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Comunicato Ufficiale n. 71 del 20/06/2017

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Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti COMITATO REGIONALE TOSCANA

VIA GABRIELE D’ANNUNZIO, 138 – 50135 FIRENZE TELEFONO: 055 6521400 – FAX: 055 6540782/ 055 617028 Indirizzo Internet: www.figc-crt .org

e-mail: crtlnd@figc-crt.org

STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

Comunicato Ufficiale n. 71 del 20/06/2017

Indice

Comunicato Ufficiale n. 71 del 20/06/2017 ... 2778

COMUNICAZIONI ... 2779

1. Comunicazioni della F.I.G.C. ... 2779

Nessuna comunicazione... 2779

2. Comunicazioni della L.N.D. ... 2779

Nessuna comunicazione... 2779

3. Comunicazioni del Comitato Regionale ... 2779

Nessuna comunicazione... 2779

3.1 Consiglio Direttivo... 2779

Nessuna comunicazione... 2779

3.2. Segreteria ... 2779

Nessuna comunicazione... 2779

CALCIO FEMMINILE ... 2779

Nessuna comunicazione... 2779

CALCIO A 5 ... 2779

Nessuna comunicazione... 2779

Comunicazioni Settore Giovanile e Scolastico ... 2780

Nessuna comunicazione... 2780

RISULTATI ... 2780

Nessuna comunicazione... 2780

GIUSTIZIA SPORTIVA... 2781

Decisioni Tribunale Federale Territoriale C.R. Toscana... 2781

Decisioni Corte di Appello Sportiva Territoriale C.R. Toscana ... 2784

ERRATA CORRIGE ... 2797

Nessuna comunicazione... 2797

ALLEGATI ... 2797

Nessuna comunicazione... 2797

CALENDARIO GARE ... 2797

Nessuna comunicazione... 2797

(2)

COMUNICAZIONI

1. Comunicazioni della F.I.G.C.

Nessuna comunicazione.

2. Comunicazioni della L.N.D.

Nessuna comunicazione.

3. Comunicazioni del Comitato Regionale

Nessuna comunicazione.

3.1 Consiglio Direttivo

Nessuna comunicazione.

3.2. Segreteria

Nessuna comunicazione.

CALCIO FEMMINILE

Nessuna comunicazione.

CALCIO A 5

Nessuna comunicazione.

(3)

Comunicazioni Settore Giovanile e Scolastico

Nessuna comunicazione.

RISULTATI

Nessuna comunicazione.

(4)

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni Tribunale Federale Territoriale C.R. Toscana

Il Tribunale Federale così composto:

Dott. Carmine Compagnini Presidente Avv. Enzo François Componente Avv. Gabriele Lenzi Componente

con l’assistenza alla segreteria dei sig.ri Coli Renzo e Tosi Fabrizio si è riunito il giorno 16 giugno 2017 alle ore 17.00 e seguenti assumendo le seguenti decisioni

DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE

20 / P – Stagione sportiva 2016/2017 – Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di:

-Zerbini Umberto, Presidente dell’A.S.D. s.r.l. Arezzo Football Academy (che di seguito sarà indicata come Arezzo F.A.), al quale viene contestata la violazione dell’art.1, c. 1, del C.G.S.;

-Società U.S.D. Arezzo Football Academy per la responsabilità diretta, prevista dall’art. 4, c.

1, del C.G.S. in conseguenza delle violazioni contestate al suo legale rappresentante.

Il Collegio, esaminati gli atti del deferimento sopra indicato, ha così ricostruisce la vicenda.

La Società, deferita nella persona del Presidente Signor Umberto Zerbini, ha ritenuto dover impugnare, a suo tempo, la delibera con la quale il G.S.T. della Toscana ha sanzionato la condotta tenuta dalla Società in occasione della gara di Coppa Toscana di Prima Categoria, disputata in Arezzo, in data 26 ottobre 2016, tra l’U.S.D. Arezzo F.A. e l’A.S.D. Poppi, così decidendo:

“in conformità di quanto previsto dall'art. 17 comma 1 C.G.S. applica alla società Arezzo F.A. la sanzione sportiva della perdita per 0-3 della gara suindicata escludendola nel contempo dal proseguo della manifestazione.”

La delibera, assunta in base al rapporto di gara che indicava:” sospesa al 1° del 2° tempo per guasto ai riflettori”, veniva pubblicata sul C.U. n. 25 in data 10 novembre 2016, dispiegando, di conseguenza, da tale data tutti i propri effetti.

In data 13 novembre 2016, la Società Arezzo F.A., inviava alla C.S.A.T. della Toscana a mezzo fax, un preavviso di reclamo con il quale richiedeva altresì “….di poter estrarre copia di tutti i documenti ufficiali inerenti il procedimento e, in particolare del rapporto e del successivo supplemento reso dal direttore di gara ….”.

Non avendo avuto alcun riscontro il legale rappresentante della Società, in data 14 novembre 2016, richiedeva la documentazione sopraindicata con e-mail indirizzata personalmente ad un collaboratore del C.R.T., per poi trasmettere alla C.S.A.T.– il 16.11.2016 – il reclamo, acquisito dall’organo giudicante il giorno successivo, 17 novembre 2016, perché evidentemente trasmesso al di fuori dell’orario di ufficio, con il quale impugnava il provvedimento del G.S.T..

La Corte, acquisito il fascicolo, provvedeva, con apposita riunione disposta in via di urgenza in data 18 novembre 2016 (sabato), ad istruire ed esaminare gli atti in esso contenuti, riscontrando l’esistenza della e-mail recante la data 16 novembre che, indirizzata al collaboratore di cui sopra, conteneva una serie di affermazioni del tutto gratuite, comunque offensive, indistintamente rivolte all’arbitro e ad Organi Federali.

Nel proseguire nella istruzione del procedimento quel Collegio rilevava l’inammissibilità del reclamo perché inviato ben oltre il termine previsto dal regolamento della manifestazione che il C.U. n. 10/2016 indica nelle ore 12,00 del giorno successivo a quello della pubblicazione sul C.U.

del provvedimento che si intende impugnare.

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In conseguenza di ciò la Corte, così deliberava:

“...dichiara il reclamo inammissibile e, in applicazione di quanto disposto dal comma 13 dell’art. 33 del C.G.S., dispone l’acquisizione della tassa di reclamo.” dandone notizia con il C.U. n. 28 del 21.11.2016.

Trasmetteva poi, con nota autonoma, il fascicolo alla Procura Federale la quale ha posto in essere, previa acquisizione della necessaria documentazione, il deferimento oggi in esame.

Eseguite ritualmente le convocazioni per la data odierna, viene dato atto della presenza del Presidente della Società A.S.D. Arezzo F.A., in proprio e in nome della Società rappresentata, precisandosi che il deferito ha fatto qui pervenire tempestiva memoria. La Procura Federale è rappresentata dall’Avvocato Tullio Cristaudo, Sostituto.

In apertura di dibattimento il tesserato in proprio ed in rappresentanza dell’Ente deferito, in accordo con il rappresentante della Procura Federale, deposita verbale redatto ai sensi dell’art. 23, c. 1, del C.G.S., relativo all’ applicazione di sanzioni su richiesta delle parti.

Il Collegio, ritenuta sulla base degli atti, non corretta la qualificazione dei fatti come formulata, respinge la proposta e procede al dibattimento.

Il rappresentante della Procura Federale, in avvio di dibattimento, dopo aver precisato che la colpevolezza del Dirigente emerge documentalmente dall’email fatta pervenire al C.R.T., nonché dalla memoria prodotta in sede di comunicazione dell’avvenuta conclusione delle indagini, chiede che vengano applicate le seguenti sanzioni:

-al Presidente Zerbini l’inibizione per mesi 3 (tre);

-alla Società A.S.D. Arezzo F.A., l’ammenda di € 600,00 (seicento).

Il Presidente deferito, intervenendo, riformula nella sostanza le argomentazioni e le richieste riportate nelle memorie depositate e, in particolare in quella a suo tempo trasmessa alla Procura Federale.

