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COLLEGIO DI BOLOGNA. Membro designato dalla Banca d'italia. Membro di designazione rappresentativa degli intermediari.

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COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI Presidente

(BO) LONGOBUCCO Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) MARTINO Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) MERUZZI Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(BO) MARINARO Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore MARCO MARINARO

Seduta del 06/02/2018

FATTO Parte ricorrente espone che:

successivamente alla pubblicazione di “inserzioni pubblicitarie” su due noti siti di compravendita online, in data 3.12.2016 riceveva dal signor F.M. un’offerta di acquisto di n. 4 orologi per l’importo complessivo di 82.000,00 euro (13.000,00 + 33.000,00 + 13.000,00 + 23.000,00);

le parti concordavano che gli orologi venissero consegnati ad un terzo incaricato all’acquisto, previo pagamento del prezzo mediante incasso di assegno circolare e soltanto previo accertamento del c.d. “bene emissione” del titolo;

in data 12.12.2016, il ricorrente si recava con il sig. C.V., a tal fine incaricato dall’ignoto acquirente, presso la filiale della banca convenuta, di cui era correntista, per verificare l’effettiva esigibilità dell’assegno circolare di 82.000,00 euro (cfr.

allegato tre, sub n. 2), emesso da una BCC in data 7.12.2016 ed identificato con il n.

***665-03, da scambiare con gli orologi;

ricevuto l’assegno dall’incaricato dell’acquirente, lo consegnava alla cassiera della propria banca, “affinché ne controllasse l’autenticità e … fornisse il ‘bene emissione’ ”. Accolta la richiesta, la cassiera contattava un funzionario della BCC, il quale

“le aveva risposto telefonica-mente che l’assegno era falso, in quanto le lettere ME prima

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del numero di serie identificavano as-segni circolari il cui importo limite non poteva essere superiore a 500,00 euro”;

appresa la risposta, il ricorrente contattava allora la locale stazione dei Carabinieri, “chiedendo loro se avrei dovuto/potuto sporgere querela per truffa. Ma mi veniva risposto che, non avendo io ancora consegnato gli orologi, il reato non si era perfezionato”;

contattava poi l’acquirente, il quale “rispose incredulo chiedendomi quale banca avesse mai potuto negare l’autenticità dell’assegno, precisando che per avere informazioni sul titolo era necessario consultare la filiale che aveva emesso il titolo”;

il ricorrente chiedeva allora alla cassiera di contattare la filiale della BCC; al termi-ne della telefonata l’impiegata gli riferiva che “la filiale le aveva confermato: a) l’emissione dell’assegno da parte loro; b) il numero dell’assegno; c) l’importo dell’assegno:

d) il nome del bene-ficiario dell’assegno”;

una volta “tranquillizzato dall’esito dell’assegno”, consegnava gli orologi all’incaricato dell’acqui-rente e versava l’assegno circolare sul proprio c/c;

poco dopo veniva ricontattato telefonicamente dall’acquirente, con il quale si ac-cordava per la vendita, con le stesse modalità, di altri orologi per un prezzo complessivo di 300.000,00 euro, il cui pagamento sarebbe avvenuto a mezzo di un ulteriore assegno circolare;

in data 13.12.2016 si recava all’appuntamento con il sig. C.M., altro soggetto sempre incaricato dell’acquirente, e consegnava il titolo ad un’impiegata della propria banca “perché verificasse, in contraddittorio, l’assegno e mi comunicasse il ‘bene emissione’ ”;

in presenza del sig. C.M., il ricorrente assisteva alla telefonata dell’impiegata alla filiale della BCC, “al termine della quale riceveva il bene-emissione dell’assegno circolare, che, le riferivano, era stato da loro emesso a mio nome per l’importo di 300.000,00 euro”;

consegnati gli orologi, inviava una “fotografia dell’assegno a S.A.

