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Giovanni Cannavò

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Academic year: 2022

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TAGETE 2-2010 Year XVI

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CONSENT TO EXPERT ACTIVITY

CONSENSO ALLA ATTIVITÀ PERITALE

Giovanni Cannavò*, Marco Orrico**

* Medico Legale, Presidente dell’Ass. “M. Gioia”, Pisa

** Medico Legale, Dottore di Ricerca in Scienze Forensi, Verona ABSTRACT

The problem of the consent to the medical procedure has become ever more actual in the last years, even in the field of the medical legal consultation.

Medical legal expert activity has many difficulties, especially in the cases of professional liability.

The consultant, indeed, is required to have the medical legal proficiency to face the matter of debate, but also the capability to explain to the assisted client the nature and the limitations of the expert activity.

Major issues that have to be clarified with the client, before accepting the nomination as expert consultant, are discussed.

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La problematica del consenso all’atto medico è diventata negli ultimi anni sempre più attuale, anche in ambito di consulenza medico legale.

In considerazione delle criticità, che riguardano l’attività peritale, è necessario che il Consulente non solo abbia la competenza medico legale per affrontare il caso proposto, ma anche deve essere in grado di spiegare al proprio assistito la natura ed i limiti della attività peritale, specie quando si devono affrontare i casi di responsabilità professionale.

Gli Autori espongono una serie di problematiche che devono essere affrontare con il cliente prima di accettare di svolgere un incarico di consulenza tecnica.

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225 INTRODUZIONE

La problematica del consenso all’atto medico è diventata negli ultimi anni sempre più attuale, in quanto in ogni ambito della attività medico-odontoiatrica, i principio di autonomia del paziente assume sempre maggior rilievo.

È infatti ben noto il principio per cui un atto sanitario è lecito, cioè conforme alla legge, solo quando è compiuto da un professionista che non solo è in possesso di un titolo di studio/abilitazione/iscrizione all’ordine professionale, appropriato all’atto che va a compiere e riconosciuto dallo Stato, ma che agisce rispettando il principio di autonomia del paziente, autonomia che egli deve avere nell’ambito delle decisioni mediche da prendere.

Recentemente si è sempre fatta più strada la problematica relativa alla necessità di acquisire un valido consenso anche per quanto attiene la attività medico legale, in particolar modo quando si vanno ad affrontare le problematiche di responsabilità professionale medica in generale, ed odontoiatrica in particolare.

DISCUSSIONE

Dobbiamo ricordare che la stesura di pareri medico legali rappresenta una attività medica a tutti gli effetti, anche se priva di finalità terapeutica in senso stretto, ma ha lo scopo di tutelare l’assistito in forme che possono avere una notevole rilevanza dal punto di vista patrimoniale.

È quindi importane che il paziente venga edotto in modo chiaro sulle finalità dell’accertamento tecnico peritale.

La perizia medico legale in ambito di odontoiatria forense è infatti una prestazione specialistica che richiede competenze in campo non solo odontoiatrico, ma anche

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226 giuridico. È quindi fondamentale che essa, per rispondere a tali requisiti, venga redatta da uno specialista in medicina legale affiancato da un collega odontoiatra, in quanto il promo possiede approfondite competenze medico legali, mentre il secondo è in grado di affrontare in modo corretto le problematiche cliniche.

È comunque importante che l’odontoiatra che desidera cimentarsi con i casi di responsabilità professionale abbia anche una adeguata preparazione medico legale, in quanto è indispensabile una forma mentis adeguata per affrontare tali tematiche.

Infatti le perizie in ambito di responsabilità professionale medica risultano particolarmente complesse per cui è attesa dal Consulente un’elevata professionalità legata all’importanza del compito che è chiamato a svolgere ed all’eventuale proseguo nell’iter giudiziario.

È quindi importante che il paziente sia correttamente infornato su molteplici aspetti che di seguito andiamo a sintetizzare.

Il paziente/periziando/assistiti/cliente deve infatti essere consapevole che il Consulente, prima di accettare l’incarico, ha necessità di valutare ed approfondisce il caso, esaminando la documentazione clinica prodotta, anche in un momento successivo a quello dell’incontro con il Periziando.

Su questo aspetto è importante fare chiarezza.

Il Periziando deve infatti comprendere chiaramente che si sta rivolgendo non ad un

“mercenario”, disposto a sostenere le tesi più azzardate solo allo scopo di soddisfare, previo pagamento, la richiesta del mandante. Si tratta invece di un professionista altamente qualificato, in possesso di una Laurea universitaria, di una specializzazione in medicinale legale, non infrequentemente di dottorati di ricerca o master universitari, ovvero una persona con un curriculum formativo denso di contenuti.

