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CAPITOLO SECONDO

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CAPITOLO SECONDO

Premessa

Kostantinos Karamanlis, esperto politico conservatore, che godeva di ampi consensi e che fu già primo ministro dal 1955 al 1963 ( dimessosi in seguito a disaccordi col Re), dopo lo scioglimento della “junta” formò un nuovo governo di unità nazionale, in collaborazione con i partiti di centro. Subito vennero revocate le costituzioni dittatoriali del 1968 e del 1973, e furono sostituite con quella del 1952 (fatta eccezione per alcune modifiche sul sistema di governo). La nuova amministrazione inoltre garantì l’amnistia per tutti i criminali politici, consentendo a tutti i partiti, anche a quello comunista, estromesso dalla vita politica fin dal tempo della guerra civile, di riprendere l’attività, e ratificando nuovamente la Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo.In seguito al referendum popolare del dicembre 1974 emerse come forma di governo la democrazia repubblicana.

La nuova Costituzione, il cui disegno fu presentato al Parlamento nel Gennaio del 1975, fu votata nel Giugno dello stesso anno. La Costituzione fu prodotto di una costituente, e non di una volontà riformista, come fu universalmente ed erroneamente definita da una parte di studiosi. La Costituzione del 1975, attualmente vigente in

Grecia, ha subito forti modifiche nel 1986, nel 20011 e nel 2008 (da cui trae la

denominazione Cost. 1975/1986/2001/2008); si basa essenzialmente sui principi della sovranità popolare, sul principio di legalità e sulla separazione dei poteri. Le principali innovazioni rispetto al passato furono:

- Salvaguardia espressa del sistema parlamentare

1

Cfr. V. PERIFANAKI ROTOLO, Cenni sulla revisione Costituzione greca del 2001, in Dir.

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- Piena protezione e tutela dei diritti e delle libertà fondamentali; - Protezione di una lunga serie di diritti sociali;

- Riconoscimento esplicito della superiorità gerarchica del diritto internazionale sul diritto interno

- Salvaguardia dell’istituzione dei partiti politici

- Possibilità (concretizzatasi nel 1986) di adesione alla Comunità Economica Europea.

I partiti di opposizione (il PASOK2 e gli altri partiti di sinistra) si astennero in un

primo momento dal votare l’adozione di una nuova costituzione, in protesta con il rafforzamento previsto nella carta del ruolo del presidente della Repubblica.

Vero è che il Presidente della Repubblica vide nella nuova carta un rafforzamen-to del suo ruolo; aveva il potere di sciogliere il governo,anche se quesrafforzamen-to godeva della fi-ducia del Parlamento, di decidere la relativa dissoluzione del Parlamento e pure aveva un potere sanzionatorio nei confronti dello stesso organo collegiale. Poteva indire refe-rendum e inviare messaggi agli altri organi dello stato anche senza controfirma ministe-riale e persino dichiarare lo stato di emergenza. Questo tipo di rafforzamento del ruolo del Capo dello Stato portò una parte della dottrina a caratterizzare la forma di governo come “semi-presidenziale” o come “bipolarismo parlamentare” ( Presidente – Gabinet-to/Governo).

Alla Costituzione del 1975 seguì un decennio senza rilevanti problemi istituzio-nali (e un programma che a tappe forzate permise alla Grecia di chiedere e ottenere l’ingresso nella Comunità Economica Europea) e di fatto questi poteri in mano al Presi-dente della Repubblica non furono mai esercitati né contestati. I due presidenti che si successero in quel periodo, Konstantinos Tsatsos e Konstantinos Karamanlis, si con-fermarono meri “regolatori” del sistema. Nei fatti non ci fu veramente occasione di

2 Il Movimento Socialista Panellenico – PASOK (in greco Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, Panellinio Sosialistiko

Kinima, ΠΑΣΟΚ) è stato fondato il 3 settembre 1974 in seguito alla caduta del regime dei colonnelli e al ripristino

delle istituzioni democratiche. Il fondatore è stato Andreas Papandreou, figlio del leader liberale Georgios Papandreou. I principi del partito al momento della formazione erano “Indipendenza nazionale, Sovranità popolare, Emancipazione sociale, Processo democratico”. Il partito è stato guidato dalla costituzione per 24 anni dalla “dinastia” dei Papandreou. fonte www.wikipedia.org.

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ter esercitare quei poteri da parte del Capo dello Stato e tutte le tornate elettorali produs-sero governi di un partito che si aggiudicò le elezioni in maniera solida.

Nonostante ciò nel marzo 1985 in Parlamento si propose una revisione costitu-zionale, dal partito al governo allora (il PASOK), e fu per ragioni esclusivamente di na-tura partitica. Fu un intervento limitato a 11 articoli della Costituzione. Questi articoli furono esattamente quelli che riguardavano le competenze del presidente della repubbli-ca, ma non solo: ad esempio ci fu un intensificazione nella protezione dei diritti e delle libertà fondamentali, delle istituzioni politiche e sociali, dell’indipendenza del potere giudiziario, ecc. L’obiettivo fondamentale era quello di rafforzare il ruolo del Parlamen-to stabilendo un sistema parlamentare puro.

Gli emendamenti furono completati in breve tempo e conclusero il loro iter nel marzo 1986. Fu la prima revisione costituzionale nella storia della repubblica ellenica ad essere stata portata a termine secondo le disposizioni della Costituzione attualmente vigente, e in condizione di stabilità e normalità politica. La revisione del 1986 rafforzò il ruolo del primo ministro. Fu un passo importante al fine di evitare collisioni fra gli organi dello stato.

Nel 1993 il governo di Nea Dimokratia3

presieduto dal primo ministro Konstan-tinos Mitsotakis propose un’ulteriore revisione della Costituzione. Tuttavia a questa proposta non si dette alcun seguito dal momento che quel governo non godeva della fi-ducia politica necessaria e pertanto fu costretto a sciogliere il Parlamento e a indire nuo-ve elezioni nell’Ottobre dello stesso anno. Il PASOK, vincitore di quelle elezioni, accolse l’idea innovatrice dei suoi predecessori e avviò il procedimento di revisione. Il tutto durò la ben 8 anni e portò nel 2001 ad un nuovo testo riformato. Il lavoro di

riforma fu attuato sempre secondo l’art.110 della Costituzione4

, ed ebbe luogo in

3

Nuova Democrazia (in greco Νέα Δημοκρατία, Nea Dimokratia, NΔ) è un partito politico greco di centrodestra d'ispirazione conservatrice.Il partito è stato fondato da Konstantinos Karamanlis nel 1974. A livello internazionale il partito aderisce all'Internazionale Democratica Centrista e all'Unione Democratica Internazionale; a livello europeo aderisce al Partito Popolare Europeo e i suoi europarlamentari risiedono nel Gruppo del Partito Popolare Europeo. Fonte

www.wikipedia.org

4 l' art.110 così recita: 1) Le disposizioni della Costituzione possono essere sottoposte a revisione, tranne quelle che

stabiliscono che la forma di governo deve essere quella della Repubblica parlamentare e quelle degli articoli 2 paragrafo 1), 4 paragrafi 1), 4) e 7), 5 paragrafi 1) e 3), 13 paragrafo 1) e 26.

2) La necessità della revisione della Costituzione è accertata con una decisione presa dalla Camera dei deputati, su proposta di almeno cinquanta deputati ed a maggioranza di tre quinti del numero complessivo dei membri della Camera, in due scrutini separati da un intervallo di almeno un mese. Le disposizioni da revisionare sono specificatamente determinate da tale decisione.

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condizione politiche favorevoli, con il consenso congiunto di entrambi i partiti di maggioranza. Fu una revisione assai ampia per le disposizioni che furono cambiate; quattro nuovi articoli furono aggiunti e altri 48 vennero modificati, più di un terzo del totale della costituzione, che fu così considerata una delle più complete e dettagliate in tutta Europa. Nonostante questa ampia revisione non ci fu nei fatti alcuna modifica rile-vante nel sistema politico vigente. Questi nel dettaglio gli elementi principali:

- Adattamento della carta alle innovazioni tecnologiche ed espansione del novero dei diritti fondamentali. La Costituzione si è arricchita di nuovi diritti come il diritto all’espressione individuale e alla protezione dei diritti dell’individuo ( Art. 5), il diritto al domicilio (art.9) e alla protezione dell’identità personale e genetica.

