di concerto con

quello

per le finanze ;

Abbiamo decretatoe decretiamo:

Art. 1.

Il

ginnasio

comunale di

Ala

è convertitä in

Regio

cön

ef-

fetto dal 1° ottobre 1923.

Al suo mantenimento sarà

provveduto

in

conformità

delle

disposizioni vigenti,

salvo per

quanto riguarda

il

contributo

RELAZIONE e REGIO

DECRETO

26 ottobre 1923, n. 2275.

Iliforma

della tariffa dibollo ed altre

disposizioni

concernenti la stessa materia,

Relazione del Ministro

Segretario

di Stato per le finanze a Sua Maestà il

Re,

in udienza del 26 ottobre

1923,

sul de- creto che

provvede

alla riforma della tariffa di bollo e ad altre

disposizioni

concernenti la stessa

materia.

SIRE,

Il decreto che viene

sottoposto

a Vostra

Maesta risponde

alla necessità di una

revisione, pressochè completa,

delle vi-

genti aliquote

della tassa

generale

di

bollo,

e contiene inoltre varie

disposizioni,

richieste dalla

esperienza

di

questi

ultimi

tempi,

nella

complessa

materia che alle

questioni

di bollo va connessa.

La

portata

del decreto

può

essere bene chiarita dalla se-

guenteAumento delle unità di

indicazione

sommaria

degli argomenti

tasse di bollo rappresentate dallacon esso toccati:

carta bollata e dalle marche:

Bollo sulle cambiali a <iuattro

inesi

con riduzione di tassa in confronto delle cambiali a, sei mesi. Nulla à innovato per le cambiali a sei mesi ed oltre;

Inserzione nei

giornali. Semplificazione

nel sistema di li-

quidazione

e

percezione

;

Avvisi al

pubblico. Arrotondamento

e lievi aumenti della tassa.

Riforma radicale del

regime

di tassa per le ricevute ordi- narie in denso di vero e proprio

sgravio

in confronto del

regime vigente

;

Riduzione a sole tre

aliquote

delle unita di carta bollata per i

giudizi

di conciliazione ;

Disposizioni

per il bollo sulle comparse e memorie.

Arrotondamento e aumento delle tasse di "oollo in sede ci- vile e

penale

;

Disposizione

per la

quale

vengono

dichiarati

esenti dalla tassa di bollo sui titoli esteri i titoli collocati a custodia in Ita- lia da cittadini e stranieri residenti all'estero;

Disposizioni

sulla tariffa

cinematografica

e relativi abbo- namenti:

Abbonamento

obbligatorio

al bollo per le

consumazioni

dei

caffè,

bars e osterie;

Gonglobamento

generale di

ogni addizionale.

&¾*

Prospettata

cosl la materia del decreto a

opporšnno mettero

subito in luce

che,

se da un

lato,

il

decreto

stesso contiene di-

sposizioni

di vero e

importante sgravio

di

fronte

al

regime

at- tuale su taluni atti di

frequentissimo

e

generale

uso, esso

perà

(3)

31-x-1923 --- GAZZETTA UFFICIALE DEL ItEGNO D'ITALIA---N. 256

6595

I

sencisce in

via

principale

l'aumento delle unità di tusse di

bollo, rappresentate

dalla carta bollata e dalle

diarche,

nelle misure

seguenti:

' Da L. 0.18, 0,30 e 0.36 a . . . . . L. 0.50

Da L. 1.20 e 1.55 a . . . . . . . » 2--

DaL.2.40a ... »3-

DaL.3.60a ... »4-

DaL.4.80a ..,... »6-

DaL.6e6.40a ... »10--

Inyece

per tutte le voci di tariña che non ricadano nelle ali-

quote

sovra accennate, il decreto si limita ai

conglobamenti

di

ogni

addizionale e

conseguenti

arrotondamenti e ciò per evi- dente scopo di

semplificazione.

