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letta la rinuncia parziale alle osservazioni da parte della dott.ssa Seconda

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N. 35

Oggetto: Pratica num. 1399/FT/2012 - Modifica delle tabelle di organizzazione, effettuata con decreto n. 62 del 31.5.2012 per il triennio 2009-2011, del Tribunale di Alpha.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 15 novembre 2012, ha adottato la seguente delibera:

“- visto il decreto n. 62 del 31 maggio 2012 con cui il Presidente del Tribunale di Alpha provvedeva alla riassegnazione di parte del ruolo della dott.ssa Prima, giudice presso la seconda sezione di quel Tribunale;

- lette le osservazioni presentate dalla dott.ssa Seconda, giudice presso la prima sezione del Tribunale di Alpha, e dalla dott.ssa Prima;

- letta altresì la rinuncia alle osservazioni da parte della dott.ssa Prima ed il successivo deposito, da parte della stessa, di contro osservazioni rispetto a quelle presentate dalla dott.ssa Seconda;

letta la rinuncia parziale alle osservazioni da parte della dott.ssa Seconda;

- letto infine il parere espresso dal Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Beta, contrario alla approvazione del provvedimento

OSSERVA

Con il decreto n. 62 ora in esame, il Presidente del Tribunale di Alpha provvedeva alla riassegnazione di parte dei procedimenti in carico alla dott.ssa Prima, essendo stata quest’ultima nominata membro del Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Beta e perciò avendo diritto a un esonero pari al 50% del carico di lavoro.

Con detto decreto il Presidente del Tribunale, sul presupposto che i 2300 procedimenti di esecuzione immobiliare in carico alla sezione prima del Tribunale erano stati assunti dalla dott.ssa Prima in aggiunta al suo ruolo presso la seconda sezione, provvedeva ad alleggerirla di detto carico mantenendole viceversa il ruolo civile ordinario. In tal modo, a dire del Presidente del Tribunale, il ruolo della dott.ssa Prima poteva ritenersi pari alla metà di quello degli altri giudici del settore civile.

Con il medesimo decreto il Presidente del Tribunale assegnava poi tutte le esecuzioni immobiliari alla dott.ssa Seconda, ovvero al giudice con minore anzianità presso la sezione prima civile, affiancandole un GOT. Il ruolo civile ordinario della dott.ssa Seconda veniva invece assegnato a un giudice onorario, il quale avrebbe dovuto anche partecipare alla formazione dei collegi. Viceversa tutti gli affari civili ordinari non trattabili dal GOT venivano distribuiti tra gli altri giudici della sezione.

Presentava osservazioni innanzitutto la dott.ssa Seconda, riferendo che il ruolo delle esecuzioni era stato in precedenza assegnato alla dott.ssa Primo a seguito di interpello per la copertura di un posto, anche se il provvedimento adottato prevedeva che dette funzioni sarebbero state svolte “sino alla copertura dell’organico della prima sezione”. Lamentava pertanto la dott.ssa Seconda come nel suo caso, a differenza di quanto accaduto in precedenza, non si fosse fatto luogo a un interpello con eventuale assegnazione d’ufficio per il caso di concorso negativo e rilevava, altresì, che l’interpello sarebbe stato necessario anche laddove si fosse voluto qualificare detto provvedimento quale mera assegnazione interna. Si doleva, infine, la dott.ssa Seconda che a un rilevante carico di procedimenti di esecuzione immobiliare le fosse stato aggiunto, a differenza di quanto accaduto alla dott.ssa Prima che l’aveva preceduta, quello di giudice tutelare. Qualora poi si fosse voluto qualificare il provvedimento che la riguardava quale trasferimento d’ufficio, ella comunque non sarebbe potuta esserne destinataria, essendo presenti in servizio tre MOT addetti al settore penale. Aggiungeva ancora la dott.ssa Seconda che alla dott.ssa Prima era stato di fatto concesso uno sgravio superiore al 50%. Infatti, quest'ultima avrebbe dovuto ottenere una riduzione della metà del carico delle esecuzioni immobiliari e della metà del carico delle cause civili ordinarie e, invece, le era stato attribuito un ruolo civile ordinario di entità pari alla metà di quello degli altri giudici civili senza

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alcun ruolo aggiuntivo. Riferiva, infine, di essere la più gravata tra i giudici del settore civile e aggiungeva che sarebbero state possibili soluzioni alternative rispetto a quella praticata.

