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LA LIQUIDAZIONE DELLA “Tirrena Assicurazioni” Un caso emblematico

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LA LIQUIDAZIONE DELLA “Tirrena Assicurazioni”

Un caso emblematico

A causa dell’elevato numero di assicurati; del grande numero di cause pendenti in cui essa era parte; della oscurità e - talora - della palese illegittimità di alcuni provvedimenti assunti dalla liquidazione, la liquidazione coatta amministrativa della società Tirrena Assicurazioni ha costretto gli interpreti a risolvere non poche ambiguità. Può essere pertanto interessante esaminare alcuni aspetti salienti della vicenda.

La Tirrena Assicurazioni1, con decreto ministeriale del 31.5.1993, veniva posta in stato di liquidazione coatta amministrativa, previa revoca delle autorizzazioni all’esercizio dell’impresa di assicurazione. Tale decreto autorizzava il commissario liquidatore a liquidare i sinistri, ai sensi dell’art. 9. l. 39/77. Alla data del 31.5.1993, la Tirrena aveva, soltanto dinanzi al Tribunale di Roma, circa 5.000 cause pendenti2. In questi giudizi, via via che ne veniva dichiarata l’interruzione e chi vi aveva interesse provvedeva a riassumerli, il commissario liquidatore si costituiva, dichiarando espressamente di resistere “in nome e per conto del Fondo di Garanzia ex art. 9 l.

39/77”, con una espressione impressa a timbro addirittura sulla procura alle liti rilasciata al difensore.

Come visto in precedenza, il commissario liquidatore autorizzato alla liquidazione dei sinistri non ha la rappresentanza processuale del fondo di garanzia: non l’ha perché non gliela dà la legge (cfr. combinato disposto art. 9 l. 39/77 e 19 co. IV l. 990/69); non l’ha perché non gliela dà un atto privato (nella specie inesistente); non l’ha perché lo esclude la stessa Corte di cassazione (si veda la giurisprudenza citata supra, nota 16).

Pertanto, la massiccia costituzione in giudizio della l.c.a. Tirrena “in nome e per conto del Fondo di garanzia” ha comportato la sistematica rilevazione della irritualità di tale costituzione3.

Con il decreto di l.c.a. della Tirrena non era stato disposto il trasferimento del portafoglio.

Questo, tuttavia, è avvenuto su iniziativa del commissario liquidatore, entro il 60° giorno dalla sua nomina (come previsto dall’art. 88 t.u.). Il portafoglio è stato infatti ceduto alla Praevidenti a s.p.a.

(la quale ha poi mutato ragione sociale in Nuova Tirrena) con convezione del 29.7.1993, approvata ex art. 88 t.u. con decreto ministeriale pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 31.7.1993.

La Tirrena dunque ha effettuato non una cessione del portafoglio ex art. 1 l. 738/78, ma una cessione del portafoglio ex art. 11 co. I l. 39/774. Tenendo per fermo ciò, appare del tutto superflua la pattuizione di cui all’art. 4b della convenzione stessa (Gazz. Uff. 31.7.1993, I s.s., p. 29), nel quale si dice testualmente che “per i contratti di assicurazione obbligatoria (...) si applica l’art. 8 l.

39/77”. Che i sinistri causati da veicoli assicurati con la Tirrena, e verificatisi fino alla scadenza del periodo di copertura assicurativa, ovvero fino al 60° giorno successivo alla l.c.a., dovessero essere indennizzati dall’impresa designata è infatti previsto dalla legge, e non potevano ovviamente due soggetti privati derogare ad essa.