L'aumento della carta bollata e delle

marche,

che deve

riper-

cuotersi

sugli

atti

civili, giudiziari

e

amministrativi,

sensibile in apparenza, non eccede

però

le misure

corrispondenti

al valore

attuale.del

denaro in confronto del

periodo

anteriore alla guerra.

Realmente le tasse fisse di bollo da

corrispondersi

con carta bollata e con

marche,

non hanno

avuto,

a paragone dei valori

vigenti

fino al 1914, un aumento eccessivo.

Ad

esempio

la tassa di centesimi

30,

mai toccata, viene ora

portata

a centesimi 50.

La tassa di L. 2.50, aumentata successivamente a

2.70,

3.00,

5.15,

3.45 e 3.60 viene ora

portata

a L. 4 con un aumento del

60 per cento sul valore

d'origine.

Aumento ben

giusticato

per tutti

gli

usi e

particolarmente

per

gli

atti in

pretura

stante

l'amnento

di

competenza.

La tassa di lire 3.65 aumentata successivamente a Iire 3.75,

poi

a 4.00,

poi

a 4.20,

poi

a 4.60 e da ultimo a 4.80 viene ora

portata

a L. 6 e cioè con un aumento del 64 per cento circa sul valore

originario.

In

quanto poi

alla nuova unità di tassa di bollo di lire 10 limitata ai

procedimenti

in

Cassazione, Consiglio

di Stato e Corte dei

conti,

l'aumento sensibile da 6 a 10 lire à

adeguato all'altissima importanza

del servizio che viene richiesto alle

più

alte

magistrature

dello Stato.

In

complesso gli

aumenti

proposti

sono ritenuti

adeguati

ad

un sano criterio di

giustizia

amministrativa.

%¾¾

Il

Governo,

rendendosi conto delle attuali condizioni del credito e della consuetudine

degli

istituti di non ammettere sconti che per scadenze inferiori a sei

mesi,

ha deliberato di ridurre latassa cambiaria alla metà di

quella

stabilita

oggi

per sei

mesi,

a favore delle cambiali con scadenza di non oltre

quattro

mesi.

Per le; cambiali con scadenda oltre quattro mesi e per

quelle

oltre sei mesi resta ferma la tariffa di bollo ora

vigente.

Per le cambiali a vista si concede il

complemento

di tassa

quando

vengano

presentate

per il

pagamento

oltre

quattro

mes1 dalla data di accettazione.

***

Il decreto

dispone

che la tassa di bollo sulle convenzioni di locasione di cassette di sicurezza e custodia da

parte

di istituti di

ogni specie

venga resa

proporzionale

al

corrispettivo

pat- tuito in base ad una

aliquota

unica di centesimi venti per

lira,

col minimo di lire

quattro

annue.

#¾¾

1e inserzioni nei

giornali presentemente soggette

ad una tariffa molto

complicata

e di costoso e difficile controllo da

parte dell'atuministrazione,

vengono

regolate,

per i

grandi giornali,

con una

aliquota

uniforme

(1.50

per

cento) sugli

introiti per inherzioni.

I

gíornali

saranno tenuti al rilascio delle ricevute per le in- serzioni staccandole da

apposito

bollettario

soggetto

a controllo.

Por i

piccoli giornali

si

applicherà ugualmente

la nuova ali-

qltota,

ma la tassa sarà determinata in via di

abbonamento,

come, del resto, si

pratica

anche al

presente.

¾±¾

Per le affissioni su carta e su materia diversa dalla carta sonoastabiliti moderati

aumenti, conglobanti ogni addizionale,

reetando

fermi

i metodi di

percezione vigenti.

Pet

gli anisi-luminosi

con

proiezioni,

la tassa anzichè per-

cepita

annualmente sarà

liquidata

e riscossa di mese in mese.

Speciale

rilievo merita la riforma delle tasse di bollo sulle

quietanze

e ricevute ordinarie.

Con l'art. 13 del

Regio

decreto 26 febbraio 1920, n.

