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1 ALLEGATO 2 CAPITOLATO D’ONERI PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZO DI INDUSTRIALIZZAZIONE DEL SISTEMA PROTESICO “HANNES” CUI N. S01165400589202000321 CIG N 856035546B

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ALLEGATO 2

CAPITOLATO D’ONERI

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZO DI INDUSTRIALIZZAZIONE DEL SISTEMA PROTESICO “HANNES”

CUI N. S01165400589202000321

CIG N 856035546B

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Premesse ... 3

Art. 1 - Finalità e oggetto dell’appalto ... 4

1.1 Ingegnerizzazione ... 5

1.2 Approntamento del sistema di produzione... 5

1.3 Scenario di produzione ... 5

Art. 2 - Modalità di esecuzione del servizio ... 6

2.1 Ingegnerizzazione ... 6

2.2 Approntamento del sistema di produzione... 6

2.3 Gruppo di Lavoro ... 7

2.4 Cronoprogramma ... 8

Art. 3 - Diritti di proprietà intellettuale ... 8

Art. 4 - Durata e valore stimato dell’appalto ... 9

Art. 5 - Obblighi dell’aggiudicatario ... 9

Art. 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro ... 10

Art. 7 - Responsabilità dell'aggiudicatario ... 11

Art. 8 - Deposito cauzionale definitivo ... 11

Art. 9 - Soggetti coinvolti nell’esecuzione del contratto – ... 12

Art. 10 Verifica di conformità e certificato di pagamento ... 13

Art. 11 - Fatturazione e pagamento ... 14

Art. 12 - Penali ... 16

Art. 13 - Risoluzione del contratto ... 17

Art. 14 - Recesso ... 18

Art. 15 - Subappalto ... 18

Art. 16 - Oneri fiscali ... 20

Art. 17 - Controversie ... 20

Art. 18 - Rinvio normativo ... 20

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Premesse

L’Istituto Italiano di Tecnologia - IIT e l’Inail, nel corso delle ricerche svolte congiuntamente in forza degli Accordi del 12 dicembre 2013 e del 21 ottobre 2016, hanno sviluppato il sistema protesico ad alta tecnologia HANNES costituito da un insieme di dispositivi volti al trattamento di pazienti amputati di arto superiore al livello trans-radiale che comprende una mano protesica poliarticolata di nuova concezione (realizzata in due taglie e con lateralità sia destra sia sinistra), un polso passivo in flesso-estensione, un polso attivo in prono-supinazione e i sensori elettromiografici di superficie, oltre alle schede elettroniche di controllo, le batterie, il carica-batterie e il guanto cosmetico.

La summenzionata tecnologia, di cui IIT e INAIL sono gli unici titolari, comprende brevetti, domande di brevetto e know-how, oltre che un marchio di titolarità di IIT, come si seguito descritto:

1) Domanda di brevetto internazionale PCT/IB2019/052172 del 18 marzo 2019, Simone Traverso et al.; “Artificial Wrist”, pubblicata al N. WO 2019/186319 in data 3 ottobre 2019 e rivendicante priorità sulla domanda Italiana di brevetto IT 102018000003961 del 26 marzo 2018, Simone Traverso et al.; “Polso Artificiale”, pubblicata al N. IT 201800003961 in data 26 settembre 2019 e concessa al N. IT 102018000003961 in data 2 aprile 2020, e sue nazionalizzazioni in Europa e Stati Uniti d’America.

2) Domanda di brevetto internazionale PCT/IB2019/053682 del 6 maggio 2019, Andrea Lince et al.; “An Underactuated Prosthetic Hand”, pubblicata al N. WO 2019/215577 in data 8 novembre 2019 e rivendicante priorità sulla domanda Italiana di brevetto IT 102018000005213 del 9 maggio 2018, Andrea Lince et al.; “Mano Protesica Sottoattuata”, pubblicata al N. IT 201800005213 in data 9 novembre 2019 e concessa al N. IT 102018000005213 in data 25 maggio 2020, e sue nazionalizzazioni in Europa e Stati Uniti d’America.

3) Domanda di brevetto internazionale PCT/IB2019/053683 del 6 maggio 2019, Simone Traverso et al.; “Prosthetic Finger”, pubblicata al N. WO 2019/215578 in data 14 novembre 2019 e rivendicante priorità sulla domanda Italiana di brevetto IT 102018000005214 del 9 maggio 2018, Simone Traverso et al.; “Dito Protesico”, pubblicata al N. IT 10201800005214 in data 9 novembre 2019 e concessa al N. IT 102018000005214 in data 25 maggio 2020, e sue nazionalizzazioni in Europa e Stati Uniti d’America.

4) Domanda di brevetto PCT/IB2019/056142 del 18 luglio 2019, Andrea Lince et al.;

“Prosthetic Wrist Unit”, pubblicata al N. WO 2020/016819 in data 23 gennaio 2020 e rivendicante priorità sulla domanda Italiana di brevetto IT 102018000007400 del 20 luglio 2018, Andrea Lince et al.; “Polso Protesico”, pubblicata al N. IT 201800007400 in data 20 gennaio 2020 e concessa al N. IT 102018000007400 in data 28 luglio 2020.

5) Domanda di brevetto PCT/IB2020/058618 del 16 settembre 2020, Andrea Lince et al.; “An Actuator Designed To Control a Robotic Device”, rivendicante priorità sulla domanda Italiana di brevetto IT102019000016631 del 18 settembre 2019, Andrea

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Lince et al.; “Attuatore per Dispositivi Robotici”, pubblicata al N. IT201900016631 in data 18 marzo 2021;

6) Specifico know-how, di natura proprietaria e segreta, associato ai summenzionati brevetti e domande di brevetto, consistente negli schemi e nei metodi costruttivi del sistema protesico HANNES.

