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SINTESI DELLA
NORMATIVA AZIENDALE
La presente "SINTESI" ha carattere esclusivamente informativo e riassuntivo.
Per la regolamentazione del rapporto di lavoro si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Legge, di Contratto Collettivo e di Accordi Integrativi Aziendali nonché ai regolamenti procedurali
ed alle prassi aziendali
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Sommario
1. SEZIONE - ORARIO DI LAVORO ... 5
1.1 ORARIO GIORNALIERO E SETTIMANALE ... 6
1.2 ELASTICITA’ IN INGRESSO ... 7
1.3 RITARDI ... 7
1.4 INTERVALLO PASTO ... 8
1.5 FLESSIBILITA’ ... 10
1.6 MANCATA FRUIZIONE ROL ... 11
1.7 ORARI RIGIDI ... 12
1.7.1 Indennità di perdita dell’elasticità ... 12
1.7.2 Indennità di turno ... 12
1.7.3 Indennità di perdita della gestione autonoma dell’orario... 12
1.7.4 Indennità di perdita dell’orario ridotto ... 12
1.8 SERVIZIO FUORI SEDE (
ALL’
INTERNO DELC
OMUNE O ZONA LIMITROFA) ... 14
1.9 ASSENZA ... 15
1.10 STRAORDINARIO E BANCA ORE ... 16
1.11 INTERVENTO PROGRAMMATO FUORI NORMALE ORARIO DI LAVORO ... 17
1.12 ESEMPI DI CALCOLO PRESENZE/ASSENZE ... 18
2. SEZIONE - FERIE, PERMESSI, RIDUZIONI ORARIE E RECUPERI ... 19
2.1 FERIE ... 20
2.2 FESTIVITA’ CADENTI DI SABATO E DOMENICA... 22
2.3 RECUPERI, PERMESSI ED ALTRE RIDUZIONI ORARIE ... 23
2.3.1 BANCA ORE (accantonamento e fruizione) ... 23
2.3.2 RIPOSO SOSTITUTIVO SABATO/DOMENICA/ FESTIVO LAVORATO PER CATEGORIE 6^, 7^, Q . 24 2.3.3 RIPOSO SOSTITUTIVO PER 7° GIORNO LAVORATO CONSECUTIVO ... 25
2.3.4 ROL ... 26
2.3.5 PAR (Ex Festività) ... 27
2.3.6 SANTO PATRONO ... 28
2.3.7 RIPOSO GIORNALIERO (“FISIOLOGICO”) ... 28
2.4 CONGEDI ... 29
2.4.1 CONGEDO MATRIMONIALE ... 29
2.4.2 CONGEDO PARENTALE ... 30
2.4.3 CONGEDO PARENTALE – FIGLI DISABILI (PROLUNGAMENTO DEL CONGEDO PARENTALE) ... 32
2.5 TRATTAMENTO DISABILI ... 33
2.5.1 Permessi per i lavoratori in situazione di handicap grave o per chi assiste i portatori di handicap. ... 33
2.5.2 Congedo per cure degli invalidi ex art.26 Legge 118/71 e succ. modificazioni ... 37
2.6 EVENTI PARTICOLARI ... 38
2.6.1 GRAVE INFERMITA’ O DECESSO ... 38
2.6.2 CONGEDO PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI ... 40
2.6.3 NASCITA FIGLIO ... 41
2.7 FUNZIONI PUBBLICHE ... 43
2.7.1 CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE ... 43
2.7.2 ELEZIONI ... 45
2.8 MOTIVI SANITARI ... 47
2.8.1 CAUSE SANITARIE ... 47
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2.8.2 DONAZIONE SANGUE O PRELIEVO DI MIDOLLO OSSEO ... 48
2.9 PERMESSO RETRIBUITO E NON RETRIBUITO ... 50
2.10 STUDENTI – DIRITTO ALLO STUDIO ... 51
2.10.1 PERMESSI RETRIBUITI LAVORATORI STUDENTI ... 51
2.10.2 PERMESSI NON RETRIBUITI LAVORATORI STUDENTI ... 53
2.10.3 CONGEDI PER LA FORMAZIONE ... 55
3. SEZIONE - RETRIBUZIONE ... 56
3.1 COMPOSIZIONE DELLA RETRIBUZIONE CORRENTE ... 57
3.2 ELEMENTI PREVISTI DALLA CONTRATTAZIONE AZIENDALE... 58
3.2.1 SUPERMINIMO COLLETTIVO ... 58
3.2.2 PREMIO DI RISULTATO PARTE FISSA ... 58
3.2.3 INDENNITA’ 6^, 7^ (cosiddetta “INDENNITA’ C.I.A.) ... 59
4. SEZIONE – MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO ... 60
4.1 DEFINIZIONE E DISCIPLINA GENERALE ... 61
4.2 COMUNICAZIONE DELLA MALATTIA ... 61
4.3 CERTIFICAZIONE DELLA MALATTIA ... 62
4.3.1 MALATTIA FINO AD UN GIORNO ... 62
4.3.2 MALATTIA SUPERIORE AD UN GIORNO... 62
4.4 REPERIBILITA’ DOMICILIARE ... 63
4.5 CONSERVAZIONE DEL POSTO E TRATTAMENTO ECONOMICO ... 64
5. SEZIONE – MATERNITA’ / PATERNITA’ ... 66
5.1 ASPETTATIVA ANTICIPATA PRE-PARTO ... 67
5.2 ESAMI PRENATALI ... 69
5.3 ASPETTATIVA OBBLIGATORIA PRE-PARTO ... 70
5.4 ASPETTATIVA OBBLIGATORIA POST-PARTO ... 71
5.5 ASPETTATIVA OBBLIGATORIA PER INTERRUZIONE GRAVIDANZA ... 73
5.6 CONGEDO PER ADOZIONE INTERNAZIONALE ... 75
5.7 CONGEDO PARENTALE:
SI RIMANDA AL PUNTO2.4.2 ... 76
5.8 RIPOSI GIORNALIERI ALLATTAMENTO ... 76
5.9 PROLUNGAMENTO RIPOSI ALLATTAMENTO L.104/92 ... 77
5.10 MALATTIA FIGLIO (
CONGEDO PER MALATTIA FIGLIO) ... 79
6. SEZIONE – REPERIBILITA’ ... 81
6.1 REPERIBILITA’ ... 82
7. SEZIONE – SPOSTAMENTI TRASFERTE E TRASFERIMENTI ... 84
7.1 SPOSTAMENTI PER RAGIONI DI SERVIZIO – RIMBORSI CHILOMETRICI ... 85
7.2 TRASFERTE SUL TERRITORIO NAZIONALE ... 87
7.2.1 REGOLE GENERALI ... 87
7.2.2 ORE VIAGGIO ... 90
7.2.3 RIENTRI IN SEDE ... 91
7.2.4 RIMBORSO SPESE ... 92
7.2.5 TRASFERTE LUNGHE (di durata superiore a 3 mesi in territorio nazionale/estero) ... 94
7.3 TRASFERTE ALL’ESTERO ... 95
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7.4 TRASFERIMENTI ... 96
8. SEZIONE - ANTICIPAZIONE SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO .. 97
8.1 REQUISITI E MODALITA’ ... 98
8.1.1 TFR TRATTENUTO IN AZIENDA O CONFLUITO NEL FONDO INPS PER CONTO DELL’AZIENDA 98 8.1.2 TFR CONFLUITO NEL FONDO “COMETA”... 99
8.2 DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ... 100
8.2.1 SPESE MEDICHE ... 100
8.2.2 ACQUISTO DELLA PRIMA CASA PER SÉ O PER I FIGLI ... 100
8.2.3 FRUIZIONE DEI CONGEDI PARENTALI E FORMATIVI ... 100
9. SEZIONE - PART TIME ... 102
9.1 REGOLE GENERALI ... 103
9.2 ORARIO DI LAVORO ... 105
9.3 LAVORO SUPPLEMENTARE ... 107
9.4 FERIE E FESTIVITA’ CADENTI DI SABATO/DOMENICA ... 108
9.5 PERMESSI ANNUI RETRIBUITI (PAR)
EPERMESSI ROL ... 108
9.6 MODULO PER LA RICHIESTA DEL PART TIME ... 109
S
CARICABILE SULLA INTRANET AZIENDALE(
MYALMAVIVA> A
ZIENDA> I
O&A
LMAVIVA > M
ODULI>R
ICHIESTAPT) ... 109
10. SEZIONE - TELELAVORO ... 110
10.1 REGOLE GENERALI ... 111
10.2 MODULO PER LA RICHIESTA ... 113
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1. SEZIONE - ORARIO DI LAVORO
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1.1 ORARIO GIORNALIERO E SETTIMANALE
CHI E COSA:
Orario giornaliero Orario settimanale
PERSONALENON TURNISTA
7 ore e 36 minuti di prestazione effettiva (escluso intervallo mensa)
38 ore
di prestazione effettiva
FINO ALLA CATEGORIA 5S^
Possibilità di effettuare una prestazione giornaliera effettiva compresa tra le 7 e le 8 ore con compensazione mensile (v.
