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PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori. 20 gennaio 2005 PE v01-00

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AM\553324IT.doc PE 353.439v01-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO

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2009

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

20 gennaio 2005 PE 353.439v01-00

EMENDAMENTI 1-8

Progetto di raccomandazione per la seconda lettura (PE 350.739v01-00) di Janelly Fourtou

Posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario

Posizione comune del Consiglio (12060/2/2004 – C6-0211/2004 – 2003/0167(COD))

Posizione comune del Consiglio Emendamenti del Parlamento Emendamento presentato da Othmar Karas e Christopher Heaton-Harris

Emendamento 1 CONSIDERANDO 2 (2) È necessario stabilire un livello

equivalente di tutela all'atto dei controlli doganali per le merci che entrano nel territorio doganale della Comunità o ne escono. Per raggiungere tale obiettivo, è necessario stabilire un livello equivalente di controllo doganale nella Comunità e

garantire un'applicazione armonizzata dei controlli doganali da parte degli Stati membri, i quali hanno la competenza principale per l'applicazione di tali controlli.

Detti controlli dovrebbero essere basati su norme e criteri di rischio concordati per la selezione delle merci e degli operatori economici, al fine di minimizzare i rischi per la Comunità e i suoi cittadini e per i partner

(2) È necessario stabilire un livello equivalente di tutela all'atto dei controlli doganali per le merci che entrano nel territorio doganale della Comunità o ne escono. Per raggiungere tale obiettivo, è necessario stabilire un livello equivalente di controllo doganale nella Comunità e

garantire un'applicazione armonizzata dei controlli doganali da parte degli Stati membri, i quali hanno la competenza principale per l'applicazione di tali controlli.

Detti controlli dovrebbero essere basati su norme e criteri di rischio concordati per la selezione delle merci e degli operatori economici, al fine di minimizzare i rischi per la Comunità e i suoi cittadini e per i partner

(2)

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commerciali della Comunità. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero pertanto introdurre un quadro comunitario in materia di gestione del rischio, volto a sostenere un'impostazione comune che consenta un'efficace fissazione delle priorità e un'efficiente allocazione delle risorse, al fine di mantenere un adeguato equilibrio tra controlli doganali e facilitazione del

commercio legale. Tale quadro dovrebbe anche prevedere criteri comuni e obblighi uniformi per gli operatori economici autorizzati e garantire un'applicazione uniforme di tali criteri e obblighi.

L'istituzione di un quadro comune a tutti gli Stati membri in materia di gestione del rischio non dovrebbe impedire loro di effettuare controlli delle merci a campione.

commerciali della Comunità. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero pertanto introdurre un quadro comunitario in materia di gestione del rischio, volto a sostenere un'impostazione comune che consenta un'efficace fissazione delle priorità e un'efficiente allocazione delle risorse, al fine di mantenere un adeguato equilibrio tra controlli doganali e facilitazione del

commercio legale. In tale contesto le imprese dell'UE non dovrebbero essere messe in una situazione di svantaggio competitivo rispetto a quelle esterne all'UE.

Tale quadro dovrebbe anche prevedere criteri comuni e obblighi uniformi per gli operatori economici autorizzati e garantire un'applicazione uniforme di tali criteri e obblighi. L'istituzione di un quadro comune a tutti gli Stati membri in materia di gestione del rischio non dovrebbe impedire loro di effettuare controlli delle merci a campione.

Or. en Motivazione

Attualmente, in base allo "Homeland Security Program" ("Programma per la sicurezza della patria") applicato dagli Stati Uniti, i vettori sono tenuti a fornire in anticipo i dati per le spedizioni con destinazione USA. In base alla legge statunitense tali dati sono composti di 11 elementi. Il costo aggiuntivo per le imprese UE è pari attualmente a circa 10 euro per ogni spedizione dall'Europa verso gli Stati Uniti. Le proposte iniziali della Commissione europea indicano 22 elementi di dati obbligatori (peraltro ancora da discutere, per cui è possibile una loro riduzione), creando così una situazione nella quale le imprese dell'UE andranno

incontro a costi maggiori rispetto a quelle con sede negli Stati Uniti. Va osservato che, poiché l'UE intende utilizzare i 22 elementi di dati per l'analisi dei rischi sia riguardo alle importazioni che alle esportazioni, i costi correlati saranno inevitabilmente più alti per gli esportatori europei, a qualunque paese al mondo essi debbano spedire le proprie merci.

Sicuramente si può trovare un'impostazione equilibrata sulla base dei requisiti stabiliti dagli USA, che sono in vigore da tre anni con buoni risultati.