- Divieto di ogni mutamento nella legge elettorale se non ai sensi delle modalità previste dalla carta (vedi. Art. 54);

- Introduzione di disposizioni circa le cause di ineleggibilità e incompatibilità dei membri del Parlamento, fra cui l’incompatibilità professionale ( artt. 56 e 57);

- Introduzione nella carta di disposizioni circa il difensore civico, il consiglio nazionale per la Televisione e la Radio, Il Garante per la protezione dei dati personali, il consiglio supremo per il reclutamento del personale e l’Autorità garante per la Sicurezza dell’informazione e della comunicazione e per la Privacy.

3) Quando sia stata decisa con la menzionata delibera parlamentare la revisione costituzionale, la successiva Camera dei deputati si pronuncia, nel corso della sua prima sessione, sulle disposizioni da revisionare a maggioranza assoluta del numero complessivo dei suoi membri.

4) Se la proposta di revisionare la Costituzione ottiene la maggioranza del numero complessivo dei deputati, ma non quella dei tre quinti dello stesso numero, come è richiesto nel paragrafo 2) del presente articolo, la Camera dei deputati successiva può, nel corso della sua prima sessione, deliberare sulle disposizioni da revisionare; la sua decisione deve essere presa a maggioranza di tre quinti del numero complessivo dei suoi membri.

5) Ogni revisione delle disposizioni della Costituzione che sia stata votata viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro i dieci giorni che seguono il voto da parte della Camera dei deputati ed entra in vigore con una decisione speciale della stessa Camera.

6) Nessuna revisione costituzionale è permessa prima della scadenza di un termine di cinque anni dopo l’attuazione della revisione precedente.

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Il governo di Nea Dimokratia nel 2004 proseguì nella stagione delle riforme co-stituzionali, suggerendo la revisione di 29 articoli, principalmente riguardanti la compo-sizione e funzionamento della Corte Costituzionali, il principio generale di incompatibi-lità parlamentari, la protezione dell’ambiente, la creazione di università private, etc. Nel 2008, con il PASOK al governo il processo di revisione giunse alla conclusione, con tuttavia solo 4 modifiche. La più importante delle quali fu l’introduzione di alcune ecce-zioni all’incompatibilità parlamentare relativa all’esercizio di professioni statali / appar-tenenza a categorie protette.

2.1

L’attuale carta costituzionale greca nei rapporti con la chiesa ortodossa.

L’attuale Carta Costituzionale della Repubblica reca nel preambolo una frase di importanza capitale all’interno del panorama ellenico. L’intestazione, in Katharevoussa, recita “ εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος “,così traducibi-le in “Nel nome della Santa e Consustanziatraducibi-le e Indivisibitraducibi-le Trinità”. E’ una dichiarazione che ha accompagnato tutte le Carte costituzionali del paese sin dalla sua indipendenza. Durante i lavori del 1975 fu considerata anche l’idea di rimuovere quella dichiarazione, ma tale proposta fu respinta fermamente. Non è una dichiarazione porta-trice di alcun valore legislativo, ma è solo e soltanto una celebrazione del rapporto stret-to che lo Stastret-to greco riconosce fra sé e la fede orstret-todossa. Il valore è più simbolico e sstret-to- sto-rico e parte da lontano,dalla lotta per l’indipendenza sino alle guerre balcaniche, attra-versando questi 200 anni di storia nel nome dell’aquila di Bisanzio.

Dal 1833 ad oggi il sistema delle relazioni fra chiesa e stato viene identificato in greco dal termine “ νομω κρατουσης πολιτειας” , espressione che risponde ai canoni del sistema concordatario. Questo sistema è stato applicato dalla Costituzione del 1975, e questo ha sancito la priorità della costituzione rispetto agli enti stato e chiesa in quanto tali. Come ha notato Evangelos Venizelos, “ il fatto che le relazioni fra stato e chiesa siano regolate dalla costituzione significa che dalla carta emana la loro applicazione e regolamentazione, e che anche la loro garanzia emana dal dettato normativo costituzio-nale. Questo ostacola la facilità della legge, la facilità della direzione e la facilità del giudizio. Un tale sistema non può essere considerato quale sistema di 'νομω κρατουσης

πολιτειας' ”5

. Per questo motivo anche altri studiosi del diritto hanno ritenuto che in

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Grecia sussista un sistema peculiare di relazioni fra stato e chiesa “che non può essere catalogato come un sistema paritario ma quasi paritario dove il carattere indipendente e autoritativo del potere statale e del potere ecclesiastico non è assoluto ma sorge dalla

costituzione”6

.

Merita menzione il costituzionalista Saripolos7 che sostenne non esserci stati

dubbi sul carattere secolare e democratico del potere statale e neanche sulla sottomissione della Chiesa Ortodossa considerata come istituzione statale, ma anche

come una comunione religiosa nella struttura dell'ordinamento costituzionale8. Continua

però ad esistere il concetto che lo scambio della chiesa Ortodossa imponga una sotto-missione ed un’ingerenza dello stato nelle questioni di culto impensabile per altri gruppi religiosi nello stesso contesto dal momento che l'articolo 13 della costituzione (che si ri-ferisce alla libertà religiosa) li tutela diversamente. Evangelos Venizelos afferma che “ l'articolo 3 non può essere interpretato come una via per la limitazione della libertà reli-giosa con la forma speciale della sua autoreferenzialità...” e come “ questa è un'opinione ormai superata, ormai in aperta contraddizione con l'articolo 13 della

costituzione”9

.

Un altro carattere importante della chiesa greca è il suo policentrismo. Diversi ordinamenti fanno capo ad altrettante comunità/diocesi, come l'ordinamento di Agion Oros / monte Athos, la chiesa semiautonoma di Creta e anche l'ordinamento ecclesiastico del Dodecaneso. Tutti questi sono riconosciuti dalla costituzione e sono regolamentati dalla carta. La relazione fra lo stato ed il Patriarcato Ecumenico di Co-stantinopoli è regolata sulla base dell'articolo 3 della Costituzione (di cui tratteremo in seguito), che si riferisce al Tomo partiarcale del 1850 ed all'atto sinodale del 1928

6 Temistoclis Tsatsos , Archivio di diritto canonico ed ecclesiastico (1948), pag. 247.

7 SARÍPOLOS, Nikólaos (Νικòλαος Σαρίπολος). - Giurista greco, nato a Larnaka (Cipro) nel 1817, morto nel 1887.

Fu costretto, in seguito a gravi rivolgimenti politici, ad abbandonare la patria e a rifugiarsi prima a Trieste, poi a Venezia, infine a Parigi. Nelle due città italiane compì gli studî classici, mentre a Parigi frequentò la facoltà di giurisprudenza. Ritornato in patria, venne nominato consigliere del tribunale di Atene e dal 1847 tenne cattedra nell'università ateniese, dove insegnò volta a volta dottrina generale del diritto, diritto costituzionale e diritto penale.Lasciò l'insegnamento superiore nel 1875, universalmente considerato come un maestro nelle discipline giuridiche.Fu membro di numerosi istituti scientifici e di molte accademie straniere. Le sue opere più importanti sono:

Manuale di diritto penale (volumi 5, 1875), un Trattato di diritto costituzionale (voll. 5, 1875-1876) e un'opera

sulle consuetudini giuridiche dei popoli in pace e in guerra (voll. 2, 1860). Fonte Enciclopedia Treccani

8 Antonis Manitakis ( 2000). Οι σχέσεις ths εκκλησίας με το κράτος έθνος, pag. 61-62 9 E.Venizelos (2000), op. cit., 71.

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tando così l'ordinamento delle chiese del Dodecaneso e di Creta, così come tutto l'arti-colo 105 regola l'ordinamento di Monte Athos accettando il suo autogoverno. Però anche se l'articolo 3 della costituzione può essere riformato, la libertà religiosa di tutti gli altri culti è protetta dall'articolo 13, disposizione che è immodificabile con un procedimento ordinario di revisione. Questo con riferimento con l'articolo 3 della costituzione, nel tomo Patriarchico del 1850 e nell'atto sinodale del 1928, dove il legislatore accetta e rispetta entrambi. Secondo Venizelos questo testimonia una relazione riconosciuta come orizzontale fra lo stato greco e il Patriarcato ecumenico. “ La pariteticità con il Patriarcato ecumenico come riconosciuta negli articoli 3 e 105, va nell'ambito del diritto pubblico interno, di pari passo con il riconoscimento del Patriar-cato Ecumenico come soggetto sui generis del diritto internazionale, in accordo con un'opinione dottrinale consolidata, e che lo stato greco ha accettato e seguito nelle sue

relazioni con l'organo”10

.