(funzionario di un terzo intermediario, chiedendogli “bene-emissione” dell’assegno per, poi, versarlo sul mio conto corrente presso [tale terzo intermediario]”, precisando che la volontà di versare l’assegno presso la banca terza era dettata dal timore che dalla

“importante operazione di ricapitalizzazione” del proprio l’intermediario, all’interno della cui dipendenza di L. erano avvenuti i due appuntamenti con gli incaricati dell’acquirente, potessero derivare “rischi inutili con un versamento di tale importo”. Tut-tavia, dal momento che S.A. “mi comunicava di non riuscire a contattare il responsabile della filiale emittente”, tornava nella dipendenza della propria banca e versava l’assegno presso tale istituto;

nella serata del 13.12.2016, riceveva una telefonata dal funzionario della terza banca precedentemente contattato (al quale aveva inviato una fotografia dell’assegno), il quale comunicava “che nutriva dubbi sull’autenticità dell’assegno”;

nella mattinata del giorno successivo (14.12.2016), riceveva dal detto funzionario della banca terza “una mail (allegata in copia sub n. 17) con cui mi inoltrava la comunicazione del signor A.A.Z. [asserito direttore della filiale della BCC] del seguente letterale tenore: “Buongiorno, come anticipato telefonicamente qualche minuto fa, confermiamo che il titolo ME n.***676 non è stato da noi emesso in data 12.12.2016.

Banca [BCC], filiale di M.”;

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il ricorrente, pertanto, si recava “presso la filiale [della propria banca, odierna con-venuta] per ottenere delucidazioni in merito all’accaduto, e in particolare al bene-emissione che …avevano confermato per i due assegni versati presso di loro”; il direttore gli riferiva di aver avuto un colloquio telefonico col direttore della filiale della BCC, il quale “gli aveva comunicato che en-trambi gli assegni erano falsi, e che un’organizzazione si era inserita nelle loro linee telefoniche, cosicché facendo il loro numero di telefono rispondeva un certo signor C. [che] aveva fornito i be-ne-emissione il giorno 12 dicembre e il 13 dicembre”;

i due assegni circolari rimanevano “impagati” e che “le contabili recano come cau-sale: “causale resid.” per l’assegno da 82.000 euro, “assegno smarrito” per quello da 300.000,00 euro”;

in data 4.3.2017, il ricorrente sporgeva denuncia-querela “per i fatti suesposti”.

In punto di diritto la parte ricorrente afferma che:

“la condotta dei funzionari della filiale [dell’intermediario convenuto] che … hanno comunicato il “bene emissione” ha ingenerato [nel ricorrente] l’errore sull’autenticità dei titoli con-segnati in pagamento”;

tale condotta ha indotto il ricorrente “a dare esecuzione ai contratti di compraven-dita”, patendo un “danno consistito nel mancato accredito della somma di 382.000,00 euro”.

L’intermediario resiste al ricorso e precisa quanto segue:

in data 12.12.2016, il ricorrente si è recato presso la competente filiale, accompa-gnato da una persona sconosciuta al personale della banca medesima, chiedendo di verificare il bene emissione dell’assegno circolare serie ME n. ***665, dell’importo di 82.000,00 euro, emesso da una BCC (cfr. all. 2 alle controdeduzioni);

“ad una prima telefonata”, l’Ufficio Portafoglio della BCC “riferiva che il titolo in questione risultava contraffatto, in quanto i loro assegni in circolazione recanti la serie ME presen-tano un taglio da 500,00 euro e non da 100.000,00 euro, come nel caso in questione”;

l’esito di tale telefonata “è stato immediatamente comunicato” al ricorrente, il quale “per nulla turbato dall’informazione ricevuta è uscito dalla Filiale insieme al suo accompagnatore, ovvero la persona che gli aveva consegnato l’assegno”;

“a distanza di circa trenta minuti”, il ricorrente “è ritornato in Filiale invitando il per-sonale addetto a contattare l’utenza telefonica n.*******770, corrispondente al numero dell’agenzia di M. [della BCC], emittente dell’assegno”;

contattato il detto numero (“verificato su pagine bianche”), gli addetti della banca ottenevano conferma della “regolarità dell’assegno” dall’interlocutore (“spacciatosi per tale sig. C.”), esprimendo però “evidenti perplessità, in quanto la prima telefonata aveva confermato inequi-vocabilmente la falsità dell’assegno”. Ciononostante, “il cliente ha insistito per procedere col ver-samento”;

il giorno successivo, il ricorrente si è presentato nuovamente in Filiale,

“anche in questo caso accompagnato da altra persona non conosciuta” ed ha richiesto di verificare il bene emissione di un ulteriore assegno circolare di 300.000,00 euro, recante il numero ME ***676-08, tratto sulla medesima agenzia; anche in questo caso,