7) Domanda di registrazione europea del marchio “HANNES” n. 18316962, depositata in data 5 ottobre 2020.

La mano protesica, cuore del sistema protesico HANNES, è dotata di un sistema del tutto peculiare, denominato DAG (Dynamic Adaptive Grasp), che le permette di afferrare saldamente gli oggetti pur conservando l’adattabilità alle sollecitazioni esterne. L’intero sistema è controllato dagli utenti, oltre che attraverso strategie

“tradizionali”, anche mediante strategie più sofisticate basate su intelligenza artificiale che risultano essere maggiormente intuitive.

L’originalità del sistema protesico HANNES - meglio descritta nell’allegato 2bis

“documento descrittivo della tecnologia” - è stata più volte riconosciuta sia in ambito nazionale, sia internazionale e, a riprova di ciò, allo stesso è stato assegnato nel 2018 il premio per l’Innovazione e nel 2020 il premio Compasso d’Oro, entrambi da parte dell’ADI (Associazione per il Disegno Industriale). Sempre nel 2020, a ulteriore suffragio della rilevanza di quanto sviluppato, la prestigiosa rivista americana “Science Robotics” ha pubblicato un articolo scientifico sul sistema protesico HANNES, dedicandogli la copertina.

Il sistema protesico HANNES si colloca a buon titolo a livello 7/8 della scala TRL (Technology Readiness Level), potendo già vantare la certificazione CE come dispositivo medico di classe I e la registrazione nel repertorio dei dispositivi medici del Ministero della Salute.

Art. 1 - Finalità e oggetto dell’appalto

Il sistema protesico HANNES si trova nello stato di prototipo pre-industriale e la sua produzione in serie necessita di una fase finale di industrializzazione, fase imprescindibile a cui, in generale, occorre sottoporre i ritrovati delle ricerche in ambito tecnologico perché possano effettivamente essere trasferite in ambito produttivo e divenire il compimento degli scopi che originariamente avevano dato avvio alle ricerche medesime, finalizzate, in definitiva, a creare benefici diretti per gli utenti.

L’industrializzazione consiste quindi nel passo immediatamente precedente a quello del trasferimento tecnologico, esito auspicato di molti progetti di ricerca promossi dall’Inail, che con le attività di ricerca intende costantemente promuovere il benessere dei propri assistiti. Il trasferimento tecnologico, stadio finale dello sviluppo di una tecnologia, che la colloca al livello 9 della predetta scala TRL, consiste nell’insieme di azioni volte alla sua efficace ed efficiente produzione industriale di serie, così che divenga effettivamente disponibile sul mercato in relazione alla destinazione d’uso per cui è stata ideata.

Tale fase, nuova e strategica, avvia fattivamente e direttamente l’Inail verso quella che suole dirsi “terza missione”, finalizzata alla valorizzazione dei risultati delle ricerche promosse, intesa come concreta azione volta all’incremento del valore

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economico delle tecnologie sviluppate tale da suscitare l’interesse concreto dei potenziali stakeholder.

Più specificatamente, l’industrializzazione è intesa come l’insieme di due distinti, seppur strettamente correlati, processi: l’ingegnerizzazione e l’approntamento del sistema di produzione.

1.1 Ingegnerizzazione

L’ingegnerizzazione consiste nella sistematica revisione di tutte le parti dei progetti che, integrandosi tra loro, costituiscono il sistema protesico HANNES, allo scopo di rendere possibile la sua produzione industriale di serie a qualità/affidabilità e costi prestabiliti.

Tale processo prende quindi in esame, per ogni parte del sistema protesico, lo stato dell’arte dei progetti esecutivi relativi ai sottosistemi costituenti – meccanico, elettronico, controllo, etc. – ne studia le caratteristiche di dettaglio allo scopo di individuare gli elementi da sottoporre a revisione in relazione alle più appropriate metodologie di fabbricazione, e conseguentemente sviluppa nuovi progetti esecutivi che vengono progressivamente consolidati in seguito a procedure di verifica, sia specifiche sia d’insieme.

1.2 Approntamento del sistema di produzione

L’approntamento del sistema di produzione, che deriva dalle scelte effettuate nel processo di ingegnerizzazione, consiste nella definizione dell’intero workflow di produzione del sistema protesico HANNES.

Tale processo prende quindi in esame differenti modelli di produzione, distintamente per ogni parte del sistema e per ogni sottosistema costituente e ne individua i determinanti di efficienza, specifici e d’insieme, in termini di rapporto tra volume di produzione e risorse necessarie. Da ciò ne deriva un modello di produzione, con definizione del layout industriale, dei processi/sub-processi, delle risorse strumentali, delle risorse umane e della supply-chain, che viene sottoposto a concreta verifica ed eventuale revisione per giungere infine ad una sua definizione ottimizzata.

1.3 Scenario di produzione

Relativamente ai succitati processi di ingegnerizzazione e approntamento del sistema di produzione, è esigenza della stazione appaltante poter disporre di uno scenario, rispetto al quale specializzare le medesime attività, caratterizzato da un volume annuale di produzione che si attesta nell’ordine delle decine di unità, fino a un massimo di un centinaio di unità complessive.

Lo studio del modello di produzione, in termini di layout industriale, processi/sub- processi, risorse strumentali, risorse umane e supply-chain, dovrà avvenire avendo come riferimento progettuale locali idonei nella disponibilità di Inail che saranno individuati dalla stazione appaltante e resi noti all’aggiudicatario dopo la stipula del contratto in fase di analisi preliminare delle esigenze e delle finalità che l’Inail intende perseguire.

