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Nome e cognome/ragione sociale Sede (indirizzo) Telefono e CHE COS E CHE COS E L APERTURA DI CREDITO CON GARANZIA IPOTECARIA NON CONSUMATORI

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Academic year: 2022

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Foglio informativo

APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE CON GA- RANZIA IPOTECARIA

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Cassa di Risparmio di Cento S.p.A.

Sede Legale e Direzione generale: Via Matteotti 8/B - 44042 CENTO (FE) Tel. 051 6833111 - Fax 051 6833237

CODICE FISCALE, PARTITA IVA e Numero Iscrizione Registro Imprese di Ferrara 01208920387 Codice ABI: 6115.0 - REA n. 138272

Sito Internet: www.crcento.it - E-mail: info@crcento.it N° iscrizione Albo delle Banche: 5099

Aderente al Fondo nazionale di garanzia ed al Fondo interbancario di tutela dei depositi IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

Dati e qualifica soggetto incaricato dell’offerta fuori sede/a distanza:

_______________________________ _____________________________ _____________________________

Nome e cognome/Ragione sociale Sede (indirizzo) Telefono e e-mail

_______________________________ _____________________________ _____________________________

Iscrizione ad Albi o elenchi Numero delibera iscrizione Albo/elenco

Qualifica

CHE COS’E’ CHE COS’E’ L’APERTURA DI CREDITO CON GARANZIA IPOTECARIA NON CONSUMATORI

L’apertura di credito con garanzia ipotecaria per non consumatori è una forma di affidamento in conto corrente, garantita da iscrizione ipotecaria su immobili, attraverso la quale la Banca mette a disposizione del cliente, per un tempo determi- nato, una somma di denaro.

Il cliente può utilizzare in una o più volte la somma finanziata e può con successivi accrediti ripristinare la disponibilità del credito.

Per l’accensione del finanziamento è prevista l’apertura di un apposito conto corrente di corrispondenza destinato esclu- sivamente all’erogazione, all’utilizzo e al rimborso del finanziamento.

Sulle somme dovute entro il limite dell’apertura di credito, il cliente paga interessi calcolati al tasso debitore nominale annuo e la commissione per il servizio di disponibilità dei fondi.

L’apertura di credito è regolata a tasso variabile in relazione all’andamento del parametro Euribor.

Sulle somme eventualmente dovute in eccedenza rispetto al limite dell’apertura di credito, il cliente paga, oltre quanto sopra indicato, la commissione di istruttoria veloce (C.I.V.), se dovuta, e il tasso di utilizzo oltre il fido concesso (tasso extra fido)

RATING DI LEGALITA'

In ottemperanza all’art. 4 del Decreto del Ministero delle Finanze n.ro 57 del 20 febbraio 2014 che prevede che la Banca tenga in considerazione la presenza del Rating di Legalità tra le variabili che concorrono alla determinazione delle condi- zioni economiche di erogazione applicate all’impresa, la Cassa ha stabilito di applicare una riduzione del tasso annuo nominale di 0,10 punti rispetto agli standard indicati nel presente Foglio Informativo, e una riduzione delle spese di istrut- toria, ove previste, sulla base del punteggio del Rating assegnato:

1 Stella: riduzione del 10%

2 Stelle: riduzione del 20%

3 Stelle: riduzione del 30%

La Cassa si impegna altresì a fornire alle richieste di affidamento tempi di risposta non superiori a 20 giorni lavorativi in presenza di una completa documentazione.

Principali rischi:

I principali rischi dell’apertura di credito in conto corrente riguardano il possibile aumento del tasso di interesse rispetto al tasso di partenza e la variazione in senso sfavorevole delle commissioni e spese applicabili al finanziamento, nel caso di modifica unilaterale del contratto.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE ’

EEsseemmppiioo ddii ccaallccoolloo ddeell TTaassssoo AAnnnnuuoo EEffffeettttiivvoo GGlloobbaallee ((TTAAEEGG))

QUANTO PUO’ COSTARE L’APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE CON GARANZIA IPOTECARIA Tasso annuo effettivo globale (TAEG)

14,965%

Calcolato in base a una disponibilità concessa di € 100.000,00 e per una durata di 10 anni considerando i se- guenti costi:

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Foglio informativo

APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE CON GA- RANZIA IPOTECARIA

Tasso di interesse nominale annuo 11%

Commissione per messa a disposizione somme (0,50% trimestra- le)

500,00 €

Imposta sostitutiva (pari a 0,25% sull’importo concesso) 250,00 € Spese di perizia (pari allo 0,25% con una tariffa minima di 500€) 500,00 € Premio annuale polizza incendio, scoppio e fulmine (riferito a ca-

tegoria di rischio massimo)

504,00 €

ISC del profilo di operatività del conto corrente a consumo (valore annuo)

292,65 €

Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, non compresi nel calcolo del medesimo, quali le eventuali penali che il clien- te è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti dal contratto di credito.