“l’interlocutore, presentatosi come sig. C., ha fornito il bene emissione dell’assegno che,

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pertanto, su richiesta [del ricorrente], è stato versato sul conto corrente al medesimo intestato”;

rispettivamente nelle date del 14.12.2016 e del 19.12.2016, sono ritornati insoluti entrambi i titoli, di euro 82.000,00 e di euro 300.000,00 che, pertanto, sono stati riaddebitati sul c/c del ricorrente;

In diritto la parte resistente, eccepisce:

• in via preliminare, che il ricorso è inammissibile. Infatti:

l’ABF è incompetente ratione valoris, avendo la controversia un valore complessi-vo di 382.000,00 euro;

è pendente “un’azione giurisdizionale derivante da procedimento penale”, azionato dalla banca resistente mediante esposto alla Procura della Repubblica;

• nel merito, che il ricorso è infondato. Infatti:

dall’esame degli assegni in questione, effettuato a vista all’atto della negoziazione, non sono state rilevate alterazioni e/o contraffazioni tali da impedire la negoziazione medesima;

al contrario, non può non rilevarsi “il comportamento incauto del ricorrente”

il quale, per una vendita di orologi effettuata tramite un portale internet, “ha accettato in pagamento assegni, risultati poi contraffatti, in luogo di un più sicuro bonifico”. Il ricorrente

“ha palesemente violato norme elementari di prudenza e di diligenza, trascurando vistosi segnali sospetti inerenti la rego-larità, in particolare, dell’assegno di 82.000,00 euro, nonostante i quali ha comunque concluso l’operazione di versamento dell’assegno allo sportello, consegnando la merce a terzi senza atten-dere l’effettivo pagamento del titolo”;

rammenta che il versamento degli assegni avviene, comunque, salvo buon fine in caso di richiesta di “bene emissione” alla banca emittente; tale attività viene svolta

“gratuitamente e per mera cortesia nei confronti della clientela e giammai costituisce garanzia della bontà dello strumento di pagamento, trattandosi di un istituto informale e non vincolante soprattutto per la Banca negoziatrice”;

nel caso in esame, non solo non sono state fornite rassicurazioni al ricorrente circa il “bene emissione” da parte della competente filiale, bensì la stessa ha semplicemente “accon-tentato” il cliente telefonando in sua presenza alla banca emittente (che ha confermato l’emissione degli assegni) e riferendo unicamente le informazioni ricevute da altro intermediario.

La parte ricorrente, in replica alle controdeduzioni ha precisato:

• per quanto riguarda il “profilo penale”, che:

sulla base di quanto esposto dalla banca convenuta, “il procedimento penale promosso per la stessa controversia deve essere a carico dell’intermediario … non di soggetti terzi, come in questa vicenda. Ciò, a motivo di evitare duplicazione di domanda risarcitoria verso il medesimo intermediario convocato davanti all’Arbitro”;

i fatti risalgono al 15.12.2016; la querela presentata dal ricorrente è del 4.3.2017, mentre la banca ha presentato querela in data 2.8.2017. “È evidente che non vi è litispendenza penale tra il [ricorrente] e [la banca convenuta] e che la [banca convenuta]

non ha subito danni pa-trimoniali da risarcire a seguito di azione penale. Le controdeduzioni [della banca convenuta] sono a riguardo generiche. Questa controversia non è già stata sottoposta alla cognizione dell’autorità giudiziaria”;

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nella querela presentata dalla banca convenuta in data 2.8.2017, la banca

“era già al corrente di analoghe situazioni e … per tali motivi doveva cautelarsi sulla certezza delle proprie informazioni quanto a fonte e a comunicazione al correntista e fare espressa riserva e non comunicare un bene fondi che la banca stessa in altre situazioni aveva notizia essere non certo”;

