Acconto Iva al 27 dicembre 2013
Numero :
237/2013
Gruppo : IVA
Oggetto : ACCONTO IVA
Norme e prassi : ART.6,LEGGE N.405/90;RISOLUZIONE AGENZIA ENTRATE N.157/2004.
Sintesi
Entro il prossimo 27/12 va effettuato il versamento dell'acconto IVA per il 2013.
Come di consueto, sono utilizzabili i criteri alternativi “storico”,
“previsionale”, “delle operazioni effettuate”.
Per i contribuenti che hanno adottato rispettivamente il regime dei minimi, degli ex minimi e delle nuove attività produttive, resta ferma l’esclusione dall’adempimento.
Gli
argomenti
1. PREMESSA 2. METODO STORICO 3. METODO PREVISIONALE
4. METODO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE 5. SOGGETTI ESCLUSI DALL'ACCONTO 6. SCOMPUTO DELL'ACCONTO
7. TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO 8. RAVVEDIMENTO OPEROSO
Premessa Come di consueto, entro il prossimo 27/12, va effettuato il versamento dell'acconto IVA 2013 utilizzando alternativamente uno dei seguenti metodi:
STORICO 88% dell’ultima liquidazione Iva del 2012
PREVISIONALE 88% del fatturato dell’ultimo mese o trimestre 2013 OPERAZIONI EFFETTUATE 100% dell’IVA a debito sulle operazioni effettuate fino
al 20/12/2013
Metodo storico
Con il “metodo storico” il contribuente determina l’acconto in misura pari all'88% del versamento effettuato (o che avrebbe dovuto effettuare) nello stesso periodo dell’anno precedente; in particolare:
CONTRIBUENTE BASE DI RIFERIMENTO MOD. IVA 2013
Mensile Saldo a debito liquidazione dicembre 2012
VH12 Mensile
“posticipato”
Saldo a debito liquidazione dicembre 2012 effettuata sulla base delle operazioni di novembre 2012
Trimestrale
“speciale”
Saldo a debito liquidazione 4°trimestre 2012
Trimestrale (saldo a debito)
debito da dichiarazione annuale IVA relativa al 2012 (saldo + acconto)
RM 157/2004: non vanno considerati gli interessi dell’1% applicati in sede di dichiarazione annuale
VL38 – VL36 + VH13
Esempio n. 1
Un contribuente mensile presenta il saldo della liquidazione IVA del mese di dicembre 2012, al lordo dell’acconto (rigo VH12), pari a € 5.320.
L’acconto IVA per il 2013 è pari a € 4.681,60 (5.320 x 88%).
Esempio n. 2
Un contribuente trimestrale ha versato con il modello IVA 2013 un importo pari a € 1.717 (di cui €.1.700 saldo IVA a debito + €.17 interessi 1%), avendo versato € 1.230 a titolo di acconto (VH13). Considerato che l’IVA dovuta per il 2012 è pari a € 2.950 (1.717 – 17+ 1.250) l’acconto IVA per il 2013 ammonta a € 2.596 (2.950 x 88%).
Esempio n. 3
Un distributore di carburante presenta il saldo della liquidazione IVA del 4° trimestre 2012, al lordo dell’acconto (rigo VH12), pari a € 7.680.
L’acconto IVA per il 2013 è pari a € 6.758,40 (7.680 x 88%).
Casi particolari:
adeguamento parametri/studi di settore: per il soggetto che nel 2012 si è adeguato ai parametri/studi di settore la determinazione dell’acconto IVA 2013 non è influenzata da tale scelta (l’adeguamento è stato, infatti, effettuato “fuori dichiarazione”);
contabilità separate: per i soggetti che adottano il regime di contabilità separata:
per opzione: il volume d’affari è determinato in modo unitario e pertanto la periodicità è uguale per tutte le attività;
per obbligo (con diversa periodicità di liquidazione): l’acconto va commisurato all’importo dovuto in sede di:
o liquidazione dicembre 2012: per le attività “mensili” e “trimestrali speciali”;
o dichiarazione IVA relativa al 2012 (senza interessi dell’1%): per le attività “trimestrali”;
versamenti Auto UE: come noto, i rivenditori di autoveicoli di provenienza UE sono tenuti al versamento dell’Iva relativa alla prima cessione interna, al fine di procedere all’immatricolazione dell’autoveicolo. In assenza di chiarimenti, si ritiene che ai fini del calcolo in esame:
i versamenti effettuati nel mese di dicembre 2012 con il mod.“F24 – elementi identificativi” ed indicati nel rigo VH31 del modello Iva 2013;
siano sommati al rigo VH12 (che andava indicato al netto dei suddetti versamenti);
variazione regime liquidazione periodica: qualora un contribuente, a seguito della variazione del volume d’affari, abbia adottato nel 2013 un diverso regime di liquidazione periodica rispetto al 2012, sono previste particolari modalità di determinazione della base imponibile; in particolare:
PASSAGGIO DA REGIME TRIMESTRALE
A MENSILE
se il soggetto Iva è passato dal regime trimestrale nel 2012 a quello mensile nel 2013, dovrà confrontare il
“dato previsionale” del 2013 con il “dato storico”, costituito da:
1/3 dell'imposta versata in sede di dichiarazione IVA 2013;
1/3 dell’IVA versata per il 4° trimestre 2012 88% x (VH12 + VH31) ACCONTO IVA 2013
(trimestrali “speciali”)
PASSAGGIO DA REGIME MENSILE A TRIMESTRALE
se il soggetto IVA è passato dal regime mensile nel 2012 al regime trimestrale nel 2013, dovrà confrontare il “dato previsionale” del 2013 con il “dato storico” del 2011 rappresentato dalla somma dei versamenti Iva dei mesi di ottobre - novembre - dicembre 2012 al netto dell’eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2012.
