• Non ci sono risultati.

COLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. Membro di designazione rappresentativa degli intermediari.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "COLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. Membro di designazione rappresentativa degli intermediari."

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

COLLEGIO DI ROMA composto dai signori:

(RM) MASSERA Presidente

(RM) SCIUTO Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) PATTI Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) D ALIA Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(RM) SARZANA DI S. IPPOLITO Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SALVATORE FULVIO SARZANA DI S. IPPOLITO

Seduta del 13/12/2018

FATTO

Parti ricorrenti ricorrono all’Abf lamentando la mancata erogazione da parte della resistente di un mutuo dell'importo di euro 250.000,00, chiedendo altresì che vengano accertati e riconosciuti i danni subiti pari ad euro 10.000,00. Più precisamente rilevano che: due dei ricorrenti si recavano in una filiale della convenuta per chiedere alla direttrice se era possibile che loro figlio e sua moglie (gli altri due ricorrenti del presente procedimento) potessero ottenere l’erogazione di un mutuo pari al valore del 100%

dell’immobile da acquistare; Venivano, quindi, messi in contatto con un collaboratore indipendente dell’intermediario, il quale dichiarava che questi potevano accedere all’acquisto di un appartamento per un importo massimo di 250.000,00 euro e che avrebbero dovuto estinguere prima gli altri finanziamenti esistenti; Il collaboratore proponeva quindi ai due genitori di stipulare un contratto di cessione del quinto in modo da estinguere i finanziamenti del figlio e consentirgli così di accedere al mutuo; dopo aver stipulato la cessione del quinto, quindi, il figlio e la moglie presentavano formale richiesta di mutuo; il collaboratore assicurava che, dopo la perizia costata 200,00 euro, i ragazzi avrebbero subito ottenuto il mutuo, ed anzi li esortava a lasciare l’appartamento dove si trovavano in locazione; dopo mesi di attesa, tuttavia, i giovani non solo non ottenevano il mutuo, ma avevano anche perso la casa in cui abitavano e si erano dovuti trasferire in un altro appartamento che costava 200,00 euro in più al mese; era quindi evidente come il comportamento di questo collaboratore della banca fosse stato scorretto e sorretto dalla sola volontà di far stipulare un contratto di cessione del quinto ai genitori; tra l’altro, dopo

(2)

aver chiesto la documentazione riguardante la cessione del quinto, i ricorrenti avevano appreso che tale collaboratore aveva richiesto un prestito di importo pari a 25.000,00 euro, versandone solo 22.477,52 e trattenendo la restante somma come suo compenso; che la direttrice della banca aveva proposto 430,00 euro di risarcimento, affermando che il collaboratore aveva commesso un errore in buona fede; i ricorrenti chiedono pertanto il riconoscimento dei danni subiti pari ad euro 10.000,00, di cui euro 5.722,48 a titolo di costi sostenuti: differenza tra l’affitto e la caparra del nuovo appartamento (euro 3.000,00), spese di perizia (euro 200,00) e differenza cessione del quinto trattenuta (euro 2.522,48).

Con controdeduzioni l’’intermediario ricostruisce la dinamica dei fatti, già esposta dal ricorrente, ovverosia nel mese di marzo 2016 due dei quattro ricorrenti si recavano presso la banca per ottenere notizie in merito alla possibilità di ottenere un mutuo di 200.000,00 euro per il figlio e la moglie; la richiesta veniva dirottata dall’agenzia ad una struttura della banca dedicata dove, considerata la situazione reddituale dei richiedenti, gravata già da numerosi prestiti in essere, venne proposto al ricorrente di ottenere un prestito di cessione del quinto della pensione al fine di aiutare il figlio ad estinguere i finanziamenti già in essere; ll ricorrente accettava e in data 24/02/16 sottoscriveva il relativo contratto;

successivamente, in data 02/05/16, il figlio e la moglie sottoscrivevano una richiesta di mutuo di importo superiore a quello inizialmente avanzato, ossia di 250.000,00 euro, richiedendo il finanziamento al 100% dell’importo di acquisto di un immobile diverso da quello iniziale; che a causa della insufficiente capacità reddituale dei richiedenti, veniva comunicato loro che l’importo concedibile sarebbe stato inferiore a quello richiesto; che di conseguenza i richiedenti rinunciavano alla richiesta di mutuo, e la moglie richiedeva e otteneva un prestito personale di 25.000,00 euro.

L’intermediario evidenziava l’assoluta regolarità del comportamento tenuto e l’attenzione dimostrata nei confronti delle necessità dei ricorrenti.

La banca sottolinea che non è stata data alcuna rassicurazione circa il buon esito dell’operazione, evidenziando che una richiesta di minor importo, pari a 200.000,00 euro inizialmente richiesti, avrebbe fornito maggiori margini di concedibilità.

Con riferimento alla richiesta risarcitoria, l’intermediario rileva che la stessa manca di qualsiasi prova documentale circa l’effettiva sussistenza e l’eventuale quantificazione del presunto danno.

L’intermediario chiede pertanto che il ricorso venga dichiarato irricevibile o, in subordine, venga respinto perché infondato, rigettando anche le richieste risarcitorie.

