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Autorità Idrica Toscana

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Academic year: 2022

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1 MODIFICHE per garantire il raccordo fra i contenuti della Convenzione di gestione ed il Disciplinare tecnico:

Convenzione di gestione

aggiornata alle modifiche di cui alla delibera Ass. AIT 32/2016

Modifiche conseguenti al nuovo Disciplinare Tecnico

osservazioni

Art. 6 Definizione e Revisione del perimetro delle attività affidate (art. 4 Convenzione Tipo)

6.1-2-3 - omissis -

6.4 L’esercizio del Servizio affidato avviene all’interno del perimetro amministrativo dei seguenti Comuni: (segue elenco comuni) come riportato sulla Mappa contenuta nell’Allegato 1;

6.5-6 - omissis –

Art. 6 Definizione e Revisione del perimetro delle attività affidate (art. 4 Convenzione Tipo)

6.1-2-3 - omissis -

6.4 L’esercizio del Servizio affidato avviene all’interno del perimetro amministrativo dei seguenti Comuni:

(segue elenco comuni);

6.5-6 - omissis -

Eliminato il riferimento alla mappa (non è presente nel nuovo Disciplinare Tecnico).

Eliminato dall’elenco dei Comuni il riferimento al Comune di San Giovanni d’Asso per fusione con il Comune di Montalcino.

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Art 9 - Opere, impianti, canalizzazioni ed aree

9.1 - omissis-

9.2 Le opere e gli interventi attinenti il Servizio eventualmente realizzati direttamente e sotto la loro responsabilità dagli Enti Locali per provvedere all’adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici e in conformità con quanto normativamente previsto, previa convenzione con il Gestore e l’EGA, verranno affidate gratuitamente al Gestore stesso che ne assicurerà l'utilizzazione per il Servizio alle condizioni stabilite nelle convenzioni medesime. Nelle predette convenzioni si dovrà dare atto della compatibilità dei costi e dei ricavi di gestione di tali interventi con la Tariffa, rimandando comunque la determinazione degli eventuali maggiori o minori costi e ricavi alla prima revisione del Piano di Ambito successiva alla presa in carico da parte del gestore di tali opere.

9.3 - omissis- 9.4 - omissis-

Art 9 - Opere, impianti, canalizzazioni ed aree 9.1 - omissis-

9.2 Le opere e gli interventi attinenti il Servizio eventualmente realizzati dagli Enti Locali per provvedere all’adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici e in conformità con quanto normativamente previsto, previa convenzione con il Gestore e l’EGA, verranno affidate gratuitamente al Gestore stesso che ne assicurerà l'utilizzazione per il Servizio alle condizioni stabilite nelle convenzioni medesime. Il Gestore prende in carico le opere realizzate da terzi secondo la procedura di presa in carico prevista dal Disciplinare Tecnico (All. 1).

9.3 - omissis-

9.4 - omissis-

Inserito al comma 2 il riferimento alla procedura di presa in carico delle opere realizzate da terzi prevista dal nuovo Disciplinare tecnico.

Art. 12 Programma degli interventi e Piano d’Ambito.

12.1 - omissis -

12.2 Gli interventi di cui al suddetto Programma degli Interventi sono classificati sotto forma di obiettivi strutturali che il Gestore è tenuto a

Art. 12 Programma degli interventi e Piano d’Ambito.

12.1 - omissis -

12.2 Gli interventi di cui al suddetto Programma degli Interventi (PdI) sono classificati sotto forma di obiettivi strutturali che il Gestore è tenuto a

L’attuale Piano di Ambito non dà tempistiche per la realizzazione degli interventi (le tempistiche vengono definite nei PdI). Inoltre il Disciplinare Tecnico non contiene nel dettaglio gli obiettivi tecnici e non ne definisce le modalità e condizioni di raggiungimento: semplicemente li classifica in tre tipologie e ne definisce il metodo di controllo.

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raggiungere nei tempi stabiliti dal Piano di Ambito

con le modalità e le condizioni contenute nel Disciplinare Tecnico (All. 1). Gli obiettivi strutturali sono denominati dal Disciplinare Tecnico (All. 1)

“Standard Tecnici” (intendendosi come tali i Livelli del Servizio connessi a progetti di intervento). Con riguardo ai suddetti obiettivi le Parti prendono atto che il Piano di Ambito si limita a stabilire i tempi entro cui il Gestore è tenuto a raggiungere i medesimi mentre il Disciplinare Tecnico stabilisce le modalità con le quali se ne verifica il raggiungimento. I suddetti obiettivi sono riportati nel Disciplinare tecnico (All. 1).

raggiungere nei tempi stabiliti. Gli obiettivi strutturali sono denominati dal Disciplinare Tecnico (All. 1)

“Standard Tecnici” (intendendosi come tali i Livelli del Servizio connessi a progetti di intervento). Il Disciplinare Tecnico stabilisce le modalità con le quali se ne verifica il raggiungimento.