Precisa che il suo comportamento è stato causato da una ingiustificata ed inqualificabile reazione a ciò che ha sempre ritenuto essere un’ingiustizia subita per cui afferma essere ingiusta la richiesta di sanzioni formulata dal Sostituto Procuratore.

Si scusa ripetutamente, con accento veritiero.

Passando a decidere il Tribunale non può fare a meno di rilevare che con la memoria

inviata alla Procura Federale in data 12 aprile 2017, il Presidente Zerbini, descrivendo i fatti che lo hanno indotto a tenere il comportamento che si contesta in questa sede, ammette pacificamente l’esistenza dell’addebito come si rileva da quanto affermato, in vari punti del documento, ovvero che la e-mail inviata al Comitato

-“..ha rappresentato uno sfogo eccessivo e fuori luogo…”;

-“ho evidenziato una mancanza di lucidità ed una perdita di controllo che………impone le mie scuse in qualità di tesserato”,

-“ mi sono purtroppo innervosito causa anche febbre e sbalzi pressione di quei giorni…”;

-.-“Ovviamente a mente fredda non posso fare altro che scusarmi consapevole che sono stato travolto da uno sfogo eccessivo……”.

Con la memoria prodotta in questa sede il Tesserato, dopo avere argomentato ancora una volta in ordine al fatto tecnico – superato come si dirà – generatore, a suo dire, della necessità di proporre reclamo, ricostruisce, ancora una volta temporalmente la vicenda; riporta integralmente la e-mail il cui contenuto gli viene contestato; afferma, quindi, che le frasi riportate sul documento non hanno alcun intento offensivo nei confronti del Organi federali essendo riferite esclusivamente alla ricostruzione dei fatti operata dal D.G. in maniera difforme da quanto dichiarato al momento della sospensione della gara e, citando l’art. 594 del c.p., ritiene essere insussistente, nella nota trasmessa, alcuna condotta ingiuriosa.

Afferma di aver subito un danno ingiusto dato che sono state usate unicamente espressioni polemiche che risultano offensive solo in relazione alle circostanze di un fatto specifico e nel contesto di un procedimento per legittima difesa, come risulta, secondo l’esponente, evidente dalla mancata comunicazione da parte della C.S.A.T. circa l’inammissibilità del reclamo e chiede che, previo riconoscimento della non offensività delle frasi riportate sulla e-mail, venga riconosciuto che il fatto specifico, in quanto erratamente ricostruito, costituisca valida attenuante nel procedimento.

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Richiede che, in via istruttoria, venga convocato il dipendente del C.R.T., destinatario dell’e-mail e, inoltre, che venga disposta formale comunicazione, da parte della C.S.A.T., della declaratoria di inammissibilità del reclamo a suo tempo presentato.

La decisione del Collegio inizia con l’esame preliminare delle richieste istruttorie formulate con la memoria, dovendosi rilevare che:

- non si ritiene opportuna la convocazione del dipendente federale in quanto la richiesta degli atti di gara, formulata direttamente (???) nei suoi confronti, è avvenuta alle ore 17, 24 del 14 novembre 2016 e quindi in data posteriore, per la precisione giorni 3, h. 3 e minuti 24, al termine ultimo per la proposizione del reclamo, ovvero le ore 12,00 di venerdì, 11 novembre, per cui è da considerarsi inesistente ai fini processuali.

In ogni caso l’esame del collaboratore equivarrebbe all’escussione di un teste, richiesta istruttoria non prevista ,come più volte affermato da questo Tribunale, nell’ambito del procedimento disciiplinare ordinario quale quello in esame.

Precisa inoltre il Collegio che, ad ulteriore garanzia del deferito, ha provveduto ad esaminare il fascicolo, con specifico riferimento al preannuncio di reclamo, rilevando che esso risulta inviato alla Segreteria della C.S.A.T. a mezzo fax numero 055 6540782 intestato al C.R.T., non alla Corte sportiva di Appello, alle ore 13,45 del giorno 13 novembre, per cui anch’esso è “tamquam non esset”.

Peraltro che gli atti siano stati inviati oltre il termine stabilito dal C.U. n. 10/2016, emerge altresì dalla richiesta formulata dalla Società in data 14 novembre (lunedì) sulla quale si legge, tra l’altro,”… Stante la scadenza dei termini mercoledì p.v…” come sarebbe accaduto” ove non fosse stata operante la riduzione del termine per reclamare, in vigore al momento della gara.

In merito si ricorda che la Segreteria della C.S.A.T, ha, fin dalla stagione scorsa, un proprio sito di posta elettronica al seguente indirizzo: cdt@figc-crt.org.

Ritiene il Collegio necessario precisare che il legislatore sportivo ha riconosciuto il diritto ad ottenere le copie degli atti di gara, nell’ambito del giudizio di secondo grado, non a tutte le società indiscriminatamente, ma esclusivamente ai ricorrenti (art.36, c.6) e alle parti (art. 36 bis, c. 2) ovvero a coloro che rivestano dette qualifiche.

E’ evidente che l’inesistenza giuridica, a causa della tardività, degli atti trasmessi dalla Società Arezzo A.F. nelle date sopracitate ha legittimato gli organi ai quali essi erano indirizzati a non darvi seguito.

Si rileva conclusivamente che in ogni caso non è stato violato alcun diritto alla difesa, come paventato dal Dirigente Zerbini nella memoria inviata alla Procura Federale a seguito dell’avviso di comunicazione della conclusione delle indagini, avuto riguardo all’articolato documento che, redatto su sei pagine, è stato trasmesso alla C.S.A.T. della Toscana

Anche la seconda richiesta istruttoria deve essere disattesa osservandosi che, come già indicato in sede di relazione al presente procedimento, la declaratoria di inammissibilità emessa dalla C.S.A.T. a seguito del reclamo proposto dalla Società Arezzo F.A., è stata pubblicata con il C.U. n.

28 del 21.11.2016, chiudendo con essa e in via definitiva la vicenda sul punto di fatto, che la Società, invece, ha ripetutamente proposto in tutta la fase istruttoria procedimentale.

Rileva il Giudicante che oggi non è in discussione l’operato del D.G. o di altri Enti federali, ma unicamente la valutazione, a fini disciplinari, delle espressioni usate dallo Zerbini in quel contesto.

Si richiama quanto disposto dal comma 3 dell’art. 2 del C.G.S. in ordine alla conoscenza degli atti ufficiali.

La decisione della C.S.A.T. sopracitata ha concluso in modo definitivo, sotto l’aspetto del merito la questione tecnica, e quindi, ove ne potessero ricorrere gli estremi, anche la possibilità di contestare la fondatezza delle decisioni assunte dal D.G. e riportate sul rapporto di gara e delle loro conseguenze.

In riferimento al non avere le espressioni usate il carattere di ingiuria come indicato dall’art. 594 del c.p., questo Tribunale osserva che la violazione contestata ricade in ambito endofederale e il suo esame rientra quindi nella stretta ed esclusiva competenza degli Organi della Giustizia Sportiva in applicazione di quanto disposto, in via generale, dall’art. 1 del C.G.S., al comma 3.

Secondo il medesimo Codice inoltre, la dichiarazioni formulate dal Presidente Zerbini rientrano a pieno titolo nel divieto, riguardante tutti i soggetti dell’ordinamento federale, di esprimere “….giudizi

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o rilievi lesivi della reputazione di persone operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, dell’Uefa e della Fifa” secondo quanto disposto dal primo comma dell’art. 5 del C.G.S..

Sempre in riferimento alle eccezioni sollevate dalla Difesa si precisa, in conclusione che, in ambito federale, le modalità con le quali le dichiarazioni sono state rese ne determinano il carattere pubblico (art.5, c. 4, del C.G.S.) essendo venute a conoscenza di più soggetti.

La violazione contestata è accertata, anche per l’evidente ammissione dello stesso responsabile, per cui il deferimento è fondato e da accogliere.

In sede di graduazione della sanzione, tuttavia,il Collegio ritiene dover tenere in debito conto sia la particolarità della vicenda sia, soprattutto, l’ottimo comportamento processuale tenuto dal Presidente deferito.

P.Q.M.

Il T.F.T. della Toscana, in accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni:

-al Tesserato, Signor Umberto Zerbini, l’inibizione per mesi 3 (tre);

-alla Società A.S.D. Arezzo l’ammenda di € 300,00 (trecento).

