Conto
corrento conla pcsta gene ggo
-Numero 18
GAZZE T TA UFFICIAI
PARTE PRIMA DEL REGNO D' I TALIA
soom
Roin
-Martedt, 2 aprile 1940
-ANNo XVIII
DJREZIONE E REDAZIONE PRES30 IL MINISTERO DI CRAZIA E CIUSTI lA - UFFICIO PUBBLICAZiCNE DELLE LECCI - TELEFONI: 50-107-50-033-53-914
CONDIZIONI DI ABBONAlkEIONTO
Anno Sem. Trim. Abbonamento specialeat soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbit•
In Roma, siadomicilio presso l'Amministrazione che a gastonari sorteggiati per 11 rimborso,anuueL. 48 -f.atero L. 100,
ed in tutto il Regno (Parte IeII) L. 108 OS 45 Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supple.
All'estero (Paesi dell'Uniano Poptale) . . . . » 240 140 100 menti straordinari sono fuori abbonamento.
In
Itoma,
sia presso l'Amministraziono che a il prezzo di vendita di ogni puntata della «Oažžetta Ufficiale» (Par·domicilio ed intutto11 Regno teolo Parte I) e TO 45 81,50 to to il complessivamente) à Assato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 ai•
A1Yestero (Paesi dell'Unione Postale) . . . . . » 160 100 70 l'estero.
Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le
normeriportate nella testata della parte seconda
La eGazzettaUfficiale»otuttelealtre pubblicazioni umciali sono in vendita al pubblicopresso i negozi della Libreria dello Stato in
Roma,
Via KXSettembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze: Corso
Umberto,
284(angolo
Via Maroo Minghetti,28-24);
in Milano, Galleria VittorioEmanuele,
3: inNapoli,
ViaChiaia, 5;
e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta UŒclale» si ricevono: in BOMA - pressola Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sededella Libreria BelloStato in Milano: Galleria Vittorio
Emanuele, 8;
àautorizzata ad accettaresolamente gli avvisiconsegnatiamano ed accompagnati dal relativo importo.
SOMMAltIO
LEGGI E
DECRETI
$889
REGIO
DEORETO-LEGGE
18 dicembre303>XVIII,
n. 2222.Servizi
degli approvvigionamenti
e detta distribuzione dellieneri alimentari
inperiodo
diguerra
. . . . . .Pag.
12388940
REGIO
DECILETO 23gennaio
194XVIII,
n. 161.Requisito
dell'età per l'ammissione al concorsi indetti dalle Accademicmilitari
e dalleAccademie
della G.I.L. .Pag.
1238ItEGIO DECRETO
20gennaio 1940-XVIII,
n. 162.Medlilcazioni
al criteri dideterminazione
del contributi dovutiall'Ento
nazionale fascista diprevidenza
«Uusberto
I» per i salariati dello Stato . . . : . . . . . . . . .Pag.
1237Ministero delle finanze:
Media dei cambi e dei titoli . . . . . . . .
Pag.
1238 Unione di una nuova serie di cedole al titoli alportatore
del Debito redimibile 8%
netto . . . . . . . .Pag.
1239 Ministero dellecorporazioni:
Prezzi dell'alcole di 26
categoria
. . . . . . .Pag.
1239 Prezzi deiprodotti grafici, fotomeccanici, zincografici
e dilegatoria
. . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag.
1230 Prezzidei prodotti siderurgici.
. . . . . . .Pag.
1239Ministero
dell'agricoltura
e delle foreste:.Fusione dei Consorzi di bonifica Bacino
Zetpano
e SinistraAlpone
. . . , , . . . . . . . . . . . . .Pag.
1240Nomina del commissario
governativo
del Consorziodi
bo- nificaZerpano
edAlpone,
con sede ín Verona . .Pag.
1240Ispettorato
per la difesa delrisparmio
e per l'esercillo del credito: Nomina del commissarioliquidatore
e dei membridel
Comitato disorveglianza
delCredito
Marsicano intarioValentini,
Berardino Amiconi», inliquidazione,
con sede inTagliacozzo (L'Aquila)
. . . . . . . . . .Pag.
1240REGIO
DECRETO 15 febbraio1940-XVIII,
n. 103.CONCORS
I-
Istituzione,
inBolzano,
di unUnicio di esportazione
pergli
niinistero dellecorporazioni: Graduatoria generale
del concorsooggett1
diantichità
ed arte . . . . . . . . . .Pag.
1237 agusttro posti
di inserviente in prova nel ruolo del perso---- . nale subalterno
del-Corpo
Reale delle miniere .Pag.
810DECItETO DEL DUCE DEL
FASCISMO, CAPO
DEL GO-VERNO,
PRESIDENTE DEL.COMITATO
DEIMINISTRI,
- 1r nI
TS Ta TS T%T i
27 marzo 1940-XVIII
g g
Revoca dell'autorizzazione
all'esercizio del credito .e messain
ilquidazione
del Credito Alarsicano e31Ario Valentini,
Berar.dino Amiconi », con sede in
Tagilacozzo (UAquila), Pag.
1238ILEGIO DECRETO-LEGGE 18 dicoinbre
1980-XVIII,
n. 2222.Servizi degli approvvigionamenti
e della distribuzione delPRESENTAZIONE
DIDECRETI-LEGGE gexîeri alimentari,1n periodo di guerra.
ALLS ASSEMBLEE
LEGISLATIVEJhunistero
delle finanze:It. decreto-legge
22 febbraio 1940XVIII, VITTORIO EMANUELE
IIIn.
