GAZZETTA UFFICIALE
PATE PMMA DEL REGNO D'ITALIA
Anno LXIV Roma
-Mercoledl, 31 ottobre 1928
'Numero 256
menonamnensa. Inmex•mtona.
Anno Sem. Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a
dom1cilioedin tutto ilRegno (Parte IeII) L. 100 60 40 Atrestoro (Paesi dell'Unione postale) • 200 120 TO Im Roma, ela presso PAmministrazione che a
domicillo ed intutto il Regno (sola Parte I) • TO 40 25
Annanzi giudiziari a
. . . . , , L.2.00 i per ogni linea di colorna e
Altri avvisi . . . . .
. , , . . . , e 3.00 ( spazio di linea.
Le pagine destinate per lo inserzioni, agli effetti del compato delle lineee degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.
Gli originali degli avvisi debbono essere redattisu carta da bollo da Lire DER edaccompagnatidaandeposito presentivo in ragione di lire CENTOVENTI (L.120)
perogni pagina di manoscritto.
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . 120 80 50 Gli abbonamentisiprendono presso FAmministrazione e gli Ufici postati a de- correre dal 2· d'ogni mese. - Le richieste per le insersioni debbono essere dirette En numero separato Eno a 32 pagine cent. 80 - Arretrato cent. 80: all'estero eselssinamente sNa Amministrazione della «Gazzetta UfŒaialea presso 11 E. 2.80-Se u giornale si compone di oltre 32pagineaumenta di cent. 60ogni32 pa• Wrovveditorato Generale dello Stato-Ministero deHe Finanze (Tel. 91-86).
gine o trazioni - Ogni toglio dele inserzioni, di o pagine, cent. 30 - Arretrato -Alfimpoftodi ciascun vagifa postale ordinarioe telegrafico siaggitmaa sempre la
cesf. 40. fassa di hollo di centesimi cinqueo dieci.
DIREEIONBB REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI
SOMMARIO Art.1.
LEGGI E
DECRETI
A decorreredal
1* ottobre1923,
laRegia;
scuola tecnica ed ilRegio
istituto tecnico con annessi corsiginnasiali
di IdriaREGIO
DEURETO27 settembre1923,
n. 2245. sonosoppressi.
Soppressione
de11aRegia
scuola tecnica e delRegio
istitutotecnico,
con annessi corsiginnasiali,
di Idria . . .Pag.
6593 Art. 2.REGIO DEORETO 27 settembre
1983,
n. 2243. Dalla medesimadata
èaggiunto
per le classi inferiori al Trasformazione dellaRegia
scuola tecnica e dell'istitutoRegio
istituto tecnico Antonio Zanon di Udine un corso coli tecnico di Aferanorispettivamente
inginnasio
e liceo scientifico.insegnamento
inlingua
slovena.--
Pag.
6594REGIO DEORETO 27 settembre
1923,
n. 2244. Art. 3.Regilicazione
delginnasio
comunale di Ala . . .Pag.
6594Con altrö
provvedimento
sarannoapportate agli organici
RELAZIONE e REGIO DECRETO26 ottobre 1923, n. 2275. dei
Regi
istitutid'istruzione media
le variazioni rese newRiforma
della tariffa di bollo ed altredisposizioni
concernenti cessarie dalpresente
decreto.la stessa materia , . . . . . . . . , , . . .
Pag.
6594DEORETO MINISTERIALE 29 ottabre 1923.
Provvedimenti per l'attuazione del R. decreto 26 ottobre 1923,
n.
2275,
relativo alla riforma della tariffa di bollo ed altredispo=
sizioni concernenti la stessa materia . . . . . .
Pag.
6610REGIO DECRETO 7 ottobre 1923, n. 2274.
Esenzione dalla
imposta
di fabbricazionepei prodotti esplo=
denti destinati ad uso
agricolo
od industriale eriordinamento, þer gli altri,
neiriguardi
delregime
tributario . .Pag.
6610Art. 4.
Le cattedre del corso costituito a mente delPart. 2 del pre.
sente decreto saranno
a.ssegnate
adinsegnanti effettivi, pieu
namente
abilitati,
del soppresso Istituto tecnico di Idria.Gli
insegnanti
diquest'ultimo
Istituto che resteranno senz zaassegnazione
fruiranno del trattamento di cui al R. de.creto 11 marzo
1923,
n. 683. :.,a RELAZIONE e REGIO DECRETO 31 ottobre 1923, n. 2278.Disposiziofri
transitörie.Amnistia e indulto per reati comuni e militari. .
Pag.
6611Art. 5.
LEGGI E DECRETI
REGIO DECRETO 27 settembre
1923,
n. 2245.Soppressione
dellallegia
scuola tecnica e delItegio
istitutotecnico,
con annessi corsiginnasiali,
di Idria.VITTORIO EMANUELE
IIIPER GRAZIA DI DIO E PER
VOLONTÀ
DELLA NAZIONEDel
Regio
istitutotecnico
di Idria resteranno tuttaviaaperte
nell'annoscolastico
1923-924 le tre ultimeclassi, nel
1924-925 la terza e laquarta
e nel 1925-926 soltanto luiquarta.