167,

en-

trato in

vigore

il 1° settembre

successivo,

le dette tasse

di quie- tanza,

che

raggiungevano

il massimo di lire 0.50 per

gli importi

superiori alle hre

10,000,

furono rese

proporzionali

con

l'aliquota

di hre 0.;0 per cento fino a lire 1000 e di lire 0.20 per cento per somme di

importo superiore

a lire

1000,

oltre l'addizionale pro

mutilati,

che

portava

così

l'aliquota

medesima a liro 0.24 per canto.

La gravezza

dell'aliquota

ha avuto come conseguenza una

larga

evasione del tributo di cui

trattasi,

sia per il diminuito

numero delle

quietanze

ad esso

soggette,

sia per il ricorso da parte dei contribuenti ad atti

equipollenti soggetti

ad una mi-

nore tassa. di bollo.

E

poichè

contro tali sistemi di evasione non era

possibile

al-

cuna azione da parte

degli organi finanziari,

essendo il rilascio della

quietanza

ordinaria meramente facoltativo per le

parti

contraenti, il rincradimento delle

aliquote

ha dato scarsissimi risultati finanziari.

Da ciò la necessità di riformare il dette trilhuto in modo che esso

risponda

e alla sua intrinseca natura, che à

quella

di

una modesta tassa di atto, ed anche alle

esigenze

delle opera- zioni cui si riferisce il

frequentissimo

uso delle

quietanze,

ope- razioni

alle.quali

evidentemente non si addice un tributo gra- voso e di difficile

applicazione.

A tale riforma

provvede

l'art. 28 del decreto.

I criteri che hanno

presieduto

alla riforma sono i

seguenti:

Raggruppamento,

in una

grande classe,

in ihodo da eliminare dubbi di

interpretazione

e di

applicazione,

di tutte le

quietanze

e ricevute

ordinarie,

note e conti che abbiano affi- nità di

contenuto,

riferendosi ad un effettivo movimento di de-

naro in ordine a

rapporti

di dare e di avere fra le

parti

con-

traenti e determinazione di

un'aliquota

moderata di tassa fa.

cilmente

applicabile.

E'

questa

la classeche

comprende

il

maggior numero.di

atti

soggetti

a tassa e cioè le

quietanze

e ricevute

ordinarie,

le note

e conti emessi nei comuni

rapporti

fra

privati,

fra

privati

e

commercianti,

comprese, frä

questi ultimi,

anche le società ano-

nime,

in confronto delle

quali

viene

quindi

a cessare la

preesi-

stente differenziazione; fra

privati

e commercianti da una

parte

e

pubbliche

amministrazioni ed enti morali

dall'altra,

comprese indistintamente tutte le bollette

quietanze

relative a pagamen-

to di tributi

d'ogni specie.

Per

questo

gruppo di documenti è stabilita una moderata scala di

aliquota

di tasse in

quattro acaglioni,

che contempera il sistema della tassa fissa con

quello

della tassa

proporzionglo

senza creare sbalzi e differenze nel

passaggio

dall'uno all'altro sistema.

La tassa fissa infatti si

applica

nella misura di centesimi10 per le somme fino a lire 100 e nella misura di centesimi 50 per le somme fino a lire 1000. A

partire

da

questo

limite e fino-a lire 200,000 la tassa diventa

proporzionale

nella misura di cen-

tesimi 30 per

ogni

1000 lire o frazione di 1000 lire.

Oltre il detto limite di lire 200,000, la tassa ritorna fissa nella misura unica di lire 60 che costituisce

quindi

il massimo di tassa di bollo che possa

corrispondersi

per

gli

atti di cui trattasi. comprese fra

questi

anche le

quietanze

ordinarie per somme indeterminate od a saldo.

26 Istituzione di

un'aliquota

minore di tassa per

quelle

ricevute e

quietanze ordinarie,

note e conti riferentisi a

parti-

colari

rapporti

che differiscono sostanzialmente da

quelli

sopra accennati al n. 1.