'io,
concernentomaggiqro assegnazione
allo stato di pro PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÂ DELLA NAZIONB visione della sposadel Ministero dell'interno
per l'esercisiofinanziario
1939-40 . . . . . . . . . . . .Pag.
1238IIE D'ITALIA
EDI ALDANIA IMPERATORE D'ETIOPIA
DISPOSIZIONI E COMUNICATI Visti gli articoli ((15
dellaIcgge a giugno 1925III,
n.900,
Ministero degli aRari
esterl:Concessione di exequatur. Pag.
1maanil%i•gardegnaione della Nåzione per la guerra;
Visto
l'art.18 della legge
19gennaio 1930-XVII,
n.120) 11tnister at giustinzi
one e sprn ultenato
lo stato diner sità percausadi guerra
;d'appello liresel
a , . , , , . . . .Pág.
1msSentito ITConsiglio des Ministrig
1234 S-IV.4MA (XVIII OAZV.HTTA TVRICIAIN
P.L REGNO D'I PALIA N. mSulla
µroposta
delDÙÚEi del Paánno, 0à
odel Gåverno.
Minintro µer Pinterno,
µer laguerra, per
la niarinn e¡gr l'nerana'nths,
del Ministro perfagrienttura
e leinkste
e del Ministro per lecorporazioni,
di concerto con iMiiriinri
perla
grazia
eginatizia,
per lefinanze, på le domunicazioni
eper gli
scanshi e levalute;
Abbiamo decketato
edettetiaino:
Art,
L
Per Pallmentazione delle
Forze armate e dellapopolazione
civile
inperitulu
sli guerrae per ilcolatrollo degli statrititueisti dell'indnatria
alinsentare noun costituitiat un Serviato
degli apµrovviginnamenti
per Valimentu·sinne
nazionale inperiodo
di guerra, alladipendenza del
Ministero
deltagricultura
e delle forBN΀;by
un.Servizio della distritmaione deigeneri
alimentarie del controllo
degli stabilimenti
den'industriaalimentarg, alla dipendenza
del 31inistero dellerurpurwritani
A alti·eni istituito. ¡nvaso il
1)inistero deWinterno,
unntÈ
cio
speciale
dienilegamento
tra i servizi di cui àile lettere 0; -bl egli organi
ed etitidipendenti
dallo stesso Alinisterû.I*resso rinaeuno dei
suddetti
servist A intituita nnaRagisi
neria centrale alla diretta
dipendenza del Alinistero delle
finnnan.Art.
2.
Il Servizio degli approvvigionamenti per Palimentatione anxionnie
inperiodo
di guerra ha ilenmpito
diprovvedere arl
fuhtunogno
deigeneri
alimeittari per le Vorze armate e a_qisello
dettapopobazitute civile,
riaiselone costañassaiensiserte atServizio
delladistribuzione, pei provvedimenti
disuacompe·tenza.
AfPuopo:
de
predispone
ed elTettuacensimenti
per aceertare lacoÄkikielian
di risorsealimentari:
"Ñ procede agli aconisti,
nonche alla eventuale incetta erei¡iiiäinkme
delle derrate, del bestiame e,dei fugxi esisterati
nel territorio nananale,
m determina
l'alieplata
digeneri
alimentari ria ritirareinelanenna provincia, stahilendo
leepoche
e le modalità diraswoita
e di causegna.di annegna alle I•'orze armate i
quantitativi
digeneri
alimentgri
per i binneni dí enne, in tmse allarichiestg.
e determime, quelli
orrorrentiper
lapopointinne
civile,et
stabiliare,
su richienta del Mitsintero pergli
menmhi eper
le rainte ed'nerordo
run il Ministero delleenrporat.toni i quantitativi
digeneri
alimentari che,dopo
averprovveduto
ai
bisogni delle
Forze armate e dennpopoinzione civile, µuò
essere ritenuto
ermveniente di destinare alPeuportasione
inPaesi enteri;
fl.negnala
at Ministero pergli scambi
e per le valute lederrate
daaequistare
dalPestero perenmpletare
il fabbisogna;
gi aminta le derrate
provenienti dalVestero:
lei
segnaln
altiinistero
delleenmunirazioni,
per i prov-Vedimenti
di suaentypetenza,
itran¡sorti ne(•emri
per la rac-epita
elo smistamento delle
derrate.Art.
8.
T1
Rervizio
delladistribuzione dei genert alimentari
e delcontratto degli stahtÏínwnti délt'industrin
alilu ntare ha sicomµlto
diprairredere
allaripartinisme
delgentari
eliméntariseennfati
<simdispemihui
per noustinfare lenereúnità
détinþop.unzione civile, assicurando
unarazionale distribiazioné dei generi stessi.
promuove Pemanazione di
nortne eprovvedimenti per digviµ\inare
elimitare:i consumi
e per infrenare laspecula-
zione;
60 regola
lavendita
eladistribuzione
dei diversiprteforti
alimentari,
per i ruiprezzkrimangono
ferme ledisposizioni
del R.
decreto-legge
16giugno til38-XVI,
n.1387, couvertito
inlegge
run lalegge
l!!gennain 193thXVII,
u. Isti,el
provvede
alladistribúsione
deigeneri
alimentan allapopolnainue
civile in base allecomumcazioni
avute dal Ser-vizio degli approvvigionamenti;
di
disciplina
laripartizione,
fra i vartstahiHmenti,
delle derrate da conservare, da trasformaree da invernre,e)
vigila sugli stabilimenti
cheprodneono generi
alimen-tari,
adottando iprovvedimenti
che si ravvisanoopportuni
per assicurarne il funzionamento e per
disciplinarne
l'at•tività;
f) segnala
alMinistero
dellecomunicazioni,
per iprovve-
dhnenti di suaenmpetenza,
itrasporti necessari per
efet- tuare irifornimenti
allapt4tolazione civile.
