• Non ci sono risultati.

COLLEGIO DI BOLOGNA. Membro designato dalla Banca d'italia. Membro di designazione rappresentativa degli intermediari.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "COLLEGIO DI BOLOGNA. Membro designato dalla Banca d'italia. Membro di designazione rappresentativa degli intermediari."

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI Presidente

(BO) TRENTO Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) LOMBARDI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) LUCARELLI Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(BO) PETRAZZINI Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore ETTORE MARIA LOMBARDI

Seduta del 20/04/2021

FATTO

Con ricorso presentato in data 11 ottobre 2020, parte ricorrente, anche sulla base della documentazione in atti, riferisce, in fatto e in diritto che il ricorrente e la cointestataria del ricorso erano contitolari del deposito titoli in amministrazione n.***5564 e n.***9036, aperto presso l’intermediario resistente; che, in data 2 marzo 2020, chiedeva alla resistente il trasferimento dei predetti titoli presso un intermediario diverso; che, nonostante una serie di solleciti, anche verbali, rivolti alla resistente non venivano spiegate le ragioni del ritardo; che, in data 30 settembre 2020, presentava reclamo alla resistente in cui si doleva del ritardo nel trasferimento dei titoli in questione e faceva altresì presente che, durante uno dei contatti intervenuti con la filiale di competenza, le era stato comunicato che la richiesta di trasferimento dei titoli sarebbe stata evasa nel termine di 60 giorni e che avrebbero sollecitato in quanto i termini risultavano essere già trascorsi, mentre, nonostante fossero trascorsi 239 giorni dalla richiesta, i titoli non risultavano essere ancora trasferiti; che, in riscontro al predetto reclamo la resistente, per la prima volta, le faceva presente che il deposito titoli non era trasferibile in quanto di categoria B. Il ricorrente ha, così, evidenziato

(2)

Nel controdedurre, la parte resistente, in via pregiudiziale, ha eccepito l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso per incompetenza dell’ABF, ratione materiae, dal momento che la materia del contendere concerne ambiti attinenti a competenze estranee all’ABF, in quanto rientranti nell’ambito della violazione delle regole generali di condotta, che incombono ai sensi delle disposizioni del TUF. Infatti, le doglianze di parte ricorrente consistono in un presunto deficit di diligenza della convenuta nell’adempimento delle richieste di trasferimento dei titoli, i quali – come noto – rifluiscono nella prestazione di servizi di investimento e non in quella dei servizi bancari (cfr., ex multis, Collegio di Bari, decisione n. 4499 del 2018; Collegio di Milano, decisioni n. 9780 del 2017, n. 6947 e n.

1721 del 2016; Collegio di Bologna, decisione n. 7667 del 2017). Alla luce della natura consulenziale della domanda, volta ad ottenere un «parere su uno spiacevole episodio di trasferimento di 1 fondo tra due banche», la domanda diretta a rimandare all’ABF la

“giusta valutazione del risarcimento” appare sfornita di ogni supporto probatorio atto a comprovarne la relativa fondatezza, in assoluto spregio delle disposizioni di cui all’art.

2697, comma 2, c.c. In effetti, l’orientamento dei collegi ABF è nel senso di respingere ricorsi caratterizzati dalla carenza di ogni prova in quanto destinati ad atteggiarsi quali

«(...) strumenti volti a sollecitare lo svolgimento di una attività di tipo consulenziale estranea agli scopi e alle funzioni dell’ABF». Inoltre, il «[…] mancato assolvimento dell’onere di allegazione e di prova che incombe sul ricorrente ai sensi dell’art. 2697, comma 1, c.c., non può essere supplito da questo Arbitro mediante lo svolgimento di un’attività consulenziale equiparabile a una perizia tecnico – contabile” (cfr. Collegio di Bologna, decisioni n. 931, n. 7892 e n. 17395 del 2018). Nel merito, il resistente ha rilevato risultare documentalmente provato che a) la dilatazione dei tempi funzionali alla chiusura del rapporto di conto corrente è stata determinata da circostanze esterne alla volontà della banca, avendo i clienti liberamente optato per il trasferimento dei propri fondi tramite la c.d. procedura “ordinaria” e, quindi, in sostanza, avvalendosi di un sistema che, a differenza del servizio interbancario “TDT”, non soggiace né a regole né, tanto meno, a predefinite tempistiche di gestione; b) nessuna responsabilità può essere ascritta alla resistente in relazione alla scelta fatta dai clienti di servirsi della procedura “ordinaria”, considerato che la resistente si è trovata nella condizione di dover “subire” tale decisione, assunta dai clienti su indicazione del Nuovo Collocatore del dossier e per il tramite di quest’ultimo inoltrate; c) il proprio operato è stato corretto e trasparente ovvero orientato a soddisfare le esigenze manifestate dal cliente, avendo la resistente, regolarmente, preso in carico la richiesta di trasferimento del fondo di cui è causa, sollecitando, più volte, la depositaria della banca di destinazione, senza, tuttavia, ricevere riscontro alcuno. Nel dettaglio, il resistente ha rilevato che le richieste di trasferimento di strumenti finanziari da un dossier titoli ad un altro, nonché di passaggio ad altro collocatore di quote o di azioni di fondi comuni di investimento, possono essere effettuate dalla clientela bancaria o ricorrendo al servizio di trasferimento automatico sviluppato dall’ABI (c.d. servizio “TDT”) oppure, in alternativa, utilizzando la modalità di comunicazione c.d. “ordinaria” o