La superfluità di tale pattuizione, nondimeno, aveva ingenerato confusione in non pochi interpreti, al punto che la Tirrena in l.c.a. e la Nuova Tirrena decisero di stipulare un nuovo accordo, formalmente intitolato “Interpretazione autentica dell’art. 4b) della convenzione avente ad oggetto trasferimento di portafoglio assicurativo”. Questo accordo, siglato in data 22.3.1994, è stato approvato con decreto 30.9.1994 del ministro dell’Industria, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12.10.1994 (17 mesi dopo la l.c.a.)5. In esso sono contenute alcune pattuizioni singolari. In particolare si prevede che:

a) la cessionaria, la quale abbia indennizzato i sinistri verificatisi dopo la data della cessione del portafoglio (31.7.1993), ha diritto di rivalsa per gli importi pagati nei confronti della Consap - Fondo di Garanzia;

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b) la cessionaria ha diritto al rimborso delle spese di liquidazione sinistri, con modalità da definire tramite una apposita convenzione da stipulare col Ministero dell’Industria;

c) i giudizi per ottenere il risarcimento del danno devono essere proposti nei confronti della Nuova Tirrena, ed in essi deve essere convenuto anche il commissario liquidatore della Tirrena.

Chi scrive ritiene queste pattuizioni mirabilmente sorprendenti. La Tirrena infatti non ha ceduto il portafoglio alla Nuova Tirrena per decisione del Ministero dell’Industria, ai sensi dell’art. 1 l.

738/78; ma lo ha fatto per scelta del commissario liquidatore, ai sensi dell’art. 11 l. 39/77. Ne consegue che la disciplina prevista dall’art. 3 l. 738/78 (cioè la rivalsa della cessionaria nei confronti del Fondo di garanzia) è inapplicabile alla cessione in esame, il che è perfettamente logico ove si abbia riguardo alla ratio della legge: la l. 738/78 vene promulgata precipuamente al fine di favorire l’occupazione ed evitare licenziamenti collettivi in caso di l.c.a. di imprese assicuratrici.

Era pertanto normale che il legislatore, al fine di incentivare la cessione del portafoglio, prevedesse dei benefit per le imprese cessionarie, sollevandole dai costi sostenuti per indennizzare sinistri che, se non fosse stato trasferito il portafoglio, avrebbero fatto carico al Fondo di Garanzia.

La previsione di cui all’art. 3 l. 738/78 (possibilità di rivalsa dell’impresa cessionaria nei confronti del fondo di garanzia) non è invece prevista da alcuna norma di legge per le cessioni effettuate ai sensi dell’art. 11 l. 39/77, e può seriamente dubitarsi che sia ad essa estensibile il dettato dell’art. 3 l. 738/78. Alle cessioni effettuate ex art. 11 l. 39/77 deve pertanto applicarsi l’art.

25 co. III d.p.r. 45/81, secondo il quale i rischi inerenti i contratti compresi nel portafoglio trasferito sono a carico dell’impresa cessionaria a decorrere dalla scadenza del periodo indicato nel certificato e nel contrassegno.

In altri termini, l’impresa che si renda cessionaria del portafoglio r.c. di un’impresa decotta, ai sensi dell’art. 11 l. 39/77, compie una ordinaria operazione economico-commerciale-finanziaria privata, e non si vede per quale motivo, in assenza di una norma espressa di legge, i costi di tale operazione debbano essere sostenuti dal fondo di garanzia, destinato ad assolvere funzioni di interesse pubblico. In altri termini, l’accordo Tirrena - Nuova Tirrena è null’altro che un contratto tra due privati, nel quale si prevede che i costi dell’acquirente (la cessionaria) debbano essere sostenuti da un terzo (il Fondo di garanzia). I contraenti hanno cioè inammissibilmente preteso di estendere ad una cessione, compiuta alla stregua dell’art. 11 l. 39/77, la disciplina prevista dalla legge unicamente per la diversa ipotesi della cessione contestuale alla liquidazione, prevista dall’art. 1 l. 738/78.

Chi scrive ritiene non dubitabile che, secondo i principi generali del diritto civile, la pattuizione di cui all’art. 4b della convenzione Tirrena-Nuova Tirrena, e successive modificazioni, sia radicalmente inefficace ex art. 1372 c.c., ed il Fondo di garanzia, ove aggredito con la pretesa azione di “rivalsa” da parte della Nuova Tirrena, dovrebbe rifiutare il pagamento eccependo la inoperatività nei propri confronti dell’accordo Tirrena-Nuova Tirrena.

