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COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

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Academic year: 2022

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COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 20 del 12/02/2019

OGGETTO: MODIFICA PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2019- 2021.

L’anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di febbraio alle ore 10:45 presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Dall'appello nominale risultano presenti:

BASSI GIACOMO

GUICCIARDINI NICCOLO' GAROSI ILARIA

TADDEI CAROLINA ANTONELLI MARCO

Sindaco Vice Sindaco Assessore Assessore Assessore

Presente Assente Presente Presente Presente

Presiede il Sig. BASSI GIACOMO, Sindaco.

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. GAMBERUCCI MARIO, in qualità di Segretario.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

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Oggetto: MODIFICA PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2019- 2021.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 141 del 24/09/2018 avente ad oggetto

“approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2020/2021 - revisione struttura organizzativa dell'ente, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale”;

Dato atto che con la suddetta deliberazione si è provveduto: alla ricognizione dei vincoli di finanza pubblica in materia di personale, alla ricognizione delle eccedenze di personale, alla programmazione del piano del fabbisogno di personale 2019-2021, alla programmazione del lavoro flessibile, alla definizione delle risorse integrative per il fondo dei dirigenti;

Rilevato che l’eventuale modifica in corso d’anno al piano del fabbisogno è consentita a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;

Dato atto che il Comune di Poggibonsi ha richiesto con nota prot. 27723 del 13.12.2018 la proroga del comando di una dipendente con il profilo professionale di Istruttore Amministrativo categoria C1 appartenete al medesimo Settore;

Considerato che in data successiva all’approvazione del PTFP 2019/2021 una dipendente in servizio presso il Settore Servizi alla Cultura e alla Persona con il profilo professionale di Istruttore Direttivo categoria D1, ha rassegnato le proprie dimissioni volontarie con decorrenza 31/12/2018 (ultimo giorno di servizio) e che la stessa risultava individuata da oltre dieci anni quale responsabile di procedimento per i servizi sviluppo economico, politiche per la pace e la solidarietà, contratti, alloggi ERP;

Rilevato pertanto che in relazione alle mutate esigenze organizzative e funzionali che si sono venute a creare e al fine di fronteggiare le necessità per gestire al meglio i servizi resi alla cittadinanza e a supporto dell’intera struttura comunale, si rende necessaria una modifica del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale;

Valutato il nuovo quadro delle facoltà assunzionali dell’ente come riportato nel prospetto (Allegato sub. A) allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Visto il piano triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2019-2021, approvato con la richiamata deliberazione di Giunta comunale n. 141 del 24 settembre 2018, e considerato che prevedeva, tra l’altro, l’assunzione nell’anno 2019 di n. 1 Istruttore Direttivo amministrativo categoria D1 mediante mobilità volontaria;

Visto l’articolo 1, commi 361, 362 e 365, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che individua in maniera tassativa i limiti temporali di validità delle graduatorie approvate dal 1°

gennaio 2010 e rende possibile effettuare assunzioni di ruolo interpellando gli idonei non vincitori collocati in graduatorie concorsuali approvate successivamente al 31 dicembre 2009 e relativi a concorsi a tempo indeterminato banditi entro il 1° gennaio 2019;

Considerato che l’assunzione di cui si tratta è divenuta ora necessaria per la sostituzione di personale di ruolo cessato, il cui posto era contemplato dalla dotazione organica prima del 01/01/2010 e non è mai stato trasformato in data successiva (né dal punto di vista del profilo, né dal punto di vista dell’articolazione oraria a tempo pieno), per cui per questa

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assunzione è legittimo lo scorrimento di una graduatoria formata in esito a concorsi indetti successivamente;

Visto il CCNL 21/05/2018 con il quale è stata disposta la soppressione dei profili corrispondenti alla posizione economica D3 e conseguentemente è stata prevista come unica possibilità di accesso dall’esterno la categoria D;

Preso atto del Parere Aran prot. n. 17688 del 21.11.2018 con il quale si chiariva che: “ove l’ente decida di avvalersi dello scorrimento di graduatorie esistenti ed ancora vigenti presso lo stesso o anche altri enti, in applicazione delle vigenti disposizioni di legge, relative a precedenti concorsi banditi per la copertura di posti concernenti profili della categoria D, con trattamento stipendiale pari alla posizione economica D3, i soggetti selezionati saranno inquadrati nei corrispondenti profili ora collocati tra quelli con trattamenti stipendiali pari alla posizione economica D1”;