punto 5 – Flessibilità).
DALLA 6^CATEGORIA IN SU
la prestazione lavorativa deve svolgersi nel rispetto degli incarichi affidati e delle condizioni di ricevibilità ed utilizzabilità delle prestazioni stesse; di massima, inoltre, si svolgerà in conformità
con l’orario ordinariamente stabilito per la generalità dei dipendenti
PERSONALE TURNISTA
si rinvia al relativo profilo orario, stabilito secondo i criteri di cui all’art. 5, Sez.Quarta, Titolo III del CCNL.
38 ore medie complessive, comprensive di 2 ore e 30 minuti di pausa turno retribuita
QUANDO:
NON TURNISTI Dal lunedì al venerdì compreso TURNISTI Secondo i turni stabilitiCOME:
la rilevazione dell’attività ordinaria/straordinaria e i vari istituti ad essa connessi (flessibilità, ritardi, ecc.) avviene:
•
nelle sedi provviste del sistema di rilevazione automatica delle presenze tramite timbrature ad ogni entrata e uscita dall’azienda, mediante badge aziendale•
nelle località di lavoro, Almaviva e non, sprovviste del sistema di rilevazione automatica delle presenze: giustificativo “servizio fuori sede” da inserire su SIA di norma entro il giorno successivo alla fruizione ed approvazione del diretto responsabile entro e non oltre il 5° giorno lavorativo del mese successivo a quello di competenza.N.B.: L’Azienda ha la facoltà di istituire, in via temporanea (per un periodo non superiore a 6 mesi), per particolari figure professionali ed in presenza di specifiche esigenze organizzative e/o produttive aziendali o di necessità di interfaccia con il cliente, regimi di orario differenziati rispetto a quelli sopra descritti; ferma restando la collocazione dell’orario all’interno della fascia diurna e l’articolazione settimanale su 5 giorni (personale non turnista). Previo esperimento di specifica procedura sindacale.
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1.2 ELASTICITA’ IN INGRESSO
CHI E COSA:
PERSONALE NON TURNISTA
possibilità di ingresso al mattino tra le 8.00 e le 9.30, con uscita serale tra le 16.06 e le 17.36
PERSONALE TURNISTA
possibilità di ingresso ad inizio turno fino a 20’ oltre il normale orario di entrata, da recuperare nella stessa giornata mediante lo slittamento dell’orario di fine turno.
Il mancato recupero dà luogo ad assenza ingiustificata in uscita
NB: Salvo quanto previsto al punto 7 per gli orari rigidi
QUANDO:
PERSONALE NON TURNISTA
tutti i giorni, dal lunedì al venerdì
PERSONALE TURNISTA nelle giornate previste dal turno
TRATTAMENTO ECONOMICO NORMATIVO:
• In presenza di specifiche esigenze organizzative o produttive aziendali o di reparto, l’azienda ha la facoltà di apportare variazioni a carattere temporaneo di ampiezza e/o di decorrenza iniziale alla “elasticità d’ingresso”
• Resta salvo quanto previsto dall’accordo aziendale in materia
• La giustificazione di tutte le assenze decorre dall’orario massimo previsto per l’entrata, salvo che per le ferie, i sa/do, i permessi per allattamento, l’assemblea, lo sciopero, i permessi sindacali ed i permessi ex Legge 104/92.
1.3 RITARDI
CHI:
PERSONALE NON TURNISTA fino alla 5S^ categoria compresa
COSA:
ingresso al mattino effettuato dopo le ore 9.30 ed entro le 9.45 e non recuperato
TRATTAMENTO ECONOMICO NORMATIVO:
• il ritardo dà luogo a trattenuta economica se non recuperato nella stessa giornata
• la trattenuta è calcolata sulla quantità mensile arrotondata al quarto d’ora superiore
• il ritardo non può essere adiacente a nessun’altra causale di assenza
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1.4 INTERVALLO PASTO
CHI:
Tutti i dipendenti
QUANDO:
tra le ore 12,30 e le ore 14,30
COSA:
PERSONALE NON TURNISTA
sedi provviste di mensa 30 minuti senza rilevazione oraria, ovvero minima di 30 minuti e massima di 1 ora e 30 minuti con rilevazione oraria;
la quantità fruita in più rispetto ai 30 minuti dovrà essere recuperata in uscita nella stessa giornata;
sedi sprovviste di mensa minima di 30 minuti e massima di 1 ora e 30 minuti; la quantità fruita in più rispetto ai 30 minuti dovrà essere recuperata in uscita nella stessa giornata.
PERSONALE TURNISTA
30 minuti inclusi nell’orario di lavoro non coincidenti con l’inizio o la fine del turno
TRATTAMENTO ECONOMICO NORMATIVO:
Si ha diritto al buono pasto (ticket restaurant), del valore di € 8,26, nei seguenti casi:
PERSONALE NON TURNISTA
pasto diurno:
soltanto qualora si sia effettuato un minimo di 3 ore e 48 minuti di prestazione effettiva nella giornata (metà del normale orario giornaliero) con presenza di qualsiasi durata tra le 12,30 e le 14,30 e nei seguenti casi alternativi alla fruizione della mensa aziendale:
- attività svolta in sede aziendale o località di lavoro sprovvista di mensa;
- attività svolta in “servizio fuori sede”, quando non sia possibile rientrare in sede
pasto serale:
soltanto qualora si sia effettuato un minimo di 3 ore e 48 minuti di prestazione effettiva nella giornata (metà del normale orario giornaliero), con presenza ininterrotta dalle ore 20,00 alle ore 21,00
sabato e festivi:
minimo mezza giornata di lavoro, con presenza tra le ore 12,30 e le ore 14,30
N.B. Ferme restando le fasce orarie nelle quali occorre essere presenti (tra le 12,30 e le 14,30 e ininterrottamente dalle 20,00 alle 21,00), si ha diritto alla fruizione nella stessa giornata del buono pasto sia per il pasto diurno che per quello serale se è stato effettuato nella stessa giornata un minimo di 7 ore e 36 minuti di prestazione effettiva
PERSONALE TURNISTA NON H24
pasto diurno:
-sede provvista di mensa: per un minimo di metà turno di prestazione effettiva nella giornata quando l’orario del turno non è sovrapposto per almeno 30’ con gli orari di
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attivazione della mensa
- sede sprovvista di mensa: per un minimo di metà turno di prestazione effettiva nella giornata con presenza tra le 12.30 e le 14.30
pasto serale:
per un minimo di metà turno di prestazione effettiva nella giornata, con presenza ininterrotta dalle ore 20.00 alle ore 21.00
PERSONALE TURNISTA H24
si ha diritto al buono pasto diurno per qualsiasi turno di lavoro (in alternativa alla fruizione della mensa aziendale), a condizione che si sia svolta un minimo di metà turno di prestazione effettiva nella giornata.