2012 2013 BASE DI RIFERIMENTO
Trimestrale Mensile
1/3 dell’imposta dovuta nella dichiarazione Iva relativa al
2012
(VL38 – VL36 + VH13)/3
Mensile Trimestrale
88% dei versamenti dei mesi di
Ottobre - Novembre - Dicembre
VH10 + VH11 + VH12
Esempio n. 4
Supponiamo che la ditta Rossi, trimestrale nel 2012, diventi mensile nel 2013; se l’IVA dovuto in sede di dichiarazione relativa al 2012 risulta pari a €. 3.600 (al netto del 1%) avremo che:
la base imponibile per il 2013 è pari a €.1.200 (3.600/3);
l’acconto 2013 sarà pari a € 1.056 (1.200 x 88% ).
contabilità presso terzi: il contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilità può (facoltà) determinare l'acconto in misura pari a 2/3 dell'IVA dovuta sulla base delle operazioni registrate nel mese di novembre Esempio n. 5
Supponiamo che la ditta Bianchi, mensile nel 2012, diventi trimestrale nel 2013; tenuto conto dei saldi delle seguenti liquidazioni periodiche :
ottobre 2012 € 2.650 novembre 2012 € 1.680 dicembre 2012 (acconto + saldo) € 2.340 € 4.020
l’ammontare dell’acconto dovuto per il 2013 sarà pari a € 3.537,60 (4.020 x 88%).
che daranno luogo alla liquidazione di dicembre 2013;
autotrasporto: per i trasportatori “in conto terzi” è previsto che:
le fatture emesse per trasporti ed operazioni accessorie e per cessioni di beni strumentali possono (facoltà) essere annotate entro il trimestre successivo a quello di emissione;
l’Iva diviene a debito con riferimento al trimestre di “annotazione”
(non di emissione) senza applicazione dell’1% di interessi (sono trimestrali “naturali”).
FATTURE EMESSE POSSONO ESSERE ANNOTATE LA RELATIVA IVA È VERSATA nel 1° Trimestre entro il 2° Trimestre entro il 16 agosto nel 2° Trimestre entro il 3° Trimestre entro il 16 novembre
nel 3° Trimestre entro il 4° Trimestre entro il 16 febbraio dell’anno successivo
nel 4° Trimestre entro il 1° Trimestre dell’anno successivo
entro il 16 maggio dell’anno successivo
Pertanto, in sede di calcolo dell’acconto Iva, i suddetti contribuenti:
METODO DETERMINAZIONE ACCONTO IVA
STORICO determinano l’imposta con riferimento al debito del 4°
trimestre 2012
OPERAZIONI EFFETTUATE
determinano l’IVA a debito mediante la somma:
delle fatture emesse nel 3°trimestre 2013 annotate dal 1/10- 20/12;
delle fatture emesse in tale periodo anche se registrate nel 1° trimestre 2014
PREVISIONALE (consigliato)
determinano con certezza l'IVA dovuta per il 4° trimestre 2013 (CM 328/95)
crediti d’imposta: ai fini della determinazione dell’acconto da versare da parte dei contribuenti che fruiscono di particolari crediti d’imposta (es:
autotrasportatori o distributori di carburante), la base di riferimento va ricavata al netto della frazione di credito utilizzato da tali soggetti per il versamento dell’IVA relativa ai periodi cui si riferisce l’acconto;
liquidazione volontaria: in caso di liquidazione volontaria, l’acconto è dovuto. Tuttavia, in considerazione del fatto che normalmente si verifica una diminuzione della fatturazione attiva (legata alla sostanziale cessazione dell'attività), può essere opportuno effettuare il calcolo con il
metodo previsionale;
procedure concorsuali: in caso di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa, l’acconto è dovuto, salva la possibilità di versare un importo inferiore in base alle previsioni del periodo di riferimento.