Art. 4.
Il
Servizio degli aplirovvigionamenti per Palimentazione nazionale
itsunive ipropri compiti
per mezzo:a) di un Ut11eio
centrale;
b)
delle Bezioniprovinciali per Palimentazione,
istituito presso iConsigli provincian
dellecorporazioni
a nortuadel
successivo
art.8:
og dei
Consorzi provinciali
tra iproduttori den'agricol-
tara, dei unsurai
agrari provinciali, degli
orgatitumi econo•miei
già
esinterati o che surunsto costittaiti a ets: a dette orga.nizanxioni sindaruti
eetniperadive,
¡ser Iass¡ninto
e las vetulitacollettiva di
prodotti: di, rappresentanze
presungli
utlicidi
ricevimento e
spedizione
chepotranno
essere istituiti dal re-golamento
per lagestioue patrinsoniale
e finanziaria dello stato inperiodo
di guerra;di per le
eventuali
incetteeretµtinizioni
diap¡Waite
com•missioni
che,a richiesta del Servizio,sarnuno messe adispo-
sizione dal Ministern della guerra .
et
degli stabilimenti necessari per la
conservazione delle derrateacquistate.
Art. 5.
Il
Servizio
della distribuzione delgeneri alimentari
edel
controllodegli stabilimenti dell'industria
alimentare anmuve ipropri compiti
per mezzo:al di un l'tticio
centrale;
b)
delle Bezioniprovinciali
perl'alimentazione
di cui alsuccesalvo
art.A;<a
degli organismi economici
di cuialla
lettera osdel precedente
articolo.AIPattunzione,
nelComuni, di quanto
concerne la distri-bnzione
delle derrateprowvestono
ipudestà,
unita haue delledirettive
emanute dalle Bezioniprovinciali
dett'afimentazioneed assistiti
dai Pomitati di resistenza civile di eni all'art. 5 dellalegge
14dicembre 1981-X,
n.1699,
imiladisciplina di guerra.
Art.
G.I
Bervisi di
cui alPart.1,
perparticolare
meressitA pos- sono,previo
assenen delMinistero
deue unanze. costituíroann propria dipendenza,
al centro ed aHaperiferia, speciali oturi.
Con decreto del DUCH del
Panchttno, Onpa
desGoverno,
pniensere enstitnito,
per Penamee tw rianturinne diimpor-
tanti questioni inerenti alPalimentazione del
Paesein tempo
2-ry-1984 (XVTTI) OgÆgg PPPT TALPpTi
Tly]TAT..TA
.18 123
di guerra e alla
politica
annuuarta statnie in genere, un Co·aurato
coursfinature, esmysunto
dairappresenta'Iïfi"dei
.Milli·steri interessati alle varie
que utioni,
dalrappW·wnfante dél llinin*re Begretario
del i .. daivagepremetstantekted'isti
tuto centruie di statistica elei
flegno
dairappreneuranti dette Confederazioni
simtavali e4 li'Ent itazionale funeista dethecooperar.inne
edacaperti aventi particolare cuatpetenza nelle
Utdl10ul 814880.
Art.
7.
Tl
personale
militilreche,
alla entrata invigore del pre-
sente
decreto,
si trovi apatettire
nervizinpresso"il
Nnelen diDaohititaxibue del.1'oigabo dell'alinieutuziinie
intituito col it. decreto 13 usarzu1933·X1.
n.tii4.
eassegnato
al servisiaholiento
alla lettera et detµrecedente
irrt. 1.\l
predettu
Bervizio à aqùeflo di
enialla
letterah)
dellostesso art. 'l
può
emneredistiseento,
sin pressogli
uttteicentrali.
che presso
gli
utliciperiferici, personale
di nitre .tmmittistra zioni delloAtalu,
entru i limiti noineri i che surnunofissati,
distintamettre pergruppi
egradi,
usedinnte decreti da etna more dal Ilinistricum¡wtehti,
di *concerto conquelin
deltefinanse e cou i
singoll liinistri
daiquau
dettopersonale di- pende.
11
distigeo
hatungo
conentioramento
netiagionir.ione
diconiawfo, intemfendosi,
atale erfetto,
intituita dettapani
stone
µer i personali i cui ordinamenti attuali
non la pre- vedono..inalogaméhte ptió
esserediatneento personnie ti ICuti
para-statali,
nelliiniti
unmerici che sarannotinuali,
distintamente per chtsrun ente, mediante decreti da emanare dai 31trustricompetenti,
di concerto esmquello per
le finanze e cuisinguli
Alinistri dai quali
detti entidipendono.
le
competense del persemnie
cost distaccato sono a caricodegli stanninmenti
per i serviziin púrota.
