COMUNE DI RAVEO
PROVINCIA DI UDINE
SCRITT.PRIV.N. _____ /
PROTOCOLLO INTERNO N._____
CONTRATTO DI CONCESSIONE DI OSSARIO PRESSO IL CIMITERO
DI RAVEO - “OSSARIO NUMERO
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”L'anno
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, il giorno_____
del mese di_____
, nella Residenza Municipale di Raveo (UD), con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge,T R A
il COMUNE DI RAVEO (Provincia di Udine), d’ora in avanti denominato “Comune”, con sede legale in Via Norsinia n. 16, C.F.84003030305, rappresentato, ai sensi e per gli effetti degli artt.107 e 109 del D.Lgs.
n.267 di data 18/08/2000 e s.m.i., dal sig.
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, nella Sua qualità di Titolare della P.O. del Servizio Tecnico Manutentivo Convenzionato costituito con la convenziona attuativa sottoscritta in data 26/11/2019 (Scritt.Priv. n.186 del Comune di Villa Santina – EnteCapofila), nominato come tale con
_____ ,
domiciliato per la Sua carica presso la Sede Municipale stessa;E
Il/la sig./sig.ra
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, nat_
a_____
(_____
) il_____
, residente a_____
(_____
), via_____
, C.F._____
, d’ora in avanti denominat_
“Concessionario”;P R E M E S S O
CHE con determinazione n.
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del_____
del sotto firmato Titolare della P.O. Servizio Tecnico Manutentivo Convenzionato si è disposto di concedere al/allasig./sig.ra
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l’ossario realizzato nel Cimitero di Raveo e contraddistinto con il N._____
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) per la durata di anni 50 decorrenti dalla stipula del relativo contratto e per il corrispettivo unitario pari a Euro 380,00 - (trecentottanta/00);si conviene e si stipula quanto segue, nell’intesa di formalizzare la concessione specifica:
1. La narrativa che precede forma parte integrante del presente atto.
2. Il COMUNE DI RAVEO, come sopra rappresentato,
concede al/alla sig./sig.ra
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, che incondizionatamente accetta, stipula e si obbliga per sé, per i propri eredi o congiunti, anche con riferimento alle unioni civili tra persone dello stesso sesso e alle convivenze di fatto di cui alla L.20.05.2016, n.76, l'uso dell’ossario posto nel Cimitero di Raveo, contraddistinto con il N._____
(
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) nella planimetria che viene allegata al presente atto sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale, nello stato in cui esso attualmente si trova.3. La durata della presente concessione viene fissata in anni 50 (cinquanta) a decorrere dalla data di stipula del presente contratto, secondo quanto stabilito dall’art. 68 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con delibera C.C. n. 12 del 24.02.1995 e modificato da ultimo con delibera C.C. n.
14 del 19/06/2006, esecutive a norma di legge, con la possibilità di rinnovo, previo consenso del Comune concedente, rilasciato nelle forme di rito.
4. Il corrispettivo unitario dovuto dal Concessionario al Comune è pari a Euro 380,00 - (trecentottanta/00) e detto importo è già stato versato nella Tesoreria
Comunale in data
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.5. La presente concessione è fatta ed accettata fra le Parti ed operativa alle condizioni, modalità e prescrizioni risultanti dalle Leggi e Regolamenti di settore, dai Decreti sulla Sanità Pubblica e sui cimiteri, con particolare riferimento al vigente Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e succ. mod. ed int., dalla L.R.
21 ottobre 2011, n. 12 e succ. mod. ed int. e dall’apposito Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, che le Parti dichiarano di conoscere e di accettare, nonché da tutte quelle altre disposizioni legislative e regolamentari che potranno in seguito ed in proposito emanarsi.
6. Gli ossari vengono consegnati dal Comune completi di riquadro/piastra in granito/marmo levigato.
E’ fatto divieto al Concessionario di modificare la tipologia adottata; in caso di rottura o danneggiamento, la relativa sostituzione, con lo stesso tipo e materiale, sarà a completo carico del Concessionario.