Decisioni Corte di Appello Sportiva Territoriale C.R. Toscana

La Corte Federale di appello così composta:

Dott. Carmine Compagnini Presidente Avv. Pietro Villari Componente Avv. Enzo François Componente

con l’assistenza alla segreteria dei sig.ri Coli Renzo e Tosi Fabrizio si è riunito il giorno 9 giugno 2017 alle ore 18.00 e seguenti assumendo le seguenti decisioni

CAMPIONATO DI ECCELLENZA - PLAY OFF

138 r – Stagione sportiva 2016/2017 – reclamo proposto dall’U.S. Baldaccio Bruni Anghiari avverso la decisione con la quale il G.S.T. della Toscana ha inflitto:

- alla Società reclamante la sanzione pecuniaria dell’ammenda di € 400,00;, - al Calciatore Guerri Lorenzo, la squalifica per tre giornate di gara.

(C.U. n- 65 del18.5.2017).

Le motivazioni che il G.S. ha posto a base del provvedimento indicato in epigrafe sono le seguenti:

Ammenda.

“ Per persona non presente in distinta che a fine gara rivolge frasi offensive verso la terna nonché assume contegno irriguardoso verso il C.C. e gli Organi Federali”.

Squalifica.

“Per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario al termine della gara”.

Con rituale e tempestivo reclamo il legale rappresentante della Società Baldaccio Bruni, nel riferirsi alla sanzione pecuniaria, non smentisce in alcun modo la fondatezza della decisione limitandosi a giustificare il comportamento tenuto da un Dirigente con l’affermare che “Le frasi pronunciate ...

debbono essere contestualizzate ai momenti concitati di un fine gara particolarmente importante”.

In riferimento alla squalifica inflitta al Calciatore Guerri – anche in questo caso non contestando la sussistenza del fatto – precisa che la violazione contestata non può essere addebitata a detto calciatore in quanto lo stesso, sostituito al primo minuto del II tempo, dopo aver fatto la doccia ed aver indossato la tuta con i colori sociali si è recato in tribuna, per cui, dopo il termine della gara, non poteva essere presente nel tunnel che porta allo spogliatoio ove un calciatore della squadra avversaria è stato colpito con un pugno.

Chiede di poter essere ascoltato al momento dell’esame del reclamo.

Premesso che, nonostante la rituale e tempestiva convocazione, la Società non è presente, la Corte decide.

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La reclamante non contesta i fatti posti a fondamento della decisione del G.S. in ordine all’ammenda, la ritiene eccessiva adducendo un’attenuante, se non una giustificazione, nell’importanza della gara e nell’aver ritenuto inopportuna la designazione di due Assistenti iscritti a sezioni A.I.A. prossime all’area geografica di appartenenza della squadra avversaria.

La motivazione è del tutto infondata in ordine all’ essere la gara particolarmente importante perché, se così fosse, si potrebbe giustificare ogni specie di atteggiamenti illeciti.

Non può del pari essere accolta l’argomentazione relativa all’area geografica di appartenenza dei due Assistenti stante il carattere di terzietà che la normativa federale attribuisce alla categoria arbitrale.

La segnalazione dell’atto di violenza è avvenuta a cura del Commissario di campo il quale ha visto, nel tunnel che collega il campo con gli spogliatoi, il calciatore della Società Zenith Audax, Silvestri Matteo, venire colpito con un pugno – nella parte tra il viso ed il collo – dal Calciatore dell’U.S.D.

Baldaccio Bruni, Guerri Lorenzo, che indossava la maglia n. 3.

Non avendo altri riferimenti a disposizione il Collegio chiedeva chiarimenti sul fatto al Commissario di campo, il quale, con nota specifica, ha precisato che “Per un errore di trascrizione sul foglio, effettivamente il giocatore che era appoggiato con le spalle alla parete vicino al corridoio e che all’atto del passaggio dei giocatori sferrava un pugno ad un calciatore della Società Zenith Audax non era il n. 3, Guerri Lorenzo, bensì il giocatore con la maglia n° 8, Andreoli Luigi Rafael”.

La rettifica operata dal Commissario di campo determina ex se la mancanza di ogni responsabilità del Calciatore Lorenzo Guerri che deve, pertanto, essere riqualificato. La dichiarazione, tuttavia, non consente al Giudicante di poter assumere in questa sede un provvedimento disciplinare nei confronti del Calciatore Andreoli. Infatti il semplice esame delle liste di gara della Società Baldaccio Bruni ha consentito di rilevare che al calciatore recante la maglia n. 8 corrisponde il nome di Aquilini Alessio, mentre il Calciatore Andreoli Luigi Rafael, che lo ha sostituito al dodicesimo minuto, ha indossato, nello spezzone di gara nel quale è stato utilizzato, la maglia n. 16.

L’ incertezza palesata dal commissario di campo nel corso della rettifica, unitamente al fatto che la Società Baldaccio Bruni Anghiari non ha indicato (deliberatamente?) il calciatore della propria squadra autore del gesto di violenza, determina la necessità di effettuare ulteriori accertamenti.

P.Q .M.

la C.S.A.T. della Toscana respinge il reclamo in ordine alla sanzione disciplinare dell’ammenda;

riqualifica con effetto immediato il Calciatore Guerri Lorenzo e dispone, per il resto, la trasmissione degli atti alla Procura Federale per i necessari accertamenti.

Tassa restituita.

CAMPIONATO DI ECCELLENZA – PLAY OUT

135 stagione sportiva 2016/2017 Gara Nuova Società Chiusi – Sestese Calcio (1-3).

Campionato Eccellenza Play Out. In C.U. n. 64 dell’11 maggio 2017 C.R. Toscana.

Reclama l’A.S.D. Nuova Società Polisportiva Chiusi avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S.T. per la Toscana:

“A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA FINO AL 11/11/2017

BASTIANELLI NICO (NUOVA SOCIETA’ POL. CHIUSI)

Espulso per avere spintonato all’altezza del collo l’allenatore avversario, a fine gara rientrava sul terreno di gioco ed avvicinatosi al D.G. con fare ironico lo spingeva debolmente all’altezza del petto senza procurare dolore ma facendolo arretrare di mezzo metro. La sanzione è stata determinata in considerazione del periodo di inattività”.

La Società reclamante non contesta il fatto in sé, ritenendo anzi errato il comportamento del proprio calciatore, tuttavia ritiene la sanzione assolutamente sproporzionata in relazione alla condotta effettivamente tenuta. Infatti l’espulsione sarebbe stata generata in risposta ad un comportamento provocatorio dell’allenatore avversario e per quanto riguarda invece il contegno nei

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confronti dell’Arbitro, il Bastianelli non avrebbe avuto alcun intento violento, essendo piuttosto mosso dall’unica finalità di protestare contro il provvedimento di espulsione precedentemente comminato, di talché il contegno in questione potrebbe essere considerato tutt’al più come meramente irriguardoso. Cita all’uopo alcuni precedenti giurisprudenziali.

La Società reclamante per quanto esposto chiede un contenimento della sanzione.

Richieste osservazioni al D.G., lo stesso confermava sostanzialmente quanto già riportato nel rapporto di gara, circostanziando maggiormente la condotta tenuta dal Bastianelli nei suoi confronti.

Nella riunione del 09.06.2017 veniva udita, come dalla medesima richiesto, la Società reclamante la quale era presente a mezzo del Presidente ed assistita dal proprio legale di fiducia. In tale sede i predetti ribadivano quanto fatto oggetto di reclamo, ponendo in evidenza l’assenza di qualsivoglia danno fisico per il D.G. e precisando ancora una volta l’assenza di qualsivoglia intento violento da parte del calciatore del quale viene richiamata la carriera sportiva priva di precedenti censure disciplinari. Infine viene contestata la circostanza che il G.S.T. nel determinare la sanzione abbia tenuto conto del periodo di inattività che – a detta della reclamante – potrebbe essere definito tale solo in via presuntiva.