VOCI

Percentuale massima finanziabile Importo minimo

80% del valore dell’immobile 75.000,00 €

Durata Da un minimo di 19 mesi a un

massimo di 10 anni

VOCI COSTI

TASSO DEBITORE

T.A.N. T.A.E.

TASSO DI INTERESSE NOMINALE ANNUO – TASSO VARIABILE Pari alla somma aritmetica dei seguenti valori:

• parametro di indicizzazione;

• spread

L’apertura di credito può essere parametrata a:

• Euribor 3 mesi media mese precedente, determinato dal valore al- la data di stipula del contratto del tasso Euribor/365 a tre mesi e arrotondato a un quarto o a un decimo di punto superiore

• Euribor 6 mesi media mese precedente, determinato dal valore al- la data di stipula del contratto del tasso Euribor/365 a sei mesi e arrotondato a un quarto o a un decimo di punto superiore

Tasso di interesse debitore per utilizzo entro il limite dell’affidamento

Tasso di interesse debitore per utilizzo oltre il limite dell’affidamento

Tassi massimi applicati nel rispetto dei limiti tempo per tempo vigenti, co- me previsto nella legge 108/96 in materia di usura e successive modifiche e integrazioni

Tasso massimo 11,000%

Tasso massimo 14,500%

Tasso massi- mo 11,462%

Tasso massi- mo 15,308%

TASSO CREDITORE Tasso creditore minimo

0,005%

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Foglio informativo

APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE CON GA- RANZIA IPOTECARIA

CAPITALIZ- ZAZIONE Periodicità capitalizzazione interessi Trimestrale Calcolo degli interessi

Calcolato con riferimento alla du- rata dell’anno civile (divisore 365/366 se bisestile)

SPESE VARIABI- LI Corrispettivo per il sevizio di messa a disposizione delle somme su base

annua (addebito trimestrale 0,50%) 2%

ALTRE SPESE

Commissione di Istruttoria Veloce (CIV)* 68,00 €

*La CIV è dovuta ogni volta che si verifica uno sconfinamento oppure un addebito che aumenta uno sconfinamento già esistente. La CIV, quindi,può essere applicata anche più volte nello stesso trimestre solare.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in Filiale e sul sito internet della Cassa di Risparmio di Cento SpA www.crcento.it.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Compreso nel TAEG

Spese di tenuta conto trimestrale 21,50 € SI

Spese per operazione 2,15 € SI

Spese per invio comunicazione 0,70 € SI

SERVIZI ACCESSORI

Compreso nel TAEG Spese giudiziali ed extragiudiziali a qualunque titolo sostenute Recupero integrale NO Assicurazione sull’immobile All’atto dell’erogazione è richiesta

una polizza assicurativa vincolata a favore della Banca, a copertura del rischio di incendio, scoppio e fulmi- ne sull’immobile offerto in garanzi- a. Il costo della polizza è a carico del cliente

SI

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA’ E RECLAMI

Reclami – Ricorso a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

1. I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca istituito presso la Direzione Generale, Via G. Matteotti, 8/B, 44042 Cento (FE) a mezzo raccomandata A.R. oppure per via telematica all’indirizzo di posta: recla- mi@crcento.it.

L’Ufficio Reclami dovrà rispondere entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento del reclamo.