Art. 13 Livelli di qualità del prodotto e del servizio

13.1. I livelli minimi di qualità del prodotto e del servizio garantiti dal Gestore sono quelli riportati nel Disciplinare tecnico (All. 1) e sono dallo stesso denominati “Standard Organizzativi”. A tali livelli sono commisurati i Ricavi, per cui un aumento dei livelli stessi comporta la preventiva approvazione da parte dell’EGA, ove ciò possa comportare aumento dei costi incidenti sulla Tariffa.

13.2 I livelli minimi di qualità del prodotto e del servizio di cui al precedente comma 1 sono da mantenere o da raggiungere nei tempi stabiliti dal Piano di Ambito.

13.3 Ad ogni livello del Servizio è connesso un indicatore rappresentato da un livello numerico che individua la grandezza alla quale il livello stesso fa riferimento e che consente di individuarne il raggiungimento.

13.4 Nel caso di mancato raggiungimento di un livello

Art. 13 Standard Tecnici e Standard Organizzativi.

13.1 Il Gestore è tenuto a rispettare gli Standard Tecnici e gli Standard Organizzativi secondo il metodo di controllo ed il sistema di penalità definiti nel Disciplinare Tecnico (All. 1).

Sostituiti i commi 1, 2, 3 e 4 con il presente comma (uguale per tutte le convenzioni).

Eliminati, per maggiore chiarezza, i riferimenti ai livelli di qualità del prodotto e del servizio perché non usati nel nuovo DT.

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di Servizio si applicano le penalizzazioni di cui

alla Convenzione.

Art. 19 Varianti al Piano degli interventi

19.1 Qualora si verifichino circostanze imprevedibili che non consentano di realizzare uno o più interventi inclusi nel PdI, ovvero di rispettare i tempi di realizzazione ivi previsti, ovvero sia necessario ottemperare a nuovi obblighi di legge o imposti dall'AEEGSI, e tali da comportare una modifica degli Standard Tecnici in termini di obiettivi o di interventi sui quali è previsto un controllo a progetto, il Gestore può richiedere all'EGA la rimodulazione del programma stesso, indicando quali interventi intende realizzare in sostituzione, fermo restando l'importo complessivo degli interventi e l'invarianza del P.E.F.. In tal caso l'EGA deve pronunziarsi sull'istanza nel termine di 30 giorni, decorsi i quali non potrà applicare penali sul presupposto della mancata realizzazione degli interventi di cui all'istanza.

Art. 19 Varianti al Piano degli interventi

19.1 Qualora si verifichino circostanze che non consentano di realizzare uno o più interventi inclusi nel PdI, ovvero di rispettare i tempi di realizzazione ivi previsti, ovvero sia necessario ottemperare a nuovi obblighi di legge o imposti dall'AEEGSI, o comunque introdurre modifiche al PdI tali da comportare una modifica degli Standard Tecnici in termini di obiettivi o di interventi sui quali è previsto un controllo a progetto, il Gestore può richiedere all'AIT, con le modalità di cui al Disciplinare Tecnico (Allegato 1), specifica istanza per la rimodulazione del programma stesso, indicando quali interventi intende realizzare in sostituzione, fermo restando l'importo complessivo degli interventi e l'invarianza del P.E.F. salvo motivata richiesta. Un ulteriore caso per il quale si prevede che il Gestore richieda all’AIT una variante al PdI è quello in cui la spesa complessiva del quadriennio sia prevedibilmente maggiore rispetto a quanto previsto a preventivo almeno nella misura del 15%. In tali casi, se non richiesta la variante, sarà applicata una penalità secondo quanto previsto dal Disciplinare Tecnico (Allegato 1).

Allineato il comma 1 del presente articolo all’art.

9 “Varianti al Programma degli Interventi”, di cui al Disciplinare Tecnico, ed inseriti dei rimandi a quest’ultimo per la disciplina di dettaglio.

