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COLLEGIO DI BOLOGNA. Membro designato dalla Banca d'italia. Membro di designazione rappresentativa degli intermediari.

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COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI Presidente

(BO) BERTI ARNOALDI VELI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) LONGOBUCCO Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) LUCARELLI Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(BO) SARZANA DI S. IPPOLITO Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO LONGOBUCCO

Seduta del 19/06/2018

FATTO

Parte ricorrente, con ricorso presentato il 24 ottobre 2017, riferisce che: - è titolare del rapporto di conto corrente n.***283 e del rapporto di conto corrente n.***764, entrambi aperti presso l’intermediario convenuto; - è titolare, inoltre, della carta di credito prepagata n. ***764 e della carta bancomat n.***8839 rilasciate sempre dall’intermediario convenuto;

- nelle date del 31.05.2017, 29.06.2017 e 1.08.2017 sul rapporto di c/c n.***283 gli venivano addebitate le rate del finanziamento n.***339 intestato al fratello pur in assenza della necessaria documentazione successoria comprovante il suo status di erede; - inoltre, in data 17.08.2017, l’intermediario trasferiva la somma di euro 2.000,00 dalla carta di credito prepagata al c/c n.***283 senza alcuna autorizzazione da parte dello stesso e senza neppure informarlo; - infine, sempre senza alcun preavviso, l’intermediario bloccava il c/c n.***283 impedendogli, in tal modo, di potere disporre dello stipendio accreditatogli relativamente alla mensilità di settembre.

Parte ricorrente lamenta dunque l’illegittimità della condotta dell’intermediario e domanda all’ABF la restituzione del totale degli addebiti effettuati pari ad euro 3.372,41, oltre ad un risarcimento dei danni pari ad euro 5.000,00 per i gravi disagi che ne sono conseguiti.

Costituitosi, l’intermediario fa presente che: - il ricorrente era titolare del rapporto di conto corrente n.***283 sul quale gli era stato concesso un fido dell’importo di euro 2.000,00; - il contratto di finanziamento n.***339 oggetto del ricorso, intestato al fratello del ricorrente,

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era inizialmente addebitato su di un altro rapporto di conto corrente intestato sempre al fratello e acceso, sempre, presso l’intermediario convenuto; - il 18 maggio 2017 il ricorrente ha autorizzato l’addebito delle rate del predetto finanziamento n. ***339 sul c/c n.***283 allo stesso intestato e vi diede corso a partire dalla rata scaduta di maggio 2017; - il ricorrente, in data 19 luglio 2017, ha aperto il conto corrente n.***764; - nella stessa data del 19 luglio 2017 il ricorrente ha dato disposizione di trasferire l’addebito in via continuativa delle rate del predetto mutuo dal conto corrente n.***283 al conto corrente n.***764 succitato; - conseguentemente, nel luglio del 2017, la banca provvedeva al trasferimento dell’addebito sul c/c n.***764; - in data 27 luglio 2017 ha dato disposizione di chiudere il c/c n.***283 disponendo, contemporaneamente, la rinuncia al fido di euro 2.000,00 che operava su tale ultimo c/c; - al momento in cui veniva impartita la chiusura del predetto c/c lo stesso presentava un saldo passivo di euro 1.700,00; - al fine di azzerare lo scoperto in conto corrente il ricorrente dispose un giroconto di euro 1.800,00 dal conto corrente n.****764 al conto corrente n.****283 che intendeva chiudere; - in pari data, nonostante avesse dato disposizione di chiusura del c/c n.***283, parte ricorrente disponeva, tramite lo sportello automatico, due ricariche di una carta di credito prepagata allo stesso intestata dell’importo di euro 2.000,00 con addebito sullo stesso; - conseguentemente il conto corrente n.***283 presentava un saldo passivo pari a – 1.902,00 euro; - l’operazione di chiusura del conto corrente è stata, pertanto, bloccata a seguito dello scoperto venutosi a creare e di ciò parte ricorrente veniva tempestivamente informata da parte di una propria filiale; - conseguentemente parte ricorrente chiedeva la concessione di un nuovo fido che, tuttavia, gli veniva negata in quanto risultava segnalato a sofferenza presso il sistema bancario; - tentava, inutilmente, di contattare il ricorrente della mancata concessione del fido e della mancata chiusura del c/c n.****283; - parte ricorrente era ben cosciente del fatto che il c/c n.***283 non era stato chiuso avendolo utilizzato nei mesi di agosto e di settembre 2017; - in data 21 agosto 2017 il ricorrente contattò telefonicamente una propria filiale per chiedere lo stato della concessione del nuovo affidamento ricevendo riscontro negativo; - in pari data chiese la sospensione dell’addebito delle rate del mutuo “in attesa di attestazione tramite certificato di successione dell’eredità” poiché il mutuo era intestato al fratello defunto dello stesso; - tra il 5 ed il 26 settembre 2017 sono pervenuti diversi reclami e solleciti del ricorrente in ordine ai fatti suesposti cui è stato dato ampio riscontro; - il 6 ottobre pervenne richiesta del ricorrente di fornire copia di una “dichiarazione” che egli avrebbe asseritamente consegnato il giorno 2.08.2017, avente ad oggetto la revoca delle disposizioni di chiusura del conto corrente n. ***283 e del relativo fido; - invero, tale disposizione di revoca non è stata mai consegnata alla banca e da ciò è conseguito il riscontro negativo da parte dell’ufficio reclami.