Ordiniamo che il
presente decreto,
munito delsigillo
delloStato,
sia inserto nella raccoltaufficiale
delleleggi
edei
decreti
delRegno d'Italia,
mandando achiunque spetti
dios-servarloe di farloosservare.
RE
D'ITALIA
Datoa
Racconigi,
addi 27 settembre 1923.Visto 11 R. decreto
11marzo1923,
n.685;
sVITTORIO EMANUELE.
Udito il Consiglio
dei.Ministri;
Sulla proposta
delNostro Ministro Segretariö di Stato
Mussous1 - GENTILE - DE' STEFANI•per1a
pubblica
istruzione di concerto con 11Ministro
per levisto, il
cuardasigilii:
ovio1ao.finanzej Ilegistrato alla Corte dei conti, addi 23 ottobre 1923.
Abbiamo decretato e
decretiamo:
Atti det Governo, registro 217, foglio 53. - GR.tN.tTA.594
31--1--1923 ---GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIÄ--- N. 958REGIO DEORETO-27 settembre 1923, n. 2243. del Comune
che,
a sensi dell'art.3,
commasecondo,
del Re-Trastormazione della
Regia
scuola tecnica e dell'intituto «io decreto 11 norzo1923,
n.685,
èfisento,
frno a contraria tecnico di Meranorispettivamente
ingianasio
e liceo scientifico. "dipposizione,
in L.15,000.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il R. decreto 6
maggio 1923,
n.1051;
Veduto il R. decreto 18 febbraio
1923,
n.512;
Veduto il R. decreto.
Sulla
proposta
del Nostro MinistroSegretario
di Stato per lapubblica istruzione,
di concerto conquello
per lefinanze;
Udito il
Consiglio
deiMinistri;
Abbiamo
decretato e decretiamo:Art. 2.
Con
provvedimento
dei Nostri 3finistri dellapubblica istruzione
edellefina.nze,
saràprovveduto
alla modificazione delle tabelleorganiche
delle cattedre delle scuolemedie
gos vernative in esecuzione delpresente
decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per laregistrazione.
Ordiniamo che il
presente decreto,
munito delsigillo
delloStato,
sia inserto nellaraccolta
ufficiale delleleggi
e deidecreti del
Regno d'Italia,
mandando achiunque spetti
di os-servarloe di farlo osservare.
Art. 1. Dato a
Racconigi,
addl 27 settembre 1923.La
scuola tecnica
ed istituto tecnico istituiti a Merano col VITTORIO EMANUELE.R. decreto 18
febbraio 1921,
n.512,
sonotrasformati,
a de- MUSSOLINI -ÜBNTILE - DE' STEFANI.correre dal 1° ottobre
1923,
inginnasio
laprima,
in liceoscientifico
il secondo.Vist°,.
fiGuardasigitil:
oVIGLIO.Registrato alla corte dei conti, addi 25 ottobre 1923.
Art. 2. Atti del Governo, registro 217, foglio 244. -- Gunn.
Le spese per il
mantenimento
dei due istituti sono, fino acontraria
disposizione,
a carico dello Stato e gravano per l'annoscolaitico 1923-2‡,
sulcapitolo 158-bis
delbilancio
delMinistero
per lapubblica
istruzione.Art. 3.
Con
alfro
decreto sarannoportate agli organici
delle Re-gie
sduole medie levariazioni
occorrenti indipendenza
delpresente
decreto.Ordiniamo che il
presente decreto,
munito delsigillo
delloStato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delleleggi
e deidecreti del
Regno d'Italia,
mandando achiunque spetti
di os-servarloe di farloosservare.
Dato a
Racconigi,
addì 27 settembre 1923.VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI- ÛBNTILE - O STEFANI.
Visto, il Guardasigilii: OVIGLIO.
Registrato alla Corte del conti, addi 25 ottobre 1923.
».itti del Governo, registro 21"¡, foglio 243. - GRANATA.
REGIO DECRETO27 settembre 1923, n. 2244.
Itegilicazione
delginnasio
comunale di Ala.VITTORIO EMANUELE III
PER GRAEIA DI DIO E PERVOLONTÀ DELLA NAZlONE
RE D'ITALIA
Veduto
il R. decreto 6maggio 1923,
n.10M;
Veduto il R. decreto 11 marzo
1923,
n.G85;
Udito il
Consiglio
deiMinistri;
Sulla
proposta
del Nostro MinistroSegretario
di Stato per lapubblica istruzione,
di concerto conquello
per le finanze ;Abbiamo decretatoe decretiamo:
Art. 1.