“manuale” (di seguito, anche procedura “ordinaria”), che si sostanzia in semplici comunicazioni scritte, tra intermediari, rese dagli operatori al di fuori del predetto servizio interbancario. In entrambe le suindicate modalità operative, le richieste vengono gestite

(3)

dai medesimi soggetti, ossia dal collocatore (banca cessionaria o intermediario entrante), dal collocatore originario (banca cedente o intermediario uscente) e dagli altri soggetti terzi coinvolti nel processo, quali, a seconda dei casi, le banche depositarie SGR/Soggetto incaricati dei pagamenti (c.d. SIP). Tuttavia, è fondamentale evidenziare che il cliente che sceglie di ricorrere al servizio “TDT” beneficia di una procedura operativa predefinita anche per quanto concerne le tempistiche di evasione delle relative richieste, cosa che, invece, non può dirsi nel caso di procedura c.d. “ordinaria” o “manuale”. In quest’ultimo caso, i soggetti sopra indicati sono chiamati a relazionarsi al di fuori del servizio “TDT” e, quindi, con mezzi di comunicazione “manuali/ordinari” (quali, a titolo esemplificativo, le e-mail), senza obblighi di fornire riscontro né di attenersi a modalità e tempistiche operative predefinite. Al fine di comprendere quale rapporto corra tra le due suindicate procedure, richiama il contenuto delle “Linee Guida per la standardizzazione dell’operatività dell’industria del risparmio gestito” emanate dall’ABI, laddove il servizio

“TDT” viene rappresentato come una mera possibilità procedurale che consente all’intermediario collocatore di gestire in modo automatico – anziché in via manuale – i trasferimenti di strumenti finanziari detenuti nel dossier titoli dei clienti (dossier originario) presso altro collocatore (collocatore originario), nonché le richieste di cambiamento del collocatore relativamente alle quote o azioni di fondi non dematerializzate. Si evince che le due procedure di trasferimento in parola debbano considerarsi tra loro assolutamente alternative, con remissione in capo al cliente della facoltà di decidere quale soluzione adottare; che spetti al titolare del dossier eseguire la scelta se avvalersi, o meno, del servizio “TDT” è circostanza, d’altra parte, comprovata anche dal modulo di richiesta della procedura “TDT” che si allega, laddove viene indicato come «il trasferimento standardizzato (TDT) può essere richiesto dal cliente consumatore o micro impresa» e che «il sottoscrittore del presente modulo II chiede alla nuova banca di attivare il servizio TDT […]». Il resistente ha ritenuto, pertanto, che gli odierni ricorrenti abbiano deliberatamente scelto di operare al di fuori del servizio “TDT”, richiedendo, in effetti, a mezzo della missiva del 2 marzo, trasmessa per loro conto dall’intermediario di destinazione, il trasferimento di alcuni strumenti finanziari, tra cui n. 2.376,38 quote del fondo comune di investimento, su cui investe il presente ricorso. Peraltro, in merito a tale scelta, nessuna eventuale responsabilità potrà essere ascritta alla convenuta, considerato che quest’ultima si trova a “subire” le decisioni assunte dai clienti su indicazione del nuovo collocatore del dossier e tramite quest’ultimo inoltratale. A fronte di tali richieste, la resistente si è attivata per la relativa evasione, che è stata positivamente conclusa per tutti i titoli oggetto della domanda di trasferimento con la sola eccezione delle suddette quote del fondo SISE, di cui è causa. E, ciò, per ragioni in alcun modo imputabili alla sua volontà e/o responsabilità. In questo caso, infatti, pur avendo la convenuta attivato il processo previsto per finalizzare la richiesta degli odierni istanti, ricorrendo all’intervento di una depositaria, le controparti interessate non hanno – sino ad ora – fornito alcun genere di risposta. In particolare, nelle date del 2 luglio e del 21 settembre sono stati invitati dalla resistente, sempre per il tramite della propria depositaria, due solleciti alla depositaria della banca di destinazione, ai quali non è stato fornito alcun riscontro.

Emerge, pertanto, in maniera evidente, come il lamentato ritardo nel trasferimento delle quote dei fondi in questione non dipenda, e non sia dipeso, in alcun modo da responsabilità ascrivibili alla banca, quanto all’inerte silenzio delle controparti interessate, tenuto conto che la richiesta di trasferimento in discussione è stata, oltretutto, presentata durante il lockdown. La richiesta di risarcimento dei danni risulterebbe, quindi, priva dei necessari supporti probatori nonché del tutto strumentale, generica ed infondata, non essendo stato fornito alcun elemento probatorio a sostegno della richiesta di risarcimento dei danni, è da escludersi, altresì, una liquidazione dello stesso in via equitativa, non

(4)

essendo configurabile un danno in re ipsa (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n.