• per quanto riguarda il valore della domanda, che:

non si tratta di “corresponsione di somma di denaro a qualunque titolo”, ma di ac-certamento di responsabilità e della esatta esecuzione di obblighi derivanti dal servizio bancario condotto quale operatore professionale. “infatti si è contestato lo storno indebito di un accredito”;

la domanda è stata avanzata per 82.000,00 euro + 300.000,00 euro:

“l’Arbitro è quindi comunque competente a decidere quanto meno in relazione alla domanda sino a concor-renza di 82.000,00 euro. Somma che rientra nella competenza dell’Arbitro”;

• per quanto riguarda la narrativa dei fatti, che:

la ricostruzione effettuata dalla banca convenuta non è corretta e smentisce quan-to scritto nella lettera dalla stessa inviata in data 10.5.2017,

la banca aveva dato il c.d. bene fondi al correntista senza riserve e gli assegni non risultavano contraffatti;

“non corrisponde al vero che il correntista abbia insistito per depositare gli assegni nella consapevolezza che gli assegni fossero falsi. Il correntista ha chiesto di versare gli assegni solo dopo essere stato conformato sulla bontà degli assegni, esclusivamente a seguito del ‘bene emissione’ dato dalla Banca, come risulta dalla comunicazione 10.12.2016 con la quale il correntista ha chiesto anticipatamente per iscritto alla Banca che solo dopo comunicazione del bene-fondi avrebbe depositato gli assegni, inviati in fotocopia alla banca, che si produce (doc. n. 1)”;

la documentazione prodotta “smentisce la ricostruzione della banca”;

il correntista ha fatto affidamento sulla banca “e desta perplessità e sorpresa che la Banca abbia chiesto e comunicato il bene-emissione al correntista solo per “accontentarlo”, dopo che il correntista aveva ben esplicitato che non avrebbe versato gli assegni se non a condizione di ricevere un preventivo bene-emissione”;

in ordine al pagamento degli assegni e al loro esito, la cautela del ricorrente “è stata direttamente proporzionale all’affidamento ingenerato dalla comunicazione datagli dalla banca”.

DIRITTO

1. – Occorre esaminare preliminarmente il ricorso per verificarne la sua ammissibiità in rela-zione all’eccezione di incompetenza per valore dell’Arbitro adìto.

2. - Come noto, in base alle “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle con- troversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” (Sez. I, par. 4) «All’ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del ricorrente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell’ABF a condizione che

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l’importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro».

3. - L’intermediario resistente eccepisce in via preliminare l’incompetenza per valore del Col-legio ABF a pronunciarsi sull’odierno ricorso, risultando il valore del medesimo pari a 382.000,00 euro (e, quindi, superiore rispetto al limite di 100.000,00 euro fissato dalle disposizioni).

La domanda del ricorrente ha ad oggetto il riaccredito (a titolo di risarcimento del danno) degli importi relativi agli assegni versati e poi stornati dalla banca resistente (negoziatrice), assegni rispettivamente dell’importo dell’importo di euro 82.000,00 ed euro 300.000,00.

Tali somme (per un totale di euro 382.000,00 euro) superano in effetti la competenza per va-lore dell’ABF, fissata appunto in euro 100.000,00 per le domande aventi ad oggetto la correspon-sione di una somma di denaro “a qualunque titolo”.

4. - In sede di repliche, la parte ricorrente ha precisato che: “la domanda è stata svolta per 82.000,00 euro + 300.000,00 euro. L’Arbitro è quindi comunque competente a decidere quanto meno in relazione alla domanda sino a concorrenza di euro 82.000,00”.

5. – Il Collegio rileva che la domana proposta con il ricorso (e preceduta dal simmetrico re- clamo preventivo) esorbita indubbiamente dal perimetro della competenza per valore dell’ABF.

Peraltro, la precisazione della parte ricorrente contenuta nelle repliche non costituisce una limitazione della domanda in quanto non contiene una espressa rinuncia parziale alla stessa mi-rando soltanto ad evidenziare la dualità degli assegni e sollecitando la decisione soltanto su quello che per l’importo rientra nel limite di 1000.000 euro.

PER QUESTI MOTIVI Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE

firma 1

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