Del pari assai eteròclita è la previsione secondo la quale “le azioni giudiziali relative ai sinistri (...) verificatisi successivamente al 31.7.1993 dovranno essere proposte nei confronti della (...) Nuova Tirrena (...); nei giudizi deve essere convenuto anche il commissario liquidatore”.

Al riguardo deve osservarsi che la legittimazione ad agire o resistere in giudizio è correlata alla titolarità attiva o passiva dell’obbligazione azionata (art. 75 e 100 c.p.c.). Tale legittimazione è disciplinata dal diritto processuale, che è diritto pubblico e non diritto privato, e come tale è ovviamente sottratto alla disponibilità da parte dei privati. In altri termini, i negozi privati non possono in alcun modo modificare le norme processuali sulla legittimazione. Essi possono soltanto negare o riconoscere il diritto dal quale discende la legittimazione.

Pertanto, nel caso in esame, stabilito che la Tirrena aveva ceduto il portafoglio alla Nuova Tirrena ex art. 11 l. 39/77, non potevano darsi che due possibilità: o il sinistro si era verificato prima della scadenza del periodo di tempo indicato sul contrassegno assicurativo, ed allora doveva essere indennizzato dall’impresa designata ex art. 8 l. 39/77; ovvero si era verificato dopo tale

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scadenza, ed allora doveva essere indennizzato dalla Nuova Tirrena ex art. 25 co. III d.p.r. 45/81, senza alcun diritto di rivalsa6.

Ma non è tutto: Tirrena e Nuova Tirrena, dulcis in fundo, hanno preteso con un accordo tra privati addirittura di modificare le regole processuali sul litisconsorzio necessario, ipotesi che sono invece tassative e tassativamente previste dal legislatore.

La previsione secondo la quale nei giudizi contro la Nuova Tirrena “deve” essere convenuto anche il commissario liquidatore è dunque priva di efficacia, perché due privati non possono pretendere di imporre al terzo danneggiato l’individuazione del contraddittore processuale. Essa è tuttavia anche assai bizzarra, in quanto neppure il legislatore, nelle ipotesi di cui all’art. 3 l. 738/78 aveva preteso di imporre al danneggiato il commissario liquidatore quale litisconsorte necessario.

Dr. Marco Rossetti Magistrato, Roma

1 Si trattava di una delle compagnie private aventi il più cospicuo portafoglio clienti.

2 Dati rilevati dal sistema informatico della cancelleria di quell’ufficio giudiziario.

3 Cfr. Trib. Roma 8.10.1996, Ricucci c. Tirrena, inedita; Trib. Roma (ord.) 8.1.1997, Iacovacci c. Tirrena, inedita; Trib. Roma 24.12.1996, D’Onofrio c. Tirrena, inedita. In un caso è stata dichiarata la radicale nullità della costituzione (Trib. Roma 10.2.1997, Rossi c. Firs. inedita), mentre negli altri casi è stato rilevato che “la Tirrena s.p.a. in l.c.a. non può (...) che considerarsi costituita nell’unica veste in cui tale costituzione poteva avvenire, e cioè quella di successore processuale dell’impresa decotta”.

4 Non a caso, nel decreto ministeriale di approvazione della convenzione manca ogni riferimento alla l.

738/78.

5 Nel decreto ministeriale di approvazione dell’integrazione si dice che tale accordo costituisce “appendice negoziale” rispetto all’accordo di cessione del portafoglio del 29.7.1993, e pertanto anch’esso è sottoposto all’approvazione del Ministero ex art. 88 t.u..

6 Non sarà superfluo aggiungere che l’espressione “sinistro facente carico a”, utilizzata nella convenzione Tirrena-Nuova Tirrena, giuridicamente è priva di senso ed anche sintatticamente scorretta.

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