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OGGETTO: Pratica num. 8/XX/2021

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OGGETTO: Pratica num. 8/XX/2021

RISOLUZIONE RELATIVA AI CRITERI PER LINDIVIDUAZIONE DELLA ROSA DI NOMINATIVI DA FORNIRE PER LA DESIGNAZIONE DEI DUE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI, IN CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 5,

COMMA 3, DEL DECRETO MINISTERIALE N.537 DEL 21 DICEMBRE 1999 (delibera 19 maggio 2021)

“Il Consiglio, con delibera approvata in data 19 maggio 2021, ha modificato la circolare n.

22581\2015 in tema di incarichi extragiudiziari, introducendo all’art. 19 il seguente comma 8:

“L’attività di componente del consiglio direttivo della SSPL non determina alcun esonero, anche parziale, dallo svolgimento dell’attività giudiziaria. Al fine dell’individuazione della rosa di nominativi di cui all’art. 5 del decreto ministeriale n. 537 del 21 dicembre 1999, giunta apposita richiesta da parte di ciascuna SSPL, il Consiglio bandisce un interpello rivolto a tutti i magistrati in servizio, i quali, nel dichiarare la propria disponibilità, devono rendere la propria richiesta sul modulo disponibile sul sito intranet www.cosmag.it producendo in quella sede le dichiarazioni di cui al comma 2, numeri 4), 5) e 6). Il Consiglio, in presenza di più di quattro dichiarazioni di disponibilità, procede all’individuazione della rosa dei nominativi sulla base dei criteri indicati nell’interpello, rispetto ai quali il magistrato richiedente può produrre una sintetica autorelazione.

A seguito della designazione, il magistrato interessato ne dà comunicazione al Consiglio, informando prontamente il Consiglio in ordine a eventuali elementi di novità rispetto alle dichiarazioni già rese ai sensi del comma 2, numeri 4), 5) e 6)”. Allo stesso tempo è stata modificata la rubrica dell’intero art. 19, che ha assunto il seguente testo: “Incarichi di docenza di breve durata. Incarichi conferiti dalle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali SSPL”.

Con la presente risoluzione si ritiene opportuno esplicitare i criteri valutativi cui il Consiglio dovrà attenersi nelle valutazioni di natura comparativa dei magistrati che abbiano presentato domanda e che siano tutti idonei allo svolgimento dell’incarico. Infatti, poiché il Consiglio è tenuto ad emanare una pluralità di interpelli nel corso di un anno per le varie Sspl, dislocate sul territorio nazionale e nelle varie Università, risulta opportuno individuare, con la presente risoluzione, i criteri di valutazione da specificare nelle singole delibere di interpello, onde attribuire uniformità alle diverse procedure di individuazione della rosa dei nominativi.

In proposito, va rilevato che né la normativa primaria1 né la normativa secondaria statuale2 stabiliscono i criteri valutativi in base ai quali il Consiglio superiore della magistratura debba

1 L’art. 17, commi 113 e 114, della legge n. 127 del 15 maggio 1997 così dispone: “113. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sentite le competenti Commissioni parlamentari, per modificare la disciplina del concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:semplificazione delle modalità di svolgimento del concorso e introduzione graduale, come condizione per l'ammissione al concorso, dell'obbligo di conseguire un diploma esclusivamente presso scuole di specializzazione istituite nelle università, sedi delle facoltà di giurisprudenza;

114. Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all'accesso alle professioni di avvocato e notaio, il diploma di specializzazione di cui al comma 113 costituisce, nei termini che saranno definiti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, titolo valutabile ai fini del compimento del relativo periodo di pratica. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i competenti ordini professionali, sono definiti i criteri per la istituzione ed organizzazione delle scuole di specializzazione di cui al comma 113, anche prevedendo l'affidamento annuale degli insegnamenti a contenuto professionale a magistrati, notai ed avvocati”. Neppure il decreto legislativo attuativo, ossia il d.lgs. n. 398 del 17 novembre 1997, indica criteri attuativi, visto che si limita a disporre che “nel consiglio delle scuole di specializzazione di cui al comma 1 sono

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procedere a tale scelta. E’ dunque la normativa secondaria consiliare che deve provvedervi, con regole eguali per ciascun interpello e per ciascuna conseguente delibera.