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1.5 FLESSIBILITA’
CHI:
NON TURNISTI FINO ALLA 5S^ CATEGORIA COMPRESACOSA:
possibilità di effettuare una prestazione giornaliera effettiva di durata ricompresa tra le 7 e le 8 ore, con compensazione a livello mensile.
La quantità giornaliera, ai fini della fruizione della flessibilità, non potrà essere:
- inferiore alle 7 ore - superiore alle 8 ore
La flessibilità è quindi applicabile in uscita secondo i seguenti criteri:
- 36 minuti giornalieri massimi da poter fruire per la flessibilità
+ 24 minuti giornalieri massimi da poter utilizzare per il recupero della flessibilità.
I 24 minuti potranno essere utilizzati ai fini della flessibilità solo se non sono seguiti da attività straordinaria
Ai soli fini del calcolo della quantità giornaliera minima di 7 ore sono considerate utili le assenze effettuate per i seguenti motivi:
- assemblea/gruppo omogeneo - attività sindacale interna - attività sindacale esterna - ferie a mezza giornata
- festività cadenti di sabato/domenica a mezza giornata - permesso PAR
- permesso ROL - permesso banca ore
- permesso retribuito riposo fisiologico
- permesso retribuito per cause sanitarie (visite mediche) - permesso retribuito per riposi giornalieri/allattamento - riposo compensativo
- permesso ex Legge 104/92 ad ore - congedo parentale ad ore
Le causali di assenza sopra elencate sono cumulabili nella stessa giornata.
Nella giornata di fruizione della flessibilità deve essere stata comunque effettuata una prestazione effettiva in orario ordinario superiore alle 2 ore.
TRATTAMENTO ECONOMICO NORMATIVO:
• la compensazione tra minori e maggiori presenze è effettuata a livello mensile
• l’effettuazione di un orario inferiore a quello minimo previsto (7 ore) dà luogo ad assenza per tutta la quantità lavorata in meno rispetto all’orario ordinario previsto (7 ore e 36 minuti)
• il mancato recupero della flessibilità fruita dà luogo ad assenza ingiustificata. La somma mensile dei minuti non recuperati sarà trattenuta su un cedolino successivo, con arrotondamento al quarto d’ora superiore sotto la voce “Flessibilità non recuperata”
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1.6 MANCATA FRUIZIONE ROL
CHI:
TUTTO IL PERSONALE NON TURNISTA FINO ALLA 5S^ CATEGORIA COMPRESA TUTTO IL PERSONALE TURNISTACOSA:
• NON TURNISTI (FINO ALLA 5S^ CATEGORIA COMPRESA)
retribuzione dell’attività lavorativa pari a 24 minuti giornalieri, prestata tra le 7 ore e 36’ e le 8 ore, seguita da straordinario (almeno 30 minuti di presenza oltre - totale 54 minuti)
Se i 24 minuti non sono seguiti da attività straordinaria, potranno essere utilizzati ai fini della flessibilità;
• TURNISTI (TUTTI)
liquidazione automatica se i 24 minuti sono seguiti da almeno 30 minuti di presenza oltre; in caso contrario liquidazione solo se autorizzata dal dirigente responsabile
NB: Salvo quanto previsto al punto 1.7 per gli orari rigidi
TRATTAMENTO ECONOMICO NORMATIVO:
• l’attività deve essere stata richiesta ed autorizzata preventivamente dal diretto responsabile
• la mancata fruizione Rol è liquidata con frazioni di quota oraria della retribuzione ordinaria di fatto
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1.7 ORARI RIGIDI
1.7.1 Indennità di perdita dell’elasticità
CHI:
PERSONALE ADIBITO A TURNICOSA:
€ 2,00 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio se richiesta una copertura in orari specifici per una durata del servizio richiesto pari o inferiore alle 10 ore.
1.7.2 Indennità di turno
CHI:
PERSONALE ADIBITO A TURNICOSA:
€ 3,50 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio se richiesta una copertura in orari specifici per una durata del servizio richiesto superiore alle 10 ore.
1.7.3 Indennità di perdita della gestione autonoma dell’orario
CHI:
PERSONALE ADIBITO A TURNI DALLA 6^ CATEGORIA IN SUCOSA:
• € 2,00 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio se richiesta una copertura in orari specifici per una durata del servizio richiesto pari o inferiore alle 10 ore, cumulabile con l’indennità di perdita di elasticità.
• € 3,50 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio se richiesta una copertura in orari specifici per una durata del servizio richiesto superiore alle 10 ore, cumulabile con l’indennità di turno
1.7.4 Indennità di perdita dell’orario ridotto
CHI:
DIPENDENTI DALLA 6^ CATEGORIA IN SUQUANDO:
Specifica richiesta del cliente di effettuare una prestazione lavorativa pari almeno ad 8 ore e previo esame congiunto con la RSU.
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13 COSA:
• € 4,00 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio
NB.: Ai dipendenti fino alla Categoria 5^S sarà riconosciuto il pagamento di 24 minuti a titolo di Mancata Fruizione ROL (v. punto 1.6).
TABELLA RIEPILOGATIVA
Indennità Fino al 5S Dal 6iv.
Turni con servizio <=
10h 2€ (perdita di elasticità) 2€ (perdita di elasticità) più 2€ (perdita gestione
autonoma orario) Turni con servizio >10h 3,5€ (indennità turno) 3,5€ (indennità turno)
più 3,5€ (perdita gestione autonoma orario) Orario = 8h
su specifica richiesta del cliente
Pagamento 24 minuti mancata
fruizione ROL 4 €
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1.8 SERVIZIO FUORI SEDE (all’interno del Comune o zona limitrofa)
CHI:
A) DIPENDENTI CHE ABITUALMENTE OD OCCASIONALMENTE SI SPOSTINO PRESSO ALTRA SEDE AZIENDALE PROVVISTA DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE
AUTOMATICA DELLE PRESENZE
B) DIPENDENTI CHE ABITUALMENTE OD OCCASIONALMENTE SI SPOSTINO PRESSO ALTRA SEDE AZIENDALE SPROVVISTA DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE
AUTOMATICA DELLE PRESENZE
C) DIPENDENTI CHE ABITUALMENTE OD OCCASIONALMENTE SI SPOSTINO PRESSO UNA SEDE NON AZIENDALE
COME:
A) Giustificativo “Servizio fuori sede” da immettere direttamente su SIA.
Sul giustificativo deve essere indicato per ogni giorno l’orario di inizio e termine dello spostamento.
Il dipendente dovrà inoltre attestare la presenza attraverso timbratura tramite rilevatore presenze nelle sedi oggetto di spostamento.
B) Giustificativo “Servizio fuori sede” da immettere direttamente su SIA.
Sul giustificativo deve essere indicato per ogni giorno l’orario di inizio e termine dello spostamento.