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Considerato che nell’ambito del personale dipendente dell’Inail non sono presenti professionalità nella materia oggetto dell’appalto, è necessario individuare nell’ambito dello specifico mercato di riferimento, mediante apposita procedura di gara, un soggetto specializzato, in forma singola o associata, cui affidare in appalto il servizio in questione.

Il presente capitolato contiene la disciplina contrattuale avente ad oggetto l’esecuzione del servizio di industrializzazione del sistema protesico HANNES.

Art. 2 - Modalità di esecuzione del servizio

Le prestazioni oggetto del presente appalto devono essere eseguite dall’aggiudicatario con la propria organizzazione e attraverso il gruppo di lavoro di esperti indicato nella propria offerta.

I tempi di attuazione, le fasi di lavoro e le azioni previste devono essere specificati mediante la predisposizione, a cura del concorrente, di un cronoprogramma di massima che dovrà essere inserito all'interno dell'offerta tecnica.

Nei paragrafi che seguono sono descritte a titolo esemplificativo e non esaustivo le attività previste nell’appalto.

L’aggiudicatario, sulla base di un’accurata analisi preliminare delle esigenze e delle finalità che l’Inail intende perseguire, dovrà eseguire le seguenti attività:

2.1 Ingegnerizzazione

a) Definire il processo di ingegnerizzazione in termini di workflow complessivo con l’indicazione delle fasi, delle tempistiche correlate e delle milestone;

b) a partire dallo stato dell’arte dei progetti esecutivi, che verranno forniti all’aggiudicatario in fase di analisi preliminare delle esigenze dell’Inail, sviluppare nuovi progetti esecutivi di tutti i sottosistemi costituenti – meccanico, elettronico, controllo, etc. – in relazione alle più appropriate metodologie di fabbricazione, ottimizzando il rapporto qualità/prezzo del sistema protesico HANNES;

c) realizzare, sulla base dei nuovi progetti esecutivi e del modello di produzione proposto, il complesso dei sottosistemi costituenti, in numero appropriato in relazione alle successive procedure di verifica;

d) sottoporre a prove di laboratorio a banco sia i singoli sottosistemi sia il sistema integrato, verificando la rispondenza dei risultati alle specifiche progettuali mediante un programma di test che consideri anche i requisiti delle normative applicabili al dispositivo;

e) revisionare i progetti esecutivi in relazione ai risultati emersi dalle verifiche di cui al punto precedente;

f) a seguito delle modifiche introdotte, svolgere le procedure atte alla nuova certificazione CE del sistema protesico HANNES in relazione a quanto previsto dalle normative vigenti in materia per l’immissione in commercio di un dispositivo medico.

2.2 Approntamento del sistema di produzione

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Con riferimento allo “Scenario di produzione” di cui al precedente art. 1.3, definire il modello di produzione ottimizzato del sistema protesico HANNES in termini di:

 workflow di produzione;

 strategie produttive più appropriate;

 processi e sub-processi operativi, ivi compresi i relativi manuali;

 risorse umane e strumentali necessarie;

 tecnologie e strumentazioni necessarie;

 supply-chain più idonea;

 procedure di quality-check;

 procedure di manutenzione e riparazione.

L’aggiudicatario dovrà altresì definire il layout dell’impianto produttivo e fornire una stima analitica dei costi diretti correlati alla produzione relativamente allo scenario di produzione specificato.

A riprova del risultato ottenuto e secondo il modello di produzione ottimizzato definito, l’aggiudicatario dovrà infine produrre una pre-serie di n. 10 pezzi del sistema protesico HANNES completo che verranno testati sulla base di un protocollo condiviso tra le parti in ambiente operativo reale sui pazienti con le modalità di cui all’art. 10.

2.3 Gruppo di Lavoro

Per l’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto, l'aggiudicatario dovrà garantire un gruppo di lavoro costituito da figure professionali con competenza ed esperienza nella progettazione, sviluppo e certificazione di dispositivi medici, con riferimento alle vigenti normative applicabili in relazione alla classe di rischio.

L'aggiudicatario garantisce che tutte le risorse che impiegherà per l’erogazione dei servizi oggetto dell’appalto, per l’intero periodo contrattuale, sono quelle individuate al momento della formulazione dell’offerta e risultanti dai curricula inseriti nella busta B

“offerta tecnica”.

Nel caso di modifica del Gruppo di Lavoro, l’aggiudicatario si impegna a mantenere una composizione del team con le medesime qualifiche e competenze professionali, dandone opportuna comunicazione all’Inail unitamente ai curricula dei nuovi componenti.

L’Inail si riserva la facoltà di esprimere una valutazione sulle attività svolte dal gruppo di lavoro e, qualora riscontri una non-conformità rispetto agli standard qualitativi dichiarati in sede di gara, può richiedere la sostituzione di uno o più membri del gruppo dandone adeguata motivazione.

L'esperienza professionale di ciascun componente del gruppo di lavoro deve essere documentata con un curriculum debitamente sottoscritto e con una apposita dichiarazione contenente l'impegno a prestare la propria attività per l'esecuzione dei servizi oggetto della presente gara in caso di aggiudicazione. La predetta documentazione de essere inserita nell’offerta tecnica come prescritto nel Disciplinare di gara.

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2.4 Cronoprogramma

Il Rup e il Responsabile del progetto, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto, redigono il cronoprogramma effettivo delle attività contrattuali sulla base del cronoprogramma di massima proposto dall’aggiudicatario nella propria offerta tecnica.

