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REGOLAMENTO PER LA SAGRA DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI

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Academic year: 2022

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(1)

Comune di CUSANO MUTRI

Provincia di Benevento

REGOLAMENTO

PER LA

SAGRA DEI PRODOTTI

TIPICI LOCALI

(2)

Art. 1

Il Comune di Cusano Mutri in collaborazione con la Pro Loco “Cusanese”

organizza, annualmente, nel periodo dal 24 aprile al 1° maggio, una manifestazione socio-culturale e gastronomica denominata “Sagra dei Prodotti Tipici locali”, alla quale è annessa una “Mostra mercato dell’artigianato e dei prodotti gastronomici locali”.

L’organizzazione può anticipare o prorogare, in base al calendario, di anno in anno, l’inizio o la conclusione della manifestazione al venerdì precedente o alla domenica successiva.

Art. 2

Lo scopo della manifestazione è quello di far conoscere Cusano Mutri in ogni suo aspetto (storico, culturale, turistico e ambientale) e di valorizzare l’artigianato, i prodotti tipici e gastronomici locali.

Art. 3

La domanda di partecipazione per l’allestimento di uno stand gastronomico deve contenere, oltre all’indicazione delle generalità complete o ragione sociale e l’indirizzo del richiedente, l’iscrizione nel registro esercenti il commercio alla voce

“Somministrazione di alimenti e bevande” e dovrà pervenire almeno 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione mediante raccomandata A.R. Non è ammessa la presentazione a mano della domanda. Il richiedente è tenuto a presentare copia del certificato di iscrizione nel registro.

Resta inteso che i partecipanti alla manifestazione sono gli unici responsabili per i propri adempimenti fiscali, contributivi ed assistenziali, con particolare riferimento agli obblighi previsti dalle norme sulla sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro.

(Comma così modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 26/03/2010.

Art. 4

Le domande di partecipazione vanno esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione. L’ordine cronologico di presentazione risulta dalla data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda.

Avranno priorità per l’accettazione della domanda nonché per l’assegnazione del posteggio:

1. I ristoratori residenti e i rivenditori di prodotti tipici autorizzati che esercitano regolarmente la professione nel Comune di Cusano Mutri;

2. Coloro che hanno già partecipato alla Sagra dell’anno precedente;

3. Scuole alberghiere

4. Ristoratori di altri Comuni.

Il Sindaco ha facoltà di escludere dalla partecipazione coloro che, documentatamente, si sono resi responsabili di gravi mancanze, inadempienze e violazioni del presente Regolamento negli anni precedenti.

Per la prima edizione le disposizioni di cui innanzi sono da intendersi riferite alla ”Sagra dei Funghi”.

(3)

Art. 5

L’ubicazione e l’assegnazione dei vari stands gastronomici, sarà decisa dall’organizzazione, tenuto conto della superficie disponibile.

Le modalità esecutive degli stands dovranno essere curate sia nella forma statica che estetica e dovranno osservare tutte le norme igienico-sanitarie previste.

Se dovesse esistere un accordo tra i ristoratori per l’assegnazione di tutti i posteggi per gli stands da allestire per la Sagra, l’organizzazione può accettare la proposta; in caso contrario, il posteggio può essere assegnato anche tramite sorteggio.

Qualora l’assegnatario di uno stand dovesse rinunciare, lo stesso posteggio può essere assegnato direttamente al primo degli esclusi.

I titolari degli stands saranno responsabili per qualsiasi danno causato a terzi.

Lo stand e la merce ivi contenuta è custodita a cura del titolare.

I lavori per la realizzazione degli stands, a cura dei titolari, potranno avere inizio il lunedì prima dell’inizio della manifestazione e dovranno essere ultimati il giorno precedente la manifestazione stessa.

Art. 6

Il giorno precedente l’inizio della manifestazione verrà rilasciata, a coloro in possesso dei requisiti, autorizzazione sanitaria. Gli operatori che non dovessero risultare idonei al rilascio dell’autorizzazione di cui innanzi, verranno esclusi dalla partecipazione e nulla avranno a pretendere per la quota già versata di cui al successivo art.8.

Art. 7

I richiedenti dovranno, nel corso della prima riunione preparatoria che verrà indetta, riconfermare la propria disponibilità ad organizzare lo stand gastronomico.

I rinunciatari saranno esclusi e non avranno più la possibilità di organizzare lo stand nell’anno corrente.

Qualora il rinunciatario avesse versato la quota di cui all’art. 7 la stessa non sarà rimborsata.

Art. 8

L’autorizzazione comunale è rilasciata previo pagamento di una somma da concordare, da versare sul ccp n. 11581824 intestato al Comune di Cusano Mutri, della quale il 50% deve essere versato almeno 15 giorni prima della manifestazione ed il restante 50% il 26 aprile o il giorno feriale immediatamente successivo.

Detta somma è comprensiva delle spese di: TOSAP, ENEL, N.U., acqua; in aggiunta alla quota del 50%, da versare quindici giorni prima della manifestazione, i proprietari degli stands gastronomici saranno tenuti a corrispondere l’ulteriore somma di € 300,00 a titolo di cauzione per la pulizia finale degli spazi assegnati.

