Corso di alta formazione
Il Giudice Onorario nel Tribunale per i Minorenni:
funzioni, attività e competenze in un contesto multidisciplinare
Il processo penale minorile:
istituti e peculiarità
1 marzo 2021
Elena Mariani - Marilena Chessa
Imputabilità dei minorenni
Minore degli anni quattordici (artt. 97 c.p. e 26 d.p.R.
448/88):
- immediata declaratoria di non imputabilità per presunzione assoluta ex lege
Minore degli anni diciotto (art. 98 c.p.):
- accertamento in concreto dell’imputabilità al momento del fatto
Accertamenti sulla personalità del minorenne (art. 9 d.p.R. 448/88)
Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa
le condizioni e le risorse
- personali
- familiari
- sociali
- ambientali del minorenne
al fine di
accertarne l’imputabilità e il grado di responsabilità valutare la rilevanza sociale del fatto
disporre le adeguate misure penali
adottare gli eventuali provvedimenti civili
Epiloghi tipici del procedimento
penale minorile
Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto
(art. 27 d.p.R. 448/88)
tenuità del fatto
occasionalità del comportamento
pregiudizio per le esigenze educative del minorenne derivante dall’ulteriore corso del procedimento
imputabilità
responsabilità per il reato
il giudizio di tenuità richiede che il fatto sia valutato globalmente, considerando una serie di parametri quali: la natura del reato e la pena edittale, l’allarme sociale provocato, la capacità a delinquere del ragazzo, le ragioni che hanno spinto il minore a compiere il reato, le modalità con le quali esso è stato eseguito
l’occasionalità indica la mancanza di reiterazione di condotte penalmente rilevanti, non significa unicità del comportamento
il pregiudizio per le esigenze educative del minore comporta una prognosi negativa in ordine alla prosecuzione del processo, improntato, più che alla repressione, al recupero della devianza del minore
(Cass., sez. VI, 7/10/2015, n. 44773)
In fase di indagini preliminari: chiesta dal P.M.
In udienza preliminare: pronunciata anche d’ufficio dal Tribunale con il consenso dell’imputato alla definizione anticipata del procedimento (art. 32 d.p.R. 448/88)
In dibattimento
Nei giudizi speciali (direttissimo, immediato, abbreviato)
In appello
Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto (art. 169 c.p.)
pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni / pena pecuniaria non superiore nel massimo a € 1.549, anche se congiunte
prognosi che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati
imputabilità
responsabilità per il reato
pena da comminare in concreto, tenuto conto di tutte le circostanze applicabili
la prognosi di futuro buon comportamento dell’imputato non può fondarsi sul solo dato dell’incensuratezza, dovendo entrare in valutazione ulteriori elementi rivelatori della personalità del minore quali:
- le circostanze e le modalità dell’azione
- l’intensità del dolo
- la condotta di vita anche susseguente al reato
- le condizioni familiari e sociali
non concedibile più di una volta, salvo:
- estensione ad altri reati che si legano con il vincolo della continuazione
(Corte Cost., sentenza 05/07/1973, n. 108)
- reato commesso anteriormente alla prima sentenza di perdono e pena che, cumulata con quella precedente, non superi i limiti di applicabilità
(Corte Cost., sentenza 07/07/1976, n. 154)
Effetti:
estinzione del reato
non applicate pene principali, pene accessorie, misure di sicurezza
applicabili eventuali misure ‘rieducative’ ex artt. 25-27 r.d.l. 1404/34
iscrizione nel casellario giudiziale fino ai ventuno anni
Sospensione del processo e messa alla prova (art. 28 d.p.R. 448/88)
necessaria la valutazione della personalità del minorenne all’esito della prova
imputabilità
responsabilità per il reato
impraticabilità degli altri epiloghi
consenso ‘informato’ e ‘partecipato’ del minore
ammissione dell’addebito almeno parziale (Cass., sez. III, 06/06/2008, n. 27754)
disagio transeunte, non sistema di vita (Cass., sez. II, 23/06/2010, n. 32430)
processo di revisione critica in atto e disponibilità ad un costruttivo reinserimento nel contesto sociale (Cass., sez. I, 23/02/2006, n. 7781)
sospensione del processo per un periodo non superiore a tre anni (per i reati per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni) o non superiore ad un anno (negli altri casi)
il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno
il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato
la sospensione del processo è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte
Progetto di intervento elaborato dai servizi minorili (art. 27 d.lgs. 272/89)
tra l’altro:
a) modalità di coinvolgimento del minorenne, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita
b) impegni specifici che il minorenne assume
c) modalità di partecipazione al progetto degli operatori della giustizia e dell’ente locale
d) modalità di attuazione eventualmente dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa
i servizi informano periodicamente il giudice dell’attività svolta e dell’evoluzione del caso
- proponendo, ove lo ritengano necessario, modifiche al progetto, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di ripetute e gravi trasgressioni, la revoca del provvedimento di sospensione
periodiche verifiche collegiali / delegate al G.O.
i servizi presentano una relazione sul comportamento del minorenne e sull’evoluzione della sua personalità per la verifica finale (eventualmente anticipata)
Esito della prova (art. 29 d.p.R. 448/88)
esito positivo: estinzione del reato
esito negativo: il processo riprende da dove era stato sospeso
adempimento delle prescrizioni
adesione al progetto
processo di effettivo cambiamento
Condanna
imputabilità
responsabilità per il reato
impraticabilità degli altri epiloghi o esito negativo
Peculiarità:
Condanna in rito abbreviato o in dibattimento (artt. 25 e 33 d.p.R. 448/88) - profilo qualitativo: escluso l’ergastolo (Corte Cost., sentenza 27/04/1994, n. 168)
- profilo quantitativo: riduzione di pena fino ad un terzo (art. 98 c.p.)
Condanna in udienza preliminare (art. 32 d.p.R. 448/88)
- consenso alla definizione anticipata
- pena pecuniaria
- sanzioni sostitutive (semidetenzione, libertà controllata) di pena non superiore a due anni di reclusione (art. 30 d.p.R. 448/88)
- pena diminuita fino alla metà del minimo edittale
- eventuali provvedimenti civili a protezione del minorenne