COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 102 del 08/09/2020
OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2020/2022 - MODIFICA E VERIFICA DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI ALLA LUCE DEL DPCM 17/04/2020.
L’anno duemilaventi, il giorno otto del mese di settembre alle ore 15:00 presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA GUICCIARDINI NICCOLO' TADDEI CAROLINA BARTALINI GIANNI MORBIS DANIELA
Sindaco Vice Sindaco Assessore Assessore Assessore
Presente Presente Presente Presente Presente
Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. GAMBERUCCI MARIO, in qualità di Segretario.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Oggetto: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2020/2022 – MODIFICA E VERIFICA DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI ALLA LUCE DEL DPCM 17/04/2020.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata integralmente la propria precedente deliberazione n. 181 del 26.11.2019, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020- 2022 (PTPF). Verifica delle eccedenze. Dotazione Organica. Aggiornamento”
successivamente variata ed integrata con deliberazione n. 30 del 10/03/2020 per modifiche riguardanti solo le assunzioni a tempo determinato;
Dato atto che secondo l’impostazione definita dal D.lgs. n. 75/2017, il concetto di
“dotazione organica” si deve tradurre, d’ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l’attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo presente che, nel caso degli enti locali, al momento restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali;
Considerato che rispetto alla normativa vigente al momento dell’approvazione della precedente programmazione sono intervenuti i seguenti interventi legislativi:
- l’art. 33, comma 2 del cosiddetto “Decreto Crescita”, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 introduceva un principio del tutto innovativo in relazione al regime delle assunzioni, scardinando il precedente sistema basato sul turn-over, tuttavia, come espressamente previsto dalla citata disposizione, l’applicazione della norma e la decorrenza del nuovo sistema venivano demandate all’emanazione di un apposito decreto ministeriale;
- in data 17 marzo 2020 veniva adottato il Decreto Ministeriale denominato “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, attuativo delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 34/2019, finalizzato all’individuazione dei valori soglia differenziati per fascia demografica che disponeva specificatamente l’entrata in vigore del provvedimento a decorrere dal 20 aprile 2020, quale data spartiacque per l’applicazione del nuovo regime;
- la circolare ministeriale FP-0000974-A-08/06/2020, con le indicazioni operative sull’applicazione del nuovo sistema delle assunzioni, nonché delle modalità di calcolo del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- la deliberazione n. 61/2020/PAR della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Toscana secondo la quale:
a) la data del 20 aprile costituisce uno snodo fondamentale nel passaggio dal turn-over alla sostenibilità finanziaria, tutto ciò che accade dopo la data di entrata in vigore del DPCM soggiace necessariamente alle nuove regole;
b) il PTFP è uno strumento di programmazione generale che è nettamente distinto dalle procedure assunzionali che da esso discendono: se le norme del contesto mutano, le procedure assunzionali posteriori non possono più basarsi sul medesimo Piano dei fabbisogni, approvato con le regole precedenti; di conseguenza vi è l’obbligo di adozione di un nuovo PTFP a valle dell’entrata in vigore delle nuove regole (principio già espresso nella deliberazione n. 74/2020/PAR dalla sezione regionale di controllo della Lombardia);
c) l’invio della comunicazione ex art. 34-bis del d.lgs. 165/2001 non sancisce la data di avvio di una procedura assunzionale, pertanto le procedure, seppure programmate prima del 20 aprile e con invio, entro tale data, della comunicazione di cui sopra, non possono essere portate avanti dalle amministrazioni se non dopo una revisione del PTFP che ne
preveda l’azione alla luce delle nuove norme assunzionali;
Rilevato, quindi che, con riferimento a quanto sopra è necessario individuare e verificare, in questa sede, sia le limitazioni di spesa vigenti, sia le facoltà assunzionali per questo ente, che così si dettagliano:
A) facoltà assunzionali a tempo indeterminato;
B) lavoro flessibile;
C) contenimento della spesa di personale;
A) Facoltà assunzionali a tempo indeterminato – verifica situazione dell’ente
Ritenuto opportuno procedere alla verifica dei presupposti alle assunzioni previste dal DM 17 marzo 2020 e dalla Circolare rispetto all’effettiva situazione dell’Ente come da prospetto allegato sub (A, allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale;
Visto il suddetto prospetto, in cui vengono indicate:
- le spese di personale, calcolate ai sensi del DM e della circolare ministeriale;