2.2

Genesi dei rapporti stato-chiesa a partire dalla nascita dello stato greco.

Con l’inizio della rivoluzione del 1821 ebbe inizio una nuova era dove presero corpo nuove forme di relazioni politico-religiose a livello costituzionale. I vescovi iniziarono a chiedere di mettere per iscritto l’ubicazione delle loro diocesi e alcuni di essi vennero trasferiti dalle aree che erano di dominazione ottomana ai territori del

neonato stato greco11.

Ioannis Kapodistrias provò ad instaurare un rapporto collaborativo con l’autorità ecclesiastica in cui il clero avrebbe dovuto insegnare al popolo il rispetto per il neonato governo costituito e per le leggi che questi approvava e promulgava; tuttavia si impedi-va al clero di fare politica attiimpedi-va. Le proprietà della chiesa, un tempo considerate sacre, furono usate dallo stato qualora ci fosse stato bisogno di raccogliere fondi, per la pubblica istruzione.

10 E.Venizelos (2000), op. cit., 187.

11 Per un riferimento critico sui rapporti fra stato e chiesa nel 19° secolo, Ιωαννις Πέτρου, Πολυπολιτισμικότητα και

θρησκευτική ελευθερία,(2005), pag.227-242 in cui l’a. cerca di provare la strumentalizzazione ideologica e politica della

(8)

Adamantios Korais12 sostenne che la Chiesa rinnovata, ovvero purificata da superstizioni e clericalismi conservatrici, avrebbe potuto offrire una nuova istruzione all’incolto popolo greco.

La consensuale separazione della Chiesa greca dal Patriarcato era già stata posta in essere, ma il tentativo non ebbe successo perché lo stato avrebbe dovuto pagare a Costantinopoli tutte le tasse dei vescovi “sovversivi”, e le casse dello stato erano vuote. Pertanto tale processo fu procrastinato ad un momento più favorevole per tutti, stato e chiesa. A questo punto emerse la posizione del patriarca Αgatangelo , che ricordò al go-vernatore Kapodistrias il dovere di sottomissione del popolo greco a quello ottomano e la punizione che questi ultimi avrebbero loro riservato se avessero perseguito nei loro

tentativi di indipendenza13.

Con l’avvento di re Ottone la cosiddetta “teocrazia” divenne ideologia ufficiale e Ottone stesso venne definito come monarca eletto “ per volontà di Dio”. Un indirizzo che permane nelle carte costituzionali del 1843 e del 1844. Nelle relazioni stato-chiesa

venne più volte usato il modello russo14 e non quello protestante di matrice

12 Άδαμάντιος Κοραης (1748 – 1833) fu un umanista e filosofo greco , reso celebre anche per aver contribuito alla

costituzione di una letteratura greca moderna e fu una delle più importanti figure dell’Illusminismo neogreco. I suoi scritti spianarono la strada alla guerra di Indipendenza ellenica e ad una purificazione della lingua neogreca, meglio nota come Katharevousa. La sua influenza sulla cultura greca è stata da molti paragonata a quella di Dante alighieri in Italia e di Martin Lutero in Germania, fonte www.wikipedia.org, Encyclopaedia Britannica.

13 Δημητρόπουλος Π. (2001), Κράτος και εκκλησία μια δύσκολη σχέση, pag. 55

14

Per Modello "russo" si intende l'evoluzione dei rapporti fra stato e chiesa all'interno della Russia zarista. Nel periodo della Rus’ fino al XVII secolo emergono alcuni temi fondamentali, quali quello del ruolo del monachesimo nella diffusione della cultura cristiana e nella difesa dei suoi valori durante il periodo della dominazione tatarica, o quello massimamente rilevante della nascita dello Stato unitario nel XV secolo con Ivan III il Grande, destinato a divenire il baluardo dell’Ortodossia, in cui matura la rivendicazione unilaterale dell’autonomia della Chiesa della Rus’ da quella greca e in cui, a seguito della caduta di Costantinopoli, nasce e si sviluppa l’idea di Mosca come Terza Roma, predicata da Filofej, igumeno del monastero Eleazar di Pskov, il quale scrisse che “[l’ortodossia] è fuggita di nuovo, nella terza Roma, ovvero nella nuova grande Rus’ […] Osserva, Sovrano, come tutti i regni cristiani sono convenuti nel tuo unico [regno], come due Rome sono cadute, mentre la terza sta, e una quarta non vi sarà, il tuo regno cristiano non passerà ad alcun altro. In tutto il mondo sotto il cielo tu sei l’unico re per i cristiani”, da cui consegue che il popolo russo diviene il popolo eletto da Dio, che Mosca è la città scelta da Dio, e che il suo sovrano assume le vesti del pastore che Dio ha posto a capo della Sua Chiesa, dando in tal modo avvio a quella piena identificazione tra Chiesa e Nazione che, come spiega il Codevilla, si svilupperà e rafforzerà nei secoli successivi. Con l’affermazione dell’assolutismo autocratico, che trova la sua massima espressione nella figura di Ivan il Terribile (1533-1584), che stravolge il principio sinfonico e rivendica la superiorità dell’Imperium sul Sacerdotium, come appare chiaramente dalla corrispondenza tra lo zar e il principe Andrej Kurskij (pp. 52 e 53), i tempi sono ormai maturi per la costituzione del Patriarcato di Mosca. Contrariamente a quanto comunemente affermato, il nuovo Patriarcato è il frutto al tempo stesso non solo della scaltrezza e dell’abilità diplomatica di Boris Godunov, ma anche della violenta pressione esercitata sul Patriarca di Costantinopoli Geremia, il quale visitando quelle terre venne a lungo trattenuto in Russia in condizioni di cattività e costretto a riconoscere il nuovo Patriarcato in modo del tutto irrituale al fine di poter riacquistare la perduta libertà di

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germanica (il sistema concordatario). Le diocesi divennero le principali autorità ecclesiastiche.

Per fare un esempio, con decreto reale i vescovi furono autorizzati a portare un manuale che sanciva la loro autorità e nel 1833 fu dichiarata unilateralmente l’ indipendenza della chiesa greca, e più tardi con il Tomo Patriarchico del 1850, questa indipendenza fu anche riconosciuta dal Patriarcato Ecumenico. Qui è necessario

segna-lare l’apporto politico di Maurer15

per le proprietà monastiche, sulla composizione e le regole dei sacri monasteri, vanno considerate non solo nel prisma delle necessità, ma anche nelle volontà di quell’epoca, con cui provò a riorganizzare tutti i problemi

dell’epoca16

, come la questione dei monaci nomadi, la decadenza di molti monasteri o la corruzione all’interno della chiesa. Questa questione interna alla chiesa la soluzione

fu data dallo stato con una serie di decreti reali che definirono le funzioni della stessa17

. Con il “ Regolamento delle istituzioni ecclesiastiche del regno di Grecia “ composto sulla base di un piano attuato da un collegio incaricato di 7 membri il 27 marzo 1833, furono stabilite le modalità di organizzazione e funzionamento della chiesa. E’ altresì

movimento. Il periodo sinodale della Chiesa Ortodossa Russa, che va dall’abolizione del Patriarcato imposta da Pietro il Grande nella prima parte del XVIII secolo, e che lo sostituì con il Santo Sinodo Governante, retto da un Ober-Prokuror «occhio dello zar e curatore degli affari dello Stato», sino ai giorni immediatamente successivi ai tragici eventi dell’Ottobre 1917, quando l’antico istituto verrà ricostituito. Emerge in questo momento come l’umanesimo petrino si contrapponga ai valori del cristianesimo, che sino ad allora erano stati universalmente riconosciuti nell’Impero, e come prenda da allora avvio una frattura nella società che perdura tuttora, divisa tra l’aspirazione ad imitare i modelli europei (occidentalisti) e la coltivazione delle peculiarità originali del mondo russo ortodosso (slavofili). Con Pietro l’ingerenza statale nella vita della Chiesa, ridotta a mero organo dell’apparato imperiale, diventa intollerabile, di modo che si rafforza e si esaspera la tragica divisione creatasi in Russia nei decenni precedenti con il grande scisma dei Vecchi Credenti. Di particolare rilevanza e profondità la legislazione imperiale in materia di culti, tema assai complesso e analizzato sulle fonti normative imperiali, pressoché del tutto inesplorate dagli studiosi occidentali. Per un approfondimento, Giovanni Codevilla, Lo Zar e il Patriarca. I rapporti tra trono e altare in Russia delle origini ai