Con apposito verbale sottoscritto in contraddittorio entro il predetto termine, il Rup e il Responsabile del progetto stabiliscono la data di avvio dell’esecuzione del contratto. Al predetto verbale deve essere allegato il cronoprogramma approvato dalle parti.

Con le stesse modalità il Rup e il Responsabile del progetto possono, ove necessario, modificare o integrare il cronoprogramma delle attività contrattuali.

Art. 3 - Diritti di proprietà intellettuale

L’aggiudicatario prende atto che tutti i diritti di proprietà intellettuale sul sistema protesico Hannes appartengono congiuntamente all’Inail e a IIT.

L’Inail e IIT, al termine delle attività, acquisiscono la proprietà piena ed esclusiva di tutti i risultati ottenuti dall’aggiudicatario nell’ambito delle finalità e delle attività oggetto del servizio di industrializzazione, inclusi i perfezionamenti e i miglioramenti del sistema protesico HANNES, quali ad esempio i prodotti commissionati di cui ai punti 2.1 e 2.2. del presente Capitolato, i progetti esecutivi e i prototipi presentati in pre-serie, le invenzioni, il disegno industriale, i disegni e i modelli, il software, la documentazione, il materiale e ogni altro risultato conseguito in occasione del servizio di industrializzazione (complessivamente, “Risultati”), nonché dei diritti di proprietà intellettuale e di sfruttamento economico ad essi relativi.

L’Inail e IIT si riservano il diritto esclusivo di tutelare i Risultati mediante la brevettazione e ogni altra forma di protezione, in Italia e all’estero, fatti salvi i diritti morali di autore o di inventore ai sensi delle leggi vigenti in materia di proprietà intellettuale, nonché il diritto di utilizzarli liberamente e senza alcuna condizione o limitazione, sia per la diffusione sia per la realizzazione e industrializzazione del sistema protesico negli ambiti degli scenari illustrati al precedente punto 1.3, e in ogni altro modo o forma consentiti dalla legge.

L’aggiudicatario sarà tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e a fornire all’INAIL tutta la documentazione necessari a consentire l’immediato trasferimento all’Inail e a IIT, in via esclusiva e definitiva, di ogni diritto di proprietà intellettuale sui Risultati.

L’aggiudicatario, inoltre, deve garantire a proprie spese la liberatoria dai diritti su tutti i prodotti realizzati, illimitata nel tempo, per consentire all’Inail e a IIT il loro utilizzo/diffusione in ogni momento e modalità ritenuti opportuni, assumendosi la responsabilità piena ed esclusiva nei confronti di eventuali diritti vantati da terzi, anche ai fini del risarcimento di eventuali danni.

L’aggiudicatario garantisce che l’utilizzo dei Risultati forniti all’INAIL non comporta contraffazione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi, e assume ogni responsabilità conseguente all’adozione di soluzioni tecnologiche o di altra natura che violino diritti di proprietà intellettuale di terze parti.

L’aggiudicatario, per conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti di Inail e/o di IIT in relazione

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ai Risultati e al loro uso, e si impegna pertanto a tenere indenne l’Inail e l’IIT da tutte le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui vengano eventualmente condannati con sentenza passata in giudicato.

Art. 4 - Durata e valore stimato dell’appalto

Le prestazioni oggetto dell’appalto di cui ai precedenti punti 2.1 e 2.2. devono concludersi entro 18 mesi dalla data di avvio delle prestazioni concordata fra le parti con verbale di cui al precedente articolo 2.4, ovvero un diverso termine inferiore indicato in sede di offerta, e fatta salva la facoltà di concordare un differimento del termine di scadenza necessario per portare a termine le prestazioni.

L'importo complessivo stimato per lo svolgimento del servizio è pari a euro 1.500.000,00 oltre oneri fiscali.

Il compenso è forfettario ed onnicomprensivo, inteso quale corrispettivo di tutte le prestazioni indicate nel presente capitolato come integrate e specificate nell’offerta tecnica dell’aggiudicatario, ivi incluse quelle eventuali di trasferta per la partecipazione agli incontri periodici con l'Inail e saranno corrisposto con le modalità di cui al successivo art. 11.

Il contratto è immediatamente efficace tra le parti, e, pertanto, le prestazioni possono avere inizio senza che intervenga alcun provvedimento approvativo.

Il contratto ha ad oggetto servizi di natura intellettuale e, pertanto, ai sensi del comma 3 bis dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza e non sono previsti oneri per la sicurezza.

L’aggiudicatario riconosce che l’offerta economica presentata è remunerativa di tutti gli oneri diretti e indiretti che lo stesso sostiene per il servizio in oggetto.

L’aggiudicatario non può, quindi, eccepire, durante l’espletamento delle prestazioni contrattuali, la mancata conoscenza di circostanze e/o condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati.

Art. 5 - Obblighi dell’aggiudicatario

L’aggiudicatario deve eseguire i servizi oggetto del presente appalto secondo i canoni della elevata perizia e diligenza professionale, nel rispetto delle norme vigenti nonché dei principi di etica professionale, osservando scrupolosamente le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel contratto stesso.

Nell’espletamento dell’appalto, l’aggiudicataria deve attenersi a principi di efficienza, efficacia, trasparenza e buona fede e deve seguire con particolare attenzione quanto indicato nel bando, nel disciplinare di gara, nel presente Capitolato e quanto riportato nell’offerta tecnica presentata in gara, assicurando adeguata assistenza, con le professionalità idonee e qualificate inserite nel gruppo di lavoro indicato nell’offerta.