DIRITTO Il Ricorso non merita accoglimento.

In via pregiudiziale si rileva la tardività del ricorso. Il ricorso è stato proposto in data 12/04/18.

L’intermediario ha eccepito la tardività del ricorso, in quanto non sono stati rispettati i tempi che prevedono che venga presentato entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo.

Difatti il ricorso in oggetto segue due precedenti reclami, il primo del 7/12/16 ed il secondo del 6/02/17, entrambi riscontrati dall’intermediario

Tuttavia un precedente ricorso, avente per oggetto la medesima questione, è stato già presentato nei confronti dell’intermediario (prot. n. 939640 del 25/7/2017) ed, esaminato dal Collegio, è stato respinto per:

x carenza di legittimazione attiva in capo al ricorrente, x mancanza di sottoscrizione,

x mancata corrispondenza tra il ricorrente e i soggetti che hanno presentato il reclamo.

(3)

Di conseguenza, considerato che lo stesso ricorso è stato presentato all'ABF a luglio 2017 e notificato all'intermediario il 2/8/2017 (pervenuta mail dal Conciliatore), si può ritenere espletata regolarmente la preventiva fase del reclamo.

Sulla questione si è pronunciato il Collegio di Milano con la decisione n. 9565 del 25/10/16:

“[…] Cercando di procedere con ordine, vanno anzitutto esaminate le questioni preliminari partendo dal tema della irricevibilità del ricorso per carenza di preventivo reclamo. In proposito si deve osservare che, se è vero che la ricorrente indica quale reclamo una

“comunicazione inviata in data 9/04/2014” all’intermediario (di cui viene prodotta la ricevuta di spedizione di una raccomandata A/R) non identificata né identificabile); tuttavia, costituisce fatto incontestato che la ricorrente ha proposto un precedente ricorso datato marzo 2015, ricorso che, secondo l’orientamento già espresso da questo Arbitro, può esser considerato valido reclamo, ove ne abbia, come nella specie, tutti i requisiti.”.

In rito, legittimazione attiva:

La banca chiede al Collegio di dichiarare la carenza di legittimazione attiva di due dei quattro ricorrenti (si tratta dei genitori) in quanto questi non si potrebbero dolere della mancata concessione del mutuo a loro figlio.

A tal proposito, si osserva, tuttavia, che la domanda di parte attorea è volta a censurare il comportamento della banca sia per la mancata concessione del mutuo (fatto che riguarda unicamente il figlio e sua moglie) sia per la presunta induzione alla stipula del contratto di cessione del quinto e per il fatto che il collaboratore avrebbe indebitamente percepito il suo compenso (fatto che, invece, riguarda il padre, ma non la madre).

Sembrerebbe, dunque, che il difetto di legittimazione attiva possa essere dichiarato solamente con riferimento a uno dei quattro ricorrenti (la made), mentre per gli altri tre sussiste la legittimazione ad agire.

Ciò consente di trattare il Ricorso.

La prima questione sottoposta all’attenzione del Collegio attiene quindi all’eventuale responsabilità precontrattuale dell’intermediario resistente per la condotta tenuta nelle trattative per la stipula di un mutuo, richiesto da due dei ricorrenti al fine di acquistare una casa.

Parte ricorrente attribuisce infatti alla banca il mancato perfezionamento dell’acquisto, in quanto le avrebbe comunicato solo tardivamente l’impossibilità di procedere all’erogazione del mutuo, ma anzi la invitava a lasciare l’appartamento in locazione per evitare di pagare altre rate. Ne richiede, pertanto, il risarcimento del danno.

La banca, al contrario, riferisce di non aver ingenerato nel ricorrente alcun affidamento meritevole di tutela circa l’erogazione del mutuo.

Venendo al merito della questione, è orientamento costante dei Collegi ribadire che nel nostro ordinamento non può ritenersi sussistente un obbligo di erogazione di credito in capo agli intermediari, che restano liberi di operare le proprie valutazioni di merito creditizio nel rispetto dei principi di “sana e prudente gestione”.

La responsabilità dell’intermediario può, tuttavia, essere comunque riconosciuta in caso di violazione dei principi di correttezza e buona fede nella fase precontrattuale.

Sulla base della giurisprudenza della Cassazione, seguita dall’Arbitro Bancario Finanziario, “Per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre che tra le parti siano in corso trattative; che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto.” (Cass. civ, Sez. II, sentenza n. 7545 del 15/04/2016).

(4)

Nel caso di specie però il Collegio non ravvisa profili di illegittimità del comportamento dell’intermediario.

Difatti, da un lato il ricorrente non ha fornito alcun elemento dal quale potrebbe ritenersi provato un ragionevole affidamento circa l’erogazione del credito richiesto nei termini previsti. D’altro canto, emerge come il motivo ostativo alla concessione del finanziamento sia stato ravvisato dall’intermediario nell’insufficiente capacità reddituale dei richiedenti.

