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danno alla persona.

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Academic year: 2022

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danno alla persona.

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GLI IMPATTI DELLE NUOVE NORME, TRA IL RISVEGLIO

DELLE COSCIENZE, IL RIGORE DOGMATICO E LE RESISTENZE CORPORATIVE

381

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IL DISACCORDO DELLA MEDICINA LEGALE IN ORDINE AI RELIQUATI

IL CONTRASTO (ETICO?) TRA:

- LA CONCEZIONE ECONOMICA DEL DANNO E -

RISARCIMENTO INTEGRALE

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DALLE PERDURANTI DIBATTITI

383

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PERITO E PROCESSO?

LA PROBLEMATICA CHE AFFLIGGE IL COMPARTO DELLA RC AUTO, QUANTO

AI COSTI ED AGLI ABUSI CONNESSI PERSONA, COINVOLGE TRA I FATTORI

DI CRISI ANCHE IL

MALFUNZIONAMENTO DEL PROCESSO

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MA QUALE PROCESSO?

1. DURATA SOVENTE INACCETTABILE 1. ANARCHIE LIQUIDATIVE

1. INCOMPETENZA, SPECIE TRA I

GIUDICI DI

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LA SOLUZIONE DEL PROBLEMA

NEL PROCESSO

PAIONO DA PREFERIRSI LE

SOLUZIONI VOLTE A PREVENIRE IL CONTENZIOSO GIUDIZIALE,

PIUTTOSTO CHE CONTINUARE A TENTARE DI RAZIONALIZZARNE LA

GESTIONE.

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LA SOLUZIONE DEL PROBLEMA

NEL PROCESSO

LA CORRETTA MODULAZIONE DEL ESERCIZIO COMMENDEVOLE MA

UNA LIQUIDATIVA.

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STRAGIUDIZIALE,

CON TUTTI GLI STRUMENTI DI CUI SI DISPONE.

In questo senso, del resto, si è mosso il legislatore

delle frodi ed enfatizzando, come mai in

precedenza, il rapporto contrattuale tra assicurato ed impresa e la necessità di contenimento dei

costi

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VERSO IL RILANCIO DELLA CONCILIAZIONE

PARITETICA?

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art. 22 del d.l. 179/2012 presenta una struttura dispositiva complessa:

- i commi da 1 a 7 intervengono sulla disciplina della sola assicurazione della r.c. auto;

-

tra imprese e clienti (home insurance)

- i commi da 9 a 13 riguardano la distribuzione dei prodotti assicurativi, incidendo sia sul tema della formazione

professionale degli intermediari, sia sulle modalità di cooperazione tra gli stessi, superando definitivamente il precedente divieto di collaborazione tra agenti, brokers e banche/assicurazioni;

- il comma 14 modifica il regime prescrizionale applicabile alle polizze vita;

- il comma 15 bis

un ottica di nei

rapporti tra imprese, intermediari e clienti;

- i commi da 15 quater a 15 sexies intervengono sulla disciplina

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Ove sia concordato il risarcimento in forma specifica alle condizioni previste dal dpr, ci troviamo (già nel sistema legale, art. 14 DPR) innanzi ad una deroga rispetto alla procedura standard ed una modifica della dinamica ordinaria di formulazione

.

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Art. 10-bis, D.L. n. 78/2010

Accertamenti in materia di invalidità conseguenti ad incidenti stradali

1. Fermo quanto previsto dal codice penale, agli esercenti una professione sanitaria che attestano falsamente uno stato di invalidità conseguente ad incidente stradale da cui derivi il risarcimento del danno connesso a carico della società assicuratrice, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel caso di cui al presente comma il medico, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato al risarcimento del danno nei confronti della società assicuratrice.

2. Ai fini del comma 1, ciascuna regione promuove la costituzione di una commissione mista, senza oneri per il bilancio regionale, composta da un rappresentante della regione medesima, un rappresentante del consiglio dell'ordine dei medici e degli odontoiatri su designazione dell'organo competente ed un rappresentante delle associazioni di categoria delle imprese assicuratrici individuata con le procedure del CNEL.

2-bis. Ai periti assicurativi che accertano e stimano falsamente danni a cose conseguenti a sinistri stradali da cui derivi il risarcimento a carico della società assicuratrice si applica la disciplina di cui al comma 1, in quanto applicabile.

3. Le commissioni trasmettono trimestralmente i dati al Ministero dello sviluppo economico e all'ISVAP.

4. Il Ministero dello sviluppo economico accerta l'attuazione da parte delle società assicuratrici della riduzione dei premi RC auto in ragione dei risultati conseguiti con l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti e ne riferisce al Parlamento con relazione annuale.

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.

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In un contratto di assicurazione predisposto unilateralmente dalla compagnia, la clausola che obbliga l'assicurato-

consumatore a una procedura di arbitrato irrituale o di perizia contrattuale da considerarsi vessatoria, e percio inefficace, in quanto tale procedura comporta una deroga

alla competenza dell'autorita giudiziaria ordinaria.

(Archivio De Jure, Giuffrè editore)

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Cass. Civ. Sezione III. 11 maggio 2011 n. 10332

Al di là della qualificazione giuridica che, della procedura prevista con la clausola oggetto di controversia, il giudice di merito ritenga di voler adottare (il tenore letterale della stessa deponendo, invero, per l'ipotesi di perizia contrattuale), è giurisprudenza consolidata di questa corte regolatrice quella secondo la quale, tanto in caso di perizia contrattuale quanto in quello di arbitrato libero (dovendosi senz'altro escludere, nella vicenda in esame, la fattispecie dell'arbitrato rituale), la clausola che contenga tali previsioni non rientra tra quelle da approvarsi specificamente per iscritto, non avendo contenuto derogatorio della competenza del giudice ordinario (Cass.

21139/04; 8788/00; 14302/99; 10240/92, ex multis).

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Cass. Civ. Sezione III. 22 maggio 2007 n. 11876

ferma nel ritenere che la clausola di un contratto di assicurazione con la quale le parti conferiscano ad una o piu persone il potere di effettuare una perizia contrattuale con un accertamento sostitutivo della loro volonta e per esse vincolante, non ha carattere compromissorio o, comunque, derogativo della competenza del giudice ordinario, per cui non rientra fra quelle da approvarsi specificamente per iscritto a norma degli artt.

1341 e 1342 c.c. La temporanea improponibilita della

domanda dichiarata dalla sentenza impugnata - concerne

tutte le azioni derivanti dal contratto di assicurazione, e

quindi sia la domanda dell'assicurato di pagamento

dell'indennizzo, sia quella di risarcimento del danno per

inadempimento a detto obbligo di pagamento.

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BILANCIAMENTO DEGLI INTERESSI CONTRAPPOSTI COINVOLTI DALLA CLAUSOLA (SQUILIBRIO DI POSIZIONE

E CODICE DEL CONSUMO).

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Provvedimento AGCM n. 24268 DEL 15 marzo 2013.

vessatorietà

(indennizzo diretto, prevenzione delle frodi, sconto sul premio, ammissibilità della delega

RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA (con implicito divieto di cessione a carrozzieri non convenzionati)

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