Il
ginnasio
comunale diAla
è convertitä inRegio
cönef-
fetto dal 1° ottobre 1923.Al suo mantenimento sarà
provveduto
inconformità
delledisposizioni vigenti,
salvo perquanto riguarda
ilcontributo
RELAZIONE e REGIO
DECRETO
26 ottobre 1923, n. 2275.Iliforma
della tariffa dibollo ed altredisposizioni
concernenti la stessa materia,Relazione del Ministro
Segretario
di Stato per le finanze a Sua Maestà ilRe,
in udienza del 26 ottobre1923,
sul de- creto cheprovvede
alla riforma della tariffa di bollo e ad altredisposizioni
concernenti la stessamateria.
SIRE,
Il decreto che viene
sottoposto
a VostraMaesta risponde
alla necessità di unarevisione, pressochè completa,
delle vi-genti aliquote
della tassagenerale
dibollo,
e contiene inoltre variedisposizioni,
richieste dallaesperienza
diquesti
ultimitempi,
nellacomplessa
materia che allequestioni
di bollo va connessa.La
portata
del decretopuò
essere bene chiarita dalla se-guenteAumento delle unità di
indicazione
sommariadegli argomenti
tasse di bollo rappresentate dallacon esso toccati:carta bollata e dalle marche:
Bollo sulle cambiali a <iuattro
inesi
con riduzione di tassa in confronto delle cambiali a, sei mesi. Nulla à innovato per le cambiali a sei mesi ed oltre;Inserzione nei
giornali. Semplificazione
nel sistema di li-quidazione
epercezione
;Avvisi al
pubblico. Arrotondamento
e lievi aumenti della tassa.Riforma radicale del
regime
di tassa per le ricevute ordi- narie in denso di vero e propriosgravio
in confronto delregime vigente
;Riduzione a sole tre
aliquote
delle unita di carta bollata per igiudizi
di conciliazione ;Disposizioni
per il bollo sulle comparse e memorie.Arrotondamento e aumento delle tasse di "oollo in sede ci- vile e
penale
;Disposizione
per laquale
vengonodichiarati
esenti dalla tassa di bollo sui titoli esteri i titoli collocati a custodia in Ita- lia da cittadini e stranieri residenti all'estero;Disposizioni
sulla tariffacinematografica
e relativi abbo- namenti:Abbonamento
obbligatorio
al bollo per leconsumazioni
deicaffè,
bars e osterie;Gonglobamento
generale diogni addizionale.
&¾*
Prospettata
cosl la materia del decreto aopporšnno mettero
subito in luceche,
se da unlato,
ildecreto
stesso contiene di-sposizioni
di vero eimportante sgravio
difronte
alregime
at- tuale su taluni atti difrequentissimo
egenerale
uso, essoperà
31-x-1923 --- GAZZETTA UFFICIALE DEL ItEGNO D'ITALIA---N. 256
6595
I
sencisce in
viaprincipale
l'aumento delle unità di tusse dibollo, rappresentate
dalla carta bollata e dallediarche,
nelle misureseguenti:
' Da L. 0.18, 0,30 e 0.36 a . . . . . L. 0.50
Da L. 1.20 e 1.55 a . . . . . . . » 2--
DaL.2.40a ... »3-
DaL.3.60a ... »4-
DaL.4.80a ..,... »6-
DaL.6e6.40a ... »10--
Inyece
per tutte le voci di tariña che non ricadano nelle ali-quote
sovra accennate, il decreto si limita aiconglobamenti
diogni
addizionale econseguenti
arrotondamenti e ciò per evi- dente scopo disemplificazione.
L'aumento della carta bollata e delle
marche,
che deveriper-
cuotersisugli
atticivili, giudiziari
eamministrativi,
sensibile in apparenza, non eccedeperò
le misurecorrispondenti
al valoreattuale.del
denaro in confronto delperiodo
anteriore alla guerra.Realmente le tasse fisse di bollo da
corrispondersi
con carta bollata e conmarche,
non hannoavuto,
a paragone dei valorivigenti
fino al 1914, un aumento eccessivo.Ad
esempio
la tassa di centesimi30,
mai toccata, viene oraportata
a centesimi 50.La tassa di L. 2.50, aumentata successivamente a
2.70,
3.00,5.15,
3.45 e 3.60 viene oraportata
a L. 4 con un aumento del60 per cento sul valore
d'origine.
Aumento bengiusticato
per tuttigli
usi eparticolarmente
pergli
atti inpretura
stantel'amnento
dicompetenza.
La tassa di lire 3.65 aumentata successivamente a Iire 3.75,
poi
a 4.00,poi
a 4.20,poi
a 4.60 e da ultimo a 4.80 viene oraportata
a L. 6 e cioè con un aumento del 64 per cento circa sul valoreoriginario.
In
quanto poi
alla nuova unità di tassa di bollo di lire 10 limitata aiprocedimenti
inCassazione, Consiglio
di Stato e Corte deiconti,
l'aumento sensibile da 6 a 10 lire àadeguato all'altissima importanza
del servizio che viene richiesto allepiù
altemagistrature
dello Stato.In
complesso gli
aumentiproposti
sono ritenutiadeguati
adun sano criterio di
giustizia
amministrativa.%¾¾
Il
Governo,
rendendosi conto delle attuali condizioni del credito e della consuetudinedegli
istituti di non ammettere sconti che per scadenze inferiori a seimesi,
ha deliberato di ridurre latassa cambiaria alla metà diquella
stabilitaoggi
per seimesi,
a favore delle cambiali con scadenza di non oltrequattro
mesi.Per le; cambiali con scadenda oltre quattro mesi e per
quelle
oltre sei mesi resta ferma la tariffa di bollo oravigente.