,Ta,le speciale aliquota

torna

applicabile

a

quegli

atti che

già

in relazione alle

vigenti disposizioni

in materia di tassa

gli

bollo

sugli

scambi commerciali avevano un trattamento di fa-

vore ed alle altre bollette e

quietanze

tassativamente indicate all'art. 2 della tariffa

allegata

al decreto.

Anche questa

aliquota

è di facile

applicazione

essendo sta- bilita in misura fissa di centesimi 10, centesimi 50 e lire una

rispettivamente

per

gli importi

fino a lire 100, fino a lire 1000

ed oltre lire 1000.

Tale

aliquota

subisce una lieve variante

(da

lire 1 a lire 2 per

gli importi superiori

a lire

1000)

per

quanto riguarda

le ricevute e bollette per versamento e ritiro di

depositi d'ogni specie, compresi

i

doganali,

e per le ricevute rilasciate dalle aziende di servizi

pubblici

di

trasporto

per sovvenzioni loro

corrisposte

dallo

Stato,

dalle Provincie e dai

Comuni,

e ciò per uniformità di trattamento in relazione alle attuali

aliquote

di

tassa che non hanno incontrato difficoltà di

applicazione.

Accogliendo

anzi il voto del ceto

commerciale

interessato

(4)

6596

31-1-1923 ---GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA----N. 256

I

si è stabilita

piena parità

di

trattamento,

nei

riguardi

del bollo

per le

quietanze

relative a

depositi

di somme e valori,

togliendo ogni

distinzione fra

depositi provvisori'

e

depositi

delinitivi.

Per

quanto riguarda

le

quietanze degli stipendi

ed

assegni degli impiegati

e

pensionati

dello Stato e delle altre

pubbliche amministrazioni,

nulla si è innovato,

sostanzialmente,

alle vi-

gnti disposizioni.

Si è soltanto esteso il trattamento stabilito per le dette

quietanze

anche a

quelle

rilasciate per la riscos- signe delle

paghe,

ece., dai sottufficiali di

ogni

arma, dai gra- duati del

Corpo degli agenti

di eustodia

equiparati

ai sottuf-

ficiali, dagli operai

delle manifatture dello Stato e

dagli

im-

piegati

delle Camere di commercio.

. La tariffa

allegata

al decreto

comprende

infine co'ultima e

diversa

aliquota

di tassa, nella misura fissa di lire una per le

quieta:nzel

relative ai titoli e valori rilasciate per le

operazioni compiute

nelle stanze di

compensazione,

la

quale aliquota

trova la sua

giustificazione

nella

speciale

natura

degli

atti e nella

peculiarità

delle

operazioni

cui le

quietanze

accennate si ri-

feriscono.

Le dette tasse di bollo sono

comprensive

dell'addizionale pro mutilati e vedove di guerra.

Un

importante provvedimento

contiene il decreto relativa- mente al trattamento da farsi nei

rapporti

del bollo alle note

e memorie

aggiunte

nelle cause avanti ai

Pretori,

ai Tribunali ed alle Cort,i.

Già è stato rilevato in

passato

come, svisato il carattere e

la funzione delle memorie o note

defensionali,

ammesse

dagli

articoli 233, 247 e 259 del

regolamento generale giudiziario

14 dicembre 1865, n. 2641, si traesse

largo

ed indebto

profitto

dalla esenzione della tassa, che le

copriva,

e non solo vi si

svolgessero

le considerazioni di fatto e di diritto, che devono trovar sede nella comparsa

conclusionale,

ma vi si sollevassero

e trattassero anche

questioni

ed eccezioni nuove. Talchè le memorie o note

aggiunte

avevano nel sistema

procedurale

so- stituite

quasi

interamente le comparse, alle

quali

non rimaneva riservata che una funzione

puramente

formale.