giorni nostri, La Casa di Matriona, Milano 2008, pp. 517

15

Georg Ludwig Von Maurer fu un giurista bavarese , professore dell'università di Monaco di Baviera e membro dell'accademia reale, nonché consulente del re e membro del triumvirato che salì al trono come comitato in vece del re bavarese Ottone (vedi capitolo primo, supra). in quell'occasione egli raccolse per la prima volta in modo sistematico le informazioni alle quali sono usi giuristi,storici e sociologi, e le pubblicò in un'opera fondamentale sulla Grecia, cui seguirono studi analoghi sulle società germaniche. Percorse le regioni dello stato greco dell'epoca, soprattutto le isole, e ne osservò attentamente i costumi, situandoli dal punto di vista storico; in seguito, nel 1835, pubblicò il frutto dei suoi studi in un'opera intitolata Das Griechische Volk. Antropologia sociale. Paul Henri Stahl, Antropologia sociale. La

proprietà , pag. .9

16 il nuovo stato greco sin dal primo governo rivoluzionario fino al 23 Maggio 1833 soffrì molto la questione

ecclesiastica, fino a quando Trikoupis provò a introdurre la dichiarazione di indipendenza della chiesa ortodossa greca, la creazione del sacro Sinodo e la pubblicazione dello Statuto generale della Chiesa greca , vedi Σπύρος Τρωιανος Χαρίκλεια Δημακοπουλου (1999) Εκκλησίας και Πολιτεία. Οι σχέσεις τους κατά το 19° αιώνα, pag. 39-51.

17

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importante precisare che, ai sensi dell’ art.2 della allora vigente Costituzione, il leader politico della Chiesa era il Re, il quale era però cattolico e non ortodosso. Furono inoltre chiusi i monasteri con meno di 30 persone, e i monaci (che avevano un’enorme influen-za sulla popolazione civile in seguito al monachesimo) non erano neppure autorizinfluen-zati ad uscire dai monasteri senza una specifica autorizzazione del vescovo (artt. 85 – 92 cost. 1833). La definitiva sottomissione della chiesa allo stato fu portata a termine con un’altra serie di Decreti reali, con cui venivano espropriate le proprietà monastiche, vennero chiusi i monasteri con meno di sei membri , vennero dismessi i monasteri

femminili, e fu inoltre dichiara illegale ogni proprietà immobiliare della Chiesa18 .

Negli anni seguenti, ci fu un uso ideologico e strumentale dello stato, una circostanza che portò ad un rapporto sempre più stretto fra stato e chiesa. A questo sono da aggiungere le percezioni irredentiste che proliferarono nell’epoca di Re Giorgio, quando il potere reale da teocratico divenne nazionalistico, con la missione dichiarata di riportare in auge nel mondo l’ellenismo. Così a poco a poco si fece un uso strumentale della Chiesa all’interno dello stato, la Megali Idea fu anche coltivata all’interno dei circoli religiosi in maniera più intensa. Riveste importanza in questo

senso il movimento di A. Makrakis19, un’organizzazione che ebbe un gran seguito nel

periodo delle grandi guerre balcaniche.

Il movimento sanguinario degli evangelisti del 1901, che si proponeva come obiettivo la traduzione in Dimotiki del Vangelo, ha lasciato tracce nell’ art.3 della Costituzione sino ad oggi. Nello stesso periodo nello spazio greco proliferavano anche coscienze atee, le quali contribuirono a diffondere un sentimento di sfiducia nei confronti del clero. Come risultato ci fu la presa coscienza che la Chiesa sarebbe stata utile anche nella lotta all’indipendenza, e così fu; frutto di tutti questi processi furono,

da un lato, il mito della Scuole Nascoste20 come fu ritratto dal quadro di Ghisis,

18 Δημητρόπουλος Π., op. cit. , 60-61.

19 Apostolos Makrakis (1831-1905), fu il leader spirituale del movimento cosiddetto " del risveglio" che ebbe luogo

nella Grecia post-rivoluzionaria. Scrittore, fondò nel 1876 la School of the Logos e si autonominò Professore di filosofia e delle scienze filosofiche nella nazione greca. Viene paragonato per le idee ad un " Kierkegaard" greco. Perseguitato dal sacro sinodo, venne scomunicato nel 1878 e condannato. fonte www.orthodoxwiki.org

20 Con l'espressione κρυφό σχολείο (= Scuola Nascosta) ci si riferisce ad una teoria, non provata storicamente, delle

scuole illegali che avrebbero diffuso l’insegnamento della lingua greca in epoca di dominazione ottomana. Oggi gli storici sostengono che questa teoria sia priva di ogni fondamento storico, e che sia stata usata esclusivamente per fini propagandistici; in Grecia tuttavia questa teoria è strettamente connessa al folklore popolare, dal momento che le autorità ottomane non proibirono mai l’educazione della lingua locale nei territori non musulmani.

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dall’altro, la benedizione della bandiera di Germanos di Patrasso21

, e più in generale l’idea che la chiesa ortodossa era inscindibilmente legata allo stato. La civilizzazione

ellenocristiana fu citata nella costituzione del 195222. L’idea di una religione di stato

trovò nel periodo postbellico nella Giunta militare. L’ideologia principale del periodo consisteva nella visione della Grecia come “stato Ortodosso”. Tutte queste teorie finirono con la Χουντα23 stessa e con la ricostituzione della democrazia in seguito alla Costituzione del 1975. Da allora iniziò il principio della laicità dello stato.

Negli anni ’90 ci furono cambiamenti sociali e politici, con la globalizzazione economica, la caduta dei regimi dell’est europeo e lo sviluppo dei mezzi di comunica-zione. L’ingresso della Grecia nella CEE portò cambiamenti che lo stato dovette seguire. Questioni come l’obbligo di iscrizione del credo religioso nelle carte d’identità, la legge Tritsis (1700/87) sulle proprietà ecclesiastiche, la recente decisione di tassare le proprietà della Chiesa ortodossa, hanno riportato in auge la questione sui rapporti fra stato e chiesa, che gode tuttora di grande interesse all’interno del dibattito politico greco e che ha creato tensioni nel paese.

2.3

Suddivisione amministrativa della chiesa ortodossa greca

La Chiesa greca ortodossa che ha come base la Chiesa greca, intesa non come i-stituzione religiosa, ma come diocesi, può essere suddivisa in chiesa statale o nazionale, in quanto la sua forma organizzativa si articola attraverso strutture e decisioni del go-verno centrale fin dall’ indipendenza e le unità amministrative ecclesiastiche coincidono con l’organizzazione del territorio nazionale, concedendo a loro privilegi pur restando

21

Germanos di Patrasso (George Gotzias, noto anche come Palaion Patron Germano) (Dimitsana, 25 marzo 1776 – Nauplio, 30 maggio 1826) è stato un vescovo ortodosso greco, uno dei protagonisti ecclesiastici della rivoluzione del 1821, il quale compì azioni politiche e diplomatiche in aiuto dell'indipendenza greca. Secondo la tradizione il 25 marzo 1821, egli benedì una bandiera greca nel monastero di Agia Lavra e proclamò la rivolta nazionale contro l'Impero ottomano. Provo ad incontrare il Papa, alcune autorità ecclesiastiche italiane e persino il cugino Ignazio, allora residente a Pisa, cercando fondi e aiuti per la causa greca, ma fu da questi respinto.

22

L' art 16 della Cost. del 1952 recita " Η παιδεία τελεί υπό την εποπτείαν του Κράτους, παρέχεται δαπάνας αυτού, σκοπεί δε και εις την ηθικήν και πνευματικήν αγωγήν και την ανάπτυξην της εθνικής συνειδήσεως των νεών επί τη βάσει των αξιών του ελληνικού και του χριστιανικού πολιτισμού”. ( “L'istruzione è sotto il controllo dello Stato,comprese le spese previste per questo ed è finalizzata e allo sviluppo morale e spirituale, e alla coscienza nazionale dei giovani sulla base dei valori della cultura greca e cristiana" trad. libera. )

23 Il periodo stesso della Giunta militare fu un periodo in cui lo stato ingerì nella Chiesa violandone le autorità,

eleggendo vescovi e altre cariche dello stato senza autorizzazione degli organi ecclesiastici competenti. Il tutto fu fatto adducendo a scusa l'ideale della "religione di stato" come chiesa al sevizio del regime.

