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Colpa medica e nesso causale

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Colpa medica e nesso causale

written by Edizioni Simone | 22/12/2015

Lesioni personali e decesso della vittima: la condotta del medico interrompe il nesso causale?

Ai sensi dell’art. 41, co. 2 c.p., «le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento».

Tale disposizione intende mitigare il rigore derivante dalla meccanica applicazione del principio generale contenuto nel comma 1 dell’art. 41, che ha accolto il principio condizionalistico o dell’equivalenza delle cause (condicio sine qua non).

Se il comma 2 dell’art. 41 c.p. fosse interpretato nel senso che il rapporto di causalità deve ritenersi escluso solo se interviene un processo causale del tutto autonomo, si tratterebbe di una disposizione inutile perché, in questi casi, all’esclusione del nesso di causalità tra condotta ed evento si perverrebbe anche con l’applicazione del principio condizionalistico.

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Deve pertanto trattarsi di un processo non completamente avulso dal precedente, caratterizzato — a seconda delle varie teorie della causalità — da un percorso causale completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale, ovvero di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta.

Ad es., se Tizio ferisce Caio ma quest’ultimo muore a causa dall’incendio nell’ospedale nel quale è ricoverato, l’incendio rappresenta una circostanza anomala e imprevedibile dal feritore, il quale non può anticipatamente rappresentarsela come conseguente alla sua azione od omissione.

Questo problema si presenta, per quel che qui interessa, con riferimento alle lesioni personali cui segua il decesso della vittima per colpa medica. In tale ipotesi, la colpa dei medici non può ritenersi causa autonoma e indipendente dal comportamento del soggetto che ha provocato le lesioni, perché è quest’ultimo che ha reso necessario l’intervento dei sanitari, la cui imperizia o negligenza non costituisce un fatto imprevedibile e atipico ma un evento che si inserisce nello sviluppo della serie causale.

L’errore del medico, quindi, non può prescindere dall’evento che ha fatto sorgere la necessità della prestazione sanitaria, per cui la catena causale resta integra.

Pertanto, nel caso di lesioni personali seguite dal decesso della vittima, l’omissione delle terapie mediche non cancella il nesso di causalità tra la condotta lesiva di colui che ha procurato le lesioni e la morte delle vittime, con la conseguente configurabilità dell’omicidio preterintenzionale, non potendo esse costituire un fatto imprevedibile e atipico rispetto alla serie causale precedente, della quale rappresentano uno sviluppo evolutivo, pur se non indefettibile.

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Più in generale, si è ritenuto che ai fini dell’apprezzamento dell’eventuale interruzione del nesso causale tra la condotta e l’evento (art. 41, co. 2, c.p.), il concetto di «causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento» non si riferisce solo al processo causale del tutto autonomo, poiché, in tal caso, la disposizione sarebbe inutile, in quanto all’esclusione del rapporto causale si giungerebbe comunque sulla base del principio condizionalistico o dell’equivalenza delle cause di cui all’art. 41, co. 1, c.p.

La norma, invece, si applica anche nel caso di un processo non completamente separato dal precedente, ma caratterizzato da un percorso causale completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale, ossia un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta.

Sulla scorta di questi principi, la Cassazione ha escluso l’applicabilità dell’art. 41, co. 2, c.p., a un infortunio sul lavoro addebitato alla condotta colpevole del datore di lavoro e alla morte provocata da una broncopolmonite bilaterale contratta dall’infortunato durante il ricovero in ospedale, poiché la broncopolmonite era stata una complicanza non eccezionale delle gravi lesioni subite dall’infortunato, che ne avevano provocato l’allettamento prolungato con la conseguente disventilazione polmonare che, a sua volta, aveva provocato la patologia letale.

Qualora si possa ritenere, sulla base di un criterio necessariamente probabilistico, che l’opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie e apprezzabili possibilità di evitare il danno, la difettosa tenuta della cartella clinica non vale a escludere la sussistenza del nesso

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eziologico tra la condotta colposa del sanitario e il danno.

Si è anzi affermato, in giurisprudenza, che la sussistenza del nesso eziologico tra la patologia accertata dal medico, verosimilmente idonea a cagionare un pregiudizio al paziente, e il pregiudizio stesso, si deve presumere allorché sia impossibile accertare e valutare altri ipotetici fattori causali proprio in conseguenza della lacunosa compilazione della cartella clinica.

Ad esempio, deve ritenersi altamente probabile che un comportamento tecnicamente corretto dei medici al momento del parto possa evidenziare la sofferenza fetale inducendoli a effettuare con urgenza il taglio cesareo, pur mancando, nella cartella clinica, la documentazione relativa al tracciato cardiotocografico.

Di recente la giurisprudenza ha introdotto il criterio delle chances di salvezza, affermando che il giudizio sull’effetto salvifico delle cure omesse deve essere condotto partendo da una rigorosa descrizione — basata su ciò che accade solitamente in situazioni simili, considerando anche le specificità del caso concreto

— della condotta doverosa che avrebbe potuto impedire l’evento, per stabilire, su tale base ricostruttiva, se l’azione doverosa avrebbe avuto concrete chances di salvare il bene protetto o di annullare il rischio.

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