Il dipendente dovrà inoltre attestare la presenza attraverso tempestivo inserimento del giustificativo di omessa timbratura (in entrata e in uscita) nella sede aziendale oggetto di spostamento
C) Giustificativo “Servizio fuori sede” da immettere direttamente su SIA a copertura dello spostamento e dell’attività lavorativa presso la sede non aziendale
Il giustificativo deve essere approvato dal diretto responsabile entro e non oltre il 5° giorno lavorativo del mese successivo a quello di competenza
N.B. Se l’attività da svolgere “fuori sede” è occasionale, il dirigente responsabile deve averla preventivamente autorizzata in forma verbale.
In tal caso il giustificativo deve essere immesso entro il giorno successivo all’ultimo giorno di svolgimento dell’attività fuori sede
TRATTAMENTO ECONOMICO NORMATIVO:
• L’approvazione del giustificativo da parte del diretto responsabile non comporta anche la liquidazione automatica della Mancata Fruizione Rol e dello straordinario.
Per quanto riguarda l’orario di attività svolta in straordinario occorre inserire l’apposito giustificativo, che deve essere autorizzato dal diretto responsabile
Es: attività lavorativa complessiva dalle 8:00 alle 19:00:
✓ inserimento giustificativo “servizio fuori sede” dalle 8:00 alle 19:00;
✓ inserimento giustificativo “straordinario” dalle 16:30 alle 19:00.
• Per quanto riguarda il rimborso delle spese di spostamento, v. Sezione 7.1
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1.9 ASSENZA
CHI E COSA:
NON TURNISTI
in ingresso è considerata assenza tutta la quantità effettuata oltre l’orario massimo di entrata (9:30).
N.B. si ricorda che dalle 9:30 alle 9:45 è considerato ritardo (si veda punto 1.3)
Es: entrata non giustificata alle ore 9:50 => assenza di 20 minuti
nell’arco della giornata
qualsiasi assenza non giustificata
TURNISTI E ORARI RIGIDI
in ingresso
è considerata assenza tutta la quantità effettuata dal 21’ minuto oltre l’orario previsto per l’entrata. In tal caso è considerata assenza la quantità eccedente i 20’ di ritardo che devono essere recuperati in uscita
nell’arco della giornata
qualsiasi assenza non giustificata, compresa quella relativa ai 20’ di ritardo, se non recuperati
in uscita
CATEGORIE 6^,7^ E Q
di norma sono considerate assenze quelle pari a intera giornata (si considerano tali anche quelle che comportino una prestazione effettiva inferiore a 2 ore all’interno del normale ed ordinario orario giornaliero 8.00 - 17.36).
Ai soli fini dell’applicazione della regola esposta, non verranno computate le assenze effettuate per i seguenti motivi:
- attività sindacale interna - attività sindacale esterna - assemblea
- riposo fisiologico
- cariche pubbliche elettive
TRATTAMENTO ECONOMICO NORMATIVO:
• l’assenza, fino alla 5S^ categoria compresa, viene trattenuta con arrotondamento al quarto d’ora superiore della quantità mensilmente rilevata
• per le categorie dalla 6^ in su, le trattenute vengono effettuate a giornate intere
• l’assenza, in mancanza di idonea motivazione accolta ed approvata dal diretto responsabile, è considerata ingiustificata e può essere soggetta a sanzioni disciplinari
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1.10 STRAORDINARIO E BANCA ORE
CHI:
DIPENDENTI FINO ALLA 5S^ CATEGORIA COMPRESA E LAVORATORI A TURNICOSA:
Attività effettuata oltre le 8 ore di prestazione effettiva giornaliera, oppure giornata non prevista lavorativa (esempio per personale normalista: di norma sabato/domenica/festivi), a partire da una quantità minima di 30 minuti.
Le quantità ulteriori rispetto alla prima mezz’ora sono arrotondate per difetto al quarto d’ora precedente
COME:
1. richiesta preventiva da parte del diretto responsabile a Gestione Risorse Umane
2. autorizzazione da parte di Gestione Risorse Umane del ricorso al lavoro
straordinario, anche in caso di attività lavorativa in sede prima dell’inizio del turno.
3. Inserimento del giustificativo “Straordinario” da immettere direttamente su SIA di norma entro il giorno successivo ed approvazione del diretto responsabile entro e non oltre il 5° giorno lavorativo del mese successivo quello di competenza
N.B. A seguito dell’autorizzazione al lavoro straordinario da parte di Gestione Risorse Umane il dipendente potrà scegliere se inserire il giustificativo “straordinario” o
“accantonamento banca ore” (relativamente alla quale si veda la sezione 2.3.1)
TRATTAMENTO ECONOMICO NORMATIVO:
• in caso di prestazione effettiva inferiore alle 8 ore (a seguito di assenze, ritardi, permessi):
- la quantità di presenza necessaria per il raggiungimento dell’orario ordinario giornaliero è considerata “Completamento dell’orario giornaliero di lavoro - COG”
(tale quantità è liquidata con retribuzione ordinaria)
- l’ulteriore presenza rispetto alla COG pari a 24 minuti e seguita da almeno 30 minuti è imputata a “Mancata Fruizione Rol”
- a partire dai 30 minuti successivi alla “Mancata Fruizione Rol” tutta la quantità ulteriore sarà imputata a straordinario o accantonata in banca ore con gli arrotondamenti di cui al punto precedente (“COSA”)
• ai fini del calcolo della prestazione effettiva giornaliera sono ricompresi i seguenti istituti fruiti nella stessa giornata di effettuazione della presenza:
- ferie
- riposo fisiologico - Sa/Do
- R.o.l.
- P.A.R. (ex-festività)
- Assemblea sindacale interna - Cariche pubbliche elettive
- Permessi sindacali a copertura del normale orario di lavoro
• pagamento con le percentuali di maggiorazione previste dal CCNL calcolate sulla retribuzione oraria
• Sarà contenuto nei limiti delle 2 ore giornaliere e 8 ore settimanali per un massimo complessivo di 200 ore annuali;
• Nessun lavoratore può rifiutare, salvo giustificato motivo oggettivo, di compiere lavoro straordinario, notturno, festivo
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1.11 INTERVENTO PROGRAMMATO FUORI NORMALE ORARIO DI LAVORO
CHI:
TUTTI I DIPENDENTICOSA:
Attività programmata effettuata al di fuori del normale orario di lavoroCOME:
1) richiesta preventiva da parte del diretto responsabile a Gestione Risorse Umane
2) autorizzazione da parte di Gestione Risorse Umane del ricorso all’intervento programmato
➢ Personale fino alla 5S^ compresa:
Inserimento del giustificativo “Straordinario” o “accantonamento banca ore” da immettere direttamente su SIA di norma entro il giorno successivo ed approvazione del diretto responsabile entro e non oltre il 5° giorno lavorativo del mese successivo quello di competenza
➢ Categorie 6, 7, Q:
Permessi a recupero se si è lavorato in giornata di sabato / domenica
N.B. qualora l’attività si svolga in orario notturno spetta la maggiorazione per lavoro notturno
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1.12 ESEMPI DI CALCOLO PRESENZE/ASSENZE
a) orario di lavoro non turnista (orario: E. 8.00 - 9.30; U. 16.06 - 17.36)
b) orario di lavoro turnisti (es. orario: E. 7.00 - U. 14.36) Giorno E Mensa U Permessi
Altro Fless. Cog MFR Extra orario.
Straordinario pagato a
cedolino Ass.