Puð emnere
altreal diNgüN(R
Î PÑÌ RAE OBO & Off̾ŠOall'attleio previsti neffurt. L,
dipersonnie
richiamato in ser- viziomilitare,
nel limitinumerici
chemuranno tinuari per cia-scuu
grado
can decreti da emanare dal Alinintricompetenti,
di concerto epn
apielin per
le rimanxe e roi Alinistri utilitariinteressati, lif
dettilimiti numerici
sarà comprego il perso- nate di cui alprimo
comme detpresente
articolo.ti
predetti
Mervisipuò
essere pure assegnatopersonale
nonconsiderato
uel comaniprecedenti,
nonsuggetto
adobblighi
militari,
uel limiti da tinuare nette formepreviate
dal prece- dente comma. liettopersonale, qwslora splutrtenga
ad Am- niinistrar.lone urntale o ad enteparantatale,
runnei-va if trat- inmentoeconnush·u inerente al µruprin im¡nego; in ennu enntrnrio enrà assunto col trattamento
previstu
<fat it. decreto 4 febbraio1937.XV,
n. to.nunfiticato datrallegato
VIII altalegge
:¾aiprile lu39-XVII,
n. .'i91.Le
disposizioni
delpresente
artienlo non siapplicano
alp
PNonaledelle
Aziende autonomedel
Ministero delle comu-nicazioni.
Art. 8.
U
pmnig
o direttivoe composto:
dat gitigtto.o
da en.suydelegato, preiddente;
it segretatt federnie
deiPanci di cuanbaptianento della provincia
odu
u utelegatý
da qu uturiale
designato dal Comando .della,.difesa
ter•ritoriale
nella cui cirs userizione é comprent lapnsvincia;
dall'ispettore provinciate dell'agrivuttura
dal direttore dell'Utlicio
provinciale
dellecorporazioni;
da un
rappresentaute
det serviziodegli approvvigions.
menti per l'alimentazione
nazionale;
dal direttore
diragioneria dell'Intendenza di.gunnang
dal.medico provinciale;
dat
veterinariogravinciale;
da un
rappresentante dell'Unione provinciale fasciata de·
gli tudustriali;
da un
rappresentante dell.'Unione provinciale
faaeistadegli agricoltori;
da un rn
puresentante dell'Unione provinciale
fascinta deicommercinµti
da,
unemppresentante dell'Unione provinciale
fascistadet
favornturidettindustria;
da un
rappresentante dell'Unione provinciale fascista del lavoratori detPagriccitura;
da
nu.rnµµresentante dell'Unione provinciale fascista dei
lavoratori delconimercio:
da un
rupµresentante della Regreteria provinciale dei•
l'Ente
unzionale fascista dellacouperazione;
on un
rappresentante
delConsorzio provinciale
tra i pro-auttori dell'agricultura;
da un
rappresentante
delConsorzio agrario prosineinie.
Il direttore dell'Utlicio
µruvinciale
dellecorporaziemi
haanche le funzioni di
segretario
delConsiglio
direttivodella
Bezione
provinciale
per l'alimentazione.Per le
Provincie,
nellequali
teesigenze
dellaRegigplari•
na e delin
Regia
neronantica hannoparticutare rger•• J t'onsiglio
direttivo A renn¡ntsto unette deiratypreuenga,tag•iesi
Ministern delin nmrina e del Ministero
dell'avrununtlyn. µ)·e-
vi accordi fra detti
Ministeri
equello delFagricultugg441el.lo
foreste.
'Art. 9.
La Rezione
provincinie
perl'alimentnsione
eseguetidlapo•
tiziimi che vengono tinte dat 4ervizi di cui alfurt, 1,
11
priúso Wparto
delPufficio dellit :4esioneproviñFisilf• per
l'alimentazione A retto dalrappresentunte
delMervikittdegil approvvigionamenti
perl'alimentazione
unninunle- ed haå
•umpita
didisitupegnare
le funzioniineretiti
all'areertatmetno della cousintensa deigenert
alituentati ed Athe into ruernita.11 nerondo re¡ntrto A retto dal unstituto direttoreu, in mun•
emithh,
daaltá• funziatinriu deirUftirio provineiale
delle eur•purazioni
ed ha 11<•«mpito
didinimpestante
le fmtn•ni nie.renti alta distrihumione dei
generi gilmentari od
al cont.rollo delleinduàtrie alimentari.
Prestro
einscun Conal 116 provinciale delle entporadioni
ecostituitat
utta sezioneprovinciale ¡ier l'alimentaxiiin
cheflinxioma
da orgnuoperiferico,
per le attrihúzioni dinuµettiva competenza,
tantopel
Serviziodegli approvvigionanienti
perl'utilnentazione
anxionalequanto pel
Servizio deMa distribu- sinne delpuert agmentari
e del controllodegli stubilimenti.
La Me yaun
Utmaiglio direttiyo ed
entitpita
da dueReparti,
claucunoylei quali composto
da diversiutlii•i, an
de.terminarsi \•hspettivamente
datMinistero delfagricolttira
edelle joreiste
yda quello delle corporneinul,. µretta
inteun colhiinintern delle titmnze,
inrelazione alle emgense del rispettivi ßervigi, di cui alfart. 1.
Art. 10.
W data
facoltà
alGoverno
del Redi
emannre, en1'owr.
Tanza sielle normedi cui alla
legge
31genmiin
1926 I V. a.Uln, disposizioni
intese adisciplinare
e coor<tinare ingestinuo
amministrativa e contabile dei
servizi.
sin centrali cheperi•
ferici, istituiti 10 eseensjoue
delpresente
decreto.Con
decreti
del Itinistro per le finanze saràprovveduto
al•Placrizione, negli stati
diµrevisione
deMa spesa deiliinist+1
īll'agricultura
e delle foreste e eleiteeurporazioni. degli
stanziarnenti
di fandt accorrenti per H funzionamentodet
ervisi Ìstituiti in euecuzione del presente decreto.
