• Non ci sono risultati.

Consiglio Superiore della Magistratura

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Consiglio Superiore della Magistratura"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Consiglio Superiore della Magistratura

Quesito in materia di ricognizione sulle posizioni di magistrati prossimi all'ultradecennalità, formulato dal Presidente del Tribunale di …. ed inviato dal Presidente della Corte di Appello.

(Delibera di Plenum in data 11 novembre 2020)

“- letta la nota n. 2541 del 6 luglio 2020 del Presidente facente funzioni del Tribunale di …, indirizzata al Consiglio giudiziario presso la Corte d’appello di ….;

- rilevato che tale nota è stata “qualificata … come quesito” dal Consiglio giudiziario di …, nella seduta del 20 luglio 2020, e trasmessa “al Consiglio Superiore della Magistratura, VII Commissione, per le determinazioni del caso…”:

OSSERVA

Il presidente facente funzioni del Tribunale di …. ha rappresentato al presidente della Corte d’appello di …. che: “all’esito di una verifica sulla presenza di magistrati prossimi all’ultradecennalità è emerso che il dott. ….., magistrato in servizio presso la sezione GIP-GUP, maturerebbe i 10 anni presso detto Ufficio a fine settembre 2020”; il dott. …. ritiene “che il decennio inizi a decorrere dal marzo 2013” in quanto il predetto da settembre del 2010 a marzo del 2013 “ha svolto in larga prevalenza le funzioni di giudice del dibattimento presso la prima sezione penale”; più in dettaglio, in quell’arco temporale, il dott. … ha svolto il ruolo di giudice dibattimentale alla sezione distaccata di …., nella misura del 50%, e di g.i.p./g.u.p. nella residua misura del 50%; le funzioni dibattimentali sono state però in concreto prevalenti dato che, a quelle tabellari appena indicate, si è aggiunta la destinazione al collegio penale in applicazione, “per la trattazione di oltre 15 processi”; nel marzo del 2013 il dott. … ha partecipato ad un nuovo interpello relativo ad una posizione tabellare relativa esclusivamente alla sezione gip-gup. Nella nota del presidente f.f. si aggiunge che la suddetta ricostruzione interpretativa caldeggiata dal dott.

…. era condivisa da essa presidente e dalla coordinatrice della sezione gip-gup e che lo spostamento del dott. … dalla sezione gip-gup determinerebbe “gravi criticità”, dato che il predetto “è impegnato nella trattazione di numerosi procedimenti penali di rilevante complessità”.

Il Consiglio giudiziario di …, nella seduta del 20 luglio 2020, ha qualificato come quesito la suddetta nota e l’ha trasmessa “al Consiglio Superiore della Magistratura, VII Commissione, per le determinazioni del caso, rappresentando di condividere la soluzione offerta dal Presidente f.f. del Tribunale di …”.

Ciò premesso, il Consiglio rileva che la non completa assegnazione di un magistrato ad un settore o ad una sezione può non far decorrere il termine di massima permanenza decennale soltanto nei casi indicati dall’art. 58 della vigente circolare sulle tabelle, norma che si riporta per intero di seguito: “1. Nei tribunali organizzati con una sola sezione civile e una sola sezione penale è possibile istituire singoli ruoli specializzati cui sono attribuite specifiche materie, purché l’analisi dei flussi lo consenta e nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 57, comma 2; 2. In tale ipotesi, alla scadenza del termine di permanenza massimo nella medesima posizione tabellare di cui all’articolo 146, è possibile la permanenza all’interno della stessa sezione, a condizione che il nuovo ruolo tratti materie diverse almeno per il 60 % del carico, in modo tale da determinare un effettivo e prevalente cambiamento della specializzazione che, compatibilmente con l’analisi dei flussi, deve essere tendenzialmente il più ampio possibile”.

(2)

Tale norma non è qui applicabile per l’assorbente ragione che il Tribunale di … è organizzato in più di una sezione civile ed in più di una sezione penale. Peraltro, il comma 2 si riferisce all’ipotesi, diversa da quella qui in esame, di trattazione di ulteriori materie, rispetto a quelle oggetto di permanenza decennale, una volta decorso il decennio.

Ad eccezione di tale norma secondaria, il regolamento in materia di permanenza ultradecennale nello stesso ufficio, attuativo della norma primaria di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 160/2006, non distingue a seconda dell’entità percentuale dell’impegno nella materia oggetto di trattazione ultradecennale. Pertanto, per esemplificare, un giudice fallimentare o un gip/gup di un Tribunale non possono continuare a svolgere tali funzioni per oltre dieci anni, quand’anche non le abbiano svolte in via esclusiva o prevalente.

Consegue da tutto ciò che il dott. …. non può più continuare a svolgere le funzioni di gip/gup in quello stesso Tribunale, per sopraggiunta decennalità nell’esercizio delle stesse.

Pertanto, si

delibera

di dare risposta al quesito di cui in premessa affermando che per il dott. …., giudice del Tribunale di …, è già maturato il termine decennale, di esercizio massimo nelle funzioni gip/gup nel medesimo Tribunale”.

Riferimenti

Documenti correlati

In tale ipotesi, alla scadenza del termine di permanenza massimo nella medesima posizione tabellare di cui al par.49, è possibile la permanenza all'interno della stessa sezione

INCARICO CONFERITO: lezioni di Diritto processuale penale ed esercitazioni giudiziarie in Giurisdizione penale - luogo di svolgimento PADOVA 5.. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO:

INCARICO CONFERITO: PROROGA quale Componente Gruppo di Lavoro incaricato di provvedere alla ricognizione, all'analisi ed all'approfondimento dei temi rilevanti al fine della

ENTE CONFERENTE: SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI DELLA LUISS - LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI - ROMA 4.. COMPENSO PREVISTO:

INCARICO CONFERITO: due lezioni di 4 ore ciascuna di Procedura penale sul tema dei problemi attuali di diritto processuale penale dall'osservatorio della Corte di Cassazione - luogo

Ogni componente del Consiglio, anche se non appar tenga alla Commissione investita di un determinato argomento, può chiedere al Presidente di questa di prendere visione dei verbali

- considerato inoltre che la dott.sa … tratta la materia civile dal 28 maggio 1995 e che a nulla rilevano ulteriori funzioni svolte in qualità di supplente G.I.P./G.U.P.,

… nel senso che entrambe le questioni sollevate trovano già adeguata soluzione nella normativa primaria e