Prendendo in esame il comportamento complessivamente posto in essere dal Bastianelli, innanzitutto questa Corte rileva come la condotta violenta rivolta nei confronti dell’allenatore avversario risulti pienamente confermata, non solo dallo stesso D.G. nel supplemento reso, ma anche da parte della Reclamante la quale tuttavia invoca un’attenuante rappresentata dalla provocazione che il calciatore avrebbe ricevuto, provocazione alla quale però in questa sede non può essere attribuito alcun rilievo. Per quanto riguarda invece il contegno rivolto all’indirizzo del D.G. questa Corte rileva come dagli atti ufficiali emerga che lo stesso avesse effettivamente ed eminentemente una connotazione irriguardosa senza alcun intento violento, invero lo stesso D.G.

nel supplemento fornito definisce come irriguardoso l’atteggiamento assunto dal Bastianelli e pone in evidenza il carattere ironico delle frasi pronunciate da quest’ultimo. Alla luce di tali circostanze il Collegio ritiene di dover rimodulare la sanzione in quanto eccessiva rispetto agli addebiti effettivamente accertati, tenendo comunque conto anche dei precedenti giurisprudenziali di questa Corte la quale, al di là del carattere sostanzialmente irriguardoso, ritiene che appoggiare la mano sul petto dell’Arbitro, anche solo per richiamarne l’attenzione, rappresenti un gesto di una certa gravità tale da dover essere censurato fermamente e sanzionato in maniera adeguata.

Corretto appare invece ad avviso di questa Corte il principio cui si è conformato il G.S.T. per cui, nella determinazione del quantum della sanzione, ha tenuto conto del periodo di inattività. Infatti l’

assenza di attività agonistica a livello dilettantistico, quantomeno per i mesi di luglio ed agosto, non è affatto una presunzione ma un fatto notorio del quale la giustizia sportiva deve tener conto nell’esercizio del potere disciplinare. Infatti, se così non fosse, innanzitutto si violerebbe il generale principio di afflittività che deve caratterizzare la sanzione disciplinare sportiva secondo uno dei canoni generali dell’Ordinamento domestico, conseguentemente poi si andrebbero a violare i più generali principi di ragionevolezza ed uguaglianza, cosicché la medesima infrazione disciplinare rischierebbe di venire effettivamente scontata o meno a seconda del periodo della stagione sportiva in cui fosse commessa, infine la consapevolezza di un sorta di (ancorché parziale)

“impunità” in prossimità della pausa estiva, in astratto potrebbe indurre qualche tesserato a tenere condotte violatrici proprio facendo affidamento sulla fase di inattività.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana accoglie il reclamo ed in parziale riforma della sanzione irrogata dal G.S.T. per la Toscana riduce la squalifica inflitta al calciatore della Soc.

Nuova Pol. Chiusi Bastianelli Nico fino a tutto il 30.09.2017.

Dispone non addebitarsi la tassa di reclamo.

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CAMPIONATO DI PROMOZIONE – PLAY OUT

136 stagione sportiva 2016/2017 Gara Albinia – Geotermica (2-1) svolti supplementari (1-1) del 14/05/2017. Campionato di Promozione – Play Out. In C.U. n.65 del 18/05/2017 C.R.T.

Reclama la società Geotermica avverso la squalifica per 6 gare effettive inflitta al calciatore Mazziotta Daniele il quale “Si dirigeva verso un A.A. rivolgendogli frase irriguardosa e afferrava la bandierina nel tentativo di sottrargliela”.

La reclamante non contesta i fatti, tuttavia tiene a sottolineare che il gesto del calciatore non era finalizzato a sottrarre la bandierina all’assistente arbitro e che tutta l’azione è da intendersi come un plateale gesto di protesta.

Chiede una riduzione della sanzione e di essere presente all’udienza.

L’A.A. nel supplemento di rapporto conferma quanto già evidenziato in prime cure. Riferisce che l’intenzione del calciatore era quella di prendere la bandierina e che l’azione è consistita soltanto nello sfioramento del drappo.

La società invitata a partecipare all’udienza di discussione del ricorso, declinava l’invito.

Il Collegio, esaminati gli atti ufficiali, passa in decisione.

Il gesto posto in essere dal calciatore appare meritevole di adeguata grave sanzione in quanto, sia pure senza fini violenti, denota dispregio per la terna arbitrale ed in particolare verso un A.A.

Il fatto è grave anche in virtù di una sua potenziale possibilità generatrice di atti violenti che per fortuna e sicuramente per ritrovata serenità degl’animi, non ha portato a conseguenze dannose nei confronti di persone e cose.

Il Collegio è quindi chiamato a verificare la congruità della sanzione rispetto ai fatti contestati e da questo punto di vista si può sicuramente affermare che la sanzione deve essere severa in quanto, al di là delle frasi irriguardose, il calciatore ha posta in essere un gesto quantomeno irrisorio verso l’Autorità costituita.

Alla stregua di quanto espresso tuttavia si denota come il tesserato abbia di fatto posto in essere un’azione tutt’al più dimostrativa e non violenta, limitandosi a non insistere nel gesto di strappare la bandierina dalla mani dell’Assistente toccando unicamente il drappo, per cui la sanzione deve essere rivista e graduata come in motivazione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale cassa la decisione del G.S. e squalifica il calciatore Mazziotta Daniele per 5 giornate di gara.

Dispone il non addebito della tassa di reclamo.

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA – PLAY OFF

137 Stagione sportiva 2016 -2017 Oggetto: C.U. n. 65 del 18.05.2017

Reclamo dell'U.S.D. AURORA PITIGLIANO avverso le squalifiche inflitte dal G.S.T. ai calciatori Paoloni Giuseppe (6 gare), Medori Filippo (4 gare), Battiloro Raimondo (3 gare), Sacco Francesco (3 gare), De Grossi Giuseppe (3 gare) e Giannini Marco (3 gare).

Questa Corte viene chiamata a decidere sulla legittimità e congruità dei provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo Territoriale nei confronti dei calciatori Paoloni Giuseppe, Medori Filippo, Battioloro Raimondo, Sacco Francesco, De Grossi Giuseppe e Giannini Marco, rispettivamente, per i seguenti motivi:

PAOLONI Giuseppe: 'espulso per aver insultato e minacciato il D.G. in occasione della segnatura di una rete da parte della squadra avversaria. Allontanato a forza dai propri compagni di squadra, reiterava le offese e gravi minacce al termine della gara ostacolando il rientro del D.G.

negli spogliatoi, rendendo necessario l'intervento di un Carabiniere' (squalifica per sei gare effettive);

MEDORI Federico: 'per aver offeso e minacciato il D.G.. A fine gara ostacolava l'ingresso negli spogliatoi dell'Arbitro assieme ad altri compagni' (squalifica per quattro gare effettive);

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BATTILORO Raimondo: 'per aver offeso e minacciato il D.G. dalla panchina' (squalifica per tre gare effettive);

SACCO Francesco: 'per essere entrato indebitamente sul terreno di gioco ed avere offeso il D.G.' (squalifica per tre gare effettive);

DE GROSSI Giuseppe: 'per aver minacciato il D.G. al termine della gara ed averne ostacolato il rientro negli spogliatoi' (squalifica per tre gara effettive);

GIANNINI Marco: 'per avere offeso e minacciato il D.G.' (squalifica per tre gare effettive).

Tali provvedimenti sono stati impugnati dalla società Aurora Pitigliano con ricorso del 25.05.2017, la quale, nel contestare le decisioni, ha ritenuto illegittime e, comunque, eccessive le sanzioni comminate ai tesserati sopra indicati.

La reclamante, in particolare, ha chiesto una riduzione della squalifica inflitta al calciatore Paoloni Giuseppe rilevando l'errata indicazione del minuto in cui è avvenuta l'espulsione del calciatore (al 13° del s.t.s., anziché al'8° del s.t.s.).

La società ha chiesto inoltre la riduzione delle squalifiche inflitte agli altri calciatori, richiamando 'per relationem' le motivazioni citate a proposito della squalifica inflitta al Paoloni, evidenziando, altresì, che il rigore contro assegnato al 118° del s.t.s. può aver influito sulla lucidità dei tesserati, avendo gli stessi giocato per oltre 75' in inferiorità numerica (9 vs 11).

