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Prorogabilità delle funzioni di giudice delegato ai fallimenti e di giudice delle esecuzioni mobiliari.

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Testo completo

(1)

Prorogabilità delle funzioni di giudice delegato ai fallimenti e di giudice delle esecuzioni mobiliari.

(Risposta a quesito del 12 marzo 2009)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 12 marzo 2009, ha adottato la seguente delibera:

“- letta l'istanza del 15 gennaio 2009 (reiterata in data 2 febbraio 2009), con la quale, in considerazione del tramutamento interno della dott.ssa … per superamento del termine decennale di permanenza nella posizione tabellare di giudice delegato ai fallimenti e di giudice delle esecuzioni mobiliari, il Presidente del Tribunale di … ha richiesto la proroga della dott.ssa … (per la quale è già stato disposto il trasferimento interno ad altre funzioni all'esito di apposito concorso) nelle funzioni di giudice delegato ai fallimenti e di giudice delle esecuzioni mobiliari (in scadenza al 9 aprile 2009) fino alla data in cui la dott.ssa …, giudice in servizio presso il Tribunale di … ma già trasferita al Tribunale di … e designata in sostituzione della dott.ssa … alla trattazione delle procedure fallimentari ed esecutive mobiliari, ed attualmente in astensione obbligatoria, prenderà possesso dell'ufficio, presumibilmente a settembre 2009;

- letta la normativa transitoria di cui all'art. 5 del Regolamento in materia di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio deliberato dal Consiglio superiore della magistratura in data 13 marzo 2008, che dispone testualmente:

“…3. Ai magistrati giudicanti che matureranno il termine massimo di permanenza previsto dall'art.

2 dopo il 31 dicembre 2008 si applica la disciplina di cui al comma 2-bis dell'art. 19 del decreto legislativo n. 160 del 2006 nel testo introdotto dall'art. 2, comma 5, della Legge 30 luglio 2007 n.

111";

- letto il comma 2-bis dell'art. 19 del decreto legislativo n. 160 del 2006 secondo cui:

Il magistrato che, alla scadenza del periodo massimo di permanenza, non abbia presentato domanda di trasferimento ad altra funzione all'interno dell'ufficio o ad altro ufficio é assegnato ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di lavoro con provvedimento del capo dell'ufficio immediatamente esecutivo. Se ha presentato domanda almeno sei mesi prima della scadenza del termine, può rimanere nella stessa posizione fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura e, comunque, non oltre sei mesi dalla scadenza del termine stesso;

- rilevato dunque che, ricorrendo i presupposti indicati (scadenza del termine decennale dopo il 31 dicembre 2008, presentazione di domanda di tramutamento interno almeno sei mesi prima della scadenza del termine) la permanenza nella medesima posizione tabellare si configura come operativa ex lege fino alla decisione del CSM sulla variazione tabellare adottata e per un periodo massimo di sei mesi dalla scadenza del termine, senza necessità di alcun provvedimento del Consiglio;

- considerato che, pur a voler interpretare l'istanza come volta alla concessione della proroga ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 160/2006 e dell'art. 3 del regolamento approvato dal CSM in data 13 marzo 2008, per il periodo successivo alla scadenza del termine semestrale ex lege (o alla delibera del CSM sulla variazione tabellare eventualmente precedente), non ne ricorrerebbero i presupposti, dal momento che l'art. 19, co. 1, ultima parte, D.Lgs. 160/2006 dispone testualmente:

“… il Consiglio superiore può disporre la proroga dello svolgimento delle medesime funzioni limitatamente alle udienze preliminari già iniziate e per i procedimenti penali per i quali sia stato già dichiarato aperto il dibattimento, e per un periodo non superiore a due anni” e l'art. 3 del Regolamento in materia di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio deliberato dal Consiglio il 13 marzo 2008 dispone testualmente:

“La proroga di cui all'art. 19 del D. Lvo. n. 160 del 2006 è disposta dal Consiglio superiore della magistratura su richiesta adeguatamente motivata e documentata del dirigente dell'Ufficio, da presentarsi almeno tre mesi prima della scadenza del termine massimo di permanenza. L'eventuale provvedimento di proroga interviene entro il termine di scadenza, sentito se del caso il Consiglio giudiziario”;

(2)

- rilevato dunque che nel caso di specie non ricorrono né le materie previste dalla legge né è stato rispettato il termine di tre mesi antecedenti alla scadenza (indicata nella data del 9 aprile 2009) per la presentazione dell'istanza (datata 15 gennaio 2009);

- considerato che, anche prima del regolamento attuativo dell'art. 19 D.Lgs. 160/2006, il par. 46.1 della circolare sulle tabelle 2006/2007, nel prevedere in via generalizzata la possibilità di permanenza del magistrato - ivi compresi coloro che svolgevano le funzioni di Presidente di sezione - nel medesimo posto tabellarmente individuato anche dopo i 10 anni (qualora il trasferimento ad altro posto del medesimo ufficio avesse provocato rilevanti disservizi), escludeva in ogni caso la permanenza ultradecennale del magistrato, tra le altre, nelle sezioni fallimentari (quale quella occupata dalla dott.ssa …),

delibera

il non luogo a provvedere sull'istanza, essendo prevista direttamente dalla legge la possibilità per la dott.ssa … di permanere nella medesima posizione tabellare fino alla decisione del CSM sulla variazione tabellare adottata e per un periodo massimo di sei mesi dalla scadenza del termine decennale”.

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