La necessità di porre un freno a simile abuso ha

già

indotto il

legislatore

ad

intervenire, prescrivendo

che il

primo foglio

di un solo

esemplare

delle memorie e note

aggiunte

dovesse

assoggettarsi

alla tassa di bollo sta>bilita per

gli atti,

avanti le

Preture,

e davanti i Trilbunali e le

Corti, qualunque

fosse il

numero dei

fogli

scritti.

Ma

questa disposizione

non ha recato i frutti che il

legisla-

tore se ne

riprometteva

nel senso di

restringere

1 abuso delle note e memorie

aggiunte

e di

ripristinare

la funzione delle com- parse conclusionali. Anzi

può

dirsi che abbia determinato un

maggiore sviluppo

dell'abuso,

perchè

il sistema delle note e me-

morie

aggiunte, coperto

da una

piccola

tassa di

bollo,

parve

legittimarne

la estensione a sempre maggior detrimento delle

regolari

comparse.

Si

provvede quindi

ora ad eliminare un

inconveniente

che si fa sempre

più

lesivo

degli

interessi erariali non meno che del

regolare svolgimento

dei

giudizi, parificando, agli

effetti della tassa di

bollo,

le note e memorie

aggiunte

alle comparse

conclusionali,

vale a dire col

sottcporre

anche le

prime

alle

tasse stabilite per le seconde.

Affualmente le

parti

interessate nei

procedimenti

della

giu-

stizia

amministrativa,

ed i loro

procuratori,

lamentano

gli

in-

dugi

e le formalità che ostacolano la

speditezza

dei detti pro- cedimenti e che sono in massima

deteminati dall'obbligo

di

depositare

volta per volta presso le

segreterie degli organi

della

'giustizia

amministrativa i

fogli

di carta bollata occorrenti per

gli originali

delle decisioni e dei

provvedimenti g;iurisdizionali.

Ad ovviare i lamentati inconvenienti il decreto

dispone

che

gli originali

delle decisioni e dei

provvedimenti giurisdizionali

emessi dal

Consiglio

di Stato e dalle Ginnte

provinciali

ammi- nistrative verranno scritti su carta libera salvo

Fobbligo

alle

parti

ricorrenti di pagare all'ufficio del

registro,

senza

riguardo

al numero dei

fogli,

una tassa di bollo:

a)

di L. 40 per ciascun ricorso

principale (compresi quelli

per

revocazione)

al

Consiglio

di Stato ;

b)

di L. 20 per ciascun ricorso

principale (compresi quelli

per

revocazione)

alla Giunta

provinciale amministrativa;

c)

di L. 18 per ciascuna domanda incidentale di sospen- sione al

Consiglio

di Stato:

ri) di L. 12 per ciascuna domandi incidentale di sospen- sione alla Giunta

provinciale

amministintiva.

Gli stessi articoli

dispongono

che la

presentazione

dei ri- corsi

principali

e delle domande di

sospensione

anzidette si avrà per non

eseguita

se non sia accompagnata dalla bolletta di ricevuta delle

rispettive

tasse suindicate.

Nulla è innovato quanto alle

copie degli

atti di cui si tratta che continueraimo a<i essere scritte sulla competente carta bol- lata.

Quanto

ai titoli

esteri,

il decreto lascia invariate le relative tasse

proporzionali

di bollo stabilite dall'art. 166, nn. 1 es della tariffa

generale allegato

A al testo unico della

legge

di bollo 6

gennaio

1918, n. 135 ; ma chiarisce

esplicitamente

che le tasse anzidette non si

applicano

ai titoli esteri

appartenenti

a

cittadini italiani ed a stranieri residenti

all'estero,

che vengono

depositati

nel

Regno,

per custodia.

Nalla è innovato dal decreto quanto alla misura del diritto erariale sui

biglietti d'ingresso

ai

cinematografi

ed altri

pub-

lici

spettacoli,

riscosso a mezzo di

biglietti

bollati di

Stato,

li-

mitandosi,

per questa

parte,

il decreto stesso a

conglobare

nel

diritto erariale

gli

altri esistenti tributi accessori

(contributo

di beneficenza ed addizionale pro

mutilati).

