• Non ci sono risultati.

ORARIO EUROPEO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "ORARIO EUROPEO"

Copied!
3
0
0

Testo completo

(1)

FP CGIL

Medici e Operatori Sanitari

ORARIO EUROPEO

ISTRUZIONI PER L'USO

Il giusto orario europeo è a tutela della qualità delle prestazioni sanitarie per i cittadini e della salute dei medici e degli operatori sanitari.

Il processo, che le istituzioni avrebbero dovuto avviare un anno fa, dovrebbe partire da una verifica delle risorse disponibili, dalla

possibilità di una loro riorganizzazione, e dai necessari investimenti per arrivare ad assumere il personale carente, con norme e risorse ad hoc nell'ambito della Legge di Stabilità a partire dal superamento del

precariato e dalle risorse per il rinnovo dei CCNL di lavoro scaduti da troppi anni.

La questione dei riposi va ridiscussa all'interno del nuovo contratto nazionale, senza deroghe regionali o aziendali, nell'ambito della più complessiva problematica sull'orario di lavoro.

(2)

DAL 25 NOVEMBRE 2015

PER MEDICI E OPERATORI DEL SSN

Diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il limite massimo di orario di lavoro giornaliero è da intendersi in 12 e 50 minuti, anziché in 13 ore, poiché dopo 6 ore di lavoro è

obbligatorio rispettare una pausa minima di 10 minuti, ai sensi dell’art. 8 D.lgs. 66/2003. La Circolare n. 8/2005 del Ministero del Lavoro stabilisce che l’arco temporale di 24 ore entro cui calcolare il riposo è da ritenersi mobile, cioè da calcolare dall’ora d'inizio della prestazione lavorativa. Secondo altre interpretazioni per i servizi sanitari da erogarsi con carattere di continuità nell'arco delle 24 ore si potrebbe invece calcolare l'orario di servizio 00 – 24.

La durata media dell'orario di lavoro non potrà in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario, da calcolare con riferimento ad un periodo non superiore a quattro mesi senza prendere in considerazione ferie, malattia, infortunio e gravidanza.

Il servizio di reperibilità non equivale all’effettiva prestazione lavorativa e deve essere limitato ai soli periodi notturni e festivi.

Solo la reperibilità attiva, cioè quando si viene chiamati, deve essere considerata orario di lavoro, che deve essere recuperato per garantire comunque le 11 ore di riposo ricalcolandole a partire dalla fine dell'intervento. Secondo altri pareri invece basterebbe allungare il periodo di riposo interrotto con la chiamata,

aggiungendo al restante periodo le ore lavorate per la chiamata.

La libera professione effettuata per conto dell'azienda, le prestazioni aggiuntive e la libera professione intramoenia dal punto di vista della possibilità dell'effettivo riposo dovrebbero essere considerate orario di lavoro. Il buon senso direbbe questo ma l'interpello n. 15/2011 del Ministero del Lavoro afferma invece che le limitazioni dell'orario di lavoro di cui al Dlgs 66/2003 non si applicano nell'ambito dell'attività intramuraria. Qualcuno dovrebbe spiegare perché la stanchezza dovrebbe cambiare a secondo

dell'inquadramento formale dell'attività lavorativa.

(3)

Le deroghe, che sono oggi previste dal contratto e/o da accordi decentrati, sono automaticamente abrogate dal 25 novembre 2015, dal comma 1 dell’articolo 14 della Legge 161/2014.

La responsabilità di eventuali inadempienze è del "datore di lavoro". In altre parole potrebbe essere anche di chi è

responsabile dei turni di lavoro, che in mancanza delle necessarie risorse per poter riorganizzare l'unità operativa, per cautelarsi dovrebbero formalmente chiedere alla direzione aziendale il personale necessario e come affrontare la problematica.

La sanzione, a chi ha disposto la violazione anche in maniera indiretta, scatta dopo che il mancato rispetto delle regole,

effettuato in modo continuativo e non eccezionale, è stato rilevato dagli ispettori del lavoro, che agiscono solo in seguito a

segnalazione in carta semplice alla Direzione Territoriale del lavoro.

In caso di violazione delle 48 ore medie settimanali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 10.000 euro, in

riferimento agli operatori interessati e ai periodi di riferimento. In caso di violazione delle undici ore di riposo giornaliere la sanzione va da 100 a 3000euro in riferimento agli operatori interessati ai periodi di riferimento.

Rimangono sempre validi, con sanzioni amministrative in caso di inadempienza, il diritto ogni 7 giorni a un periodo di riposo di

almeno 24 ore consecutive e il tetto massimo annuale di 250 ore di straordinario per i Medici e 180 per il comparto.

Bisogna tener conto che le assicurazioni potrebbero non garantire la copertura in caso di incidente avvenuto in condizioni di franca violazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro.

Continua la nostra campagna #giustOrario

www.fpcgil.it/giustorario con la possibilità di ottenere i giusti risarcimenti da parte di chi è costretto a svolgere turni al di fuori delle nuove regole europee.

Riferimenti

Documenti correlati

Per calcolare l’orario di lavoro è importante, tra l’altro, non solo conoscere le ore effettivamente lavorate nel periodo considerato, ma conoscere anche la normativa e

spettanti annualmente, stante il fatto che in base all’art. RECUPERO DI PERMESSO BREVE EX ART. I permessi brevi non possono essere di durata superiore alla metà dell’orario di

L’orario di lavoro di cui al comma 2 potrà essere derogato per giustificati motivi da concordare con il Responsabile del Settore competente, previa apposita determinazione

Al dipendente viene concesso come permesso sanitario retribuito il tempo di viaggio calcolato in massimo mezz’ora prima e mezz’ora dopo gli orari riportati

Qualora vi sia un numero di domande di partecipazione al concorso superiore a 250, la prova scritta sarà preceduta da una preselezione, che potrà essere svolta in più sessioni, e

L’Assistente Tecnico CARRABS DAVIDE - AREA AR02, con impegno settimanale complessivo pari a 36 ore (supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche e

• I contratti collettivi stabiliscono la durata massima settimanale dell’orario di lavoro che non può superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore

il salario base è di 1.000 yuan, ma con gli straordinari la retribuzione oscilla tra i 1.300 e 1.800 yuan (gli straordinari sono pagati secondo la legislazione vigente) Nel