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MANUALE del SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE

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Academic year: 2022

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Partita IVA 01371361005 – Codice Fiscale 05195930580 Capitale sociale € 860.000,00 i.v. REA Roma 486648 C.C.I.A.A. - Ufficio Registro Imprese di Roma n. 05195930580 Albo Autotrasportatori: RM T 5817510M

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Marifin S.r.l.

  Tel. + 39 06 90.60.181      

  Fax. + 39 06.90.69.208      

  [email protected] – www.bucap.it 

      Sede legale   Via Innocenzo XI, 8  –  00165 Roma

MANUALE

del

SERVIZIO DI

CONSERVAZIONE DIGITALE

LISTA DISTRIBUZIONE

Ente Funzione

Bucap S.p.A. Server aziendale, Portale Internet (area riservata)

Funzione Nome Data Firma

Elaborato da: RSC A. Barulli 16-12-2014

Verificato RSGSI F. Principe 23-12-2014

Approvato da: AU P. Buongiorno 12-01-2015

La traduzione, l’adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati in tutti i Paesi.

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La traduzione, l’adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati in tutti i Paesi.

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SOMMARIO

1. PREMESSA... 5

1.1 SCOPO DEL DOCUMENTO ... 5

1.2 GLOSSARIO ... 6

1.3 ACRONIMI ... 9

1.4 STANDARD E RIFERIMENTI NORMATIVI ... 10

Normativa di carattere generale ... 10

Standard di riferimento ... 11

1.5 CERTIFICAZIONI DEL CONSERVATORE ... 11

Certificazione ISO 9001 ... 11

Certificazione ISO 27001 ... 11

Certificazione OHSAS 18001:2007 ... 11

Certificazione Ambientale ISO 14001 ... 11

Certificazione EN 15838:2010 ... 11

2. CONCETTI BASE ... 13

2.1 ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI ... 13

2.2 DOCUMENTO INFORMATICO ... 13

2.3 CLASSE DOCUMENTALE ... 14

2.4 SISTEMA DI CONSERVAZIONE ... 14

2.5 ATTORI ... 14

Produttore ... 15

Utente finale ... 15

Conservatore ... 15

Organismi di vigilanza e controllo ... 15

3. DATI IDENTIFICATIVI GENERALI DEL SERVIZIO ... 16

3.1 DATI IDENTIFICATIVI DEL CONSERVATORE ... 16

3.2 DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODUTTORE ... 16

3.3 DATI IDENTIFICATIVI DELLA CA E TSA ... 16

4. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA ... 17

4.1 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, RUOLI E RESPONSABILITÀ ... 17

4.2 TABELLA RIASSUNTIVA DELLORGANIZZAZIONE DEL LAVORO ... 21

5. DOCUMENTI SOTTOPOSTI A CONSERVAZIONE ... 23

6. DESCRIZIONE DEL PROCESSO ... 24

6.1 START-UP DEL SERVIZIO ... 24

6.2 VERSAMENTO DEI DOCUMENTI ... 25

Ricezione del pacchetto di versamento (PdV) ... 25

Controllo del pacchetto di versamento (PdV) ... 26

Produzione del Rapporto di Versamento (RdV) ... 26

Avvio alla conservazione ... 26

6.3 CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI ... 26

Formazione dei pacchetti di archiviazione (PdA) ... 27

Generazione dell’Indice dei pacchetti di archiviazione (IPdA) ... 27

Sottoscrizione dei pacchetti di archiviazione (PdA) ... 28

Memorizzazione del pacchetto di archiviazione (PdA) ... 28

Registrazione del Processo di conservazione ... 29

6.4 MANTENIMENTO DELL’ARCHIVIO INFORMATICO A NORMA ... 29

Controllo validità del Pacchetto di Archiviazione ... 30

Controllo obsolescenza tecnologica ... 30

Duplicazione di un Pacchetto di Archiviazione ... 30

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Copia di un Pacchetto di Archiviazione ... 31

6.5 ESIBIZIONE DEI DOCUMENTI ... 31

Procedure per generare un Duplicato Informatico. ... 32

Procedure per generare una Copia Analogica di un Documento Informatico ... 32

6.6 SCARTO O ESPORTAZIONE DELL’ARCHIVIO INFORMATICO ... 32

Scarto dell’Archivio Informatico ... 32

Esportazione dell’Archivio Informatico ... 32

7. ARCHITETTURA E INFRASTRUTTURA INFORMATICA ... 33

7.1 SISTEMA INFORMATICO A SUPPORTO DEL SERVIZIO ... 33

Modulo di versamento ... 34

Schema dell’RdV ... 35

Modulo di conservazione e mantenimento dell’Archivio Informatico ... 36

Procedure di apposizione della firma digitale ... 37

Procedure di apposizione del riferimento temporale ... 37

Procedure di apposizione della marca temporale ... 38

Schema dell’IPdA ... 38

Schema dell’RdA ... 39

Organizzazione dell’Archivio Informatico e delle Copie ... 40

Misure a garanzia dell’interoperabilità dell’Archivio Informatico ... 41

Modulo di esibizione ... 41

7.2 DATA CENTER E INFRASTRUTTURA ... 43

Piattaforma Server ... 43

Network ... 45

Back-up e Disaster Recovery ... 46

Gestione dell’archivio dei software ... 46

Manutenzione e Change Management del software e dell’hardware di esercizio . 47 Caratteristiche dei Locali e delle strutture fisiche utilizzate ... 47

8. MONITORAGGIO E CONTROLLI ... 49

8.1 PROCEDURE DI MONITORAGGIO ... 49

8.2 VERIFICA DELLINTEGRITÀ DEGLI ARCHIVI ... 49

Verifica validità di un PdA ... 49

Verifica integrità documento conservato ... 49

8.3 MODALITÀ DI GESTIONE DEI DATI RISERVATI E SENSIBILI ... 50

8.4 SOLUZIONI ADOTTATE IN CASO DI ANOMALIE ... 50

Guasto o compromissione dell’hardware di Storage ... 50

Malfunzionamento del Sistema Software... 50

Guasto al dispositivo di firma ... 51

Indisponibilità del sito della TSA ... 51

Guasto del Server Network Time Protocol ... 51

9. ALLEGATI ... 51

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Versioni del Manuale

Storia delle modifiche

Ver. Data Autore Descrizione modifiche 1.0 30/10/2009 A.Barulli /

A.Presti Prima Emissione 2.0 23/04/2010 A.Barulli /

A.Presti Aggiornati e modificati i seguenti paragrafi:

 4.1 “L’Organizzazione del Lavoro”;

 7.1 “Il Sistema Informatico a supporto del Servizio” - Procedura di Ricezione e trattamento del flusso dati/documenti

 7.1 “Organizzazione dell’Archivio Informatico”

 7.1 “Strumenti e componenti hardware utilizzati”.