Ing. Ritardo
L 9.45 30’ 19.00
15’ 24’ 45’
45’
15’M 9.50 30’ 19.00
20’ 24’ 40’ 30’ 20’
M 9.30 30’ 17.20
- 16’
G 10.00 30’ 17.36 30’ ROL
V 8.30 30’ 17.00
+ 24’
L 10.00 30’ 19.20 30’ ROL
24’ 1.20’ 1.15’
M 9.30 30’ 17.52
+ 16’
M 10.00 30’ 17.20 30’ PAR. - 16’
Giorno E Mensa U
Permessi
Cog MFR Extra orario
Straordinario pagato a cedolino
Ass.
Ing.
Ritardo Altro
L 7.10 30’ 14.46
M 7.15 30’ 14.46 5’
M 7.30 30’ 14.56 10’ ROL
G 7.10 30’ 14.36 10’
V 7.20 30’ 16.36 24’ 1.16’ 1.15’
_______________________________________________________________________________________________
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19
2. SEZIONE - FERIE, PERMESSI,
RIDUZIONI ORARIE E RECUPERI
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20
2.1 FERIE
CHI:
TUTTI I DIPENDENTICOSA:
Assenze retribuite fruibili a giornate intera o mezza giornata nelle seguenti quantità annue (salvo diversa situazione individuale derivante da accordi specifici o diritti acquisiti in alcune società di provenienza):
DIPENDENTI CON ANZIANITÀ ≤10 ANNI
20 giorni
DIPENDENTI CON ANZIANITÀ >10 <18 ANNI
21 giorni
DIPENDENTI CON ANZIANITÀ >18 ANNI
25 giorni
ASPETTI NORMATIVI:
• a fronte di ogni mese di servizio spetta 1/12 del monte ferie spettante annualmente
• la frazione di mese lavorato superiore a 15 gg. è considerata come mese intero
• i giorni di ferie maturabili sono riproporzionati in caso di:
✓ aspettativa facoltativa per maternità e prolungamento della stessa;
✓ malattia figli;
✓ aspettative non retribuite (compresi, ad esempio, i congedi per adozione internazionale, per motivi familiari e disabili);
✓ sospensioni del rapporto di lavoro senza diritto a retribuzione;
✓ qualsiasi altra causale di assenza non retribuita;
✓ part time verticale
QUANDO:
• 10 gg. minimi Anno Corrente: da fruire obbligatoriamente entro l’anno di maturazione;
• rimanenti gg. maturati nell’ Anno Corrente: tendenzialmente entro l’anno di maturazione, altrimenti entro il 30 giugno del secondo anno successivo a quello di maturazione
COME:
giustificativo da immettere direttamente su SIA, di norma prima della fruizione, tramite:
• Pianificazione ferie (in questo caso la pianificazione approvata diventa giustificativo approvato in automatico 5 giorni prima dell’evento)
• Giustificativo individuale, in caso di richiesta non preventivabile
N.B. La fruizione delle ferie - comunque compatibile con le esigenze produttive aziendali - deve essere concordata con il dirigente responsabile e deve essere da lui di norma preventivamente autorizzata.
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21 TRATTAMENTO
ECONOMICO NORMATIVO:
• le ferie possono essere fruite ad intera o mezza giornata
• in caso di fruizione a mezza giornata, la mezza giornata di presenza, è pari a:
✓ per i NON TURNISTI:
3 h e 48’, senza mensa (se la ½ giornata è fruita al mattino, l’ingresso deve avvenire entro le 13,48) 4 h e 18’, con la mensa
✓ per i TURNISTI: mezzo turno
• La mezza giornata può essere:
✓ adiacente a qualsiasi istituto, nei limiti previsti per i singoli istituti (es.: Rol e ferie solo se prestazione effettiva in orario ordinario superiore alle due ore)
✓ fruita in entrata (in tal caso può decorrere da qualsiasi orario interno all’elasticità prevista)
✓ fruita in uscita (in tal caso deve decorrere dopo 3h48’ o 4h18’ - così come specificato sopra - dall’orario di entrata)
✓ la quantità di ferie eccedente di 20 giorni, che sia stata maturata ma non fruita entro il 30 giugno del secondo anno successivo a quello di maturazione sarà liquidata con la retribuzione in atto alla data della scadenza
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22
2.2 FESTIVITA’ CADENTI DI SABATO E DOMENICA
CHI:
TUTTI I DIPENDENTICOSA:
• permessi retribuiti a recupero di festività religiose o civili che nel corso dell’anno coincidano con il sabato o la domenica;
• una giornata a recupero della festività soppressa del 4 novembre.
NB: Il numero di tali festività varia, quindi, di anno in anno.
QUANDO:
tendenzialmente entro l’anno di maturazione; altrimenti entro il 30 giugno del secondo anno successivo a quello di maturazioneCOME:
giustificativo da immettere direttamente su SIA, di norma prima della fruizione, tramite:
• Pianificazione ferie (in questo caso la pianificazione approvata diventa giustificativo approvato in automatico 5 giorni prima dell’evento)
• Giustificativo individuale, in caso di richiesta non preventivabile
N.B. Per la richiesta di fruizione delle festività cadenti di sabato/domenica valgono le stesse modalità previste per le ferie
TRATTAMENTO ECONOMICO NORMATIVO:
• i permessi a recupero di festività cadenti di sabato/domenica possono essere fruiti ad intera o mezza giornata
• i permessi si maturano a fronte di effettiva presenza in organico (al netto cioè delle causali di assenza che comportano il riproporzionamento delle ferie di cui al punto precedente) al cadere della festività
• i giorni maturati ma non fruiti entro il 30 giugno del secondo anno successivo a quello di maturazione saranno liquidati con la retribuzione in atto alla data della scadenza
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23
2.3 RECUPERI, PERMESSI ED ALTRE RIDUZIONI ORARIE
2.3.1 BANCA ORE (accantonamento e fruizione)
CHI:
DIPENDENTI A TEMPO PIENO FINO ALLA 5S^ COMPRESA.COSA:
permesso retribuito a recupero (“Fruizione Banca Ore GG/Min.”) delle ore di straordinario accantonato nella “Banca Ore” (“Accantonamento Banca ore”): a partire dalla prima mezz’ora di straordinario effettuata nell’anno solare di riferimento
QUANDO:
fruizione entro i 24 mesi successivi all’anno solare di effettuazione dello straordinario, di norma a partire dal mese successivo a quello di maturazione del dirittoCOME:
• richiesta preventiva da parte del diretto responsabile a Gestione Risorse Umane che giustifichi il carattere di comprovata ed effettiva necessità della causa giustificante il ricorso al lavoro straordinario.
• autorizzazione da parte di Gestione Risorse Umane del ricorso al lavoro straordinario.
• Richiesta di autorizzazione alla fruizione della banca ore al diretto responsabile, ove la richiesta di autorizzazione sia inferiore a 30 minuti non è necessaria l’esplicita autorizzazione del responsabile.
NB: Entrambe le richieste dovranno essere inserite direttamente a sistema (SIA) entro il giorno successivo a quello di effettuazione ed approvate dal diretto responsabile entro e non oltre il 5° giorno lavorativo del mese successivo a quello di competenza
TRATTAMENTO ECONOMICO NORMATIVO:
• permessi possono essere fruiti anche a minuti.