Considerato che questo Ente dispone di una graduatoria efficace per tali profili (Funzionario Amministrativo cat. D3) approvata con determina n. 129 del 08/11/2010 ed il ricorso all’assunzione mediante lo scorrimento della graduatoria in oggetto è giustificato dalle seguenti circostanze:

- la graduatoria dalla quale attingere, alla luce dei contenuti del citato CCNL 21/05/2018 e della posizione interpretativa assunta dall’Aran in merito all’equivalenza dei profili “D3” e “D1”, riguarda posizioni lavorative omogenee per profilo, categoria, articolazione oraria, requisiti di accesso, prove di esame e requisiti di partecipazione rispetto a quella per la quale viene utilizzata;

- la validità di tale graduatoria è stata prorogata fino al 30 settembre 2019 per effetto dell’articolo 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

- il posto era contemplato dalla dotazione organica prima del 01/01/2010 e non è mai stato trasformato in data successiva;

- la graduatoria comprende n. 1 vincitore e n. 9 idonei;

- il vincitore è stato effettivamente assunto da questo Ente;

- i concorrenti collocati dal 2 posto possono quindi essere interpellati per un’assunzione a tempo indeterminato;

- le materie oggetto della prova erano le seguenti: Diritto Amministrativo, Diritto degli Enti Locali, Legislazione nazionale e toscana in materia di anagrafe, stato civile, servizi demografici ed elettorali, Ufficio Relazioni con il Pubblico e attività di informazione e comunicazione nella P.A., Sportello Unico delle Attività Produttive, disciplina del commercio, del turismo e delle altre attività produttive relative al settore dello sviluppo economico, beni e attività culturali, contratti e appalti degli enti locali;

Dato atto che prima di procedere all’espletamento della procedura concorsuale di cui alla graduatoria approvata con la citata determina n. 129/2010 è stata attivata la procedura di mobilità volontaria di cui all’art. 30 comma 2 bis del 165/2001 come da determina n. 86 del 02.08.2010;

Considerato pertanto che questo ente dispone di una graduatoria valida relativa alla specifica professionalità del posto che intende ricoprire sia in riferimento ai requisiti richiesti per l’accesso al concorso che per le materie oggetto della selezione stessa e che risulta conseguentemente opportuno, una volta esperite le procedure di cui all’art. 34 bis del D.Lgs n. 165/2001, procedere allo scorrimento di tale graduatoria rispetto alle altre possibili modalità assunzionali alla luce delle seguenti disposizioni legislative:

- art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede la validità triennale delle graduatorie di concorso;

- le molteplici previsioni di proroga dell’efficacia delle graduatorie intervenute nel corso del tempo anche in relazione ad un corrispondente principio di razionale utilizzazione delle

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risorse pubbliche;

- l’estraneità della modalità di assunzione per scorrimento della graduatoria di concorso già espletato rispetto alla fattispecie delineata dal comma 2-bis dell’art. 30, D.Lgs. n.

165/2001 che si limita a prevedere la prevalenza delle procedure di mobilità volontaria rispetto all’indizione di nuove procedure concorsuali, ma non invece rispetto allo scorrimento delle graduatorie approvate dall’amministrazione ancora in corso di efficacia (Consiglio di Stato, Sez. V, 31 luglio 2012, n. 4329);

- il principio generale dello scorrimento delle graduatorie trova causa nell’obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando l’indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale e contestualmente attua i principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l’esperimento di procedure concorsuali;

Preso atto dei contenuti dell’articolo 1, comma 362, lett. a) della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ritenuto opportuno stabilire che al fine di poter attingere alle graduatorie approvate dal 1/1/2010 al 31/12/2013 il servizio del personale dovrà programmare un percorso formativo non inferiore a tre giornate sulle materie attinenti al posto da ricoprire, al termine delle quali il soggetto inserito in graduatoria verrà sottoposto ad un colloquio/esame finale, precisando al contempo che qualora l’esame dovesse avere esito negativo si procederà con lo scorrimento della graduatoria;