Ha sottolineato infine che le squalifiche inflitte, qualora confermate, potrebbero vanificare gli sforzi fatti e i sacrifici - anche economici - sostenuti per la gestione societaria, mettendo seriamente a rischio, stante il numero considerevole di tesserati colpiti da sanzione, l'iscrizione della squadra al prossimo campionato.

Ha chiesto, in via istruttoria di essere ascoltata dalla Corte il giorno in cui verrà esaminato il ricorso.

Il giorno 09.06.2017 innanzi alla Corte di Appello, il presidente dell'Aurora Pitigliano, dopo aver avuto lettura dei supplementi di rapporto (sia dell'A.E., che del Comm. Campo), ha ribadito le considerazioni di cui al reclamo chiedendo venisse tenuto conto, ai fini della riduzione delle sanzioni, del comportamento della società e dei calciatori durante tutto l'arco del campionato.

La Corte, riunitasi in camera di consiglio, esaminati il reclamo e gli atti, tutti, ufficiali, delibera quanto segue.

Il reclamo non è fondato.

Occorre anzitutto rilevare che il reclamo proposto dalla società appare a giudizio della Corte ai limiti dell'ammissibilità, in quanto le motivazioni indicate dalla ricorrente appaiono, al di là delle contestazioni formali sull'errata trascrizione dell'espulsione del calciatore Paoloni, del tutto insussistenti, caratterizzandosi palesemente in uno sfogo emotivo del Presidente finalizzato ad ottenere clemenza, più che essere indirizzata a contestare nel merito, o solo anche per una ritenuta errata quantificazione, le sanzioni comminate.

Sennonché la richiesta di clemenza inoltrata dal Presidente dell'Aurora Pitigliano, supportata da considerazioni afferenti la particolare condizione psicofisica dei calciatori nel corso della gara, e quindi la supposta esistenza di una circostanza attenuante, vengono validamente ritenute dalla Corte come motivi specifici di contestazione dell'entità delle sanzioni irrogate.

Tale conclusione permette, pertanto, di ritenere ammissibile il ricorso presentato dalla società Aurora Pitigliano anche nella parte in cui ha impugnato le squalifiche inflitte ai calciatori diversi dal Paoloni.

Tuttavia, al di là dei suddetti validi motivi di ammissibilità, il ricorso è palesemente infondato su tutta la linea.

In riferimento al calciatore Paoloni, la considerazione che l'arbitro abbia trascritto erroneamente il minuto dell'espulsione non costituisce valido motivo per annullare o ridurre la sanzione impugnata, in assenza di ulteriori elementi da quali poter ricavare un giudizio di inidoneità del referto arbitrale a svolgere la funzione di di mezzo di prova a carattere privilegiato ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 Cgs.

In assenza di tali elementi, pertanto, l'erronea trascrizione del minutaggio da parte dell'arbitro non può che rappresentare un mero errore materiale, con la conseguenza di non inibire al rapporto di gara di esplicare gli effetti previsti dalla normativa federale.

(12)

Dovendosi quindi ritenere confermata la motivazione indicata dal GST a supporto della squalifica comminata, la Corte non può che confermare la sanzione impugnata non rivenendosi in atti elementi aventi carattere attenuativo la responsabilità del calciatore tali da giustificare uno sconto di pena, apparendo per contro la squalifica inflitta congrua in relazione ai fatti contestati.

Ad identica conclusione giunge anche il sindacato di congruità effettuato dalla Corte sulle sanzioni irrogate a carico dei Medori Federico, Battiloro Raimondo, Sacco Francesco, De Grossi Giuseppe e Giannini Marco, per i quali le motivazioni, le considerazioni e le argomentazioni spese dalla reclamante non appaiono in grado di scalfire il criterio di giustizia utilizzato, e poi applicato, dal GST nel comminare i provvedimenti impugnati.

Tutte le squalifiche infatti, appaiono riflettere pienamente i criteri seguiti e applicati dalla Corte in fattispecie similari, non ravvisandosi nel caso di specie, se non venendo meno a principi basilari di imparzialità e equità di trattamento, ragioni per giustificarne una riduzione.

P.Q.M.

la C.S.A.T.T.:

- respinge il reclamo proposto dalla società USD AURORA PITIGLIANO;

- conferma i provvedimenti impugnati;

- ordina l’addebito della tassa di reclamo.

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – PLAY OFF

134 stgagione sportiva 206/2017 Gara Cintolese Calcio – Atletico Santacroce (2-2) del 7/5/2017. Campionato di II Categoria – Play Off. In C.U. n.64 del 11/5/2017 C.R.T.

Reclama la società Atletico Santacroce avverso la squalifica fino al giorno 11/07/2018 del calciatore Cantini Daniele il quale “Espulso per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, alla notifica si avvicinava al D.G. con atteggiamento minaccioso fino ad appoggiargli la testa sulla fronte e pestandogli volontariamente un piede causando all’Arbitro sensazione di dolore”.

La reclamante non disconosce i fatti tuttavia, per quanto riguarda il pestone sul piede, ritiene che, in virtù delle circostanze, la gara è stata particolarmente combattuta, il proprio tesserato possa avere commesso il gesto involontariamente.

Chiede una riduzione della sanzione.

L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma la volontarietà del gesto del calciatore.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, passa in decisione.

I fatti sono conclamati e non contestati, salvo l’asserita involontarietà del gesto del pestone sul piede dell’arbitro esposta comunque in maniera ipotetica dalla difesa del calciatore “…forse nella circostanze lo abbia pestato involontariamente”.

Da quanto esposto il Collegio è chiamato a valutare la congruità della sanzione inflitta dal G.S. al calciatore Cantini Daniele, ovvero se la squalifica inferta dal primo Giudice sia o meno correlazionabile, in tema di severità e quindi di afflittività, rispetto ai fatti contestati.

Invero, quanto asserito dall’arbitro relativamente al dolore percepito per il pestone ricevuto, lascia qualche dubbio circa l’effettiva violenza del gesto; in altri termini, l’avere usato l’arbitro la definizione “sensazione di dolore” non chiarisce a sufficienza l’intensità dello stesso.

Da rilevare, inoltre, che tale definizione viene usata nel rapporto di gara mentre non se ne trova traccia specificativa nel suo supplemento.

Il Collegio ricorda che la richiesta di supplemento di rapporto agli arbitri serve a chiarire meglio i fatti esposti in prime cure, pertanto, se i D.G. non specificano il loro scritto in modo tale da esaudire la richiesta del Giudicante, l’inoltro di tale documento assume valenza minimale se non addirittura nulla.

(13)

Quanto esposto dall’arbitro nel procedimento in oggetto, genera nel Collegio il legittimo dubbio circa la portata dell’atto violento, ovvero la quantificazione dell’intensità del dolore percepito dal D.G. per cui la sanzione deve essere ridotta.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale cassa la decisione del G.S. e squalifica il calciatore Cantini Daniele fino a tutto il giorno 11/05/2018.

Dispone il non addebito della tassa di reclamo.

133 stagione sportiva 2016/2017 Oggetto: Reclamo dell’Unione Sportiva Dilettantesca Monzone 1926, avverso l’ammenda di € 500,00 (C.U. n. 65 del 18/05/2017).

La società reclama avverso questa decisione del G.S.T.: “Per contegno offensivo e minaccioso verso la terna prima dell'inizio della gara , durante ed al termine della stessa. Per avere, al momento dell'abbandono dell'impianto, ostruito con due veicoli l'uscita all'auto degli ufficiali di gara causando sosta forzata e richiesta d'intervento ai CC. per scortarli fino all'ingresso autostradale.

Recidiva.”

I fatti si riferiscono alla partita esterna disputata dalla società reclamante a Carrara in data 14 maggio 2017 contro la squadra Torrelaghese.

La società ammette le offese e le minacce nei confronti della terna arbitrale pur parzialmente giustificandole per un diffuso comportamento illecito: “...del resto succede in ogni gara di ogni campionato di ogni città...”

Il reclamo contesta solo l'identificazione dei tifosi che avrebbero costretto la terna all'interno degli spogliatoi affermando l'inesistenza di elementi che possano attribuire la responsabilità alla società Monzone (sciarpe, striscioni, bandiere); afferma inoltre che le espressioni utilizzate non siano compatibili con il dialetto dei propri sostenitori e conclude pertanto invocando una riduzione della squalifica inflitta.