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Art. 22 Controllo da parte dell’EGA

22.1 - omissis -

22.2 Fino all’approvazione del nuovo Disciplinare Tecnico valido per tutto il territorio toscano, ai fini dell’attività di verifica degli obblighi di Comunicazione, Standard Organizzativi, Scambi infragruppo, modalità di controllo e determinazioni delle penali, si applica la disciplina di cui all’Allegato 6, salvo eventuali modifiche che saranno introdotte allo stesso allegato dal nuovo Disciplinare Tecnico;

22.3 Fino all’approvazione del nuovo Disciplinare Tecnico valido per tutto il territorio toscano valgono gli Standard Tecnici del Piano d’Ambito approvato con Deliberazione di Assemblea n.7 del 31.03.2016. Gli interventi individuati nel PdI dovranno essere coerenti e collegati con gli Standard Tecnici del PdA, con la conseguente individuazione degli obiettivi alla fine di ogni periodo regolatorio.

Si rimanda all’approvazione del nuovo Disciplinare Tecnico la definizione delle modalità di calcolo delle penalità per il mancato raggiungimento degli Standard Tecnici.

22.4 Il Disciplinare Tecnico (All. 1) resta disapplicato per le parti incompatibili con la disciplina di cui ai commi precedenti.

Art. 22 Controllo da parte dell’EGA

22.1 - omissis -

22.2 L’attività di verifica degli Standard Tecnici, Obblighi di Comunicazione, Standard Organizzativi e Scambi infragruppo, avviene secondo il metodo di controllo ed il sistema di penalità definiti nel Disciplinare Tecnico (All. 1);

22.3 L’entrata in vigore ed il periodo transitorio di applicazione del Disciplinare Tecnico (All.1) sono disciplinati nel documento “Entrata in vigore del Disciplinare tecnico e definizione del periodo transitorio in attuazione dell’art. 30 del Disciplinare stesso ” (All. 1 bis);

Sostituiti i commi 2, 3 e 4 (inseriti dal Quaranta in attesa del nuovo Disciplinare) con il presente comma 2.

Art. 25 Piano di rilevamento delle Utenze Fognarie

25.1 Il piano di rilevamento delle Utenze Fognarie deve essere aggiornato annualmente sulla base delle prescrizioni fissate nel Disciplinare Tecnico (All.1).

Art. 25 Piano di rilevamento delle Utenze Fognarie

25.1 Il Gestore predispone ed aggiorna il Piano di Rilevamento delle utenze fognarie.

Eliminati:

- l’aggiornamento annuale;

- il riferimento al disciplinare tecnico (il nuovo non detta prescrizioni);

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6

Art. 29 Restituzione delle opere e canalizzazioni

1-2-3-4 - omissis –

Art. 29 Restituzione delle opere e canalizzazioni 1-2-3-4 - omissis –

5. Le opere ovvero gli impianti affidati al Gestore o da questo realizzati vengono dismessi durante la concessione, in accordo con le previsioni contenute nel PDI, secondo la procedura di dismissione prevista dal Disciplinare Tecnico (All. 1).

Inserito un nuovo comma che rinvia al Disciplinare tecnico per le “dismissioni” in corso di affidamento.

Art. 31 Penalità

31.1 L’EGA, in caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard aggiuntivi definiti nell’ambito dell’Allegato 6, è tenuto ad applicare, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi sono stati raccordati con quelli previsti dalla regolazione vigente per violazione dei corrispondenti standard minimi, e sono analiticamente indicati nell’ambito del medesimo allegato.

31.2 – omissis –

31.3 Il calcolo delle penali per il mancato adempimento dei singoli obblighi ed il relativo tetto massimo sono stabiliti nel disciplinare allegato alla Convenzione.

31.4 – omissis –

Art. 31 Penalità

31.1 L’EGA, in caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard aggiuntivi definiti

nel Disciplinare Tecnico (All.1), è tenuto

ad applicare, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi sono stati raccordati con quelli previsti dalla regolazione vigente per violazione dei corrispondenti standard minimi, e sono analiticamente indicati nell’ambito del medesimo allegato.

31.2 – omissis –

31.3 Il calcolo delle penali per il mancato

adempimento dei singoli obblighi ed il relativo

tetto massimo sono stabiliti

nel Disciplinare Tecnico (All.1).

(7)

7 31.5 – omissis –

31.6 Prima di procedere all’applicazione delle penali l’EGA provvederà alla contestazione per iscritto al Gestore, con copia agli Enti Finanziatori, dell’inadempimento che ha dato origine al procedimento sanzionatorio, con indicazione dell’ammontare della penale che intende applicare. Il Gestore, nel termine di 30 giorni dalla ricezione della predetta contestazione, potrà formulare, sempre per iscritto, le proprie deduzioni e difese in merito.