Or. en Emendamento presentato da Othmar Karas

Emendamento 2 CONSIDERANDO 3

(3) Uno Stato membro dovrebbe accordare (3) Uno Stato membro dovrebbe accordare

(3)

AM\553324IT.doc 3/7 PE 353.439v01-00

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lo status di "operatore economico

autorizzato" agli operatori economici che soddisfano determinati criteri comuni per quanto riguarda i sistemi di controllo, la solvibilità finanziaria e la comprovata osservanza degli operatori. Lo status di

"operatore economico autorizzato" concesso da uno Stato membro dovrebbe essere riconosciuto dagli altri Stati membri, ma non conferisce il diritto di beneficiare automaticamente negli altri Stati membri delle semplificazioni previste ai sensi della normativa doganale. Gli altri Stati membri dovrebbero tuttavia consentire agli operatori economici autorizzati di avvalersi delle semplificazioni, a condizione che essi soddisfino tutti i requisiti specifici relativi alle particolari semplificazioni.

Nell'esaminare una richiesta di ricorso alle semplificazioni, non è necessario che gli altri Stati membri ripetano la valutazione dei sistemi di controllo, della solvibilità

finanziaria o della comprovata osservanza dell'operatore, che sarà già stata effettuata dallo Stato membro che ha accordato all'operatore lo status di "operatore economico autorizzato", ma devono assicurare che siano soddisfatti gli altri requisiti specifici per il ricorso a particolari semplificazioni. Il ricorso alle

semplificazioni negli altri Stati membri può essere altresì coordinato mediante un accordo tra le autorità doganali interessate.

lo status di "operatore economico

autorizzato" agli operatori economici che soddisfano determinati criteri comuni per quanto riguarda i sistemi di controllo, la solvibilità finanziaria e la comprovata osservanza degli operatori. Lo status di

"operatore economico autorizzato" concesso da uno Stato membro dovrebbe essere riconosciuto dagli altri Stati membri. Gli altri Stati membri dovrebbero tuttavia consentire agli operatori economici

autorizzati di avvalersi delle semplificazioni, a condizione che essi soddisfino tutti i requisiti specifici relativi alle particolari semplificazioni. Nell'esaminare una richiesta di ricorso alle semplificazioni, non è

necessario che gli altri Stati membri ripetano la valutazione dei sistemi di controllo, della solvibilità finanziaria o della comprovata osservanza dell'operatore, che sarà già stata effettuata dallo Stato membro che ha accordato all'operatore lo status di

"operatore economico autorizzato", ma devono assicurare che siano soddisfatti gli altri requisiti specifici per il ricorso a particolari semplificazioni. Il ricorso alle semplificazioni negli altri Stati membri può essere altresì coordinato mediante un accordo tra le autorità doganali interessate.

Or. en Motivazione

Il concetto di "operatore economico autorizzato" (OEA) implica che l'autorizzazione, una volta che è stata concessa ad un operatore in uno Stato membro dell'UE, dev'essere valida anche negli altri 24 paesi. Essa deve pertanto conferire automaticamente il diritto di beneficiare negli altri Stati membri dell'UE delle semplificazioni previste ai sensi della normativa doganale.

(4)

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Emendamento presentato da Othmar Karas Emendamento 3

CONSIDERANDO 6 (6) È opportuno specificare le condizioni

alle quali le informazioni fornite alla dogana dagli operatori economici possono essere comunicate ad altre autorità dello stesso Stato membro, ad altri Stati membri, alla Commissione o ad autorità di paesi terzi. A tal fine, si dovrebbe indicare chiaramente che la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera

circolazione di tali dati, e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000,

concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, si applicano al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti e da parte di qualsiasi altra autorità che riceva dati nel contesto del codice doganale

comunitario.

(6) È opportuno specificare le condizioni alle quali le informazioni fornite alla dogana dagli operatori economici possono essere comunicate ad altre autorità dello stesso Stato membro, ad altri Stati membri, alla Commissione o ad autorità di paesi terzi. A tal fine, si dovrebbe indicare chiaramente che tali comunicazioni ad autorità di paesi terzi sono governate dal principio di reciprocità e che la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera

circolazione di tali dati, e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000,

concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, si applicano al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti e da parte di qualsiasi altra autorità che riceva dati nel contesto del codice doganale

comunitario.

Or. en Motivazione

I dati riservati non devono essere comunicati unilateralmente dall'UE ai paesi terzi. Il principio di reciprocità è citato in diversi articoli. È nostra convinzione che gli obblighi imposti da paesi terzi alle imprese dell'UE debbano essere ugualmente rispettati e applicati dalle imprese di tali paesi quando esportano verso l'UE.