L’aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Inail da ogni conseguenza derivante dalla eventuale inosservanza nell’esecuzione delle obbligazioni qui assunte, delle norme e delle prescrizioni, di qualsivoglia natura, vigenti nelle materie oggetto del contratto.

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L’aggiudicatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni impartite dall’Inail in ordine alle modalità di svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto, collaborando con il management, e a dare immediata comunicazione alla Committente di ogni circostanza che possa incidere sulla regolare esecuzione del contratto.

In tutte le fasi dell’esecuzione del contratto, l’aggiudicatario si obbliga ad avere esclusivo riguardo agli interessi dell’Inail e ad adottare una condotta idonea ad evitare conflitti di interesse.

L’aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere la più assoluta riservatezza sui dati, sulle conoscenze e sulle informazioni che gli verranno divulgate dall’Inail, o di cui comunque verrà in possesso, in occasione dell’espletamento del servizio.

Le informazioni acquisite nel corso dello svolgimento del contratto, ivi incluse le informazioni relative ai Risultati, sono di proprietà esclusiva dell’Inail e di IIT, e dovranno essere impiegate dall’aggiudicatario esclusivamente per lo svolgimento del servizio come meglio descritto nell’Allegato n. 6 denominato “Accordo di riservatezza”.

L’aggiudicatario garantisce che il proprio personale, dipendente, subappaltatore, consulente e/o collaboratore (collettivamente, “Personale”), destinato allo svolgimento del servizio manterrà nei confronti di qualsiasi terzo non autorizzato la riservatezza sui dati e sulle informazioni di cui dovesse venire a conoscenza in esecuzione del servizio, nonché sui Risultati conseguiti. Per conseguenza, l’Aggiudicatario si impegna a tenere indenne e a manlevare l’Inail e IIT per ogni danno o pregiudizio questi abbiano a subire in connessione e/o in dipendenza con eventuali violazioni degli obblighi di riservatezza posti in essere dal proprio Personale.

L’aggiudicatario si obbliga alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE n. 679/2016 e successive norme di attuazione, in tema di trattamento dei dati sensibili e non gestiti in funzione del contratto.

Art. 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L’aggiudicatario del servizio assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente (nonché delle modifiche che rispetto alla stessa dovessero intervenire nel periodo contrattuale) in materia retributiva, contributiva, di rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e di prevenzione infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre che dell’integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori e ne sostiene i relativi oneri.

Resta inteso che qualsiasi onere derivante dall’applicazione delle norme di cui al primo capoverso, sarà a carico dell’aggiudicatario, il quale, inoltre, si assume la responsabilità per i fatti negativi che possano derivare all’Inail dal comportamento dell’aggiudicatario medesimo nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.

Ai sensi del comma 4 dell’art. 30 del d.lgs. 50/2016, l’aggiudicatario assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine all’integrale osservanza e applicazione del contratto collettivo di categoria nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona per il quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei

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prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto. I contratti collettivi andranno applicati anche dopo la scadenza fino alla sostituzione o rinnovo degli stessi.

Art. 7 - Responsabilità dell'aggiudicatario

L’aggiudicatario è responsabile dell’opera del personale da essa dipendente.

La responsabilità dell’aggiudicatario è legata ad eventuali reclami, ricorsi, azioni, sanzioni, spese, costi, indennizzi e risarcimenti direttamente connessi ad errori, inadempienze ed errate valutazioni direttamente commessi dall’aggiudicatario nell’espletamento dei servizi contrattuali richiesti, nell’ambito della responsabilità civile professionale per la prestazione di servizi, mezzi e consulenze e non per il raggiungimento di risultati ed obbiettivi di progetto.

Qualsiasi danno arrecato al personale dell’Inail, durante l’esecuzione del servizio o per cause a questo inerenti, dovrà essere risarcito direttamente dall’aggiudicatario che, comunque, dovrà esonerare l’Inail da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Art. 8 - Deposito cauzionale definitivo

L’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le stesse modalità previste per la costituzione del deposito provvisorio di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, nella misura prevista dall’art. 103, comma 1 dello stesso decreto.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento dell’appalto e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Inail, il quale, ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D. Lgs.

50/2016, aggiudica la gara al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia definitiva è prestata per l’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché di quelle assunte con la sottoscrizione del patto d’integrità.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e deve avere validità per tutta la durata del contratto.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal contraente per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,

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assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.

L’aggiudicatario deve provvedere al reintegro della garanzia, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte per qualsiasi causa, entro il termine massimo di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’INAIL. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, non necessita del nulla osta del committente ed è effettuato con le modalità di cui all’art. 103, comma 5, del d.lgs. 50/2016.

La garanzia cessa di avere effetto con l’emissione dell’ultimo certificato di verifica di conformità delle prestazioni erogate. In tale certificato il DEC attesta la conformità delle prestazioni rese e ancora da remunerare nonché l’avvenuta completa e corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, anche per consentire all’aggiudicatario che ne abbia necessità di esibirla all’istituto bancario o assicurativo che ha fornito la garanzia, al fine di ottenerne lo svincolo completo, come previsto dall’art. 103, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016.

Il pagamento delle prestazioni rese è altresì subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo delle prestazioni da remunerare, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l’assunzione del carattere di definitività del medesimo certificato ai sensi dell’art 102 comma 3 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 9 - Soggetti coinvolti nell’esecuzione del contratto

Il contratto è sottoscritto dal Direttore della Direzione centrale assistenza protesica e riabilitazione dell’Inail.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 101, comma 1, e 102, comma 1, del d,lgs. 50/2016 e in conformità alle linee guida Anac n. 3/2016 concernenti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, il Responsabile unico del procedimento (Rup) fino all’aggiudicazione dell’appalto è la Dottoressa Antonella De Pero, funzionario della Direzione centrale acquisti.