Parte resistente ha inoltre affermato che: - in relazione all’ingiustificato addebito della somma di euro 1.372,41 sul c/c n.***283, in assenza di idonea documentazione tale da stabilire il suo status di erede, non vi erano ragioni per opporsi all’adempimento da parte del ricorrente del pagamento delle rate di un mutuo intestato ad un congiunto defunto; - la normativa successoria impone alle banche, quando siano debitori del defunto, di non pagare i propri debiti in assenza degli adempimenti fiscali e di verificare le ragioni dei coeredi; - nel caso di specie, non si trattava del pagamento di un debito in favore degli eredi, ma del caso opposto; - peraltro, non appena ricevuto l’ordine di bloccare gli addebiti, la banca vi ha dato corso stornando immediatamente la rata addebitata a fine agosto sul c/c n.***764; - per quanto attiene, invece, alle doglianze del ricorrente in ordine all’arbitrario storno delle operazioni di ricarica delle carte prepagate del giorno 27.7.2017 dell’importo di euro 2.000,00, pur se è vero che la banca può avere agito “con leggerezza”

nel non dare formale comunicazione dello storno delle somme dalle carte prepagate

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effettuato il 17.08.2017, tuttavia il cliente venne rapidamente informato dello scoperto di conto che non consentiva la chiusura del predetto c/c, tanto è vero che già in data 21 agosto dispose due operazioni sul conto medesimo; - in ogni caso deve osservarsi che le somme oggetto di storno sono comunque rimaste nella disponibilità del cliente, seppur non più sulle carte predette ma sul conto corrente n.***283; - non si comprende, pertanto, a quale titolo il cliente ne chieda la restituzione; - da ultimo, per quanto concerne le doglianze del ricorrente relative al mancato accredito dello stipendio in data 12.09.2017, il temporaneo problema di indisponibilità dell’accredito dello stipendio fu dovuto ad un problema legato all’estinzione del c/c n.****283 richiesta dal cliente; - in ogni caso il problema fu risolto tanto che già il giorno successivo il ricorrente prelevò dal conto la somma di euro 580,00, azzerandone di fatto il saldo, come testimoniano i movimenti sull’

estratto conto; - in relazione, da ultimo, alla domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente essa è sprovvista di qualunque elemento probatorio a proprio sostegno.

Indi l’intermediario resistente ha insistito per il rigetto integrale del ricorso.

DIRITTO

La questione di cui all’odierno ricorso ha ad oggetto la restituzione in favore del ricorrente di somme illegittimamente utilizzate/stornate dalla banca convenuta e una connessa domanda risarcitoria.

Parte ricorrente lamenta anzitutto il fatto che l’intermediario avrebbe addebitato sul conto corrente in propria titolarità le rate del mutuo n.***339, intestato al fratello del ricorrente, pur in assenza della presentazione da parte dello stesso di alcuna idonea documentazione successoria atta a comprovare il suo status di erede. L’intermediario ha eccepito che è stato il ricorrente stesso ad autorizzare tali addebiti. Infatti, dapprima, in data 18.05.2017, aveva autorizzato l’addebito delle rate del finanziamento in oggetto sul c/c n.***283 in propria titolarità e, successivamente, in data 19.07.2017, ne aveva chiesto l’addebito sul c/c n.***764 sempre in propria titolarità. L’intermediario riferisce, inoltre, che la richiesta di sospensione delle rate del mutuo è stata avanzata dal ricorrente soltanto in data 21.08.2017. Tale eccezioni risultano comprovate da idonea documentazione sottoscritta dal ricorrente. L’intermediario fa presente inoltre, in punto di diritto, che non sussistevano ragioni giuridiche per subordinare il pagamento delle rate del mutuo alla presentazione della documentazione successoria in quanto la normativa in materia impone alle banche di condizionare alla presentazione della documentazione successoria soltanto il pagamento dei crediti ereditari da parte degli intermediari agli eredi e non anche il caso, inverso e come quello di cui alla domanda, di richiesta di pagamento dei debiti ereditari.