• Le ore richieste a recupero sono liquidate con la sola maggiorazione
onnicomprensiva (in luogo della ora base più la maggiorazione). Tale maggiorazione è pari alla metà della maggiorazione prevista contrattualmente per la tipologia di lavoro straordinario;
• le ore richieste a recupero ma non fruite entro la scadenza stabilita (i 24 mesi successivi all’anno solare di effettuazione dello straordinario) saranno liquidate, con la sola retribuzione dell’ora base, con la retribuzione in atto alla scadenza stessa;
• in caso di passaggio dalla 5S^ alla 6^ le ore accantonate e non fruite saranno liquidate;
• in caso di fruizione superiore a quanto accantonato, l’eccedenza è trasformata in ROL, fino a concorrenza del relativo monte ore ancora disponibile. Ulteriore eccedenza è considerata assenza ingiustificata;
• L’accantonamento in Banca Ore non è applicabile al personale Part Time che continuerà a fruire del recupero del lavoro supplementare (cosiddetta “banca ore part-time).
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24
2.3.2 RIPOSO SOSTITUTIVO SABATO/DOMENICA/ FESTIVO LAVORATO PER CATEGORIE 6^, 7^, Q
CHI:
DIPENDENTI DI CATEGORIE 6^, 7^ E Q, A FRONTE DI ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESTATA IN GIORNATA DI SABATO/DOMENICA/ FESTIVACOSA:
permesso retribuito a recupero (“Riposo compensativo festivo 6 – 7 - Q”) pari a:
• mezza giornata - per prestazioni inferiori o pari a 4h
• intera giornata - per prestazioni superiori a 4h (in questo caso il permesso a recupero può essere richiesto anche frazionato a due mezze giornate)
Nel caso di presenza continuativa a cavallo di 2 giorni:
• Se uno solo dei due giorni è sabato/domenica/festivo si calcolano le ore di presenza nel giorno festivo e si matura la giornata in base alle ore effettuate
• Nel caso entrambi i giorni siano sabato/domenica/festivo l’evento viene considerato unico, cioè si sommano le ore totali di presenza e:
✓ Se la somma è fino a 4 ore => si matura ½ giornata di riposo
✓ Se la somma è maggiore 4 ore e fino a 8 ore => si matura 1 giornata di riposo
✓ Se la somma è maggiore di 8 ore => le due giornate si considerano come eventi distinti e relativamente alle ore lavorate in ciascuna giornata si assegna il riposo spettante (si calcolano le ore lavorate il sabato e si assegna la ½ o 1 giornata + si calcolano le ore lavorate la domenica e si assegna la ½ o 1 giornata).
Esempio:
Entrata sabato alle 16:30-Uscita domenica alle 00:40 Ore totali=>8:10 quindi:
il sabato ho lavorato 7,30 ore=> maturo 1 giornata di riposo la domenica ho lavorato 40 minuti=> maturo ½ giornata di riposo
QUANDO:
da fruire di norma entro il mese successivo a quello di maturazione, e comunque non oltre il 31 marzo dell’anno successivoCOME:
• richiesta di autorizzazione al diretto responsabile, almeno un giorno prima della fruizione
• giustificativo da inserire direttamente a sistema (SIA), con indicazione della giornata lavorata, entro il giorno successivo alla fruizione ed approvazione del diretto responsabile entro e non oltre il 5° giorno lavorativo del mese successivo a quello di competenza
TRATTAMENTO ECONOMICO NORMATIVO:
• I permessi maturati devono di norma essere fruiti entro il mese successivo a quello di maturazione del diritto, e comunque non oltre il 31 marzo dell’anno successivo.
• In caso di mancata fruizione entro i termini sopra indicati, il diritto decade senza corresponsione di alcun trattamento sostitutivo.
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25
2.3.3 RIPOSO SOSTITUTIVO PER 7° GIORNO LAVORATO CONSECUTIVO
CHI:
TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE, nel caso in cui eccezionali esigenze produttive aziendali comportino la prestazione dell’attività lavorativa per 7 giorni consecutivi (di cui il 7° di norma la domenica)
COSA:
permesso retribuito di una giornata a recupero della domenica non riposata (“Riposo sostitutivo domenica”)QUANDO:
da fruire obbligatoriamente entro le 2 settimane successive alla prestazione lavorativa domenicaleCOME:
• richiesta di autorizzazione al diretto responsabile, di norma almeno un giorno prima della fruizione
• giustificativo cartaceo con indicazione obbligatoria della giornata lavorata, entro il giorno successivo alla fruizione ed approvazione del diretto responsabile entro e non oltre il 5° giorno lavorativo del mese successivo a quello di competenza
TRATTAMENTO ECONOMICO NORMATIVO:
• Personale soggetto a straordinario: liquidazione delle ore lavorate con le sole maggiorazioni contrattuali previste in caso di recupero
• Personale non soggetto a straordinario: riconoscimento del riposo sostitutivo senza maggiorazioni
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26 2.3.4 ROL
CHI:
TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTECOSA:
permessi retribuiti per un massimo di 24 ore annue, a fronte di un anno intero di servizioQUANDO:
da fruire entro il 31 dicembre dell’anno di maturazioneCOME:
• richiesta di autorizzazione (“ROL”) al diretto responsabile, di norma un giorno prima della fruizione
• giustificativo da inserire direttamente a sistema (SIA) entro il giorno successivo alla fruizione ed approvazione del diretto responsabile entro e non oltre il 5° giorno lavorativo del mese successivo a quello di competenza
• Per quantità fino a 30 minuti giornalieri non è necessaria l’autorizzazione del diretto responsabile sul giustificativo inserito ferma restando la necessità di comunicare, di norma preventivamente, la fruizione del permesso e di inserirlo su SIA
TRATTAMENTO ECONOMICO NORMATIVO:
• La quantità oraria non fruita entro il termine stabilito è retribuita con quote orarie della retribuzione in atto al 31 dicembre dell’anno di competenza
• Le 24 ore sono riproporzionate in caso di:
✓ aspettativa facoltativa per maternità e prolungamento della stessa;
✓ malattia figli;
✓ aspettative non retribuite (compresi, ad esempio, i congedi per adozione internazionale, per motivi familiari e disabili);
✓ sospensioni del rapporto di lavoro;
✓ qualsiasi altra causale di assenza non retribuita;
✓ part time
• I permessi ROL possono essere fruiti anche a minuti
• La fruizione di un permesso ROL ad intera giornata è pari all’orario contrattuale di 40 ore settimanali diviso per i giorni lavorativi settimanali stabiliti dal relativo profilo orario (es. normalisti e turnisti=8 ore)
• Il permesso fruito in ingresso decorre dall’orario massimo previsto (9:30)
• Il permesso può essere adiacente ad altre causali di assenza nella stessa giornata secondo lo schema sotto riportato
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27
ROL - fruizione compatibile con i seguenti giustificativi
se garantita presenza di almeno 2 hh. se giornata intera di assenza Riposo Fisiologico Cause sanitarie
Sciopero L.104
Permessi sindacali Allattamento
Assemblea Congedo parentale a hh.
Cause sanitarie Riposo fisiologico L.104
Allattamento
Congedo parentale a hh.
Riposo compensativo sa/do lavorati Banca ore
Ferie
Ex festività
SA/DO
2.3.5 PAR (Ex Festività)
CHI:
TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTECOSA:
32 ore di permesso retribuito annuo, a fronte di un anno intero di servizio, fruibili anche a minutiQUANDO:
Entro i 24 mesi successivi all’anno di maturazioneCOME:
a) richiesta di autorizzazione (“Ex Festività”) al diretto responsabile, almeno un giorno prima della fruizione
b) giustificativo da immettere direttamente su SIA, di norma prima della fruizione Per quantità fino a 30 minuti giornalieri non è necessaria l’autorizzazione del diretto responsabile sul giustificativo inserito, ferma restando la necessità di comunicare, di norma preventivamente, la fruizione del permesso e di inserirlo su SIA.