In occasione della stipula del contratto sarà individuato e nominato un diverso Responsabile unico del procedimento che svolge l’incarico di gestire e dirigere tutte le fasi di esecuzione del contratto stesso controllando i livelli di qualità delle prestazioni avvalendosi del Direttore dell’esecuzione del contratto (Dec) e di altri collaboratori che saranno nominati, come meglio specificato nel successivo art. 9.

L’aggiudicatario deve indicare nell'offerta tecnica il nominativo del Responsabile del progetto che ha il compito di controllare l’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e di garantirne la continuità operativa e al quale l’Inail potrà rivolgere qualsiasi richiesta in tema di esecuzione degli adempimenti previsti nel

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presente capitolato, allorché ravvisi a proprio giudizio la necessità e l'opportunità di una immediata evasione della richiesta stessa.

Il Responsabile del progetto avrà il compito di assicurarsi che il servizio venga svolto regolarmente e in conformità agli impegni contrattuali assunti.

Il Responsabile del progetto ha, tra l’altro, il compito di:

a) coordinare tutti componenti del gruppo di lavoro;

b) controllare e garantire la qualità dei servizi forniti;

c) partecipare a riunioni e incontri promossi dall’Inail.

Art. 10 Verifica di conformità e certificato di pagamento

Il servizio eseguito è sottoposto a verifica di conformità da parte del Dec con l’ausilio di propri collaboratori allo scopo di certificare che le prestazioni siano state eseguite nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione.

Ferma restando la facoltà per il Dec di verificare in corso d’opera lo svolgimento delle attività del contraente nonché i diversi stati di avanzamento secondo quanto previsto nel cronoprogramma, le verifiche di conformità devono essere effettuate entro i termini stabiliti nel cronoprogramma, in contraddittorio con il contraente, e delle stesse viene redatto apposito verbale. Tali verifiche di conformità riguarderanno la regolarità delle prestazioni effettuate al fine di procedere ai pagamenti di cui all’art. 11 lett. b) e c) e consisteranno, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella:

1. verifica delle attività di cui ai precedenti punti 2.1. e 2.2. in relazione alla conformità di quanto prescritto nel capitolato, nell’offerta tecnica, nonché di quanto condiviso nella fase preliminare di esame e definizione delle esigenze dell’Inail e nel rispetto dei tempi indicati nel cronoprogramma.

2. verifica della pre-serie di n. 10 pezzi del sistema protesico HANNES completo sulla base di un protocollo condiviso tra le parti in ambiente operativo reale sui pazienti.

In caso di esito positivo dei predetti controlli, entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla data di completamento delle suddette operazioni, il Dec rilascia il certificato di verifica della conformità al fine di consentire al Rup di rilasciare, entro 5 gg. dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità, il certificato di pagamento ai fini della emissione della fattura da parte dell’aggiudicatario.

In caso di esito negativo dei suddetti controlli, il Dec entro 5 giorni lavorativi decorrenti dalla data delle verifiche con esito negativo, formula al Responsabile del progetto le contestazioni in relazione alla non conformità e fissa un termine per la regolarizzazione di quanto contestato.

L’aggiudicatario, entro il temine fissato, deve provvedere alla completa eliminazione dei vizi e delle irregolarità riscontrate e a tutte le modifiche necessarie a garantire il pieno rispetto delle caratteristiche previste nel contratto e nell’offerta tecnica, senza alcun aggravio di spesa.

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Dalla data di avvenuta eliminazione dei vizi contestati e comunicati alla società, decorre un ulteriore termine di 10 giorni lavorativi per l’espletamento delle verifiche di conformità.

In caso di esito positivo di tali verifiche, entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla data di completamento delle suddette operazioni, il Dec rilascia il certificato di verifica della conformità al fine di consentire al Rup di rilasciare, entro 5 gg. dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità, il certificato di pagamento ai fini della emissione della fattura da parte dell’aggiudicatario.

L’aggiudicatario è responsabile per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di accertamento della conformità.

In particolare, ai sensi dell’art. 102, comma 5, del d.lgs. 50/2016 l’aggiudicatario risponde per eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento dell’accettazione e rilevati successivamente al momento dell’effettivo utilizzo purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di verifica di conformità assuma carattere definitivo.

In caso di non corrispondenza delle prestazioni alle prescrizioni contrattuali il Dec indica nel certificato di verifica di conformità ritardi nell’adempimento delle prestazioni contrattuali rispetto ai termini stabiliti nel presente capitolato, ovvero gli inadempimenti di natura diversa, accertati nei termini e con le modalità previste dall’art. 10, e propone l’applicazione delle penali, con le modalità di cui al medesimo art. 12.

L’emissione dell’ultimo certificato di verifica di conformità e di pagamento danno luogo allo svincolo della cauzione prestata dall’aggiudicatario a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali fatto salvo quanto previsto al precedente art. 8 e allo svincolo delle ritenute di garanzia operate, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, sull’importo netto progressivo delle prestazioni, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva,

La verifica di conformità ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo col decorso di due anni dal suo rilascio.

