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COLLEGIO DI PALERMO. Membro designato dalla Banca d'italia. Membro di designazione rappresentativa degli intermediari.

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COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI Presidente

(PA) MIRONE Membro designato dalla Banca d'Italia

(PA) CIRAOLO Membro designato dalla Banca d'Italia

(PA) SERIO Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(PA) DESIDERIO Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE DESIDERIO

Seduta del 14/01/2021

FATTO

La ricorrente rappresenta di aver subito un danno patrimoniale a causa della mancata esecuzione tempestiva di un ordine di bonifico istantaneo da parte della Banca resistente.

In particolare, rappresenta di aver disposto un pagamento per euro 16.500,00, finalizzato all’acquisto di un autoveicolo di cui la stessa avrebbe dovuto acquisire la proprietà al fine di perfezionare la rivendita del medesimo bene a favore di un terzo soggetto con il quale era stato già stipulato il contratto di compravendita dell’auto. Precisa sul punto che, al fine di agevolare in capo all’acquirente finale l’acquisto del bene, la compravendita era collegata a un contratto di credito, del quale la medesima ricorrente aveva curato le attività preliminari alla sottoscrizione in virtù di apposita convenzione stipulata con l’intermediario erogante il finanziamento. Riferisce quindi che a causa del ritardo nell’esecuzione del bonifico non le era stato possibile acquistare il bene e che, pertanto, l’acquirente finale aveva risolto il contratto di compravendita e, di conseguenza, chiesto di recedere dal contratto di finanziamento collegato, il che aveva altresì determinato l’intermediario erogante a recedere a sua volta dalla convenzione con la ricorrente. Quest’ultima, pertanto, reclama il risarcimento dei danni patrimoniali, diretti e indiretti, derivanti, da un lato, al mancato perfezionamento dell’affare relativo alla vendita del singolo veicolo, da un altro lato, derivanti dall’interruzione del rapporto di convenzione con il finanziatore e chiede la condanna della Banca convenuta al pagamento a suo favore di euro 100.000.

La Banca resistente, costituitasi, rappresenta di non aver dato immediata esecuzione al bonifico per cui è causa in quanto la cliente non disponeva, alla data della richiesta di

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esecuzione, della capienza sufficiente, precisando di aver poi provveduto al trasferimento dei fondi non appena acquisita la provvista necessaria per eseguire l’ordine di pagamento.

Eccepisce inoltre come la ricorrente non abbia dato prova del nesso causale tra il danno lamentato e il riferito posticipo nell’esecuzione del bonifico. In particolare, non sarebbe stata data evidenza della sottoscrizione del contratto di vendita con il terzo consumatore del veicolo che la ricorrente riferisce che dovesse acquistare col bonifico, né della riconducibilità del recesso unilaterale, da parte dell’intermediario con cui la ricorrente aveva sottoscritto la convenzione alla vicenda specifica. Chiede pertanto il rigetto del ricorso.

In sede di repliche la ricorrente ha eccepito che dall’estratto conto riferito alla data dell’ordine di bonifico risultava una giacenza sul conto pari a euro 58,34 e che dunque non possa dirsi fondata l’eccezione della Banca in ordine all’assenza di fondi. Sul punto osserva inoltre come la stessa Banca non avesse dato seguito alle richieste di consegna dell’estratto conto, che veniva consegnato solo in seguito a un sollecito via pec. In ordine alla prova del danno subito la ricorrente allega copia del contratto di vendita dell’autoveicolo, a suo dire, attestante i termini dell’affare poi non concluso, copia della lettera di recesso dell’intermediario convenzionato, copia richiesta motivazioni circa il recesso dalla convenzione e specifica sul punto che l’intermediario convenzionato si riservava la facoltà di recedere in caso di anomalie nelle operazioni di vendita. Allega inoltra copia di alcune fatture riferite al periodo gennaio-marzo 2020 e copia dei bonifici a proprio favore relativi al medesimo periodo, il tutto a comprova del proprio volume d’affari.

In sede di controrepliche la Banca resistente eccepisce la non corrispondenza tra il sottoscrittore indicato nel contratto di vendita del veicolo e il sottoscrittore della comunicazione di recesso dal contratto di vendita, osservando come in ogni caso dalla richiesta di recesso dal finanziamento emerga che la parte acquirente lamentasse una situazione di inadempienza protrattasi per un lungo periodo e quindi non imputabile al più breve ritardo nell’esecuzione del bonifico. Rileva inoltre come la convenzione con il finanziatore prevedesse la liquidazione delle somme al momento della consegna del veicolo ovvero dalla sua immatricolazione. Pertanto, la ricorrente avrebbe dovuto disporre della provvista per l’acquisto già al momento della sottoscrizione del contratto di vendita.