3.0 05/09/2013 A.Barulli / A.Presti

§ 7.1 “Il Sistema Informatico a supporto del Servizio”

4.0 16/01/2014 A.Aversa / A.Barulli /

A.Presti / P.Verrecchia

Aggiornamento e modifica di tutto il contenuto del Manuale in conformità alla nuova normativa di settore e alle disposizioni AgID per l’accreditamento.

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1. PREMESSA

1.1

Scopo del documento

Il presente documento descrive le modalità tecnico-operative del servizio di conservazione digitale a norma erogato dalla Bucap S.p.A. ai propri Clienti.

Nel documento si descrive l’esecuzione, il mantenimento e il controllo del servizio “standard” di conservazione erogato per conto del Cliente. Le specifiche informazioni del Cliente e le eventuali disposizioni particolari rispetto al Servizio “standard” sono descritte nella scheda denominata “Specificità del Contratto” (Allegato A), parte integrante del Manuale operativo specifico del Cliente. La scheda di “Specificità del Contratto” viene redatta in accordo con il Referente del Cliente.

Il Manuale è adottato in conformità al DPCM 3 dicembre 2013, recante Regole tecniche in materia di sistema di conservazione (ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5- bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44 –bis e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n.82 del 2005) e ha lo scopo di:

• descrivere le competenze, i compiti e le responsabilità del conservatore Bucap, a cui è stato affidato il servizio di conservazione digitale dei documenti, ai sensi dell’art. 44, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 82/2005;

• descrivere le competenze, i compiti e le responsabilità di tutte le figure professionali coinvolte nel processo di conservazione, con particolare attenzione al ruolo che ognuno di essi riveste all’interno del sistema;

• descrivere le regole e le procedure utilizzate per implementare il sistema di conservazione digitale dei documenti rilevanti ai fini legali, nonché la loro riproduzione su diversi tipi di supporto;

• descrivere il modello di funzionamento e il processo di conservazione attraverso l’apposizione della firma digitale, della marca temporale e tutti gli aspetti procedurali inerenti alla creazione dei pacchetti di archiviazione;

• descrivere le architetture e le infrastrutture informatiche utilizzate per la realizzazione, la gestione e l’evoluzione del sistema di conservazione;

• descrivere le misure di sicurezza adottate e ogni altra informazione utile alla gestione e alla verifica del funzionamento del sistema di conservazione nel tempo.

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1.2

Glossario

Voce Descrizione

Accordo di

versamento un accordo fra Produttore e Conservatore che descrive le modalità di trasmissione dei pacchetti di versamento

Archivio informatico archivio costituito da documenti informatici, fascicoli informatici nonché aggregazioni documentali informatiche gestiti e conservati in ambiente informatico

Autenticità caratteristica di un documento informatico che garantisce di essere ciò che dichiara di essere, senza aver subito alterazioni o modifiche.

L’autenticità può essere valutata analizzando l'identità del sottoscrittore e l'integrità del documento informatico

Azienda Azienda cliente che usufruisce del Servizio di Conservazione erogato dalla Bucap S.p.A.

Base dati collezione di dati registrati e correlati tra loro

Certification Authority Ente terzo, pubblico o privato, abilitato a rilasciare un certificato di firma digitale tramite procedura di certificazione che segue standard internazionali e conforme alla normativa europea e nazionale in materia. Una Certification Authority può accreditarsi presso AgID.

Conservatore Soggetto, pubblico o privato, che per esperienza e competenza fornisce idonee garanzie organizzative e tecnologiche in ordine alla realizzazione e gestione di un sistema di conservazione a norma, che conserva gli archivi e li rende disponibili per la consultazione

Conservazione insieme delle attività finalizzate a definire ed attuare le politiche complessive del sistema di conservazione e a governarne la gestione in relazione al modello organizzativo adottato e descritto nel manuale di conservazione

Documento rappresentazione analogica o digitale di atti, fatti e dati, intelligibili direttamente o attraverso un processo di elaborazione elettronica, che ne consenta la presa di conoscenza a distanza di tempo

Documento analogico rappresentazione non informatica di atti, fatti e dati giuridicamente rilevanti

Documento analogico

originale documento analogico che può essere unico e non unico se, in questo secondo caso, sia possibile risalire al suo contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche in possesso di terzi

Documento digitale testi, immagini, dati strutturati, disegni, programmi, filmati formati tramite una grandezza fisica che assume valori binari, ottenuti attraverso un processo di elaborazione elettronica, di cui sia identificabile l'origine

Documento

informatico rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti

Documento statico non modificabile

documento informatico redatto in modo tale per cui il contenuto risulti non alterabile durante le fasi di accesso e di conservazione nonché immutabile nel tempo; a tal fine il documento informatico non deve contenere macro istruzioni o codice eseguibile, tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati

Esibizione operazione che consente di visualizzare un documento conservato e di ottenerne copia

Evidenza informatica sequenza di simboli binari (bit) che può essere elaborata da una procedura informatica

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Firma digitale un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici

Formato modalità di rappresentazione della sequenza di bit che costituiscono il documento informatico; comunemente è identificato attraverso l’estensione del file

FTP server programma che permette di accettare connessioni in entrata e di comunicare con un Client attraverso il protocollo FTP

Funzione di hash una funzione matematica che genera, a partire da una evidenza informatica, una impronta in modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da questa, ricostruire l’evidenza informatica originaria e generare impronte uguali a partire da evidenze informatiche differenti Hardware Security

Module l’insieme di hardware e software che realizza dispositivi sicuri per la generazione delle firme in grado di gestire in modo sicuro una o più coppie di chiavi crittografiche così da poterle utilizzare anche in processi di firma remota.

Immodificabilità caratteristica che rende il contenuto del documento informatico non alterabile nella forma e nel contenuto durante l’intero ciclo di gestione e ne garantisce la staticità nella conservazione del documento stesso Impronta la sequenza di simboli binari (bit) di lunghezza predefinita generata

mediante l’applicazione alla prima di una opportuna funzione di hash Integrità insieme delle caratteristiche di un documento informatico che ne

dichiarano la qualità di essere completo ed inalterato

Leggibilità insieme delle caratteristiche in base alle quali le informazioni contenute nei documenti informatici sono fruibili durante l’intero ciclo di gestione dei documenti

Manuale della conservazione

Manuale che descrive l'insieme delle attività finalizzate a definire ed attuare le politiche complessive del sistema di conservazione e a governarne la gestione in relazione al modello organizzativo adottato Marca temporale il riferimento temporale opponibile a terzi che consente la validazione

temporale.