Successivamente la dott.ssa Seconda evidenziava di voler rinunciare al solo punto delle osservazioni concernente la qualificazione del suo trasferimento quale tramutamento d’ufficio in forme non consentite.

Presentava osservazioni anche la dott.ssa Prima, riferendo che con il decreto n. 100 del 2010 le era stato assegnato un ruolo di 2300 esecuzioni immobiliari al contempo ottenendo esoneri quanto ai ruoli aggiuntivi. E che pertanto, nel caso in cui alla sottrazione delle esecuzioni fosse seguita la riattribuzione di tutti gli altri incarichi, ella non avrebbe di fatto ricevuto alcun esonero. Chiedeva perciò che fosse reso esplicito il fatto che il suo ruolo avrebbe dovuto risultare pari a sole 600 cause civili. Successivamente, con nota del 4 luglio, la dott.ssa Prima dichiarava di voler rinunciare alle precedenti osservazioni, aderendo quindi alla modulazione dell’esonero disposto nei suoi confronti dal Presidente del Tribunale .

Il 9 luglio 2012 il Presidente del Tribunale modificava parzialmente il proprio provvedimento, prevedendo l’esonero della dott.ssa Seconda dal ruolo di giudice tutelare che attribuiva a un GOT, in sostituzione e non in semplice affiancamento.

L’11 luglio 2012 il Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Beta rilevava l’erronea attribuzione del ruolo delle esecuzioni immobiliari alla dott.ssa Seconda, posto che detta attribuzione non era stata preceduta da alcun interpello, così come invece era avvenuto per la precedente assegnazione delle esecuzioni immobiliari alla dott.ssa Prima. Sul merito, evidenziava il Consiglio giudiziario che: 1) il dato di partenza per la concreta applicazione dell’esonero doveva essere il carico della dott.ssa Prima al momento del decreto (ovvero 2300 esecuzioni immobiliari e 600 procedimenti civili) da dividere a metà; 2) il decreto non conteneva alcuna indicazione sulla distribuzione delle sopravvenienze; 3) il decreto assegnava alla dott.ssa Seconda un GOT per l’intero ruolo civile, non distinguendo tra le cause che da quest’ultimo avrebbero potuto essere trattate e le altre. All’unanimità, pertanto, il Consiglio giudiziario esprimeva parere negativo all’approvazione del decreto.

Successivamente all’emissione del parere presentava nuove osservazioni la dott.ssa Prima, rappresentando che le esecuzioni immobiliari le erano state assegnate soltanto in via provvisoria, come poteva desumersi dal fatto che ella era assegnata alla sezione prima civile mentre le esecuzioni immobiliari erano tabellarmente attribuite alla sezione seconda civile, ovvero alla sezione di cui fa parte la dott.ssa Seconda. Aggiungeva, inoltre, che l’interpello per il posto di giudice delle esecuzioni immobiliari era andato deserto e, pertanto, ella aveva acconsentito ad accettarne l’attribuzione, dovendosi intendere questa adesione solo quale assegnazione interna ex art. 17 della vigente circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti. Da ciò, ad avviso della dott.ssa Prima, discendeva che detto provvedimento avrebbe potuto avere durata massima di tre mesi, prorogabili una sola volta e che l’assegnazione alla dott.ssa Seconda delle esecuzioni immobiliari doveva intendersi quale attribuzione di un ruolo in via di risulta, con ciò ponendosi fine ad una assegnazione interna di durata superiore a quanto consentito. Nel merito, infine, la dott.ssa Prima rilevava che il Consiglio giudiziario non avrebbe dovuto indicare le modalità concrete dell’esonero previsto, ciò spettando al solo dirigente dell’ufficio.

Perveniva, infine, una nuova variazione tabellare del Presidente del Tribunale datata 26 settembre 2012 con la quale, in ragione della assenza per motivi di gravidanza della dot.ssa Seconda, il relativo ruolo veniva assegnato ad altri giudici con “efficacia limitata fino a quando la dott.ssa Seconda non rientrerà nel proprio ruolo ovvero il ruolo di giudice dell’esecuzione non sarà diversamente occupato”.

Il decreto n. 62 del 31 maggio 2012 non può essere approvato per le seguenti ragioni.

Innanzitutto, occorre qualificare il provvedimento con cui in data 18 agosto 2011 il Presidente del Tribunale ha assegnato il ruolo delle esecuzioni immobiliari alla dott.ssa Prima “fino alla copertura dell’organico della sezione prima civile”.