- le entrate correnti al netto del FCDE assestato;
- la verifica, per questo comune, del rapporto calcolato fra i due punti precedenti;
- il numero di abitanti del comune di San Gimignano verificato al 31.12 di ogni anno che lo fanno collocare nella fascia demografica di cui alla lettera (e;
Considerato quindi che:
- questo ente, trovandosi nella fascia demografica di cui alla lettera (e e avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti inferiore a 26,90%
(valore soglia di cui alla tabella 1), si colloca nella fascia 1 – COMUNI VIRTUOSI;
- il Comune può pertanto incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza ma solo entro il valore calmierato di cui alla tabella 2 del DM, come previsto dall’art. 5 del DM stesso. Le maggiori assunzioni consentite non rilevano ai fini del rispetto dell’aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell’art. 1, comma 557 della l. 296/2006;
Dato atto delle seguenti risultanze in ordine al calcolo dell’incremento teorico ed effettivo:
- INCREMENTO TEORICO DISPONIBILE
Lo spazio finanziario teorico disponibile per nuove assunzioni, cioè fino al raggiungimento della soglia massima del DM Tabella 1, sulla base del rapporto registrato tra spesa di personale /entrate correnti, è il seguente:
(Media entrate netto FCDE * perc. tab. 1) – Spese di personale 2018 = € 354.715,17 - INCREMENTO CALMIERATO (per gli anni 2020-2024)
Tuttavia, poiché il legislatore, per gli periodo 2020-2024, ha fissato un tetto alle maggiori assunzioni possibili anche per gli enti virtuosi, l’incremento effettivo per ulteriori assunzioni per questo ente è il seguente:
Spese di personale 2018 * Valore calmierato Tabella 2 DM per fascia ente = € 547.180,70 - INCREMENTO EFFETTIVO
A seguito delle suddette operazioni di calcolo, per questo ente si verifica la seguente condizione: l'incremento calmierato risulta superiore all'incremento teorico, il Comune può pertanto procedere ad assunzioni solo entro il valore dell’incremento teorico, ossia entro lo spazio finanziario di € 354.715,17;
EVENTUALE QUOTA TURN OVER: RESTI ASSUNZIONALI QUINQUENNIO 2015 – 2019 L’art. 5, comma 2 del DM 17 marzo 2020 consente ai comuni virtuosi, per il periodo 2020- 2024, di utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020, in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del suddetto DM, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei
fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. Pertanto per il Comune di San Gimignano le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 risultanti pari ad € 111.055,39 (come da prospetto allegato sub (B, allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale) sono assorbite comunque dall’incremento teorico disponibile;
B) Lavoro flessibile
Richiamato l’art. 36, comma 2 del d.lgs. 165/2001 – come modificato dall’art. 9 del d.lgs.
75/2017 – nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi esclusivamente per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali;
Richiamato l’art. 50 del CCNL Funzioni locali del 21/05/2018;
Dato atto che tra i contratti di tipo flessibile ammessi, vengono ora inclusi solamente i seguenti:
a) i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
b) i contratti di formazione e lavoro;
c) i contratti di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, con rinvio alle omologhe disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione e deroga;
Richiamato il vigente art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato dall’art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 come sotto evidenziato:
VINCOLO art. 9 comma 28 D.L. 78/2010 (spesa tempo determinato)
Spesa complessiva lavoro flessibile anno 2009 € 435.084,35
Riduzione permanente del tetto di lavoro flessibile ex comma 228-ter -
art. 1 L. 208/2015 € 29.740,24
Nuovo limite di spesa dal 2018 € 405.344,11
Spesa presunta lavoro flessibile anno 2020 € 200.632,31
Spesa presunta lavoro flessibile anno 2021 € 288.697,11
Spesa presunta lavoro flessibile anno 2022 € 187.644,62
(importi conteggiati sulla base del tabellare e degli oneri previdenziali ma senza irap per uniformità con il limite conteggiato nel 2009)
C) Contenimento della spesa di personale
Il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell’art. 1, comma 557-quater, della l. 296/2006, introdotto dall’art. 3 del d.l. 90/2014, è pari a € 3.294.707,99 come già evidenziato nell’allegato sub (A della propria precedente deliberazione n. 181 del 26.11.2019 a cui andrà aggiunto quello relativo al costo delle assunzioni consentite ai Comuni virtuosi ai sensi del DM in deroga al limite stesso;
Preso atto delle norme sopra esposte e considerato che rispetto a quanto previsto nella precedente deliberazione n. 181 del 26.11.2019 come modificata ed integrata con deliberazione n. 30 del 10/03/2020:
- stante l'evoluzione della situazione epidemiologica in atto, che ha inciso fortemente sui flussi turistici che normalmente interessano il territorio del comune di San Gimignano, si ritiene opportuno rinviare, l’assunzione dell’Istruttore direttivo di Polizia Municipale al nuovo anno;