TRATTAMENTO ECONOMICO NORMATIVO:
• I permessi annui retribuiti assorbono e sostituiscono i permessi per festività
soppresse e confluiscono in un “Conto ore individuale” per un ulteriore periodo di 24 mesi dall’anno di maturazione, trascorsi i quali le eventuali ore che risultassero ancora accantonate, saranno liquidate con la retribuzione in atto al momento della scadenza
• La fruizione di un permesso PAR ad intera giornata è pari all’orario contrattuale di 40 ore settimanali diviso per i giorni lavorativi settimanali stabiliti dal relativo profilo orario (es. non turnisti=8 ore)
• La quantità oraria non fruita entro il termine stabilito è retribuita con quote orarie della retribuzione in atto al momento della scadenza
• I permessi sono riproporzionati in caso di:
* aspettativa facoltativa per maternità e prolungamento della stessa;
* malattia figli;
* aspettative non retribuite (compresi, ad esempio, i congedi per adozione internazionale, per motivi familiari e disabili);
* sospensioni del rapporto di lavoro;
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* qualsiasi altra causale di assenza non retribuita;
* part time
• Il permesso fruito in ingresso decorre dall’orario massimo previsto (9:30)
• Il permesso può essere adiacente ad altre causali di assenza nella stessa giornata secondo le medesime regole già descritte al precedente punto 2.3.4 (rol)
2.3.6 SANTO PATRONO
CHI:
TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTECOSA:
Giornata festiva a tutti gli effetti nel giorno della festività patronale della sede di lavoro di appartenenza.TRATTAMENTO ECONOMICO NORMATIVO:
In caso di svolgimento dell’attività lavorativa:
• straordinario fino alla 5S
• sa/do lavorato per direttivi (v.sez. 2.3.2.)
In caso di coincidenza della giornata con il sabato o la domenica:
• maturazione sa/do v. sez. 2.2
2.3.7 RIPOSO GIORNALIERO (“FISIOLOGICO”)
CHI:
DIPENDENTI NON TURNISTI CHE ABBIANO SVOLTO ATTIVITÀ LAVORATIVA ULTERIORE RISPETTO A QUELLA GIORNALMENTE PREVISTACOSA:
Permesso retribuito a copertura dell’assenza compresa tra l’orario massimo previsto per l’entrata e l’ora di effettivo ingresso, purché quest’ultima avvenga entro undici ore dall’ultima timbratura effettuata in uscita
COME:
giustificativo cartaceo da consegnare all’ufficio time di competenza.
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______________________________________________________________________________________________
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2.4 CONGEDI
2.4.1 CONGEDO MATRIMONIALE
CHI:
DIPENDENTE NON IN PROVA, IN OCCASIONE DEL MATRIMONIO; DIPENDENTI ISCRITTI NEL REGISTRO COMUNALE DELLE UNIONI CIVILI (ANCHE IN CASO DI MATRIMONIO CONTRATTO ALL’ESTERO)COSA:
permesso retribuito pari a 15 gg. consecutivi di calendario, a partire dal giorno della celebrazione del matrimonio civile o del matrimonio religioso avente effetti civili.
Non è ammesso il frazionamento, l’anticipazione e, di norma, la posticipazione del congedo.
In casi eccezionali è possibile richiedere il congedo anche successivamente purché il periodo richiesto sia ragionevolmente connesso, in senso temporale, con la data delle nozze.
COME:
a) comunicazione al diretto responsabile, almeno 6 gg. prima del matrimonio b) giustificativo da consegnare prima della fruizione del congedo, che il diretto responsabile deve vistare
c) autodichiarazione sostitutiva (salva specifica richiesta dell’azienda di presentazione del certificato), da produrre entro 60 gg. dalla celebrazione del matrimonio
A CHI:
“TIME” di competenzaTRATTAMENTO ECONOMICO NORMATIVO:
Il permesso è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti
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______________________________________________________________________________________________
30 2.4.2 CONGEDO PARENTALE
CHI:
• MADRE NATURALE PADRE NATURALE• MADRE ADOTTIVA/AFFIDATARIA E PADRE ADOTTIVO/AFFIDATARIO
• GENITORE SINGOLO (per morte dell’altro coniuge, abbandono o affidamento esclusivo)
COSA:
Per ogni bambino nei primi suoi 12 anni di vita hanno diritto ad un periodo di astensione dalla prestazione lavorativa che può essere utilizzato su base oraria, giornaliera o continuativa per un periodo complessivamente non superiore, tra i due genitori, a 10 mesi elevato a 11 mesi qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi.
COME:
• Il genitore deve presentare richiesta scritta (modulo “richiesta di aspettativa facoltativa o riposi per allattamento”) al dirigente Responsabile ed a RU indicando inizio e fine del periodo di congedo richiesto, almeno 15 giorni prima per il congedo continuativo, almeno 7 giorni prima nel caso di congedo su base oraria o giornaliera
• Il lavoratore impossibilitato a rispettare tali termini, deve preavvertire il datore di lavoro tempestivamente e comunque entro 2 ore dall'inizio del turno di lavoro e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione entro 2 giorni lavorativi dall'inizio dell'assenza dal lavoro;
• Compilando il modulo AST.FAC (portale INPS);
• Allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva
• Nel caso di utilizzo del congedo su base oraria o giornaliera, il genitore è tenuto a presentare al datore di lavoro un piano di programmazione mensile entro 7 giorni prima della fine del mese precedente a quello di fruizione, indicando il numero di giornate
QUANTO:
Genitori Naturali
• Alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, un periodo non superiore a 6 mesi;
• al padre lavoratore, dalla nascita del figlio compreso il giorno del parto, per un periodo non superiore a 6 mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi;
• qualora vi sia un solo genitore (morte dell’altro coniuge, abbandono, affidamento esclusivo “genitore solo”, mancato riconoscimento) per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10.
Genitori Adottivi o Affidatari.
• entro i primi 6 anni di età del bambino per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di 6 mesi con un importo pari al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile;
• dai 6 anni e un giorno agli 8 anni di età del bambino, nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 6 anni, o per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di 6 mesi, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione;
• dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni di età del bambino il congedo non è mai indennizzato.
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______________________________________________________________________________________________
31
Il CCNL di riferimento stabilisce che l'utilizzo su base oraria dei periodi di congedo parentale è frazionabile per gruppi di 2 o 4 ore giornaliere riproporzionati,
rispettivamente, ad un'ora e a 2 ore, per i part-time pari o inferiori a 20 ore settimanali con il vincolo di fruizione di almeno una giornata al mese e multipli di essa.
Il periodo di:
- 6 mesi è pari ad un monte ore complessivo di 1.044 ore;
- 7 mesi è pari ad un monte ore complessivo di 1.218 ore;
- 10 mesi è pari ad un monte ore complessivo di 1.740 ore.