Metadati del documento informatico

complesso dei metadati da associare al documento informatico per identificarne provenienza e natura e per garantirne la tenuta

Pacchetto di

archiviazione un pacchetto informativo, derivato da uno o più Pacchetti di versamento e conservato all’interno del sistema di conservazione. Il pacchetto è composto dal Contenuto informativo e dalle relative Informazioni sulla conservazione

Pacchetto di

distribuzione il pacchetto informativo, derivato da uno o più pacchetti di archiviazione, ricevuto in risposta ad una richiesta al sistema di conservazione

Pacchetto informativo oggetto informatico contenente uno o più documenti conservati o anche i soli metadati ad essi riferiti

Pacchetto di

versamento un pacchetto informativo consegnato dal Produttore al Conservatore per la creazione di uno o più Pacchetti di Archiviazione

Piano della sicurezza del sistema di

conservazione

documento che, nel contesto del piano generale di sicurezza, descrive e pianifica le attività volte a proteggere il sistema di conservazione dei documenti informatici da possibili rischi nell’ambito dell’organizzazione di appartenenza

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Presa in carico accettazione da parte del sistema di conservazione di un pacchetto di versamento in quanto conforme alle modalità previste dal manuale di conservazione

Produttore soggetto, pubblico o privato, che ha formato il documento nello svolgimento della propria attività personale o istituzionale, che produce il pacchetto di versamento ed è responsabile del trasferimento del suo contenuto nel sistema di conservazione.

Rapporto di versamento

documento informatico che attesta l'avvenuta presa in carico da parte del sistema di conservazione dei pacchetti di versamento inviati dal Produttore

Rapporto di

archiviazione documento informatico che attesta l’avvenuta conservazione da parte del sistema informatico dei pacchetti di archiviazione

Riferimento temporale informazione associata ad uno o più documenti informatici che attesta la data e l’ora di formazione del documento stesso

Server NTP Server Network Time Protocol Sistema di

conservazione sistema di conservazione dei documenti informatici di cui all’articolo 44 del D.Lgs. n. 82/2005, Codice dell’Amministrazione digitale

Sistema Informatico Sistema Informatico a supporto del Servizio di Conservazione Digitale Time Stamping

Authority È il soggetto abilitato e accreditato da AgID al rilascio della Marca Temporale

Utente persona, ente o sistema che interagisce con i servizi di un sistema di gestione informatica dei documenti e/o di un sistema per la conservazione dei documenti informatici, al fine di fruire delle informazioni di interesse

Validazione temporale il risultato della procedura informatica con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi

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1.3

Acronimi

Voce Descrizione

AgID Agenzia per l'Italia Digitale

CA Certification Authority

CD Compact disc

DPS Documento programmatico della Sicurezza informatica

DVD Digital versatile disc

FTP File transfer protocol

HSM Hardware Security Module

ISDN Integrated Services Digital Network

NAS Network attached storage

PdA PdA Pacchetto di archiviazione

PdD Pacchetto di distribuzione

PDF Portable document format

PdV Pacchetto di versamento

PEC Posta elettronica certificata

SAN Storage area network

sFTP Secure File Transfer Protocol

SinCRO Supporto all’interoperabilità nella conservazione e nel recupero degli oggetti digitali

TSA Time Stamping Authority

UNI Ente nazionale italiano di unificazione

USB Universal serial bus

XML Extensible markup language

ZIP formato di compressione dei dati

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1.4

Standard e riferimenti normativi

Le Disposizioni legislative e regolamentari prevedono che le pubbliche amministrazioni e i privati abbiano facoltà di sostituire, a tutti gli effetti, i documenti dei propri archivi, di cui per legge o regolamento sia prescritta la conservazione, con la loro riproduzione su supporto informatico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali o di produrre i documenti direttamente in forma digitale. Gli obblighi di conservazione ed esibizione dei documenti si intendono soddisfatti, ai fini sia amministrativi, sia probatori, se quest’ultimi sono conservati secondo la normativa di carattere generale, la normativa specifica (circolari, regolamenti, risoluzioni), emanata dai Ministeri/Enti competenti rispetto alla specifica tipologia dei documenti, e le regole tecniche dettate dall’Agenzia per L’Italia Digitale (AgID).

Di seguito si riporta la normativa di carattere generale, nonché gli standard di riferimento definiti dalle regole tecniche, rimandando alla scheda “Specificità del Contratto” (Allegato A – Sezione 4) per la normativa più specifica relativa alle singole tipologie documentali trattate.

Normativa di carattere generale

L’intero sistema di conservazione adottato da Bucap si colloca nel quadro normativo italiano relativo alla conservazione digitale. Il presente documento è redatto in base a quanto disposto dal seguente panorama normativo:

• Codice Civile [Libro Quinto del Lavoro, Titolo II Del lavoro nell’Impresa, Capo III Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione, Sezione III Disposizioni particolari per le imprese commerciali, Paragrafo 2 Delle scritture contabili], art. 2215 bis – Documentazione informatica;

• Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

• Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

• Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali;

• Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

• Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e s.m.i.;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013, Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013, Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5- bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44 , 44 –bis e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n.82 del 2005;

 Circolare AGID 10 aprile 2014, n. 65 – Modalità per l’accreditamento e la vigilanza sui soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici di cui all’art. 44-bis, comma 1, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché' di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23- bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

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La traduzione, l’adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati in tutti i Paesi.

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Standard di riferimento

 ISO 14721:2012 OAIS (Open Archival Information System), Sistema informativo aperto per l’archiviazione;

 ISO/IEC 27001:2013, Information technology - Security techniques - Information security management systems – Requirements, Requisiti di un ISMS (Information Security Management System);

 ETSI TS 101 533-1 V1.3.1 (2012-04) Technical Report, Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Information Preservation Systems Security; Part 2: Guidelines for Assessors, Linee guida per valutare sistemi sicuri e affidabili per la conservazione elettronica delle informazioni;

 ETSI TR 101 533-2 V.1.3.1 (2012-04) Technical Report, Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Information Preservation System Security; Part 2: Guidelines for Assessors, Linee guida per valutare sistemi sicuri e affidabili per la conservazione elettronica delle informazioni;

 UNI 11386:2010 Standard SInCRO – Supporto all’Interoperabilità nella Conservazione e nel recupero degli Oggetti digitali;

 ISO 15836:2009 Information anda documentation – The Dublin Core metadata element set, Sistema di metadata del Dublin Core.

1.5

Certificazioni del Conservatore

La Bucap per l’erogazione dei servizi si è dotata delle seguenti certificazioni:

Certificazione ISO 9001

Certifica la qualità del “Servizio di conservazione e gestione fisica ed ottica documenti attraverso l’utilizzo di sistemi informatici”, della

“Progettazione e gestione di sistemi di Logistica avanzata” e della

“Progettazione, manutenzione e sviluppo software”.

Certificazione ISO 27001

Certifica il sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni nel rispetto dei principi di confidenzialità, integrità e disponibilità dei dati.

Certificazione OHSAS 18001:2007

Certifica il rispetto dei requisiti di un sistema di gestione per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Certificazione Ambientale ISO 14001

Certifica il rispetto dei requisiti di un sistema di gestione ambientale applicato all’organizzazione nell’ottica di uno sviluppo sostenibile ed ecocompatibile.

Certificazione EN 15838:2010

Certifica il rispetto dei requisiti dei “centri di contatto” (Contact e Call Center) e la qualità del servizio erogato secondo i parametri dettati dalla UNI 11200:2010.