In ordine alle ragioni del recesso dalla convenzione con l’intermediario evidenzia invece come, da un lato, sia stata prodotta dalla ricorrente una lettera di richiesta chiarimenti successiva di oltre due mesi al fatto oggetto di ricorso e, dall’altro lato, non sia stato prodotto il riscontro dell’intermediario. Infine, La Banca resistente eccepisce l’insufficienza della documentazione allegata, consistente in fatture e bonifici ricevuti dalla ricorrente, a dare conto delle modalità di quantificazione del danno così come richiesto.

DIRITTO

1. La presente controversia riguarda in primo luogo la mancata esecuzione di un bonifico, dovuta, secondo la Banca resistente, ad un difetto di provvista. In proposito la ricorrente espone di aver disposto un ordine di pagamento immediato alle ore 11.30 in data 11/6/2020, a valere sul c/c radicato presso la Banca resistente e identificato con n. ***176, per un ammontare complessivo di euro 16.900,00 (con indicazione, nella causale, della targa dell’automobile e della dicitura “Saldo”). In atti vi è evidenza dell’ordine di bonifico da cui si evince la coincidenza tra la data dell’ordine e la data della richiesta di esecuzione (nonché quindi della valuta) e non è controverso tra le parti che la ricorrente avesse richiesto l’esecuzione un bonifico istantaneo. Da stralci del contratto versato in atti dalla ricorrente (e non contestati dalla Banca resistente) si evince che per il bonifico istantaneo,

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denominato nel foglio informativo “urgente”, è previsto il regolamento “in tempo reale”

nonché il pagamento di commissioni pari allo 0,124% dell’ammontare del pagamento (16.900/100*0,124=20,956), che tuttavia risultano inferiori a quelli effettivamente applicati alla disposizione (euro 24,16). La ricorrente allega altresì copia di uno stralcio dei movimenti sul conto con evidenza dei primi saldi rilevati nell’intervallo di date compreso tra il 10/6/2020 e l’11/6/2020, da cui risulta che l’ultimo saldo rilevato dalla Banca l’11/6/2020 è di segno positivo per euro 58,34. Il Collegio osserva che il complesso dei movimenti evidenzia un totale di operazioni “in dare” per euro 17.042,16 e un totale di operazioni “in avere” di euro 9.000,00 e che l’ultimo saldo disponibile alla data dell’11/6/2020 corrisponde alla somma dei movimenti, positivi e negativi, contabilizzati il medesimo giorno 11/6/2020 a partire dal saldo disponibile del precedente giorno 10/6/2020 incluso il bonifico oggetto di contestazione, come risulta dal computo che segue: +8100 – 100 – 18 + 9000 – 24,16 – 16.900 = +58,34. Il Collegio osserva ancora che, sebbene la circostanza che il bonifico non fu eseguito l’11/6/2020 bensì il 16/6/2020 sembri pacifica e costituisca l’oggetto della controversia, le risultanze relative al conto danno evidenza della movimentazione relativa al bonifico proprio nella giornata dell’11/6/2020.

La Banca resistente, a riprova dell’assenza di provvista sul conto per l’esecuzione del bonifico immediato nella data dell’11/6/2020, allega un documento interno da cui risulta l’indisponibilità di partite per un importo di euro 9.000; tuttavia tale documento reca in basso la dicitura “VISTO DI AUTORIZZAZIONE” sotto la quale compare una sigla, dunque – verosimilmente – di autorizzazione. Anche dal conto scalare relativo al secondo trimestre 2020, prodotto dalla Banca resistente, risulta che il riassunto scalare nella giornata del 10/6/2020 ha dato valore pari a euro 7.982,50 e nella giornata dell’11/6/2020 il riassunto ha dato valore pari a euro 58,34, confermando il risultato riportato nello stralcio dei movimenti sopra richiamato e richiamato dalla ricorrente come segno della capienza del conto. Giova rilevare che il valore di euro 7.982,50, indicato per la giornata del 10/6/2020 equivale alla differenza tra euro 8.100,50, rilevati nel primo saldo del 10/6/2020, e i numeri debitori contabilizzati con data valuta nella stessa giornata (-100,00 e -18,00). Il Collegio rileva dunque che dalle evidenze del conto scalare può ritenersi acclarato che nella giornata dell’11/6/2020 il conto della ricorrente sia stato effettivamente addebitato per euro 16.900 nonché della commissione legata alla esecuzione del bonifico istantaneo per euro 24,16, pur non essendo stato eseguito il bonifico addebitato. Dunque, la Banca resistente mostra di andare contra factum proprium quando afferma di non aver eseguito l’ordine di pagamento per difetto di provvista, pur avendo dato corso al proprio interno all’autorizzazione che consentiva la disponibilità di partite indisponibili e avendo comunque contabilizzato il bonifico come se fosse stato eseguito. Il Collegio ritiene che ciò sia sufficiente per configura un non esatto adempimento delle previsioni contrattuali relative al bonifico “urgente” da parte della Banca resistente, peraltro con una modalità (addebito immediato del conto) idonea a fuorviare la ricorrente circa l’avvenuta tempestiva esecuzione e la sottesa giacenza sul conto; di questa circostanza la Banca resistente doveva essersi resa conto, considerata la sua iniziale ritrosia a consegnare estratto conto alla ricorrente.

