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A tal fine sono equiparate alle funzioni di giudice del dibattimento le funzioni: a) di giudice dell'udienza preliminare

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OGGETTO: Pratica num. 430/VV/2021. - Quesito in merito alla possibilità di derogare, per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio, alla regola che impone il divieto di destinazione dei Mot, all'esito del tirocinio, alle funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare.

(delibera 9 giugno 2021)

Il Consiglio

premesso che con nota pervenuta al Consiglio in data XXX il Presidente del Tribunale per i Minorenni di XXX, dopo aver rappresentato che il dott. XXX magistrato ordinario in tirocinio, nominato con D.M. del 3.1.2020 ha scelto come ufficio di destinazione il Tribunale per i Minorenni di Sassari chiedeva <<di poter derogare, per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio, alla regola che impone il divieto di destinazione del medesimo alle funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell’udienza preliminare>>;

ritenuto che ai fini della risposta al quesito debba essere richiamata la vigente circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti adottata con delibera del 23 luglio 2020 ed in particolare gli artt.111 e 142 della vigente circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti di seguito indicati:

Articolo 111

Funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare 1. Possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché di giudice dell'udienza preliminare solamente i magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento.

2. A tal fine sono equiparate alle funzioni di giudice del dibattimento le funzioni:

a) di giudice dell'udienza preliminare;

b) di giudice delle misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) di giudice addetto allo svolgimento dei procedimenti celebrati con rito direttissimo e di giudice del riesame.

3. È possibile derogare alla disposizione di cui ai commi primo e secondo solo per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio. In detti casi, in mancanza di aspiranti, vanno assegnati all’ufficio Gip, di regola:

- i magistrati che hanno svolto funzioni di giudice del dibattimento o funzioni equiparate ai sensi del comma 2 per almeno un anno; tra tali magistrati viene assegnato, in assenza di aspiranti, colui che ha minore anzianità di ruolo;

- ove non vi siano magistrati che hanno svolto funzioni di giudice del dibattimento o funzioni equiparate ai sensi del comma 2 per almeno un anno, il magistrato che ha minore anzianità di ruolo tra coloro che hanno conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità.

Articolo 142

Limiti all’assegnazione dei magistrati all’esito del tirocinio

1. I magistrati ordinari all’esito del tirocinio non possono esser destinati alle funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell’udienza preliminare.

2. È possibile derogare alla disposizione di cui al comma 1 solo per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio, da rappresentare al Consiglio Superiore della Magistratura con richiesta motivata subito dopo la comunicazione relativa all’elenco delle sedi da assegnare ai magistrati ordinari in tirocinio. La deroga non è possibile ove nell’ufficio vi siano magistrati che abbiano maturato i requisiti di cui all’articolo 111, commi 1 e 2.

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O S S E R V A

La risposta al quesito formulata dal Presidente del Tribunale per i Minorenni di XXX, non può che essere negativa, in quanto la deroga al divieto di destinazione alle funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell’udienza preliminare dei magistrati ordinari all’esito del tirocinio non è possibile ove nell’ufficio vi siano magistrati che abbiano maturato i requisiti di cui all’articolo 111, commi 1 e 2.

Al riguardo deve evidenziarsi che la pianta organica del Tribunale per i Minorenni di XXX prevede un organico composto da 1 Presidente e 3 giudici gravato ad oggi di una sola vacanza (che sarà colmata con l’immissione in possesso del dott. XXX); così che non sussiste il presupposto della deroga prevista dall’art.142 comma 2 della circolare essendo nell’ufficio presenti due magistrati, oltre il Presidente, che ivi esercitano le funzioni da più di un biennio (dall’anno 2008 dott.ssa XXX, dall’anno 1995 dott.ssa XXX) che hanno maturato i requisiti di cui all’articolo 111, commi 1 e 2.

Sulla scorta di tali premesse

delibera

di rispondere al quesito posto dal Presidente del Tribunale per i Minorenni di XXX <<di poter derogare, per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio, alla regola che impone il divieto di destinazione del medesimo alle funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell’udienza preliminare>> in termini negativi per le ragioni di cui in motivazione.

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