Quanto poi

al diritto erariale sui

biglietti d'ingresso

ai oi-

nematografi, stampati

a cura

degli impresari

sui

fogli

di carta

filigranata

venduti

dall'amministrazione,

il decreto stabilisce per i

biglietti

di prezzo da una lira in su,

l'aliquota

unica del

30 per cento del prezzo, ciò che

risponde

- senza

svantaggio

per l'Erario - al voto

ripetutamente

formulato

dagli impresari

per

l'applicazione

di una

aliquota

costante che

permetta

una

maggiore

elasticità dei

prezzi

di

biglietti

di cui si tratta.

Altra importante innovazione è

quella

che rende

obbliga-

torio per

gli impresari

dei

più importanti einematografi

l'uso

delle macchine a contatore per la riscossione dei diritti erariali.

Il decreto conferisce

poi

al Governo del Re la facolta di ad- divenire alla

stipulazione

di convenzioni per

l'appalto

della ri- scossione dei diritti erariali sui

biglietti d'ingresso

ai cinemato-

grafi

ed altri

pubblici spettacoli (con

facoltà di

apportare

cveri- tuali ritocchi alla

tariffa)

compreso, per la

provincia

di

Milano,

il diritto

addizionale,

di che all'art. 18 del R. decreto 4 mag-

gio

1920, n. 567.

###

Per i

biglietti

delle sconunesse nelle gare di tiro a volo il decreto traduce in norma

legislativa

le

disposizioni

di ordine amministrativo che attualmente

regolano

la riscossione del rela- tivo diritto erariale che viene stabilito nella

seguente

misura:

Per

ogni giornata

di tiro e per ciascun tiratore che inten- de

prendere parte

alle scommesse . . . . . L. 11- Per

ogni bersaglio

contro cui fu sparato . . . » 0.55

·

Apposite

norme stabiliscono e

disciplinano l'applicazione

di

una tassa di bollo del 10 per cento

(comprensiva

dell'addizio-

nale) sull'importo

dei versamenti che sotto il nome di tasse di entratura, di iscrizionee simili vengono fatti da coloro che par-

tecipano

alle gare di tiro a

volo,

corse ciclistiche ed automobi- listiche aifmi della costituzione del fondo

premi

o per

qualsiasi

altro motivo.

L'applicazione

di

questa

tassa à

giustificata

dalla

opportu-

nità di chiamare a

contribuire,

in

adeguata

misura all'incremento del bilancio

erariale,

i suindicati versamenti che costituiscono

vere e

proprie

manifestazioni di ricchezza e che attualmente

sfuggono

ad

ogni

tributo.

Nulla è immutato quanto alla misura dei diritti erariali do- vuti sui

biglietti d'ingresso

alle corse di cavalli e sui

biglietti

delle scommesse venduti ai

giuoeatori

dai

totalizzatori, dagli

al- libratori e da altri autorizzati tenitori di scommesse nelle corse, nelle regate, nei

giuochi

di

palla

e

pallone

ed in altre simili gare, salvo

l'imputazione

dell'intero

provento

al

capitolo

tasse

di bollo.

***

In relazione all°articolo 3, 2° comma, del R. decreto 18 mar- zo 1923, n. 551,

gli

esercenti

caffè,

bars,

birrerie, osterie,

clubs i e circoli hanno attualmente facoltà di

corrispondere

in modo i virtuale mediante convenzioni d'abbonamento, anzichè con l'im-

piego

dei

foglietti preventivamente

bollati presso

gli

uffici del registro, le tasse di bollo stabilite dall'art. 3 delhi tariffa an- nessa al detto de reto sulle note e conti relative alle consuma-

(5)

31-1-1923 ---

GAZZETTX UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA --- N. 256

6597

zioni

d'importo

non inferiore ad una lira fat,te

negli

anzidetti OBOPC12L

Ter gep.eralizzare questo

sistema di riscossione della

tassa,

che

risparnua agli

uf¾ci del

registro,

senza

svantaggio

per l'Era-

rio, I'mgente

lavoro della bollazione

preventiva

dei

foglietti suaccennati,

il decreto

dispone

che a decorrere dal 16 gen- naio 1924, le tasse di bollo di cui si tratta dovranno essere cor-

risposte

eslusivamente in modo

virtuale,

mediante convenzione di abbonamento.