Il reclamo è infondato e deve essere respinto.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale riteneva necessario, ai fini del decidere, un approfondimento istruttorio e pertanto provvedeva a richiedere ed acquisire agli atti un supplemento da parte del D.G.; il medesimo però, nella risposta, nega le tesi difensive e conferma la corretta identificazione dei responsabili.

L'arbitro avrebbe infatti riconosciuto fisicamente alcuni di quei tifosi, presenti sugli spalti, che, fin dall'inizio della competizione, ad ogni decisione avversa per il Monzone, avrebbero minacciato in maniera grave la terna.

Superata l'eccezione relativa alla attribuibilità delle condotte illecite occorre valutare la congruità della sanzione.

Rileva come, nel caso in esame, l'organo giudicante concordi pienamente con parte reclamante in ordine alla sproporzione dell'ammenda concretamente irrogata che però appare, ad avviso della Corte Sportiva d'Appello Territoriale, incongrua per difetto.

Appare infatti evidente come i gravi fatti correttamente descritti nel rapporto di gara non siano stati adeguatamente valutati dal G.S.T. che avrebbe adottato un provvedimento disciplinare incongruo anche in considerazione delle circostanze che aggravano oggettivamente la fattispecie come la reiterazione.

Infatti la tifoseria della società reclamante si è già distinta in negativo attraverso condotte aggressive od oltraggiose ripetute nel corso della stagione sportiva (basti pensare alla sanzione di

€ 1.300,00 reclamata e respinta proprio in questo C.U.)

Nell'assenza di qualsiasi impugnazione, tale sanzione si sarebbe cristallizzata e non vi sarebbe stata possibilità di riesame da parte dell'organo di secondo grado; a tale proposito è opportuno richiamare le singole società ad un'attenta valutazione sull'opportunità di reclamare squalifiche quando le medesime appaiano, come nel caso in esame, ictu oculi, inadeguate.

Il nuovo Codice di Giustizia Sportiva concede infatti la possibilità di reformatio in pejus come stabilito dall'art. 36 comma III C.G.S. che così recita: “L'Organo di seconda istanza, se valuta diversamente, in fatto od in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o

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in parte la decisione impugnata, decidendo nel merito, con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti.”.

E' evidente che le Società debbano dunque attentamente valutare la possibilità di non ricorrere al Giudice di secondo grado impedendo, con tale mancata impugnazione, qualsiasi ingerenza peggiorativa nella decisione.

Effettivamente i tifosi non possono essere “scelti” dalle società (che avrebbero così modo di distinguere tra la stragrande maggioranza di coloro che vivono la propria passione all’interno delle regole di lealtà e correttezza sportiva e coloro che invece, incapaci di mantenere un minimo contegno civile, fanno degenerare la competizione calcistica in comportamenti illeciti) e le Carte Federali onerano le stesse società di vigilare sul regolare svolgimento delle gare.

Però pochi individui, specialmente se conosciuti all’interno di realtà sportive locali, dovrebbero essere, se incapaci di autogestirsi, adeguatamente monitorati dalla dirigenza societaria anche eventualmente provvedendo a segnalare preventivamente, alle competenti autorità sanitarie o giudiziarie, comportamenti che potrebbero persino trovare astratta collocazione all’interno di specifiche disposizioni del codice penale.

In tal senso appare allarmante la mancata presa di posizione della società che anziché censurare il comportamento tenuto dai tifosi lo giustifica parzialmente su un presunto “così fan tutti” che dovrebbe scriminarne il comportamento illecito.

Occorre dunque rimodulare l'ammenda con riferimento alla gravità dei fatti per recuperare quel contenuto afflittivo necessario a reprimere condotte estranee ai valori condivisi di lealtà probità e correttezza.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, respinge il reclamo ed inasprisce l'ammenda ad € 800,00 anziché € 500,00 ed ordina l'incameramento della relativa tassa.

132 stagione sportiva 2016/2017 Oggetto: Reclamo dell’Unione Sportiva Dilettantesca Monzone 1926, avverso l’ammenda di € 1.300,00 (C.U. n. 64 del 11/05/2017).

L’Unione Sportiva Dilettantesca Monzone 1926, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando le decisioni del G.S.T., adottate nei confronti della stessa società, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro casalingo disputato, in data 7 maggio 2017, contro la Società Filvilla.

Il G.S.T. motivava così la propria decisione: “Per contegno offensivo e minaccioso verso la terna gara. Per scoppio di otto petardi, di cui sei all'esterno e due all'interno del terreno di gioco in prossimità di un A.A.. Per avere, lo scoppio di questi due petardi, causato all'ufficiale di gara acufeni perduranti circa un minuto. Per lancio di una pietra che raggiungeva lo stesso di rimbalzo ma senza conseguenza alcuna.”.

La Società contesta l'attribuibilità ai propri tifosi dei fatti dedotti in motivazione, affermando che sarebbero stati i sostenitori della squadra avversaria a denigrare e minacciare la terna per alcune decisioni avverse.

Pur ammettendo lo scoppio di alcuni petardi la società ne contesta il numero (8) ritenendo eccessiva la quantificazione ed eccepisce l'immediata reazione della dirigenza che avrebbe arginato la condotta illecita della tifoseria.

La pietra non sarebbe stata lanciata ma si sarebbe staccata dai gradoni della tribuna per rimbalzare accidentalmente nei pressi dell'Assistente Arbitrale.

Sottolineando l'irragionevolezza di un simile comportamento dei tifosi (partita vinta su rigore dal Monzone e due espulsi nella compagine avversaria) insiste per la riduzione della sanzione irrogata.

Il ricorso non può essere accolto.

In merito alla contestazione di cui all'art. 12 C.D.S. comma 3 (“Le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere...”) la società reclamante eccepisce solo il numero dei petardi esplosi concentrando, correttamente, la propria difesa con riferimento all'art. 13 C.D.S..

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La medesima ritiene infatti operante il comma 2 della citata norma che così recita: “La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione dell’articolo 12 è attenuata se la società prova la sussistenza di alcune delle circostanze elencate nel precedente comma 1.”.

Occorre però sottolineare che la società afferma sussistere solo una tra le circostanze richieste per attenuare la sanzione e cioè la reazione della dirigenza alle intemperanze della tifoseria ma la norma prescrive che siano almeno due (“alcune delle circostanze elencate”) per poter beneficiare di un trattamento sanzionatorio attenuato.

Rileva poi che la sola introduzione o utilizzazione di materiale pirotecnico all'interno del campo sportivo viene punita ordinariamente, ai sensi dell'art. 12 comma 6 con la sanzione minima dell'ammenda di Euro 500,00 anche nel caso di un solo fumogeno.

Inoltre tale violazione è stata solo una tra le tante contenute nella parte motiva del G.S.T. che ha esplicitato tutte le singole condotte imputate, in via oggettiva, alla società.

Per quanto attiene alla mancata identificazione dei responsabili la Corte riteneva opportuno un approfondimento e provvedeva a richiedere il necessario supplemento di rapporto; nei due supplementi dell'arbitro e del suo assistente entrambi gli Ufficiali si dichiarano certi della tifoseria indicata poiché i sostenitori indossavano sciarpe ed avevano bandiere con i colori della società Monzone ed inoltre esibivano striscioni ed intonavano cori in favore della medesima.

Negli atti viene inoltre ribadito il numero dei petardi esplosi di cui due nei pressi dell'assistente che restava stordito per circa un minuto.

Lo stesso contesta poi che la pietra possa essere “rimbalzata” all'interno del campo di giuoco poiché il medesimo è protetto da una rete alta circa un metro e mezzo ed inoltre i sostenitori responsabili del lancio avrebbero sottolineato la loro condotta con risa di scherno.

E' evidente che un criterio di progressività (in presenza di una pluralità di condotte illecite) anche alla luce di una corretta esigenza di parametrazione non consente rideterminazione della sanzione irrogata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, respinge il reclamo ed ordina l'incameramento della relativa tassa.

CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI

131 stagione sportiva 2016/2017 Oggetto: Reclamo della A.S.D. Terranuova Traiana avverso la squalifica comminata dal G.S.T. al giocatore Damato Antonio per 10 gare (C.U. n. 44 del 3/05/2017).

Con rituale e tempestivo gravame, la società Terranuova Traiana adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando la decisione del G.S.T. specificata in epigrafe ed ancorata al comportamento discriminatorio - con riferimento all’etnia d’origine di un avversario – assunto dal giocatore nel corso dell’incontro disputatosi in data 29 maggio 2017 tra la società ospitante Bucinese e la squadra di appartenenza Porta Romana.

Il G.S.T. così motivava la propria decisione: “Per aver rivolto ad un avversario espressione a sfondo razziale (sanzione minima ex art. 11 c.g.s.)”.

L’impugnante eccepiva, nell’atto introduttivo al Giudizio di secondo grado, l’insussistenza del fatto e lamentava l'inesistenza di qualsiasi comportamento illecito da parte del proprio tesserato.

Il calciatore avrebbe pronunciato solo la frase “Siete venuti con lo stesso barcone, perché oggi dovete prendervi a pedate” rivolgendosi non solo all'avversario ma anche ad un suo compagno di squadra poiché entrambi oggetto di numerosissimi falli.

Ovviamente il coinvolgimento dell'amico palesa, ad avviso della difesa, l'inesistenza di qualsiasi intento discriminatorio evidenziando solo la volontà di tutelare l'incolumità di entrambi.

La frase, esente da qualsiasi contenuto discriminatorio, non sarebbe stata percepita esattamente dal D.G. in quanto distante dal luogo dei fatti.

(16)

In ogni caso nessuno, tra le persone presenti all'incontro ha mai ipotizzato un contenuto razziale.

La partita si è conclusa con una distensiva stretta di mani tra gli atleti, a testimonianza dell'inesistenza di qualsivoglia censura sul colore della pelle, e pertanto la società insiste per l'annullamento ovvero la riduzione della sanzione irrogata.

Il reclamo non può essere accolto.

Le Carte federali conferiscono fede privilegiata alla versione arbitrale che riveste l’indubbio merito della terzietà nella gara e, nel caso concreto, il D.G. è preciso nel descrivere nel rapporto di gara la condotta incriminata e nel dettagliarla.

Nel supplemento il D.G. conferma il contenuto dell'originario rapporto di gara attestando di aver udito la frase: “Vattene dall'Italia, torna a Lampedusa profugo”.

Anche se l'arbitro attesta di non aver percepito un contenuto razziale ma esclusivamente denigratorio, il fatto che la frase, oggettivamente discriminatoria, sia stata pronunciata in “un momento di nervosismo della gara” dimostra che l'intento, (era) certamente oltraggioso, era diretto nei confronti del singolo avversario e non rappresentava la tutela di più atleti, come attestato nel reclamo.

Il richiamo all'isola di Lampedusa - notoriamente approdo di una pletora di persone di colore provenienti dal continente africano, persone che affrontano viaggi della disperazione per fuggire da guerre e carestie - equivale, a parere della Corte, ad una palese contrapposizione tra due diverse etnie con un connesso ed evidente contenuto offensivo.

Occorre precisare che l'art. 11 C.G.S., titolato “Responsabilità per comportamenti discriminatori”

stabilisce che: “Costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.” e al successivo comma che “Il calciatore che commette una violazione del comma 1 è punito con la squalifica per almeno dieci giornate di gara...”

Ovviamente nell'applicazione della sanzione, per stabilirne l'entità, si deve necessariamente tenere conto del fatto che si tratta di una singola frase per cui risulta adeguata la squalifica irrogata dal G.S.T. ed appiattita sul minimo edittale.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale rigetta il ricorso e dispone l'incameramento della relativa tassa.

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La Corte Federale di appello così composta:

Dott. Carmine Compagnini Presidente Avv. Pietro Villari Componente Avv. Alessandro Brogi Componente

con l’assistenza alla segreteria dei sig.ri Coli Renzo e Tosi Fabrizio si è riunito il giorno 16 giugno 2017 alle ore 18.00 e seguenti assumendo le seguenti decisioni

ALLIEVI “B” – Torneo Ballerini

139 R – Stagione sportiva 2016/2017.

Reclamo proposto in proprio dal calciatore Graziuso Gabriele avverso la decisione con la quale il G.S.T. della Toscana gli ha inflitto la squalifica fino al 31.01.2018.

(C.U. n. 53 del 24/05/2017).

Il Calciatore Gabriele Graziuso, tesserato per la società Tavola Calcio 1924, rappresentato dagli esercenti la potestà genitoriale perché minore, ed assistito dal legale di fiducia, impugna il provvedimento del G.S.T. competente così motivato:

“A seguito dell’espulsione per doppia ammonizione insultava il D.G. con ingiurie razziste”.

Con l’atto di contestazione il Calciatore sostiene che i fatti si sono svolti in maniera diversa da come vengono descritti dall’Arbitro che si trovava in una situazione di grande confusione.

Chiede, quale mezzo istruttorio, che vengano ascoltati due Dirigenti, dei quali indica i nomi, oltre che i calciatori della squadra avversaria.

Cita in proposito la svista del D.G. in ordine al numero di reti segnate durante la gara, così come l’aver omesso sul rapporto di gara la descrizione dell’incidente di giuoco di cui egli è stato vittima e del minuto nel quale è avvenuta la segnatura della terza rete.

Ammette di poter aver pronunciato frasi ingiuriose nei confronti del D.G., ma che esse sono state del tutto prive di connotati discriminatori razziali, giustificandole con la reazione alla seconda ammonizione, causa dell’espulsione, che riteneva ingiusta.

Conclude chiedendo in tesi l’annullamento del provvedimento disciplinare ed, in via di ipotesi, la riduzione della sanzione.

Nel corso della richiesta audizione le tesi e le conclusioni sopra riportate venivano ulteriormente ribadite dal Calciatore e, con dovizia di particolari e chiarezza espositiva, dal difensore.

Questa la decisione.

In via preliminare il Collegio respinge la richiesta dell’esame di testi perché tale mezzo istruttorio non è previsto dalle Carte federali nell’ambito del processo disciplinare sportivo ordinario e ciò anche a non voler considerare che uno dei Dirigenti citati è, allo stato attuale, soggetto inibito.

Le circostanze addotte circa lo stato di confusione in cui si sarebbe trovato l’arbitro, non trovano riscontro nel modo alquanto lineare con cui il rapporto di gara, ed il relativo supplemento, appaiono redatti.

Peraltro gli episodi che il reclamante indica per sostenere detta tesi sono assolutamente irrilevanti ai fini del presente giudizio, il quale è volto esclusivamente all’accertamento o meno della sussistenza di frasi di discriminazione razziale in quanto pronunciato dal calciatore ed all’eventuale applicazione delle sanzioni previste.

Si precisa, ad ogni buon conto, che il D.G., sia pure successivamente all’invio del rapporto di gara, ne ha comunicato l’esatto esito alla Delegazione Provinciale di appartenenza, correggendo in tal modo l’errore.

Esaminato lo stretto merito della questione, si rileva che il calciatore ammette di aver rivolto frasi ingiuriose al D.G. , anche se afferma essere prive di contenuto razziale.

Tale parziale ammissione, avente carattere strumentalmente difensivo, costituisce conferma del comportamento tenuto dal calciatore.

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Peraltro siffatta affermazione viene smentita, in maniera decisa, con il supplemento reso a richiesta del Giudicante, dal D.G. il quale conferma con assoluta certezza quanto indicato sul rapporto di gara sul quale viene riportata integralmente la frase incriminata che di seguito si riporta:

:”Sei proprio un negro di m….te e tutta la tua razza sudicia”.

Sul contenuto della frase non esiste, quindi, alcun dubbio circa il costituire offesa alla razza, per cui il provvedimento impugnato è, nella sua parte motiva, esente da qualsivoglia censura.

Esso di conseguenza deve essere esaminato esclusivamente sotto il profilo dell’entità della sanzione.

Si osserva a tal fine che la violazione contestata è specificatamente regolata dal comma 2 dell’art.