] 36 24y-1ûl0 XVITT)
.GAZZETTA ITFiflALE
OFL ICEONO D'ITALIA - N 44'Art. 11.
Art. 17.Salvo
ildisposto deWart. 3,
commasecondo,
letterae),
alla Por tutto iltempo
durante ilquale
havigore 11 presente vigilanza é
allcontrollo, presso
lefabbriche,
dellacomposi
decretocessanodi avereeffetto il R. decreto 13marzo1933-XI, vione, qualità
egenuinità degli
alimentiprovvede
il Mini- n.674,
il II.decreto-legge
5 dicembre 1935-XIV,
n.2417,
con-stero
dell'interno
- Istituto di sanità - di concertocol
Mini- vertito inlegge
con lalegge
28maggio 1936-XIV,
n.1330,
utero
dell'agricoltura
odelle foreste
e conquello delle
cor· e il [t.decreto-legge
1°luglio 1937-XV,
n.1478, convertito
inorazioni.
legge
conla legge
23 dicembre1937-XVI,
n. 2638.(Art.
12.Salvo le
sanzionipenali
chepotranno
esserestabilite
intema
di requisiziolli, in peiiodo
di guerra, sono.puniti
coilFarresto
fino
atreanni
ovveroconl'ammenda
tinoalire dieci mila:a) chiunque
nonottempera,
nei modi e neitermini
pre-scritti,
alledisposizioni
che siano emanate oagli
ordini chesiano
dati,
ai sensidel presöiite decreto,
dal Serviziodegli approvvigionamenti
edal Servizio delladistribuziono;
b)
ilrappresentante,
il funzionario oimpiegato
dei Con-sorsi
edegli
altriorganismi
counomici indicatinegli ar1;i coli,
4 e5,
ilquale, incaricato
di assolvere icompiti
chesiano
aflldati,
invirtù
delpresente decreto,
ai detti Con sorzi edorganismi
eronomici dal Serviziodegli approvvi gionamenti
e dalRefvizio
delladistribuzione,
nonadempie,
nei
modi
e neitermini' prescritti,
icompiti
medesimi.Se la
violazione presenta
carattere diparticolare gravità,
b pena dell'arrestoe
quella dell'ammenda
possono essereap-plicate congiuntarpente.
I Consorzi e
gli organismi economiel
menzionatinegli
arti-coli 4 e 5 sono
obbligati, giusta.il disposto
dell'art. 1Wi delCodice penale,
alpagamento
dell'ammendainflitta al proprio rappresentante, funzionario
oimpiegato.
"Art.
13.Il
presento
decreto entra invigore
dalgiorno
della suapubblicazione
e sarapresentato
alleassemblee legislative per
essere convertito in
legge.
Il Ministro
proponento
èautorizzato
allapresentazione del
relativo
disegno
dilegge.
Ordiniamo che il
presente decreto,
munito delsigillo
delloStato,
sia inserto nella Raccolta ufticiale delleleggi
edel
decreti del
Regno d'Italia, mandando
achiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a
lionia,
addì 18 dicembre1939-XVIII
VITTORIO EMANUELE
3IUSSOLINT -- ÎASSINARI - IÌICCI GRANDI -
DI
lÌEYEL- ÍIOST VENTUIll- RICCARDI Visto, il
GUGTJØSipilli:
GUNDIliegistTatorrlia Corte del conti, addi 31 marzo 1910AVIII Atti del norerno, registro 419. foptio 101. -- AIANON1
IIECIO DEC11ETO 23
gennaio 1910-XVIII,
n. 161.Itequisito
dell'età per l'anunissione ai concorsiindetti
dalle Accadernie militari e dalle Accademie della (i.I.L.Chiunque
persottrarre,
in tutto o inparte,
allaprecetta-
zioue oalla
requisizione
digeneri alimentari,
che sindisposta
ai sensi del
presente decreto, presenta
libri o doenmenti contraffati o
alterati,
èpnnito
con lareclusione
fino ad un annoo consla multa finoa lire tremila.
Chiunque, allo
scopo suindicato, fornisce
indicazioni men-Baci è
punito
conla reclusione fino a seimesi
e con la multa finoaliremille.
Se per
enipa
sonofornite indicazioni
nonconformi allaver-rità si applica la
multasino
a lire trecento.Art. 14.
Chitingue sottrae, ocenita, sostituisce, disperde, distrugge
·b
altrimenti
rendeinservibili
o deteriora igeneri alimentari oggetto dell'incetta
o dellarequisizione
ed affidati alla suacustodia,
èpunito secondo
ledisposizioni
dell'art. 331del
Codicepenale.
Se il fatto è avvenuto o ò
stato.agevolato
percolpa,
siapplica
la reclusione fino asei
mesi e lamulta
fino a liretremila.
Wrt.
15.Nel casi preveduti
neidue articoli procedentl,
seil colpe.
Vole, prima delPapertura
deldibattimento, consegría
igenerl alimentari, la pena
adiminuita
da un sestoad
unterza
rt.
10,
Le
prededentti diposidoni si tipplicano qualora il fatto
nonstituisce reato-giù gravo,
VITTORIO EMANUELE
IIIren cu\Zu DI MO E PER VOLOWFÀ DEUst MZIONS RE
D'ITALIA
E Dl ALDANIAIMPEITATOllE D'ETIOPIA
Visto il II. decreto 28 settembre
1934-XII,
n.1587,
concer-nentei
requisiti
g>erl'ammissione
ai concorsi adimpieghi nelle Amministrazioni
dello Stato;Visto Part.