Alla luce di tutto ciò, la domanda proposta dal ricorrente in parte qua risulta sfornita di fondamento e dunque non può essere accolta.

Parte ricorrente lamenta inoltre il fatto che l’intermediario in data 17.08.2017 abbia effettuato lo storno dell’importo di euro 2.000,00 dalla carta di credito prepagata n.****764 in propria titolarità al c/c n.***283 in assenza di alcuna autorizzazione da parte dello stesso né di alcun preavviso.

L’intermediario riconosce espressamente di avere effettuato il suddetto storno dell’importo di euro 2.000,00 dalla carta prepagata in favore del c/c n.***283 in titolarità del ricorrente in assenza di una formale comunicazione al ricorrente essendo ciò necessario per ripianare il saldo negativo sul c/c n.***283. Afferma, infatti, che sul c/c n.***283 si era venuto a creare uno scoperto di conto in quanto, nonostante il ricorrente avesse disposto la revoca del c/c n.***283 in data 27.07.2017, aveva contemporaneamente effettuato delle

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operazioni di pagamento con addebito sul predetto c/c dell’importo di euro 2.000,00 determinando un conseguente saldo passivo sul medesimo c/c pari ad euro 1.902,00.

L’intermediario ha prodotto idonea documentazione contabile da cui emerge uno scoperto di conto pari ad euro 1.700,00 in data 25.07.2017, un giroconto in accredito dell’importo di euro 1.800,00 effettuato in data 27.07.2018 e, nella stessa data, due operazioni di addebito dell’importo di euro 1.000,00 ciascuna consistenti nella ricarica di una carta di credito prepagata con conseguente saldo negativo di euro 1.902,00 alla data del 27.07.2018. L’intermediario resistente fa presente che, in ogni caso, al ricorrente non sarebbe derivato alcun nocumento da tale storno poiché le somme sono state trasferite tra due rapporti entrambi nella sua titolarità e, dunque, la somma stornata di euro 2.000,00 sarebbe rimasta, comunque, nella disponibilità del ricorrente. Al riguardo pone in evidenza che dalla documentazione prodotta dall’intermediario risulta che, successivamente allo storno dell’importo di euro 2.000,00 dalla carta di credito prepagata in titolarità del ricorrente al c/c n.***283, il ricorrente ha disposto delle operazioni di pagamento con addebito sul predetto conto (cfr. estratto conto del c/c n.***283 del 30.09.2017 allegato in atti). Afferma, inoltre, di avere prontamente comunicato al ricorrente l’esistenza di uno scoperto sul c/c n.***283, tanto è vero che il ricorrente aveva avanzato una richiesta di concessione di un fido dell’importo di euro 2.000,00 per fare fronte a tale saldo passivo che, tuttavia, è stata rifiutata poiché il ricorrente risultava segnalato a sofferenza nelle banche dati creditizie.

Alla luce della documentazione prodotta anche tale domanda risulta priva di fondamento in parte qua e deve essere rigettata.

Parte ricorrente lamenta infine che, nel settembre 2017, si è verificato un blocco del c/c n.***283 che non gli ha consentito di disporre dello stipendio accreditatogli in data 12.09.2017. L’intermediario afferma che in data 12.09.2017 si è verificata, effettivamente, una temporanea indisponibilità delle somme accreditate su c/c n.***283 a causa di un problema tecnico generato dalla precedente richiesta di chiusura del c/c. Fa presente, inoltre, che tale problema tecnico fu risolto già il giorno successivo tanto è vero che in data 13.09.2017 il ricorrente prelevò l’importo di euro 580,00.

Anche tale domanda, per tali ragioni, non può essere accolta.

Il ricorrente avanza, altresì, domanda di risarcimento dei danni, quantificati in euro 5.000,00, conseguente all’illegittimità della condotta dell’intermediario. In merito alla predetta domanda si osserva che, stante la sua ampia formulazione, essa appare ricomprendere il risarcimento sia dei danni patrimoniali che non patrimoniali conseguenti alle asserite illegittimità nella condotta dell’intermediario. L’intermediario eccepisce fondatamente la mancanza di qualunque elemento probatorio a sostegno della predetta richiesta. Indi, per la descritta carenza di prova, la domanda non può essere accolta.

PER QUESTI MOTIVI Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

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firma 1

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