11 del C.G.S. il quale dispone:

“Il calciatore che commette una violazione del comma 1 è punito con la squalifica per almeno dieci giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato e con la sanzione prevista dalla lettera g) dell’art. 19, comma 1,”

(quest’ultima parte della sanzione riguarda il divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare, n.d.r.).

La formulazione della norma non lascia spazio che ad un’unica interpretazione: con essa si determina un minimo edittale con squalifica a giornate (almeno dieci), riservando maggiori sanzioni, ovvero squalifica a tempo e sanzione accessoria, solo nei casi di maggiore gravità.

Osserva il Collegio che il caso di specie rientra indubbiamente nel minimo edittale, non risultando altro se non la frase riportata, per cui la sanzione irrogata appare eccessiva e deve essere ricondotta alla tipologia ed alla misura minima stabilita dalla norma.

Un ulteriore rilievo è da farsi in termini di quantum alla decisione impugnata, dovendosi osservare che, tenuto conto del fatto che il campionato di categoria cui appartiene il Graziuso si articola – come quello appena trascorso – quanto meno su quindici gare e che esso inizia a metà settembre per concludersi a metà aprile, la sanzione irrogata (fino al 31.01.2018) equivarrebbe ad una squalifica per 16 (sedici) giornate ovvero ad un periodo ingiustificatamente ed esageratamente ben oltre il minimo edittale.

P.Q.M.

la C.S.AT. della Toscana accoglie il reclamo, con esclusivo riferimento all’entità della sanzione e, per l’effetto, infligge al Calciatore Gabriele Graziuso, la squalifica per 10 (dieci) giornate di gara.

Dispone la restituzione della tassa.

140 R – Stagione sportiva 2016/2017. Reclamo proposto dall’A.S. G. Tavola Calcio in opposizione alla decisione con la quale il G.S.T. ha sanzionato il massaggiatore della Società, Signor Massimiliano Colzi, con la squalifica fino al 31.3.2018 per fatti accaduti in occasione della gara Tavola Calcio / Poggio a Caiano, disputata in data 15/6/2017 nell’ambito del Torneo Memorial Ballarini. (C.U. n. 53 del 24/05/2017).

“Perché entrava sul terreno di gioco ed offendeva il D.G. con insulti razzisti minacciandolo”, questa la motivazione posta dal G.S.T. a fondamento del provvedimento disciplinare che viene contestato come indicato in epigrafe.

Dichiara a tal proposito la reclamante che il provvedimento del G.S.T. trae origine da un rapporto di gara “infedele” come si evince da vari errori che specifica rinvenirsi:

-nell’indicazione dell’esito finale della gara che dal rapporto redatto a macchina, risulta essere di 2 a 2, risultato successivamente corretto a penna come 3 a 2 in favore della Società Tavola e che esso è in contraddizione con il dettaglio delle reti segnate,

-nell’indicare in maniera inesatta il tempo di recupero;

-nel non aver riportato l’incidente del quale è stato oggetto il Calciatore Graziuso che perdeva sangue determinando così l’intervento del massaggiatore Colzi.

Riferendosi al fatto contestato al Massaggiatore (offese di tipo razziale) afferma che detto tesserato ha invero offeso il D.G., ma senza ricorrere a frasi di discriminazione razziale come dallo stesso Tesserato affermato e del quale può essere chiamato a testimoniare altro dirigente.

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Nel richiedere di essere ascoltato al momento della discussione, unitamente al massaggiatore sanzionato, ed ad altro Dirigente, il reclamante formula la richiesta della revoca della sanzione o, in subordine, della sua riduzione escludendo che le frasi pronunciate abbiano connotati di discriminazione razziale.

Aperto il dibattimento in data odierna, viene ammesso, in assenza del legale rappresentante della Società, unicamente il suo legale di fiducia in virtù del mandato esistente agli atti, escludendosi dall’audizione il Massaggiatore Colzi che, non avendo sottoscritto l’atto di impugnazione, non è parte nel procedimento secondo il disposto dell’art. 34, c. 9, del C.G.S..

Non può inoltre essere ammessa l’audizione del Dirigente Innocenti, non essendo prevista, nell’ambito del procedimento disciplinare sportivo ordinario, l’assunzione di testi.

La difesa della Società reclamante, intervenendo dopo aver avuto cognizione del supplemento reso dal D.G. su richiesta del Giudicante, si riporta integralmente al contenuto ed alle conclusioni del reclamo.

La Corte, passando a decidere, rileva che le motivazioni addotte dalla Società reclamante non sono fondate perché riferite a fatti aventi contenuto di natura tecnica, e sono comunque assolutamente ininfluenti agli effetti del procedimento con il quale si deve accertare in primis la fondatezza, in diritto, della decisione impugnata e, quindi, la congruità della sanzione irrogata, pur dovendo il Collegio evidenziare la scarsa collaboratività di alcuni uffici federali.

Dal reclamo non emerge alcun elemento concreto che possa indurre in qualche modo a dubitare circa l’inesistenza della violazione contestata limitandosi esso ad una generica affermazione di colpevolezza parziale con esclusione, ovviamente, di ogni riferimento alle offese di carattere razziale.

Nulla viene eccepito, inoltre, per quanto riguarda le minacce contestate con la decisione impugnata,

Per contro si è in presenza di un rapporto di gara, e del supplemento che lo conferma integralmente, il cui carattere di prova privilegiata è riconosciuto dalla normativa vigente (art, 35 del C.G.S.).

Il Collegio osserva, di conseguenza, che quanto indicato sugli atti ufficiali integra perfettamente il verificarsi della previsione formulata dall’art. 11 del C.G.S, al comma 1.

Infatti nessun dubbio può sussistere, circa il contenuto a carattere di discriminazione razziale delle frasi pronunciate dal Dirigente che di seguito, per una completa conoscenza dei fatti, si riportano:

(negro, figlio di p…., smetti di arbitrare c……. Spero schianti figlio di p……. Ci vediamo fuori”).

In ordine all’entità della sanzione il Collegio rileva che il già richiamato art.11 prevede, nella seconda parte del comma 2, il minimo edittale della sanzione da infliggersi ai Dirigenti nella inibizione, o nella squalifica, “ non inferiore a mesi 4 (quattro) o nei casi più gravi, anche con la sanzione prevista dalla lettera g) dell’art.19, comma 1”.

Il Collegio, premesso che la sanzione prevista nei casi più gravi (art.19/1) non è applicabile alla fattispecie – perché non sufficientemente afflittiva nell’ambito della L.N.D. stante la scarsa presenza di pubblico– ritiene, nella fattispecie, il minimo edittale sanzione insufficiente a sanzionare il comportamento del Tesserato Colzi dovendoglisi addebitare anche le minacce.

Inoltre, al di là delle gravità delle parole pronunciate, assume, non da ultimo, particolare rilevo che, quanto contestatogli si è svolto nell’ambito di un Torneo riservato agli Allievi Provinciali, infrasedicenni, e che in tale categoria è compito preciso dei Dirigenti, massaggiatore compreso, dovere insegnare ai ragazzi – oltre agli elementi tecnici del calcio – anche la tenuta, in gara, di un comportamento irreprensibile attraverso il rispetto integrale delle norme federali e di quelle della civile convivenza, dandone l’esempio.

Tutto ciò premesso, preso atto delle risultanze degli atti ufficiali, nonché del minimo edittale previsto, il Collegio, ritiene che il comportamento del massaggiatore, ampiamente provato in punto di fatto, debba essere sanzionato con una squalifica non inferiore a mesi 8 (otto).

P.Q.M .

la C.S.A.T., pronunciando in via definitiva, ed in parziale accoglimento del proposto reclamo, infligge al Tesserato Massimiliano Colzi la squalifica fino al 31 gennaio 2018.

Dispone la restituzione della tassa.

(20)

ERRATA CORRIGE

Nessuna comunicazione.

ALLEGATI

Nessuna comunicazione.

CALENDARIO GARE

Nessuna comunicazione.

Pubblicato in Firenze ed affisso all’albo del C.R. Toscana il 20/06/2017.

Il Segretario Il Presidente (Dr. Sauro Falciani) (Dr. Paolo Mangini)

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