1,
n.3,
dellalegge
31gennaio 1026-IV,
n.100;
Udito il
Oonsiglio
diStato;
Sentito
ilConsiglio
deiMinistri;
Sulla
proposta
del DUCE delFascismo, Capo
delGoverno,
delSegreturio
del PartitoNazionale Fascista,
Alinistrosegre-
tario di Rtatoedel 31inistro
Segretario
di Stato per le finanzej Abbiamo
decretato e'decretiamo:
Art. 1.
Il
secondo
commadell'art.
1 del R. decreto28
settembre1931-XII,
n.1587,
òsostituito
dalseguente:
« Per le
nomine
ad ulliciale nelle Forze armate delloStato,
che debbano'essereprecedute
daappositi corsi,
ildisposto
del
primo
comma delpresente
articolo va osservato in sede di concorso perl'ammissione ai
corsiniedesiml,
salvo perquanto riguarda
ilrequisito dell'età,
ilquale
deVcesserepos- seduto:
per le
ammissioni
alleRegie
Accadende militari di Mo, dena eTorino ed
allaRegia Accademia aeronautica
diCa- settà,
al 31 ottúbredelfanno
incuisiene
bandito il concorso;per le' an
issioht alla Regia Accademia carale
di .LI.Yorno, alla
dàtw che, in conformità di quantò previste
dalel'art.
36della legge 8 luglio 1920-IV,
n.1178
esuccessivs
2.-Ty.-itna J¾Villi OAZZI¶PTA FFFU IgLE µEi IgggšO D'ITALIA N.
181237
modificazioni,
sull'ordinamento dellaRegia marina,
e dal-l'art.
9
dello statuto dellaRegia Accademia navale,
appro- vatocon R. decreto 16agosto 1929-Vll,
n. 2001verrà
tinuatadi
volta
involta nelFapposito bamlo
di concorso ».Art.
2.
Per le
ammissioni
aiCollegi della GiI.L.
ilrequisito
del-l'età
deve
essereposseduto:
per le ammissioni al
Collegio aeronautico della G.I.L.
diForil,
al 31 ottobre dell'anno incui
vienebandito
ilconcorso;per le
ammissioni
aiCollegi
navali della G.I.L. di Brin-disi
e diVenezia, alla
data che verràtissuta
di volta in voltanell'apposito bando
di concorso dellaRegia Accademia
na-vale
di Livorno.Ordiniamo
che ilpresente decreto,
munito delsigillo
delldStato,
sia inserto nellaRaccolta ufficiale
delleleggi
e déidecreti
delRegno d'Italia, mandando
achiunque spetti
diosservarlo e di farlo osservare.
Dato a
Roma, addì
23gennaio 1940-XVIII
FITTORIO EMANUELE
MUSSOUNI
-MUTI
-- DI REVEL Visto, ilGuardesigillf
: GUNDIIlefistrato
alla Corte dei conti, addl 29 marzo 1WOJVIII Allt del Governo, registro 419.foglio
81. - lüANCINI« I
contributi
sonoapplicati
sullaretribuzione effettiva-
mentecorrisposta
al lordo diqualsiasi imposta
otassa, delle
ritenute per leassicurazioni sociali obbligatorie,
e per le pen-sioni,- noncb4 «lelle .riduzioni dipendenti da cessioni, multo, sospensioni, addeþiti, pignoramenti, sequestri
esimili
».Art. 3.
Il
primo
comma dell'art. 11 delRegio decreto
2febbraio 1939-XVII,
n.3.52,
èsostituito
dalseguente:
« Il
contributo
dello Stato a favoredell'Ente naslonale
fascista diprevidenza
a Umberto I» stabilito dall'art. 2del
R.decreto-legge
24 dicembre1938-XVII,
n.1940,
e successivomodificazioni,
è calcolato sull'ammontare delleseguenti
com-petense
effettivamentecorrisposte
aisalariati
al lordodi qual•
siasi ritenuta:
a) paga o
retribuzione normale;
b) aggiunta
difamiglia
oindennità caroviverl;
c)
compenso per il lavoro acottimo;
d) soprassoldi
ed .altrecompetenze accessorie af salario
quando facciano parte integrante della .retribuzione ordina- Ñamente corrisposta ed abbiguo carattere continuatjvo
».Il presente decreto
havigore dat i• gennaio 1940-XVIII.
Ordiniamo che il
presente decreto,
munito delsigillo dello Stato,
sia inserto nella Raccoltautliciale delle leggi
edei
decreti del
liegno d'Italia,
mandando achiunque spetti di
osservarloe di farlo osservare.
Dato a
Iloma,
addì 20gennaio 1010-XVIII
VITTORIO EMANUELE ILEGIO DEORETO
29gennaio 1940-XVIII,
n. 162.ModlBcazioni al criteri di determinazione del
contributi
dovuti n!I'Ente nazionalefascista
diprevidenza
eUmberto I» peri
salarlati dello StatoVITTORIO EMANUELE III
PER ÒItAZIA Dl DIO E PI It VOLONTÃ_DEIX.A NAZIONE RE
D'ITALIA
E DIALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto
l'art.1,
n. 1 dellalegge
31.gennaio 1920-IV,
n.100 ; Vistol'art.