3089 del 2012; Collegio Roma, decisione n. 9671 del 2018).

Il sede di repliche, il ricorrente nel contestare quanto ex adverso dedotto, ha ribadito che i suoi tentativi di contatto dell’agenzia e del call center «sono stati innumerevoli», lasciando al Collegio «l’onere e l’onore di decidere».

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio rileva che l’intermediario resistente eccepisce, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso per incompetenza dell’ABF, ratione materiae, dal momento che la materia del contendere concerne un presunto deficit di diligenza della convenuta nell’adempimento delle richieste di trasferimento dei titoli (cfr. Collegio di Bologna, decisione n. 8068 de 2020). In effetti, se a tale rilievo si assomma l’ulteriore eccezione sulla natura consulenziale della domanda (cfr. Collegio di Bologna, decisione n.

24496 del 2018; Collegio di Milano, decisione n. 3484 del 2020), in quanto volta ad ottenere un «parere su uno spiacevole episodio di trasferimento di 1 fondo tra due banche», il Collegio rileva piuttosto il carattere vago e generico del ricorso, in quanto parte ricorrente si duole del ritardo da parte della resistente nella richiesta di trasferimento titoli presso un altro intermediario, formulando non solo una domanda di risarcimento dei danni che non quantifica, ma trascurando, come invece rileva l’intermediario in via di eccezione, di aver scelto di operare al di fuori del servizio “TDT”, richiedendo, in effetti, a mezzo della missiva del 2 marzo, trasmessa per loro conto dall’intermediario di destinazione, il trasferimento di alcuni strumenti finanziari, tra cui n. 2.376,38 quote del fondo comune di investimento, su cui investe il presente ricorso. A riguardo, appare opportuno precisare, infatti, che il cliente che sceglie di ricorrere al servizio “TDT” beneficia di una procedura operativa predefinita anche per quanto concerne le tempistiche di evasione delle relative richieste, aspetto che, invece, non può dirsi nel caso di procedura c.d. “ordinaria” o

“manuale”.

In quest’ultimo caso, infatti, i soggetti coinvolti sono chiamati a relazionarsi al di fuori del servizio “TDT” e, quindi, con mezzi di comunicazione “manuali/ordinari” (quali, a titolo esemplificativo, le e-mails), senza obblighi di fornire riscontro o di attenersi a modalità e tempistiche operative predefinite. Non a caso, infatti, l’intermediario osserva che, nel caso di specie, è stato positivamente concluso il trasferimento per tutti i titoli oggetto della domanda di trasferimento, con la sola eccezione delle suddette quote del fondo SISE, di cui è causa, e, questo, per ragioni in alcun modo imputabili alla sua volontà e/o responsabilità. In tal caso, infatti, pur avendo la convenuta attivato il processo previsto per finalizzare la richiesta degli odierni istanti, ricorrendo all’intervento di una depositaria, le controparti interessate non hanno mai dato alcun genere di risposta. In particolare, il resistente, producendo i solleciti in questione, ha fatto presente che nelle date del 2 luglio e del 21 settembre ha invitato, sempre per il tramite della propria depositaria, due solleciti alla depositaria della banca di destinazione, ai quali non è stato fornito alcun riscontro.

Contestualmente, parte ricorrente non ha prodotto alcun elemento probatorio a sostegno delle richieste risarcitorie avanzate, che, peraltro, non quantifica.

In ragione di quanto precede l’odierno resistente non può essere ritenuto responsabile dell’effetto di contegni che sono, per un verso, imputabili, a monte, al ricorrente, e, per l’altro, riferibili, a valle, al terzo depositario della banca di destinazione.

(5)

PER QUESTI MOTIVI Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1

Riferimenti

Documenti correlati

In conclusione, Parte ricorrente chiede che sia dichiarata estinta la polizza assicurativa accessoria al mutuo stipulato con parte resistente, con conseguente accertamento del

Con la decisione n. 10621/2017), il Collegio di Coordinamento ABF, esaminando i profili giuridici sottesi alla questione nella sua globalità, ha chiarito in quali circostanze ed a

In sede di controdeduzioni, l’intermediario allega una dettagliata analisi delle tracciature, da cui emerge che tra le 20:00 e le 20:02 (tab. “tracciatura”, righe 66-71, in

- dall’analisi delle tracciature risulta che le operazioni disconosciute sono state regolarmente autenticate e non vi sono state anomalie operative nei sistemi della banca;oltre

In particolare, nella propria comunicazione del 30 settembre 2020 (di riscontro al reclamo del 18 settembre), la banca ha fatto chiaro riferimento ad insindacabili valutazioni,

in data 25/10/2019, con PEC indirizzata all’intermediario il legale della ricorrente chiedeva la immediata cancellazione del nominativo della propria cliente dalla Centrale Rischi

- in ordine all’affermazione della banca secondo cui sul c/c è presente, esclusivamente, il rateo della pensione relativo al maggio 2020, chiede di provvedere all’esibizione del

Dalla documentazione depositata dalla parte resistente si desume che per il compimento delle operazioni oggetto di disconoscimento è stato necessario: effettuare l’accesso