E’ fatto divieto di asportare il numero identificativo dell’ossario, posto, a cura del Comune, sulla parte superiore destra della piastra di chiusura dell’ossario stesso.
Eventuali apparati ornamentali, come iscrizioni, illuminazione votiva, portafoto, portafiori, ecc., sono a completo carico del Concessionario. Rimangono altresì a carico del Concessionario gli oneri relativi alla pulizia, alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tali apparati ornamentali. Spetta al Concessionario il mantenimento in solido e decoroso stato, a sue spese e per tutto il tempo della concessione, degli ossari
concessi. Il Concessionario dovrà altresì provvedere, a sue spese, per l’apposizione sulla piastra del nome, cognome, data di nascita e di decesso dei defunti.
Il Comune si sostituirà d’ufficio, con diritto di rivalsa ed integrale rimborso, qualora il Concessionario o gli eredi, chiamati anche verbalmente a provvedere alla manutenzione o restauro, non provvedessero entro il termine prefissato.
Sono a carico del Comune gli oneri concernenti la manutenzione della struttura portante e della copertura degli ossari.
7. In caso di modifica del proprio indirizzo, il Concessionario ha l’obbligo di comunicare il nuovo recapito al Comune, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della concessione.
8. Il diritto di uso degli ossari, di cui alla presente concessione, passerà alla morte del Concessionario, agli eredi nei modi indicati dal Codice Civile, con espressa riserva però che il Comune riconoscerà, per i relativi diritti ed obblighi, uno solo degli eredi, il quale, qualora non sia stato designato dal dante causa o scelto di comune accordo tra gli eredi e notificato al Comune entro un anno dalla morte del Concessionario, sarà definitivamente designato dal Comune stesso.
9. La presente concessione non dà diritto alla proprietà degli ossari ma soltanto a quella della sepoltura, con divieto esplicito al Concessionario di trasferirlo a terzi per vendita, donazione e locazione, pena l’immediata decadenza della concessione stessa. La concessione può essere solo retrocessa al Comune secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
Il diritto di sepoltura s’intende proprio del Concessionario, del di lui coniuge, degli ascendenti e discendenti e loro coniugi, nonché delle altre persone indicate nel Regolamento di Polizia Mortuaria, anche con riferimento alle unioni civili tra persone dello stesso sesso e alle convivenze di fatto di cui alla L. 20 maggio 2016, n. 76.
10. La presente concessione verrà a decadere prima dei cinquanta anni qualora i resti ossei tumulati vengano trasferiti in una tomba di famiglia o altrove. In tal caso il Concessionario non potrà pretendere alcun rimborso.
Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla revoca della presente concessione in caso di preminenti ragioni d’interesse pubblico.
11. Gli aventi diritto dovranno, almeno sei mesi prima della scadenza della presente concessione, salvo diverse disposizioni di legge o di regolamento, inoltrare domanda di rinnovo della concessione stessa.
In mancanza di tale domanda gli ossari ritorneranno nella libera disponibilità del Comune che potrà disporre la traslazione dei resti ossei nell’ossario comune.
12. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso il Concessionario per distruzione in tutto o in parte degli ossari concessi, a causa di eventi fortuiti o di forza maggiore.
13. Tutte le spese relative alla presente concessione e conseguenti sono a carico del Concessionario. Ai fini fiscali si dichiara che la presente concessione cimiteriale non è attività rilevante ai fini dell’I.V.A.-
14. Il presente atto, redatto nella forma della scrittura privata, verrà registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 2 - Tariffa - Parte II del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e succ. mod. ed int., a spese della Parte interessata.
Letto, approvato e sottoscritto.
PER IL COMUNE DI RAVEO – IL TITOLARE DELLA P.O. SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO CONVENZIONATO
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) _____________________IL CONCESSIONARIO
( sig./sig.ra