Art. 11 - Fatturazione e pagamento

L’importo del contratto verrà corrisposto nella somma complessiva risultante dall’offerta economica dall’aggiudicatario nel modo seguente:

a) acconto 20% dell’importo contrattuale ai sensi di quanto previsto dal comma 18 dell’art. 35 del codice dei contratti e con le modalità di cui all’art. 113 bis del medesimo codice;

b) 50% alla consegna della pre-serie di cui al precedente punto 2.2.;

c) 30% dopo le verifiche con esito positivo dei test di verifica della pre-serie in ambiente operativo reale.

L’aggiudicatario deve emettere le fatture in formato elettronico soltanto dopo aver ricevuto le comunicazioni di rilascio dei certificati di pagamento, di cui al precedente art. 10, per l’importo ivi indicato e inviarle all’Inail, Direzione centrale assistenza protesica e riabilitazione – codice univoco ufficio (C.U.U.) QI00FL.

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Il pagamento è effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura, previo esito positivo delle verifiche di cui all'art. 30, commi 5 e 6, del codice dei contratti pubblici.

In mancanza della comunicazione dell’avvenuto rilascio del certificato di pagamento, l’aggiudicatario, decorsi 30 giorni dalla effettuazione del servizio reso, può comunque emettere fattura.

Qualora l’Inail ricevesse la fattura in data anteriore a quella di rilascio del certificato di pagamento di cui al precedente art. 10, il pagamento, ai sensi dell’art. 4 comma 2 lett. d) del D.Lgs 231/2002 e s.m.i., verrà effettuato entro 30 gg. dalla data di quest’ultimo.

Ai sensi dell’art. 1 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, tutte le fatture che saranno emesse dall’Aggiudicatario dovranno riportare nell’apposito campo esigibilità Iva il valore “S”, che, come previsto dalle “specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio”, indica la scissione dei pagamenti e consente all’Inail il versamento diretto all’erario dell’imposta sul valore aggiunto (split payment Iva).

L’Inail, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, non può procedere al pagamento delle fatture che non riportano il codice CIG ai sensi dell’art.25, comma 2, del Decreto-Legge 24 Aprile 2014, n. 66, che per il presente appalto è il N.

856035546B.

Inoltre, al fine di facilitare la riconciliazione della fattura al contratto, l’Aggiudicatario dovrà compilare con il valore SIMEA il campo “1.2.6

<RiferimentoAmministrazione>”, presente nella “Rappresentazione tabellare del tracciato FatturaPA versione 1.0 del 06/06/2013” consultabile al seguente indirizzo:

http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.0/Forma to_FatturaPA_tabellare_1.0.pdf

ID E NOME TAG XML VALORE DA INSERIRE

1.2.6<RiferimentoAmministrazione> SIMEA

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30, comma 5 del d.lgs n. 50/2016, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva, l’importo corrispondente alla inadempienza stessa sarà trattenuto dal certificato di pagamento. Il relativo pagamento sarà disposto direttamente a beneficio degli Enti previdenziali e assicurativi.

In attuazione del comma 5-bis dello stesso articolo, su ciascuna fattura è effettuata la ritenuta di garanzia pari allo 0,50%; in occasione della liquidazione finale si provvederà allo svincolo di tutte le ritenute di garanzia operate nel corso della vigenza contrattuale, previo rilascio del DURC.

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In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, si applica l’art.

30, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale con accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3, comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, indicato dall’Aggiudicatario prima della stipula del contratto.

L’eventuale sostituzione della persona rappresentante l’Aggiudicatario e di quella autorizzata a riscuotere e quietanzare, nonché ogni variazione relativa al conto corrente rispetto alle indicazioni contenute nel contratto, devono essere notificate all’Inail entro 7 gg. dall’avvenuta variazione, inviando, se necessario, la correlata documentazione.

L’Aggiudicatario assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

I pagamenti di importi superiori a € 5.000,00 sono subordinati alle verifiche previste ai sensi dell’art. 48 bis del d.p.r. n. 602/1973 e del d.m. 18/01/2008 n. 40 recante le modalità di attuazione del citato articolo.

Art. 12 - Penali

Il mancato o non puntuale adempimento delle obbligazioni previste nel presente capitolato e nell'offerta tecnica comporta l'applicazione penali.

Il ritardo nell’adempimento delle obbligazioni rispetto ai termini previsti nel presente capitolato, nel contratto, nell'offerta tecnica e nel cronoprogramma effettivo di cui al precedente art. 2.3, non imputabile all’Inail né a causa di forza maggiore dipendente da fatti naturali o da fatti umani di grande rilevanza (tumulti, ecc.), comporta la comminazione a carico dell’aggiudicatario di una penale pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo.

Per ogni altro tipo di inadempimento, l’ammontare della penale è pari a € 1.000,00 Le penali da ritardo sono applicate immediatamente al contraente che non abbia addotto giustificati motivi per il ritardo stesso e il relativo ammontare viene decurtato dal corrispettivo dovuto in occasione della prima liquidazione delle somme al medesimo spettanti.

Per gli inadempimenti diversi dal ritardo, le penali vengono applicate previa formale contestazione degli addebiti al Responsabile del progetto da parte del Rup.

A tal fine, il Rup fissa un termine non inferiore a 5 giorni dalla comunicazione delle contestazioni, entro il quale il Responsabile del progetto deve far pervenire, per iscritto, le proprie controdeduzioni. Qualora, entro il predetto termine, il Responsabile del progetto non invii le proprie controdeduzioni ovvero queste ultime non siano ritenute idonee a giustificare l’inadempimento, il Rup comunicherà al Responsabile del progetto l’applicazione delle penali e il relativo importo sarà decurtato dal corrispettivo dovuto in occasione della prima liquidazione delle somme spettanti al contraente.