Per le cambiali a vista si concede il
complemento
di tassaquando
venganopresentate
per ilpagamento
oltrequattro
mes1 dalla data di accettazione.***
Il decreto
dispone
che la tassa di bollo sulle convenzioni di locasione di cassette di sicurezza e custodia daparte
di istituti diogni specie
venga resaproporzionale
alcorrispettivo
pat- tuito in base ad unaaliquota
unica di centesimi venti perlira,
col minimo di lirequattro
annue.#¾¾
1e inserzioni nei
giornali presentemente soggette
ad una tariffa moltocomplicata
e di costoso e difficile controllo daparte dell'atuministrazione,
vengonoregolate,
per igrandi giornali,
con una
aliquota
uniforme(1.50
percento) sugli
introiti per inherzioni.I
gíornali
saranno tenuti al rilascio delle ricevute per le in- serzioni staccandole daapposito
bollettariosoggetto
a controllo.Por i
piccoli giornali
siapplicherà ugualmente
la nuova ali-qltota,
ma la tassa sarà determinata in via diabbonamento,
come, del resto, si
pratica
anche alpresente.
¾±¾
Per le affissioni su carta e su materia diversa dalla carta sonoastabiliti moderati
aumenti, conglobanti ogni addizionale,
reetandofermi
i metodi dipercezione vigenti.
Pet
gli anisi-luminosi
conproiezioni,
la tassa anzichè per-cepita
annualmente saràliquidata
e riscossa di mese in mese.Speciale
rilievo merita la riforma delle tasse di bollo sullequietanze
e ricevute ordinarie.Con l'art. 13 del
Regio
decreto 26 febbraio 1920, n.167,
en-trato in
vigore
il 1° settembresuccessivo,
le dette tassedi quie- tanza,
cheraggiungevano
il massimo di lire 0.50 pergli importi
superiori alle hre
10,000,
furono reseproporzionali
conl'aliquota
di hre 0.;0 per cento fino a lire 1000 e di lire 0.20 per cento per somme diimporto superiore
a lire1000,
oltre l'addizionale promutilati,
cheportava
cosìl'aliquota
medesima a liro 0.24 per canto.La gravezza
dell'aliquota
ha avuto come conseguenza unalarga
evasione del tributo di cuitrattasi,
sia per il diminuitonumero delle
quietanze
ad essosoggette,
sia per il ricorso da parte dei contribuenti ad attiequipollenti soggetti
ad una mi-nore tassa. di bollo.
E
poichè
contro tali sistemi di evasione non erapossibile
al-cuna azione da parte
degli organi finanziari,
essendo il rilascio dellaquietanza
ordinaria meramente facoltativo per leparti
contraenti, il rincradimento dellealiquote
ha dato scarsissimi risultati finanziari.Da ciò la necessità di riformare il dette trilhuto in modo che esso
risponda
e alla sua intrinseca natura, che àquella
diuna modesta tassa di atto, ed anche alle
esigenze
delle opera- zioni cui si riferisce ilfrequentissimo
uso dellequietanze,
ope- razionialle.quali
evidentemente non si addice un tributo gra- voso e di difficileapplicazione.
A tale riforma
provvede
l'art. 28 del decreto.I criteri che hanno
presieduto
alla riforma sono iseguenti:
1°
Raggruppamento,
in unagrande classe,
in ihodo da eliminare dubbi diinterpretazione
e diapplicazione,
di tutte lequietanze
e ricevuteordinarie,
note e conti che abbiano affi- nità dicontenuto,
riferendosi ad un effettivo movimento di de-naro in ordine a
rapporti
di dare e di avere fra leparti
con-traenti e determinazione di
un'aliquota
moderata di tassa fa.cilmente
applicabile.
E'
questa
la classechecomprende
ilmaggior numero.di
attisoggetti
a tassa e cioè lequietanze
e ricevuteordinarie,
le notee conti emessi nei comuni
rapporti
fraprivati,
fraprivati
ecommercianti,
comprese, fräquesti ultimi,
anche le società ano-nime,
in confronto dellequali
vienequindi
a cessare lapreesi-
stente differenziazione; fra
privati
e commercianti da unaparte
e
pubbliche
amministrazioni ed enti moralidall'altra,
comprese indistintamente tutte le bollettequietanze
relative a pagamen-to di tributi
d'ogni specie.