(12)

identificati all’interno dell’organizzazione statale. Con la nascita del nuovo stato greco si ebbe anche la nascita di una nuova chiesa greca indipendente, cosa che costituiva un’aspirazione del nuovo stato, teso ad costituire una Chiesa nazionale che fosse al servizio del popolo. Il neonato stato sancì de facto et de iure l’organizzazione delle diocesi ecclesiastiche. Uno stato laico come avrebbe dovuto essere il nuovo stato greco, avrebbe dovuto fin da subito stabilire relazioni con le autorità ecclesiastiche, secondo le teorie liberali portati dalla rivoluzione. Tuttavia così facendo la chiesa non avrebbe

avu-to lo stesso ruolo che aveva in passaavu-to, come ad esempio nella “συναλληλία”24

bizanti-na, e neppure quel carattere di giurisdizione “etnarchica” che ebbe il Patriarcato sotto la dominazione ottomana. Ora la chiesa deve lavorare di comune accordo con lo Stato ed esserne sottomessa.

Le teorie che considerano che l’indipendenza della Chiesa greca sia stata creata sotto il re Ottone sono storicamente inattendibili. Già fin dall’epoca della rivoluzione, durante il V° congresso nazionale alla presenza del Ministro di culto, il vescovo Iosif Androusis, fu dichiarata l’indipendenza della chiesa greca dal patriarcato ecumenico di Costantinopoli. Il decreto dell’“antibasileia” è prova della sussistenza di una situazione preesistente all’arrivo del Re . L’indipendenza fu altresì dichiarata all’interno del Tomo Patriarcale del 1850 ed era citata pure nella Costituzione del 1844. Fu così che la Grecia conseguì la completa indipendenza dal patriarcato, ma con il prezzo della sottomissione al potere statale, che in alcuni casi è divenuta un completa sottomissione al governo. Questo fenomeno può anche essere osservato in un testo di I. Saripolos del

187525 “εκκλησιαστική δ’ εξουσία ουδέν το παραπάν αναγνωρίζεται,… η δε εκκλησία

τα πνευματικά μόνον των πιστών αυτής διευθύνει, ουδόλως δε τοις πολιτικοίς εμπλέκεται “ (“la chiesa non può avere alcun potere al di sopra di essa..la chiesa è costituita solo dai suoi fedeli, nessuno dei poteri politici deve esserne coinvolto”- trad. libera).

24 Con il termine " συναλληλία” si guarda ad un fenomeno in occidente noto anche come “ Cesaropapismo”, in cui si

intende l'idea di unire il potere temporale e il potere spirituale di una Chiesa cristiana nella stessa persona. Più comunemente, ci si riferisce all'idea di subordinare il potere spirituale a quello temporale. Il cesaropapismo è realizzato quando il potere politico controlla il potere religioso. Nella sua forma più estrema, il cesaropapismo è una teoria politica nella quale il capo di stato - nella fattispecie l'imperatore o il re (Cesare) - è anche di diritto il papa, ossia il capo supremo della Chiesa. In questa forma, è l'esatto opposto della teocrazia, nella quale sono le istituzioni di una Chiesa ad avere il controllo politico di uno Stato.fonte www.wikipedia.org

(13)

Tra lo Stato greco e il Patriarcato esiste un diritto costituzionalmente riconosciu-to da entrambi. In seguiriconosciu-to a quesriconosciu-to accordo paritario ( “ομοταξιας “ in termine tecnico) il Patriarcato ecumenico viene considerato un soggetto sui generis di diritto internazionale, d’accordo con una corrente di pensiero che segue il susseguirsi delle

relazioni fra l’autorità religiosa e quella statale26

. Questa relazione paritaria tuttavia per quanto riguarda la Chiesa greca non gode di quello status di autonomia di cui gode, ad esempio, la Comunità Santa del Monte Athos, come emerge dal disposto dello statuto relativo. La chiesa pertanto riveste la qualità di “ente pubblico in tutti i suoi rapporto e

in tutte le sue articolazioni”27

con responsabilità ben precise all’interno della carta costituzionale come emerge da una serie di disposizioni ( che vedremo in seguito) che “formano un quadro legislativo di base che garantisce (loro) la più ampia autorizzazione

legislativa (specie in materia amministrativa28

), in modo da poter essere completato con

26 Ελ. Ραφτη (1984), Ο οικουμενικός θρόνος ως θεσμός δίκαιου, ανατυπο από το περιοδικό Κληπονοιμιά 16 τχ. Α, pag.

73

27

Art. l, par. 4, legge 590/1977 relativa alla Carta statutaria della Chiesa di Grecia. Sia l'Arcivescovado di Atene che le

metropoli, nonché le parrocchie e i monasteri sono persone giuridiche di diritto pubblico (v. C.K. PAPASTATHIS, Stato

e Chiesa in Grecia, cit., p. 88 s.). La legge, accanto alla Chiesa ortodossa predominante, riconosce come gruppi religiosi

gli ebrei e i musulmani, le cui comunità sono persone giuridiche di diritto pubblico, con funzioni di amministrazione

pubblica; le altre religioni possono invece costituirsi come persone giuridiche di diritto privato (associazioni,

fondazioni, enti di carità). Per fondare una associazione religiosa l'entità deve essere stata riconosciuta giudizialmente (dal Consiglio di Stato) come religione conosciuta; lo statuto dell'associazione, che deve avere natura non-profit, deve essere sottoscritto da almeno venti persone e non essere contrario a moralità e ordine pubblico. Questa situazione ha dei riflessi a sua volta assai importanti se si _pensa che i membri di minoranze religiose che sono classificate come persone giuridiche di diritto privato non possono essere rappresentate in seno a un processo come gruppo religioso. Cfr. S. STAVROU, Citizenship and protection of minorities, in K. FEATHERSTONE, K IFANTIS (eds.), op. cit., p. 121). In riferimento alla posizione della Chiesa cattolica, ancora non assurta, nonostante quanto proclamato nel 1998 dal Ministro degli affari esteri (www._greekhelsinki.gr/english/reports/ghm22-3-1999.html), a persona giuridica di diritto pubblico, st veda il caso, sollevato avanti alla Corte europea per i diritti dell'uomo, Canea Catholic Church v. Greece. Cfr. anche C.K. PAPASTATHIS, The hellenic Republic, cit., p. 820.

28 Interessante sul punto quanto si afferma nel rapporto GHM del 2002 (in www.greekhelsinki.gr): “The relationship

between the church and the state is characterized by an ambiguous symbiosis based on relations of autonomy and interdependence and where there are no clear lines drawing the parameters of the jurisdiction of one or the other. The State has the right to interfere in the affairs of the Orthodox Church by legislating on all administrative issues concerning the church, even those concerning its internal structure . . . all acts of self administration of the Orthodox Church are subject to state control (based on art. 26 par. l of law 590/1977) exercised by the Ministry of National Education and Religions ... Also, the Ministry of Foreign Affairs is charged with responsibilities concerning the various cults through the Directorate of Ecclesiastical Affairs, responsible for the supervision, study and recommendations for the resolution of all matters and affairs pertaining to the Orthodox and other Christian and non-Christian churches outside Greece, to the Orthodox Divinity schools and Ecclesiastic Centers outside Greece, to the clergy living abroad and to the Administration of Mount Athos”.

(14)

atto normativo speciale di un tribunale ecclesiastico competente all'interno della sistema

regolamentativo della Chiesa ortodossa29”.

La Chiesa dunque con il concorso dello Stato “atenocentrico” ha progressivamente acquisito questa mentalità e strutturazione della sua autorità .

L’ Articolo 3 della Costituzione, che reca in rubrica “ Relazioni tra Chiesa e Stato”, riconosce come religione “prevalente “ quella della Chiesa Ortodossa Orientale

di Cristo. L’art. 3 recita quanto segue:

” 1) La religione predominante in Grecia è quella della Chiesa orientale ortodossa cri-stiana. La Chiesa greco-ortodossa, riconoscendo come capo Nostro Signore Gesù Cris-to, e indissolubilmente unita, quanto al dogma, alla Grande Chiesa di Costantinopoli ed a tutte le altre Chiese cristiane ortodosse, osservando immutabilmente, come le altre Chiese, i santi canoni apostolici e sinodali, come pure le sante tradizioni. Essa è autocefala e amministrata dal Santo Sinodo, composto da tutti i vescovi in funzione, e dal Santo Sinodo permanente che da esso deriva, costituito come è prescritto dalla Carta statutaria della Chiesa, in conformità alle disposizioni del Tomo Patriarcale del 29 giugno 1850 e dell’Atto Sinodale del 4 settembre 1928.

