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LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO BIOLOGICO IN SEDE INAIL E RAPPORTI TRA RESPONSABILITA' CIVILE E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

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LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO BIOLOGICO IN SEDE INAIL E RAPPORTI TRA RESPONSABILITA' CIVILE E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

Prof. Fabio Buzzi*

La tabella delle menomazioni e la tabella dei coefficienti contenute nel D.M. 12 luglio 2000 rappresentano dei documenti di notevolissimo interesse non soltanto per l'ambito assicurativo sociale INAIL, ma anche per quello della valutazione del danno alla persona di generale interesse civilistico, specie perché sollevano questioni del tutto nuove e alquanto complesse per quanto attiene la procedura di rivalsa dell'INAIL nei confronti dei soggetti tenuti a rispondere del danno all'assicurato, ove esso derivi da loro illecito.

Invero, se è innegabile che il D. Lgsl. n. 38/2000 ha introdotto in quest'ambito importanti correttivi, consensuali al diritto vivente e alle mutate esigenze di sicurezza sociale, è altrettanto innegabile che tali correttivi - quantunque non solo opportuni, ma nel loro complesso anche validi, segnatamente per quanto riguarda l'arricchimento della tabella delle menomazioni, da tempo auspicato - sono stati innestati su un tronco decisamente vecchio, qual'è il T.U. n. 1124 del 1965, e su un terreno civilistico generale che è in procinto di essere radicalmente innovato proprio per quanto riguarda il risarcimento del danno biologico.

E' appena il caso di sottolineare che il corretto utilizzo della nozione di danno biologico - con i suoi essenziali requisiti di aredditualità, di sostanziale omnicomprensività delle molteplici forme espressive e attività realizzatrici della persona e di loro integrale ristorabilità, quali ormai definitivamente consolidati nella giurisprudenza - presuppone non soltanto un substrato accertativo di uniforme e univoca matrice medicolegale, ma anche altrettanto uniformi criteri di valutazione/quantificazione.

In altre parole, non può essere sufficiente il richiamo meramente declaratorio alla definizione del danno biologico negli stessi termini previsti nei progetti di riforma del sistema risarcitorio civilistico ordinario attualmente giunti al dibattito parlamentare ("lesione all'integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medicolegale ": v. art. 13 del D.Lgsl. n. 38/2000), ma è necessaria anche una coincidenza della criteriologia di valutazione/quantificazione delle minorazioni psico-fisiche.

Questa coincidenza deve riguardare non soltanto la loro parametrazione di base, cioè le tabelle delle minorazioni, ma anche la loro graduazione/armonizzazione in seno alla scala percentuale, che nel contesto operativo dell'INAIL soggiace a predeterminate soglie di franchigia e ad autoreferenziali sistemi di computo complessivo dei danni monocroni o policroni, in rapporto concorsuale o meno tra loro, nonché alla riconsiderabilità nel tempo delle minorazioni, attraverso le revisioni: procedure medicolegali, nessuna delle quali può trovare applicazione nell'ambito civilistico ordinario.

* Ordinario di Medicina Legale, Università di Pavia

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Soltanto a proposito della franchigia, basterà ricordare che nella fondamentale sentenza n. 184/1986, tra le condizioni che davano motivo di valorizzare il concetto di danno biologico, la Corte Costituzionale aveva espressamente menzionato anche la necessità di compensare le "piccole invalidità permanenti non influenti sul reddito del soggetto ".

Invece, tra le innovazioni introdotte dal D.M. del luglio 2000, alla franchigia assoluta, ora fissata per il danno biologico al 5%, è stata aggiunta una franchigia relativa, fissata alla soglia del 15% del danno biologico, per far luogo alla supplementare compensazione in rendita delle "menomazioni che pregiudicano l'attività lavorativa svolta, o quelle della categoria di appartenenza ".

Se quest'ultima può non suscitare soverchie perplessità, perché riguarda un "danno conseguenza" sul quale si tornerà tra poco, più che motivate perplessità suscita invece la franchigia per prima ricordata applicata al danno biologico, perché in palese contrasto con il magistero della Corte Costituzionale e con il dettato dell'art. 32 della Costituzione, i quali vogliono che il danno biologico debba essere sempre compensato nella sua intera latitudine, dalla frange minimali a quelle massimali.