Per
questo
gruppo di documenti è stabilita una moderata scala dialiquota
di tasse inquattro acaglioni,
che contempera il sistema della tassa fissa conquello
della tassaproporzionglo
senza creare sbalzi e differenze nel
passaggio
dall'uno all'altro sistema.La tassa fissa infatti si
applica
nella misura di centesimi10 per le somme fino a lire 100 e nella misura di centesimi 50 per le somme fino a lire 1000. Apartire
daquesto
limite e fino-a lire 200,000 la tassa diventaproporzionale
nella misura di cen-tesimi 30 per
ogni
1000 lire o frazione di 1000 lire.Oltre il detto limite di lire 200,000, la tassa ritorna fissa nella misura unica di lire 60 che costituisce
quindi
il massimo di tassa di bollo che possacorrispondersi
pergli
atti di cui trattasi. comprese fraquesti
anche lequietanze
ordinarie per somme indeterminate od a saldo.26 Istituzione di
un'aliquota
minore di tassa perquelle
ricevute e
quietanze ordinarie,
note e conti riferentisi aparti-
colarirapporti
che differiscono sostanzialmente daquelli
sopra accennati al n. 1.,Ta,le speciale aliquota
tornaapplicabile
aquegli
atti chegià
in relazione allevigenti disposizioni
in materia di tassagli
bollo
sugli
scambi commerciali avevano un trattamento di fa-vore ed alle altre bollette e
quietanze
tassativamente indicate all'art. 2 della tariffaallegata
al decreto.Anche questa
aliquota
è di facileapplicazione
essendo sta- bilita in misura fissa di centesimi 10, centesimi 50 e lire unarispettivamente
pergli importi
fino a lire 100, fino a lire 1000ed oltre lire 1000.
Tale
aliquota
subisce una lieve variante(da
lire 1 a lire 2 pergli importi superiori
a lire1000)
perquanto riguarda
le ricevute e bollette per versamento e ritiro didepositi d'ogni specie, compresi
idoganali,
e per le ricevute rilasciate dalle aziende di servizipubblici
ditrasporto
per sovvenzioni lorocorrisposte
dalloStato,
dalle Provincie e daiComuni,
e ciò per uniformità di trattamento in relazione alle attualialiquote
ditassa che non hanno incontrato difficoltà di
applicazione.
Accogliendo
anzi il voto del cetocommerciale
interessato6596
31-1-1923 ---GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA----N. 256I
si è stabilita
piena parità
ditrattamento,
neiriguardi
del bolloper le
quietanze
relative adepositi
di somme e valori,togliendo ogni
distinzione fradepositi provvisori'
edepositi
delinitivi.Per
quanto riguarda
lequietanze degli stipendi
edassegni degli impiegati
epensionati
dello Stato e delle altrepubbliche amministrazioni,
nulla si è innovato,sostanzialmente,
alle vi-gnti disposizioni.
Si è soltanto esteso il trattamento stabilito per le dettequietanze
anche aquelle
rilasciate per la riscos- signe dellepaghe,
ece., dai sottufficiali diogni
arma, dai gra- duati delCorpo degli agenti
di eustodiaequiparati
ai sottuf-ficiali, dagli operai
delle manifatture dello Stato edagli
im-piegati
delle Camere di commercio.. La tariffa
allegata
al decretocomprende
infine co'ultima ediversa
aliquota
di tassa, nella misura fissa di lire una per lequieta:nzel
relative ai titoli e valori rilasciate per leoperazioni compiute
nelle stanze dicompensazione,
laquale aliquota
trova la suagiustificazione
nellaspeciale
naturadegli
atti e nellapeculiarità
delleoperazioni
cui lequietanze
accennate si ri-feriscono.
Le dette tasse di bollo sono
comprensive
dell'addizionale pro mutilati e vedove di guerra.Un
importante provvedimento
contiene il decreto relativa- mente al trattamento da farsi neirapporti
del bollo alle notee memorie
aggiunte
nelle cause avanti aiPretori,
ai Tribunali ed alle Cort,i.Già è stato rilevato in
passato
come, svisato il carattere ela funzione delle memorie o note
defensionali,
ammessedagli
articoli 233, 247 e 259 delregolamento generale giudiziario
14 dicembre 1865, n. 2641, si traesse
largo
ed indebtoprofitto
dalla esenzione della tassa, che lecopriva,
e non solo vi sisvolgessero
le considerazioni di fatto e di diritto, che devono trovar sede nella comparsaconclusionale,
ma vi si sollevasseroe trattassero anche
questioni
ed eccezioni nuove. Talchè le memorie o noteaggiunte
avevano nel sistemaprocedurale
so- stituitequasi
interamente le comparse, allequali
non rimaneva riservata che una funzionepuramente
formale.La necessità di porre un freno a simile abuso ha
già
indotto illegislatore
adintervenire, prescrivendo
che ilprimo foglio
di un soloesemplare
delle memorie e noteaggiunte
dovesseassoggettarsi
alla tassa di bollo sta>bilita pergli atti,
avanti lePreture,
e davanti i Trilbunali e leCorti, qualunque
fosse ilnumero dei
fogli
scritti.Ma
questa disposizione
non ha recato i frutti che illegisla-
tore se ne
riprometteva
nel senso direstringere
1 abuso delle note e memorieaggiunte
e diripristinare
la funzione delle com- parse conclusionali. Anzipuò
dirsi che abbia determinato unmaggiore sviluppo
dell'abuso,perchè
il sistema delle note e me-morie
aggiunte, coperto
da unapiccola
tassa dibollo,
parvelegittimarne
la estensione a sempre maggior detrimento delleregolari
comparse.Si
provvede quindi
ora ad eliminare uninconveniente
che si fa semprepiù
lesivodegli
interessi erariali non meno che delregolare svolgimento
deigiudizi, parificando, agli
effetti della tassa dibollo,
le note e memorieaggiunte
alle comparseconclusionali,
vale a dire colsottcporre
anche leprime
alletasse stabilite per le seconde.