WHO

Con tali cenni il sottoscritto confida d'a.ver messo suñicien- temente in chiaro i termini del

decreto-legge

che si connette a

tanti atti e

negozi,

interessanti

ogni

ceto, e confida che la Mae- stà

Vostra

si

degnerà

di apporre al decreto stesso la

Augusta

Sua firma.

VITTORIO

EMANUELE

III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE IPITALIA

In

yirtù

della

delegazione

di

poteri

conferiti al Governo con

la

legge

8 dicembre

1922,

n.

1601;

Sentito il

Consiglio

dei

Ministri;

Sulla

proposta

del Nostro Ministro

Segretario

di

Stato

per le finanze di concerto col

Guardasigilli

3Luistro per la

giusti-

zia e

gli

affari di culto ;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

111FORMA DELLE UNITA DI TASSE DI IIOLLO

CAPO I.

Tasse fuse di bollo e tasse di bollo ragguagliate alla dimensione della carta.

Art. 1.

Sono aumentate come appresso le tasse flsse di bollo e quelle stabilite iri ragione della dimensione della carta, comprensive della addizionale, in quanto vi siano soggette, che su tutte indistinta- mente le carte destinate per gli atti civili, commerciali, ammini- stkativi,

giudiziali

e stragiudiziali, sui certiticati del casellario giu- di2iale e sui certificati ipotecari si corrispondono in modo ordinario mediante impiego di carta filigranata bollata, o in modo straor- dinario niediante marche da bollo o bollo a punzone, o in modo virtuale, fatta eccezione pergliatti menzionatinegli articoli seguenti.

La tassa di L. 0.18 ë portata a L. 0.50

> 0.30 » a 0.50

0.36 a » 0.50

» » 1.20 » » 2-

» » 1.55 » » 2-

> > 2.40 » » 3-*

» » 3.60 » » 4-

6-- · · 10-

» 6.40 » » 10-

Le dette tasse sono comprensive dell'addizionale.

CAPO II.

Bollo sugli atti civili.

Art. 2.

Sono soggetti alla tassa di bollo di L. O per ogni foglio:

a) i verbali di accettazione e di rinuncia.alle eredità:

by

gli

atti di adozione;

c)

gli

atti di offerta i'eale.

La tassa anzidetta e comprensiva dell'addizionale e verrà ri- scossa lhediante impiego di carta bollata.

Art. 3.

Là copi.e

degli

atti di costituzione di società, cambiamento e

modificatione di statuti, nonchè quelle di scioglimento delle stesse società destinati per deposito, trascrizione ed affissione a norma dello

disposizioni

del codice di commercio sono soggette, per

ogni foglio,

alla tassa di bollo di L. 6.

Il

veË6A1

di

<ÌeÑsit

ei

1611andl

delle societi in

actoÃlÃndiÌa pei

azioni e delle società anonime è soggetto per ogni

fogfro

alla tassa di hollo di L. 6.

Le tasse

suddette

sono

comprensive

dell'addizionale e si

del

vono corrispondere mediante l'impiego di fogli .di carta bol ta.

Art. 4.

L'art. 18 del vigente testo unico di bollo 6

gennaio

1918, n. 135, relativo alla scritturaziolie degli atti sulla carta filigranatadi ordl-

nara dimensione torna applicabile anche agli originali ed alle copie deglí atti civili ed amministrativi.

CAPO III.

Bello sttile cambiali e su altri atti commercialf.

Art. 5.