2. Nel caso di insoddisfacente o non tempestiva risposta dell'Ufficio Reclami, il Cliente potrà rivolgersi all’”Arbitro Bancario Finanziario" (di seguito “ABF”). Se la richiesta ha ad oggetto la corresponsione di una somma di dena- ro, a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell’ABF solo se l’importo richiesto non è superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00). Il Cliente può presentare il ricorso anche a mezzo di un’associazione di cate- goria. Il Cliente deve redigere il ricorso utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet dell’ "ABF", reperibile anche presso tutte le Filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico. Il Cliente deve inviare tempestivamente una copia del ricorso alla Banca a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata. Il ricorso all'ABF non può essere proposto qualora siano trascorsi più di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. L'ABF adotterà una decisione nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data in cui la segreteria tecnica ha ricevuto le controdeduzioni della Banca, ovvero dalla scadenza del termine previsto per la presentazione di tali

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Foglio informativo

APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE CON GA- RANZIA IPOTECARIA

controdeduzioni. Il suddetto termine di 60 (sessanta) giorni può esser sospeso una o più volte, e in ogni caso per un periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni, dalla segreteria tecnica. Il ricorso è gratuito per il Cliente, salvo il versamento di un importo di Euro 20,00 (venti/00) per contributo alle spese di procedura, che in caso di accogli- mento anche solo parziale del ricorso verrà tuttavia rimborsato dalla Banca. Presso ogni Filiale della Banca il Cli- ente può trovare una Guida Pratica relativa all’accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controver- sie (ABF).

3. In relazione al preventivo esperimento di tentativo di conciliazione ai fini della risoluzione stragiudiziale delle con- troversie che possano sorgere da, o in relazione a, questo contratto, il Cliente e la Banca, singolarmente o in forma congiunta, qualunque sia il valore della controversia, possono ricorrere all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie banca- rie, finanziarie e societarie – ADR (Organismo abilitato alla mediazione iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia). Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca. È fatta salva la possibilità per la Banca ed il Cliente di indicare concordemente un altro organismo di conciliazione abilitato alla mediazione, iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. È fatta comunque salva la possibilità per il Cliente di adire, in alternativa all'Organi- smo di Conciliazione Bancaria, l’ABF ai sensi del precedente comma 2. Resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria nel caso in cui il tentativo di conciliazione si dovesse concludere senza il raggiun- gimento di un accordo.

Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia oppure chiedere alla Cassa di Risparmio di Cento SPA.

LEGENDA

CIV La CIV (Commissione di Istruttoria Veloce) è la commissione che viene per-

cepita dalla Banca a seguito della propria attività di Istruttoria necessaria per la valutazione dello sconfino.

Il saldo che viene preso in considerazione per l’applicazione della commis- sione è quello “disponibile”.

La CIV non è dovuta se lo sconfino ha avuto luogo per effettuare pagamenti a favore della Banca . Inoltre, per una sola volta in ciascun trimestre, qualora il contratto sia sottoscritto dal Cliente in qualità di consumatore, la CIV non sarà percepita nel caso in cui ricorrano congiuntamente i seguenti presuppo- sti:

1. il saldo passivo disponibile complessivo sia pari o inferiore a 500,00 euro 2. lo sconfinamento non abbia una durata superiore a sette giorni consecu-

tivi

Commissione disponibilità somme Remunerazione dovuta per il fatto che la banca si impegna a tenere a dispo- sizione del cliente affidato una somma di denaro. Tale commissione è calco- lata in misura proporzionale all’ammontare del fido regolato in conto corrente, concesso al cliente per i giorni di permanenza dello stesso, a prescindere dall’effettivo utilizzo, e viene addebitata in via posticipata al termine di cia- scun trimestre.

Consumatore La persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Fido o affidamento Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile.

Imposta sostitutiva Nel caso di finanziamenti con durata superiori a 18 mesi sostituisce le impo- ste indirette - registro, ipotecaria, catastale e bollo.

Ipoteca Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l’espropriazione del bene e farlo vendere.

Istruttoria Pratiche e formalità necessarie all’erogazione del finanziamento.

Perizia Relazione di un tecnico che attesta il valore dell’immobile da ipotecare.

Saldo disponibile Somma disponibile sul conto, che il cliente può utilizzare.

Sconfinamento in assenza di fido e scon- finamento extra-fido

Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine. di pagamento (assegno, domiciliazione utenza) senza avere sul conto corrente la disponibilità.

Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabi-

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Foglio informativo

APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE CON GA- RANZIA IPOTECARIA

le.

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in per- centuale sull’ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio le spese di perizia

Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.

Tasso debitore annuo nominale Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.

Tasso di sconfinamento (per utilizzo oltre il fido)

Tasso annuo di interesse applicato per gli utilizzi eccedenti il fido concesso Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal ministero dell’economia e

delle finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM degli affidamenti in conto corrente, aumentarlo di un quarto + 4 punti e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia supe- riore.

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