Affualmente le
parti
interessate neiprocedimenti
dellagiu-
stiziaamministrativa,
ed i loroprocuratori,
lamentanogli
in-dugi
e le formalità che ostacolano laspeditezza
dei detti pro- cedimenti e che sono in massimadeteminati dall'obbligo
didepositare
volta per volta presso lesegreterie degli organi
della'giustizia
amministrativa ifogli
di carta bollata occorrenti pergli originali
delle decisioni e deiprovvedimenti g;iurisdizionali.
Ad ovviare i lamentati inconvenienti il decreto
dispone
chegli originali
delle decisioni e deiprovvedimenti giurisdizionali
emessi dalConsiglio
di Stato e dalle Ginnteprovinciali
ammi- nistrative verranno scritti su carta libera salvoFobbligo
alleparti
ricorrenti di pagare all'ufficio delregistro,
senzariguardo
al numero deifogli,
una tassa di bollo:a)
di L. 40 per ciascun ricorsoprincipale (compresi quelli
per
revocazione)
alConsiglio
di Stato ;b)
di L. 20 per ciascun ricorsoprincipale (compresi quelli
per
revocazione)
alla Giuntaprovinciale amministrativa;
c)
di L. 18 per ciascuna domanda incidentale di sospen- sione alConsiglio
di Stato:ri) di L. 12 per ciascuna domandi incidentale di sospen- sione alla Giunta
provinciale
amministintiva.Gli stessi articoli
dispongono
che lapresentazione
dei ri- corsiprincipali
e delle domande disospensione
anzidette si avrà per noneseguita
se non sia accompagnata dalla bolletta di ricevuta dellerispettive
tasse suindicate.Nulla è innovato quanto alle
copie degli
atti di cui si tratta che continueraimo a<i essere scritte sulla competente carta bol- lata.Quanto
ai titoliesteri,
il decreto lascia invariate le relative tasseproporzionali
di bollo stabilite dall'art. 166, nn. 1 es della tariffagenerale allegato
A al testo unico dellalegge
di bollo 6gennaio
1918, n. 135 ; ma chiarisceesplicitamente
che le tasse anzidette non siapplicano
ai titoli esteriappartenenti
acittadini italiani ed a stranieri residenti
all'estero,
che vengonodepositati
nelRegno,
per custodia.Nalla è innovato dal decreto quanto alla misura del diritto erariale sui
biglietti d'ingresso
aicinematografi
ed altripub-
lici
spettacoli,
riscosso a mezzo dibiglietti
bollati diStato,
li-mitandosi,
per questaparte,
il decreto stesso aconglobare
neldiritto erariale
gli
altri esistenti tributi accessori(contributo
di beneficenza ed addizionale pro
mutilati).
Quanto poi
al diritto erariale suibiglietti d'ingresso
ai oi-nematografi, stampati
a curadegli impresari
suifogli
di cartafiligranata
vendutidall'amministrazione,
il decreto stabilisce per ibiglietti
di prezzo da una lira in su,l'aliquota
unica del30 per cento del prezzo, ciò che
risponde
- senzasvantaggio
per l'Erario - al voto
ripetutamente
formulatodagli impresari
per
l'applicazione
di unaaliquota
costante chepermetta
unamaggiore
elasticità deiprezzi
dibiglietti
di cui si tratta.Altra importante innovazione è
quella
che rendeobbliga-
torio per
gli impresari
deipiù importanti einematografi
l'usodelle macchine a contatore per la riscossione dei diritti erariali.