Si fa presente la società Bureau Veritas, per il rilascio delle certificazioni informatiche in ambito ISMS (come la ISO 27001), è accreditata presso l'ente di riferimento Inglese UKAS (United Kingdom Accreditation Service – www.ukas.com) membro, insieme ad Accredia,

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dell'EA (European co-operation for Accreditation) ed entrambi firmatari del MLA (EA Multilateral Agreement), accordo con il quale viene riconosciuta e accettata l'equivalenza degli accreditamenti operati dagli altri membri firmatari dell'accordo.

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2. CONCETTI BASE

Per la corretta comprensione del Manuale, di seguito riportiamo i concetti che sono alla base del processo di conservazione digitale.

2.1

Archiviazione e Conservazione dei documenti

La normativa in materia distingue la Conservazione dalla Archiviazione Digitale.

La prima è finalizzata a rendere un documento sempre leggibile e non modificabile e quindi disponibile nel tempo in tutta la sua integrità ed autenticità, ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. n.

82/2005.

La seconda, invece, per cui non sono previste particolari modalità operative, ha lo scopo di permettere un facile e razionale reperimento del documento.

Il Legislatore dunque, pur imponendo l’obbligo di esibizione dei documenti, non ha concentrato la sua attenzione sulla loro reperibilità, per cui si lascia ampia autonomia operativa e tecnica, ma ha definito regole e procedure per la loro non alterabilità, integrità e leggibilità ai fini della conservazione a norma dei documenti informatici.

In sintesi, l’Archiviazione è la fase in cui vengono progressivamente memorizzati ed identificati i singoli documenti. La Conservazione è, invece, il processo che trasferisce tali documenti su un supporto idoneo alla conservazione e che garantisce la corrispondenza di tali documenti agli originali.

Da un punto di vista pratico questo significa che l’attività di archiviazione si svolge quotidianamente con regolarità nel tempo, mentre l’attività di conservazione potrebbe essere effettuata, a seconda delle esigenze, a cadenze periodiche (es: mensilmente, semestralmente, annualmente etc.).

2.2

Documento Informatico

Un documento è la rappresentazione in formato analogico o digitale di atti, fatti e dati giuridicamente rilevanti intelligibili direttamente o attraverso un processo di elaborazione elettronica (D.lgs. n. 82/2005).

I documenti analogici si distinguono in originali unici e non unici. I documenti analogici originali unici sono quei documenti per cui non sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi. Sul punto, l’art. 22, comma 5, del D.Lgs. n. 82/2005 prescrive che “con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico”.

Secondo l’art.3 comma 1 del DPCM 13 Novembre 2014, “il documento informatico è formato mediante una delle seguenti principali modalità:

a) redazione tramite l'utilizzo di appositi strumenti software;

b) acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico, acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, acquisizione della copia informatica di un documento analogico;

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La traduzione, l’adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati in tutti i Paesi.

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c) registrazione informatica delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all'utente;

d) generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni, provenienti da una o più basi dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica.”

2.3

Classe documentale

La classe documentale definisce tutte le caratteristiche di un raggruppamento di unità documentali omogenee (per macro-tipologia o affare) da sottoporre a conservazione, individuando le informazioni necessarie a qualificare ed identificare univocamente ogni singola unità documentale. Ha parametri specifici di comportamento, periodo di conservazione e metadati propri.

2.4

Sistema di conservazione

Secondo quanto previsto dall’art. 44 del D.lgs. n. 82/2005

“1. Il sistema di conservazione dei documenti informatici assicura:

a) l’identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e dell’amministrazione o dell’area organizzativa omogenea di riferimento di cui all’art. 50, c. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) l’integrità del documento;

c) la leggibilità e l’agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni identificative, inclusi i dati di registrazione e di classificazione originari;

d) il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal disciplinare tecnico pubblicato in allegato B a tale decreto.

1-bis Il sistema di conservazione dei documenti informatici è gestito da un responsabile che opera d’intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali di cui all’art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella definizione e gestione delle attività di rispettiva competenza.

1-ter Il responsabile della conservazione può chiedere la conservazione dei documenti informatici o la certificazione della conformità del relativo processo di conservazione a quanto stabilito dall’art. 43 e dalle Regole Tecniche ivi previste, nonché dal comma 1 ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche.”

2.5

Attori

Seguendo quanto indicato dalla normativa (Regole Tecniche) e dagli standard di riferimento (modello OAIS), gli attori che intervengono nel sistema di conservazione sono:

- Produttore - Utente finale - Conservatore

- Organismi di vigilanza e controllo.

(15)

La traduzione, l’adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati in tutti i Paesi.

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Produttore

Il Produttore è l’ente, pubblico o privato, titolare dei documenti da conservare e risponde alle istituzioni competenti sulla corretta conservazione degli stessi. Sottoscrive un contratto per le attività di conservazione assegnando al Conservatore, con un atto scritto, la gestione in outsourcing del processo di conservazione.

Il Produttore si impegna a versare i documenti informatici garantendone l’autenticità e l’integrità, nel rispetto delle norme sulla formazione dei documenti informatici, e resta il responsabile del contenuto dei documenti.

Il Produttore garantisce che il versamento dei documenti informatici venga realizzato utilizzando formati compatibili con il sistema di conservazione e rispondenti a quanto previsto dalla normativa vigente. Le tipologie di documenti da trasferire, le modalità di versamento e i metadati sono concordati e specificati nel presente Manuale.

La normativa prevede che sia nominato un Responsabile della Conservazione che rappresenta il soggetto responsabile dell’insieme delle attività di cui all’art. 44 del D.Lgs. n.

82/2005 e alle Regole tecniche in materia di sistema di conservazione.

Il Responsabile della Conservazione può affidare, sotto la propria responsabilità, in tutto o in parte, lo svolgimento del processo di conservazione ad uno o più soggetti di specifica competenza ed esperienza in relazione alle attività ad essi delegate.

Utente finale

L’Utente finale è una persona o una procedura software che ha la possibilità di accedere al sistema di conservazione dei documenti informatici al fine di fruire delle informazioni di interesse conservate al suo interno nei limiti previsti dalle norme vigenti.

Il ruolo dell’Utente si può identificare in relazione a specifici soggetti abilitati, indicati dal Produttore stesso, che possono accedere ai documenti conservati o a parte di essi, secondo le politiche di accesso concordate.

Conservatore

Il Conservatore è il soggetto affidatario del processo di conservazione per conto del Produttore. La sua attività consiste nell’erogazione del servizio di conservazione dei documenti attraverso una struttura organizzativa, processi operativi e sistemi informatici di supporto da lui gestiti.

Organismi di vigilanza e controllo

Rappresentano tutti quegli organismi che sono deputati, con diversi gradi di intervento, alla vigilanza e al controllo dell’attività dell’Azienda (e dunque della relativa documentazione prodotta), nonché alla tutela della stessa come ad esempio:

- Il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo (MiBACT) che esercita funzioni di tutela e vigilanza sugli archivi degli enti pubblici territoriali e non e di enti privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante (ai sensi dell’art. 4 e dell’art. 18 del D.Lgs. 42/2004 e successivi aggiornamenti) e autorizza le operazioni di scarto e trasferimento della documentazione conservata ai sensi del D.Lgs 42/2004.