Si rammenta che, in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, gli adempimenti sono eseguiti dal curatore o dal commissario liquidatore;
operazioni aziendali straordinarie: in occasione delle seguenti operazioni:
cessione;
conferimento;
successione o donazione;
fusione/scissione/ trasformazione;
si verifica, in generale, una situazione di continuità tra i soggetti partecipanti all’operazione (se l'atto non esclude il subentro nel debito/credito Iva).
Pertanto, laddove si sia in presenza di “passaggio” del debito/credito Iva, il beneficiario subentra per “continuità” in tutte le posizioni attive e passive del “dante causa” ivi incluso l’obbligo di versare l’acconto Iva sulla base della situazione esistente nel 2012.
Esempio n. 6
Il 10 settembre 2013 è avvenuto il decesso dell’imprenditore. L’erede, richiedendo un nuovo numero di partita IVA, è subentrato nella posizione fiscale della partita IVA del de cuius, realizzando una continuità contabile IVA.
Di conseguenza il 27/12/2013 deve versare l’acconto IVA 2013 sulla base delle operazioni effettuate dal soggetto esistente nel 2012.
Metodo
previsionale In alternativa al metodo storico, è possibile adottare il cd “metodo previsionale”; in tal caso, l'acconto è calcolato in base ad una stima delle operazioni che verranno effettuate entro la chiusura del periodo di riferimento. A tal fine è, dunque, necessario:
che l'acconto non risulti inferiore all'88% di quanto effettivamente dovuto;
fare una corretta stima delle fatture da emettere/ricevere entro fine anno.
Il contribuente che applica tale criterio rischia di effettuare un versamento inferiore al dovuto; in tal caso potrà procedere al ravvedimento operoso per insufficiente versamento entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva per l’anno 2013.
Metodo delle operazioni
effettuate
In alternativa al metodo storico e a quello previsionale, è previsto un ulteriore criterio basato sulla determinazione dell' “effettivo” ammontare dell'acconto tenuto conto delle operazioni effettuate al 20/12/2013 (ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72) e non solo di quelle fatturate e registrate.
Come precisato dalla CM 40/93, tale metodo, al fine di determinare l’IVA relativa alle operazioni effettuate, tiene conto non solo dell’imposta afferente le operazioni registrate nel periodo, ma anche di quella afferente le operazioni per le quali si siano verificati i presupposti che determinano il momento impositivo (consegna/spedizione, pagamento dei corrispettivi, emissione di fattura, ecc.).
In pratica, l’importo da versare, nella misura del 100% (e non all’88%), emerge dalla somma algebrica dei seguenti elementi:
ELEMENTI SOMMA ALGEBRICA TRA:
con segno +
l’IVA a debito relativa alle operazioni annotate (o che avrebbero dovuto essere annotate) nel periodo:
1/12 - 20/12/2013, se i contribuenti effettuano le liquidazioni con cadenza mensile;
1/10 - 20/12/2013, se i contribuenti effettuano le liquidazioni trimestralmente;
l’IVA a debito relativa alle operazioni effettuate nel periodo 1/11-20/12/2013, ma non ancora annotate non essendo decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione N.B: Le fatture differite emesse entro il 15/12/2013 se mensili ovvero entro il 15/10/2013 se trimestrali relative a consegne/spedizioni effettuate a novembre (o settembre se trimestrali) non rilevano nel calcolo dell'acconto.