- a seguito della concessione della mobilità alla dipendente Doriana Passarella come da
determinazione n. 166 del 02.04.2020, in attesa dell'espletamento della nuova procedura selettiva, oltre che per la necessità di garantire il mantenimento degli standard qualitativi dei servizi educativi al momento della ripresa delle attività in presenza, nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del covid-19, si ritiene opportuno procedere con assunzioni a tempo determinato nel profilo di Istruttore Asilo Nido;
- le assunzioni dei CFL, già contemplate nella programmazione e per le quali sono state espletate le procedure di mobilità ai sensi dell’art. 34bis del D.lgs. n. 165/2001 ed ottenuta l’approvazione del progetto per lo svolgimento di attività di formazione e lavoro con decreto n. 26 del 13/2/2020 dal Dirigente del Settore Servizi per il Lavoro di Pisa e Siena dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego ARTI, saranno avviate nei prossimi mesi;
- l’assunzione dell’Istruttore Informatico prevista per l’annualità 2021 viene anticipata all’esercizio in corso in modo da poter avviare rapidamente le relative procedure selettive;
Ravvisata pertanto la necessità di procedere ad una variazione delle assunzioni sia a tempo indeterminato che determinato come meglio evidenziata nell’allegato sub (C allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale;
Dato atto, comunque, che l’amministrazione intende autorizzare fin d’ora per il triennio 2020/2022:
- le eventuali assunzioni a tempo determinato, non previste nella programmazione di fabbisogno e di durata non superiore a 6 mesi, che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale purché il dirigente del Servizio Personale attesti nell’atto di assunzione il rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, nonché delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile, con particolare riferimento al rispetto del tetto insuperabile delle spese di personale;
- la possibilità di utilizzare le graduatorie concorsuali di altri enti, previo accordo con l’Ente interessato sia per le assunzioni a tempo indeterminato che determinato, in mancanza di proprie graduatorie, stante le norme vigenti ed il rispetto dei vincoli esistenti;
- l’attivazione delle procedure di reclutamento di nuovo personale utilizzando al meglio gli strumenti nel tempo consentiti dalla disciplina in materia anche in relazione alle specifiche caratteristiche del posto che si intende ricoprire sulla base di considerazioni che saranno demandate al dirigente del servizio personale;
Considerato che dopo aver quantificato il costo a regime della dotazione organica sulla base degli elementi sopra riportati, è necessario procedere al “raccordo” con la norma sul contenimento della spesa di personale, si procede come segue: al costo totale annuo teorico della dotazione organica, verranno:
• aggiunte le spese di personale non già conteggiate nel prospetto della dotazione (ad esempio: fondo del trattamento accessorio, posizioni organizzative, lavoro straordinario, spese per convenzioni in entrata);
• tolte le spese di personale non rilevanti (rimborsi da altre amministrazioni, rimborsi da Stato o da altri per elezioni, spesa dei disabili per quota obbligatoria, quote per rinnovi contrattuali, ecc.);
• il valore così determinato non deve superare il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 come sopra indicato. (allegato sub (D alla presente a farne parte integrante e sostanziale);
Evidenziato che la copertura finanziaria delle assunzioni sopra descritte è prevista ai capitoli del bilancio pluriennale di previsione 2020/2022 afferenti agli stipendi del personale dipendente ed ai capitoli relativi al pagamento degli oneri riflessi e dell’Irap;
Richiamato infine l’articolo 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) che recita: “A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile
degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”;
Dato atto pertanto che in merito alla variazione della programmazione inserita nella presente deliberazione, è stato richiesto ed acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti allegato sub (E alla presente a farne parte integrante e sostanziale;
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi finanziari per la regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. di aggiornare il Piano triennale del fabbisogno di personale 2020/2022, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 26/11/2019, secondo il quadro assunzionale all’allegato sub (B alla presente a farne parte integrante e sostanziale;
3. di demandare al Responsabile del personale l’adozione dei conseguenti adempimenti, con l’osservanza dei vincoli finanziari e normativi vigenti nel tempo;
4. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco MARRUCCI ANDREA
IL Vice Segretario GAMBERUCCI MARIO