La seconda questione sottoposta al Collegio concerne, invece, un presunto comportamento scorretto della banca nella fase di stipula del contratto di cessione del quinto; a tal proposito, dalla documentazione presente in atti, è dato evincere quanto segue:

- in data 24/02/2016 uno dei ricorrenti (padre del richiedente il mutuo) stipulava un contratto di cessione del quinto della pensione, su invito del collaboratore della banca che gli prestava consulenza, al fine di estinguere i finanziamenti del figlio e consentirgli di presentare formale richiesta di mutuo;

- in proposito parte ricorrente sottolinea che prestito richiesto mediante CQP dal collaboratore della banca fosse di importo pari a 25.000,00 euro, mentre la somma versata di soli 22.477,52 €;

- l’intermediario, in sede di controdeduzioni, non si pronuncia su quanto contestato dal ricorrente in merito alla cessione del quinto, ma allega il relativo contratto, nel quale è possibile individuare l’importo netto erogato e quali fossero gli altri costi sostenuti:

Il cliente era, quindi, ben a conoscenza di quale fosse il compenso dell’intermediario del credito e non vi sono altre ragioni per ritenere illegittima tale clausola.

In merito si riporta quanto affermato da ABF, Collegio di Roma, decisione n. 16835 del 14/12/2017

“[…] La questione oggetto del ricorso attiene chiaramente alla prospettata responsabilità precontrattuale dell’intermediario ex art. 1337 c.c. La responsabilità a titolo di culpa in contrahendo viene infatti invocata dal ricorrente nella sua tipologia più tipica, posto che tra le parti non si è perfezionata la conclusione del contratto oggetto di trattativa. Nelle proprie controdeduzioni l’intermediario ha sostenuto che è una propria prerogativa l’esercizio della discrezionalità nella concessione del credito. Se, in effetti, non può essere messa in discussione la discrezionalità di valutazione del merito creditizio, vale a dire l’esigenza che le banche mantengano piena autonomia di giudizio nell’assunzione di determinazioni connesse con il processo di allocazione del credito, cionondimeno gli intermediari non possono ritenersi per tale ragione esentati dall’osservanza del dovere di comportarsi secondo buona fede e correttezza nella fase delle trattative strumentali alla (eventuale) conclusione del contratto. È quindi opportuno ricordare i principi di diritto che si rendono applicabili alla fattispecie. Il primo si trae dal generale disposto dell’art.1337 c.c., in forza del quale “Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede”. Un secondo fondamentale principio, di carattere interpretativo, si ricava dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui, perché sussista la responsabilità precontrattuale, “è necessario che tra le parti siano in corso trattative; che le trattative siano giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l'altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che la controparte, cui si addebita la responsabilità, le interrompa senza un giustificato motivo; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto” (Cass. 29 marzo 2007 n. 7768)”. Nel caso di specie, sulla scorta della documentazione versata agli atti del procedimento e della ricostruzione della vicenda, il Collegio rileva che non ricorrano elementi sufficienti per

(5)

ritenere che si sia formato in capo al ricorrente il legittimo affidamento sulla concessione dei finanziamenti richiesti: non è stata infatti allegata alcuna circostanza da cui desumere che si sia ingenerato un ragionevole affidamento del ricorrente nella concessione del finanziamento. L’asserita responsabilità precontrattuale della banca non sussiste, avendo essa in prima analisi effettuato una “pre-istruttoria di mero carattere finanziario”, avviando successivamente l’istruttoria propriamente rivolta agli “accertamenti di rito sull’immobile”, tanto “di tipo tecnico” quanto “di tipo legale”, il tutto senza che sia stata fornita la prova in ordine ad affidamenti sul buon esito della medesima istruttoria poi traditi. Il Collegio pertanto rilevata la correttezza del comportamento della banca, - che ha esercitato la propria “autonomia di valutazione del merito creditizio” – respinge il ricorso.”.

PER QUESTI MOTIVI Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1

Riferimenti

Documenti correlati

Il resistente ha evidenziato, quindi, che la società ricorrente non ha sollevato obiezioni sul fatto che due persone volessero fare acquisti con le carte di un terzo soggetto,

Sebbene, dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente non è possibile ricostruire in modo rigoroso l’articolazione della vicenda contrattuale e dell’affare, che è

nella mattinata del giorno successivo (14.12.2016), riceveva dal detto funzionario della banca terza “una mail (allegata in copia sub n. 17) con cui mi inoltrava la comunicazione

Si rileva altresì che dalla suddetta evidenza emerge che il numero di telefono abbinata alla carta è stato variato in data 29.04.2017 mentre le operazioni disconosciute sono state

In effetti, se a tale rilievo si assomma l’ulteriore eccezione sulla natura consulenziale della domanda (cfr. Collegio di Bologna, decisione n. 3484 del 2020), in quanto volta ad

L'iscrizione è effettuata: nel caso di mancanza di autorizzazione, entro il ventesimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo; (…) L'iscrizione nell'archivio determina

Per tali ragioni, relativamente al buono fruttifero postale, serie “Q/P”, emesso in data successiva al 30.06.1986, la liquidazione degli interessi deve essere riconosciuta per il

In tale missiva, inviata al gestore telefonico e inoltrata all’intermediario resistente, il ricorrente, tra le altre cose, revocava l’autorizzazione alla domiciliazione delle