- Le Soprintendenze archivistiche che possono, in seguito a preavviso, effettuare ispezioni per accertare lo stato di conservazione e custodia degli archivi e possono emettere prescrizioni per la tutela degli archivi.

- L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) che ha compiti di vigilanza nei settori finanziario e assicurativo.

- L’Agenzia delle Entrate.

- Etc.

(16)

La traduzione, l’adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati in tutti i Paesi.

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3. DATI IDENTIFICATIVI GENERALI DEL SERVIZIO

Nel presente paragrafo vengono specificati i dati di riferimento del Conservatore e della Certification Authority. Si rimanda alla scheda “Specificità del Contratto - Sezione 1” (Allegato A) per i dati di riferimento del Produttore e del Responsabile della Conservazione nominato dal Produttore.

3.1

Dati identificativi del Conservatore

Denominazione sociale: Bucap S.p.A.

Sede legale in: ROMA prov. RM CAP 00165

Via e n. civ.: via Innocenzo XI, 8

Codice Fiscale: 05195930580

Partita IVA: 01371361005

REA ROMA: 486648

da qui in poi Bucap o Conservatore.

3.2

Dati identificativi del Produttore

I Dati identificativi del Produttore sono riportati nella scheda “Specificità del Contratto - Sezione 1” (Allegato A), così come i dati del Responsabile della conservazione nominato dal Produttore. Nell’Allegato A sono specificate anche le attività e le responsabilità direttamente affidategli.

3.3

Dati identificativi della CA e TSA

I certificati di firma digitale sono rilasciati da ACTALIS (www.actalis.it) e da NAMIRIAL (www.namirial.com).

Le marche temporali sono rilasciate da ACTALIS (www.actalis.it) e da NAMIRIAL (www.namirial.com).

Nel corso dell’erogazione del Servizio potranno essere utilizzate firme digitali e marche temporali di altre CA/TSA, comunque accreditate ai sensi dell'art. 29 del CAD.

(17)

La traduzione, l’adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati in tutti i Paesi.

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4. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Il processo di conservazione presuppone l’istituzione di un modello organizzativo che garantisca la piena osservanza delle regole imposte dalla normativa, che prevedono:

i. la definizione del processo di conservazione in funzione della tipologia dei documenti da conservare e in conformità alla normativa vigente;

ii. la redazione del Manuale di Conservazione e l’aggiornamento periodico in presenza di cambiamenti normativi, organizzativi, procedurali o tecnologici rilevanti;

iii. la predisposizione di un pacchetto di versamento secondo quanto definito in uno specifico accordo di versamento;

iv. la generazione di un rapporto di versamento a seguito di un trasferimento di documentazione;

v. la gestione del processo di conservazione così come definito nel punto i, con la generazione e sottoscrizione del pacchetto di archiviazione;

vi. la predisposizione della presenza di un pubblico ufficiale, nei casi in cui sia richiesto il suo intervento, garantendo allo stesso l’assistenza e le risorse necessarie per l’espletamento delle attività al medesimo attribuite;

vii. il monitoraggio della corretta funzionalità del sistema di conservazione;

viii. la verifica periodica, con cadenza non superiore ai cinque anni, dell’integrità degli archivi e della leggibilità degli stessi;

ix. l’esecuzione di duplicazioni o copie dei documenti informatici in relazione all’evolversi del contesto tecnologico;

x. l’adozione delle misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema di conservazione;

xi. l’assicurazione, agli organismi competenti previsti dalle norme vigenti, dell’assistenza e delle risorse necessarie per l’espletamento delle attività di verifica e di vigilanza;

xii. l’esibizione agli organismi competenti dei documenti informatici conservati;

xiii. la predisposizione e la comunicazione della modulistica necessaria da presentare agli Organismi competenti.

La normativa consente al Produttore di avvalersi di strutture e di professionalità esterne, in grado di erogare e supportare le attività necessarie alla gestione del processo di conservazione.

Nel caso specifico sono delegati alla Bucap - in qualità di Conservatore – tutti i compiti organizzativi, operativi, nonché di manutenzione e controllo (vedi anche il paragrafo “Tabella riassuntiva dell’organizzazione del lavoro”).

Al Responsabile della Conservazione interno all’Azienda spetta un ruolo di supervisione e controllo delle attività del Conservatore, nonché la gestione delle attività di esibizione della documentazione conservata, da espletare anche attraverso soggetti interni appositamente delegati.

4.1

Organizzazione del Lavoro, ruoli e responsabilità

La metodologia utilizzata per definire la composizione del gruppo di lavoro si fonda sull’assunto che ciascuna lavorazione complessa sia caratterizzata da aspetti fondamentali:

• la necessità di esecuzione di attività di diversa natura, con il conseguente coinvolgimento di professionalità differenti e specifiche, in grado di gestire tutte le fasi del servizio;

• la necessità di intrattenere rapporti con il cliente, a diversi livelli e per le problematiche di diversa natura determinate dallo svolgersi della gestione;

(18)

La traduzione, l’adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati in tutti i Paesi.

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• la necessità di seguire costantemente l’evoluzione delle esigenze del cliente, determinate sia dalla naturale evoluzione delle tecnologie impiegate, sia dal modificarsi dei flussi interni, sia dalla nascita di nuovi fabbisogni.

Ciò considerato, il personale messo a disposizione per la gestione del servizio è costituito da risorse dotate di professionalità e specializzazioni diverse, coordinate da un

“Responsabile del Servizio”, che rappresenta anche il referente nei confronti dell’Azienda.

Si rappresenta nello schema seguente l’organizzazione che Bucap adotta per l’esecuzione del Servizio di Conservazione Digitale.

Figura 1: Struttura Organizzativa

Vengono di seguito descritti i ruoli e compiti delle risorse responsabili dell’erogazione del Servizio:

Ruolo Descrizione delle mansioni associate al ruolo

Responsabile del Servizio di Conservazione

(RSC)

È il responsabile del Servizio di Conservazione Digitale.

Definisce e attua le politiche complessive del sistema di conservazione e della relativa gestione.

In particolare definisce:

 le caratteristiche e i requisiti del sistema di conservazione in conformità alla normativa vigente;

 le modalità operative di erogazione dei servizi di conservazione;

 gli aspetti tecnici di erogazione dei servizi di conservazione.

È responsabile della redazione del Manuale Operativo della conservazione e del relativo aggiornamento periodico.

Monitora periodicamente l’erogazione del Servizio di conservazione.

Monitora periodicamente la conformità alle normative vigenti.

(19)

La traduzione, l’adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati in tutti i Paesi.

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Ruolo Descrizione delle mansioni associate al ruolo

Responsabile della Funzione Archivistica

di conservazione (RFA)

È il responsabile degli aspetti archivistici relativi alla gestione e conservazione della documentazione. Effettua tutte le attività di analisi documentale connesse allo svolgimento del Servizio di conservazione per l’Azienda.