La tassa graduale di bollo di che agli articoli 26, an. 1, 2, 3

e 4, 27, 28, 30, lett. b), 167, n. 1, e 169, lett. b), della tariffa generale allegatoA al testo unico delle

leggi

di bollo 6 gennaio 1918, n. 135, per le cambiali ed altri effetti di commercio aventi scadenza non su.

periore a quattro mesi, è stabilita, a datare dal 15 novembre 1923, nelle misure seguenti:

quando la somma:

non supera L. 200 . . . . . , , . . tassa cent. 20 supera » 200 e non L.

.400 . . . » » 40

» » 400 » 600 . . . » » 60

> > 600 » 800. . » » 80

» = 800 » 1000. . , » L. 1.20

» » 1000 » 2000. . . » » 2,40

2000 » 3000. . . » »

. 3.60

3000 » 4000. , '. » » 180

e così di seguito L. 1.20 per ogni1000 lire o frazione di 1000 lire.

Per le cambiali ed altri effetti di conwnercio aventi scadenza

non

siiperiore

a quattro mesi creati nel Regno e pagabili all'estero

o provenienti dall'estero, in quantosiano stati assoggettati a corri- spondente tassa di bollo nel paese di origine, le tasse anzidette sonoridotte a metà.

Nulla è innovato per quanto riguarda la tassa fissa di quietanza stabilitadagli articoli 26, nn.1, 2, 3 e 4, 27, 28, 30, lett. b), 167, n. 1, 169, lett. b), della tariffa anzidetta.

Le tasse suindicate sono

comprensive

dell'addizionale.

Per le cambiali ed altri effetti di commercio, sia emessi nel Regno, cheprovenienti

dall'este.ro,

con scadenza superiore a quattro mesi fino a sei mesi, per quelli con scadenza superiore a seî mest

e per quelli con data e scadenza in bianco o mancanti dell'una

e dell'altra, restano ferme le tariffe di che agli art. 26, n. 1 e 107

n. 1 della tariffa generale allegato A al testo unico della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135, con il

raddoppiamento

di che all'art. 1 del R. decreto legislativo 36 ottobre 1921, n. 3522, salvo l'imputazione dell'addizionale in conto del capitolo bollo.

Art. 8.

Le cambiali ed altri effetti di commercio pagabili a vista e quetli a certo tempo vista, nel quali non risulti 11ssato per la sca- denza un termine eccedente i quattro mesi dalla data dell'accetta- zione o dalla presentazione al visto, sono soggette a datare dal 15 novembre 1923 al trattamento delle cambiali aventi scadenza non

superiore a quattro mesi.

Le cambiali ed altri effetti di commercio pagabili a vista od a certo tempovista che abbiano soddisfatta la tassa graduale dtabilita per le cambiali con scadenza non superiore a quattro mesi, qualora

non siano state presentate pel pagamento entro i quattro mesi dalla data di

acdettazione,

dovranno, a cura del detentore, entro i 15 giorni successivi al compimento dei quattro mesi, essere presen- tate all'ufficio del registro perchè il bollo sia completato col paga- mento.della differenza di tassa stabilita per le cambiali con scadenza

superÌore

ai quattro mesi e non ai sei mesi. Il detto termine di 15 giorni dovrà farsi decorrere dal secondo giorno non festivo dopo 11 compimento del detto termine di quattro mesi.

Lo stesso obbligo ricorrerà per le cambiali ed altri effetti pa- gabili a vista od a certo tempo vista che abbiano soddisfatta la tassa graduale stabilita per le cambiali aventi scadenza da oltre quattro a sei mesi, qualora non siano state presentate pel paga- mento entro i sei mesi dalla data di accettazione ed in tal caso dovrà effettuarsi 11 pagamento della differenza di tassa stabilita per le cambiali con scadenzasuperiore ai sel mesi.

Qualunque infrazione alle

disposizioni

del presente articolo è punita a norma dell'art. 65, n. 5, del testo unico 6 gennaio 1918,

n. 135, e renderà altresi applicabile l'inefficacia enmbiaria sancita dall'art. 40, secondo comma, dello stesso testo unico.

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