Valutata la necessità di modificare la dotazione organica vigente per istituire un posto di Istruttore direttivo amministrativo cat. D quale figura specializzata cui affidare le attività inerenti il Servizio Personale che nel Comune di San Gimignano gestisce quasi quattro milioni di euro di spesa attraverso procedimenti connotati da notevoli complessità sia di ordine giuridico che contabile e che necessita pertanto di personale caratterizzato da una spiccata professionalità e da un alto livello di specializzazione sul diritto del lavoro in generale e per gli enti locali in particolare;

Dato atto che per l’assunzione di tale profilo si rende necessario esperire preventivamente le procedure di cui agli art. 34 bis e art. 30 comma 2-bis del D.Lgs n. 165/2001;

Acquisite le proposte dei Dirigenti inerenti il fabbisogno di personale necessario per l’assolvimento dei compiti istituzionali dell’ente, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell’ente, tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

Ritenuto pertanto di procedere come segue alla modifica della pianificazione del fabbisogno di personale 2019/2021 ad integrazione della deliberazione di G. C. n. 141 del 24 settembre 2018 alla luce delle considerazioni sopra espresse e secondo i contenuti meglio definiti nell’allegato alla presente deliberazione sub B;

Ritenuto altresì di prevedere anche eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell’art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell’art. 36 del D. Lgs.

n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;

Richiamato l’art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al “pareggio di bilancio”);

Verificato inoltre il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

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Considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall’ultimo Rendiconto dell’esercizio 2017 approvato con C.C. n. 16 del 20/04/2018 non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall’apposita tabella allegata al medesimo;

Dato atto che la dotazione organica dell’Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con propria deliberazione n. 230 del 28.12.2010 e s.m.i;

Richiamato altresì il C.C.N.L. vigente, nonché il C.C.N.L. dell’autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale del comparto Regioni- Autonomie Locali;

Visto il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Collegio dei Revisori dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, reso in data 9.02.2019 (Allegato sub F);

Rilevato che del contenuto del presente provvedimento è stata fornita la prescritta informazione alle Organizzazioni sindacali, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D. Lgs. n.

165/2001 e s.m.i.;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi finanziari per la regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di richiamare integralmente quanto in parte narrativa esposto e di approvare le modifiche al piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021;

2) di dare atto che le assunzioni e le acquisizioni di risorse umane e di lavoro flessibile da effettuare nell’ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2019/2021, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni, vengono meglio descritte ed esplicitate nell'allegato sub. B allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

3) di stabilire che, al fine di dare applicazione ai contenuti dell’articolo 1, comma 362, lett. a) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per poter attingere alle graduatorie approvate dal 1/1/2010 al 31/12/2013 il servizio del personale dovrà programmare un percorso formativo non inferiore a tre giornate sulle materie attinenti al posto da ricoprire, al termine delle quali il soggetto inserito in graduatoria verrà sottoposto ad un colloquio/esame finale, precisando al contempo che qualora l’esame dovesse avere esito negativo si procederà con lo scorrimento della graduatoria;

4) di dare atto che la dotazione organica definita con il presente atto, intesa come spesa potenziale massima secondo quanto suggerito dalle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche, definite con decreto 8 maggio 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, è definita nell’allegato sub C;

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5) di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra (spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente), rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, nonché i limiti imposti dall’art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa media del triennio 2011/2013) come da allegato sub C;

6) di dare atto che la spesa per il lavoro flessibile rispetta i limiti imposti dall’art. 9 comma 28 D.L. 78/2010, che consente di assumere con le forme flessibili entro un tetto di spesa pari al 50% di quella sostenuta al medesimo titolo nel 2009 (allegato sub. D);

7) di approvare l’allegato organigramma sub. E alla presente deliberazione nel quale è rappresentata la struttura dell’ente la sua articolazione interna in settori e servizi;

8) di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in “Amministrazione trasparente”, nell’ambito degli “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato” di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

9) di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l’applicativo “PIANO DEI FABBISOGNI” presente in SICO, ai sensi dell’art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

10) di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco BASSI GIACOMO

IL Vice Segretario GAMBERUCCI MARIO

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