Emendamento presentato da Othmar Karas Emendamento 4

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 5 bis, paragrafo 2, comma 2, trattino 6 (regolamento (CEE) n. 2913/92)

(5)

AM\553324IT.doc 5/7 PE 353.439v01-00

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-  un'autorizzazione può essere limitata ad uno o più Stati membri;

soppresso

Or. en Motivazione

Il concetto di "operatore economico autorizzato" (OEA) implica che l'autorizzazione, una volta che è stata concessa ad un operatore in uno Stato membro dell'UE, dev'essere valida anche negli altri 24 paesi. Essa deve pertanto conferire automaticamente il diritto di beneficiare negli altri Stati membri dell'UE delle semplificazioni previste ai sensi della normativa doganale.

Emendamento presentato da Othmar Karas Emendamento 5

ARTICOLO 1, PUNTO 3

Articolo 13, paragrafo 4, comma 2, (regolamento (CEE) n. 2913/92) La trasmissione di dati riservati alle

amministrazioni doganali e agli altri enti (per esempio agenzie per la sicurezza) di paesi terzi è ammessa unicamente nel quadro di un accordo internazionale, a condizione che siano rispettate le disposizioni in materia di protezione dei dati, in particolare la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

La trasmissione di dati riservati alle amministrazioni doganali e agli altri enti (per esempio agenzie per la sicurezza) di paesi terzi è ammessa unicamente nel quadro di un accordo internazionale, a condizione che siano rispettati il principio di

reciprocità e le disposizioni in materia di protezione dei dati, in particolare la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e il

regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

Or. en Motivazione

I dati riservati non devono essere comunicati unilateralmente dall'UE ai paesi terzi. Il principio di reciprocità è citato in diversi articoli. È nostra convinzione che gli obblighi

(6)

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imposti da paesi terzi alle imprese dell'UE debbano essere ugualmente rispettati e applicati dalle imprese di tali paesi quando esportano verso l'UE.

Emendamento presentato da Othmar Karas Emendamento 6

ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 36 bis, paragrafo 4, ultima frase (regolamento (CEE) n. 2913/92) in funzione di circostanze particolari e

relativamente a taluni tipi di traffico di merci, di modi di trasporto o di operatori economici, o allorché accordi internazionali prevedono speciali disposizioni in materia di sicurezza.

in funzione di circostanze particolari e relativamente a taluni tipi di traffico di merci, di modi di trasporto o di operatori economici, o allorché accordi reciproci internazionali prevedono speciali disposizioni in materia di sicurezza.

Or. en Motivazione

Il principio di reciprocità è citato in diversi articoli. È nostra convinzione che gli obblighi imposti da paesi terzi alle imprese dell'UE debbano essere ugualmente rispettati e applicati dalle imprese di tali paesi quando esportano verso l'UE.

Emendamento presentato da Othmar Karas Emendamento 7

ARTICOLO 1, PUNTO 16

Articolo 182 bis, paragrafo 2, ultima frase (regolamento (CEE) n. 2913/92) in funzione di circostanze particolari e

relativamente a taluni tipi di traffico di merci, modi di trasporto o operatori

economici, o allorché accordi internazionali prevedono speciali disposizioni in materia di sicurezza.

in funzione di circostanze particolari e relativamente a taluni tipi di traffico di merci, modi di trasporto o operatori economici, o allorché accordi reciproci internazionali prevedono speciali disposizioni in materia di sicurezza.

Or. en Motivazione

Il principio di reciprocità è citato in diversi articoli. È nostra convinzione che gli obblighi imposti da paesi terzi alle imprese dell'UE debbano essere ugualmente rispettati e applicati dalle imprese di tali paesi quando esportano verso l'UE.

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Emendamento presentato da Othmar Karas Emendamento 8

ARTICOLO 2, COMMA 4 Entro due anni dall'applicazione dei

suddetti articoli, la Commissione valuta qualsiasi richiesta degli Stati membri volta a prolungare il periodo di tre anni di cui al terzo comma per la dichiarazione

elettronica e i sistemi automatizzati per l'attuazione della gestione del rischio e per lo scambio elettronico dei dati tra uffici doganali. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e propone, se del caso, una modifica del periodo di tre anni di cui al comma precedente.

soppresso

Or. en Motivazione

Gli operatori hanno sperimentato l'applicazione scaglionata in tutta l'UE del nuovo sistema di transito computerizzato (NCTS). Il fatto che i paesi potessero applicare l'NCTS ad una data di loro scelta ha provocato un aumento dei costi per le imprese ed ha creato una situazione favorevole alle frodi, data la presenza parallela di sistemi cartacei ed elettronici.

Riteniamo che un sistema quale il sistema di controllo delle esportazioni (ECS) dovrebbe essere applicato contemporaneamente in tutti e 25 i paesi. Ciò assicurerà un avvio regolare ed efficace in termini di costi. Non serve a molto avere 24 paesi in linea con un sistema ed uno no, poiché ne risulterebbe messa a rischio l'intera nozione di sicurezza cui il sistema dovrebbe dar vita.

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