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227 L’accettare di valutare una presunta (questo aggettivo, spesso scontato, è in realtà il cardine della attività professionale) responsabilità medico-odontoiatrica non implica infatti il riconoscimento di tale responsabilità.

Il Consulente deve infatti accertare l’effettiva sussistenza di elementi tali da poter supportare una valida rivendicazione nei confronti del personale sanitario coinvolto, prestando la propria opera nell’interesse del committente, ma avendo sempre un atteggiamento obiettivo che rifiuta accanimenti accusatori ad oltranza. Pertanto il perito si riserva il diritto di recedere dall’incarico qualora esaminata la documentazione medica prodotta non ritenga sostenibili le rivendicazioni del periziando. È importante che il paziente abbia per presente che questo lavoro, per così dire preliminare, costa al professionista tempo e risorse intellettuali e quindi è di per sé meritevole di un adeguato compensa sulla base della difficoltà dell’impegno sostenuto.

Un secondo aspetto da far presente all’assistito è quello relativo all’ambito giudiziario di competenza richiesto.

Ben diverso, infatti, è che si tratti di responsabilità penale o civile, in quanto il diritto penale è sempre rivolto verso l’autore del reato/soggetto responsabile, mentre il diritto civile guarda la figura del danneggiato e coloro che sono chiamati a risarcire il danno.

Viste le differenti implicazioni dei due ambiti, è fondamentale verificare, specie se il paziente insiste sull’ambito penale, quali sono i reali limiti di tale azione.

È infatti a tutti noto che le regole probatorie hanno un peso fondamentale nella attribuzione della responsabilità, per cui una posizione che potrebbe ottenere un rapido e facile ristoro del danno subito in sede civile, in ambito penale invece non può che portare alla assoluzione del professionista accusato.

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228 Nel caso in cui, per scelta personale, il Consulente decida unicamente di effettuare relazioni peritali solo ed esclusivamente a fini civilistici, è importante che lo faccia subito presente all’assistito.

È anche importante che nell’elaborato tecnico sia specificato l’ambito di valutazione (penale/civile), in modo che il paziente non possa fruire della relazione in ambiti differenti da quella per la quale è stata redatta: le conseguenze sarebbero infatti disastrose, in quanto una perizia che in sede civile porta al riconoscimento di un danno risarcibile, in sede penale può anche condurre direttamente alla assoluzione del professionista indagato.

È importante anche far presente che affrontare un causa civile in tema di responsabilità professionale odontoiatrica necessita di tempi più o meno lunghi, con conseguente costo che, quanto meno nella fase iniziale, l’assistito deve avere la consapevolezza di dover affrontare.

È doveroso fare presente che l’esito della causa, anche se ad una prima analisi apparentemente favorevole, può in realtà non essere così scontato.

Infatti il Consulente, pur prestando la propria professionalità ed il massimo impegno nell’assistenza del proprio Cliente non è in grado, in nessun caso, di garantire certezza di risultato.

Anche per quanto riguarda la tempistica nella redazione del parere medico legale, l’assistito deve essere consapevole che i tempi richiesti possono essere anche di alcuni mesi, in quanto oltre ad una notevole competenza odontoiatrica e medico-legale possono rendersi necessarie ricerche approfondite sugli argomenti relativi al caso trattato, e consultazioni di bibliografia e casistiche internazionali.

Il paziente sarà altresì informato in merito alla necessità di sottoporsi ad un ulteriore accertamento, questa volta su incarico del terzo responsabile (ovvero la Impresa

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229 Assicuratrice che è chiamata a tutelare l’odontoiatra), senza oneri economici per l’assistito, ma con inevitabile prolungamento dell’iter valutativo.

Il paziente deve essere informato che in caso di iter giudiziario al perito è spesso richiesto un ulteriore approfondimento che può concretizzarsi con la stesura di note aggiuntive a completamento della relazione peritale precedentemente redatte. Le Consulenze Tecniche d’Ufficio inoltre vengono affidate molto spesso dal Tribunale a Consulenti operanti su zone diverse da quelle in cui ha avuto luogo il caso in esame per garantire assenza di influenze e condizionamenti territoriali. Essere presente a tali Consulenze implica un ulteriore, notevole impiego di tempo e risorse.

CONCLUSIONI

In estrema sintesi ricordiamo che il paziente deve essere informato sui seguenti aspetti:

- natura della prestazione peritale (obbligo di mezzi e non di risultato; valutazione la più oggettiva possibile della situazione clinica, pur valorizzando la posizione del paziente, ecc);

- finalità della prestazione peritale (ambito di valutazione, ecc);

- tempistica della prestazione peritale (consegna elaborato, necessità di sottoporsi successivamente a visita presso il Consulente della Impresa Assicuratrice chiamata in causa; eventuale necessità di consulenza in sede di giudizio, ecc);

- costi della prestazione peritale;

Un ultimo aspetto che il Consulente deve tenere presente nella redazione del modulo di informazione e consenso è quello relativo alla normativa in tema di trattamento dei dati sensibili.