Il decreto conferisce
poi
al Governo del Re la facolta di ad- divenire allastipulazione
di convenzioni perl'appalto
della ri- scossione dei diritti erariali suibiglietti d'ingresso
ai cinemato-grafi
ed altripubblici spettacoli (con
facoltà diapportare
cveri- tuali ritocchi allatariffa)
compreso, per laprovincia
diMilano,
il diritto
addizionale,
di che all'art. 18 del R. decreto 4 mag-gio
1920, n. 567.###
Per i
biglietti
delle sconunesse nelle gare di tiro a volo il decreto traduce in normalegislativa
ledisposizioni
di ordine amministrativo che attualmenteregolano
la riscossione del rela- tivo diritto erariale che viene stabilito nellaseguente
misura:Per
ogni giornata
di tiro e per ciascun tiratore che inten- deprendere parte
alle scommesse . . . . . L. 11- Perogni bersaglio
contro cui fu sparato . . . » 0.55·
Apposite
norme stabiliscono edisciplinano l'applicazione
diuna tassa di bollo del 10 per cento
(comprensiva
dell'addizio-nale) sull'importo
dei versamenti che sotto il nome di tasse di entratura, di iscrizionee simili vengono fatti da coloro che par-tecipano
alle gare di tiro avolo,
corse ciclistiche ed automobi- listiche aifmi della costituzione del fondopremi
o perqualsiasi
altro motivo.L'applicazione
diquesta
tassa àgiustificata
dallaopportu-
nità di chiamare acontribuire,
inadeguata
misura all'incremento del bilancioerariale,
i suindicati versamenti che costituisconovere e
proprie
manifestazioni di ricchezza e che attualmentesfuggono
adogni
tributo.Nulla è immutato quanto alla misura dei diritti erariali do- vuti sui
biglietti d'ingresso
alle corse di cavalli e suibiglietti
delle scommesse venduti aigiuoeatori
daitotalizzatori, dagli
al- libratori e da altri autorizzati tenitori di scommesse nelle corse, nelle regate, neigiuochi
dipalla
epallone
ed in altre simili gare, salvol'imputazione
dell'interoprovento
alcapitolo
tassedi bollo.
***
In relazione all°articolo 3, 2° comma, del R. decreto 18 mar- zo 1923, n. 551,
gli
esercenticaffè,
bars,birrerie, osterie,
clubs i e circoli hanno attualmente facoltà dicorrispondere
in modo i virtuale mediante convenzioni d'abbonamento, anzichè con l'im-piego
deifoglietti preventivamente
bollati pressogli
uffici del registro, le tasse di bollo stabilite dall'art. 3 delhi tariffa an- nessa al detto de reto sulle note e conti relative alle consuma-31-1-1923 ---
GAZZETTX UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA --- N. 2566597
zioni
d'importo
non inferiore ad una lira fat,tenegli
anzidetti OBOPC12LTer gep.eralizzare questo
sistema di riscossione dellatassa,
cherisparnua agli
uf¾ci delregistro,
senzasvantaggio
per l'Era-rio, I'mgente
lavoro della bollazionepreventiva
deifoglietti suaccennati,
il decretodispone
che a decorrere dal 16 gen- naio 1924, le tasse di bollo di cui si tratta dovranno essere cor-risposte
eslusivamente in modovirtuale,
mediante convenzione di abbonamento.WHO
Con tali cenni il sottoscritto confida d'a.ver messo suñicien- temente in chiaro i termini del
decreto-legge
che si connette atanti atti e
negozi,
interessantiogni
ceto, e confida che la Mae- stàVostra
sidegnerà
di apporre al decreto stesso laAugusta
Sua firma.VITTORIO
EMANUELE
IIIPER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE IPITALIA
In
yirtù
delladelegazione
dipoteri
conferiti al Governo conla
legge
8 dicembre1922,
n.1601;
Sentito il
Consiglio
deiMinistri;
Sulla
proposta
del Nostro MinistroSegretario
diStato
per le finanze di concerto colGuardasigilli
3Luistro per lagiusti-
zia e
gli
affari di culto ;Abbiamo decretato e decretiamo:
TITOLO I.
111FORMA DELLE UNITA DI TASSE DI IIOLLO
CAPO I.
Tasse fuse di bollo e tasse di bollo ragguagliate alla dimensione della carta.
Art. 1.
Sono aumentate come appresso le tasse flsse di bollo e quelle stabilite iri ragione della dimensione della carta, comprensive della addizionale, in quanto vi siano soggette, che su tutte indistinta- mente le carte destinate per gli atti civili, commerciali, ammini- stkativi,
giudiziali
e stragiudiziali, sui certiticati del casellario giu- di2iale e sui certificati ipotecari si corrispondono in modo ordinario mediante impiego di carta filigranata bollata, o in modo straor- dinario niediante marche da bollo o bollo a punzone, o in modo virtuale, fatta eccezione pergliatti menzionatinegli articoli seguenti.La tassa di L. 0.18 ë portata a L. 0.50
> 0.30 » a 0.50
0.36 a » 0.50
» » 1.20 » » 2-
» » 1.55 » » 2-
> > 2.40 » » 3-*
» » 3.60 » » 4-
6-- · · 10-
» 6.40 » » 10-
Le dette tasse sono comprensive dell'addizionale.
CAPO II.
Bollo sugli atti civili.
Art. 2.
Sono soggetti alla tassa di bollo di L. O per ogni foglio:
a) i verbali di accettazione e di rinuncia.alle eredità:
by
gli
atti di adozione;c)
gli
atti di offerta i'eale.La tassa anzidetta e comprensiva dell'addizionale e verrà ri- scossa lhediante impiego di carta bollata.
Art. 3.