A CHI:
• INPS di appartenenza:
- modulo AST.FAC in originale con specifica indicazione che l’azienda applica il congedo “con contrattazione collettiva”
• TIME di competenza:
- modulo “richiesta di aspettativa facoltativa o riposi per allattamento”;
- modulo AST.FAC in copia;
- certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva
TRATTAMENTO ECONOMICO NORMATIVO:
• va computato nell’anzianità di servizio ma determina il riproporzionamento di tutti gli istituti;
• è retribuito con un trattamento economico pari al 30% della retribuzione fino al sesto anno di età del bambino e per un periodo massimo di sei mesi complessivo fra i genitori;
• dal compimento del sesto anno di età del bambino e fino all’ottavo anno, spetta una retribuzione pari al 30% esclusivamente nel caso in cui il reddito del genitore sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione (da verificare annualmente);
• dal compimento del sesto anno di età del bambino e fino al dodicesimo anno, oppure dal terzo anno al superamento del sesto mese di congedo, spetta il congedo ma non retribuito (con l’eccezione di quanto detto al punto precedente, tra i sei e gli otto anni);
• è coperto da contribuzione figurativa;
• il periodo incide su tutti gli istituti, tredicesima, parte fissa e ratei della parte variabile del premio di risultato per assenze nell’anno superiori ai 15 giorni;
• In caso di fruizione continuativa dell’istituto (es: dal 1° al 30 settembre) i sabati, le domeniche e le festività infrasettimanali compresi nel periodo stesso saranno conteggiati ai fini del calcolo del limite massimo individuale fruibile
• L’azienda procederà al recupero, in caso di disconoscimento da parte dell’INPS del diritto alla fruizione del congedo, dei relativi importi richiesti dall’Istituto.
N.B. In caso di parto gemellare o plurigemellare, di adozioni ed affidamenti di minori (anche non fratelli) il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nella stessa data, ciascun genitore ha diritto a fruire, per ogni nato, del numero di mesi di congedo parentale previsti dall'art. 32 del T.U.
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
32
2.4.3 CONGEDO PARENTALE – FIGLI DISABILI (PROLUNGAMENTO DEL CONGEDO PARENTALE)
CHI:
• MADRE NATURALE/ PADRE NATURALE• MADRE ADOTTIVA/AFFIDATARIA E PADRE ADOTTIVO/AFFIDATARIO
COSA:
Prolungamento del periodo di congedo, comprensivo dei periodi del “normale” congedo parentale, non superiore a 3 anni.
In presenza dei requisiti ulteriori:
• riconoscimento dello stato di grave handicap del figlio;
• mancanza di ricovero a tempo pieno in istituto specializzato salvo il caso in cui la presenza del genitore sia richiesta dai sanitari.
QUANDO:
Entro il compimento del dodicesimo anno e, in caso di adozione o affidamento, entro 12 anni dall'ingresso del minore in famiglia e non oltre il raggiungimento della maggiore età del minore adottato/affidato.
N.B.
• Il prolungamento del congedo parentale decorre a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente;
• La fruizione dei benefici dei 3 giorni di permesso mensili (art.33 comma 3 L. 104/92), del prolungamento del congedo parentale e dei permessi orari giornalieri (art 33 comma 2 L.
104/92) deve intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese.
• Il prolungamento del congedo parentale e, in alternativa i permessi legge 104 (orari o a giorni), sono compatibili con la fruizione del normale congedo parentale e del congedo per malattia del medesimo figlio fruito dall'altro genitore (art. 42, comma 4, D.lgs. 151/2001).
Il prolungamento del congedo parentale, i permessi orari giornalieri, i permessi mensili sono compatibili con l’utilizzazione del congedo straordinario retribuito nell’arco del mese ma non negli stessi giorni.
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
33
TABELLA RIASSUNTIVA ALTERNATIVITA’ E CUMULABILITA’ BENEFICI
Figlio con grave disabilità non ricoverato
Agevolazione Altre agevolazioni alternative e non cumulabili stesso mese
Altre agevolazioni alternative e non cumulabili stesso mese
Altri istituti compatibili fruibili stesso mese ma non stessi giorni
Fino a 3 anni Prolungamento congedo parentale
Permessi orari giornalieri L. 104/92 (2 ore o 1 a seconda dell’orario)
3 giorni di permesso mensili L. 104/92
Congedo per malattia (fruito dall’altro genitore) e congedo
straordinario retribuito Tra i 3 e i 12 anni
Prolungamento congedo parentale
No 3 giorni di permesso
mensili L. 104/92
Congedo per malattia (fruito dall’altro genitore) e congedo
straordinario retribuito Oltre i 12 anni
3 giorni di permesso mensili L. 104/92
No No Congedo per
malattia (fruito dall’altro genitore) e congedo
straordinario retribuito
2.5 TRATTAMENTO DISABILI
2.5.1 Permessi per i lavoratori in situazione di handicap grave o per chi assiste i portatori di handicap.
CHI:
A) Lavoratori in situazione di handicap grave accertata;
B) Genitori naturali, adottivi o affidatari che assistono i figli portatori di handicap (in alternativa al prolungamento del congedo parentale, vedi paragrafo Prolungamento Congedo Parentale);
C) Il coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto, o in mancanza (decesso o con patologia invalidante), parenti o affini entro il 2° grado (esempio: parenti primo grado: genitori e figli; parenti secondo grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti intesi figli di figli; per gli affini: di primo grado: suoceri, nuora e genero; di secondo grado: cognati) che assistono persone con handicap grave ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbia compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologia invalidanti a carattere permanente o siano deceduti o mancanti (*);
Il padre o la madre anche adottivi, o in mancanza (decesso o con patologia invalidante) uno dei figli conviventi, o in mancanza (decesso o con patologia invalidante) uno dei fratelli o sorelle conviventi, può accedere, per assistere il soggetto convivente con handicap grave.
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
34
(*) L'espressione “mancanti” deve essere intesa come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono.
SOGGETTI COSA: Alternativamente
A
- 3 giornate di permesso al mese retribuite, anche frazionabili in ore (1) o continuativi nell'ambito del mese- 2 ore di permesso giornaliero retribuito (2);
B
- prolungamento del congedo parentale (Ai genitori biologici di figli disabili in situazione di gravità di età fino ai dodici anni di vita e ai genitori adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità che abbiano compiuto i tre anni di età ed entro dodici anni dall' ingresso in famiglia del minore) (3) si manda al paragrafo Prolungamento del congedo parentale, punto 2.4.3;- 3 giornate di permesso al mese retribuite, anche frazionabili in ore (1) o continuativi nell'ambito del mese (indipendentemente dall’età del bambino) (4);
- 2 ore di permesso giornaliero retribuito (2) (solo ai genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità minori di 3 anni);
- congedo straordinario retribuito massimo 2 anni nella vita lavorativa;
C
- 3 giornate di permesso al mese retribuite, anche frazionabili in ore (1) o continuativi nell'ambito del mese;- congedo straordinario retribuito massimo 2 anni nella vita lavorativa (5);
(1) Frazionabilità in ore dei permessi: l'algoritmo di calcolo ai fini della quantificazione del massimale orario mensile di permessi, è il seguente:
(orario normale di lavoro settimanale/n. dei giorni lavorativi settimanali) x 3 = ore mensili fruibili.
N.B. per il personale full time, ai soli fini del calcolo, l’orario di lavoro settimanale è di 40 ore
(2) I permessi orari retribuiti sono rapportati all'orario giornaliero di lavoro: 2 ore al giorno in caso di orario lavorativo pari o superiore a 6 ore, 1 ora in caso di orario lavorativo inferiore a 6 ore.
(3) Periodo complessivo non superiore a 3 anni, comprensivo del congedo parentale ordinario, da fruire entro il 12 anno di vita del bambino, o entro 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore, con un diritto all'indennità pari al 30%.
(4) Per il figlio maggiorenne non è più richiesta la convivenza e non sono più richiesti i requisiti della continuità e della esclusività dell'assistenza.
(5) Non sono più richiesti i requisiti della continuità e della esclusività dell'assistenza.
Per la fruizione del congedo straordinario è richiesto il requisito della convivenza al coniuge, ai componenti dell’unione civile, i figli e i fratelli o le sorelle, il parente o affine entro il terzo grado.