Detta somma verrà trattenuta qualora lo spazio assegnato non sia stato riconsegnato nelle stesse condizioni e, quindi utilizzata per le operazioni di pulizia.

Il mancato versamento del contributo comporta l’esclusione dalla manifestazione.

(Comma così modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 26/03/2010.

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Art. 9

L’autorizzazione comunale all’allestimento degli stands gastronomici non può essere rilasciata nel caso in cui non sia disponibile alcun posteggio nell’area destinata all’esercizio di tale attività.

L’autorizzazione comunale può essere rilasciata per un solo posteggio .

Art. 10

Agli stands è vietato somministrare caffè, frutta e dolci.

I titolari degli stands saranno direttamente responsabili dei prodotti somministrati e dell’osservanza delle norme fiscali ed igienico-sanitarie previste.

Sarà opportunamente curato dal titolare dello stand l’abbigliamento degli addetti alla ristorazione e alla distribuzione.

Art. 11

I piatti “assaggio”, che devono essere tutti a base di prodotti o cucina tipici locali, saranno concordati con l’organizzazione, sia per l’offerta che per il prezzo da pagare ai ristoratori quale contributo alle spese.

I ristoratori intenzionati alla preparazione di particolari specialità, comunque a base di prodotti o cucina tipici, devono darne comunicazione all’organizzazione almeno 15 giorni prima dell’inizio della sagra, per una adeguata campagna pubblicitaria.

I menu non devono contenere pietanze a base di funghi, al fine di non ingenerare confusione e sovrapposizione con la sagra dei funghi.

Art. 12

I ristoratori dovranno garantire la qualità dei piatti offerti.

Sarà cura dell’Amministrazione nominare apposito esperto per il controllo della qualità dei prodotti.

Art. 13

E’ fatto divieto di ospitare negli stands altri ristoratori, rivenditori e produttori.

Sono ammesse a partecipare associazioni di ristoratori, in regola con le licenze amministrative necessarie, preventivamente dichiarate nella domanda di partecipazione.

Art. 14

Ad ogni stand è concesso svolgere nella area assegnata qualsiasi pubblicità propria.

E’ vietata, invece, qualsiasi forma di pubblicità non propria, ad eccezione di quella preventivamente autorizzata dall’organizzazione.

Ogni stand è obbligato ad esporre la pubblicità degli sponsor fornita dall’organizzazione.

E’ altresì vietata a chiunque qualsiasi forma di pubblicità non autorizzata dall’organizzazione.

(5)

Art. 15

L’accesso all’area destinata alla Sagra sarà consentito soltanto ad automezzi autorizzati dall’organizzazione e, comunque, forniti di appositi pass, esclusivamente negli orari previsti.

Gli automezzi autorizzati avranno un parcheggio riservato.

Art. 16

I titolari degli stands provvederanno direttamente alla rimozione dei rifiuti in maniera differenziata nel seguente modo:

a) umido o organico b) carta e plastica, c) PET

d) vetro

e) indifferenziata.

Gli stessi dovranno predisporre appositi contenitori idonei allo scopo ed a proprie spese.

La raccolta effettuata nel modo differenziato, dovrà essere poi trasportata e conferita, dai partecipanti, distintamente, nei punti di raccolta rifiuti più vicini agli stands o individuati dall’Amministrazione.

(Comma così modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 26/03/2010.

Art. 17

Negli spazi destinati agli stands gastronomici non saranno ammessi partecipanti alla mostra mercato dell’artigianato e dei prodotti tipici locali, tranne i rivenditori di prodotti tipici autorizzati ed eventuali associazioni di volontariato.

Art. 18

I rivenditori di prodotti tipici autorizzati, che allestiscono lo stand nell’area Sagra, devono rispettare tutte le norme del presente regolamento alle stesse condizioni dei ristoratori.

Art. 19

L’organizzazione si riserva di allestire un proprio stand nell’area “Sagra”.

Art. 20

Eventuali occupazioni abusive delle aree destinate alla Sagra saranno rimosse con carro attrezzi alla presenza delle Forze dell’Ordine, ed il trasgressore sarà punito con una sanzione amministrativa di £. 1.000.000.

Art. 21

Per la partecipazione e lo svolgimento della mostra mercato dell’artigianato e dei prodotti tipici locali, si rimanda allo specifico regolamento adottato dal Comune di Cusano Mutri.

Art. 22

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La pubblicità relativa alla Sagra dei Prodotti Tipici Locali è a cura dell’organizzazione, fermo restando che i titolari degli stands possono effettuarla anche privatamente.

Art. 23

La violazione degli articoli del presente regolamento comporta come sanzione una pena pecuniaria da £. 200.000 a £. 2.000.000 e/o la chiusura immediata dello stand, oltre la pena accessoria di cui all’art.4.

Art. 24

Il presente regolamento potrà essere modificato dal Consiglio Comunale.

Approvato con delibera di C.C. n.48 del 26/11/2001 Modificato con delibera del C.C. n. 2 del 26/03/2010

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