Le penali sono applicate dal Rup mediante decurtazione del relativo ammontare dal corrispettivo a favore dell’aggiudicatario, in occasione della liquidazione delle somme al medesimo spettanti. A tal fine, le detrazioni a titolo di penali sono indicate nel

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certificato di pagamento e sono applicate sull’importo fatturato. In proposito si precisa che il l’aggiudicatario deve emettere fattura per il corrispettivo previsto dal contratto, il cui pagamento sarà, dunque, effettuato al netto dell’importo della penale.

È fatta salva la facoltà del Rup di incamerare l’ammontare delle penali anche mediante escussione della garanzia definitiva, che, in tal caso, dovrà essere reintegrata entro i successivi quindici giorni.

Ferma restando l’applicazione delle penali previste nel presente paragrafo, sono comunque fatti salvi i diritti connessi alle eventuali conseguenze di carattere penale e l’Inail si riserva, altresì, di richiedere il maggior danno ai sensi dell’articolo 1382 cod.

civ., nonché la risoluzione del contratto, così come meglio descritto al successivo art.

13.

Le penali non potranno complessivamente superare il 10% dell’ammontare netto contrattuale; il superamento di tale soglia comporta la risoluzione di diritto del contratto di cui al successivo art. 13.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Aggiudicatario dall’adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente facendo sorgere l’obbligo di pagamento delle penali stesse.

L’accettazione della prestazione tardiva non fa venire meno, in capo al committente, il diritto all’applicazione della penale.

Art. 13 - Risoluzione del contratto

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall’art. 108 del d.lgs.

50/2016, e le modalità ivi indicate, costituiscono clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ.:

a) la cessione del contratto;

b) la violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della Legge 13 agosto 2010 n. 136;

b) la violazione degli obblighi in tema di proprietà intellettuale;

c) il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità e dell’Accordo di riservatezza;

d) il mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui al precedente art. 8;

e) l’applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale.

In tutti i casi sopra menzionati la stazione appaltante ha la facoltà, previa comunicazione espressa all’aggiudicatario di volersi avvalere delle clausole risolutive sopra indicate, di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell’Aggiudicatario medesimo, di procedere all’incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva, altresì, ogni altra azione che l'Inail stesso ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

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Ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l’Inail interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura.

Art. 14 - Recesso

L’Inail si riserva la piena e insindacabile facoltà, di recedere anticipatamente dal contratto per motivi organizzativi e/o, nel corso del rapporto contrattuale, di sospendere ridurre o sopprimere taluni servizi in qualsiasi momento in relazione alle proprie esigenze organizzative, mediante preavviso da comunicare all’aggiudicatario almeno 15 giorni prima, con conseguente riduzione proporzionale del canone contrattuale.

L'Inail si riserva la facoltà di recedere dal contratto senza che a fronte di tale recesso possa essere richiesto risarcimento o indennizzo alcuno, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

1. cessione, da parte dell'Impresa, dell'azienda o del ramo di azienda o cambiamento del ramo d'azienda interessato dalle prestazioni cui la Società è obbligata;

2. fusione per incorporazione della Società con altra Società;

3. modifica della ripartizione della proprietà o della disponibilità del capitale sociale della Società che riguardi una frazione del capitale stesso pari o superiore al 50% o che, comunque, possa consentire un mutamento in ordine al controllo della Società medesima;

Art. 15 - Subappalto

Il Fornitore può affidare in subappalto i servizi in conformità alle disposizioni dell’art.

105 del d.lgs. n. 50/2016, previa autorizzazione da parte della stazione appaltante, purché:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare;

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del citato decreto.

Il subappalto non può superare la quota del 40% dell’importo complessivo del contratto.

Ai sensi di quanto previsto nei commi 7 e 18 dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e smi, il Fornitore deposita copia autentica del contratto di subappalto stipulato con il

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subappaltatore presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto, il Fornitore trasmette altresì:

a) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata;

b) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016;

c) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto.

Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il subappalto sarà autorizzato entro 30 giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta ove ricorrano giustificati motivi.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, INAIL non autorizzerà il subappalto.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, il Dec procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. In ogni caso, l’autorizzazione all’esecuzione del subappalto si intende subordinata alla ricorrenza di ogni altro presupposto previsto dalla normativa vigente (es. normativa in materia di documentazione antimafia).

Gli eventuali contratti tra il fornitore subappaltante e i subappaltatori devono contenere, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il Committente corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall’art. 105, comma 13, del d.lgs. n.

50/2016.

Il controllo delle attività affidate in subappalto è svolto dal DEC il quale, in caso di inosservanza da parte del Fornitore delle disposizioni di cui all’art. 105 del citato decreto, provvede a darne tempestiva segnalazione al RUP.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti, la stazione appaltante revocherà l’autorizzazione.

Qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, il Fornitore deve acquisire una autorizzazione integrativa.

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Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento dell’accordo quadro.

Per le prestazioni affidate in subappalto:

a) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;

b) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 105 del D. Lgs.

n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso in cui il Fornitore intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della procedura finalizzata all’aggiudicazione dell’appalto e devono essere depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto

Art. 16 - Oneri fiscali

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti al contratto - ivi comprese le spese di bollo e quelle di registrazione in caso d'uso, dovute secondo le norme vigenti.

Art. 17 - Controversie

Per le controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero sorgere in ordine al presente contratto è competente in via esclusiva il foro di Roma.

Art. 18 - Rinvio normativo

Per tutto quanto espressamente non previsto nel presente capitolato, il servizio sarà disciplinato dalle norme del Codice civile, dal D.lgs n. 50/2016 e dalla specifica normativa di settore.

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