In particolare definisce:

 il set dei metadati di conservazione dei documenti e dei fascicoli informatici;

 i criteri di aggregazione dei documenti da lavorare;

 l’accesso e le modalità di fruizione del patrimonio documentario e informativo conservato.

Monitora gli aspetti archivistici del processo di conservazione e cura l’analisi archivistica per lo sviluppo di nuove funzionalità del sistema di conservazione.

Supporta l’Azienda nella gestione dei rapporti con il Ministero dei beni e delle attività culturali per quanto di competenza.

Responsabile del trattamento dei dati

personali (RTD)

È responsabile del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.

Assicura che il trattamento dei dati affidati dai clienti avverrà nel rispetto delle istruzioni impartite dal titolare del trattamento dei dati personali, con garanzia di sicurezza e di riservatezza, e secondo quanto definito nel Documento Programmatico della Sicurezza (DPS) e dal Piano della Sicurezza.

Responsabile della sicurezza dei sistemi per la conservazione

(RSSC)

È responsabile del rispetto e del monitoraggio dei requisiti di sicurezza del sistema di conservazione stabiliti dagli standard, dalle normative e dalle politiche e procedure interne di sicurezza.

Segnala eventuali difformità al Responsabile del Servizio di Conservazione e individua e pianifica le necessarie azioni correttive.

Mantiene aggiornato il Piano della Sicurezza.

Responsabile dei sistemi informativi per la conservazione

(RSI)

È responsabile della gestione dell’esercizio delle componenti hardware e software del sistema di conservazione.

Monitora il mantenimento dei livelli di servizio (SLA) concordati con l’Azienda.

Segnala le eventuali difformità degli SLA al Responsabile del Servizio di Conservazione.

(20)

La traduzione, l’adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati in tutti i Paesi.

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Ruolo Descrizione delle mansioni associate al ruolo

Responsabile dello sviluppo e della manutenzione del

sistema di conservazione

(RSM)

È il responsabile tecnico-operativo dello sviluppo e della manutenzione del Sistema di Conservazione.

In particolare:

 progetta, pianifica e monitora i progetti di sviluppo e i flussi legati ai servizi di conservazione digitale;

 definisce con l’Azienda e configura le modalità tecnico- operative di trasferimento dei documenti informatici da lavorare in merito ai formati dei dati da trasmettere, ai formati elettronici e agli strumenti di trasmissione da utilizzare;

 definisce la configurazione dei sistemi informatici relativi alla conservazione e all’esibizione della documentazione;

 monitora gli aspetti tecnico-informatici dell’erogazione del Servizio di Conservazione Digitale;

 coordina lo sviluppo delle componenti hardware e software del Sistema di Conservazione e ne monitora la

manutenzione correttiva ed evolutiva;

 definisce e pianifica eventuali migrazioni verso nuove piattaforme tecnologiche.

Nell’Allegato B al presente Manuale sono riportati i dati identificativi e i periodi di impiego nel ruolo dei Responsabili designati per la realizzazione del Servizio di conservazione digitale.

Le deleghe per l’espletamento delle attività sono formalizzate tramite documento apposito (il Responsabile del Servizio della conservazione è garante della tenuta e dell’aggiornamento di tale archivio) riportante le attività delegate e la data di delega. Una copia degli atti di delega può essere richiesta al Responsabile del Servizio della conservazione.

(21)

La traduzione, l’adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati in tutti i Paesi.

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4.2

Tabella riassuntiva dell’organizzazione del lavoro

Nella tabella di seguito riportata si descrive sinteticamente l’organizzazione del lavoro (“chi-fa-che cosa”) in relazione ai compiti organizzativi, operativi, di manutenzione/controllo e di assistenza/ispezione.

Attività/Compiti Descrizione Attori

COMPITI ORGANIZZATIVI i. Definizione del

processo di conservazione

Consiste nel definire le

caratteristiche e i requisiti del Sistema di Conservazione in funzione della tipologia dei documenti da conservare e nel gestirne le evoluzioni.

La Bucap nella figura del Responsabile del Servizio di Conservazione (coadiuvato dal Responsabile della funzione archivistica di conservazione), in accordo con l’Azienda.

ii. Redazione e aggiornamento del Manuale di

Conservazione

Consiste nel descrivere il sistema di conservazione, le regole e i processi definiti per la

conservazione dei documenti.

La Bucap nella figura del Responsabile del Servizio di Conservazione.

COMPITI OPERATIVI iii. Predisposizione del

Pacchetto di Versamento

Consiste nel predisporre secondo un accordo di versamento la documentazione da avviare a conservazione.

L’Azienda secondo un Accordo di Versamento definito congiuntamente.

iv. Generazione del Rapporto di Versamento.

Consiste nella generazione, trasmissione e memorizzazione di un rapporto sullo stato e sulle eventuali anomalie riscontrate nelle attività di versamento.

La Bucap, attraverso l’utilizzo del Sistema Informatico.

v. Gestione del Processo di Conservazione

Consiste nella gestione dell’esercizio del processo di conservazione: generazione, sottoscrizione e memorizzazione del pacchetto di archiviazione, gestendone le relative

informazioni.

La Bucap, attraverso l’utilizzo del Sistema Informatico.

vi. Predisposizione della presenza di un pubblico ufficiale nei casi in cui sia previsto il suo intervento

Consiste nel pianificare la

presenza del Pubblico Ufficiale nei casi in cui sia previsto il suo intervento, assicurando allo stesso l’assistenza e le risorse necessarie per l’espletamento delle specifiche attività di certificazione.

La Bucap nella figura del Responsabile del Servizio di Conservazione.

COMPITI DI MANUTENZIONE E CONTROLLO vii. Monitoraggio del

funzionamento del Sistema

Informatico

Consiste nella verifica della corretta funzionalità del Sistema Informatico e degli altri software aziendali che influiscono

direttamente o indirettamente nel processo di conservazione.

La Bucap nella figura del Responsabile dei Sistemi Informativi per la

conservazione.

(22)

La traduzione, l’adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati in tutti i Paesi.

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viii. Verifica

dell’integrità degli archivi e della leggibilità degli stessi

Consiste nella verifica periodica della leggibilità di quanto conservato, provvedendo

all’eventuale copia/duplicazione.

La Bucap, attraverso l’utilizzo del Sistema Informatico.

ix. Esecuzione di duplicazioni o copie dei documenti informatici

Consiste nella esecuzione di duplicazioni dei documenti informatici per copie di sicurezza o di back-up o nella copia dei documenti informatici con relativa migrazione su formati tecnologici più evoluti per evitare l’obsolescenza tecnologica dei formati di rappresentazione dei documenti.