4del
R.decreto-legge
10dinembre
1937-XVI,
n
2287, convertito in legge
con lalegge
7aprile 1938-XÝÌ,
n.
870
;Visto il R. decreto 31 marzo
1938-XVI,
n.401,
cheapprova 11 regolamento
per l'esecuzione delsuddetto decretoilegge
n.
2287;
Visto
Fart. 2 del R.decreto-legge 24 dicembi'e Ï938-XVII,
n.
1940,
convertitoin legge
con laIcgge
2giugno 1930-XVII,
Visto l'art. 11 del R.
decreto
Sfchbraio 1930-XVII,
n.352,
contenentenormedi
attuazione
del R.decreto-legge
21dicem-
bro3938-XVII,
n.1940;
Udito
il parere delConsiglio
diStato;
Sentito
ilConsiglio del Ministri;
Sulla proposta del
NostroMinistro Segretario di..Stato
per lo finanzee di
quello
perle corporazioni, di concerto
con i)Iinistri per Pinterno
e perla grazia
egiustizia;
.Abbiamo decretato
edecretiamo:
MUSSOLINI
-ÛI RIMIL
- RICCI -4GRANDI
Visto, ilGuardasf0ffli:
GuNDIRegistrato
alla Corte dei conti, addi 29 marzo 1940-XVIII Atti det Governo, registro 419.foglio
82. - MANCUUREGIO
DECRETO 15febbraio
194XVIII;
n. 103.Istituzione,
inBolzano,
diun-Uincio
dièsportazlone'per gli oggetti
diantichità
ed arte.VITTORIO EMANUELE III
PR GRAZIA DI DIO EP
VOIANTA
DELIKNAEIOg
RED'ITALIA E
DIALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vcduto l'art.
27,
2° comma,del Nostro decreto
31dicem-
hre1923-II,
n.3164, sull'ordinamento delle Soprintendenze;
Sulla
proposta
delNostro Ministro Segretario di
Statoper
l'educazione
nazionale;
Abbiamo
decretato
edecretiamo:
E
istituito
inBolzano
unUfilcio
diesportazione per gli
pg-getti di antichità
ed arte.Ordiniamo
che ilpresente decreto, munito
delsigillo dello Stato, sia inserto nella
Raccoltauûlciale delle leggi
edei
decreti
del Regno d'Italia,
mandando achiunque spetti di
esservarlo
edi
farlo osservare.Datp a.Roma, aßdl.15 febbraio1940-XVIgl
Art. 1.
eVITTORIO EMANUELE TJultimo
commadell'art. 8 del regolamento per J'esecy-
sione del II. decreto-legge
16dicem,bre 1937-XVI,
n.2287, ap.
T*provatocon:Ridegreto 31marza1938-XVI, RA014goskt° uito °jls io las enti,
e<-88mpta.1Wa-IVIII
dal seguente
atti delGoverno,'registro
9.toggo gi..p pycry
$238 s.4y-1Ms irtilit- &Aztx?TA FFTW lALE fixt
EONo y*TTALTÆ
-N.
18þEORETO
DEL DUCE DELFASCISMO, CAFO
DEL GO-VERNO,
PRESIDENTE DELCOMITATO
DEIMINISTRI,
27 marzo Is4o-XVIII.
Revocal detPautorizzaziotte all'esercizio del
credito
e nressa inliquiddzione
del CreditoAlarsicano
«MarioValentínt,
Berar·4tae
Auff¢ohti,
con gede lirTogliatozzo (L'Aguild).
IL DUOB 6EL FASCISIIO OA1'O DEL GOVEltNO
PRESIDÈNTË DEL COhilTATO DEI MINIitTRI
LA DIFÈSADEL RISPARMIO É PERL'ESERCÌZIODELCREDF10 Veduto
if 10
decret-legge
12 inarzo1936-XIV,
d.875,
sulladifesa
delrisparniio
e solládiscipling
della furizionecredi- titis,
thodificato cdd leleggi
7 mario1938-XVI,
II.141,
e¶ aprile 1938-XVI,
n.636;
Ritenuta la necessitA di revocare
l'atitorizzazione all'esež•
cizio
del credito al Ot·edito Marsiedno aMario Valentini,
Be-rardino Amiconi
e, società in noinecollettivos
con sede it!Tagliacozzo (L'Aquila)
edisottopdrre
la stessaallaprocedura speciale
diliquidazione prevista
dal titoloVII,
capoIII,
del
Regio decreto-legge
sopraeftato;
Sulla
proposta
delCapo dell'Ispettorato
per la difesadel
giapaktnid
6per l'esstäidió del credito;
Deereta
t1ÌP Monate fátitethttatidne alPeterciste del eredito al CM- dito
Maraicano a MarioValentini, Befstettirro Aditconf
u, oo-cietà in nome
collettivo,
consede inTagli߀OBEo (L'Aquila)
el'asienda
stessa èposta
inliquidazione secondo
lenorme deltitolo
VII,
capoIII,
dei R.decreto-legge
12marzo1936-XIV,
a.
375, modificátö
cónle leggi 1
marzo1938-XVI,
n.141,
ei aprile 1938-XVI,
R. 630.Il
presente
decreto saràpebblicato nella
GaazettaUfß- piale
delRegno.