2) Il regime ecclesiastico stabilito in determinate Regioni dello Stato non deve essere considerato contrario alle disposizioni del paragrafo precedente.

3) Il testo delle Sante Scritture sarà mantenuto inalterato. La sua traduzione ufficiale in un’altra lingua, senza il consenso preliminare della Chiesa autocefala greca e della Grande Chiesa di Cristo di Costantinopoli, è vietata.

E’ da notare che la Costituzione regola la questione dei rapporti tra Stato e Chiesa soltanto all’articolo 3, laddove nel 1952 tale argomento era oggetto dei primi 2 articoli. Il nuovo atteggiamento della Costituzione del 1975 è stato considerato da una parte della dottrina come una deminutio nell’intreccio dei rapporti fra le due autorità,che tuttavia costituisce la base per una migliore tutela della libertà religiosa intesa in senso più generale, in riferimento anche ad altri credi.

29 “διαμορφώνουν το βασικό νομοθετικό πλαίσιο που παρέχει τις ευρύτερες δυνατές νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις, έτσι

ώστε να συμπληρώνεται με κανονιστικές πράξεις των κατά περίπτωση αρμόδιων εκκλησιαστικών οργάνων κατά την κανονιστική τάξη της ορθόδοξης εκκλησίας” . E.Venizelos (2000), op. cit.,194.

(15)

Il termine “religione prevalente” non deve essere inteso in senso prettamente numerico. Ha semplicemente il fine dichiarativo di sancire che la maggior parte della popolazione greca è ortodossa. Una norma di tale portata, significativamente collocata in apertura alla stessa Costituzione, nell'ambito delle disposizioni fondamentali, pare

fare della Grecia uno Stato confessionale secondo la definizione classica30. Ma la

questione si intreccia fino in fondo con la cultura e la situazione geopolitica della zona, in cui ogni nazione ha una propria Chiesa Nazionale, un proprio Patriarcato di riferimento e una propria presunta storia millenaria. Una questione che in Grecia ha

sollevato non poche polemiche31 nel corso degli anni, riguardanti alcune situazioni

limite ( ad es. la condizione dei cittadini Pomacchi32 in Tracia, o degli slavomacedoni,

o della numerosa e storica comunità ebraica ), e negli ultimi anni le ondate migratorie hanno portato il governo a convincersi che la composizione del paese è radicalmente cambiata, nonostante la grande maggioranza professi ancora la religione ortodossa.

30 Per confessionalismo si intende il sistema di rapporti per cui lo Stato considera come propria una data religione e

tende a informare le proprie istituzioni ai principi morali di questa, ritenendo esistente una serie di esigenze comuni con l’associazione che raccoglie gli aderenti alla religione stessa, si interessa della loro regolamentazione, quando addirittura non assuma in proprio la cura dei medesimi, dando così vita a una Chiesa di Stato fornita di una posizione di privilegio: così C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, t. Il, Padova, 1976, p. 1516. St potrebbe altresì inquadrare la Grecia nel c.d. sistema giurisdizionalista: v. G. DE VERGOTIINI, op.cit., p. 347. Papastathis afferma sul punto: “In summary, according to the 1975 constitution, the system that regulates relations between the Greek state and the Orthodox Church is state supremacy (Staatskirche), or state-law rule. The state legislates on religious matters, as the provisions of art. 72, sect. I of the constitution make clear. The plenary session of Parliament ts the competent legislative body for debating and voting on bills and law proposals which refer, inter alia, to matters falling under art. 3 and art. 13 of the constitution” (C.K. PAPASTATHIS, The Hellenic Republic and the Prevailing Religion, in Brigham

Young Univ. Law Rev., 1996, p. 815). Alcuni in dottrina (T. RIMOLDI, op. cit.) addirittura si spingono ad affermare che

<la Grecia è forse l'unico Stato europeo che può essere definito "confessionista">. Diversamente altri (S. CECCANTI,

op. cit., p. 68, 206) discorrono di una deconfessionalizzazione del testo costituzionale greco. Tuttavia, se è pur vero che

si nota un certo cambiamento rispetto alle costituzioni precedenti, questo appare ancora piuttosto debole.

31

Detta questione trova una delle proprie ragion d' essere nel fatto che i Greci tendono a correlare l'affiliazione religiosa alla Chiesa ortodossa con l'appartenenza etnica (si v. Annua/ Report on Intemational Religious Freedom

2001-US Committe on Religious Freedom, in www.state.gov/documents/organizations/2001.pdf). Il concetto di ethnos rischia di rendersi foriero di un neo patriottismo discriminante, rectius discriminatorio. Sintomatica è la circostanza che solo nel 2000 il governo greco abbia deciso di eliminare dalle carte di identità l'indicazione dell’' appartenenza religiosa, causando peraltro un dibattito interno, non ancora sopitosi, sul ruolo attuale della Chiesa ortodossa all'interno della società greca. Il provvedimento ha permesso alla Grecia di adeguarsi finalmente al trend europeo, con riguardo al trattamento di dati Personali che rivelano convinzioni religiose, ma è stato apertamente e fortemente avversato dalla Chiesa: basti ricordare che l' arcivescovo ortodosso Christodoulos aveva addirittura presentato al governo una petizione con tre milioni di firme per protestare contro tale rimozione. Cfr. P.M. KITROMILIDES, 'Imagined Communities' and the Origins of the National Question in the Balkans, in M. BLINKHORN, t. VEREMIS (eds.), Modem Greece: Nationalism & Nationality, Athens, 1990, p. 23 ss.

32

(16)

Il riconoscimento della Chiesa Ortodossa in tutte le Costituzioni greche come religione prevalente è anche dovuto ai fattori storici citati, al fatto che l’ortodossia ha contribuito a preservare nei secoli la nazionalità, la lingua e l’educazione durante i 400 anni di dominazione ottomana.

Se vogliamo andare indietro cercando la genesi del termine, è possibile notare che tale espressione fu usata all’interno del contesto delle guerre religiose nell’europa occidentale, in quanto c’era una necessità da parte della comunità religiosa di ricevere una maggiore protezione da parte del re, in cambio di benevolenze, che avrebbero significato un maggiore aiuto morale e materiale per lo stato, e la partecipazione dei rappresentanti dello stato agli eventi religiosi, senza tuttavia bandire gli altri gruppi religiosi.

In Grecia troviamo questo termine nella costituzione del 1817 per la prima volta, all’interno della costituzione dei governi uniti delle isole Ionie, al fine di scoraggiare l’intervento governativo da parte degli inglesi. Questo termine è anche usato nel 1821 nella Carta dei diritti della Grecia continentale-orientale (Νομική Διάταξη της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος ) e nel 1822 nella costituzione temporanea di Epidauro ma anche in tutte le costituzioni successiva a quella del 1844. Ma anche se ci furono molti dibattiti in merito, l’articolo 3 fu escluso da ogni tentativo di riforma, ma ci sono anche quelli che credono che l’articolo 13 sia di per sé sufficiente a salvaguardare i diritti di libertà religiosa in Grecia anche per quanto riguarda la chiesa ortodossa.

2.4

Status della chiesa greca.

La Chiesa greca è autocefala, ovvero è indipendente dal Patriarcato di Costantinopoli. L’ Indipendenza fu dichiarata con il Decreto Reale del 23 luglio 1833 senza il permesso del patriarca, e fu di fatto una “sovversione”, dal momento che i canoni ecclesiastici non consentono l’autocefalia se non previa autorizzazione da parte dell’organo centrale. Fu solo 17 anni dopo, con il Tomo del 29 giugno 1850 che si ebbe la certificazione ufficiale di questa indipendenza. Dopo l’espansione territoriale greca a seguito delle guerre balcaniche il Patriarcato permise, con l’emissione dell’ Atto

Sinodale del 4 settembre 1928, l’annessione dei nuovi territori alla Chiesa greca33

. In

33

Nel 1864, quando la Grecia acquisì dall’Inghilterra le isole ionie, il patriarcato prese atto del passaggio di quelle Chiese alla giurisdizione ateniese, avvenuta nel 1866, dopo una vibrata protesta formale. Nel 1881, quando la Grecia

(17)

questo caso, però, 32 metropoli furono solamente prestate, nel 1928, all’amministrazione della Chiesa greca, rimanendo formalmente parte del patriarcato ecumenico: tuttavia i loro vescovi fanno parte del sinodo della gerarchia della Chiesa di Grecia, che vi provvede alle nomine episcopali, e i loro rappresentanti sono membri, in numero paritario rispetto a quelli delle altre diocesi greche, del sinodo permanente.