La Bucap, attraverso l’utilizzo del Sistema Informatico.

x. Applicazione delle misure per la sicurezza fisica e logica del Sistema Informatico, dell’Archivio Digitale e delle copie di sicurezza

Consiste nell’applicare tutte le misure necessarie e idonee ad assicurare la sicurezza fisica e logica dei sistemi informatici che intervengono nel sistema di conservazione e delle copie di backup degli archivi del sistema di conservazione prodotta ai sensi dell’art. 12 del DPCM 3 dicembre 2013 per il sistema di conservazione

La Bucap nella figura del Responsabile della Sicurezza dei sistemi di conservazione.

COMPITI DI ASSISTENZA/ISPEZIONE xi. Assistenza durante

le ispezioni e le verifiche da parte degli Organismi competenti con funzioni di controllo

Consiste nel predisporre quanto necessario per assicurare in ogni caso all’Azienda l’assistenza e le risorse necessarie per

l’espletamento delle attività di verifica e di vigilanza in caso di ispezioni, verifiche o controlli da parte degli Organismi

competenti.

La Bucap nella figura del Responsabile del Servizio di Conservazione.

xii. Esibizione agli Organismi competenti dei documenti conservati

Consiste nel predisporre quanto necessario per assicurare l’esibizione dei documenti conservati agli Organismi competenti e di controllo.

L’Azienda con il supporto della Bucap.

xiii. Predisposizione e comunicazione della modulistica

necessaria da presentare agli Organismi competenti.

Consiste nell’assolvimento delle comunicazioni obbligatorie da effettuarsi agli Organismi competenti e di controllo (es.

Agenzia delle Entrate, IVASS, etc..)

L’Azienda con il supporto della Bucap.

(23)

La traduzione, l’adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati in tutti i Paesi.

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5. DOCUMENTI SOTTOPOSTI A CONSERVAZIONE

Il sistema di conservazione, secondo quanto previsto dall’art. 3 del DPCM 3 dicembre 2013, deve assicurare la conservazione dei seguenti oggetti, “garantendone le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità” dei:

a) documenti informatici con i metadati associati;

b) fascicoli informatici o aggregazioni documentali informatiche con i relativi metadati e i riferimenti che identificano univocamente i singoli oggetti documentali appartenenti ai fascicoli o alle aggregazioni documentali.

La documentazione conservata digitalmente è composta dalle classi documentali descritte nella scheda “Specificità del contratto– Sezione 2” (Allegato A).

Nella scheda viene riportata un’analisi archivistica della documentazione oggetto di conservazione in termini di:

 Natura della documentazione;

 Supporto d’origine della documentazione (Analogico/Digitale);

 Composizione della documentazione;

 Elenco e descrizione dei metadati e dei formati utilizzati

 Periodo di conservazione;

 Altre informazioni utili per la conservazione.

La documentazione viene prodotta dall’Azienda che rimane responsabile del contenuto. La Bucap non potrà mai essere ritenuta in alcun caso responsabile del contenuto della documentazione conservata.

(24)

La traduzione, l’adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati in tutti i Paesi.

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6. DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il Servizio di Conservazione Digitale si suddivide nei seguenti processi operativi:

 Start-up del Servizio;

 Versamento dei documenti;

 Conservazione Digitale dei documenti;

 Mantenimento dell’Archivio Informatico;

 Esibizione dei documenti;

 Scarto o esportazione dell’Archivio Informatico.

Nella figura di seguito riportata si rappresenta il Servizio con i processi che lo compongono e il dettaglio sintetico delle operatività, descritte nei paragrafi successivi.

Figura 2: Aspetti operativi del Servizio.

6.1

Start-up del Servizio

La progettazione delle attività necessarie ad avviare correttamente il processo di conservazione a norma dei documenti informatici verrà effettuata da personale Bucap specializzato, con competenza specifica nella materia, sia dal punto di vista archivistico- funzionale che informatico.

Le attività poste in essere riguardano essenzialmente:

 la definizione dello specifico processo di conservazione sulla base delle tipologie documentali da trattare;

 la definizione dell’Accordo di Versamento, con l’analisi dettagliata dei flussi di trasmissione dei documenti da trattare e la definizione delle modalità di versamento per regolare e controllare l'invio e la ricezione dei documenti da conservare;

 la redazione dello specifico Manuale della Conservazione;

 la configurazione dei sistemi di Front-end e Back-office;

 l’avvio delle attività conl la definizione delle tempistiche di lavorazione;

 l’assistenza e la consulenza per la redazione delle comunicazioni da effettuarsi agli Organismi di vigilanza e controllo.

(25)

La traduzione, l’adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati in tutti i Paesi.

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6.2

Versamento dei documenti

La prima fase, che in realtà non rientra nel servizio di conservazione ma ne è un indispensabile presupposto, riguarda la formazione del documento informatico da conservare. Questo può essere formato mediante appositi strumenti informatici o anche attraverso l'acquisizione di una copia informatica di documento analogico (ai sensi dell’articolo 22 del D.Lgs. 82/2005 e dell'art. 3, lett. B, del DPCM 13 novembre 2014) Il documento informatico, correttamente prodotto, viene poi inviato alla conservazione sotto forma di pacchetto di versamento.

Il pacchetto di versamento (contenente la documentazione da conservare e i relativi metadati) viene inviato al servizio di conservazione che, prima di accettarlo, ne verifica la rispondenza all'Accordo di Versamento.

In caso di esito positivo, il sistema di versamento accetta il documento da conservare e restituisce al Produttore un Rapporto di Versamento.

Al fine di tracciare la trasmissione dei documenti il processo di versamento prevede:

- la ricezione del pacchetto di versamento per la sua presa in carico da parte del sistema di conservazione;

- la verifica che il pacchetto di versamento e gli oggetti contenuti siano coerenti con le modalità previste dal presente manuale di conservazione e con quanto indicato nell’Accordo di Versamento (Specificità del contratto – Sezione 3);

- la generazione, anche in modo automatico, del rapporto di versamento relativo ad uno o più pacchetti di versamento, univocamente identificato dal sistema di conservazione e contenente un riferimento temporale, specificato con riferimento al Tempo Universale Coordinato (UTC), e una o più impronte, calcolate sull’intero contenuto del pacchetto di versamento, secondo le modalità descritte nel manuale di conservazione; L’eventuale rifiuto del pacchetto di versamento, nel caso in cui le verifiche abbiano evidenziato delle anomalie;

- l’avvio della documentazione al processo di conservazione a norma.

Di seguito si riporta una descrizione più dettagliata delle attività del Processo di versamento.

Specifiche modalità di versamento o eccezioni rispetto a quanto di seguito descritto sono dettagliate nella scheda “Specificità del Contratto– Sezione 3” (Allegato A).

Ricezione del pacchetto di versamento (PdV)

Il Conservatore riceve dall’Azienda la documentazione in formato digitale.

Il versamento può avvenire in tre modalità distinte:

1. utilizzando i web service messi a disposizione da Bucap;

2. tramite un collegamento sFTP disponibile su un server della Bucap e accessibile con specifica username e password comunicata all’Azienda;

3. via posta elettronica anche certificata.