In calce poniamo un esempio di modulistica.

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230 INFORMATIVA per iL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

OGGETTO: informativa e richiesta di consenso ai sensi e per gli effetti degli artt. 13, 23 e 26 del DLgs. 30.6.2003 n. 196, relativo alla tutela del trattamento dei dati personali.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del DLgs. 196/2003, La informiamo che:

1. il suddetto DLgs. prevede una serie di obblighi per chi effettua “trattamenti” (cioè raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, comunicazione, diffusione, ecc.) di dati personali riferiti ad altri soggetti (c.d. “interessati”)

2. il trattamento dei Suoi dati personali, di cui siamo in possesso, o che Le saranno richiesti, o che ci verranno comunicati da Lei o da terzi, è svolto ai fini della esecuzione della prestazione medico-legale della quale io sottoscritto Dr. XY sono stato da Lei incaricato per l’accertamento del danno a Lei derivato da presunta responsabilità professionale medica 3. in occasione di tali trattamenti possiamo venire a conoscenza di dati che il DLgs. 196/2003

definisce “sensibili” in quanto idonei a rivelare, ad esempio:

 Dati idonei a rilevare uno stato di disabilità

 Dati idonei a rilevare uno stato di salute

 Dati relativi ad esiti diagnostici e programmi terapeutici

 Dati relativi all’utilizzo di particolari ausili protesici

4. il trattamento avverrà con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in possesso e con impegno da parte Sua di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti; in particolare i Suoi dati saranno:

 oggetto di relazione scritta sulle notizie emerse dall’accertamento medico legale in oggetto

 inseriti nell’archivio cartaceo ed elettronico dello Studio professionale indicato nell’intestazione della presente

5. i Suoi dati, per obblighi di legge o per esclusive ragioni funzionali nell’ambito dell’esecuzione del contratto, verranno comunicati ai seguenti soggetti:

 Soggetti che possono accedere ai Suoi dati in forza di disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria

 Soggetti terzi che risultano necessari per la trattazione completa del sinistro (Es: Medici diversi da quello di cui alla presente, cui è richiesto un parere aggiuntivo/specialistico) 6. l’ambito di eventuale comunicazione dei dati sarà nazionale

7. non è prevista la possibilità di diffondere i dati stessi a soggetti indeterminati in qualsiasi ambito

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231 8. il conferimento dei dati da parte Sua ha natura obbligatoria e i dati sono indispensabili per

l’adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal rapporto in corso

9. in caso di Suo rifiuto a conferire i dati, a consentire al loro trattamento e alla loro comunicazione ai suddetti soggetti può derivare l’impossibilità di adempiere a operazioni anche di Suo diretto interesse, nello specifico l’impossibilità da parte del medico di cui alla presente di eseguire l’accertamento medico-legale di cui è stato incaricato

10. Il sottoscritto Dr. XY è titolare e responsabile dei dati trattati nello Studio Professionale di cui all’intestazione

11. Nei Suoi confronti è previsto l’esercizio di alcuni diritti, in particolare:

 conoscere l’esistenza o meno di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intelleggibile

 essere informato sul titolare, sulle finalità e sulle modalità del trattamento e sull’eventuale responsabile, sui soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati

 ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati

 ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco degli stessi

 opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati, salvi i limiti stabiliti dalla legge

 opporsi all’invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale

Il testo completo dell’art. 7 del DLgs. 196/2003 relativo ai diritti dell’interessato è disponibile sulla gazzetta ufficiale e sul sito www.garanteprivacy.it.

La preghiamo quindi di volere esprimere il Suo consenso scritto ai predetti trattamenti e alle conseguenti comunicazioni e/o diffusioni.

Si tratta in sostanza di un format sintetico, semplice, ma esaustivo che consente al paziente di avere le informazioni sufficienti per poter esprimere un valido consenso.

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232 BIBLIOGRAFIA

1) Buzzelli P, Adempimenti necessari: Consenso al trattamento dei dati personali e rispetto della Legge sulla Privacy. Tagete 2004, 1.

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5) De Leo D., Orrico M., Compendio di Medicina Giuridica. Edizioni Libreria Cortina, Verona, 2007.

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7) Montagna F., Orrico M., Odontoiatria Legale: Responsabilità Professionale. Edizione extra- commerciale per gli «Amici di Brugg», Grafica Effegi,Genova, 2008.

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Med. Leg. XXI, 1999; 785.

9) Rini M.S., Il consenso informato in odontoiatria: problemi pratici e valenza legale ed assicurativa. Tagete 2007. 1.

10) Vinci P., Il consenso informato nell'ambito della attività odontoiatrica. Tagete 2007, 1.

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