Invece, i presupposti metodologici che fungono da supporto alla quantificazione del danno biologico, e che costituiscono la linfa che scorre nel vecchio tronco del T.U. del 1965, sono tali e tanti da condizionare decisamente la possibilità di una completa fioritura dei nuovi innesti dei due decreti, segnatamente sul versante della gestione delle rivalse nei confronti di terzi responsabili e del regresso nei confronti dei datori di lavoro.

Tra l'altro, l'inserimento della tutela del danno biologico nell'assicurazione sociale INAIL implica, per i datori di lavoro, costi contributivi aggiuntivi, senza comportare come contropartita quell'ampia malleveria che essi potrebbero ottenere da un'ordinaria assicurazione per la responsabilità civile.

Pertanto, ben difficilmente si attenueranno i noti motivi di conflittualità per pretese risarcitorie dei lavoratori nei confronti dei datori di lavoro e potrebbe addirittura svilupparsi un'ancor più complessa conflittualità tra INAIL e datori di lavoro, nonché tra INAIL, lavoratori e terzi responsabili, con le relative compagnie d'assicurazione, specie se permarranno sostanziali diversità dei parametri percentualistici e monetari per il danno biologico valutato e compensato dall'INAIL e per quello valutato e compensato nell'ordinario contesto civilistico.

A tal proposito val la pena di ricordare nel documento conclusivo concernente l'estensione della copertura assicurativa INAIL al danno biologico, elaborato nel luglio '99 dal "Tavolo tecnico di concertazione per la riforma del Testo Unico", uno degli scopi fondamentali assegnati a questa riforma era stato espressamente individuato nell'

"armonizzazione della valutazione del danno alla persona del lavoratore con i principi giuridici ormai ampiamente accolti dalla giurisprudenza civile ".

Per contro, difformemente anche dalle linee d'indirizzo tracciate dal Consiglio di Vigilanza dell'INAIL, che aveva auspicato "una copertura assicurativa tale da non lasciare spazi significativi alle azioni di risarcimento in sede civile ", si è poi ripiegato su una posizione di profilo giuridico decisamente meno elevato, se non altro perché

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permane il diritto di regresso da parte dell'INAIL nei confronti dei datori di lavoro, ai sensi del non modificato art. 10 del T.U. (quantunque esso fosse stato già dichiarato parzialmente incostituzionale dalla sentenza n. 485/91).

D'altra parte, sempre nel succitato documento del "Tavolo di concertazione" si era avvertito che la compensazione del danno biologico poteva essere determinata "in misura diversa dal danno civilistico, dovendo mirare ad assicurare all'infortunato i mezzi di sussistenza pregiudicati dall'infortunio, secondo quanto previsto dall'art. 38 Cost., e non a risarcire il danno nella esatta misura in cui si è verificato ".

Inoltre, nella delega al Governo contenuta nell'art. 55 della legge n. 144/1999, si prospettava appunto "la previsione, nell'oggetto dell'assicurazione … e nell'ambito del relativo sistema di indennizzo e di sostegno sociale, di una idonea copertura e valutazione indennitaria del danno biologico, con conseguente adeguamento della tariffa dei premi”.

In definitiva, il recepimento del danno biologico nell'ambito assicurativo INAIL è condizionato da un lato da forme di compensazione economica a carattere indennitario, e non risarcitorio - del resto consensuali al peculiare substrato giuridico di matrice solidaristico-previdenziale - nonché dal mantenimento in vigore di molti dei presupposti operativi medicolegali dell'ormai trentacinquenne T. U. n.1124 del 1965. Questi presupposti costituiscono un non trascurabile ostacolo all'armonizzazione del sistema di compensazione del danno biologico in ambito INAIL e in ambito civilistico ordinario, specie nei contenziosi di surroga e di regresso, nei quali il giudizio peritale deve abbracciare entrambi gli ambiti giuridici e deve a questa stregua confrontarsi con differenti basi tabellari e difformi metodologie valutative.

Il problema risulta particolarmente rilevante in relazione all'applicazione della tabella dei coefficienti, in base alla quale l'INAIL corrisponde una quota di rendita aggiuntiva rispetto all'importo corrisposto per il danno biologico. Questa quota intende ristorare “le conseguenze patrimoniali derivanti, in via presuntiva, dalla minorazione” (Cimaglia G., Rossi P.: "Danno biologico. Le tabelle di legge". Ed. Giuffré, 2000) a partire dalla soglia di un danno biologico del 16% e con automatico riferimento proporzionalistico alla retribuzione dell'assicurato, ancorché la stessa si mantenga inalterata e non sussistano elementi comunque probanti di '"lucro cessante".