Là copi.e
degli
atti di costituzione di società, cambiamento emodificatione di statuti, nonchè quelle di scioglimento delle stesse società destinati per deposito, trascrizione ed affissione a norma dello
disposizioni
del codice di commercio sono soggette, perogni foglio,
alla tassa di bollo di L. 6.Il
veË6A1
di<ÌeÑsit
ei1611andl
delle societi inactoÃlÃndiÌa pei
azioni e delle società anonime è soggetto per ognifogfro
alla tassa di hollo di L. 6.Le tasse
suddette
sonocomprensive
dell'addizionale e sidel
vono corrispondere mediante l'impiego di fogli .di carta bol ta.
Art. 4.
L'art. 18 del vigente testo unico di bollo 6
gennaio
1918, n. 135, relativo alla scritturaziolie degli atti sulla carta filigranatadi ordl-nara dimensione torna applicabile anche agli originali ed alle copie deglí atti civili ed amministrativi.
CAPO III.
Bello sttile cambiali e su altri atti commercialf.
Art. 5.
La tassa graduale di bollo di che agli articoli 26, an. 1, 2, 3
e 4, 27, 28, 30, lett. b), 167, n. 1, e 169, lett. b), della tariffa generale allegatoA al testo unico delle
leggi
di bollo 6 gennaio 1918, n. 135, per le cambiali ed altri effetti di commercio aventi scadenza non su.periore a quattro mesi, è stabilita, a datare dal 15 novembre 1923, nelle misure seguenti:
quando la somma:
non supera L. 200 . . . . . , , . . tassa cent. 20 supera » 200 e non L.
.400 . . . » » 40
» » 400 » 600 . . . » » 60
> > 600 » 800. . » » 80
» = 800 » 1000. . , » L. 1.20
» » 1000 » 2000. . . » » 2,40
2000 » 3000. . . » »
. 3.60
3000 » 4000. , '. » » 180
e così di seguito L. 1.20 per ogni1000 lire o frazione di 1000 lire.
Per le cambiali ed altri effetti di conwnercio aventi scadenza
non
siiperiore
a quattro mesi creati nel Regno e pagabili all'esteroo provenienti dall'estero, in quantosiano stati assoggettati a corri- spondente tassa di bollo nel paese di origine, le tasse anzidette sonoridotte a metà.
Nulla è innovato per quanto riguarda la tassa fissa di quietanza stabilitadagli articoli 26, nn.1, 2, 3 e 4, 27, 28, 30, lett. b), 167, n. 1, 169, lett. b), della tariffa anzidetta.
Le tasse suindicate sono
comprensive
dell'addizionale.Per le cambiali ed altri effetti di commercio, sia emessi nel Regno, cheprovenienti
dall'este.ro,
con scadenza superiore a quattro mesi fino a sei mesi, per quelli con scadenza superiore a seî meste per quelli con data e scadenza in bianco o mancanti dell'una
e dell'altra, restano ferme le tariffe di che agli art. 26, n. 1 e 107
n. 1 della tariffa generale allegato A al testo unico della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135, con il
raddoppiamento
di che all'art. 1 del R. decreto legislativo 36 ottobre 1921, n. 3522, salvo l'imputazione dell'addizionale in conto del capitolo bollo.Art. 8.
Le cambiali ed altri effetti di commercio pagabili a vista e quetli a certo tempo vista, nel quali non risulti 11ssato per la sca- denza un termine eccedente i quattro mesi dalla data dell'accetta- zione o dalla presentazione al visto, sono soggette a datare dal 15 novembre 1923 al trattamento delle cambiali aventi scadenza non
superiore a quattro mesi.
Le cambiali ed altri effetti di commercio pagabili a vista od a certo tempovista che abbiano soddisfatta la tassa graduale dtabilita per le cambiali con scadenza non superiore a quattro mesi, qualora
non siano state presentate pel pagamento entro i quattro mesi dalla data di
acdettazione,
dovranno, a cura del detentore, entro i 15 giorni successivi al compimento dei quattro mesi, essere presen- tate all'ufficio del registro perchè il bollo sia completato col paga- mento.della differenza di tassa stabilita per le cambiali con scadenzasuperÌore
ai quattro mesi e non ai sei mesi. Il detto termine di 15 giorni dovrà farsi decorrere dal secondo giorno non festivo dopo 11 compimento del detto termine di quattro mesi.Lo stesso obbligo ricorrerà per le cambiali ed altri effetti pa- gabili a vista od a certo tempo vista che abbiano soddisfatta la tassa graduale stabilita per le cambiali aventi scadenza da oltre quattro a sei mesi, qualora non siano state presentate pel paga- mento entro i sei mesi dalla data di accettazione ed in tal caso dovrà effettuarsi 11 pagamento della differenza di tassa stabilita per le cambiali con scadenzasuperiore ai sel mesi.
Qualunque infrazione alle
disposizioni
del presente articolo è punita a norma dell'art. 65, n. 5, del testo unico 6 gennaio 1918,n. 135, e renderà altresi applicabile l'inefficacia enmbiaria sancita dall'art. 40, secondo comma, dello stesso testo unico.