Per comprendere a pieno il significato giuridico di "religione predominante" pare opportuno delineare il contesto ordinamentale ellenico dal punto di vista storico. In via prodromica si rileva come, accanto a un ascendente culturale di netta impronta occidentale, in Grecia confluiscano anche fonti di derivazione ottomana, che modellano l'ordinamento in modo quanto meno peculiare. La stratificazione è assai evidente nell'ambito del diritto pubblico, mentre il diritto civile è sostanzialmente influenzato

dalla tradizione tedesca34

(pur risalendo le origini di esso alla legislazione della Grecia

antica35

precorritrice dello ius romanum36 che ivi si adattò alle consuetudini e ai costumi

greci37). L'attuale sistema di predominanza della Chiesa ortodossa, delineato in

Costituzione, affonda le sue radici nella tradizione dell'Impero romano cristiano di

Bisanzio38. In realtà quel contesto istituzionale si è più volte profondamente mutato nel

corso della storia.

sottrasse all’impero turco la Tessaglia e la provincia epirota di Arta, il passaggio di queste Chiese all’autocefalia greca, avvenuta l’anno dopo, non sembra avere suscitato alcuna protesta patriarcale. L’atto del 1928 sancì invece ufficialmente il prestito alla Chiesa di Grecia delle diocesi della Tracia occidentale, della Macedonia e del resto dell’Epiro. Dopo la liberazione della Macedonia si procedette, nella parte occidentale di questa regione – soprattutto nella zona di Florina – a una sistematica opera di deslavizzazione religiosa da parte della Chiesa greca.

34 C.K. PAPASTATHIS, Stato e Chiesa in Grecia, in G. ROBBERS (ed.), Stato e Chiesa nell'Unione Europea, Milano,

1996, p. 77 ss.

35 Sul diritto della Grecia antica v. A BISCARDI, Diritto greco antico, Varese, 1982 e R. MARTIN!, Diritti greci, Siena,

2001

36 Con la conquista nel 146 a.C. da parte dei Romani, la Grecia perse la sua indipendenza politica, ma fu costituita a

provincia solo nel 27 a.C. da Augusto.

37 La Grecia è annoverabile fra i Paesi di civil law e dopo l'applicazione del diritto ottomano per ben 400 anni, nel 1835,

venne ripristinata la legge civile bizantina così come contenuta negli Hexavivlos di Harmenopoulos; nei contempo, il medesimo atto sancì che le consuetudini e gli usi che si perpetuavano ininterrottamente da tempo immemorabile, nonché le decisioni giudiziali avessero forza di legge. Fu in tale contesto che si giunse, nel 1940, all'approvazione del codice civile, in vigore dal 1946.

38 Secondo la dottrina queste relazioni rappresentano una forma avanzata di cesaropapismo, definito nella dottrina

greca come “sistema dello Stato che domina per legge sulla Chiesa” (C.K.

PAPASTATHIS, Stato e Chiesa in Grecia, cit., p. 77 ss.). Cfr. DJ. KONSTANDELOS, The Greek Ortodox Church, Faith, History and Practice, in Religious Liberty: The Legai Framework in Selected OSCE Countries - Greece, 2000,

(18)

Dopo la caduta di Costantinopoli, Maometto II riconobbe il potere politico della Chiesa, tanto che il Patriarca era ritenuto responsabile di fronte all'Impero ottomano per

tutte le attività dei cristiano-ortodossi39. Fu solo dopo la guerra d'indipendenza contro il

dominio turco che prese forma un diverso tipo di relazioni. La Costituzione del nuovo Stato greco, dichiarò infatti la religione ortodossa come religione dello Stato, nel contempo garantendo libertà di culto ai fedeli delle altre confessioni.

Nel 1831 le Grandi potenze imposero alla Grecia una monarchia assoluta sotto il principe Ottone di Baviera, che si configurò come una reggenza composta da tre dignitari bavaresi. Fu in questo periodo che si introdusse il sistema in base al quale lo Stato "dominava" per legge la Chiesa. Nel 1833, con il decreto sull'indipendenza della Chiesa greca, tutto il potere legislativo fu attribuito allo Stato e la Chiesa fu assoggettata

al sovrano, che ne divenne il capo40

. All'art. 105 Cost. venne inoltre esplicitamente sancito che questioni amministrative ecclesiastiche potessero essere regolate dallo Stato. C'erano svariati motivi per imporre il potere statale sulla Chiesa ortodossa, ma senza dubbio le ragioni più significative si possono individuare, da una parte, nella natura assolutistica della monarchia greca, dall'altra nel timore che la Chiesa, dato il suo impegno politico, divenisse un punto di riferimento per tutti gli oppositori del regime.

Questo sistema di relazioni fra Stato e Chiesa fu poi inserito nella Costituzione del 1844, promulgata dopo la rivoluzione del settembre 1843, mentre non venne esplicitato nelle Costituzioni successive del 1864, 1911, 1927 e 1952. In realtà, dal momento della sua introduzione, il sistema non è mai venuto meno, data la perdurante vigenza di una analoga previsione nella Carta statutaria della Chiesa medesima, avente forza di legge dello Stato41. Nella Carta costituzionale del 1975, di tipo

rapporto preparato per il CSCE, p. 56, in www.house.gov/osce/LOCRELLIB l .pdf.

39 In virtù dell'autonomia derivante dal sistema dei millet, che garantiva pieno autogoverno alle diverse comunità

religiose. Cfr. M.O.H. URSINUS, Millet, in the Enciclopedia of Islam, vol. VII, Leiden, 1990, p. 61 ss.; G. VEINSTEIN, Le province balcaniche (1606-1774), in R. MANTRAN (a cura di), Storia dell'impero ottomano, Lecce, 1999, p. 371 ss.

40 Cfr. C. K. PAPASTA THIS, Stato e Chiesa in Grecia, ci t., p. 78.

41 Accanto alla previsione della Carta statutaria della Chiesa sussistevano apposite intese stipulate dalle Istituzioni

ortodosse con lo Stato, che concorrevano a definire quel sistema. Attualmente la Carta statutaria è la legge 590/1977 (in EKED, par. A, n. 146 - 26/31 maggio 1977): questo fa comprendere come, in sostanza, sussista un fenomeno di vera e propria incorporazione di un atto che sic et simpliciter sarebbe atto esterno all'ordinamento giuridico il quale tuttavia diviene, mediante questo fenomeno, fonte interna al sistema.

(19)

sociale42, emanata al termine di un periodo di dittatura militare durato sette anni, è inserita una disposizione che disciplina i rapporti fra Stato e Chiesa e sancisce la predominanza della confessione ortodossa.

2.5

Rango delle fonti ecclesiastiche nell’ordinamento statale.

Detto del fatto che la Chiesa gode di un particolare status giuridico e di un peculiare sistema di interrelazioni con lo stato, resta da aggiungere che essa gode di una disciplina giuridica di favore, a partire dalla previsione costituzionale ex art. 18, par. 8,

secondo cui non sono soggette a esproprio determinate proprietà patriarcali43. Ancora, il

testo delle Sacre Scritture è inalterabile e sono proibite traduzioni in altre lingue senza il consenso preventivo della Chiesa autocefala di Costantinopoli (art. 3, par. 3), anche se de facto non è del tutto chiaro se una traduzione non ufficiale costituisca di per sé un illecito.

L'art. 3 sancisce anche il principio di autocefalia della Chiesa, ovvero

l'autosufficienza spirituale e l'indipendenza amministrativa44, quest'ultima esercitata dal

Santo Sinodo, composto da tutti vescovi in carica e dal Santo Sinodo permanente45. Si

afferma inoltre che detta Chiesa, indissolubilmente unita alla Grande Chiesa di Costantinopoli e a tutte le altre chiese cristiane ortodosse, osserva "immutabilmente" i

42 E ciò in quanto ha delineato non solo, appunto, il ripristino delle istituzioni democratiche, ma ha anche tracciato un

sistema di governo peculiare di tipo parlamentare a prevalenza presidenziale. L'esperienza vissuta durante la dittatura militare ha inoltre indotto il legislatore ellenico a dare ampio spazio a una concreta elencazione e disciplina dei diritti fondamentali del cittadino. Vengono pertanto affermati i principi ispiratori dello Stato democratico, e con essi, vengono proclamati e tutelati gli essenziali diritti individuali e sociali. Cfr. G. MORBIDELLI, L. PEGORARO, A. REPOSO, M.