Eccezionalmente il versamento potrà essere effettuato tramite l’utilizzo di supporti removibili (Hard-disk o CD/DVD) anonimi, protetti da password o da sistemi di crittografia dei dati. A conclusione delle attività di ricezione, i dati presenti nell’Hard-Disk vengono cancellati in maniera sicura, mentre i supporti CD/DVD vengono distrutti con l’utilizzo di un apposito dispositivo “tritacarta” che permette anche la distruzione media.

La documentazione trasmessa è, se non diversamente specificato nella “Specificità del Contratto”, nel formato Acrobat PDF multipagina. Insieme ai file vengono trasmessi anche i tracciati record contenenti i dati identificativi e descrittivi della documentazione.

(26)

La traduzione, l’adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati in tutti i Paesi.

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La documentazione viene formata dall’Azienda che ne garantisce l’integrità e l’autenticità, eventualmente anche tramite l’apposizione di una firma digitale al pacchetto di versamento o l’utilizzo per la trasmissione di una PEC.

La sottoscrizione, apposta dall’Azienda in fase di trasmissione dei documenti, certifica solamente l’integrità dei documenti trasmessi: non dà valore agli stessi.

La trasmissione avviene nei tempi indicati nella “Specificità del contratto”.

Controllo del pacchetto di versamento (PdV)

La documentazione, prima di essere avviata alla conservazione, viene verificata nella sua rispondenza all'Accordo di Versamento.

Come accennato il pacchetto di versamento contiene tutti i dati identificativi e descrittivi della documentazione, predisposti in un tracciato record definito tra le parti.

Gli aspetti formali si compongono dei controlli prescritti dalla normativa (allegato 2 del DPCM 3 dicembre 2013) in relazione a:

- formato dei file;

- integrità dei file;

- corrispondenza tra file inviati e quelli dichiarati nel tracciato di versamento;

- etc..

Gli aspetti sostanziali si compongono di elementi specifici definiti in fase di avvio del servizio, quali ad esempio: presenza dei dati previsti (anche per tipologia documentale), formato atteso dei dati, specifici valori attesi, controlli di univocità, etc..

I controlli formali e sostanziali del Pacchetto di Versamento sono descritti nella “Specificità del contratto”.

Ove previsto, viene inoltre verificata l’eventuale firma digitale apposta dal Referente dell’Azienda per certificare l’integrità della documentazione trasmessa.

Produzione del Rapporto di Versamento (RdV)

Effettuate le opportune verifiche, se il pacchetto risulta conforme all'Accordo di Versamento, il Conservatore genera un Rapporto di Versamento attestante la corretta ricezione della documentazione da conservare.

Qualora, invece, il pacchetto di versamento o i singoli file componenti il pacchetto dovessero risultare non conformi all'accordo, verranno segnalate nel Rapporto di Versamento le motivazioni del rifiuto e l’elenco puntuale delle anomalie riscontrate.

Il RdV viene, inoltre, univocamente contrassegnato con un numero identificativo univoco e viene archiviato in apposito repository all'interno del sistema di conservazione così come previsto dalla lett d) dell'art. 9 delle Regole tecniche in materia di sistemi di conservazione.

Il Rapporto di Versamento viene trasmesso all’Azienda nella stessa modalità scelta per l’invio del pacchetto di versamento, ossia tramite web service o e-mail o cartella sFTP.

Avvio alla conservazione

Una volta concluse le attività di presa in carico, la documentazione viene avviata al processo di conservazione. L’avvio avviene nei tempi indicati nella “Specificità del Contratto”.

6.3

Conservazione dei documenti

Il processo si compone di tre principali fasi:

1. alimentazione del sistema di conservazione, con la formazione dei pacchetti di archiviazione tramite rielaborazione dei pacchetti di versamento ricevuti;

2. sottoscrizione con firma digitale del pacchetto di archiviazione;

3. memorizzazione di quanto conservato.

(27)

La traduzione, l’adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati in tutti i Paesi.

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La fase di alimentazione del sistema di conservazione è quella che dà vita al processo di conservazione con la preparazione di un Pacchetto di Archiviazione.

Il documento da conservare e i relativi metadati, pervenuti sotto forma di Pacchetto di Versamento, vengono acquisiti dal sistema di conservazione, che provvede a preparare un Pacchetto di Archiviazione composto dai documenti da conservare e dai relativi indici:

l'indice, creato secondo il modello previsto dall'allegato 4 al DPCM 3 dicembre 2013, contiene tutti i metadati e le informazioni necessarie alla corretta conservazione della documentazione.

Ogni documento, se non diversamente definito nella “Specificità del contratto”, è composto da un PDF Multipagina relazionato ad un profilo dati descrittivo. Per ogni serie documentale, i dati descrittivi sono riportati nella scheda “Specificità del Contratto – Sezione 1” (Allegato A).

La fase di validazione del processo di conservazione richiede l’apposizione della firma digitale (che garantisce l'integrità e l'immodificabilità dei documenti conservati).

È stato scelto, se non diversamente indicato nella scheda “Specificità del contratto”, di apporre una Marca Temporale sui pacchetti di archiviazione memorizzati in modo da avere la garanzia di certificazione temporale opponibile a terzi. Questa fase viene gestita autonomamente, senza alcun intervento manuale, dalle procedure informatiche che gestiscono il processo di conservazione nel rispetto degli standard di sicurezza fissati. Le marche temporali emesse sono firmate da un certificato emesso da una TSA accreditata.

Il pacchetto di archiviazione così sottoscritto unitamente al suo Indice (IdPA) viene memorizzato all'interno del sistema di conservazione. La memorizzazione avviene principalmente su Storage e secondariamente, in base agli accordi contrattuali, su supporti removibili CD/DVD.

Di seguito si riporta una descrizione più dettagliata delle attività principali del Processo di Conservazione:

- Formazione dei pacchetti di archiviazione (PdA);

- Generazione dell’Indice dei pacchetti di archiviazione (iPdA);

- Sottoscrizione dell’iPdA;

- Memorizzazione del PdA;

- Registrazione del Processo di conservazione;

Formazione dei pacchetti di archiviazione (PdA)

Il Processo di Conservazione avviene per gruppi di documenti omogenei almeno per serie documentale.

Il Conservatore genera i pacchetti di archiviazione sulla base di regole e criteri di aggregazione descritti nella “Specificità del contratto”.

Il Sistema conclude l’attività registrando l’identificativo del pacchetto informativo su un apposito campo del profilo dati di ogni documento lavorato. In questo modo, ricercando la documentazione attraverso una funzionalità del Sistema, è sempre possibile conoscere in che pacchetto di archiviazione è stato conservato un documento.

Generazione dell’Indice dei pacchetti di archiviazione (IPdA)

La formazione del pacchetto di archiviazione si completa con la generazione del relativo indice o evidenza informatica.

L’evidenza informatica, realizzata secondo quanto previsto dallo standard Uni SInCRO:

11386, contiene le informazioni necessarie per permettere la successiva dimostrazione dell’integrità di tutti i documenti appartenenti al pacchetto di archiviazione.

Riferimenti

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