• Non ci sono risultati.

Oggetto: Pratica num. 1076/FT/2012

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Oggetto: Pratica num. 1076/FT/2012"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

N. 9 (par. 35.6)

Oggetto: Pratica num. 1076/FT/2012 - Decreto in data 7 febbraio 2012 del Presidente del Tribunale di Alpha – Esonero parziale del Vicario F.F.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 4 luglio 2012, ha adottato la delibera di cui il seguente estratto del verbale:

OMISSIS

“- visto il decreto del 7 febbraio 2012 con cui il Presidente del Tribunale di Alpha, in vista del proprio collocamento a riposo, a decorrere dal successivo 11 febbraio, disponeva l’esonero parziale del dott. Primo dal lavoro giudiziario, e ciò in quanto vicario del Presidente, ed in ragione pertanto della gravosità dell’incarico da coprire;

- evidenziato che il provvedimento si sostanzia nell’esonero del dott. Primo dalla trattazione dei soli provvedimenti collegiali avanti al primo collegio della sezione V penale, ad eccezione di quelli per cui è fissata discussione e di quello a carico dell’imputato Uno, detenuto, dovendo viceversa il medesimo proseguire nella trattazione anche di tutti i procedimenti collegiali incardinati avanti al terzo collegio della sezione V penale;

- visto il parere favorevole espresso in data 29 febbraio 2012 dal Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Alpha.

OSSERVA

Il par. 35.6 della vigente circolare sulle tabelle prevede che: “Il Presidente del Tribunale designa il magistrato destinato a presiedere l'ufficio in caso di sua mancanza o impedimento preferibilmente tra i Presidenti di Sezione. La designazione deve avvenire previo interpello e con provvedimento motivato che dia conto delle disponibilità acquisite e della valutazione comparativa effettuata con riferimento specifico ai requisiti attitudinali, precisando, qualora la scelta non ricada su uno dei Presidenti di Sezione, le ragioni che l'hanno determinata. In ogni caso il Presidente può designare anche un magistrato che non ha aderito all'interpello qualora se ne ravvisi la necessità nell'interesse dell'ufficio, da indicare espressamente nella motivazione del decreto di nomina”.

La norma non prevede pertanto espressamente che il vicario del Presidente del Tribunale goda di esoneri specifici. E il par. 36.5 della vigente circolare esclude espressamente, in caso di incarichi di coordinamento, qualsiasi esonero dal lavoro giudiziario.

Occorre tuttavia esaminare la questione dal punto di vista sistematico. Allorquando il vicario sostituisce il Presidente del Tribunale perché temporaneamente assente o perché in congedo per ferie si ritiene che correttamente non abbia diritto ad alcuno sgravio del carico di lavoro ulteriore rispetto a quelli eventualmente previsti in quanto Presidente di Sezione, e ciò in quanto detta funzione risulta esercitata per un periodo limitato e, si presume, anche in quantità e per qualità ridotte, molti adempimenti potendo, o addirittura dovendo, essere posticipati al rientro del Presidente titolare.

Diverso è il caso invece in cui il Presidente del Tribunale venga collocato a riposo o comunque cessi di appartenere all’ordine giudiziario in via definitiva per altre ragioni. In tale ipotesi il Presidente vicario assume nella sua integralità lo status e le funzioni del Presidente titolare, non potendo posticipare adempimenti alla nomina del successore, anche data l’incertezza circa i tempi di copertura del posto e circa il numero degli incombenti a cui adempiere.

In conclusione il Presidente vicario in caso di assenza definitiva del Presidente titolare, in quanto nella sostanza e per lo status equiparabile a quest’ultimo, può ottenere un esonero ulteriore rispetto a quello previsto per il Presidente di sezione, e ciò al fine di consentirgli sia di poter svolgere gli adempimenti presidenziali sia di poter partecipare alle eventuali udienze presidenziali che si tengano in concomitanza con le sue udienze precedentemente fissate,

delibera

di approvare il decreto del 7 febbraio 2012 del Presidente del Tribunale di Alpha”.

Riferimenti

Documenti correlati

affiancamento impone la ...zione di un ruolo di procedimenti aggiuntivo rispetto a quello di cui il giudice togato è già titolare in forza della posizione

affiancamento impone, dunque, la creazione di un ruolo di procedimenti aggiuntivo rispetto a quello del quale il giudice togato è già titolare in forza della

di ruoli autonomi e sul presupposto dell’accertata sussistenza di “significative vacanze nell’organico dell’ufficio”, quanto segue: <<Premesso che, negli uffici

- ritenuto poi che, in presenza di più di quattro dichiarazioni di disponibilità, il Consiglio debba procedere ad una selezione di natura comparativa dei

Ammessa pertanto la legittimità della variazione tabellare urgente in oggetto, motivata nel caso di specie nel senso che “esigenze di funzionalità dell'ufficio, anche in vista della

Nel caso in esame la dott.ssa Prima, giudice del dibattimento penale con un “ruolo” collegiale, non poteva, quindi, partecipare al concorso per ottenere un posto nella

C) se nella determinazione dei posti di risulta o vacanti, da assegnare in esito all'eventuale riconsiderazione dei tramutamenti disposti con i predetti due concorsi

“In data 9.2.2011 questo Consiglio deliberava di non approvare il decreto 9 agosto 2010 del Presidente del Tribunale di Alpha nella parte relativa alle