L’EGA nel provvedimento sanzionatorio dovrà indicare le ragioni per le quali ha inteso accogliere o non accogliere, in tutto o in parte, le ragioni addotte dal Gestore a sua giustificazione.

31.7 – omissis – 31.8 – omissis –

31.4 – omissis – 31.5 – omissis –

31.6 Prima di procedere all’applicazione delle penali l’EGA provvederà alla contestazione per iscritto al Gestore dell’inadempimento che ha dato origine al procedimento sanzionatorio, con indicazione dell’ammontare della penale che intende applicare

secondo la procedura prevista dal Disciplinare Tecnico (ALLEGATO 1).

.

31.7 – omissis – 31.8 – omissis –

Art. 38 - Allegati

38.1 Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante, formale e sostanziale - della presente convenzione:

Disciplinare tecnico (ALLEGATO 1);

Piano d’Ambito (ALLEGATO 2);

Schema Regolamento del SII (ALLEGATO 3);

Schema Carta del SII (ALLEGATO 4);

Deliberazione AATO 6 n 14 del 28.12.2001 (ALLEGATO 5);

Determina Area Pianificazione e Controllo

Art. 38 - Allegati

38.1 Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante, formale e sostanziale - della presente convenzione:

Disciplinare tecnico (ALLEGATO 1) che si compone delle seguenti parti:

 PARTE I: Premessa.

 PARTE II: Programmazione e Controllo degli Interventi. Standard tecnici.

 PARTE III: Obblighi di comunicazione.

 PARTE IV: Piattaforma NET-SIC.

 Parte V: Scambi infragruppo.

 PARTE VI: Controllo della gestione: gli

Inserito il nuovo Disciplinare Tecnico (Allegato 1).

Aggiunto l’Allegato 1 bis (periodo transitorio del Nuovo Disciplinare)

Eliminato l’Allegato 6 (Determina 26/2016)

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n.26/2016 (ALLEGATO 6) comprensivo di:

a) Standard organizzativi;

b) Obblighi di comunicazione e criteri di applicazione delle relative penalità;

c) Tabella riepilogativa degli obblighi di comunicazione;

d) Scambi Infragruppo;

Elenco Speciale degli interventi realizzati nella fase antecedente l’affidamento della gestione (ALLEGATO 7);

Polizza Fidejussoria (ALLEGATO 8);

Pagamenti all’Autorità (ALLEGATO 9);

Passività Pregresse (ALLEGATO 10).

Standard organizzativi.

 PARTE VII: Penalità e premialità.

 PARTE VIII: Rilascio dei pareri.

 PARTE IX – Approvazione dei progetti.

 PARTE X: Standard di conservazione e funzionalità delle opere del SII e definizione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Deliberazione AIT n.21 del 8.06.2017 ad oggetto “Entrata in vigore del Disciplinare tecnico e definizione del periodo transitorio in attuazione dell’art. 30 del Disciplinare stesso”

(ALLEGATO 1 bis);

Piano d’Ambito (ALLEGATO 2);

Schema Regolamento del SII (ALLEGATO 3);

Schema Carta del SII (ALLEGATO 4);

Deliberazione AATO 6 n 14 del 28.12.2001 (ALLEGATO 5);

Elenco Speciale degli interventi realizzati nella fase antecedente l’affidamento della gestione (ALLEGATO 7);

Polizza Fidejussoria (ALLEGATO 8);

Pagamenti all’Autorità (ALLEGATO 9);

Passività Pregresse (ALLEGATO 10).

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9 MODIFICHE per errori materiali e/o refusi:

Definizioni

“Gestore subentrante”: sostituire “dell’art. 29 bis” con “dell’art. 28” ;

Testo

Art. 3 al comma 3.5 sostituire “2.1” con “3.3” ;

Art. 3 bis al comma 1 sostituire “adempimenti” con “adempimento”;

Art. 7 al comma 2 sostituire “19.7” con “19” ;

Art. 9 bis al comma 1 sostituire “DELEGA AL” con “delega al”;

Art. 28 al comma 11 eliminare da “BE” in poi;

Art. 30 al comma 6 sostituire “in” con “In” ;

Art. 32 ai commi 8 e 9 sostituire “dell’art. 37 septies della L. 109/1994” con “dell’art. 176, commi 4, 5 e 6 del d.lgs. 50/2016”;

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