VOLPI, Diritto pubblico comparato, Torino, 2004, pag. 57; G. KAMINIS, La transition constitutionelle en Grèce et en

Espagne, Paris, 1993; PH. SPYROPOULOS, Constitutional Law in Hellas, The Hague, London, Boston, Athens, 1995.Cfr. V. PERIFANAKI ROTOLO, Cenni sulla revisione Costituzione greca del 2001, in Dir.pubbl. comp. Eur., 2002, p. 469 ss.

43 Art. 18 / 8: “Le proprietà agricole dei monasteri patriarcali di Sant'Anastasia Pharmacolytria in Calcidica, dei

Vlatades Tessalonica e dell'Evangelista San Giovanni, il Teologo a Patos, ad eccezione delle loro dipendenze, non sono soggette ad esproprio. Parimenti non sono suscettibili d'esproprio i beni situati in Grecia dei Patriarcati di Alessandria, di Antiochia e di Gerusalemme, come pure quelli del Santo Monastero del Monte Sinai”.

44 Cfr. C.K. PAPASTATHIS, Stato e Chiesa in Grecia, cit., p. 81; P. NASOUKOU-PERRAKI, The legal Framework of

Religious Freedom in Greece, Athens, 2000.

45 I soggetti componenti il Santo Sinodo permanente sono vescovi in attività ovvero prelati che attualmente ricoprono

(20)

Santi Canoni apostolici e sinodali, nonché le Sante tradizioni46. La formulazione attuale («inseparabilmente unita . . . con la medesima dottrina») è rimasta inalterata dal 1844 e

si ritiene che originariamente fosse mirata ad assicurare l'unità spirituale della Chiesa47.

Tuttavia, nell'ambito della dottrina e della giurisprudenza greche si è da tempo radicata l'idea che il disposto costituzionale garantisca espressamente l'osservanza dei Sacri Canoni.

In questa sede preme mettere in luce come, proprio attraverso tale norma, i Sacri Canoni siano formalmente integrati nel novero delle fonti statali, analogamente a quanto avviene per la Carta statutaria della Chiesa, ma, diversamente da quest'ultima, addirittura al grado più elevato. Il dibattito sul valore costituzionale di detti Canoni è tuttora assai vivo in Grecia. Parte della dottrina giuridica,nonché la totalità di quella teologica e la Chiesa medesima, ritengono che tutti i Sacri Canoni, come definiti dai sette concili ecumenici, dal 325 al 787 d.C. , dai sinodi locali e dai Padri della Chiesa, relativi a questioni sia dogmatiche sia amministrative, sarebbero costituzionalizzati. Contra, taluni ritengono che solo i dogmi abbiano valore costituzionale48. Senza entrare nel merito di tale annosa questione, ciò appare come un vero e proprio fenomeno di incorporazione di un atto che sic et simpliciter sarebbe atto esterno all'ordinamento giuridico. Quale che sia la tesi cui si acceda, la conseguenza è comunque la "soggezione" più o meno lata del legislatore al precetto religioso, non potendosi

46 Questo contesto, come ricorda Papastathis (C.K. PAPASTATHIS, Stato e Chiesa in Grecia, cit., p. 81) costituisce

l'unità spirituale dell'ortodossia, che si distingue in dogmatica e canonica. La prima consiste nel seguire gli insegnamenti della Sacra Scrittura, nel rispetto della tradizione e nella rigorosa osservanza del patrimonio dogmatico, così come esso

è stato definito dai concili ecumenici e dai sinodi locali. L’unità canonica consiste, al suo livello minimale,

nell'osservanza dei più importanti istituti amministrativi della Chiesa, che sono stati anch'essi definiti e riconosciuti dai medesimi concili e sinodi nonché attraverso le relazioni instauratesi tra le Chiese ortodosse. Il legislatore costituzionale del 1844 aveva già definito la Chiesa di Grecia come inseparabilmente legata nella dottrina con la Grande Chiesa di Cristo di Costantinopoli e con ogni altra Chiesa ortodossa. Si v. amplius C.K. PAPASTATHIS, The Hellenic Republic, cit., p.815.

47

C.K. PAPASTATHIS, Stato e Chiesa in Grecia, cit., p. 81

48 Non solo la dottrina greca maggioritaria ma altresì la giurisprudenza. Il Consiglio di Stato nel 1967 non riconobbe

solo la costituzionalizzazione dei Sacri canoni relative alle materie dogmatiche ma affermò che il legislatore ordinario non poteva modificare istituzioni amministrative fondamentali che fossero state in vigore da lungo tempo nella Chiesa ortodossa. Il Consiglio di Stato, nel vigore della Costituzione ilei 1975, ha raggiunto la stessa conclusione riferendosi ai parr. 1-2 dell'art. 13. Si veda anche I.M. KONIDARIS, The Legal Parameters of Church and State Relations in Greece, in T.A. COULOUMBIS, F. BELLOU, T.C. KARIOTIS (eds.), Greece in the Twentieth Century, Portland, 2003; C.K. PAPASTATHIS, The Hellenic republic, cit., p. 815.

(21)

configurare la possibilità di emanare leggi in contrasto con i Sacri Canoni

costituzionalizzati49.

Alla luce di ciò, assume certo una connotazione peculiare la circostanza che l'apertura dei lavori parlamentari sia ogni anno officiata dall'arcivescovo ortodosso, qua-si a sancire il legame susqua-sistente fra il precetto legislativo e il precetto religioso. Tale rito, inevitabilmente, determina una lesione del pluralismo e contrasta con altri principi costituzionali: la libertà religiosa di cui all'art. 13 e, forse prima ancora, col principio di eguaglianza ex art. 4.

Proprio per questo Papastathis ha criticato entrambe le posizioni inerenti la costituzionalizzazione dei Sacri Canoni, tentando un'interpretazione bilanciata del disposto di cui si discorre. Egli ammette che, se la prima posizione condurrebbe a uno Stato teocratico, la seconda finirebbe comunque col trasformare la Chiesa in una «branca del servizio pubblico». L'unica possibilità sarebbe quella di rifarsi all'originaria opzione interpretativa, ovvero che la prescrizione costituzionale sia volta esclusivamente ad assicurare l'impegno dello Stato e della Chiesa a garanzia dell'unità

spirituale di quest'ultima50.

A uno studioso estraneo al contesto greco pare, tuttavia, che nemmeno una interpretazione di questo tipo sia conciliabile con i fondamentali principi sopra menzionati. Inoltre, sembra singolare attribuire alla norma siffatto significato: non tanto avendo riguardo al dato letterale, quanto piuttosto facendo espresso riferimento alle effettive conseguenze che il disposto ha a livello di fonti subordinate ovvero alla sua concreta applicazione, che dà luogo a una commistione tra ius sacrum e ius publicum,

ossia a un inglobamento dello ius sacrum in quest'ultimo51.

49

P.M. STATHOPOULOS, Constitutional Consolidation of Religious Freedom and State Church Relations, 1999, in

www.greekhelsinki.gr.

50 Interpretazione che terrebbe conto sia della lettera della legge, sia delle le circostanze storiche che hanno

contrassegnato la sua iniziale applicazione, sin dalla Costituzione del 1844, allorquando il Parlamento sembrava aver voluto con quella stessa norma sottolineare il carattere ortodosso della Chiesa del nuovo Regno, a seguito dì una

"frattura" col patriarcato ecumenico del 1933. Si v. C.K. PAPASTATHIS, Stato e Chiesa in Grecia, cit., p. 81.

51 Su questa linea si pone Margiotta Broglio: “Molto stretto il legame tra diritto confessionale e ordinamento giuridico

dello Stato anche in Grecia e a Cipro, dove le due Chiese ortodosse autocefale ... sono riconosciute come chiese "dominanti"” (F. MARGIOTTA BROGLIO, Il fenomeno religioso nel sistema giuridico dell'Unione europea, in F. MARGIOTTA BROGLIO, C. MIRABELLI, F. ONIDA, Religioni e sistemi giuridici. Introduzione al diritto

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