2. Ciò posto, può passarsi ad esaminare la domanda di risarcimento del danno formulata dalla ricorrente, che imputa all’inadempimento della Banca resistente non solo che sia sfumato l’affare di rivendita dell’automobile ma anche il recesso dalla convenzione di finanziamento dei clienti esercitato dall’intermediario confezionato, con una quantificazione complessiva del danno pari a euro 100.000. A tale riguardo, il Collegio osserva che il nome del cliente, che risulta aver sottoscritto il contratto di acquisto dell’auto (che, più propriamente, era un contratto di permuta con pagamento di una differenza in contanti), risulta diverso da quello che ha dapprima lamentato il ritardo nella consegna dell’auto e

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dei relativi documenti e, successivamente, ha esercitato il recesso dal contratto di acquisto, fermo però restando che la targa dell’automobile è comunque la stessa del contratto di vendita (rectius permuta), a sua volta coincidente con quella indicata nella causale del bonifico eseguito con ritardo e con cui verosimilmente la ricorrente ne saldava il prezzo di acquisto. Inoltre, il cliente, che poi ha esercitato il recesso lamentava, in data 12 giugno 2020, un ritardo nell’adempimento facendo presente all’intermediario finanziatore che «alla data odierna non mi è stata consegnata nessuna vettura nonostante il fornitore da più di un mese annuncia l’arrivo della vettura acquisita ma in realtà mai consegnata», evidenziando un’attesa (non un inadempimento, come ritenuto dalla resistente) iniziata a circa la metà del mese di maggio. Sebbene, dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente non è possibile ricostruire in modo rigoroso l’articolazione della vicenda contrattuale e dell’affare, che è comunque sfumato, nondimeno il Collegio ritiene che un nesso di causalità, secondo il criterio del “più probabile che non” (v. ex multis Cass. SS.UU. n. 582/2008), nel caso sussista, considerando che proprio la mancata esecuzione tempestiva del bonifico “in tempo reale” – che ha verosimilmente determinato l’ulteriore ritardo nel perfezionamento dell’acquisto dell’auto da rivendere e la conseguente dilazione della rivendita dell’auto mal tollerata dal cliente – possa ragionevolmente porsi come causa efficiente del recesso del cliente che era in attesa e che comunque solo dopo l’11 giugno 2020, data in cui doveva essere effettuato il bonifico urgente (cioè istantaneo), lo ha esercitato, tanto più che la Banca resistente ha operato con una modalità che ha reso non immediatamente percepibile il suo ritardato adempimento, laddove, pur non avendo eseguito il bonifico, l’ha immediatamente contabilizzato insieme alla relativa commissione con evidenza sul conto di un saldo positivo. Pertanto, il Collegio, non potendo fare sicuro affidamento sulle condizioni contrattuali versate in atti (attesa l’alterità dei nomi dei clienti), ritiene di identificare il danno da risarcire nella misura, equitativamente determinata, di euro 2000.

Quanto invece al recesso dell’intermediario dalla convenzione di finanziamento, non si ha neppure evidenza delle specifiche motivazioni addotte da tale intermediario per giustificare il proprio recesso. Ciò tanto più se si considera che, in base all’art. 10 della convenzione, trattandosi di contratto a tempo determinato, il diritto di recesso era accordato a entrambe le parti senza oneri di motivazione con un obbligo di preavviso di 15 giorni, mentre il diritto di recesso immediato era previsto, senza obbligo di preavviso, in caso di gravi violazioni contrattuali. Ebbene, nel caso in esame il recesso era stato esercitato previa concessione del preavviso di 15 giorni, il che non consente di supporre la sussistenza di gravi violazioni contrattuali. Per altro verso è la stessa ricorrente a mostrare di avere dubbi circa le ragioni che hanno spinto l’intermediario a recedere dalla convenzione, non giustificandosi altrimenti la richiesta, inoltrata proprio dalla ricorrente all’intermediario, con cui la prima chiedeva di sapere «se la non consegna del bene al cliente è causa della chiusura della convenzione», risultando solo l’indizio della vicinanza temporale di tre giorni tra il recesso del cliente dal finanziamento (oltre che dall’acquisto dell’auto) e il recesso dell’intermediario dalla convenzione. Non essendovi prova circa il seguito di questa interlocuzione, resta non provato il nesso di causalità con il mancato buon fine della vendita dell’auto e quindi non può essere accordato alcun risarcimento per il danno conseguente al recesso dalla convenzione di finanziamento.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto al risarcimento del danno nella misura equitativamente determinata in € 2.000,00.

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Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1

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