Ebbene, ove le dichiarazioni di disponibilità siano quattro o meno di quattro, il Consiglio dovrà limitarsi a verificare, per ciascun magistrato dichiaratosi disponibile, se ricorra una delle condizioni ostative indicate dal predetto art. 19, comma 8, e, inoltre, dovrà verificare se lo stesso magistrato interessato possieda sufficienti attitudini professionali per lo svolgimento dell’incarico. A questo proposito, il conseguimento, in anni recenti, di una valutazione di professionalità negativa o non positiva può costituire un fattore ostativo.

In presenza di più di quattro dichiarazioni di disponibilità, il Consiglio dovrà procedere ad una selezione dei magistrati richiedenti, sulla base dei seguenti e pertinenti criteri: si valuteranno le esperienze formative e didattiche, specie se maturate in Università pubbliche o presso la Scuola Superiore della magistratura, nonché quelle di natura scientifica, avuto specialmente riguardo a pubblicazioni monografiche o su Riviste scientifiche riconosciute come tali in base ai criteri di classificazione Anvur, preferendo i candidati con maggiori capacità attitudinali, purché in possesso, almeno, della prima valutazione di professionalità; in caso di parità attitudinale saranno preferiti i magistrati in possesso della più elevata anzianità di ruolo, come definita dall’art.125, comma 4, Circ. tabelle del 23.7.2020 e s.m.i.

Per determinate categorie di magistrati si procederà all’inserimento nella rosa soltanto in assenza di altre dichiarazioni di disponibilità ovvero quando vi sia una sola dichiarazione di disponibilità: a) magistrati titolari di incarichi direttivi, magistrati componenti dei Consigli giudiziari, magistrati formatori decentrati; ciò in considerazione dell'impegno richiesto dallo svolgimento dell’attività di componente del Consiglio direttivo della Sspl, per il quale non è previsto esonero dall'attività giudiziaria, e della presuntiva difficile compatibilità tra tale incarico e gli impegni professionali indicati in premessa; b) magistrati che prestano servizio in distretti diversi e non confinanti con quello o con quelli in cui dovrà svolgersi l’incarico; ciò in considerazione del presuntivo impegno temporale richiesto per raggiungere la sede della Sspl per gli incontri tra i componenti del Consiglio direttivo periodicamente necessari; c) magistrati collocati fuori ruolo, considerando che il contributo della partecipazione del magistrato al consiglio direttivo delle Scuole risiede, anche e soprattutto, nell’attualità dell’esercizio delle funzioni giudiziarie, condizione necessaria a che si abbia un arricchimento di esperienze professionali a beneficio della programmazione didattica e scientifica dell’attività delle Scuole.

Tanto premesso,

delibera

- di approvare la presente risoluzione relativa ai criteri per l’individuazione della rosa di nominativi da fornire per la designazione dei due componenti del Consiglio direttivo delle Scuole di specializzazione per le professioni legali, in conformità a quanto previsto dall'art.

5, comma 3, del decreto ministeriale n. 537 del 21 dicembre 1999;

- di trasmettere la presente risoluzione a tutte le Scuole di specializzazione per le professioni legali.”

presenti almeno un magistrato ordinario, un avvocato ed un notaio” (art. 16, comma 4), senza quindi indicare come si debba procedere alla scelta.

2 L’art. 5 del decreto ministeriale n. 537 del 21 dicembre 1999, emesso in attuazione del suddetto art. 17, comma 114, della legge n. 127\1997 così dispone: “il consiglio direttivo è composto di dodici membri, di cui sei professori universitari di discipline giuridiche ed economiche designati dal Consiglio della facoltà di giurisprudenza, due magistrati ordinari, due avvocati e due notai scelti dal Consiglio della facoltà di giurisprudenza, nell'ambito di tre rose di quattro nominativi formulate rispettivamente dal Consiglio superiore della magistratura, dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio nazionale del notariato”. Come si può notare il decreto ministeriale stabilisce a chi debba spettare la scelta ma non indica i parametri in base ai quali la scelta debba essere compiuta.

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