Se si tien debito conto del fatto che costante giurisprudenza delle Corti di Cassazione e Costituzionale ha sempre affermato che la risarcibilità di ogni posta di danno ulteriore rispetto al "danno base" (rappresentato dal danno biologico), cioè ogni "danno conseguenza" deve basarsi su prove rigorose della sua esistenza e della sua consistenza, non è difficile cogliere a quali e a quante contestazioni si presteranno le rivalse economiche dell'INAIL nei confronti dei datori di lavoro, dei terzi responsabili e (in particolar modo) delle loro "agguerrite" compagnie assicuratrici, per questo "danno conseguenza" apoditticamente affermato nella sua esistenza e autocraticamente compensato assumendo l'esistenza di un lucro cessante in via meramente ipotetica e al quale è attribuita una convenzionale consistenza "patrimoniale".

E le occasioni di contenzioso per questo aspetto si faranno sempre più frequenti, sia

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per la progressiva riduzione dei lavoratori dediti a mansioni ad elevato impegno manuale ed energetico, nei quali un danno biologico percentualmente cospicuo incide anche in maniera per lo più proporzionale sull'attitudine al lavoro, sia per l'altrettanto progressivo ampliamento del novero dei lavoratori del terziario avanzato dediti a mansioni concettuali, creative e manageriali, nei quali danni biologici anche ragguardevoli hanno raramente simmetriche incidenze riduttive sull'attitudine al lavoro.

Un concreto indicatore di questo mutamento della tipologia dei lavoratori assicurati presso l'INAIL si ritrova proprio nel D.Lgsl. n. 38/2000, ove all'art. 4 e all'art. 5 è stata prevista l'obbligatorietà dell'assicurazione INAIL anche per i soggetti inseriti nell'area dirigenziale (ancorché tutelati da polizze privatistiche contrattuali o di legge) e per quelli che svolgono attività eminentemente concettuali in forma para-subordinata, coordinata e continuativa.

Infine, il considerevole allargamento delle condizioni cronologico-circostanziali entro le quali - consensualmente alle disposizioni dell'art. 12 del D.L. n. 38/2000 - dovrà essere quasi automaticamente riconosciuto l'infortunio in itinere, renderà estremamente frequenti le occasioni nelle quali l'INAIL, ai sensi dell'art. 1916 c.c., potrà esercitare azioni di surroga nei confronti dell'assicurazione RCA del terzo responsabile. E queste azioni potranno creare ulteriori occasioni di confronto/scontro tra l'ambito assicurativo dell'INAIL (basato sulle tabelle, sulla metodologia valutativa e sui coefficienti dianzi commentati) e quello assicurativo della R.C.A. (basato su altri barémes, altra metodologia valutativa e sulla prova rigorosa del lucro cessante).

Tra l'altro, nell'ambito ultimo detto ogni cittadino ha il diritto di ottenere in proprio un risarcimento integrale - e non condizionato dai dianzi ricordati condizionamenti dell'ambito INAIL (franchigie, formule, revisioni, ecc.) - che gli è dovuto sulla base di disposizioni di legge a fortissima connotazione solidaristica sociale, quali sono quelle che caratterizzano l'assicurazione obbligatoria R.C.A..

In conclusione, risulta piuttosto difficile pensare che l'introduzione del nuovo sistema di compensazione del danno biologico nell'ambito assicurativo sociale INAIL possa tradursi in una semplificazione della già alquanto affollata galassia del risarcimento del danno alla persona, nella quale sono tra l'altro in atto fenomeni espansivi dagli effetti ancora incalcolabili, come la "supernova" del danno esistenziale, di recente proposizione dottrinale, o il riaffioramento, in forma autonoma, del danno alla vita di relazione in alcune ultime sentenze di Cassazione.

Per quanto più specificamente interessa alla medicina legale è senz'altro auspicabile che i provvedimenti normativi qui commentati mantengano effettivamente "natura sperimentale, in attesa della definizione di carattere generale del danno biologico"

(secondo quanto saggiamente previsto dall'art. 13, comma 1, del D. Lgsl. n. 38/2000).

Infatti, tra i molti contenuti positivi esistono anche alcuni contenuti facilmente migliorabili senza compromettere il significato complessivo della riforma - che è comunque lodevole nei suoi contenuti decisamente innovativi - al non secondario fine di agevolare l'assestamento di basi valutative del danno biologico che siano rispettose della sua unicità e quanto più possibile omogenee in ogni contesto assicurativo.

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