con segno –
l’IVA a credito relativa a acquisti e importazioni annotati (registro acquisti) nel periodo:
1/12 - 20/12/2013, per i contribuenti mensili
1/10 - 20/12/2013, per i contribuenti trimestrali
l’IVA a credito relativa ad operazioni intracomunitarie, la cui IVA a debito è stata già considerata (per effetto della doppia registrazione);
l’eventuale IVA a credito riportata dalla liquidazione relativa al periodo precedente (novembre o 3° trimestre 2013)
Soggetti esclusi
dall'acconto Sono esonerati dal versamento dell’acconto Iva i soggetti passivi che:
INIZIO ATTIVITÀ hanno iniziato l’attività nel corso del 2013
CESSAZIONE ATTIVITÀ
hanno cessato o cesseranno l’attività nel corso del 2013; in particolare, per i contribuenti:
mensili: cessazione attività entro il 01/12/2013
trimestrali: cessazione attività entro il 01/10/2013
CON CREDITO IVA NEL 2012
nel dicembre del 2012, avevano un credito IVA di cui possono o meno aver richiesto il rimborso (contribuenti mensili)
nella liquidazione relativa al 4° trimestre 2012 presentavano un credito IVA (contribuenti trimestrali)
dalla dichiarazione relativa al 2012 erano a credito IVA (trimestrali “per opzione”)
prevedono di evidenziare un credito IVA nella dichiarazione annuale per il 2013 ( trimestrali “per opzione”)
prevedono di chiudere l’ultima liquidazione del 2013 con un’
eccedenza detraibile d’imposta
IMPRESE AGRICOLE Imprese agricole in “esonero” (volume d’affari < €. 7.000) INTRATTENIMENTO esercitano attività di intrattenimento (art. 74 del DPR 633/72) REGIME FORFETTARIO associazioni che applicano il regime forfetario ( L. 398/91)
NUOVE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
nel 2012 hanno usufruito del regime dal 2013 sono usciti dal detto regime
MINIMI E EX MINIMI hanno adottato il regime dei “nuovi” minimi che fruiscono del regime degli ex-minimi OPERAZIONI ESENTI
O NON IMPONIBILI
che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili ai fini IVA.
Scomputo
dell'acconto L’importo versato può essere scomputato alla prima “occasione utile”, ovvero:
CONTRIBUENTE UTILIZZO DELL'ACCONTO
Mensile (anche “presso terzi”) liquidazione di dicembre 2013 (16/01/2014) Trimestrale speciale liquidazione del 4° trimestre 2013 (18/02/2014)
Trimestrale versamento annuale Iva anno 2013 (il18/03/2014)
Attività separate in regime di liquidazione IVA misto
liquidazione di dicembre 2013 (16/01/2014) liquidazione 4° trimestre 2013 (18/02/2014) dichiarazione IVA 2013 (18/03/2014)
Termini e modalità
di versamento Come di consueto, il versamento dell’acconto IVA va effettuato entro il prossimo 27/12/2013 mediante F24 telematico, direttamente o tramite un intermediario abilitato, utilizzando i seguenti codici tributo:
“6013” (contribuente mensile);
"6035” (contribuente trimestrale);
indicando quale periodo di riferimento il “2013”.
Se l'importo da versare risulti inferiore ad €.103,29 non si effettua alcun versamento.
Si rammenta, inoltre, che il suddetto acconto IVA:
non può essere rateizzato (art. 20 del DLgs. n. 241/97);
è compensabile con i crediti tributari e/o contributivi ancora disponibili. Le disposizioni di cui all’art. 10 del DL 78/2009 non si applicano in caso di compensazione dei crediti IVA con i versamenti dovuti a titolo di IVA periodica, in acconto o a saldo (cd compensazioni “interne” o “verticali”), anche se esposte in F24. Qualora, nello stesso F24, vengano utilizzati in compensazione crediti IVA (anche maturati in anni diversi) con debiti relativi ad IVA e ad altre imposte, contributi o premi, la compensazione sarà prioritariamente attribuita a copertura dei debiti IVA, a partire dai crediti esposti di più remota formazione;
non prevede la maggiorazione dell’1% per i contribuenti con liquidazioni trimestrali “per opzione” (CM40/93); questi, devono applicare la maggiorazione a titolo di interessi solo sui versamenti relativi ai primi 3 trimestri nonché su quelli effettuati a conguaglio, in sede di dichiarazione annuale.
Come noto, non vi è più l’obbligo di annotazione sui registri Iva delle liquidazioni periodiche; tuttavia, la scelta di annotare, in ogni caso, l’importo versato a titolo di acconto IVA nel registro delle fatture emesse/corrispettivi o delle annotazioni di liquidazione può rivelarsi utile in caso di controlli.
L’acconto IVA 2013 ed il relativo metodo di calcolo dovranno essere indicati al rigo VH13 della dichiarazione annuale Iva relativo al 2013 (mod.
IVA 2014).
Ravvedimento
operoso In caso di mancato/insufficiente versamento dell’acconto IVA, il contribuente può ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso per sanare la propria posizione; in tal caso, occorre applicare:
una sanzione ridotta:
dallo 0,2% al 2,8%, se il pagamento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza, tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,2%;
del 3% per pagamenti eseguiti con ritardo superiore a 15 giorni ma non superiore a 30 giorni;
del 3,75% per pagamenti eseguiti oltre 30 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione;
interessi: calcolati su base giornaliera al 2,5% .
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