Bonta, addì 21
inatso1940-XV11I
MUSSOLINI
(1286)
PRESENTA210NE DI DECRETI-LEGGB
ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
MINISTERO DELLE TINANZE
Agli
ettetti dell'art. 8 dollt legge $1 germaio192619,
n. 100, e dell'articolo unico dellaleir,ge a «turno 1939-%Vff, n. 880, 11 Ministro per le finanze ha trasmesso in data 30 morto alla Presidenta della Cameradet Fasci edefie Corporazioni II disegnodi legge per la con-;versione in legge del R. deemto-legge 22 febbraio
1940-XVIII,
n. 19,concernente maggiore
asseg>idzione
allo stato di prátisforte della spesa del Ministero dell'interno per l'eserciziofinanziario 193MO.(1108)
DISPOSIZIONI E COMUNICATI
MINISTERO D2GM AFFARI RSTERI
Conceastötió di
exequatuž
In data 4 marzo 194XVIII e stato concesso
11exequatur
aleignor Robert Elden Euisen, consoledi GranBretagna
in Harar.(1280)
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTÏZIA
Costituzione della Comtnissione distrettuale per i
professionisti
di razza ebraica perla Corte
d'appello
di BresciaCon decrett Ministerialt 3 febbraio e 13 marzo 194 XVIII la Com- missione distrettuale incaricata di esercitare le attribuzioni relative alla termta degli 4teticht speciali del proTeestoritstídi razza ebraica e alla disciplina deg11 iscritti6. per la Corte d'appellodi Brescia, ooani oostituita:
i)
Primopresidente della Corted'appeño,
o unmagistrato della Corio dà Itti designato, þresidente:$) Ing. Späda
lifâtio,
dësignato del Mtaistro per finterno, memtyro;3) Poli Guido fu Francesco, designato dal Segretario del Pap.
tito Nazionale Fascista, Ministro segretario di Stato, membro, 4) Prof. Onett Fanfulla, llegio
provveditore agli
studi,desfgriato
dal Ministro per l'educazione nazionale, membro;
5) Ing. Fagd
Ñteola, ispetiore
supértore def Gentócivile,
desi•griktó dál Mirristro per i lavori
pitbblici,
memtitot6) Peront Pietro, direttore dell'Uffteto
provinciale
delle corpo•razioni di
Èrescia,
designato dal Ministro per lecorporazionte
EnenÞbro;
7) Avv. Giovanardi Enrico, designato dal presidente dellaCog.
federazione fabdista
do! grofeistöntàtt
edogÌt grtísti,
membio.(1283)
Mi i
MINISTERO DEI.I.E FINANZE
N
Omthsta osL Tsadne•Muaestan81216 N. 71¾edia
delcambi
e del titoll del 29 marzo MIVHIStati Uniti Amertea (Dollaro) . . . , , , ,
g,
gg Inghilterra(Sterlina)
. . . . , , , , . •¡i -Francia (Franco) . , , , , , , , a 4 1, 30
Svizzera (Franco). , , , , , , , , , 444 Argerning (Peso
earta)
. , . . - . . . 4, õ8 Belgio (Belgas) • • • • • • • a . . 3,38 Canadá(Dollato)
· · • s a e a e a a 16, 10Dantmarca (Coröna} • e a a r a e a a
3,804
Egitto (Lira
egtzlana)
· a a a a a e a e 72,82Germania
(Reichmark)
, , e , , , , , y,ggJugoslavia
(Dinaro)
• a a • s a a a e 44,40 Norvegia (Corona) e a a a a a a a e 4, C6 OlandasFiotino)
- a a a a a a a e .10,
5178 Portogallo ¡Seudo) e = • s a a a e a0,6638
Svezia,Corona)- • • • * « a a e 4,69ð
Bulgaria (Leva)
(Cambio
di Clearing) . . e a e 23 õ8 Cecoslovacchia (Corona) (Canibio diClearing)
a e a 65,70 Estonia (Corona) (Cambiodi Clearing) a e . 4,697 Germania (Netchmark) (Cambio diClearing)
e . . 9,6:130 Grects (Dtacma) (Cainbiodi Clearing} e e b i l4.3Ì lationia (Lat) (Cambio di Clearing) . . . . . 3, 6751 Polonia (Zloty) tLambio di Clearing) . . . . . 3ðu -conte
globale
(CarabioClearing)
25.8.1940 13. 9431Reitranta (lÆnl id,
speciale (Carnbio Clearing),
. . I2, 1212 id. A (CambioClearmg)
. . , ,10,
9268 Spagna (Peseta) (Cambiodt Clearing) · « a e a192,:41
Turchia Lira turca) (Cambio di Clearing) a e e a 15,29
Ungheria
(Pengo) (Cambio di Clearin a . . . 3, 852Svizzera
(Frarteo) (Calablo
diClearing)
.. . . . 44ð. 43 Rendita 3.50 % (1906) . . . . . e , , a 70,45 Id. 8.50 %(1912)
, e a a a e . . 68,6 8Id. 3,00 % Lordo a a a a a a a a • 49, 928 Id. b% (1935) . . . e a a a e a 9I,e5 Prestito Redimibile 3,50%
(1934)
. . . . , , 67,05Id. Id 5 %(1996) e a a a . . 92,20
Obbligaziont
Venezie 8,50 % . s a , , , 91, 22ð Enotti nôvsintiell & % · Scadenza1940 x « . e aGA,
9ð> Id. Id. &%- Id 1941 . . ¿ g 99. 725
: Id. Id. 6%• Id. 16 febbrato 1948 , , 94, 10 Id. Id. 4% - Id. 15 dicembre ISO , , 91,975 Id. 14. 6