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Detta attribuzione è stata disposta all’esito di interpello generale per l’assunzione del ruolo e delle funzioni di giudice delle esecuzioni immobiliari (ex ruolo del dott. Terzo), senza un termine finale fissato, risultando del tutto aleatorio, soprattutto nella contingente scopertura degli organici di pressoché tutti gli uffici giudiziari, immaginare la copertura integrale della prima sezione civile del Tribunale di Alpha, composta da sette giudici più il Presidente. Ne consegue che, con il decreto n.

100 del 18 agosto 2011, si è fatto luogo a un vero e proprio concorso interno ai sensi del par. 40 della vigente circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti, consistito in un interpello per la copertura di un posto, seguito dalla dichiarazione di disponibilità - sia pure per mero spirito di servizio, ciò di cui dà atto il Presidente del Tribunale - della sola dott.ssa Prima.

Tale procedimento non può viceversa essere qualificato, come sostenuto dalla dott.ssa Prima, quale mera assegnazione interna ex art. 17 della vigente circolare sulle tabelle, sia perché quest’ultima è consentita soltanto “nelle more dell’espletamento di un concorso interno” sia perché essa prevede un termine ultimo che in questo caso non era stato indicato (“sino alla copertura integrale dei posti della sezione I civile”).

Né in senso contrario rileva la circostanza, riferita dalla dott.ssa Prima, che le esecuzioni immobiliari fossero attribuite alla prima anziché alla seconda sezione civile. Ciò che conta, infatti, è che il ruolo delle esecuzioni immobiliari fosse stato attribuito alla dott.ssa Prima, e che perciò detti procedimenti facessero parte del complesso delle attribuzioni della sezione di cui ella faceva parte, sia pure con una generica previsione che tale situazione non avrebbe avuto carattere definitivo.

Così qualificato il decreto n. 100 del 18 agosto 2011, ne discende che allo stesso modo si sarebbe dovuto operare al momento della sostituzione della dott.ssa Prima con la dott.ssa Seconda, o meglio al momento della attribuzione a diverso magistrato delle esecuzioni immobiliari. Anche in tal caso cioè si sarebbe dovuto procedere a interpello interno e, in caso negativo, provvedere con un tramutamento d’ufficio ai sensi del par. 50 della vigente circolare sulle tabelle. In tal senso è condivisibile il parere del Consiglio giudiziario che ha concluso per la non approvazione del decreto n. 62 del 31 maggio 2012.

Viceversa non è condivisibile quanto ritenuto dal Consiglio giudiziario con riferimento alla circostanza che il ruolo della dott.ssa Prima avrebbe dovuto essere ridotto della metà con riferimento a tutte le tipologie di procedimenti in carico (ovvero il 50% delle esecuzioni immobiliari ed il 50% delle cause ordinarie). Al contrario, le modalità di scelta dell’esonero, come peraltro previsto dal par. 70.2 della vigente circolare sulla formazione delle tabelle, possono addirittura prevedere anche soltanto una “riduzione delle udienze”. La decisione sulle modalità concrete dell’esonero spetta cioè al solo Presidente del Tribunale, che dovrà modulare lo stesso a seconda delle esigenze dell’ufficio. D’altro canto sarebbe paradossale obbligare il Presidente del Tribunale a una riduzione del carico di lavoro che si risolvesse, in ipotesi, in una modifica dei criteri organizzativi dell’ufficio in grado di determinare problematicità ulteriori rispetto a quelle che possono derivare dall'esonero di uno dei giudici dell’ufficio.

A nulla rileva infine la circostanza che il decreto n. 62 del 31 maggio 2012, oggi in esame, non sia attualmente operante perché temporaneamente superato dal successivo decreto (peraltro non ancora formalmente all’attenzione di questo Consiglio) che dispone l’attribuzione del ruolo delle esecuzioni ad altro giudice in ragione della sopravvenuta astensione per gravidanza della dott.ssa Seconda. Detto provvedimento, infatti, è solo temporaneamente inefficace, in ragione della condizione personale della stessa dott.ssa Seconda, e perciò non è affatto venuta meno la necessità che sullo stesso provveda questo Consiglio.

Per tutte le ragioni sopra esposte, il decreto n. 62 del 31 maggio 2012 del Presidente del Tribunale non può essere approvato.

Tanto premesso il Consiglio

delibera

di non approvare il decreto n. 62 del 31 maggio 2012 del Presidente del Tribunale di Alpha”.

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